Salva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI

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1 Salva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI 1. Per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad uso residenziale. Considerato che l art. 26, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 disciplina la destinazione d uso in atto dell immobile o dell unità immobiliare, le norme per la qualificazione del patrimonio abitativo edilizio di cui alla legge 6 luglio 2009, n. 6 trovano applicazione limitatamente a quegli immobili o unità immobiliari che hanno legittimato la destinazione d uso residenziale alla data del 31 marzo Gli ampliamenti di cui alla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 possono essere realizzati per incrementare sia la superficie utile che quella accessoria (a titolo meramente esemplificato aumento del numero o della superficie dei vani abitabili esistenti o realizzazione di nuove autorimesse); 2. Per edifici esistenti si intendono gli edifici costruiti da tempo e quelli di recente costruzione purché ultimati alla data del 31 marzo Entro tale data deve essere stata comunicata la fine dei lavori ai sensi della legge 25 novembre 2002, n. 31; 3. Sono da considerare come edifici mono familiari le c.d. casa a schiera. In tal caso dovrà essere prodotto l assenso scritto regolarmente registrato dei proprietari confinanti o dell eventuale condominio, se istituito; 4. Il numero delle unità immobiliari esistenti alla data del 31 marzo 2009 può essere aumentato sia mediante gli interventi di ampliamento che demolizione e ricostruzione. Le unità immobiliari aggiuntive debbono avere una superficie lorda utile non inferiore a 50 mq. e debbono essere destinate per almeno 10 anni alla locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato, attraverso la stipula, prima dell inizio dei lavori, di apposita convenzione ai sensi dell art. 31 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31; 5. Per Superficie Lorda Utile si intende la superficie di tutti i piani fuori terra, comprensiva: Dei muri perimetrali ed interni; Delle superfici accessorie coperte (es. cantine, lavanderie, garage ecc); Delle superfici anche comuni/condominiali, adibite a vano scala, atrio, volume tecnico per impianti tecnologici;

2 Delle superfici adibite a sottotetto qualora siano di altezza tale da poter essere utilizzate come abitazione ovvero possano essere adibite ad uso complementare o accessorio quali soffitte o depositi di materiale; Delle superfici coperte adibite a tettoie e logge; Sono escluse dal calcolo della superficie lorda utile le superfici interrate (così come definite nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente ed adottato), le terrazze e gli spazi scoperti ed i balconi aggettanti. 6 Sia per gli ampliamenti che per gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere osservati gli standard minimi fissati dal DM 1444/1968 circa i limiti di densità edilizia, altezze e distanze tra gli edifici, mentre non trovano applicazione gli eventuali limiti più restrittivi stabiliti dal Regolamento urbanistico ed edilizio vigente ed adottato comunale. Devono comunque essere rispettate le normative tecniche richiamate espressamente all art. 55, comma 8; 7 Sia per gli interventi di ampliamento che per gli interventi di demolizione e ricostruzione deve essere acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio onde garantire il rispetto delle caratteristiche formali, tipologiche e costruttive degli edifici in assenza di disposizioni specifiche in merito nel Regolamento Urbanistico ed edilizio vigente ed adottato; 8 La superficie lorda utile (come sopra definita) deve essere legittimata da titoli abilitativi, anche in sanatoria. La superficie lorda utile sanata, a seguito del rilascio di un condono edilizio o dell accertamento di conformità, è superficie legittima e rientra nel calcolo della superficie su cui calcolare la percentuale di ampliamento ammissibile. 9 Nel rispetto di quanto disposto dall art. 55, comma 5, della legge regionale 6 luglio n. 6, 2009 son ammessi accertamenti di conformità ex art. 17 della legge regionale n. 23/2004 aventi ad oggetto ampliamenti di Slu già realizzati onde poterli definitivamente legittimare mediante lo strumento giuridico della c.d. sanatoria giurisprudenziale. 10 Ai sensi dell art. 55, comma 5, si specifica che si escludono dai benefici della legge 6 luglio 2009, n. 6 le unità immobiliari interessate da opere abusive i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro la data del 31 marzo 2009, nonché le unità immobiliari sottoposte ad ordine di demolizione emanato entro lo stesso termine. Nei casi in cui l opera abusiva non abbia conseguito un titolo in sanatoria ma sia stato oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria applicata e versata entro la predetta data del 31 marzo 2009, la superficie illegittimamente realizzata non può essere computata ai fini della Superficie Lorda Utile.

3 DISCIPLINA APPLICATIVA DEGLI INTERVENTI EX ARTT. 53 E 54 ART. 53 Interventi di ampliamento Si applica solo ed esclusivamente agli edifici esistenti aventi una Slu non superiore a mq. 350 L ampliamento non si applica (fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 art. 55 limiti e condizioni comuni e art. 56 Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni): 1. a tutti gli edifici vincolati e tutelati di cui al Capo IV del PSC Aree ed Elementi riguardanti le risorse storico- culturali e testimoniali; 2. a tutti gli edifici situati in fasce di rispetto o vincoli di in edificabilità assoluta come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, oltre a quanto disposto all art. 54, comma 2, legge regionale 6 luglio 2009, n. 6; Si specifica che: l intervento di Ripristino Edilizio non è un intervento contemplato e disciplinato dalla legge regionale n. 31/2002 e dal RUE vigente ed adottato. Pertanto, nell ambito del Comune di Parma, sono ammessi gli ampliamenti nelle zone per le quali il RUE vigente ed adottato prevedono, almeno, l intervento di ristrutturazione edilizia; la normativa stabilisce un doppio limite: uno attiene alla percentuale realizzabile per ogni unità abitativa (massimo 20% della Superficie Lorda Utile di ciascuna unità) e l altro costituisce limite assoluto rispetto all intero edificio (fino ad un massimo di 70 mq.); l ampliamento può essere diretto a realizzare una nuova volumetria all esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente e, pertanto, le opere da realizzarsi devono essere fisicamente unite ad un edificio esistente ed, inoltre, finalizzate all uso abitativo dello stesso; per ampliamento si intendono anche i meri incrementi di Superficie lorda utile, che non modificano o alterano le caratteristiche architettoniche degli edifici;

4 l art. 55, comma 6, prescrive, fra l altro, il rispetto dei limiti inderogabili di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n e, conseguentemente, esclude la possibilità di applicare a tale tipologia di interventi la deroga di cui all art del RUE vigente e dell art. 4, commi 6 e 7, del RUE adottato (edifici ante 1968); sono escluse le sommatorie di ampliamenti una tantum consentiti dal RUE vigente ed adottato con quelli previsti dalla legge regionale del 6 luglio n. 6, n. 2009; gli interventi di cui all art. 55 della legge 6 luglio 2009, n. 6 sono consentiti per quegli edifici già oggetto di ampliamenti una tantum consentiti dal RUE vigente per i quali sia stata comunicata la fine lavori al 31 marzo 2009; per gli edifici in aggregato edilizio, ovvero gli edifici contigui ad altri edifici in quanto costruiti in aderenza o, comunque, strutturalmente connessi ad altri edifici, la progettazione esecutiva dovrà considerare le possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti; E richiesto che l intervento porti: 1. all applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all allegato 2 dell Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008, n. 156, limitatamente all ampliamento ed agli impianti energetici anche dell edificio originario; 2. alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all adeguamento sismico dell intera costruzione, nell osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni; Si stabilisce un incentivo ulteriore del 35% (della Superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare residenziale e, comunque, fino a 130 mq. di superficie utile lorda dell intero edificio) qualora l intervento realizzi uno dei seguenti ulteriori risultati di interesse pubblico: 1. l applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici per l intero edificio, comprensivo dell ampliamento realizzato; 2. la messa a norma degli edifici, collocati in comuni classificati a media sismicità, che siano stati realizzati prima della classificazione stessa e dunque non dandosi applicazione alla norme tecniche previste per le costruzioni nelle zone sismiche;

5 ART. 54 Interventi di demolizione e ricostruzione Gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui all art. 54 (fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 art. 55 limiti e condizioni comuni e art. 56 Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni) non si applicano: 1. a tutti gli edifici vincolati e tutelati di cui al Capo IV del PSC Aree ed Elementi riguardanti le risorse storico- culturali e testimoniali; 2. a tutti gli edifici situati in fasce di rispetto o vincoli di in edificabilità assoluta come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, oltre a quanto disposto all art. 54, comma 2, legge regionale 6 luglio 2009, n. 6; Si specifica che: per questa tipologia di intervento non è condizionata al rispetto di limiti dimensionali. Essa può riguardare ogni edificio che i piani urbanistici vigenti ed adottati sottopongono, almeno, a ristrutturazione edilizia; gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento debbono essere intesi come interventi di nuova costruzione (anche per il calcolo del contributo di costruzione). A differenza dell art. 53, infatti, che prevede che l ampliamento possa essere realizzato mediante interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica (come definiti dalla legge n. 31/2002), l art. 54 prevede che l ampliamento possa essere realizzato anche mediante la demolizione e ricostruzione dell edificio. In definitiva, gli interventi di cui all art. 53 si configurano come ristrutturazione edilizia con ampliamento (pertanto il contributo di costruzione verrà calcolato come ristrutturazione edilizia la parte esistente mentre come nuova costruzione l ampliamento), mentre gli interventi di cui all art. 54 si configurano come nuove costruzioni e come tali dovrà essere conteggiato il relativo contributo di costruzione; con l intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento non può essere aumentato il numero degli edifici esistenti prima dell intervento; laddove l art. 54, comma 2, prevede la delocalizzazione e l eventuale ampliamento degli edifici che il piano classifica come incongrui si ritiene di dovere fare riferimento a quelli classificati alla Tavola CTG02 del PSC;

6 è previsto un incentivo del 35% di ampliamento, subordinato al fatto che, per l intero edificio da ricostruire: 1. trovino applicazione integrale i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici incrementati almeno del 25 % rispetto a quelli stabiliti all allegato 2 dell Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008, n. 156; 2. l edificio da ricostruire sia progettato in conformità alla normativa tecnica per le costruzioni vigente, secondo le indicazioni di cui all art. 56 commi 5 e 6 della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6; è previsto un incentivo del 50% per le fattispecie di cui all art. 54, comma 2, della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6; Il comma 3 dell art. 54 prevede la possibilità di ampliare gli edifici in cui sono ubicate anche unità immobiliari ad uso non abitativo per un massimo del 30% della Superficie lorda Utile dell edificio, con esclusione della Superficie lorda Utile delle unità immobiliari ad uso non abitativo;

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