CIRCOLAZIONE DI PROVA I N D I C E

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2 CIRCOLAZIONE DI PROVA I N D I C E 1. Principi generali 2. Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova 3. Soggetti abilitati al rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova 3.1 Abilitazione degli Studi di consulenza 3.2 Presa in carico e rendicontazione della modulistica 3.3 Procedura informatica e adempimenti connessi 3.4 Irregolarità 3.5 Errori sanabili 3.6 Mezzi di tutela 3.7 Poteri di vigilanza e poteri sanzionatori della Provincia 4. Rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova 5. Rinnovo dell autorizzazione alla circolazione di prova 6. Aggiornamento dell autorizzazione alla circolazione di prova 7. Cessazione dell autorizzazione alla circolazione di prova 8. Uso dell autorizzazione alla circolazione di prova 9. Targhe di prova 9.1 Caratteristiche 9.2 Produzione 9.2 Riconoscimento reciproco con altri Stati 10. Smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell autorizzazione alla circolazione di prova e della targa 11. Disciplina transitoria 12. Regime sanzionatorio 12.1 Sanzioni applicabili agli Studi di consulenza abilitati 12.2 Sanzioni applicabili agli utilizzatori delle targhe di prova ******

3 1. Introduzione In base ai principi generali accolti dal codice della strada, quando si rende necessario far circolare su strada veicoli per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, è prescritto che gli stessi siano muniti di una autorizzazione per la circolazione di prova. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di veicoli già immatricolati o non ancora immatricolati. Le ragioni dell istituto rispondono ad una delle esigenze fondamentali verso cui tende tutto l assetto del codice della strada, vale a dire la necessità di rendere sempre certa l identità del responsabile della circolazione. Appare evidente, infatti, che i veicoli non ancora immatricolati, essendo per definizione ancora privi di una carta di circolazione e delle targhe, e non essendo pertanto ancora individuabile un soggetto intestatario responsabile della circolazione, ai sensi dell art 93 c.d.s. non sono legittimati a circolare su strada; in tal caso, l autorizzazione alla circolazione di prova sopperisce all assenza dei documenti di circolazione allo scopo di consentire l effettuazione delle prove tecniche o delle operazioni di trasferimento che si rendono necessarie per ragioni connesse alla costruzione, all allestimento e alla vendita dei veicoli. Finalità analoghe si rinvengono anche nella circolazione di prova di veicoli già immatricolati, nel qual caso, però, sussiste in più una particolare esigenza di tutela nei confronti dei rispettivi intestatari, trattandosi di veicoli che, per ragioni tecniche o di vendita, si trovano temporaneamente in disponibilità di terzi; pertanto, l autorizzazione alla circolazione di prova produce l effetto di spostare su tali soggetti la responsabilità della circolazione che altrimenti ricadrebbe necessariamente sugli intestatari. Ciò premesso, occorre sottolineare che la circolazione di prova è riservata ad un numero chiuso di soggetti (cfr. par. 2) per le seguenti categorie di veicoli: autoveicoli e loro rimorchi; ciclomotori e motocicli; macchine agricole e macchine operatrici. La procedura amministrativa originariamente prevista, prevedeva la possibilità del rilascio della autorizzazione alla circolazione di prova esclusivamente presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, nonché l attribuzione di targhe di prova specifiche a seconda della tipologia di veicoli cui l autorizzazione era riferita; inoltre, il numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto erano contingentate in relazione al numero di dipendenti presenti nell azienda, nella proporzione di una autorizzazione ogni gruppo di dieci dipendenti o frazioni di dieci. Ferme restando le illustrate finalità della circolazione di prova, nonché le prescrizioni relative all uso dell autorizzazione (cfr. par. 8), con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30 gennaio 2002) sono state introdotte rilevanti semplificazioni rispetto alla previgente procedura

4 amministrativa di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e, al contempo, sono anche state introdotte sostanziali innovazioni correttive in base alle quali: è stato ampliata l elencazione tassativa dei soggetti autorizzabili alla circolazione di prova; il numero delle autorizzazioni rilasciabili non è più contingentato; le autorizzazioni sono rilasciabili anche per il tramite degli Studi di consulenza, utilizzando una procedura telematica ad hoc, i quali sono abilitati anche alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova; è stato istituito un unico modello di targa di prova valevole per ogni tipologia di veicoli; è stata prevista una particolare disciplina in caso di smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell autorizzazione o della targa di prova. Infatti, con il nuovo regolamento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del codice della strada, nonché il riferimento, contenuto nel comma 7 del medesimo art. 100, alle targhe di prova; sono stati inoltre abrogati, per quanto concerne il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, gli artt. 254 e 256, comma 3, i riferimenti alle targhe di prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260 comma 1, e nell appendice XIII al titolo III, paragrafo O), punto 0.2, nonché le figure III 4/o, III 4/q e III 4/r degli allegati al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell appendice XII al titolo III e le lettere b), d), i), ed l) del paragrafo 1, punto 1.3 dell appendice XIII al titolo III. La disciplina di dettaglio, e le relative istruzioni applicative, sono contenute: nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre 2003, n. 374 e 31 luglio 2003, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004; nella circolare ministeriale prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.

5 2. Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova L art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.p.r. n. 474/2001 contiene l elencazione tassativa dei soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione di prova che, come già detto, è stata ampliata rispetto alla disciplina previgente. L elencazione comprende: 1. le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi; 2. i rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di vendita delle fabbriche costruttrici, i quali sono pertanto tenuti a comprovare la loro qualità e, conseguentemente, il rapporto che li lega al Casa costruttrice; 3. i commercianti autorizzati di veicoli, i quali non debbono necessariamente essere legati da uno specifico rapporto con la fabbrica costruttrice; può trattarsi, inoltre, anche di imprenditori che esercitano la propria attività di commercio utilizzando gli strumenti telematici (cd. vendite on line ), purchè dispongano di una sede; 4. le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km; 5. gli Istituti universitari e gli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; 6. le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; 7. le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada; 8. i rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di vendita delle Case costruttrici di cui ai punti 6 e 7 (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 2); 9. i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con i predetti sistemi o dispositivi di equipaggiamento (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 3); 10. agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. La tassatività dell elencazione produce l effetto di non ammettere deroghe né interpretazioni in via analogica (sono pertanto da escludersi, ad esempio, gli esercenti l attività di mera intermediazione nella commercializzazione dei veicoli). Conseguentemente, l attenta lettura delle certificazioni rilasciate dalle CCIAA (ovvero delle autocertificazioni rese dagli interessati) rappresenta lo strumento fondamentale per valutare se l autorizzazione alla circolazione di prova è, in concreto, rilasciabile. Per l esame dettagliato della documentazione occorrente al fine del rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova, si rinvia al successivo paragrafo 4.

6 3. Soggetti abilitati al rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova 3.1 Abilitazione degli Studi di consulenza Le modalità e le condizioni in base alle quali gli Studi di consulenza possono ottenere l abilitazione a svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova sono disciplinate dall art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003. Al riguardo, è previsto anzitutto che gli Studi di consulenza interessati presentino apposita istanza (in bollo) all Ufficio Provinciale della Motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede, secondo lo schema allegato alla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, che di seguito si riproduce. All Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di.. Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente a (1). in qualità di (2) dello Studio di consulenza denominato (3) con sede in (4),chiede, in nome e per conto del medesimo Studio di consulenza, l abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e alla stampa delle relative targhe, ai sensi del DPR , n A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000), dichiara che la suindicata impresa o società di consulenza: - è autorizzata all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, dalla Provincia di.. con provvedimento n. del ed è munita del codice agenzia n. ; - è abilitata all uso della procedura Prenotamotorizzazione dal con il codice identificativo.; - usufruisce di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della motorizzazione privo di concentratori intermedi; - è dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura per la produzione delle targhe di prova marca, modello., n. di matricola, omologata con certificato del., ai sensi dell articolo 2, comma 2, del DPR , n.474. Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. (data) Firma del richiedente (5) NOTE (1) Indicare per esteso l indirizzo di residenza. (2) Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell impresa o della società di consulenza. (3) Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell impresa o della società titolare. (4) Indicare per esteso l indirizzo della sede dello Studio di consulenza. (5) La firma non deve essere autenticata.

7 In caso di operatori titolari di più Studi di consulenza, la richiesta di abilitazione deve essere proposta per ciascuna di esse. L Ufficio Provinciale della Motorizzazione esamina l istanza e verifica che il richiedente: a) risulti regolarmente autorizzato dalla Provincia all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nella sede cui è riferita l istanza; b) sia abilitato alla procedura prenotamotorizzazione ; c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi; d) sia dotato di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura omologata per la produzione delle targhe di prova (sul punto cfr. par. 9.2) Conclusa positivamente l istruttoria, l Ufficio Provinciale della Motorizzazione attiva il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte. Ottenuta l abilitazione, lo Studio di consulenza è autorizzato ad esporre, all esterno dei locali dove ha la sede, l insegna allegata al decreto ministeriale n. 374/2003, di seguito riprodotta. (scannerizzare insegna)

8 3.2 Presa in carico e rendicontazione della modulistica Attivato il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, l Ufficio Provinciale della Motorizzazione consegna all interessato una copia delle istruzioni, ad uso degli Studi di consulenza, per l utilizzazione delle procedure informatiche predisposte per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, nonchè un quantitativo di moduli DTT 565 I in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dello Studio di consulenza. All atto della consegna dei predetti moduli, l Ufficio Provinciale della Motorizzazione redige un apposito verbale, copia del quale è consegnato allo Studio di consulenza, il quale deve contenere: la data dell avvenuta consegna; il numero dei moduli consegnati; le generalità della persona che ha provveduto al ritiro dei moduli; la firma del funzionario responsabile dell Ufficio; la firma della persona che ha provveduto al ritiro dei moduli; il timbro dell Ufficio. Ciascuno Studio di consulenza deve annotare la presa in carico e l utilizzo dei moduli su un apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate. Sull ultimo foglio del registro, l Ufficio Provinciale della Motorizzazione appone la seguente dicitura: Il presente registro dello Studio di consulenza consta di numero pagine, seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell Ufficio. Nel predetto registro devono essere indicati: la data di ritiro dei moduli; il numero di moduli ritirati; il numero di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa. I moduli scartati devono essere distrutti dallo Studio di consulenza non prima di un anno decorrente dalla data di avvenuta consegna. In caso di furto o di smarrimento della modulistica, lo Studio di consulenza è ovviamente tenuto a sporgerne denuncia alle autorità di polizia e a darne notizia al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione. La contabilizzazione progressiva dei moduli utilizzati o scartati deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna, secondo l esemplificazione allegata alla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 e di seguito riprodotta:

9 DATA DI PRESA IN CONSEGNA NUMERO MODULI PRESI IN CONSEGNA NUMERO MODULI DA UTILIZZARE DATA DI UTILIZZAZIONE TOTALE MODULI UTILIZZATI NUMERO AUTORIZZAZIONI DI PROVA RILASCIATE NUMERO MODULI SCARTATI *** *** *** *** *** *** *** *** Procedura informatica e adempimenti connessi Al fine del rilascio (o del rinnovo) dell autorizzazione alla circolazione di prova (cfr. paragrafi 4 e 5), l art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003 impone che lo Studio di consulenza abilitato verifichi: 1. l identità del richiedente, acquisendo la fotocopia di un documento di identità nonchè, se si tratta di cittadino extracomunitario, la fotocopia del relativo permesso di soggiorno; 2. l idoneità e la completezza della domanda e della documentazione prodotte dal richiedente; 3. l avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti. Al riguardo, occorre anzitutto precisare che per richiedente deve intendersi il soggetto intestatario della pratica, vale a dire il soggetto a nome del quale deve essere emessa l autorizzazione alla circolazione di prova, e non il soggetto per il tramite del quale la domanda e la relativa documentazione sono presentate. La figura del committente, infatti, rileva esclusivamente al fine della compilazione del registro giornale cui lo Studio di consulenza è tenuto ai sensi dell art. 6 della legge n. 264/1991. Peraltro, giova rammentare che il committente potrebbe anche essere, almeno in via teorica, un altro Studio di consulenza che non sia abilitato al rilascio delle

10 autorizzazioni alla circolazione di prova, nel qual caso dovrà essere allegato alla pratica anche la dichiarazione del richiedente di aver dato incarico a detto Studio di espletare le formalità necessarie per il rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova; inoltre, appare opportuno che sul mod. TT 2119 sia apposto il timbro sia dello Studio di consulenza committente sia dello Studio di consulenza abilitato a rilasciare l autorizzazione alla circolazione di prova. Con riguardo, poi, alle fotocopie del documento di identità e del permesso di soggiorno, occorre precisare che: entrambe debbono essere perfettamente leggibili, per poter consentire i necessari controlli successivi; viceversa, non rileva la riproduzione poco chiara della fotografia; il documento di identità o di riconoscimento, e quindi la relativa fotocopia, deve recare la firma del titolare; il permesso di soggiorno riprodotto in fotocopia deve essere in corso di validità; in caso contrario, non può utilmente essere acquisita la ricevuta, né tantomeno la relativa fotocopia, rilasciata dalla Questura attestante la richiesta di rinnovo; se il documento di identità o di riconoscimento è scaduto di validità, sulla relativa fotocopia il titolare può dichiarare, ai sensi dell art. 45, comma 3, del d.p.r. n. 445/2000, che quanto attestato nel documento non ha subito variazioni dalla data del rilascio; con autocertificazione non può essere sostituita né la fotocopia del documento di identità né quella del permesso di soggiorno. Peraltro, si rammenta che a norma dell art. 1 del d.p.r. n. 445/2000, per documento di identità, deve intendersi la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l identità personale del suo titolare. L art. 35 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti: - il passaporto; - la patente di guida; - la patente nautica; - il libretto di pensione; - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; - il porto d armi; - le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato. Al riguardo, va inoltre segnalato che il Ministero dell Interno ha chiarito come il permesso di soggiorno non abbia valore di documento di identità o di riconoscimento, avendo la finalità esclusiva di autorizzare il regolare permanere del cittadino comunitario sul territorio italiano; pertanto, il permesso di soggiorno deve sempre essere accompagnato da un documento di identità o di riconoscimento. Resta in ogni caso ferma l assenza di ogni responsabilità da parte dello Studio di consulenza nel caso di documenti di identità e di permessi di soggiorno falsi, così come

11 nel caso in cui il richiedente rilasci dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non veritiere. Verificata la documentazione, lo Studio di consulenza trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione il quale, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d archivio, consente allo Studio stesso di stampare immediatamente l autorizzazione alla circolazione di prova richiesta. Stampata l autorizzazione, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di prova con l apparecchiatura omologata di cui è dotata. La consegna dell autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa al richiedente è immediata e contestuale. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo Studio di consulenza chiede al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l elenco delle autorizzazioni alla circolazione di prova emesse nella giornata. Il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione provvede anche ad inviare copia del suddetto elenco all Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio. Entro la fine dell orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo Studio di consulenza deve consegnare al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione l elenco delle autorizzazioni alla circolazione di prova emesse, corredato dalle istanze presentate dai richiedenti e dalla relativa documentazione, ivi comprese le fotocopie dei documenti di identità dei richiedenti stessi e degli eventuali permessi di soggiorno. L Ufficio Provinciale della Motorizzazione dopo aver controllato che l elenco prodotto dallo Studio di consulenza corrisponda alla propria copia, verifica la regolarità delle singole istanze e delle relative documentazioni e provvede a protocollarle e ad archiviarle. In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l Ufficio Provinciale della Motorizzazione cancella il documento irregolarmente emesso dall archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Ciò impone che, entro l orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo Studio di consulenza restituisca l autorizzazione alla circolazione di prova, irregolarmente rilasciata, all Ufficio Provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua distruzione, mentre la distruzione della targa di prova deve avvenire a cura dello stesso proprietario. Al riguardo, si tenga presente che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990, gli Uffici della Motorizzazione sono tenuti a formalizzare tempestivamente e per iscritto il rigetto, mediante provvedimento motivato con il quale deve essere intimata la restituzione, entro il termine prescritto, dell autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa, nonché le modalità di impugnativa del provvedimento stesso.

12 Pertanto, il termine per la riconsegna dei documenti irregolarmente emessi deve essere computato dalla data di notifica del provvedimento con il quale è stata intimata la restituzione stessa. In ogni caso, l Ufficio della Motorizzazione è legittimato a trattenere le attestazioni di versamento di tutte le tariffe corrisposte per l operazione di cui sia stata accertata l irregolarità. Se la restituzione non avviene nei tre giorni lavorativi successivi all accertata irregolarità, l Ufficio Provinciale della Motorizzazione sospende l operatività del collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione fino alla restituzione dell autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa e segnala l accaduto alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell art. 9 della legge n. 264/1991, nonché agli organi di polizia affinché possano provvedere al ritiro dell autorizzazione alla circolazione di prova. Al riguardo, l art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003 prevede che il collegamento telematico resti sospeso, per la prima volta, per un periodo non superiore a un mese; per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi e, per la terza volta, per un periodo non inferiore ad un anno. Sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 241/1990, anche la sospensione del collegamento deve essere disposta con provvedimento motivato, nel quale debbono essere indicate le modalità di impugnativa. Tuttavia, va detto che lo Studio di consulenza, nell ottemperare all obbligo di restituzione dell autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa, non può comunque ritenersi responsabile della mancata restituzione derivante da fatti imputabili al titolare dell autorizzazione stessa (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.). Pertanto, come precisato dalla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, la sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.); cosicché, se detta prova documentale viene resa successivamente all adozione del provvedimento di sospensione, il collegamento deve senz altro essere riattivato. Si tenga presente, infatti, che l art. 2, comma 7, del decreto ministeriale n. 374/2003 si limita a prevedere esclusivamente che l interessato provveda alla restituzione della propria autorizzazione allo Studio di consulenza su richiesta scritta di quest ultima. Allo stesso modo, il collegamento deve essere comunque riattivato allo scadere della durata massima prevista dalla norma, anche se non vi è stata restituzione del documento irregolare. Inoltre, proprio perché la sospensione del collegamento è funzionale alla restituzione dell autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa, il collegamento stesso deve essere riattivato non appena avvenga la restituzione del documento, anche se non è ancora scaduto il termine massimo di sospensione.

13 Infine, occorre sottolineare che il medesimo art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003 prescrive che, durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di consulenza non possa esporre, all esterno dei locali ove ha sede, l insegna riprodotta al precedente paragrafo Irregolarità Né il decreto ministeriale n. 374/2003 né la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 chiariscono espressamente quali siano i casi in cui l autorizzazione alla circolazione di prova possa ritenersi irregolarmente emessa. L unico dato certo è contenuto l art. 2, comma 7, del citato decreto ministeriale, laddove prevede l ipotesi della mancata presentazione della documentazione all Ufficio Provinciale della Motorizzazione entro la fine dell orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l autorizzazione alla circolazione di prova è stata emessa. Pertanto, in attesa che il Dipartimento dei Trasporti Terrestri faccia conoscere il proprio orientamento al riguardo, si impone la necessità di fornire alcune indicazioni di massima sulle categorie di casistiche che possono dar luogo ad irregolarità, tenuto conto della formulazione letterale delle norme e delle finalità perseguite dalle stesse. In tal senso, si ritiene coerente con il complessivo assetto della nuova disciplina ritenere che sussista irregolarità quando: 1. l autorizzazione alla circolazione di prova non compaia nell elenco delle operazioni effettuate dallo Studio di consulenza; 2. vi sia una carenza o l incompletezza della documentazione prodotta (irregolarità di natura formale) tale impedire di verificare la sussistenza in concreto dei presupposti in base ai quali l autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata (es.: la mancanza del mod. TT 2119, delle autocertificazioni o delle attestazioni camerali richieste, delle attestazioni di versamento in conto corrente postale delle tariffe dovute, della fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno del richiedente; la totale discordanza tra i dati anagrafici riportati nella domanda e nella relativa documentazione e quelli risultanti dall autorizzazione alla circolazione di prova emessa); 3. vi sia una carenza di presupposti giuridici (irregolarità di natura sostanziale) che trova fondamento nel mancato rispetto dei criteri in base ai quali l autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata (es.: autorizzazione rilasciata ad un soggetto diverso da quelli elencati tassativamente dall art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.p.r. n. 474/2001; autorizzazione rilasciata per una unità locale dell impresa e non per la propria sede principale o secondaria, ecc.).

14 3.5 Errori sanabili Ogni altra ipotesi che non sia riconducibile alle categorie elencate al par. 3.4) si ritiene che debba essere trattata alla stregua di mero errore sanabile. Si tratta, ovviamente, di una casistica residuale nella quale, in concreto, possono farsi rientrare un numero indefinito di fattispecie. A titolo esemplificativo, si tenga conto delle seguenti considerazioni: si è detto (cfr. par. 3.3) che, se il rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova viene richiesta ad uno Studio di consulenza abilitato da parte di altro Studio di consulenza non abilitato, sul mod. TT 2119 debbono essere apposti i timbri di entrambi gli Studi; in tal caso, la mancanza del timbro dello Studio di consulenza abilitato può costituire un errore sanabile; in caso di versamento insufficiente delle prescritte tariffe, è sempre possibile provvedere successivamente all integrazione; l illeggibilità dei dati contenuti nella fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno del richiedente, poiché rende di fatto impossibile l effettuazione dei necessari controlli da parte dell Ufficio della Motorizzazione, è del tutto equiparabile all ipotesi di mancata produzione della fotocopia stessa e, pertanto, va valutato alla stregua di una vera e propria irregolarità; tuttavia, poiché l accertamento della identità del richiedente è una attività che decreto ministeriale n. 374/2003 affida allo Studio di consulenza, la riproduzione poco chiara della fotografia apposta sul documento di identità o sul permesso di soggiorno non può essere considerata una irregolarità; gli errori di digitazione dei dati anagrafici contenuti nell autorizzazione alla circolazione di prova costituiscono senza dubbio errori sanabili; che appaiono rimediabili mediante emissione di un duplicato dell autorizzazione stessa, su corresponsione delle relative tariffe, ferma restando la necessità che l autorizzazione precedente venga restituita al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione. 3.6 Mezzi di tutela Tutti i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione, descritti nei precedenti paragrafi sono impugnabili in via gerarchica innanzi al Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il ricorso gerarchico deve essere proposto con atto scritto ed in bollo entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento che viene impugnato. In alternativa al ricorso gerarchico, è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo ove ha sede l Ufficio della Motorizzazione che ha adottato il

15 provvedimento, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Avverso le decisioni adottate in via gerarchica dal Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri è ammesso il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio e, in alternativa a quest ultimo, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi, con atto scritto e in bollo, entro 120 giorni dalla notifica della decisione del ricorso gerarchico. 3.7 Poteri di vigilanza e poteri sanzionatori della Provincia L abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova non altera in alcun modo la natura dell attività svolta dagli Studi di consulenza, che resta in ogni caso una attività di consulenza e di intermediazione assoggettata alle prescrizioni contenute nella legge n. 264/1991. Infatti, appare evidente come la predetta abilitazione rappresenti solo uno dei momenti di qualificata espressione dell esercizio dell attività di consulenza, potendo ora il consulente non limitarsi ad intermediare nella sola fase istruttoria delle procedure di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, ma prestare la propria opera anche nella fase conclusiva dei dette procedure, ivi compresa la produzione e la distribuzione delle targhe di prova. Non v è dubbio, pertanto, che gli Studi di consulenza siano assoggettati alla vigilanza della Provincia, ai sensi dell art. 9 della citata legge n. 264/1991, anche per gli aspetti che concernono l attività posta in essere nell esercizio dell attività di rilascio e di rinnovo di dette autorizzazioni. Tuttavia, poiché l art. 2, comma 9, del decreto ministeriale n. 374/2003 prevede che gli Uffici della Motorizzazione sono tenuti ad effettuare le verifiche necessarie per accertare la corretta applicazione delle procedure previste, anche mediante ispezioni presso gli Studi di consulenza abilitati, si pone piuttosto il problema di verificare i limiti delle competenze di ciascun ente nell esercizio dei poteri di vigilanza sugli Studi di consulenza. Ciò posto, e rinviando l esame di quest ultimo aspetto al successivo paragrafo 12, resta da verificare quali siano le iniziative adottabili dalla Provincia allorché l Ufficio della Motorizzazione segnali che, a seguito dell emissione di documenti irregolari, lo Studio di consulenza che opera in S.T.A. non ha provveduto alla restituzione degli stessi entro il termine prescritto. Al riguardo, non sembrano sussistere dubbi interpretativi. Infatti, una volta ammesso che il potere di vigilanza della Provincia sugli Studi di consulenza si estende anche all esercizio dell attività di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, deve necessariamente ammettersi anche l applicabilità, a pieno titolo, delle sanzioni previste dall art. 9 della legge n. 264/1991.

16 Dipenderà, poi, dall esame del caso concreto definire se il comportamento posto in essere dallo Studio di consulenza sia da qualificare, ai sensi della norma da ultimo citata, come mera irregolarità o come grave abuso. In ogni caso si ritiene che la Provincia, in sede di applicazione delle predette sanzioni e nella graduazione delle stesse, debba in particolare tener conto: dei motivi per i quali il documento emesso è stato ritenuto irregolare (ad es., appare evidente che il rilascio di una autorizzazione alla circolazione di prova a nome di un soggetto che non ne ha titolo costituisce un fatto ben più grave rispetto alla irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe); del comportamento tenuto dallo Studio di consulenza nel recupero del documento irregolare, vale a dire se ha posto in essere tutte le iniziative consentite al fine di indurre l interessato alla restituzione del documento stesso; se, oltre i termini prescritti, lo Studio di consulenza sia comunque riuscito ad ottemperare all obbligo di restituzione del documento irregolare.

17 4. Rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova Il rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova a nome di imprese (italiane o costituite all estero) è subordinato: a) all iscrizione nel RIA per l esercizio di una delle attività elencate nel paragrafo 2; b) alla sussistenza di una sede principale, alla quale possono aggiungersi una o più eventuali sedi secondarie (per le imprese costituite all estero, e sufficiente che sia stabilita in Italia almeno una sede secondaria). Conseguentemente, al fine del rilascio dell autorizzazione non debbono essere prese in considerazione: a) le imprese iscritte nel REA; b) le imprese che dispongano esclusivamente di unità locali. Con riguardo agli Istituti universitari ed agli Enti pubblici o privati di ricerca, ovviamente non è richiesta l iscrizione nel RIA ma si tiene conto delle relative sedi. Per ottenere l autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare un istanza, utilizzando il modello TT2119 predisposto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, che deve essere presentata: ad uno degli Studi di consulenza che abbia ottenuto l abilitazione di cui al paragrafo 3); ovvero all Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria del richiedente. Alla domanda devono essere allegati: 1) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 5,16 euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n. 870/1986); 2) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 20,66 euro (per imposta di bollo); 3) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n , a titolo di pagamento delle targhe, di importo pari a: - 14,94 euro, se la targa viene fornita dall Ufficio Provinciale della Motorizzazione; - 5,50 euro, se la targa viene prodotta da uno Studio di consulenza. ****** Si tenga presente, infatti, che per l approvvigionamento delle targhe di prova destinate al fabbisogno degli Uffici Provinciali continua a provvedere l Istituto Poligrafico dello Stato; pertanto, in tal caso, il prezzo di vendita risulta comprensivo sia del costo di produzione che della quota di maggiorazione prevista dall art. 101, comma 1, del codice della strada. Viceversa, il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli Studi di consulenza abilitati è libero ed il relativo pagamento, che attiene esclusivamente al rapporto privatistico intercorrente tra lo Studio ed il proprio cliente, non deve essere comprovato all Ufficio Provinciale della Motorizzazione, al quale deve essere consegnata la documentazione relativa al rilascio dell autorizzazione alla circolazione di prova.

18 Le nuove norme regolamentari impongono però che, nel caso di targhe di prova prodotte dagli Studi di consulenza, sia comunque dovuta all erario la predetta quota di maggiorazione che il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ha fissato in 5,50 euro. ****** 4) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa da soggetto munito di poteri di rappresentanza, attestante: l iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata; la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l autorizzazione alla circolazione di prova; la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc., quando dette qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, l interessato deve produrre una dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà (che va redatta come tutte le altre autocertificazioni, vale a dire in carta semplice e senza autenticazione della firma, ma deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante); per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l Istituto o l Ente è stato istituito, nonché la relativa sede e l attività di ricerca svolta ; per gli Enti privati di ricerca è invece necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di costituzione e l attività svolta. Non essendo più prevista una limitazione numerica delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto, gli interessati non sono più tenuti a documentare il numero di dipendenti occupati. Ovviamente, il compito di accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli interessati spetta esclusivamente agli Uffici Provinciali della Motorizzazione. In ogni caso, gli Studi di consulenza non assumono responsabilità per aver dato corso a richieste di autorizzazione alla circolazione di prova sulla base di autocertificazioni successivamente rivelatesi false. Le autorizzazioni alla circolazione di prova sono stampate sugli appositi modelli DTT 565 I, forniti dagli Uffici dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione, utilizzando le transazioni all uopo previste. I predetti modelli sono a striscia continua a due carte, la prima destinata al titolare dell autorizzazione alla circolazione di prova e la seconda agli atti del competente ufficio Provinciale della Motorizzazione. Contestualmente al rilascio dell autorizzazione, al richiedente è consegnata anche la relativa targa di prova.

19 5. Rinnovo dell autorizzazione alla circolazione di prova L autorizzazione alla circolazione di prova ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio o dalla data di avvenuto rinnovo (es. un autorizzazione rilasciata o rinnovata il 1 maggio 2004 scade il 1 maggio 2005). Per procedere al rinnovo dell autorizzazione il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta e deve comprovare di continuare ad essere in possesso dei requisiti richiesti per il primo rilascio (cfr. par. 4). Pertanto occorrono: un istanza compilata sul TT2119; la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 5,16 euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n. 870/1986); la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n di importo pari a 20,66 euro (per imposta di bollo). Non è invece richiesto il versamento sul conto corrente postale , essendo il richiedente già in possesso della targa di prova. All istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, a seconda dei casi, di certificazione o di atto di notorietà, resa da soggetto munito di poteri di rappresentanza, attestante che nulla è variato in ordine a: l iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata; la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l autorizzazione alla circolazione di prova; la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc.; la sede e l attività di ricerca svolta dall Istituto universitario o dall Ente pubblico o privato di ricerca e l attività svolta. Il rinnovo avviene mediante la stampa di un nuovo modulo DTT 565 I, in sostituzione del precedente che deve essere riconsegnato all Ufficio Provinciale della Motorizzazione. In assenza di prescrizioni normative specifiche, il rinnovo può essere richiesto prima della scadenza dell autorizzazione alla circolazione di prova (ciò nell interesse dello stesso richiedente, per evitare interruzioni nell utilizzazione dell autorizzazione) o anche successivamente. Al riguardo, la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 ha chiarito che: 1) se il rinnovo viene richiesto prima della data di scadenza, il nuovo termine di validità dell autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della autorizzazione rinnovata; 2) se il rinnovo viene richiesto successivamente alla data di scadenza, debbono comunque essere rispettati i seguenti termini: a) per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno; b) per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell anno successivo.

20 Trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati debbono richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova e, conseguentemente, munirsi di una nuova targa di prova. L autorizzazione scaduta deve essere riconsegnata all Ufficio Provinciale della Motorizzazione e l interessato deve provvedere alla distruzione della relativa targa.

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