CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 21/09/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO do ^ Consiglio regionale del Veneto U del 21/09/2011 Prot.: Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Venezia, 2 1 SET Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari 1\ I I CISIJMI lu Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 200 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Bruno Pigozzo, Graziano Azzalin, Giuseppe Berlato Sella, Franco Bonfante, Mauro Bortoli, Roberto Fasoli, Stefano Fracasso, Laura Puppato, Sergio Reolon, Piero Ruzzante, Claudio Sinigaglia e Lucio Tiozzo relativa a: "MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. relazione al La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. DIREZIONE RAPPORTI AITA'ITA ISTITUZIONALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tei /flx drai.uai@consiglioveneto.it

2 I X Legislatura Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. (Clodovaldo Ruffato) fu SEGRETARI (dott. Rober r izanon) GV/sd pdl'.pdl 200

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 200 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Pigozzo, Puppato, Bonfante, Tiozzo, Azzalin, Berlato Sella, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Reolon, Ruzzante e Sinigaglia MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 settembre Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SECONDA e ai Consiglieri regionali.

4 MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI Relazione: La legge regionale n. 14 del 2009prevedeva, tra l'altro, all'articolo 2 che gli ampliamenti degli edifiici esistenti dovessero essere realizzati "in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo contiguo già esistente", subordinando la possibilità di realizzare un corpo edilizio separato alla impossibilità della realizzazione dell'ampliamento in aderenza ovvero alla compromissione dell'armonia estetica del fabbricato già esìstente. Il corpo edilizio separato veniva poi definito di carattere accessorio e pertinenziale. Tale definizione trovava la sua orìgine nell'intento del legislatore di favorire attraverso la legge regionale - che, ricordiamolo, costituiva un intervento derogatorio e transitorio rispetto alle normali procedure - una ripresa economica, così come sì deduce tra l'altro dallo stesso tìtolo "Intervento regionale a sostegno del settore edilìzio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia dì barriere architettoniche ". Nel testo approvato con la legge n. 13 del 2011 il legislatore regionale ha ritenuto dì dover procedere ad una soppressione del requisito dell 'accessorietà e pertinenzialità ritenendolo un requisito non piìi essenziale. Peraltro ai fini della ricostruzione della genesi della norma è doveroso ricordare che tale soppressione non era presente nel disegno di legge regionale n. 164, così come non era presente nei progetti di legge di iniziativa consiliare ad esso abbinati, il n. 73 ed il n. 79: l'eliminazione del requisito dell 'accessorietà e pertinenzialità è stato introdotto durante l'istruttoria in commissione per esplicita volontà delle forze politiche di maggioranza, con il voto contrario del gruppo del Partito Democratico Veneto. Sempre in via ricostruttiva si può rammentare che durante i lavori di approvazione della legge in assemblea sono stati presentati alcuni emendamenti da parte di alcuni gruppi d'opposizione per ripristinare la formulazione originaria o almeno per prevedere che l'ampliamento fosse subordinato: "alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto presso l'agenzia del territorio competente in cui sì dichiari che la nuova costruzione è inscindibile dall'unità principale già esìstente e che non può essere oggetto in modo disgiunto di vendita, locazione o altro atto di disposizione " (emendamento n. 4406presentato dai consiglieri Pigozzo, Bonfante, Tiozzo e Puppato). La presente proposta di legge intende modificare la legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 ripristinando il carattere accessorio e pertinenziale dell'edificio separato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. Inoltre, allo scopo di evitare speculazioni sulla prima casa, si inserisce un'ulteriore disposizione nella quale si prevede che l'ampliamento in aderenza di edifici esistenti può generare solo una seconda unità immobiliare e ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui questa venga destinata a prima abitazione. Con la tempestiva approvazione della presente proposta di legge i Comuni, per evitare usi impropri degli ampliamenti, potranno in fase di

5 recepimento del Piano Casa 2011 applicare la norma in modo più restrittivo, limitando il proliferare di unità abitative.

6 MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 in materia di ampliamento di edifici. 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: "edificio separato. " sono ripristinate le parole: ", di carattere accessorio e pertinenziale. ". 2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, è abrogato. 3. Le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dal comma 1 si applicano agli ampliamenti in corso di realizzazione e per i quali sia già stata presentata alla data di entrata in vigore della presente legge segnalazione certificata di inizio di attività. 4. Il carattere di accessorietà e di pertinenzialità è attribuito anche agli eventuali ampliamenti realizzati nella vigenza della modifica apportata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. Art. 2 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, e successive modificazioni in materia di ampliamento di edifici. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma: "3 bis. L'ampliamento in aderenza di edifici esistenti previsto dal comma 2 dell'articolo 2 può generare solo una seconda unità immobiliare e ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui questa venga destinata a prima abitazione di cui ali 'articolo 7. ". Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giomo successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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8 INDICE Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 in materia di ampliamento di edifici 3 Art. 2 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, e successive modificazioni in materia di ampliamento di edifici 3 Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza 3

9 PDLR n. 200 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1) (2) Art. 2 - Interventi edilizi. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. (3) 2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato. (4) 3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 (5) aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera. 5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, (6) ancorché già installati. 5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della

10 Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. (7) (1) L'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, reca interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della presente legge disponendo che: "1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. 2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.". (2) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 proroga il termine di presentazone delle istanze di cui agli articoli 2, 3 e 4 e detta disposizioni applicative. Si ritiene opportuno riportare l'intero articolo: "Art. 8 - Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni applicative. 1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30 novembre Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;

11 b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; c) edifici produttivi; d) edifici commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (3) Comma così sostituito da comma 1, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (4) Le parole "di carattere accessorio e pertinenziale" sono state soppresse dal comma 2, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (5) Le parole "31 marzo 2009" sono state sostituite dalle parole "31 maggio 2011" da comma 3, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (6) Comma così modificato da comma 5, art. 5, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha sostituito le parole "Kwh" con le parole "Kw". (7) Comma inserito da comma 4, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, n. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche " e successive modificazioni. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituito: omissis (1) 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole "corpo edilizio separato" sono soppresse le seguenti parole "di carattere accessorio e pertinenziale".

12 3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle parole "31 maggio 2011". 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma: omissis (2) (1) Testo riportato al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. (2) Testo riportato dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. Nota all'articolo 2 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1) (2) Art. 7 - Oneri e incentivi. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. (3) 1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rirmovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione: a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo; b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a). (4) 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili. Art. 9 - Ambito di applicazione. (5) 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fi-a i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di

13 ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni; (6) b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 geimaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. (7) 2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifìci può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifìca disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. (8) 2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifìcazioni. (9) 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e

14 modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giomi, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giomi, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento. (10) 6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliàmento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. 7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi (11) dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 9. E comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), (12) l'aumento della superficie utile di pavimento all'intemo del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. (1) L'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, reca interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della presente legge disponendo che: "1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufmtto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. 2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.". (2) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 proroga il termine di presentazone delle istanze di cui agli articoli 2, 3 e 4 e detta disposizioni applicative. Si ritiene opportuno riportare l'intero articolo: "Art. 8 - Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni applicative. 1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli

15 interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30 novembre Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge; b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; c) edifìci produttivi; d) edifìci commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modifìcati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modifìcati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (3) Per la definizione di prima abitazione del proprietario vedi l'interpretazione autentica recata dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (4) Comma inserito da comma 1, art. 4, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (5) Per la defìnizione di prima casa di abitazione di cui ai commi 4, 6, 7, del presente articolo, vedi l'interpretazione autentica recata dall'art. 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (6) Lettera così modificata da comma 1, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha inserito alla fine le parole ", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità

16 consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni;". (7) Comma così sostituito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (8) Comma inserito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (9) Comma inserito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (10) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dispone che: "2. Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge; b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; c) edifici produttivi; d) edifici commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (11) L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 dispone che il termine di ventiquattro mesi è prorogato al 30 novembre (12) Comma così modificato da comma 3, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha aggiunto dopo le parole "E' comunque ammesso" le parole ", anche

17 negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),". Nota all'articolo 3 Legge 22 maggio 1971, n. 340 STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1) Articolo 44 Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giomi dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giomo successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse. La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza [e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.] (2) La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente. I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giomi dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giomo successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge. (1) Lo Statuto è riprodotto nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n Nella lettura vanno peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle modifiche recate al Titolo V della parte seconda della Costituzione dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3. (2) La parte in corsivo deve ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.

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(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 settembre 2009, n. 2797, la Circ.P.G.R. 29 settembre 2009, n. 4 e la Circ.P.G.R. 8 novembre 2011, n. 1. Veneto L.R. 8-7-2009 n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di

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