Libri, registri e documenti non esibiti in sede di controllo fiscale: i presupposti per l inutilizzabilità processuale o amministrativa

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1 Pag n. 22/2013 1/06/2013 Libri, registri e documenti non esibiti in sede di controllo fiscale: i presupposti per l inutilizzabilità processuale o amministrativa di Alvise Bullo e Fabrizio Dominici SOMMARIO Pag. La normativa di riferimento 1599 Senza richiesta l inutilizzabilità prevista nelle ipotesi di mancata consegna di atti e documenti è inapplicabile 1599 L avvertimento dell ufficio sulle gravi conseguenze 1600 L involontaria distruzione o smarrimento dei documenti contabili 1600 La mancata volontaria esibizione 1601 L Amministrazione finanziaria, ha la facoltà di richiedere al contribuente informazioni o documenti, in sede di accesso presso la sede dell attività o presso i locali dove sono conservate le scritture contabili, può infine richiedere le medesime informazioni e documenti, mediante l invio di questionari o inviti al contradditorio. Il mancato soddisfacimento della richiesta diretta ad ottenere le informazioni ed i documenti de quo, correttamente formalizzata dai funzionari incaricati delle operazioni di controllo, può comportare gravi ripercussioni nell attività difensiva, financo a giungere alla sanzione della mancata producibilità, di quei documenti, in sede giudiziale. Detta preclusione determina una limitazione dei diritti di difesa del contribuente, anche nel caso in cui, il mancato soddisfacimento delle richieste, non derivi da sottrazione dolosa, essendo possibile che tale eventualità scaturisca da carenze organizzative o da eventi fortuiti, che possono averne generato la involontaria distruzione o smarrimento. La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulle diverse fattispecie generate dalla mancata risposta agli inviti e questionari o dalla mancata produzione dei documenti richiesti, senza però riuscire ad individuare una univoca soluzione a tali violazioni, individuando con saggezza, talvolta nell elemento psicologico dell autore della violazione, la scriminante alla grave sanzione della inutilizzabilità della documentazione richiesta, talvolta attribuendo al testo

2 1/06/2013 n. 22/2013 Pag normativo, una valenza cogente ed inderogabile anche nella sola tardiva risposta (1). La normativa di riferimento Le norme che regolano l obbligo di rispondere agli inviti e questionari o che obbligano il contribuente alla produzione documentale, in sede amministrativa, sono contenute: nel comma 5 dell art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente agli «Accessi, ispezioni e verifiche»; nei commi 4 e 5 dell art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai «Poteri degli uffici»; nel comma 2 dell art. 39 del D.P.R. n. 600/73, per i «Redditi determinati in base alle scritture contabili». Tutte le citate norme tendono a scoraggiare la condotta omissiva stabilendo che «I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell accertamento in sede amministrativa e contenziosa». In relazione al citato obbligo, i commi 4 e 5 dell art. 32 del decreto sull accertamento, prevedono (al comma 4 ) un onere informativo a carico dei verificatori, meglio illustrato infra ed (al comma 5 ) un attenuante per il contribuente che incolpevolmente si è sottratto all esibizione, prevedendone una sorta di produzione tardiva in sanatoria, da introdursi nel giudizio di primo grado, insieme con la dichiarazione contestuale di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Invero i medesimi precetti sono anche contenuti nell art. 52, quinto e decimo comma, del D.P.R. 633/72 (2) e nell art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che addirittura ne prevede la rilevanza penale, (per l occultamento o la distruzione di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione) (3). Senza richiesta l inutilizzabilità prevista nelle ipotesi di mancata consegna di atti e documenti è inapplicabile Il giudice tributario è tenuto ad ammettere nel processo la documentazione fiscale (gli atti, i libri e i registri) depositata dal contribuente, al fine del riconoscimento di costi, se l ufficio non l aveva mai richiesta. Questo in estrema sintesi, il principio ricavabile della sentenza n del 7 febbraio 2013 della Corte di Cassazione (vedi pag. 1609), in merito ad un accertamento induttivo per l omissione della presentazione della dichiarazione. Secondo, l Alto Consesso, la preclusione prevista nelle ipotesi di mancata consegna di atti e documenti, si attiva, in base all art. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, Nota (1) Vedasi: Corte di Cassazione, sentenza n del 23 maggio 2012 nel quale, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la riserva ad una successiva produzione giudiziale integra giuridicamente il rifiuto di esibizione, con la conseguente impossibilità di utilizzo della documentazione in sede amministrativa e contenziosa. La norma, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, va intesa rigorosamente, senza che possano acquistare rilievo la motivazioni e, dunque, l atteggiamento psicologico del contribuente (Cfr. Cass. 30 dicembre 2009, n , resa in una fattispecie, in cui si è ritenuto inidonea ad impedire la predetta impossibilità di utilizzo della documentazione la dichiarazione del contribuente di aver ricevuto la notifica del questionario nei giorni immediatamente precedenti il periodo feriale ). Sulla esimente della preclusione in esame, della non volontarietà per causa non imputabile della sottrazione originaria della documentazione, poi prodotta in contenzioso, vedi, la timida apertura contenuta nella Ordinanza n del 4 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (vedi pag. 1612). Nota (2) D.P.R. 633/72, art. 52, commi 5 e 10 «I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. (...) Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l attestazione non è esibita e se il soggetto che l ha rilasciata si oppone all accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.». Nota (3) Per configurare il reato la occorre, oltre al dolo specifico finalizzato all evasione, anche l impossibilità di ricostruire, sia pure parzialmente, il volume d affari o il reddito e la prova dell avvenuta istituzione dei documenti contabili.

3 Pag n. 22/2013 1/06/2013 n. 600, solo nell ipotesi di mancate esibizione o trasmissione «in risposta agli inviti dell ufficio», e previo avvertimento, ad opera dell ufficio finanziario stesso, delle gravi conseguenze della mancata risposta («di ciò l ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta». In conclusione, sembra, quindi, ormai consolidato il principio (vd., ex plurimis, Cass. 9127/2006 riportata in massima a pag. 1603, 21768/2009 riportata in massima a pag. 1603) secondo cui non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell accertamento in sede amministrativa o contenziosa i documenti (libri, scritture, registri, eccetera) che non siano stati acquisiti durante gli accessi perché il contribuente ha rifiutato di esibirli (o perché ha dichiarato di non possederli o perché, comunque, li ha sottratti al controllo), solo quando si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell Amministrazione e di un rifiuto, o di un occultamento da parte del contribuente. E, a tal fine, non è sufficiente che il contribuente non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti in epoca successiva depositati in sede giudiziaria. L avvertimento dell ufficio sulle gravi conseguenze Una recente sentenza della Corte di Cassazione (4), ha però stabilito che la mancata consegna della documentazione richiesta o la mancata risposta ai questionari inviati, non comportano sempre ed automaticamente le preclusioni probatorie giudiziali previste all art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973, ma che tale inutilizzabilità, in sede giudiziale, è direttamente connessa con la contestuale esplicitazione, al contribuente, da parte dei funzionari incaricati, delle ammonizioni circa le gravi conseguenze connesse con la mancata produzione in sede amministrativa. Il punto centrale della questione affrontata dalla Suprema Corte era quello di stabilire se la preclusione si applica anche nella ipotesi in cui l Amministrazione non informi il contribuente, contestualmente alla richiesta, in ordine alle gravi conseguenze dell inottemperanza nel termine assegnato. Il giudice della nomofilachia partendo dalla considerazione che la grave sanzione dell inutilizzabilità dei dati e dei documenti soltanto tardivamente esibiti, postula che non sia soltanto il contribuente a collaborare, ma che anche l ufficio ispiri la propria condotta al canone di lealtà richiamato più volte dalla Consulta, ha statuito il principio secondo il quale la preclusione fissata dai commi 4 e 5 dell art. 32 D.P.R. 600 del 1973 non opera a carico del contribuente che non l abbia ottemperato alle richieste rivoltegli nel termine assegnatogli, qualora l amministrazione non l abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza. In altre parole, se è vero che la contestualità della richiesta e l esplicitazione delle gravi conseguenze, introdotti dall art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono ispirati all esigenza pubblicistica dell economicità e dell efficacia dell azione amministrativa, è altrettanto vero che tale esigenza deve necessariamente essere contemperata con la salvaguardia del diritto di difesa del contribuente, di talché, non può ritenersi completa, la richiesta diretta al contribuente carente delle ammonizioni circa le gravi conseguenze connesse con la mancata produzione. Da quanto sopra si evince con chiarezza, come la finalità cui tende la normativa sanzionatoria, è a nostro parere, per lo più rivolta a contrastare le condotte dolose del contribuente e non di certo a sanzionare le disattenzioni colpose, con la conseguenza che, come chiarito a più riprese dalla Cassazione, sarà sempre onere dell Amministrazione finanziaria dimostrare che a fronte della mancata esibizione dei documenti da parte del contribuente, ci sia anche stata, nel corso dell attività di controllo, una specifica e contestuale ammonizione circa la gravità della sanzione. L involontaria distruzione o smarrimento dei documenti contabili Non sempre le citate prescrizioni normative, poste a tutela dei diritti del contribuente, riescono però Nota (4) Sentenza n. 455 del 10 gennaio 2013 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Civile Tributaria (vedi pag. 1605).

4 1/06/2013 n. 22/2013 Pag a raggiungere l intento. Si pensi al caso in cui il contribuente, del tutto incolpevolmente, si trovi nell impossibilità di fronteggiare le richieste di informazioni o la richiesta di produzione documentale, per via dello smarrimento o distruzione della documentazione richiesta. La Cassazione, con l Ordinanza n. 587 del 15 gennaio 2010 (5), si è occupata di un contribuente che a fronte di una ricostruzione del reddito fondata sulle indagini finanziarie, si era difeso affermando l oggettiva impossibilità di potersi opporre all accertamento, stante l indisponibilità della documentazione contabile andata distrutta in un incendio. Interessante, la replica dell Ufficio, che richiamando il contenuto dell art del codice civile, affermava la possibilità di introdurre, anche nel processo tributario, la prova per testi. Tale eventualità sarebbe applicabile ogniqualvolta in cui il contribuente, senza colpa, si trovi nelle condizioni di aver perduto il documento da cui fornire la prova (6). La Cassazione richiamando i propri precedenti specifici in termini di accertamento bancario, riconosceva la dispensa dell Amministrazione finanziaria dal fornire qualsiasi prova a sostegno della propria pretesa, scaricando sul contribuente l onere probatorio e cioè di averne già tenuto conto nella determinazione del reddito o della irrilevanza a tali fini dello stesso. In sostanza, la Corte affermava che anche in caso di incolpevole impossibilità di fornire informazioni o esibire la documentazione contabile, a causa di furto o incendio, il contribuente non è affatto esonerato dall onere probatorio, ma in tali casi, in via del tutto eccezionale, va ammessa la prova per testi (7) o presunzioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2729 del codice civile. La mancata volontaria esibizione Nella sentenza n del 28 ottobre 2010 (riportata in massima a pag. 1604) la Corte di Cassazione Penale ha invece affrontato un caso di volontaria omissione, dalla quale era scaturita una ricostruzione induttiva e la segnalazione alla Procura della Repubblica del reato di occultamento delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentirne la ricostruzione dei redditi e del volume d affari. In tale fattispecie, la Corte, ha ritenuto che per la configurazione del reato, oltre alla condotta dolosa, occorreva provare anche l istituzione delle scritture contabili e la produzione di un volume d affari e di reddito, specificando all uopo, che risulta sufficiente, per la commissione del reato medesimo, un elevato grado di difficoltà a ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi. Da qui l assurdo che in assenza delle predette prove, il contribuente si troverebbe a rispondere uni- Nota (5) L utilizzo dell ordinanza invece che della sentenza è indicativo della pacificità della conclusione. Nota (6) La sentenza n /2009 afferma che quando il contribuente dimostri di trovarsi nell incolpevole impossibilità di produrre i documenti e i registri, (nella specie per un furto subìto), e di non essere in grado di acquisire copia della documentazione presso i fornitori, dovrà necessariamente fornire la prova per testimoni o per presunzioni. Le Entrate, nel caso di specie contestavano alla società esercente la lavorazione del tabacco, la vendita di prodotto normale e non grezzo, rettificando conseguentemente l imposta agevolata applicata, spettante solo nel caso di cessione di tabacco grezzo. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo la tesi della società, aveva ritenuto che l onere della prova fosse dell ufficio finanziario; questo anche considerando che poiché la società aveva subito il furto della contabilità si fosse verificato un giustificato impedimento esimente a produrre la necessaria documentazione. Gli ermellini, sulla base anche di quanto stabilito nella sentenza n /2006 della stessa Corte (riportata in massima a pag pubblicata in n. 9/2007, pag. 588), hanno accolto il ricorso delle Entrate e completamente ribaltato la decisione del collegio regionale campano. La sentenza chiarisce in maniera esauriente la necessità di ricorrere alla prova per testimoni quando sia di fatto impossibile produrre la relativa documentazione, e suggerisce al contribuente, (incolpevole della impossibilità di presentare la relativa documentazione), di fornire una prova alternativa, avvalendosi di testimoni o di presunzioni. In tema di onere della prova, precisa la Corte, qualora poi il contribuente dimostri di trovarsi nell incolpevole impossibilità di produrre i documenti, trova applicazione la regola generale prevista dall art. 2724, n. 3 del codice civile, secondo cui la perdita incolpevole della documentazione occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non costituisce motivo di esenzione dall onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti. Nota (7) Sul punto si veda anche, Le testimonianze indirette e la prova per testi nel processo tributario, di ALVISE BULLO e FABRIZIO DOMINICI (in n. 27/2008, pag. 2291).

5 Pag n. 22/2013 1/06/2013 camente dell omessa tenuta della contabilità, violazione soggetta alla sola sanzione amministrativa contenuta nell art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n L assurdità della conseguenza sta nel fatto che la mancata istituzione delle scritture contabili è sanzionata in maniera più lieve, rispetto alla mancata produzione e occultamento dei documenti esistenti. Ciò che si vuol far rilevare è che in caso di volontaria omissione o sottrazione, contestata dai verbalizzanti, che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni normative, circa l esplicitazione delle gravi ammonizioni, sembrerebbe più conveniente dichiararne la mancata istituzione al fine di non contribuire alla propria incriminazione. La prima questione che ne deriva, riguarda proprio le dichiarazioni del contribuente, che lo ricordiamo, seppure rilasciate in piena buona fede, costituiscono confessione stragiudiziale (8) e pertanto possono costituire prova del maggior imponibile derivante dalla ricostruzione induttiva, poiché a giudizio del Supremo Collegio la normativa non attribuisce al contribuente nessuna facoltà di scelta tra esibizione immediata ai verificatori o differita al Giudice, con la conseguenza che, la riserva espressa, si potrebbe rivelare illegittima per via di una interpretazione della norma che ne rimette l effettiva osservanza al mero arbitrio del contribuente. La seconda questione riguarda invece l eventuale esistenza del diritto del contribuente a non contribuire alla propria incriminazione. Sul punto giova segnalare che l art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell uomo, oltre a riconoscere un equo processo, riconosce, anche se in forma implicita, il diritto del contribuente interessato ad evitare di contribuire alla propria incriminazione (9). Se cioè nel corso di una verifica fiscale, traspare la possibilità di incriminazione del contribuente per eventuali rilievi di natura penale, il contribuente sottoposto a verifica ha il diritto di non presentare i documenti, dati od informazioni, richiesti dai verificatori, se dagli stessi possono scaturire conseguenze aventi rilevanza penale. Nella fattispecie analizzata dalla Corte Europea dei diritti dell uomo, un contribuente svizzero aveva ricevuto un atto impositivo fondato sulla sproporzione tra il patrimonio rinvenuto in capo al contribuente ed i redditi dichiarati. A fronte della richiesta di esibizione dei documenti e della produzione di informazioni il contribuente si era opposto rifiutando di fornire la documentazione ed i chiarimenti richiesti, subendo l irrogazione di sanzioni. Il provvedimento sanzionatorio era stato impugnato avanti al competente tribunale amministrativo e la questione era stata sottoposta alla Corte Europea per i diritti dell uomo, che ha stabilito che nei procedimenti che riguardano più profili, come quello in cui una verifica tributaria può generare conseguenze penali, il soggetto sottoposto a verifica può esimersi dall aggravare la propria posizione. Nota (8) Si veda la sentenza n. 309 dell 11 gennaio 2006, con cui la Corte di Cassazione ha affermato che le dichiarazioni rese dal contribuente in sede controllo costituiscono confessione stragiudiziale e, pertanto, una prova diretta e non indiziaria del maggior imponibile accertato nei suoi confronti, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri. Nota (9) In tema delle garanzie processuali previste dall articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell uomo (CEDU) in ambito tributario, la Corte europea dei diritti dell uomo, con la sentenza del 5 aprile 2012, n /04, causa Chambaz vs Svizzera, si è occupata della violazione del diritto di non contribuire alla propria incriminazione. In particolare, per la Corte di Strasburgo, sebbene non espressamente menzionati nell art. 6 della Convenzione, il diritto di tacere e il diritto a non auto-incriminarsi costituiscono standard internazionali generalmente riconosciuti che si collocano alla base della nozione di equo processo. Inoltre nei punti da 36 a 49, è stato affermato che qualora la procedura fiscale e la procedura fiscale-penale avviate contro un medesimo ricorrente siano legate tra di loro, in maniera da non essere sufficientemente distinte, vi è una estensione delle garanzie dell art. 6 CEDU anche alla procedura fiscale.

6 1/06/2013 n. 22/2013 Pag LE MASSIME (*) RICHIAMATE DALL AUTORE CAS - Sez. V - Sentenza n del 19/04/2006 Presidente: Favara U., Relatore: Cicala M. ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Richieste di dati, notizie, documenti - Rifiuto di esibire documenti in sede di accesso - Successiva produzione in sede amministrativa o contenziosa - Inammissibilità - Limiti - Specifica richiesta o ricerca da parte dell Amministrazione - Rifiuto o occultamento da parte del contribuente - Necessità - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n Art. 33, del DPR 29/09/1973, n. 600 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l art. 52, comma quinto, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, richiamato dall art. 33 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, il quale esclude la possibilità di prendere in considerazione a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti (libri, scritture, registri, etc.) che non siano stati acquisiti durante gli accessi perché il contribuente ha rifiutato di esibirli o perché ha dichiarato di non possederli, o perché li ha comunque sottratti al controllo, presuppone uno specifico comportamento del contribuente, che, in quanto volto a sottrarsi alla prova, fornisca validi elementi per dubitare della genuinità dei documenti la cui esistenza emerga nel corso del giudizio; la norma, pertanto, trova applicazione soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che quest ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in sede giudiziaria. Vedi: Cass. 45/2000, 1030/2002, 19620/2005 Cass. - Sez. V - Sentenza n del 29/09/2006 Presidente: Prestipino, Relatore: Chiarini IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Determinazione dell imposta - Detrazioni - Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Condizioni - Conservazione e registrazione delle fatture - Onere della prova - A carico del contribuente - Perdita incolpevole dei documenti ed impossibilità di acquisirne copia - Conseguenze - Inversione dell onere della prova - Esclusione - Prova testimoniale e presunzioni -Ammissibilità - Artt. 19, 25 e 39 del DPR 26/10/1972, n Art c.c. In tema di IVA, la deducibilità dell imposta pagata dal contribuente per l acquisizione di beni o servizi inerenti all esercizio dell impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell Ufficio, alla relativa prova, che dev essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti. Conf.: Cass /95 Vedi: Cass /2003, 13605/2003, 28333/2005 CAS - Sez. V - Sentenza n del 14/10/2009 Presidente: Papa E., Relatore: Cicala M. IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Art. 52, quinto comma, del DPR n. 633 del Rifiuto di esibizione di libri, scritture e documenti - Successiva inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Specifica richiesta o ricerca da parte dell Amministrazione - Necessità - Fondamento - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 (*) Salvo diversa indicazione Massime elaborate dal Massimario della Corte di Cassazione.

7 Pag n. 22/2013 1/06/2013 In tema di accertamento dell IVA, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dal quinto comma dell art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori, (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell ipotesi di rifiuto (per definizione doloso ) dell esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.). Conf.: Cass. 9127/2006, 7269/2009 CAS - Sez. III Penale - Sentenza n del 07/10/2010 Presidente: Altieri E., Relatore: Teresi A. FINANZE E TRIBUTI - Distruzione od occultamento di documenti contabili - Reato previsto dall art. 10, D.Lgs. n. 274 del Configurabilità - Condizioni - Art. 10, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 L integrazione della fattispecie criminosa di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo. Vedi: Cass. 3332/91, 20786/2002

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