In merito all adozione degli atti dell Unione, ciascun istituzione esercita una

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "In merito all adozione degli atti dell Unione, ciascun istituzione esercita una"

Transcript

1 L adozione degli atti dell Unione 77 Capitolo Quattordicesimo L adozione degli atti dell Unione In merito all adozione degli atti dell Unione, ciascun istituzione esercita una funzione specifica. Il procedimento è più o meno complesso, a seconda dell importanza della materia da regolare: di solito, però, esso prevede almeno le fasi della proposta, della consultazione di altri organi, e della decisione finale con la conseguente emanazione dell atto. 1. La ripartizione dei compiti tra le istituzioni Dopo aver trattato della diversa tipologia degli atti dell Unione nel Cap. precedente, si passerà nei paragrafi che seguono ad una completa esposizione dei procedimenti che portano alla loro adozione. È opportuno chiarire fin d ora il ruolo che ciascuna istituzione svolge in questo processo: alla Commissione è affidato il compito di proporre l adozione di un atto (funzione d iniziativa legislativa); il Consiglio è l istituzione decisionale, a cui spetta il compito di adottare l atto; il Parlamento europeo può assumere una duplice funzione in quanto, a seconda della procedura adottata, può essere fondamentale per l adozione dell atto o partecipare soltanto attraverso l emanazione di pareri vincolanti e non; altri organi (Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni) possono soltanto partecipare attraverso l emanazione di pareri. La «ripartizione dei compiti» fin qui delineata è valida soltanto in linea di massima: esistono delle eccezioni (atti adottati soltanto dal Consiglio, iniziativa dell iniziativa del Parlamento europeo etc.) tassativamente previste dai trattati. L iniziativa Seppure di norma sia la Commissione a detenere autonomamente il potere di iniziativa, vi sono dei casi in cui l esercizio di questo potere è indotto da una richiesta esterna alla Commissione: può essere determinato da una richiesta formulata dal Parlamento europeo: si parla in tal caso del cd. potere di iniziativa dell iniziativa. Le modalità di esercizio di questa competenza del Parlamento sono disciplinate dal regolamento interno dell istituzione (rubricato «Iniziativa a norma dell articolo 225 TFUE»); può essere determinato da una richiesta formulata dal Consiglio: «il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso (241 TFUE). La sua richiesta non è vincolante per la Commissione, la cui inerzia impedisce al Consiglio di provvedere; può essere determinato da una richiesta formulata da un milione di cittadini dell Unione: cittadini dell Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l iniziativa d invitare la Commissione europea, nell ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell Unione ai fini dell attuazione dei trattati» (art. 11 par. 4 TUE).

2 78 Capitolo Quattordicesimo 2. La procedura legislativa ordinaria Con la riforma introdotta dal Trattato di Lisbona la procedura di codecisione diventa la procedura ordinaria per l adozione degli atti dell Unione. Tale procedura, prevista all art. 294 TFUE, si articola nelle seguenti fasi: fase dell iniziativa: la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta; La proposta della Commissione, eventualmente modificata dai pareri delle istituzioni intervenute, viene discussa dal gruppo di lavoro di esperti e dal COREPER. La Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all adozione di un atto dell Unione, purché il Consiglio e il Parlamento non abbiano ancora deliberato. La Commissione può, in qualunque momento, ritirare la propria proposta, impedendo di fatto l adozione dell atto. prima lettura: il Parlamento europeo adotta una posizione sulla proposta presentata dalla Commissione e la trasmette al Consiglio, il quale può approvarla o meno. Nel primo caso l atto è adottato così come è stato formulato dal Parlamento europeo. Nella seconda ipotesi, invece, il Consiglio adotta una posizione, in prima lettura, la trasmette al Parlamento europeo e lo informa esaurientemente dei motivi che lo hanno indotto a non approvare la proposta del Consiglio. In questa fase anche la Commissione informa il Parlamento europeo della sua posizione; seconda lettura: il Parlamento europeo, entro tre mesi dalla comunicazione, può approvare la posizione del Consiglio o non pronunciarsi (in tal caso l atto è adottato); può respingere la posizione del Consiglio a maggioranza dei membri che lo compongono (in tal caso l atto si considera non adottato); oppure può proporre degli emendamenti. Nell ultima ipotesi il testo è inviato al Consiglio e alla Commissione (a quest ultima, in particolare, affinché esprima un parere) e lo stesso Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dispone di tre mesi per approvare o meno gli emendamenti. Nel primo caso l atto si considera adottato. Nel secondo caso il Consiglio, d intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione che apre la fase immediatamente successiva; fase di conciliazione: il comitato di conciliazione, entro sei settimane dalla convocazione, deve raggiungere un accordo su un progetto comune a partire dalle posizioni comuni adottate dal Parlamento e dal Consiglio in seconda lettura. In caso contrario l atto si considera non adottato; terza lettura: se entro le sei settimane il comitato di conciliazione riesce ad approvare un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di sei settimane per adottare, ciascuno per conto proprio, l atto sulla base del progetto comune. In caso contrario, l atto si considera non adottato.

3 L adozione degli atti dell Unione 79 Procedura legislativa ordinaria Proposta della Commissione Adozione della posizione del Parlamento Trasmissione al Consiglio Adozione posizione Atto adottato Rigetto posizione Assunzione posizione Consiglio Trasmissione al Parlamento Adozione della posizione del Consiglio Respingimento posizione del Consiglio Proposta di emendamenti Atto adottato Atto non adottato Comunicazione al Consiglio e alla Commissione Adozione emendamenti da parte del Consiglio Atto adottato Mancata aprovazione Comitato conciliazione Parere Commissione Adozione da parte di Parlamento e Consiglio Atto adottato Mancata adozione da una delle istituzioni Atto non adottato 3. Le procedure legislative speciali In tali procedure l atto viene adottato «dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo». Mentre le ipotesi in cui un atto viene adottato dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio sono sporadiche e marginali i casi in cui è il Consiglio ad adottare l atto con la partecipazione del Parlamento europeo sono più frequenti. Possono ricondursi a tali ipotesi le procedure in cui è necessaria, prima dell adozione dell atto, la semplice consultazione del Parlamento europeo, e i

4 80 Capitolo Quattordicesimo casi in cui è necessario che quest istituzione approvi l atto stesso. Si tratta di quelle situazioni in cui si ha rispettivamente una «procedura di consultazione» e una «procedura di approvazione». CCÈ prevista la consultazione del Parlamento prima dell adozione di un atto, da parte del Consiglio. CCLa consultazione parlamentare può essere obbligatoria o facoltativa, a seconda delle previsioni dei trattati. Essa comporta l emanazione di un parere da parte del Parlamento che non è mai vincolante né per la Commissione, che non è obbligata ad adeguare la sua proposta alle osservazioni in esso contenute, né per il Consiglio, che può disattenderlo. Consultazione CCLa Corte di giustizia in diverse sentenze, ha sancito principi in ordine alla rilevanza del ruolo del Parlamento nella procedura di consultazione, che hanno integrato la scarna dizione utilizzata dai trattati istitutivi. Essi sono: la consultazione del Parlamento è obbligatoria. La Corte ha infatti affermato che l atto può essere impugnato quando, potendo scegliere tra una base giuridica che non prevede la consultazione del Parlamento e una che la prevede, si decide di utilizzare la prima; non è sufficiente che il Consiglio abbia chiesto al Parlamento il suo parere, ma è necessario che l istituzione esprima effettivamente la propria opinione. Se il Parlamento non adempie a tale compito entro un ragionevole periodo di tempo, non potrà obiettare al Consiglio l inosservanza della procedura; il parere deve essere dato su di un testo che nella sostanza rispecchi quello successivamente adottato dal Consiglio. Nell ipotesi in cui quest ultimo intende apportare modifiche sostanziali all atto, è necessaria una nuova consultazione del Parlamento. Procedura di approvazione CCLa procedura di approvazione, introdotta in origine (nella denominazione di «parere conforme») dall Atto unico europeo, consente al Parlamento europeo di esprimere il proprio accordo o disaccordo in merito all adozione di determinati atti da parte del Consiglio. CCIl Consiglio non può validamente legiferare in alcune materie se il Parlamento, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, non concorda pienamente con il contenuto dell atto. In mancanza di tale approvazione l atto non può essere adottato.

5 L adozione degli atti dell Unione 81 Procedura legislativa speciale Il Parlamento europeo o il Consiglio adottano un atto con la semplice partecipazione dell altra istituzione Sono più frequenti i casi in cui è il Consiglio ad adottare l atto con la partecipazione del Parlamento europeo Procedura di consultazione Procedura di approvazione La consultazione del Parlamento può essere sia obbligatoria che facoltativa a seconda di quanto disposto dai Trattati e si traduce nel emanazione di un parere che non è mai vincolante né per la Commissione né per il Consiglio Consente al Parlamento europeo di esprimere il proprio accordo o disaccordo in merito all approvazione di determinati atti proposti dal Consiglio. Quest ultimo non può validamente legiferare in alcune materie se il Parlamento, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, non concorda pienamente con il contenuto dell atto. 4. La procedura di approvazione del bilancio Le spese dell Unione europea Le spese dell Unione devono essere circoscritte nei limiti dei proventi derivanti dalle risorse proprie. Ciò è assicurato dal quadro finanziario pluriennale che, stabilito per un arco temporale di sette anni fissa, per ciascuna categoria di spesa, gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni e per pagamenti. Tale quadro, che costituisce oggi il parametro essenziale per la valutazione della copertura finanziaria del bilancio, è adottato con regolamento del Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale: esso delibera all unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza di membri che compongono. Progetto preliminare di bilancio CCl elaborazione del documento di bilancio coinvolge tutte le istituzioni dell Unione, esclusa la BCE. La ripartizione in sezioni di tale documento, una per ogni istituzione, rende necessaria la partecipazione di tutti i soggetti interessati, chiamati, entro il 1 luglio, a trasmettere alla Commissione uno stato di previsione delle spese che intendono sostenere nell esercizio successivo. Sulla base delle informazioni ricevute è poi la Commissione che definisce un progetto preliminare di bilancio CCuna volta definito il progetto preliminare, esso deve essere trasmesso al Consiglio non più tardi del 1 settembre dell anno precedente a quello di esecuzione del bilancio. Entro il 1 settembre la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio

6 82 Capitolo Quattordicesimo CCil Consiglio adotta la sua posizione e la comunica al Parlamento europeo entro il 1 ottobre Prima fase CCil Parlamento europeo ha a disposizione 42 giorni per pronunciarsi sul progetto di bilancio e ha al riguardo tre possibilità approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato non ha deliberato, il bilancio si considera adottato adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti; il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione (fase della prima lettura) Nel caso di emendamenti il presidente del Parlamento europeo, d intesa con il presidente del Consiglio, deve convocare il comitato di conciliazione che non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti da esso apportati. Una volta convocato, il comitato di conciliazione (che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo), ha il compito di giungere, sulla base delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione. Se il comitato di conciliazione non raggiunge alcun accordo entro il termine di cui sopra, la Commissione dovrà sottoporre un nuovo progetto di bilancio. Fase di seconda lettura CCTale fase si instaura se il comitato di conciliazione giunge ad un accordo su un progetto comune e il Consiglio e il Parlamento dispongono ciascuno di quattordici giorni per approvare il progetto. A questo punto sorgono quattro possibilità il Parlamento e il Consiglio approvano il progetto, oppure non riescono a deliberare o una delle due istituzioni approva il progetto comune. Il bilancio si considera definitivamente adottato il Parlamento europeo e il Consiglio respingono il progetto, o una delle due istituzioni respinge il progetto. In tal caso la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio il Parlamento europeo respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva. La Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge. Il Parlamento può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto, decidere di confermare tutti i emendamenti o parte di essi. Il bilancio in tal caso è definitivamente adottato

7 L adozione degli atti dell Unione 83 Alla Commissione spetta il compito di dare esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri. Il regime dei dodicesimi provvisori Si tratta di un sistema che consente alle istituzioni dell Unione, in caso di mancata approvazione del bilancio, di procedere comunque all erogazione delle spese loro necessarie, prendendo come parametro di riferimento l ultimo bilancio regolarmente approvato. Tali spese, considerate mensilmente, saranno sottoposte ad un duplice ordine di limiti. Esse, infatti, non potranno eccedere la soglia di un dodicesimo dei crediti regolarmente aperti nel bilancio dell esercizio precedente, né quella di un dodicesimo dell importo complessivo dei crediti risultanti dal progetto di bilancio elaborato con riferimento all esercizio in corso (art. 315 TFUE).

8 163 A Abuso di posizione dominante art. 102 TFUE L art. 102 TFUE dispone che «è incompatibile col mercato interno, e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo». Non è dunque vietato detenere una posizione dominante, bensì abusarne, tanto da alterare le normali condizioni della concorrenza. La posizione dominante è una posizione di potenza economica che consente all impresa di ostacolare, per un certo periodo di tempo, il permanere di una concorrenza effettiva nel mercato di riferimento, e di avere dei comportamenti non condizionati dai concorrenti e clienti, nonchè dai consumatori. Essa costituisce, altresì, un dato relativo, in quanto va misurata rispetto al cd. mercato rilevante, il quale, dal punto di vista geografico, comprende l area in cui le imprese interessate vendono e acquistano prodotti e servizi ed in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e tali da distinguersi dalle aree geografiche contigue, dove invece le condizioni di concorrenza sono sostanzialmente diverse; dal punto di vista del prodotto, il mercato rilevante comprende tutti i prodotti e servizi che soddisfano esigenze costanti, e non sono facilmente sostituibili con altri prodotti e servizi. Lo sfruttamento abusivo si configura quando l impresa in posizione dominante, adottando misure diverse da quelle proprie di una normale politica concorrenziale fondata sul merito e sulla qualità delle prestazioni, incide sulla struttura del mercato riducendone il livello di concorrenzialità a proprio vantaggio. A Acquis comunitario [(diritto) acquisito della comunità] artt. 2 e 3 TUE Indica l insieme dei principi, atti e obiettivi di natura normativa, politica e giurisprudenziale dell Unione definiti nelle varie fasi dell integrazione europea, che i nuovi membri sono tenuti ad accettare al momento della loro adesione. I paesi candidati all adesione, quindi, devono recepire l acquis nei rispettivi ordinamenti nazionali e applicarlo a partire dalla data in cui la loro adesione diviene effettiva. Nell acquis normativo sono comprese le disposizioni dei trattati istitutivi e le loro modificazioni e integrazioni, come la normativa adottata in applicazione agli stessi trattati, inclusi gli atti che non sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell Unione europea. Il patrimonio politico è costituito dal complesso delle determinazioni del Consiglio europeo e del Consiglio (risoluzioni, orientamenti, dichiarazioni etc.) idonee al consolidamento e allo sviluppo dell Unione. Le misure rientranti nell acquis politico comportano per gli Stati aderenti gli stessi obblighi che gravano sugli Stati membri originari, anche se i primi non hanno partecipato alla loro adozione. Rientrano nell acquis giurisprudenziale tutte le sentenze della Corte di giustizia dell Unione europea riferite ad obiettivi o esigenze che toccano le basi stesse dell ordinamento europeo. Il patrimonio dell Unione comprende, inoltre, gli accordi internazionali conclusi fra l allora Comunità e gli Stati terzi, come quello concluso con i paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e quello siglato con i paesi dell EFTA [vedi ] per la creazione di un area economica integrata, nonché, dopo l entrata in vigore del Trattato di Amsterdam [vedi ], gli atti adottati nell ambito della cooperazione di Schengen [vedi Acquis di Schengen]. Acquis di Schengen Decisione 20 maggio 1999, n. 435/1999/CE; Protocollo n. 19 Insieme delle disposizioni che regolano i rapporti tra gli Stati aderenti alla Convenzione di Schengen. Esso comprende: l Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 tra gli Stati del Benelux, la Francia e la Germania; la Convenzione di applicazione dell Accordo, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, nonché l atto finale e le dichiarazioni; i protocolli e gli accordi di adesione all Accordo del 1985 e alla Convenzione di applicazione del 1990 conclusi con Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia;

9 164 Adesione di nuovi Stati A le decisioni e le dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen; le decisioni per l attuazione della Convenzione adottate dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali. L integrazione di tale acquis nell ambito dell Unione europea è disciplinata dal Protocollo n. 19 allegato al TUE e al TFUE. Adesione di nuovi Stati art. 49 TUE Ogni Stato europeo che garantisce l osservanza dei principi democratici, nonché il rispetto dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, può chiedere di diventare membro dell Unione. Della domanda di adesione vengono informati il parlamento europeo e i parlamenti nazionali; essa, poi, viene trasmessa al Consiglio che si pronuncia all unanimità, previa consultazione della Commissione e approvazione da parte del Parlamento europeo. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti dei trattati dell Unione formano l oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente, che viene sottoposto alla ratifica di tutte le parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Procedimento di adesione (art. 49 TUE) accordo internazionale atto relativo alle condizioni di adesione condizioni rispetto dei principi democratici rispetto dei trattati istitutivi accoglimento acquis communautaire adesione progressiva adattamento dei trattati Agenzia europea per la difesa Azione comune 2004/551/PESC; artt. 42 e 45 TUE È prevista all art. 45 TUE allo scopo di: contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri; promuovere l armonizzazione delle esigenze operative e l adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili; proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari; assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici; sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future; contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l efficacia delle spese militari. L ( ) è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che ne fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento; se necessario, essa svolge i propri compiti in collegamento con la Commissione. Area dell euro Area comprendente il territorio degli Stati che, in quanto membri dell UEM [vedi ], adottano l euro, vale a dire Belgio, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Germania, Spagna, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Slovacchia, Estonia, la la Lettonia e la Lituana). Il complesso di tali paesi viene informalmente definito Eurozona.

10 Atti non legislativi 165 Il Regno Unito, la Svezia e la Danimarca hanno deciso, volontariamente, di non adottare la moneta unica. I restanti paesi membri dell Unione, invece, non soddisfano le condizioni necessarie per aderirvi (i cd. criteri di convergenza, o parametri di Maastricht, disciplinati dall art. 140 TFUE e dal Protocollo n. 13 allegato ad entrambi i trattati). Area di libero scambio È l insieme di due o più territori doganali tra i quali sono soppressi i dazi doganali e ogni altra regolamentazione commerciale restrittiva tra i paesi aderenti al fine di permettere la libera importazione ed esportazione delle merci, senza tuttavia procedere alla fissazione di una tariffa doganale comune. L area di libero scambio (in inglese free trade area) è la forma più semplice di integrazione economica e si differenzia dall unione doganale [vedi ] per due aspetti: la libera circolazione è limitata ai prodotti originari della zona stessa; ciascuno Stato membro conserva piena libertà di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi. A Atti atipici Definizione che ricomprende tutti quegli atti dell Unione non esplicitamente menzionati all art. 288 TFUE, né tra quelli vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) né tra quelli non vincolanti (raccomandazioni e pareri). Rientrano in questa categoria: i regolamenti interni; le risoluzioni e le dichiarazioni del Parlamento europeo; gli accordi interistituzionali; le dichiarazioni comuni; le comunicazioni della Commissione; i codici di condotta; gli orientamenti generali; i libri bianchi e i libri verdi. Atti giuridici dell Unione art. 288 TFUE Con questa espressione si individua il cd. diritto derivato dell Unione, ossia quel complesso di norme emanate dalle istituzioni, che trova la sua fonte diretta nei trattati. Pur inserendosi tutti a pieno titolo nel sistema di fonti del diritto dell Unione [vedi ], gli ( ) hanno una diversa portata. Essenzialmente distinguiamo: atti ad efficacia giuridica non vincolante, ossia le raccomandazioni e i pareri; atti ad efficacia giuridica vincolante, ossia i regolamenti [vedi ], le decisioni [vedi ] e le direttive [vedi ], definiti come veri e propri atti legislativi [vedi ] dalla riforma di Lisbona. Atti giuridici dell Unione (art. 288 TFUE) vincolanti non vincolanti regolamenti direttive decisioni raccomandazioni pareri Atti legislativi art. 289 TFUE Conformemente all art. 289 TFUE, sono gli atti adottati con procedura legislativa ordinaria o speciale [vedi Procedura di adozione degli atti dell Unione], vale a dire i regolamenti [vedi ], le decisioni [vedi ] e le direttive [vedi ]. Atti non legislativi art. 290 TFUE Sono atti di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, e vengono adottati dalla Commissione previa delega da parte dell atto legislativo stesso; quest ultimo deve delimitare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere e fissare le condizioni a cui è soggetta quest ultima, qui di seguito riportate: il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; l atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

11 166 AUE [atto unico europeo] Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. A AUE [atto unico europeo] Adottato: Lussemburgo 17 febbraio 1986 Entrato in vigore: 1 luglio 1987 Ratificato dall Italia: L. 23 dicembre 1986, n. 909 Accordo che ha modificato e completato i tre trattati istitutivi delle Comunità europee. L obiettivo più importante è stato la realizzazione entro il 31 dicembre 1992 del mercato interno, cioè di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. L ( ) ha anche previsto modifiche istituzionali, fra cui si ricordano: il passaggio dall unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni del Consiglio dell Unione europea (ora definito Consiglio) nei settori del mercato interno, della politica sociale, della coesione economica e sociale e della ricerca; l affidamento alla Commissione delle competenze esecutive relative agli atti adottati dal Consiglio; il conferimento al Parlamento europeo di un potere di parere conforme in materia di adesione e per gli accordi di associazione; l introduzione di una procedura di cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio; l istituzionalizzazione del Consiglio europeo; la creazione di un Tribunale di primo grado (oggi rinominato Tribunale) che ha affiancato la Corte di giustizia. Autonomia del diritto dell Unione L ordinamento giuridico dell Unione ha bisogno degli ordinamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati: gli atti giuridici dell Unione [vedi ], infatti, non solo devono essere osservati dagli organi degli Stati membri, ma devono anche essere applicati da questi ultimi. Questo stretto collegamento tra i due ordinamenti non intacca, tuttavia, il principio dell ( ) rispetto all ordinamento giuridico statale, elaborato dalla Corte di giustizia già nel 1963 nella famosa sentenza Van Gend & Loos. In quell occasione, infatti, la Corte aveva affermato che «la Comunità economica europea (oggi, dunque, l Unione) costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini». L esigenza di affermare e ribadire con forza il principio dell ( ) deriva dalla necessità, da un lato, di impedire che quest ultimo possa essere svuotato nei suoi contenuti da disposizioni nazionali e, dall altro, garantire una uniforme applicazione su tutto il territorio dell Unione. In caso contrario, infatti, qualsiasi disposizione nazionale potrebbe introdurre un interpretazione restrittiva delle norme europee che non assicurerebbe più una uniforme applicazione sul territorio dell Unione. Tuttavia l autonomia non implica una netta separazione o una semplice sovrapposizione con gli ordinamenti degli Stati membri. A differenza di quanto avviene tra ordinamento interno e internazionale nel caso dell Unione si instaura una stretta integrazione e interdipendenza tra i due ordinamenti. Azione di responsabilità extracontrattuale artt. 268 e 340 TFUE L art. 268 TFUE dispone che la Corte di giustizia dell Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all art. 340 TFUE, ossia di quelli causati dalle istituzioni o dagli agenti dell Unione nell esercizio delle loro funzioni. L Unione è tenuta a risarcire il danno conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri. L azione in esame rientra nella funzione di controllo che la Corte svolge sulla legittimità degli atti dell Unione, nell ipotesi che un atto presumibilmente illegittimo possa arrecare pregiudizio ad un soggetto. Gli elementi fondamentali su cui si basa la responsabilità extracontrattuale dell Unione sono costituiti dai presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla Corte di giustizia dell Unione europea come principi generali comuni ai diritti degli Stati membri. Dal punto di vista soggettivo la Corte ha messo in evidenza l importanza del comportamento colposo delle istituzioni o degli agenti dell Unione.

12 Azione di responsabilità extracontrattuale 167 Dal punto di vista oggettivo occorre, invece, accertare, ai fini della determinazione della responsabilità extracontrattuale, un danno certo e reale oltre che il rapporto di causalità diretto tra il comportamento e il danno lamentato. La giurisprudenza ha anche ammesso che nel danno risarcibile vanno inclusi il lucro cessante, il danno morale e gli interessi. Il termine per la proposizione dell azione di responsabilità extracontrattuale è di 5 anni dal verificarsi del fatto dannoso, così come prevede l art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell Unione europea. A

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA L UE è uno Stato, una confederazione, una federazione, un organizzazione internazionale? È un organizzazione internazionale dotata di ampi poteri che configurano cessioni

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

Diritto dell Unione Europea. Indice. 1 Le procedure per l adozione degli atti comunitari ------------------------------------------------- 3

Diritto dell Unione Europea. Indice. 1 Le procedure per l adozione degli atti comunitari ------------------------------------------------- 3 INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA LEZIONE V I PROCEDIMENTI PREVISTI DAI TRATTATI PER L ADOZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI PROF. GIUSEPPE RUBERTO Indice 1 Le procedure per l adozione degli atti comunitari

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA

PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26/06/2013 1 Indice 1. Modalità di trattamento dei reclami... 3 2. Registro dei reclami... 5 3.

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

La moneta. La definizione di moneta esula dalla forma fisica assunta dalla stessa.

La moneta. La definizione di moneta esula dalla forma fisica assunta dalla stessa. La moneta La definizione di moneta esula dalla forma fisica assunta dalla stessa. ECONOMIA MONETARIA E FINANZIARIA La moneta e le istituzioni monetarie Le forme fisiche assunte dalla moneta sono diverse,

Dettagli

Lettura Laboratorio CLIL

Lettura Laboratorio CLIL Lettura Laboratorio CLIL Politica economica e monetaria con il Trattato di Lisbona INTRODUZIONE. Il Trattato di Lisbona rafforza il ruolo della Commissione nella politica economica dell Unione europea

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: CHI ERA COSTUI?

MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: CHI ERA COSTUI? 105 i dossier www.freefoundation.com MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: CHI ERA COSTUI? 12 luglio 2012 a cura di Renato Brunetta INDICE 2 Il Meccanismo Europeo di Stabilità Lo stato dell arte in Europa Lo

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il

Dettagli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI 5.2.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 36/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 105/2009 DEL CONSIGLIO

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004 Il diritto comunitario del lavoro 27 gennaio 2004 Di Seri 1 Nozione Con il termine diritto comunitario si fa riferimento al complesso normativo costituito dai trattati istitutivi delle tre Comunità Europee

Dettagli

INDICE. Premessa... Pag. 1. Nota informativa...» 5. Trattato che adotta una Costituzione per l Europa...» 11

INDICE. Premessa... Pag. 1. Nota informativa...» 5. Trattato che adotta una Costituzione per l Europa...» 11 Premessa... Pag. 1 Nota informativa...» 5 Trattato che adotta una Costituzione per l Europa...» 11 Preambolo...» 13 Parte I...» 15 Titolo I - Definizione e obiettivi dell Unione...» 15 Titolo II - Diritti

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONTROLLO DI GESTIONE COMUNE DI CORMANO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONTROLLO DI GESTIONE (approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 01/12/2003) 1 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 AMBITO DI

Dettagli

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments

Dettagli

Comitato di Coordinamento

Comitato di Coordinamento Coomitaatoo t ddi i Coooorddi r i nnaamenntoo e t ddeel llee Orrggaannizzzaazioonni i z zi i ddi i Vooloonntaarri l t i aatoo t ddellaa PPrrootezioonnee Civvili ill ee Reggoolaameenntoo e l t Art. 1 Premessa

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato

Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato Premessa Il Comune di Monte Urano riconosce, nelle numerose Associazioni e organismi di volontariato che senza fini di lucro operano

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

Approvata all unanimità

Approvata all unanimità Approvata all unanimità Nella sesta conferenza della CALRE del 28 e 29 ottobre 2002 a Bruxelles è stato discusso il funzionamento contenutistico dei Parlamenti regionali a potere legislativo ed è stata

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Approvata dal Consiglio d Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77 Preambolo Gli Stati

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Regolamento della Sezione Informatica 28 aprile 2003. Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO

Regolamento della Sezione Informatica 28 aprile 2003. Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO N.B. La presente stesura aggiorna la precedente edizione del 15 aprile 1996 rendendola omogenea al nuovo statuto Animp

Dettagli

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.11.2006 COM(2006)759 definitivo 2004/0218 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la

Dettagli

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

LA REVISIONE DEI TRATTATI. Articolo 48 TUE

LA REVISIONE DEI TRATTATI. Articolo 48 TUE LA REVISIONE DEI TRATTATI Articolo 48 TUE 1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 95 RISOLUZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro) (Estensore SUSTA) approvata nella seduta del 2 luglio 2015 SULLA PROPOSTA

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Progetti di azione positiva

Progetti di azione positiva Programma obiettivo 2012 del Comitato Nazionale di Parità per l incremento e la qualificazione dell occupazione femminile, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. Il presente Accordo costituisce

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

PROCEDURA --------------------------------------

PROCEDURA -------------------------------------- PROCEDURA PER L ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (AREE O FABBRICATI) FUNZIONALI ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -------------------------------------- La PROVINCIA DI GENOVA, nella sua qualità

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1 luglio 2013, l aliquota del contributo al regime pensionistico

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca INTESA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA e LA REGIONE LOMBARDIA VISTI - gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 12.10.2005 COM(2005) 487 definitivo Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua, a partire dal 1 luglio 2005, l aliquota del contributo

Dettagli

L Unione Europea e le sue istituzioni: un introduzione

L Unione Europea e le sue istituzioni: un introduzione L Unione Europea e le sue istituzioni: un introduzione un po di storia le istituzioni e gli organi dell UE alcune informazioni di base sui paesi membri PAUE 05/06 I / 1 Cronologia dell Unione Europea 1951

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Azienda Speciale Servizi Comuni REGOLAMENTO DI CONTABILITA DISPOSIZIONI GENERALI. Art.1

Azienda Speciale Servizi Comuni REGOLAMENTO DI CONTABILITA DISPOSIZIONI GENERALI. Art.1 Azienda Speciale Servizi Comuni REGOLAMENTO DI CONTABILITA DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Il presente regolamento intende disciplinare gli aspetti amministrativi, contabili e gestionali dell Azienda Speciale

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

ALLEGATO IV MODELLO DI ACCORDO FINANZIARIO TRA ISTITUTO E PARTECIPANTE PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ACCORDO N.

ALLEGATO IV MODELLO DI ACCORDO FINANZIARIO TRA ISTITUTO E PARTECIPANTE PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ACCORDO N. ALLEGATO IV MODELLO DI ACCORDO FINANZIARIO TRA ISTITUTO E PARTECIPANTE PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ACCORDO N. e: L Istituto (Denominazione istituto di appartenenza): Indirizzo completo:

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE Pagina 1 di 5 Revisione Data Descrizione Redazione Approvazione Pagina 2 di 5 Indice 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Costituzione e funzionamento del Comitato di Certificazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED) STATUTO dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED) 2 Articolo 1 Denominazione e sede Con la denominazione "Association Romande de Médecins"(Associazione Romanda di Medici)

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI Pagina 1 di 6 Procedura Rev. Data Descrizione modifica Approvazione 3 27.04.2003 Revisione generale (unificate NC e Reclami) C.V. 4 03.09.2007 Specificazione NC a carattere ambientale C.V. 5 07.03.2008

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali

Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali 1 A.S. 2012 13 Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 23.4.2013 1. Premessa A titolo di

Dettagli

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

Università della Terza Età - Luigi Imperati Statuto Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli