CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 12/04/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO pgl Consiglio Regionale del Veneto U del 12/04/2012 Prot.: Titolano 2.6 CRV CRV spc-upa 0 Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale J JX UÌGISIATURA e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 256 Proposta di legge di iniziativa del consigliere Gustavo Franchetto relativa a: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE"". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. DlREZT(3NE RAP1'(3RT] ATllVITÀ ISTITUZK^NALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia te/ /tf.v drai.uai@consiglioveneto.it

2 IX Legislatura La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. IL ^RESIDENTE (Clocpvaldo Ruffato) IL SEGRETARÌD GEÌSSERALE (dott. RobàtoZanon) GV.'sd pcli\pdl 256

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 256 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dal Consigliere Franchetto MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 aprile Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SECONDA e ai Consiglieri regionali.

4 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" Relazione: Il progetto di legge nasce dall 'esigenza di rendere omogenei i criteri per gli ampliamenti delle "prime case " nelle zone agricole. In alcuni casi l'applicazione coordinata della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 comporta delle difficoltà interpretative per i Comuni e per i soggetti privati. Infatti l'ampliamento di una casa di abitazione in zona agricola, ha due normative applicabili diverse a seconda se le proprietà, afferenti un unico edificio, siano disposte in unità immobiliari a piano, cioè sovrapposte, oppure se le unità immobiliari sono affiancate lateralmente, cioè le ed. case a schiera. Il progetto di legge presentato si propone di modificare gli articoli 2 e 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 incidendo solo sull'ampliamento degli edifici residenziali, prima casa di abitazione, presenti in zona agricola e composti da sole due unità abitative ancorché sovrapposte. La legge regionale n. 14/2009 disciplina una fattispecie eccezionale poiché solo per la prima casa di abitazione e solo in zona agricola l'ampliamento non è calcolato sul volume esistente ma è riferito al volume massimo assentibile ai sensi della vigente normativa, vale a dire ai criteri e parametri fissati dalla legge regionale n. 11/2004. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio ", nel titolo V - "Tutela ed edificabilità del territorio agricolo" dispone che "Sono sempre consentiti gli interventinonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 me. comprensivi dell 'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria ". La circolare della legge regionale n. 11/2004 n. 2 del 15 gennaio 2009 nelle sue note esplicative dispone che l'ampliamento concesso nel comma 5 dell'articolo 44 va riferito all'immobile/edificio considerato nella sua totalità salvo che nel caso di un edificio a schiera ove l'ampliamento è ammissibile per ciascuna delle case costituenti tale tipo di edificio. La volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa diventa dunque differente nei casi di abitazioni con gli stessi requisiti e le stesse caratteristiche salvo che per la disposizione sovrapposta o laterale delle unità abitative. Infatti la volumetria massima assentibile per gli edifici a schiera è calcolata per ogni singola casa mentre per le unità immobiliari sovrapposte (appartamento piano terra e un altro al piano primo) è calcolata sulla base dell 'intero edificio. Facendo un'ipotesi di un edificio costituito da due case di abitazione di differenti proprietari, ed ognuna di 400 me:

5 a) se le due unità immobiliari sono disposte lateralmente cioè a schiera il totale massimo, compreso l'esistente e l'ampliamento dell'edificio sarà di me ed il calcolo risulta il seguente: ogni abitazione somma i 400 me esistenti più il volume realizzabile secondo l'articolo 44, comma 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che è di altri 400 me ad unità immobiliare; b) se le due unità immobiliari sono disposte una sopra e una sotto non è possibile alcun ampliamento poiché l'edifìcio è di 800 me già esistenti. E la sola diversa disposizione delle unità abitative che differenzia la quantità dei metri cubi dell'ampliamento. L'approvazione del progetto ricondurrebbe agli stessi criteri la possibilità di ampliamento degli edifìci in zona agricola permettendo, limitatamente agli edifìci composti da sole due unità immobiliari, anche se sovrapposte, un ampliamento per ciascuna unità abitativa di 800 me comprensivi dell 'esistente.

6 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma: "4 bis. Per gli edifìci residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa e, limitatamente agli edifìci composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, l'ampliamento consentito è riferito a ciascuna porzione immobiliare e non ali 'intero edifìcio, nel rispetto di quanto previsto ali 'articolo 2 comma 4. ". Art. 2 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". 1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono soppresse le seguenti parole: "Per gli edifìci residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa ".

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8 INDICE Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" 3 Art. 2 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" 3

9 PDLR n. 256 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVOmRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1) (2) Art. 2 - Interventi edilizi. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. (3) 2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato. (4) 3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 (5) aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifìci composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifìci, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera. 5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, (6) ancorché già installati. 5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifìci residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edifìcio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della

10 Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. (7) (1) L'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, reca interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della presente legge disponendo che: "1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari,risiedanooppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. 2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comime sulla base di un'interpretazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.". (2) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 proroga il termine di presentazione delle istanze di cui agli articoli 2, 3 e 4 e detta disposizioni applicative. Si ritiene opportuno riportare l'intero articolo: "Art. 8 - Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni applicative. 1, Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30 novembre , Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n , Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 4. 4,1 comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;

11 b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; c) edifici produttivi; d) edifici commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (3) Comma così sostituito da comma 1, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (4) Le parole "di carattere accessorio e pertinenziale" sono state soppresse dal comma 2, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (5) Le parole "31 marzo 2009" sono state sostituite dalle parole "31 maggio 2011" da comma 3, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (6) Comma così modificato da comma 5, art. 5, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha sostituito le parole "Kwh" con le parole "Kw". (7) Comma inserito da comma 4, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. Nota all'articolo 2 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1) (2) Art. 9 - Ambito di applicazione. (3) 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifìci che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico

12 attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni; (4) b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifìci, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. (5) 2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifìci situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifìci può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifìca disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. (6) 2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifìcazioni. (7) 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente

13 tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento. (8) 6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comime entro il 31 marzo Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. 7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi (9) dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 9. E comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), (10) l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. (1) L'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, reca interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della presente legge disponendo che: "1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari,risiedanooppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. 2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.". (2) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 proroga il termine di presentazione delle istanze di cui agli articoli 2, 3 e 4 e detta disposizioni applicative. Si ritiene opportuno riportare l'intero articolo: "Art. 8 - Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni e disposizioni applicative. 1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30 novembre 2013.

14 2. Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modifìcati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge; b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; e) edifici produttivi; d) edifici commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (3) Per la definizione di prima casa di abitazione di cui ai commi 4, 6, 7, del presente articolo, vedi l'interpretazione autentica recata dall'art. 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, successivamente modificato dall'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (4) Lettera così modificata da comma 1, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha inserito alla fine le parole ", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo

15 comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni;". (5) Comma così sostituito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (6) Comma inserito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (7) Comma inserito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13. (8) L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dispone che: "2. Con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificate dalla presente legge, si applicano sin dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge; b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni; c) edifici produttivi; d) edifici commerciali-direzionali. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione. 6. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.". (9) L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 dispone che il termine di ventiquattro mesi è prorogato al 30 novembre (10) Comma così modificato da comma 3, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha aggiunto dopo le parole "E' comunque ammesso" le parole ", anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),".

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