CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
|
|
- Arnoldo Volpi
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 21/09/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO do ^ Consiglio regionale del Veneto U del 21/09/2011 Prot.: Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Venezia, 2 1 SET Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari 1\ I I CISIJMI lu Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 200 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Bruno Pigozzo, Graziano Azzalin, Giuseppe Berlato Sella, Franco Bonfante, Mauro Bortoli, Roberto Fasoli, Stefano Fracasso, Laura Puppato, Sergio Reolon, Piero Ruzzante, Claudio Sinigaglia e Lucio Tiozzo relativa a: "MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. relazione al La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. DIREZIONE RAPPORTI AITA'ITA ISTITUZIONALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tei /flx drai.uai@consiglioveneto.it
2 I X Legislatura Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. (Clodovaldo Ruffato) fu SEGRETARI (dott. Rober r izanon) GV/sd pdl'.pdl 200
3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 200 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Pigozzo, Puppato, Bonfante, Tiozzo, Azzalin, Berlato Sella, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Reolon, Ruzzante e Sinigaglia MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 settembre Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SECONDA e ai Consiglieri regionali.
4 MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI Relazione: La legge regionale n. 14 del 2009prevedeva, tra l'altro, all'articolo 2 che gli ampliamenti degli edifiici esistenti dovessero essere realizzati "in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo contiguo già esistente", subordinando la possibilità di realizzare un corpo edilizio separato alla impossibilità della realizzazione dell'ampliamento in aderenza ovvero alla compromissione dell'armonia estetica del fabbricato già esìstente. Il corpo edilizio separato veniva poi definito di carattere accessorio e pertinenziale. Tale definizione trovava la sua orìgine nell'intento del legislatore di favorire attraverso la legge regionale - che, ricordiamolo, costituiva un intervento derogatorio e transitorio rispetto alle normali procedure - una ripresa economica, così come sì deduce tra l'altro dallo stesso tìtolo "Intervento regionale a sostegno del settore edilìzio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia dì barriere architettoniche ". Nel testo approvato con la legge n. 13 del 2011 il legislatore regionale ha ritenuto dì dover procedere ad una soppressione del requisito dell 'accessorietà e pertinenzialità ritenendolo un requisito non piìi essenziale. Peraltro ai fini della ricostruzione della genesi della norma è doveroso ricordare che tale soppressione non era presente nel disegno di legge regionale n. 164, così come non era presente nei progetti di legge di iniziativa consiliare ad esso abbinati, il n. 73 ed il n. 79: l'eliminazione del requisito dell 'accessorietà e pertinenzialità è stato introdotto durante l'istruttoria in commissione per esplicita volontà delle forze politiche di maggioranza, con il voto contrario del gruppo del Partito Democratico Veneto. Sempre in via ricostruttiva si può rammentare che durante i lavori di approvazione della legge in assemblea sono stati presentati alcuni emendamenti da parte di alcuni gruppi d'opposizione per ripristinare la formulazione originaria o almeno per prevedere che l'ampliamento fosse subordinato: "alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto presso l'agenzia del territorio competente in cui sì dichiari che la nuova costruzione è inscindibile dall'unità principale già esìstente e che non può essere oggetto in modo disgiunto di vendita, locazione o altro atto di disposizione " (emendamento n. 4406presentato dai consiglieri Pigozzo, Bonfante, Tiozzo e Puppato). La presente proposta di legge intende modificare la legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 ripristinando il carattere accessorio e pertinenziale dell'edificio separato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. Inoltre, allo scopo di evitare speculazioni sulla prima casa, si inserisce un'ulteriore disposizione nella quale si prevede che l'ampliamento in aderenza di edifici esistenti può generare solo una seconda unità immobiliare e ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui questa venga destinata a prima abitazione. Con la tempestiva approvazione della presente proposta di legge i Comuni, per evitare usi impropri degli ampliamenti, potranno in fase di
5 recepimento del Piano Casa 2011 applicare la norma in modo più restrittivo, limitando il proliferare di unità abitative.
6 MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 in materia di ampliamento di edifici. 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: "edificio separato. " sono ripristinate le parole: ", di carattere accessorio e pertinenziale. ". 2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, è abrogato. 3. Le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dal comma 1 si applicano agli ampliamenti in corso di realizzazione e per i quali sia già stata presentata alla data di entrata in vigore della presente legge segnalazione certificata di inizio di attività. 4. Il carattere di accessorietà e di pertinenzialità è attribuito anche agli eventuali ampliamenti realizzati nella vigenza della modifica apportata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. Art. 2 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, e successive modificazioni in materia di ampliamento di edifici. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma: "3 bis. L'ampliamento in aderenza di edifici esistenti previsto dal comma 2 dell'articolo 2 può generare solo una seconda unità immobiliare e ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui questa venga destinata a prima abitazione di cui ali 'articolo 7. ". Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giomo successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7
8 INDICE Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 in materia di ampliamento di edifici 3 Art. 2 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, e successive modificazioni in materia di ampliamento di edifici 3 Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza 3
9 PDLR n. 200 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1) (2) Art. 2 - Interventi edilizi. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. (3) 2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato. (4) 3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 (5) aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera. 5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, (6) ancorché già installati. 5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della
10 Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. (7) (1) L'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, reca interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della presente legge disponendo che: "1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. 2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.". (2) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 proroga il termine di presentazone delle istanze di cui agli articoli 2, 3 e 4 e detta disposizioni applicative. Si ritiene opportuno riportare l'intero articolo: "Art. 8 - Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni applicative. 1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30 novembre Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
11 b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; c) edifici produttivi; d) edifici commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (3) Comma così sostituito da comma 1, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (4) Le parole "di carattere accessorio e pertinenziale" sono state soppresse dal comma 2, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (5) Le parole "31 marzo 2009" sono state sostituite dalle parole "31 maggio 2011" da comma 3, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (6) Comma così modificato da comma 5, art. 5, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha sostituito le parole "Kwh" con le parole "Kw". (7) Comma inserito da comma 4, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, n. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche " e successive modificazioni. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituito: omissis (1) 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "corpo edilizio separato" sono soppresse le seguenti parole "di carattere accessorio e pertinenziale".
12 3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle parole "31 maggio 2011". 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma: omissis (2) (1) Testo riportato al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. (2) Testo riportato dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. Nota all'articolo 2 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1) (2) Art. 7 - Oneri e incentivi. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. (3) 1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rirmovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione: a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo; b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a). (4) 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili. Art. 9 - Ambito di applicazione. (5) 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fi-a i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di
13 ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni; (6) b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 geimaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. (7) 2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifìci può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifìca disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. (8) 2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifìcazioni. (9) 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e
14 modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giomi, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giomi, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento. (10) 6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliàmento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. 7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi (11) dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 9. E comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), (12) l'aumento della superficie utile di pavimento all'intemo del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. (1) L'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, reca interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della presente legge disponendo che: "1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufmtto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. 2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.". (2) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 proroga il termine di presentazone delle istanze di cui agli articoli 2, 3 e 4 e detta disposizioni applicative. Si ritiene opportuno riportare l'intero articolo: "Art. 8 - Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni applicative. 1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli
15 interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30 novembre Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge; b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; c) edifìci produttivi; d) edifìci commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modifìcati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modifìcati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (3) Per la definizione di prima abitazione del proprietario vedi l'interpretazione autentica recata dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (4) Comma inserito da comma 1, art. 4, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (5) Per la defìnizione di prima casa di abitazione di cui ai commi 4, 6, 7, del presente articolo, vedi l'interpretazione autentica recata dall'art. 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (6) Lettera così modificata da comma 1, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha inserito alla fine le parole ", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità
16 consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni;". (7) Comma così sostituito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (8) Comma inserito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (9) Comma inserito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (10) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dispone che: "2. Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge; b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; c) edifici produttivi; d) edifici commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (11) L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 dispone che il termine di ventiquattro mesi è prorogato al 30 novembre (12) Comma così modificato da comma 3, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha aggiunto dopo le parole "E' comunque ammesso" le parole ", anche
17 negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),". Nota all'articolo 3 Legge 22 maggio 1971, n. 340 STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1) Articolo 44 Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giomi dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giomo successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse. La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza [e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.] (2) La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente. I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giomi dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giomo successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge. (1) Lo Statuto è riprodotto nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n Nella lettura vanno peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle modifiche recate al Titolo V della parte seconda della Costituzione dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3. (2) La parte in corsivo deve ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 12/04/2012-0006995 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO pgl Consiglio Regionale del Veneto U del 12/04/2012 Prot.: 0006995 Titolano 2.6 CRV CRV
DettagliLegge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni
e successive modifiche ed integrazioni INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN
DettagliLegge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1)
DettagliConsiglio Regionale Veneto - Leggi Regionali
Pagina 1 di 7 Home > leggi regionali > LEGGI REGIONALI A TESTO VIGENTE Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) [sommario] [RTF] INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER
DettagliLegge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1)
DettagliTESTO COMPARATO DEI PROGETTI DI LEGGE ED EMENDAMENTI DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N.
TESTO COMPARATO DEI PROGETTI DI LEGGE ED EMENDAMENTI DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14. Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Nuova Legge come uscita dalla Commissione Nuova Legge come
DettagliLegge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE Art.
DettagliLegge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Art. 1 - Finalità. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
DettagliDisegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative
DettagliCOMUNE DI QUINTO DI TREVISO
. MODALITA PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 (BUR n. 56/2009)INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 295 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Bond, Cortelazzo, Tesserin, Bendinelli, Laroni e Conta MODIFICHE ALLA LEGGE
DettagliREGIONE VENETO. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 10 luglio 2009)
REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007,
DettagliIL NUOVO PIANO CASA. LEGGE REGIONALE N. 13 del 08 luglio Treviso, 28 luglio 2011
IL NUOVO PIANO CASA LEGGE REGIONALE N. 13 del 08 luglio 2011 Treviso, 28 luglio 2011 IL PIANO CASA La legge sul nuovo piano casa è una legge che non prevede nuovo consumo di territorio perché norma l edificato
Dettagliproposta di legge n. 339
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 339 a iniziativa del Consigliere BUGARO presentata in data 7 agosto 2009 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER PROMUOVERE
DettagliIL SECONDO PIANO CASA
COMUNE DI MARTELLAGO L.R. n. 14 del 08.07.2009 come integrata dalla L.R. n. 13 dell 8.7.2011 IL SECONDO PIANO CASA Seminario tecnico del 20.10.2011 Settore Assetto del Territorio Settore Edilizia Privata
DettagliASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: Mancuso, Leontini, Adamo, Caronia, Caputo, Buzzanca, Beninati, D Asero, Pogliese, Torregrossa, Leanza E., Bosco, Limoli, Campagna,
DettagliCONSIGLIO REGION.ALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 22/01/2019-0001037 CONSIGLIO REGION.ALE DEL VENETO Sa Consiglio Regionale del Veneto N del 22/01/2019 Prot.: 0001037 Titolarlo 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente
DettagliD.C.C. N. 73 del Legge Regionale n.14/2009 e s.m.i. - limiti e modalità operative ai sensi dell art.9 - comma 5 -
COMUNE DI RONCADE Provincia di Treviso D.C.C. N. 73 del 29.10.2009 Legge Regionale n.14/2009 e s.m.i. - limiti e modalità operative ai sensi dell art.9 - comma 5 - ESTRATTO (estratto) IL CONSIGLIO COMUNALE
DettagliTESTO COMPARATO DEI TESTI DELLE L.R. PIANO CASA N. 14/ 2009 E 13/ 2011
TESTO COMPARATO DEI TESTI DELLE L.R. PIANO CASA N. 14/ 2009 E 13/ 2011 Art. 1 - Finalità Art. 1 Finalità 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi
DettagliCOMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26.10.2011 COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009 integrato
DettagliConsiglio Regionale del Veneto - UPA - 22/01/ e, p.c. Loro sedi
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 22/01/2014-0001191 I U del22101/2014 Pro!. 0001191 Tìtolarìo 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della
DettagliCOMUNE DI CISON DI VALMARINO Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9, comma 5, della LR n. 14/2009)
Allegato sub A alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2011 COMUNE DI CISON DI VALMARINO Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9, comma 5, della LR n. 14/2009) Premesse
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 03/12/2012-0022665 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto U del 03/12/2012 Prot.: 0022665 Titolano 2.6 CRV CRV
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 09/05/2011-0007108 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO! Consiglio regionale del Veneto Interno del 09/05/2011 Num. 0007108 CRV CRV spc-upa
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IX LEGISLATURA 180ª Seduta pubblica Deliberazione legislativa n. 32 giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2013 OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A NUOVE DISPOSIZIONI PER IL
DettagliPIANO CASA L.R. N 14 del 8 luglio COME MODIFICATA DALLA LR. n. 13 dell 8 luglio 2011
CITTA DI VALDAGNO DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Ufficio di Piano PIANO CASA 2011 L.R. N 14 del 8 luglio 2009 COME MODIFICATA DALLA LR. n. 13 dell 8 luglio 2011 Intervento Regionale
Dettagli(Allegato A ) Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa, art. 6 comma 1 e art.. 8, comma 4 della L.R. n.13/2011
(Allegato A ) Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa, art. 6 comma 1 e art.. 8, comma 4 della L.R. n.13/2011 Estratto Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 28.11.2011 Art. 1
DettagliCITTA DI VALDAGNO DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Ufficio di Piano
CITTA DI VALDAGNO DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO L.R. n. 14/2009 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICA
DettagliLEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 COORDINATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LR 32/2013
LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 COORDINATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LR 32/2013 Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso
DettagliLegge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Testo aggiornato con modifiche introdotte dalla legge regionale n. 32 del 29/11/2013
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Testo aggiornato con modifiche introdotte dalla legge regionale n. 32 del 29/11/2013 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO
Dettagli(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 settembre 2009, n. 2797, la Circ.P.G.R. 29 settembre 2009, n. 4 e la Circ.P.G.R. 8 novembre 2011, n. 1.
Veneto L.R. 8-7-2009 n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di
DettagliALLEGATO A DEFINIZIONE DEI LIMITI E LE MODALITÀ APPLICATIVE, AI SENSI DELL ART. 9 C. 5 DELLA L.R. 14/2009 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R.
ALLEGATO A DEFINIZIONE DEI LIMITI E LE MODALITÀ APPLICATIVE, AI SENSI DELL ART. 9 C. 5 DELLA L.R. 14/2009 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. 26/2009 Approvato con delibera di CC n. 31 in data 30/10/2009
DettagliComune di Rubano allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/11/2011
allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/11/2011 Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificata
Dettagli1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati:
Regione Veneto: Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche
DettagliR E L A Z I O N E entro il termine del 30 ottobre 2009
OGGETTO: L.R. 08/07/2009 n 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n 16 in materia di
DettagliBollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 8 luglio
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 8 luglio 2011 3 PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 8 luglio 2011, n. 13 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
DettagliPROPOSTA di DISEGNO di LEGGE REGIONALE (Con emendamenti esaminati in Commissione Consiliare)
PROPOSTA di DISEGNO di LEGGE REGIONALE (Con emendamenti esaminati in Commissione Consiliare) Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
DettagliREGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ
REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO
DettagliBur n. 50 del 08/07/2011
Bur n. 50 del 08/07/2011 Leggi N. 13 del 08 luglio 2011 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia
DettagliMODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI (1)
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI (1) Art. 1 - Modifica dell articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n.
DettagliLimiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i.
Allegato sub a) alla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2011 COMUNE DI CASALSERUGO - Prov. di Padova - Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della
DettagliConsiglio Regionale Veneto - Leggi Regionali
Pagina 1 di 9 Link di salto: - - Il tuo percorso: Home > leggi regionali > leggi regionali a testo vigente Contenuti: Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) [sommario] [RTF] INTERVENTO REGIONALE
DettagliCriteri per l applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
ALL. A alla D.C.C. del Comune di Rossano Veneto Provincia di Vicenza Criteri per l applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Introduzione Con legge 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 09/08/2012-0015089 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto U del 09/08/2012 Prot.: 0015089 Titolarlo 2.6 CRV CRV
DettagliPIANO CASA DELLA REGIONE VENETO
copyright 2011 - Tutti i diritti riservati Tecnojus Centro Studi non rappresentano una pubblicazione, nè una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi PIANO CASA DELLA REGIONE VENETO
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IX LEGISLATURA 58ª Seduta pubblica Giovedì 7 luglio 2011 Deliberazione legislativa n. 11 OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009,
DettagliREGIONE TOSCANA. Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 79 Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009. (GU n.19 del 7-5-2016) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
DettagliCOMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Allegato A COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA SERVIZI ALL EDILIZIA ED ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE MODALITA PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 - MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 8
DettagliConsiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/04/ e, p.c. Loro sedi
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/04/2014-0007112 N del11/04/2014 Prot.: 0007112 Titoiario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della SECONDA Comm Al Signor Presidente della PRIMA Commissione
DettagliCOMU E DI VALDOBBIADE E. Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa
Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29/11/2011 dichiarata immediatamente eseguibile COMU E DI VALDOBBIADE E Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa Testo vigente
DettagliRelazione Tecnica di valutazione
Comune di CASALEONE Ufficio Tecnico Comunale Relazione Tecnica di valutazione L.R. 8 luglio 2009 n. 14, articolo 9, comma 5. (modificata dalla L.R. 8 luglio 2011 n.13) Intervento regionale a sostegno del
DettagliNuovo Piano Casa Regionale
Nuovo Piano Casa Regionale Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12 Settembre 2011 AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2) La Legge si applica agli edifici: Legittimamente
DettagliVÉÇá zä É exz ÉÇtÄx wxäät câzä t
LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 16 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree
DettagliConsiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2017, N. 51 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della
DettagliPIANO CASA. Città di Termini Imerese 2 Settore Territorio, Ambiente e Attività Produttive. 7 aprile 2010
Prime valutazioni riguardanti la legge n.6 del 23.03.10 comunemente definita: PIANO CASA 7 aprile 2010 Il PIANO CASA IN SICILIA La legge n.6 del 23.03.10, comunemente definita Piano Casa, si propone di
DettagliBollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 8 luglio 2011
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 8 luglio 2011 LEGGE REGIONALE 8 luglio 2011, n. 13 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA L.R. DEL VENETO 8/07/2009, N.14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL, VENEFO
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 14/09/2017-0020794 CONSIGLIO REGIONALE DEL, VENEFO Consiglio Regionale del Veneto N del 14/09/2017 Prot.: 0020794 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente
DettagliBur n. 50 del 08/07/2011
Bur n. 50 del 08/07/2011 Leggi Regionali N. 13 del 08 luglio 2011 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia
DettagliFAQ PIANO CASA 1. Quali sono gli interventi promossi dalla Regione Veneto con il Piano casa. per il sostegno del settore edilizio?
FAQ PIANO CASA 1. Quali sono gli interventi promossi dalla Regione Veneto con il Piano casa. per il sostegno del settore edilizio? Il Piano casa ammette i seguenti interventi di ampliamento: - Ampliamento
DettagliPRIMO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. SECONDO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 BREVE ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI
PRIMO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 SECONDO PIANO CASA Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 BREVE ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI MONITORAGGIO PIANO CASA STATO DELL ARTE Numero di istanze
DettagliINTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
CITTÀ DI CARPI COMUNE DI CAMPOGALLIANO COMUNE DI NOVI DI MODENA COMUNE DI SOLIERA INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO La presente schematizzazione è forzatamente sintetica e deve essere letta
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 18/04/2017-0009387 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 18/04/2017 Prot.: 0009387 Titolarlo 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente
DettagliCOMUNE DI QUINTO DI TREVISO. Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009)
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009) Le presenti norme disciplinano le modalità di applicazione della legge regionale
DettagliLimiti e modalità operative applicative del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009 integrato dalla LR n. 13/2011 )
Allegato sub (A alla delibera di Consiglio Comunale n. del 29.11.2011 COMUNE DI SUSEGANA Limiti e modalità operative applicative del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009 integrato dalla LR n.
DettagliStudio Legale Spallino
LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 005, N. 1 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO TITOLO IV - ATTIVITÀ EDILIZIE SPECIFICHE CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI in grassetto le modifiche
DettagliREGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2010, N. 28 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N.
DettagliLIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3 E 4
Allegato A LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 08.07.2009 Pagina 1 di 9 Premessa Dal 11 Luglio 2009 è entrata in vigore la Legge
DettagliRispetto al testo originario del decreto, in sede di conversione si segnalano le seguenti novità.
***** LE NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA (DECRETO DEL FARE) L art. 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 contiene una serie di disposizioni che intervengono sulla materia edilizia, inserendo, peraltro,
DettagliCOMUNE DI CASTELCUCCO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n 32 in data 28.11.2011 COMUNE DI CASTELCUCCO PROVINCIA DI TREVISO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO:LEGGE REGIONALE 08 LUGLIO 2011 N. 13- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DettagliCOMUNE DI BOSCHI SANT ANNA
COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA Provincia di Verona Telefono 0442 99133 Piazza Sant Anna n 31 Telefax 0442 99268 P.I. 00686570235 LEGGE REGIONALE N. 14/2009 COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 13/2011
DettagliREGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 e s.m.i
Allegato sub. A REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 e s.m.i Art 1. Ambito di applicazione... 2 Art 2. Modalità di presentazione della domanda di ampliamento...
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n 27 del 29.10.2009. OGGETTO: Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge
DettagliCOMUNE DI BREGANZE Provincia di Vicenza
Allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2011 COMUNE DI BREGANZE Provincia di Vicenza LIMITI, MODALITA E CRITERI PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 8 LUGLIO 2009,
DettagliParte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE
Parte I N. 34 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2009 6543 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE
DettagliParte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE
Parte I N. 34 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2009 6543 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE
DettagliCodice dell'urbanistica e dell'edilizia Cronologia degli aggiornamenti
02.09.2013 Il Codice dell'urbanistica e dell'edilizia e' stato aggiornato con le modifiche apportate alla normativa ed ai provvedimenti attuativi nel periodo da giugno ad agosto 2013, come di seguito specificato:
DettagliCodice dell'urbanistica e dell'edilizia Cronologia degli aggiornamenti
26.01.2015 il Codice dell'urbanistica e dell'edilizia é stato aggiornato con le modifiche introdotte dall'articolo 53 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) al testo della
DettagliNorme in materia di sanatoria edilizia straordinaria.
Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria. Legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 27 ottobre 2004 Approvata dal Consiglio
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
r 5t Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 12/10/2012-0018869 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consìglio Regionale del Veneto U del 12/10/2012 Prot.: 0018869 Titolano 2.6 CRV
DettagliREGIONE CAMPANIA. Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009
REGIONE CAMPANIA Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 v. anche legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011; DGR n. 145 del 12 aprile 2011 (Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica
DettagliCITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO Provincia di Padova
CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO Provincia di Padova LIMITI, MODALITÀ E CRITERI APPLICATIVI PREVISTI PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14, COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE
Dettagli! " "#$" #%" &#''!"'( )"* +" 1
! ""#$"#%"&#''!"'( )"*+" 1 $!&'!$"&!'(&)*+$!-&)*$ PREMESSA Nell intento di portare avanti l azione di rilancio dell attività edilizia e la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente all attuale
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 27/07/2015-0014135 r CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto U del 27/07/2015 Prot : 0014135 Titolano 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente
DettagliL.R. 16 Aprile 2009, n. 13
L.R. 16 Aprile 2009, n. 13 Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti (1) SOMMARIO Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizione) Art. 3 (Condizioni per il recupero) Art. 4 (Classificazione
DettagliCodice dell'urbanistica e dell'edilizia Cronologia degli aggiornamenti
28.01.2013 Il Codice dell'urbanistica e dell'edilizia e' stato aggiornato con le numerose modifiche apportate alla normativa ed ai provvedimenti attuativi negli ultimi sei mesi dell'anno 2012, come di
Dettagliproposta di legge n. 23
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 23 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 13 luglio 2010 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 INTERVENTI DELLA
DettagliTESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991
TESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991 CRONOLOGIA DELLE 17 marzo 2008 prima versione pubblicata sul sito internet 27 marzo e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio dell'articolo 116,
Dettagli, n Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
REGIONE BASILICATA Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 1 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (B.U.R. 7 agosto 2009,
DettagliSEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40
SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2004, n. 53 Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA la seguente
DettagliConsiglio Regionale del Veneto - UPA - 22/10/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 22/10/2015-0023308 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 1Consiglio Regionale del Venelo N del 22/10/2015 Prot.: 0023308 Titolario 1.8.2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente
DettagliArt. 1 - Finalità. Art. 2 - Definizioni e parametri
Legge Regionale Toscana n 24/2009 Legge regionale Toscana 8 maggio 2009, n. 24 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente Piano
DettagliL TITOLO III
L. 17-8-1942 n. 1150 41-sexies. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 parole: nel periodo sono sostituite dalle seguenti: nei periodi.
4 23.12.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 parole: nel periodo sono sostituite dalle seguenti: nei periodi. Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno
DettagliCOMUNE DI CANARO. Provincia di Rovigo Ufficio Tecnico Comunale MODALITA APPLICATIVE DEL PIANO CASA NEL TERRIOTRIO COMUNALE DI CANARO
MODALITA APPLICATIVE DEL PIANO CASA NEL TERRIOTRIO COMUNALE DI CANARO (allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n 48 del 29.10.2009) Titolo I - DEFINIZIONI Articolo 1 Definizione di prima casa
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 3/2017 (Atti del Consiglio) Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014.
Dettagli