COMUNE DI CANARO. Provincia di Rovigo Ufficio Tecnico Comunale MODALITA APPLICATIVE DEL PIANO CASA NEL TERRIOTRIO COMUNALE DI CANARO
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1 MODALITA APPLICATIVE DEL PIANO CASA NEL TERRIOTRIO COMUNALE DI CANARO (allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n 48 del )
2 Titolo I - DEFINIZIONI Articolo 1 Definizione di prima casa di abitazione Si definisce prima casa di abitazione l unità immobiliare in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo, o i suoi familiari risiedono oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall entrata in vigore delle legge 14/2009. Articolo 2 Definizione di edificio esistente Si definisce edificio esistente un organismo edilizio, che alla data dell 11 luglio 2009, sia caratterizzato dalla presenza di della muratura perimetrale, dei solai intermedi e della copertura, con esclusione delle strutture precarie, dei ruderi e degli edifici da tempo demoliti. Articolo 3 Definizione di volume e superficie coperta Si definisce volume del fabbricato, il volume del solido emergente dal terreno con inclusione delle logge rientranti più di ml. 1,50 (per la sola parte eccedente questa profondità), ad eccezione dei porticati soggetti ad uso pubblico, dei volumi tecnici (torri di scale ed ascensori, sottotetti non praticabili, camini, ecc.) e dei porticati per una profondità non superiore a ml. 1,50. Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto e del sottotetto, se non sono abitabili o praticabili, non collegati direttamente all ultimo piano calpestabile con scala fissa che ne consenta un uso continuativo (escluse le botole con scala retrattile), privi di finiture (impianti tecnologici, pavimenti, intonaco, finestre a parete ecc..), ed in ogni caso di altezza massima all imposta della falda della copertura inferiore a ml. 0,50 e altezza media ml. 1,80, precisando che la parte eccedente sarà considerata ai fini volumetrici, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione. Le condizioni sopra elencate dovranno essere tutte verificate affinché un volume tecnico si a considerato tale. Non sono invece da intendere come volumi tecnici gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. La superficie coperta è la superficie massima della sezione orizzontale del fabbricato, con esclusione delle scale a giorno, di aggetti a giorno per una larghezza di m 1,50 e con eventuale detrazione di porticato e rientranze fino a una profondità di m. 1,50, sono escluse inoltre le parti completamente interrate, le serre stagionali e le piscine scoperte. Articolo 4 definizione di edifici ricadenti all interno dei centri storici Sono tutti i fabbricati ricadenti all interno del perimetro del centro storico così come riportato nel PRG vigente e del quale si allega estratto alla presente Articolo 5 definizione di edifici vincolati Per edificio vincolato si intende solo quelli sottoposti a vincolo monumentale ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) Articolo 6 definizione di edifici oggetto di specifiche norme di tutela
3 Gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela sono quelle costruzioni che possiedono un particolare pregio architettonico o valore storico testimoniale per i quali il PRG ha dettagliatamente specificato le modalità di recupero ed intervento mediante apposite schede: - Schede B edifici da salvaguardare entro aree zonizzate - Annessi rustici dimessi Zona E6 - Nuclei ex art. 10 L.R. 24/1985 Zona E/A - Edifici ex art. 10 L.R. 24/1985 Zona E/B Titolo II MODALITA OPERATIVE Articolo 7 - interventi consentiti E consentito l ampliamento degli edifici esistenti, come definiti dall art. 2, in deroga dalle previsioni volumetriche degli strumenti urbanistici vigenti. Non è possibile derogare dalla distanza tra i fabbricati, la quale dovrà rispettare quanto stabilito dal D.M. 1444/68, inoltre gli ampliamenti dovranno rispettare le distanze dai confini come previsto dal PRG vigente in relazione ad ogni specifica zona. L ampliamento dovrà inoltre rispettare i disposti del codice civile in materia di luci e vedute. In tutti i casi l ampliamento, che dovrà essere realizzato preferibilmente in aderenza (inteso come unito, in appoggio o in sopraelevazione) all edificio principale, si dovrà comporre armonicamente con esso sia per quanto riguarda i volumi, la copertura e le finiture, solo nel caso in cui non sia possibile eseguire l ampliamento in aderenza oppure lo stesso comprometta l armonia estetica dell edificio principale, è possibile realizzare l ampliamento su un edificio separato da quello principale che abbia carattere accessorio e pertinenziale e non suscettibili di produrre reddito proprio e di modesta dimensione rispetto al fabbricato principale. Nei limiti dell ampliamento di seguito specificato è possibile computare anche il volume del sottotetto al fine del suo recupero, purché esistente alla data del , abbia le caratteristiche di cui all art. 2 co.1 let. a) e b) L.R. 12/99; sono esclusi i sottotetti oggetto di contenzioso. Tutti gli intervento sono subordinati all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. Negli edifici destinati a prima casa di abitazione non è possibile aumentare le unità immobiliari in quanto la seconda unità che ne deriva non rispetta i requisiti appunto di prima casa di abitazione ; per tutti gli altri edifici è consentito l aumento delle unità immobiliari solo nel caso in cui alla data di presentazione della D.I.A. l edificio sia servito dalla rete di fognatura pubblica, dalla rete idrica e accesso diretto dalla pubblica via. Tali principi di carattere generali sono applicati a tutti i casi di seguito elencati: a) Ampliamento di edificio esistente ad uso residenziale destinato a prima casa di abitazione: Ampliamento consentito massimo 20% del volume esistente calcolato così come indicato dall art. 3 La percentuale è elevata al 30 % in caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l impiego di
4 b) Ampliamento di edificio esistente ad uso residenziale non destinato a prima casa di abitazione: Ampliamento consentito massimo 20% del volume esistente così come definito dall art. 3 La percentuale è elevata al 30 % in caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l impiego di c) Ampliamento di edificio esistente ad uso residenziale destinato a prima casa di abitazione ricadente di ZONA AGRICOLA: Ampliamento consentito massimo 20% del volume assentibile secondo la normativa vigente calcolato così come definito dall art. 3 ( ex. per una edificio unifamiliare, secondo la norma vigente sono realizzabili massimo 800 mc. quindi l ampliamento massimo realizzabile, compreso l esistente, sarà di 960 mc). L ampliamento può essere realizzato anche qualora l edificio abbia un volume esistente superiore al predetto limite, nel qual caso la percentuale di ampliamento va calcolata sul volume esistente. Il nuovo organismo edilizio dovrà rispettare le caratteristiche costruttive e le finiture indicate nell art. 29 della N.T.A./P.R.G. d) Ampliamento di edificio esistente ad uso residenziale non destinato a prima casa di abitazione ricadente di ZONA AGRICOLA: Ampliamento consentito massimo 20% del volume assentibile secondo la normativa vigente calcolato così come definito dall art. 3 (ex. per un edificio unifamiliare secondo la norma vigente sono realizzabili massimo 800 mc. quindi l ampliamento massimo realizzabile compreso l esistente sarà si 960 mc). Le caratteristiche costruttive e le finiture del nuovo edificio devono rispettare le prescrizioni indicate nell art. 29 della N.T.A./P.R.G. e) Ampliamento di edificio esistente ad uso diverso dalla residenza: Ampliamento consentito massimo 20% della superficie coperta determinata come indicato nell art. 3. La percentuale è elevata del 30% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l impiego di f) Ampliamento di edificio esistente ad uso diverso dalla residenza ricadente in ZONA AGRICOLA: Ampliamento consentito massimo 20% della superficie coperta determinata come indicato nell art. 3. La percentuale è elevata del 30% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l impiego di Le caratteristiche costruttive e le finiture devono rispettare le prescrizioni indicate nell art. 29 della N.T.A./P.R.G. g) Ampliamento di edificio condominiale
5 E consentito realizzare l ampliamento degli edifici condominiali anche separatamente per ciascuna delle unità immobiliari, fermo restando il limite massimo del 20 % del volume destinato a residenza, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio; In caso di intervento che modifica l aspetto esterno occorre depositare il progetto architettonico complessivo al fine valutare il risultato dell intervento nell insieme, sottoscritto dai condomini per accettazione. h) Ampliamento di case a schiera E consentito realizzare l ampliamento delle case a schiera, fermo restando il limite massimo del 20 % del volume destinato a residenza, qualora avvenga in maniera uniforme con le stesse modalità e su tutte le case appartenenti alla schiera. Il progetto potrà avere ad oggetto ampliamenti limitati a singole unità abitative, purché sia depositato un progetto unitario dell intervento, sottoscritto per accettazione da tutti i proprietari, avente la funzione di studio d insieme dell intervento. Tale prescrizione è estesa anche alle abitazioni di tipo bifamiliare e a blocco per similitudine con le tipologie di tipo condominiale. i) Demolizione e ricostruzione E possibile eseguire interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti realizzati anteriormente al 1989 e legittimatiti da titoli abilitativi, per il raggiungimento degli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Qualora si adottino tecniche costruttive a favore dell edilizia sostenibile, e la costruzione sia in zona propria, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali, e degli strumenti urbanistici, comunali, provinciali e regionali, è possibile prevedere un aumento di volume del 40 % per edifici ad uso residenziale e un aumento del 40% della superficie per fabbricati ad uso diverso dalla residenza. Nel caso in cui l intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche e sedime diverso rispetto all originale e sia soggetto a piano attuativo ai sensi della legge regionale n. 11 /2004, la percentuale è elevata del 50 %. La ricostruzione è ammessa anche nel caso in cui gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purchè alla data dell non sia avvenuta la ricostruzione. j) Ristrutturazione E sempre ammissibile al ristrutturazione edilizia, ed è considerata tale anche la demolizione completa e ricostruzione dell edificio con il mantenimento dello stesso sedime e lo stesso volume del fabbricato esistente. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni altro parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento, che rimane soggetta alle norme previste per tale fattispecie. k) Pensiline e tettoie
6 In deroga a ogni eventuale diversa previsione di regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie, aventi le caratteristiche di cui alla all allegato A della DGRV 2508 del , realizzate su abitazioni esistenti alla data dell 11 luglio 2009, finalizzate all installazione di impianti fotovoltaici. Tali interventi sono ammissibili in zona agricola, non sono ammessi in edifici sottoposti a vincolo monumentale di cui alla parte II D.Lgs. 42/2004 e in aderenza a edifici soggetti specifiche norme di tutela di cui al precedente art. 6. Articolo 8 - DESTINAZIONE D USO Con gli interventi di cui all art. 7 non può essere modificata la destinazione d uso degli edifici, tranne nel caso di ampliamento realizzato mediante utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente, dando la possibilità di estendere la destinazione d uso localizzato su quest ultimo, senza però destinarlo ad altro uso. Articolo 9 - TITOLO ABILITATIVO E PROCEDIMENTO Il titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi si cui all art. 7 è la denuncia di inizio attività, redatta secondo il modello predisposto dall, e corredata dalla documentazione di seguito indicata: - attestazione del titolo di legittimazione; - asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti e adottati, come integrati dalla legge regionale 14/2009; - elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; - richiesta di autorizzazione paesaggistica nel caso di interveto in area soggetta vincolo con annessi allegati previsti dal vigente REC e NTA/PRG - documenti previsti dalla parte II del DPR/380 qualora ne ricorrano i presupposti; - autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie - dettagliata relazione tecnica atta a descrivere l intervento in tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell applicazione del cos detto piano casa ; - indicazione dell impresa cui si intendono affidare i lavori, unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva. Articolo 10 - ONERI Per gli interventi di cui all art. 7, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo. Nessun ulteriore incentivo è previsto per interventi diversi dalla prima casa Articolo 11 - ESCLUSIONI Gli interventi previsti dall art. 7 non sono ammissibili su edifici: - ricadenti nel centro storico così come rappresentato nelle tavole del PRG - soggetti al vincolo monumentale di cui alla parte II D. Lgs. 42/2004
7 - oggetto di specifiche norme di tutela di cui all art. 6 - ricadenti in zona di inedificabilità assoluta - abusivi, anche solo parzialmente per i quali è prevista la demolizione - aventi destinazione commerciale per i quali si voglia eludere o derogare alle norme sul commercio - ricadenti in aree ad alta pericolosità idraulica. Articolo 12 - TEMPI DI ATTUAZIONE Gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione che riguardano la prima casa di abitazione si applicano sin dall entrata in vigore delle legge regionale 14/2009 cioè 11 luglio Negli altri casi dopo l approvazione delle modalità operative da parte del Consiglio Comunale. La DIA per eseguire gli interventi di cui all art. 7 potrà essere depositata presso il Comune fino alla data del Articolo 13 RIFERIMENTI Per quanto non espressamente indicato nelle presenti modalità operative si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia
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