Quesiti Programma Sicurezza anno Sezione II Progetti locali di Comuni e Province -
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- Angela Bello
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1 1 Nel caso la domanda di contributo venga presentata da una forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, il contributo massimo concedibile per ciascuna tipologia di intervento di cui al paragrafo 2.a (interventi di parte capitale) può ritenersi riferito a ciascuno degli enti che ne fanno parte e che sono interessati dall'intervento? 2 Per richiedere i finanziamenti per gli interventi di parte capitale (paragrafo 2.a) e di parte corrente (paragrafo 2.b) è necessario/possibile fare due domande distinte? 1 agosto 2012 NO Il contributo massimo concedibile per ciascuna tipologia di intervento di cui al paragrafo 2.a, indicato nella tabella di cui al paragrafo 8.a, va riferito alla forma collaborativa se la domanda è presentata dalla medesima, tenendo conto del numero di unità operative di polizia locale della stessa al momento della presentazione della domanda (calcolate in base al criterio previsto nel paragrafo 7.a). Resta quindi esclusa la possibilità che il contributo massimo concedibile alla forma collaborativa sia pari alla somma di quello che verrebbe concesso agli enti che ne fanno parte qualora la domanda venisse presentata singolarmente dai medesimi. Si ricorda inoltre che la presentazione della domanda da parte delle forme collaborative, anziché, dagli enti singolarmente consente l'acquisizione di maggior punteggio per un'utile collocazione in graduatoria. 6 agosto 2012 La domanda di finanziamento può essere presentata con un unico modulo (allegato b al Programma) anche se, nel caso di domanda presentata da una forma collaborativa, gli enti interessati dai diversi interventi non coincidono. L'indicazione degli enti coinvolti nei singoli progetti devono essere indicati nella domanda medesima (quadro b-dichiarazioni in calce alle schede descrittive) tenendo presente che se il contributo richiesto dalla forma collaborativa per un intervento coinvolge un dato ente, quest'ultimo non potrà presentare domanda singolarmente per il medesimo intervento. La presentazione di un'unica domanda è peraltro auspicabile tenuto conto che sia per l'acquisizione del punteggio utile alla collocazione in graduatoria sia per la liquidazione del finanziamento concesso è necessario procedere alla registrazione del Corpo/Servizio di polizia locale sul sistema operativo Sipol e alla compilazione della relativa scheda. Tale adempimento deve necessariamente essere compiuto dagli operatori di polizia locale abilitati ad operare nel sistema SIPOL e dovrà essere osservata anche nel caso in cui, in base alla graduatoria e ai fondi disponibili, venga concesso solo il finanziamento relativo agli interventi di parte corrente. 1
2 3 Negli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza (paragrafo 2.a numero 1) possono essere compresi anche interventi di completamento degli impianti già esistenti? 4 Nel caso una forma collaborativa per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale presenti domanda di finanziamento per gli interventi della seconda sezione del Programma e poi dia luogo, mediante aggregazione di altro/altri enti, ad una nuova forma collaborativa, cosa succede ai contributi erogati ai sensi del Programma 2012? 5 Un ente che è receduto da una forma collaborativa per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale con decorrenza 1 gennaio 2010 può presentare domanda di finanziamento? 23 agosto 2012 NO In base alla definizione contenuta nel paragrafo 3 del Programma la manutenzione straordinaria non contempla anche il completamento di impianti. Tale intervento può essere richiesto ai sensi del paragrafo 2.a numero 2, concernente la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, sempre che ne sussistano le condizioni (ossia che il finanziamento sia richiesto per enti che non hanno beneficiato di finanziamenti per le stesse finalità ai sensi della LR 9/2008 e del Programma regionale di finanziamento dell'anno agosto 2012 Nel caso uno o più enti entrino a far parte di una forma collaborativa già esistente i finanziamenti ottenuti da quest'ultima sono fatti salvi a condizione che la nuova forma collaborativa sia conforme ai requisiti previsti dalla LR 9/2009 (sei anni di durata minima e Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori). Resta in ogni caso fermo l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti per le finalità per le quali sono stati erogati previa conferma da parte del beneficiario della completa realizzazione e rendicontazione degli interventi finanziati. 24 agosto 2012 NO Per nessuna tipologia di intervento, come previsto dal paragrafo 5.a che esclude dai finanziamenti gli enti che, negli anni , siano receduti da forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale senza aver aderito ad altra forma collaborativa a meno che, sebbene svolga servizio di polizia locale in forma singola, abbia un Corpo con almeno 8 operatori. Resta inteso che tali enti possono presentare domanda di finanziamento ai sensi della terza sezione del Programma qualora intendano costituire una nuova forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale che abbia i requisiti previsti dalla LR 9/2009 (sei anni di durata minima e un Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori). 2
3 6 Ai fini dell'invio della domanda tramite Sipol può effettuare la registrazione/abilitazione un soggetto che non appartiene al Corpo/Servizio di Polizia locale? 7 Entro quali termini si può presentare la domanda tramite Sipol ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio? 8 Nel calcolo delle unità operative di polizia locale si possono considerare anche i funzionari amministrativi inseriti in pianta organica? 27 agosto 2012 NO Il Sipol è un sistema informativo nel quale possono operare i soggetti abilitati che appartengono al Corpo/Servizio di polizia locale. L'invio della domanda di finanziamento tramite Sipol implica il preventivo aggiornamento della scheda Corpo/Servizio presente nel sistema che può essere effettuata solo dagli operatori di polizia locale abilitati e che, in seguito, dovranno anche provvedere all'aggiornamento delle altre schede del sistema. L'abilitazione/registrazione su Sipol, quindi, essendo preordinata essenzialmente a consentire al personale di polizia locale di operare su esso, non è rilasciabile ad altri soggetti che non appartengono al Corpo/Servizio per la sola finalità di invio della domanda. 27 agosto 2012 L'invio della domanda tramite SIPOL costituisce una modalità aggiuntiva di presentazione della domanda finalizzata all'acquisizione del punteggio aggiuntivo utile alla collocazione in graduatoria. Gli enti richiedenti, quindi devono comunque presentare la domanda tramite PEC, fax o raccomandata A.R. al Servizio polizia locale e sicurezza entro il 24 settembre Per l'invio della domanda tramite SIPOL, i medesimi enti hanno a disposizione ulteriori 10 giorni dalla scadenza del termine indicato per effettuare la registrazione del Corpo/Servizio nel sistema (4 ottobre 2012) e ulteriori 5 giorni da tale scadenza per compilare la scheda del medesimo Corpo/Servizio e per l'invio della domanda. (9 ottobre 2012). 28 agosto 2012 NO Il calcolo delle unità operative, che va fatto tenendo conto di quanto previsto nel paragrafo 7 a, deve essere fatto solo con riferimento al personale di polizia locale e non anche ad eventuali figure amministrative che, ancorché non svolgente funzioni di polizia locale, sia inserito nella pianta organica dell'ufficio di polizia locale. Il numero di operatori deve essere quello risultante al momento della presentazione della domanda. 3
4 - Sezione III Progetti finalizzati a favorire la gestione dei servizi di polizia locale - 1 Nel caso una forma collaborativa per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale non conforme ai requisiti della LR 9/2009 (durata minima sei anni e Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori) intenda conformarsi ai requisiti della stessa legge regionale mediante aggregazione di altro/altri enti può presentare domanda di incentivo ai sensi della terza sezione del Programma. Se si qual è la misura dell'incentivo concedibile? 2 Nel caso in cui uno o più enti singoli o una forma collaborativa non conforme ai requisiti della LR 9/2009 (durata minima sei anni e Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori) si aggreghi ad una forma collaborativa avente già i suddetti requisiti, è possibile presentare domanda di finanziamento ai sensi della terza sezione del Programma? Quali enti ne possono beneficiare? 23 agosto 2012 La terza sezione del Programma mira ad incentivare la costituzione di forme collaborative conformi ai requisiti della citata LR 9/2009 senza operare distinguo sulle modalità attraverso le quali attuare tale passaggio. Pertanto, dà luogo ad una nuova forma collaborativa non solo l'aggregazione ex novo di enti che prima svolgevano servizio in forma singola, ma anche il passaggio di enti da una forma collaborativa ad altra o l'ingresso di un ente che svolge servizio in forma singola in una forma collaborativa. La domanda di incentivo ai sensi della terza sezione del Programma deve essere presentata però sempre dagli enti singolarmente, anche nel caso in cui alcuni di essi facciano già parte di una forma collaborativa che verrà sostituita dalla nuova. L'incentivo indicato al paragrafo 5 è riferito a ciascun ente singolo richiedente e varia a seconda della popolazione di ciascuno. La terza sezione del Programma mira ad incentivare la creazione di nuove forme collaborative conformi alle prescrizioni della LR 9/2009 per cui l'aggregazione di uno o più enti ad una forma collaborativa che abbia già i requisiti prescritti dalla medesima sezione (sei anni di durata minima e un Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori) può comunque considerarsi una modalità per favorire il perseguimento delle finalità previste in tale sezione del Programma. Anche in tali casi, quindi si può considerare che si venga a costituire una nuova forma collaborativa conforme ai requisiti della LR 9/2009 con conseguente possibilità per tutti gli enti che ne faranno parte (compresi quindi quelli che fanno già parte della forme collaborativa avente i requisiti richiesti) di presentare domanda di finanziamento. 4
5 - Sezione III Progetti finalizzati a favorire la gestione dei servizi di polizia locale - 3 Nel calcolo delle unità operative di polizia locale si possono considerare anche i funzionari amministrativi inseriti in pianta organica Vedi quanto detto al punto 8 della sezione II. Nel caso di domande di finanziamento per la costituzione di nuove forme collaborative, il calcolo degli operatori deve essere riferito al momento della costituzione della nuova forma collaborativa. 5
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