Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Servizi e consulenza
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- Romina Casati
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1 Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Servizi e consulenza ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI INIZIALE ABILITAZIONE - E DI MANTENIMENTO - AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ NORMATIVA DI RIFERIMENTO La disciplina del visto di conformità si evince dalle seguenti norme: artt. 35 e 39 del D. Lgs. n. 241/1997; artt. 2, 6, 21 e 22 del relativo D.M. n. 164/1999; art. 10 del D.L. n. 78/2009 (legge n. 102/2009), art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014 ), artt. 6 e 13 del D. Lgs. n. 175/2014. L Agenzia delle Entrate è inoltre intervenuta al fine di illustrare e talvolta integrare la predetta normativa, emanando nel corso degli anni numerose Circolari, tra cui si ricordano: la n. 13 del 06/04/2006, la n. 17 del 23/03/2007, la n. 36 del 09/04/2008, la n. 21/E del 04/05/2009, la n. 57 del 23/12/2009, la n. 1 del 15/01/2010, la n. 10 del 14/05/2014, la n. 28 del 25/09/2014, la n. 32/E del 30/12/2014 e la n. 7/E del 26/02/2015. L art. 35 del D.Lgs. 241/97 introduce l istituto del Visto come strumento di assistenza fiscale in sé per sé, quale primo livello di controllo delle dichiarazioni fiscali, affidato a soggetti estranei all Amministrazione Finanziaria ovvero CAF e professionisti abilitati. L art. 2 del D.M. 164/99 sancisce che l apposizione del visto ha lo scopo di attestare il riscontro della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d imposta, lo scomputo delle ritenute d acconto, e quindi implica la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA e,
2 2 infine, la verifica dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. L attestazione dell esecuzione dei predetti controlli è resa con l indicazione del codice fiscale del professionista e l apposizione della sua firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni. I soggetti cui è affidato questo controllo sono: a) i CAF, nella persona del RAF > Responsabile dell assistenza fiscale (art. cit., commi 1 e 2); b) i professionisti di cui all art. 3 comma 3 D.P.R. 322/98 (comma 3), ovvero: 1) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti (in cui ora sono iscritti anche i ragionieri), dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; 2) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (i quali però non possono rilasciare visti di conformità sui modelli 730!). L art. 10 del D.L. 78/09, in considerazione della funzione del visto di conformità come primo livello di controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei contribuenti (che deve essere sempre apposto sui Modelli di dichiarazione 730!), ne prevede l utilizzo per chiedere la compensazione orizzontale dei crediti emergenti dalle dichiarazioni IVA (senza distinguere tra dichiarazioni mensili o trimestrali) superiori a ,00. La predetta norma ha previsto inoltre la c.d. sottoscrizione alternativa, stabilendo che, per le società e gli enti sottoposti a controllo contabile ai sensi dell art bis cod. civ. o di leggi speciali, che intendono effettuare la compensazione sempre e solo orizzontale dei crediti (o, ora, ottenere rimborsi IVA per importi superiori ad ,00), in alternativa al rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, possono far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al revisore che esercita il controllo contabile (il quale NON è tenuto a stipulare apposita polizza, come quando svolge attività per contribuenti privati ) oltre, ovviamente, al rappresentante legale o, in mancanza, a colui che ne ha l amministrazione anche di fatto.
3 3 L art. 1 comma 574 della legge 147/13 ha esteso l utilizzo del visto per la richiesta di compensazione orizzontale dei crediti superiori ad ,00 emergenti dalle imposte sui redditi, dalle loro imposte sostitutive o addizionali e dall imposta regionale sulle attività produttive. A differenza di quanto previsto per crediti IVA, per i quali la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge, per l utilizzo in compensazione dei crediti da imposte dirette e IRAP, non è previsto alcuno specifico obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale. Si precisa che il limite di ,00 è da riferire alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. L art. 13 del D.Lgs.175/14 ha infine previsto che, per la richiesta dei rimborsi Iva superiori ad ,00, in alternativa alla presentazione della garanzia finora obbligatoria, nelle situazioni non a rischio (v. art. 38 bis D.P.R. 633/72) può essere utilizzata l apposizione del visto di conformità allegando una dichiarazione sostituiva di atto notorio a norma dell art. 47 D.P.R. 445/00, nella quale vanno attestati determinati requisiti patrimoniali, finanziari e previdenziali (cfr. art. 38 bis D.P.R. cit.). A) ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE PER OTTENERE L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ I professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono presentare alla Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale apposita Comunicazione, ex art. 21 D.M. 164/99, che deve contenere le seguenti informazioni: 1) l esplicita richiesta di essere abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, mediante inserimento inserito nell Elenco centralizzato dell Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l intermediario abilitato eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di un Associazione Professionale (di cui all art. 5, comma 3, lett. a del TUIR), si specifica che è il singolo professionista che presenta la
4 4 Comunicazione ad essere iscritto nell Elenco informatizzato e, conseguentemente, abilitato al rilascio del visto di conformità. Ne consegue che ogni altro professionista appartenente all Associazione, che non sia personalmente iscritto nel predetto Elenco, non è autorizzato ad apporre visti di conformità. Pertanto NON saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione presentate genericamente a nome di Associazioni / Studi Professionali. 2) dati anagrafici, requisiti professionali ovvero Albo di Appartenenza e numero di iscrizione,codice fiscale e partita Iva; 3) il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale 4) i recapiti telefonici e di posta elettronica; 5) denominazione e dati anagrafici dell eventuale Associazione Professionale nell ambito del quale il professionista esercita la propria attività; 6) denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse; 7) Il professionista deve indicare se intende o non intende apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni 730 (in quest ultimo caso, deve esserci esplicita estensione di copertura in polizza!!!); 8) l impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, ai sensi dell art. 21, comma 3, D.M. 164/99. NB: Si segnala che sono disponibili tre distinti Moduli di Comunicazione: uno dedicato ai professionisti che svolgono la propria attività autonomamente; un altro per coloro che operano all interno di un Associazione professionale; ed infine uno per gli intermediari che per la trasmissione telematica delle dichiarazioni si avvalgono di una Società di Servizi. Nel caso di Associazione Professionale, deve indicare i dati anagrafici sia dell Associazione Professionale che dei soggetti che ne fanno parte, e deve inoltre dichiarare che almeno la metà degli associati è costituita dai soggetti indicati all art. 3, comma 3, lett. a e b del D.P.R. n. 322/98.
5 5 Ove si avvalga di una Società di Servizi, deve indicare i dati anagrafici sia della Società medesima che dei soci e organi amministrativi -oltre alle attività ad essi affidate-; deve inoltre attestare la sussistenza di entrambi i seguenti requisiti: 1 - avere il possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale; 2 - l attività di trasmissione delle dichiarazioni è svolta sotto il proprio diretto controllo e responsabilità. A tale Comunicazione dovranno essere allegati: I) Un Autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si dichiara: a) l insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte dell ordine di appartenenza; b) la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 8, comma 1 del D.M. 164/99; c) di essere in possesso dell abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali allegando il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall Agenzia delle Entrate, o di avvalersi a tale scopo di una Società di Servizi o dell Associazione professionale nel cui ambito opera (allegando anche in tali casi il relativo provvedimento di autorizzazione); II) garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, stipulata ad hoc per l attività di assistenza fiscale; III) Provvedimento di autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. La polizza assicurativa deve riportare tutte le condizioni prescritte dall art. 22 DM 164/99, ovvero: 1. deve essere specificato che la polizza è volta alla copertura degli eventuali danni causati dall attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; deve esserci quindi l esplicito riferimento al D.Lgs. n. 241/97 e al relativo D.M. n. 164/99, seguito dalla clausola e successive modificazioni e/o integrazioni di legge, oppure possono essere elencati tutti i riferimenti normativi
6 6 intervenuti nel tempo. Si precisa che la polizza non deve in alcun modo contenere l indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto i soggetti in possesso dei prescritti requisiti sono legittimati ad apporre il visto di conformità su tutte le dichiarazione fiscali; 1. va indicato un massimale non inferiore ad ,00, in virtù delle modifiche apportate dall art. 6 D. Lgs.175/14 agli artt. 6 e 22 D.M. 164/99, e ci deve essere l attestazione, da parte del professionista, che esso è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati *; 2. la copertura assicurativa deve garantire la totale copertura dei danni subiti dal contribuente ed eventuali franchigie devono rimanere a carico dell assicurato; la società assicuratrice può infatti impegnarsi a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; 3. essa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo; 4. il professionista che svolge l attività nell ambito di uno studio associato può utilizzare la polizza stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale, a garanzia dell attività prestata da ogni singolo professionista (la polizza deve contenere l indicazione del nominativo del soggetto garantito), con gli stessi requisiti dei punti precedenti (si precisa che a copertura dell attività di apposizione del visto deve essere appositamente dedicato un massimale di , - che quindi è estraneo al massimale eventualmente stabilito dalla polizza per la copertura degli altri rischi, e che anche in questo caso deve risultare adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti rilasciati). Si precisa che ogni singolo professionista facente parte dello Studio Professionale del quale intende utilizzare la polizza deve presentare autonoma Comunicazione alla competente DR, perché l iscrizione, si rammenta, è nominativa!!
7 7 5. Infine, qualora il professionista intenda apporre il visto sui Modelli 730, inviandoli all Agenzia delle Entrate tramite la propria abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in polizza deve essere esplicitamente dichiarato che essa è volta anche a garantire al bilancio dello Stato o del diverso Ente impositore le somme di cui all art. 39, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 241/97, ove l errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. La predetta documentazione può essere prodotta alla competente DR con tre modalità: I) invio tramite Raccomandata A/R a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Servizi e consulenza Via Canali, Perugia ; II) trasmissione tramite Posta Elettronica Certificata del professionista all indirizzo PEC: dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it, in cui nell oggetto va specificato: Visto di conformità RICHIESTA ISCRIZIONE, con il nome del professionista, e nel corpo del messaggio va resa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il professionista dichiara la conformità dei documenti inviati a quelli originali in suo possesso; III) consegna a mano presso l Ufficio Protocollo della DR, situato in via Canali n. 12, 4 piano. Si evidenzia che la DR non è tenuta a comunicare l inserimento nell elenco centralizzato (vigendo il principio del silenzio-assenzio ); al contrario, laddove riscontri un incompletezza e/o irregolarità nella documentazione, provvede a contattare il professionista, il quali è tenuto ad integrare la documentazione entro 30gg. E obbligo invece del professionista comunicare, ex art. 3 D.M. 164/99, eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, con le medesime modalità di cui sopra. La possibilità di apporre il visto decorre dalla data di presentazione della Comunicazione. Relativamente ai Modelli 730, il professionista deve risultare abilitato al rilascio del visto alla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni.
8 8 A) ISTRUZIONI PER IL MANTENIMENTO DELL ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA Al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, la propria iscrizione nell Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, i professionisti, in prossimità della scadenza della polizza, devono far pervenire alla competente D. R.: 1) la quietanza di pagamento della polizza; 2) Una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/00 in cui si dichiara la permanenza dei requisiti originariamente dichiarati (o, al contrario, si segnalano eventuali variazioni degli stessi) e la conformità della copia della quietanza prodotta all originale in proprio possesso ; 3) Copia di un documento d identità; 4) Il Modulo relativo all opzione per il rilascio del visto sui Modelli 730; a tal proposito, ove il professionista dichiari che intende apporre il visto anche sui Modelli 730, trasmettendoli all Agenzia delle Entrate tramite la propria abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, oltre alla quietanza della polizza deve produrre apposita Appendice di estensione di garanzia in tal senso. NB: Si precisa che, nel caso in cui il professionista abbai cambiato società assicuratrice, deve inviare tutto il nuovo fascicolo di polizza e la documentazione prevista per il rilascio inziale (ovvero Comunicazione e Autocertificazione ). La richiesta potrà essere trasmessa con le stesse modalità consentite per la richiesta iniziale; nel caso in cui sia trasmessa tramite PEC (sempre a dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it), nell oggetto va specificato che si tratta di RINNOVO/MANTENIMENTO DELL ABILITAZIONE AL VISTO DI CONFORMITA. La richiesta di rinnovo, così presentata, consentirà al professionista di rimanere abilitato ed inserito nell Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art. 35 D.Lgs. 241/97. Come per la richiesta di iscrizione, vige il silenzio assenso ; la DR non è tenuta a comunicare l inserimento del rinnovo della copertura nell elenco informatizzato, ma
9 9 procederà a contattare il professionista in caso di carenze o errori nella documentazione prodotta. NB: Qualora il professionista non intenda mantenere l abilitazione, alla scadenza della copertura assicurativa deve inviare apposita richiesta di Rinuncia (con le stesse modalità consentite per la presentazione della polizza), decorrente dalla data di scadenza della polizza, allegando un documento d identità. Nel caso in cui la DR rilevi che, alla scadenza della polizza, il professionista non ha inviato né la quietanza di rinnovo né la dichiarazione di rinuncia, avverte con apposita comunicaizone il professionista che, qualora non invii né l una né l altra entro 15 gg. dal ricevimento della stessa, provvederà a cancellarlo d ufficio dall elenco informatizzato. B) NUOVA ISCRIZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA O CANCELLAZIONE D UFFICIO Il professionista che abbia rinunciato ad apporre il visto (con spontanea richiesta) o che sia stato cancellato dall Ufficio della DR (v. prima), può di nuovo chiedere l abilitazione al rilascio del visto, ponendo in essere gli adempimenti previsti sub. A) * Dopo l introduzione innovativa, ad opera dell art. 1 del D. Lgs. 175/14, della dichiarazione dei redditi precompilata, l art. 6 del medesimo D. Lgs. ha a sua volta introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali, distinguendo il caso in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi precompilata direttamente o tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale dal caso in cui lo presenti tramite CAF o professionista abilitato. In quest ultima ipotesi infatti, sia che la dichiarazione è presentata con o senza modifiche, viene sancito che l esito del controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 ora è notificato direttamente al soggetto che appone il visto, non più al contribuente! Inoltra la responsabilità nei confronti dello Stato o diverso Ente impositore (v. art. 39 D.Lgs. 241/97, modificato dall art 6 d.lgs. 175/14) è stata estesa anche all importo dell imposta, che si somma a quello della sanzione e degli interessi. Si segnala tuttavia che la norma ha espressamente previsto l esclusione della responsabilità del professionista o CAF qualora l infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
10 10 Il rilascio del visto sui Modelli 730 non implica infatti il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, quali ad esempio l ammontare dei redditi fondiari o dei redditi diversi. Inoltre, sebbene questi non sia tenuto ad esibire la documentazione relativa alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute ( si pensi al certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell abitazione principale ovvero allo stato di famiglia per l applicazione delle detrazioni soggettive d imposta), prima del rilascio del visto, i professionisti e i CAF sono tenuti ad acquisire dallo stesso una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la fruizione delle detrazioni d imposta e delle deduzione dal reddito, delle quali non sono tenuti a verificare l autenticità (si pensi all indicazione di redditi fondiari o alla dichiarazione di figli a carico). Le novità introdotte dal D. Lgs. 175/14 hanno suscitato molti dubbi tra i soggetti coinvolti (intermediari, CAF, compagnie assicuratrici) e l Agenzia delle Entrate, a seguito di un incontro con l IVASS e l ANIA, ha emanato la Circolare n. 7 del 26/02/2015, con cui ha chiarito che l aumento del massimale è obbligatorio per tutte le polizze dedicate alla copertura dell attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto ai fini della richiesta di compensazione o rimborso e non solo per coloro che appongono il visto sui Modelli 730. La maggior responsabilità che ora ricade si soggetti professionisti e CAF che appongono il visto sui Modelli 730 è regolata internamente, nei rapporti tra questi ultimi e la propria società assicuratrice, la quale chiederà un premio maggiore a fronte del maggior rischio assicurato. RILASICO DI UN VISTO DI CONFORMITA INFEDELE SULLE DICHIARAZIONI A prescindere dalla novità introdotta dal D. Lgs. 175/14 per quanto riguarda l apposizione del visto sui Modelli 730, l art. 39 D.Lgs.- 241/97 prevedeva già un forma di responsabilità per i professionisti nel caso in cui sempreché il fatto non costituisca reato commettessero errori in sede di apposizione del visto sulle dichiarazioni (di qualsiasi tipo: Modello 730, 770, UNICO), prevedendo il pagamento di una sanzione amministrativa, che va da un minimo ad un massimo edittale (oltre ad essere passibili di sanzioni per l eventuale violazione di norme tributarie).
11 11 In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi (es. il mancato pagamento della predetta sanzione amministrativa), la norma dispone la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto; in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, si prevede infine l inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto. Tali violazioni sono contestate ed irrogate dalla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli Uffici periferici dell Agenzia. I provvedimenti sono trasmessi anche agli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. Qualora il visto sia stato addirittura rilasciato in assenza della prevista abilitazione (o perché mai richiesta o perché non rinnovata alla scadenza), si configura un ipotesi di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che determinano la revoca dell abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell art. 8 D.P.R. 322/98. Allo steso modo l abilitazione potrà essere revocata in capo alla società di servizi o associazione professionale della quale il professionista si sia avvalso per la trasmissione delle dichiarazioni, qualora vengano meno, in capo ad esse, i requisiti necessari per l abilitazione alla trasmissione medesima. CASI PARTICOLARI (regolati dalle varie Circolari): I) POLIZZA ASSICURATIVA: i) CONVENZIONE TRA BANCA E ASSICURAZIONE Sono valide le polizze assicurative sottoscritte sulla base di una Convenzione stipulata tra una banca e la compagnia assicurativa. Si tratta di contratti assicurativi collettivi, che prevedono l adesione dei professionisti con la sottoscrizione di un apposito Modulo, proposti dall istituto bancario ai propri correntisti per rispondere alle loro esigenze derivanti dall attività professionale.
12 12 Il professionista che aderisce paga il premio alla banca e diventa assicurato, mentre il contraente resta sempre la banca. Ovviamente, assicurato deve essere il professionista che presta l attività di assistenza e la polizza deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla normativa, compresa l autonoma copertura per ogni singolo professionista aderente. ii) POLIZZA STIPULATA DA UN ASSOCIAZIONE SINDACALE Può essere utilizzata una polizza assicurativa per i rischi professionali stipulata da un associazione sindacale di categoria per conto dei propri associati, a condizione che la polizza stessa, anche mediante integrazione fatta dal singolo associato, rispetti i prescritti requisiti. iii) POLIZZA STIPULATA DA UNA SOCIETA DI SERVIZI Non è possibile usare la polizza assicurativa stipulata dalla società di servizi di cui il professionista si avvale per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, a meno che quest ultima stipuli un contratto a favore di terzi, che nel caso di specie si identificherebbe con lo stesso commercialista. In tal caso, infatti, sarebbe comunque garantito il risarcimento dell eventuale danno arrecato ai clienti del professionista abilitato. II) PARTICOLARI MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL ASSISTENZA FISCALE:
13 13 i) PROFESSIONISTA SENZA PARTITA IVA E SENZA ABILITAZIONE TELEMATICA CHE OPERA IN UN ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Ove il professionista eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di un Associazione professionale, di cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all art. 3, comma 3, lett. a) e b) D.P.R. n. 322/88, lo stesso può essere validamente iscritto nell Elenco informatizzato, qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all associazione professionale. ii) PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI PARTITA IVA E SENZA ABILITAZIONE TELEMATICA CHE SI AVVALE DELLA SOCIETA DI SERVIZI Qualora il professionista, in possesso di partita IVA, si avvalga di una Società di servizi, di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere validamente iscritto nell Elenco, se il requisito del possesso dell abilitazione telematica sussiste in capo alla Società di servizi posseduta, e tale attività venga esercitata sotto il diretto controllo e responsabilità dello stesso professionista. iii) PROFESSIONISTA SENZA PARTITA IVA E SENZA ABILITAZIONE TELEMATICA CHE OPERA IN UNO STUDIO ASSOCIATO CHE SI AVVALE DI UNA SOCIETA DI SERVIZI Il professionista che opera nell ambito di un associazione professionale e non possiede autonoma P.IVA, può comunque avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti, che abbiano il diretto controllo e responsabilità su tale attività. VISTO DI CONFORMITA AUTONOMO -
14 14 Con Risoluzione n. 82 del 02/09/14, la Direzione Centrale Normativa dell Agenzia Entrate, a fronte di uno specifico Interpello, ha sancito che i professionisti in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi di riferimento, che intendano utilizzare in compensazione orizzontale i crediti emergenti dalle proprie dichiarazioni (e, ora, chiederne il rimborso),possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. * Dopo l introduzione innovativa, ad opera dell art. 1 del D. Lgs. 175/14, della dichiarazione dei redditi precompilata, l art. 6 del medesimo D. Lgs. ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali, distinguendo il caso in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi precompilata direttamente o tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale, dal caso in cui lo presenti tramite CAF o professionista abilitato. In quest ultimo caso infatti, sia che la dichiarazione sia presentata con o senza modifiche, l esito del controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73, è notificato non più al contribuente, bensì direttamente al soggetto che appone il visto. Inoltra la responsabilità nei confronti dello Stato ( o diverso Ente impositore ; cfr. art. 39 D.Lgs. 241/97, modificato dall art 6 d.lgs. 175/14) è stata estesa anche all importo dell imposta, che si somma a quello della sanzione e degli interessi. Si segnala tuttavia che la norma ha espressamente previsto l esclusione della responsabilità del professionista o CAF qualora l infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Si precisa infatti che il rilascio del visto sui Modelli 730 non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, quali ad esempio l ammontare dei redditi fondiari o dei redditi diversi. Inoltre, sebbene il contribuente non sia tenuto ad esibire la documentazione relativa alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute ( si pensi al certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell abitazione principale ovvero allo stato di famiglia per l applicazione delle detrazioni soggettive d imposta) prima del rilascio del visto, i professionisti e i CAF sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la fruizione delle detrazioni d imposta e delle deduzione dal reddito, delle quali non sono tenuti a verificarne
15 15 l autenticità (si pensi all indicazione di redditi fondiari o alla dichiarazione di figli a carico). Le novità introdotte dal D. Lgs. 175/14 hanno suscitato molti dubbi tra i soggetti coinvolti (intermediari, CAF, compagnie assicuratrici) e l Agenzia delle Entrate, a seguito di un incontro con l IVASS, ha emanato la Circolare n. 7 del 26/02/2015, con cui ha chiarito che l aumento del massimale è obbligatorio per tutte le polizze dedicate alla copertura dell attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto ai fini della compensazione o del rimborso, e non solo per coloro che appongono il visto sui Modelli 730. La maggior responsabilità che ora ricade si soggetti professionisti e CAF che appongono il visto sui Modelli 730 è regolata internamente, nei rapporti tra questi ultimi e società assicuratrice, la quale chiederà un premio maggiore a fronte del maggior rischio assicurato. Si segnala che le società e gli enti sottoposti a controllo contabile, ai sensi dell art bis cod. civ. o di leggi speciali, che intendono effettuare la compensazione dei crediti o ottenere rimborsi IVA per importi superiori ad ,00 senza presentazione di garanzie, in alternativa al rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, possono far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al revisore che esercita il controllo contabile (il quale NON è tenuto a stipulare apposita polizza, come quando svolge attività per contribuenti privati ) oltre, ovviamente, al rappresentante legale o, in mancanza, a colui che ne ha l amministrazione anche di fatto. Si tratta della c.d. sottoscrizione alternativa di cui all art. 10 comma 7 D.L. 78/09.
OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
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