COMUNE DI TOMBOLO LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI 8 LUGLIO 2009 N. 14, COME DA ULTIMO MODIFICATA

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1 Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2011 COMUNE DI TOMBOLO LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009 N. 14, COME DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011 N. 13.

2 PREMESSA Nell'intento di consentire un adeguato rilancio dell attività edilizia e la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente agli attuali standard tecnologici e di contenimento energetico, nel rispetto dell ambiente, del paesaggio e del tessuto storico esistente, la Regione Veneto emanava la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche, poi in parte modificata con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia. Con successiva legge 8 luglio 2011, n. 13 la Regione Veneto modificava ulteriormente la legge regionale n. 14/2009, peraltro prorogando al 30 novembre 2013 il termine per la presentazione delle istanze relative agli interventi nella stessa contemplati. La normativa risultante dalla legge regionale n. 14/2009, come successivamente modificata, consente, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali: l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento (percentuale elevabile di un ulteriore 10% + 15% per precise fattispecie) del volume se destinati ad uso residenziale o della superficie coperta se adibiti ad uso diverso (art. 2); la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, mediante la demolizione e ricostruzione, anche parziale, degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, con possibilità di aumentare, fino al 40 per cento (percentuale elevabile al 50% per precise fattispecie) il volume o la superficie coperta rispettivamente degli edifici ad uso residenziale e di quelli adibiti ad uso diverso (art. 3). Dette disposizioni sono immediatamente applicabili sin dall entrata in vigore della legge per la prima abitazione del proprietario (o prima casa di abitazione) come definita all art. 8 della L.R. 26/09, ad eccezione di quelle ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in relazione alle quali il legislatore regionale ha lasciato ai comuni la possibilità di deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi [cfr. art. 9 comma 1 lettera a) della legge]. La legge consente inoltre, in deroga agli indici di edificabilità, la possibilità di realizzare sistemi di captazione delle radiazioni solari (serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori per lo sfruttamento dell energia solare), pensiline e tettoie su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, così come definiti dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 kwp (art. 5). Anche detta disposizione è immediatamente applicabile sin dall entrata in vigore della legge, pur tuttavia nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente, nonché degli strumenti urbanistici comunali. Infatti, a differenza degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, è prevista la sola deroga alla cubatura. L'art. 9 comma 5 della legge prevede, poi, la facoltà dei Comuni di stabilire se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale. Infatti, qualora non condividano i contenuti e la portata della legge, le amministrazioni locali possono valutare se limitarne l applicazione alle sole previsioni obbligatorie ed operative sin dalla sua entrata in vigore, oppure porre degli ulteriori limiti di applicazione, oltre a quelli già previsti dalla legge stessa, agli interventi facoltativi.

3 Dette valutazioni possono essere fatte, per il Comune di Tombolo, sulla scorta delle analisi condotte per la redazione del P.A.T.I. dell Alta Padovana approvato nella conferenza di servizi del e successiva ratifica con D.G.R.V. n del , dalle quali si ricava: che l area dell Alta Padovana è stata interessata, nell ultimo ventennio, da una trasformazione urbanistica di portata enorme e che tale valutazione appare ancora più appropriata se riferita in particolare al territorio del Comune di Tombolo; che le caratteristiche del tessuto insediativo del territorio comunale, caratterizzato da un indifferenziata edificazione a macchia d olio o a nastro lungo le strade, che frequentemente ha compromesso il paesaggio nonché la possibilità di creare degli spazi di relazione per la collettività, suggeriscono o, meglio ancora, obbligano a non compromettere ulteriormente le scelte strategiche e gli obiettivi di sostenibilità del P.A.T.I. recentemente approvato; ciò anche in considerazione dell esistenza di un consistente patrimonio immobiliare di tipo residenziale sul mercato, nonché dell ampia disponibilità di aree da lottizzare (ed in parte lottizzate) destinate sia alla residenza che alle attività produttive; che le possibilità di edificare dovrebbero essere rivolte, soprattutto, ai nuclei rurali e alla trasformazione delle attività agricole di allevamento. È di tutta evidenza che, in relazione alle valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale di cui sopra e al fine di salvaguardare, per quanto ancora possibile, il territorio comunale da ulteriori aggressioni, è necessario limitare l applicazione della L.R. n. 14/2009. Considerato, quindi, che la L.R. n. 14/2009 istituisce di fatto un regime edificatorio parallelo a quello previsto dalla L.R. n. 11/2004 e che trattasi di un procedimento eccezionale e diverso da quello stabilito dalla legge urbanistica della Regione Veneto, per un esatta individuazione delle possibilità e modalità di deroga alle disposizioni della pianificazione comunale vigente risulta di fondamentale importanza stabilire la portata della deroga stessa e, quindi, quali disposizioni mantengono la loro efficacia e quali possono essere superate con l'applicazione della L.R. n. 14/2009. Con l approvazione del presente documento vengono quindi precisati i limiti degli interventi realizzabili nel Comune di Tombolo ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. n. 13/2011, oltre a quelli obbligatori già attuabili ex lege. Il tutto, nel rispetto delle disposizioni statali comunque vigenti in materia, ivi comprese, come disposto dall art. 9 comma 8 (ma non poteva essere diversamente), le disposizioni in materia di distanze, relativamente alle quali si richiamano: il codice civile (art. 873 e seguenti); il D.M. 1 aprile 1968, n. 1404; il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (art. 26 e seguenti). DEFINIZIONI Ai fini dell applicazione della L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. n. 13/2011, anche per quanto attiene alle disposizioni immediatamente operative sin dalla sua entrata in vigore (interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione), si danno le seguenti definizioni:

4 PRIMA ABITAZIONE DEL PRORIETARIO / PRIMA CASA DI ABITAZIONE Si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo o i suoi familiari risiedono oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per i 24 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. EDIFICI ESISTENTI / EDIFICI REALIZZATI ANTERIORMENTE AL 1989 Sono tutti gli edifici (che alla data del erano) caratterizzati quantomeno dalla presenza delle strutture portanti e della copertura, con esclusione dei manufatti di cui all art. 44 comma 5-ter della L.R. 11/2004. Per gli edifici realizzati anteriormente al 1989, l esistenza degli stessi nella consistenza ora descritta sarà dimostrata dalla dichiarazione di fine lavori o da altra documentazione comunque probante. ZONE AGRICOLE Si intendono le zone classificate E dal P.R.G. (con valore ed efficacia di P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.I.). DISCIPLINA ATTUATIVA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA L.R. N. 14/2009 In aggiunta agli interventi di immediata attuazione ai sensi dell art. 9 comma 3 della L.R. n. 14/2009 (interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione), nel territorio del Comune di Tombolo sono attuabili, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici provinciali e regionali, esclusivamente i seguenti interventi in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico comunale. A) AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI. L ampliamento degli edifici residenziali esistenti (non prime abitazioni del proprietario o prime case di abitazione) in deroga alla normativa vigente e allo strumento urbanistico comunale è consentito nel limite massimo del 20% (percentuale elevabile di un ulteriore 10% + 15% per le fattispecie contemplate all art. 2 commi 5 e 5-bis della legge) del volume esistente e, comunque, il volume complessivo dell esistente e dell ampliamento non potrà superare i metri cubi. L ampliamento è subordinato alla realizzazione di un parcheggio pubblico, nella misura di 3 metri quadrati per ogni 10 metri cubi di nuova costruzione e, comunque, con un minimo di 2 posti auto della superficie non inferiore a 40 metri quadrati. B) AMPLIAMENTO DEGLI ANNESSI RUSTICI ESISTENTI. L ampliamento degli annessi rustici esistenti in deroga alla normativa vigente e allo strumento urbanistico comunale è consentito nel limite massimo del 20% (percentuale elevabile di un ulteriore 10% per la fattispecie contemplata all art. 2 comma 5 della legge) della superficie coperta esistente. In ogni caso: la superficie coperta dell ampliamento non potrà superare i 200 metri quadrati; la superficie lorda di pavimento complessiva non potrà superare quella esistente aumentata di 200 metri quadrati. L ampliamento è subordinato alla realizzazione di un parcheggio pubblico, nella misura di 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento e, comunque, con un minimo di 3 posti auto della superficie non inferiore 50 metri quadrati.

5 C) AMPLIAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI AZIENDALI ESISTENTI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO. L ampliamento degli allevamenti aziendali esistenti, connessi alla conduzione del fondo, in deroga alla normativa vigente e allo strumento urbanistico comunale è consentito nel limite massimo del 20% della superficie coperta esistente (percentuale elevabile di un ulteriore 10% per la fattispecie contemplata all art. 2 comma 5 della legge). In ogni caso: la superficie coperta dell ampliamento non potrà superare i 200 metri quadrati; la superficie lorda di pavimento complessiva non potrà superare quella esistente aumentata di 200 metri quadrati. L ampliamento è subordinato alla realizzazione di un parcheggio pubblico, nella misura di 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento e, comunque, con un minimo di 5 posti auto della superficie non inferiore 80 metri quadrati. D) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ANCHE PARZIALI DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI. In deroga alla normativa vigente e allo strumento urbanistico comunale è consentita la demolizione con successiva ricostruzione degli edifici residenziali (non prime abitazioni del proprietario o prime case di abitazione) esistenti alla data e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Gli interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali possono prevedere anche aumenti fino al 40% (percentuale elevabile al 50% per la fattispecie contemplata all art. 3 comma 3 della legge) del volume demolito, solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla L.R. n. 4/2007 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile, come integrata con le linee guida di cui alla D.G.R.V. n del 4 agosto La determinazione della percentuale di ampliamento sarà calcolata sulla base dei criteri fissati dalla citata D.G.R.V. n del 4 agosto 2009, che integra le linee guida di cui alla L.R. n. 4/2007, già emanate con D.G.R.V. n del 7 luglio In ogni caso, il volume complessivo dell esistente e dell ampliamento non potrà superare i metri cubi, Gli interventi di cui al presente punto sono subordinati alla realizzazione di un parcheggio pubblico, nella misura di 3 metri quadrati per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, con un minimo di 4 posti auto della superficie non inferiore 80 metri quadrati. E) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ANCHE PARZIALI DEGLI ANNESSI RUSTICI ESISTENTI. In deroga alla normativa vigente e allo strumento urbanistico comunale è consentita la demolizione con successiva ricostruzione degli annessi rustici esistenti alla data Gli interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali possono prevedere anche aumenti fino al 40% (percentuale elevabile al 50% per la fattispecie contemplata all art. 3 comma 3 della legge) della superficie coperta demolita, e comunque entro un massimo di 400 metri quadrati, solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla L.R. n. 4/2007 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile, come integrata con le linee guida di cui alla D.G.R.V. n del 4 agosto La determinazione della percentuale di ampliamento sarà calcolata sulla base dei criteri fissati dalla citata D.G.R.V. n del 4 agosto 2009, che integra le linee guida di cui alla L.R. n. 4/2007, già emanate con D.G.R.V. n del 7 luglio 2009.

6 In ogni caso, la superficie lorda di pavimento del nuovo edificio non potrà superare di oltre 400 metri quadrati la superficie lorda di pavimento dell edificio preesistente. Gli interventi di cui al presente punto sono subordinati alla realizzazione di un parcheggio pubblico nella misura di 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento e, comunque, con un minimo di 4 posti auto della superficie non inferiore 80 metri quadrati. F) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONEANCHE PARZIALI DEGLI ALLEVAMENTI AZIENDALI ESISTENTI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO. In deroga alla normativa vigente e allo strumento urbanistico comunale è consentita la demolizione con successiva ricostruzione degli allevamenti aziendali connessi alla conduzione del fondo, esistenti alla data Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione possono prevedere anche aumenti fino al 40% (percentuale elevabile al 50% per la fattispecie contemplata all art. 3 comma 3 della legge) della superficie coperta demolita, e comunque entro un massimo di 400 metri quadrati, solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla L.R. n. 4/2007 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile, come integrata con le linee guida di cui alla D.G.R.V. n del 4 agosto La determinazione della percentuale di ampliamento sarà calcolata sulla base dei criteri fissati dalla citata D.G.R.V. n del 4 agosto 2009, che integra le linee guida di cui alla L.R. n. 4/2007, già emanate con D.G.R.V. n del 7 luglio In ogni caso, la superficie lorda di pavimento del nuovo edificio non potrà superare di oltre 400 metri quadrati la superficie lorda di pavimento dell edificio preesistente. Gli interventi di cui al presente punto sono subordinati alla realizzazione di un parcheggio pubblico nella misura di 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento e, comunque, con un minimo di 4 posti auto della superficie non inferiore 80 metri quadrati. DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE Gli interventi contemplati nel presente documento non si applicano: per tutti gli edifici ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ivi comprese le prime abitazioni del proprietario e le prime case di abitazione [cfr. art. 9 comma 1 lettera a) della legge]. per gli altri edifici di cui all art. 9 comma 1 lettere da b) a g) della L.R. n. 14/2009; per le ville venete e per gli edifici di valore monumentale e testimoniale, nonché sulle relative pertinenze e relativi contesti figurativi, ancorché non oggetto di vincolo, disciplinati dagli articoli 72 e 73 delle norme tecniche di attuazione del P.A.T.I. Per gli edifici di interesse storico, ambientale e rurale, individuati dal P.R.G. ai sensi degli articoli 10 e 12 della L.R. n. 24/85, continuano ad applicarsi gli interventi previsti dal P.R.G. Gli interventi saranno consentiti a condizione che gli stessi non siano espressamente preclusi, anche attraverso gradi di protezione che consentano solo gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione o, comunque, che l ampliamento debba avvenire in ambiti ben definiti (edifici schedati).

7 Le disposizioni di cui all art. 9 comma 6 della L.R. n. 14/2009 si applicano anche agli ampliamenti di cui all art. 2 disciplinati dal presente documento, riguardanti gli edifici la cui richiesta di titolo edilizio sia stata presentata al Comune entro il 31 maggio La deroga concerne, in via generale (anche per gli interventi concernenti la prima casa di abitazione o la prima abitazione del proprietario), esclusivamente il volume (edifici residenziali) e la superficie coperta (annessi rustici e allevamenti aziendali), da computarsi in conformità alle norme e ai regolamenti comunali vigenti. Per quant altro, gli interventi dovranno conformarsi alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e al regolamento edilizio comunale. Sono sempre fatti salvi (anche per gli interventi concernenti la prima casa di abitazione o la prima abitazione del proprietario) i limiti inderogabili di altezza, di distanza fra i fabbricati previsti dal D.M. 1444/1968, così come non sono derogabili le altre disposizioni statali comunque vigenti in materia, da qualunque fonte promanino. Del pari, sono fatti salvi i rapporti negoziali secondo le norme dell'ordinamento civile. Per le distanze dai confini valgono, in via generale (anche per gli interventi concernenti la prima casa di abitazione o la prima abitazione del proprietario), le norme del P.R.G. Gli interventi disciplinati dal presente documento non possono comportare mutamento della destinazione d uso, salvo quanto previsto dall art. 2 comma 2 della L.R. n. 14/2009. Gli interventi sugli edifici residenziali (anche quelli concernenti la prima casa di abitazione) potranno comportare aumento delle unità abitative, nel rispetto dei requisiti, delle dotazioni e delle prescrizioni di cui agli articoli 44 e 47 del regolamento edilizio comunale (Superfici dei locali e degli alloggi). Per gli interventi disciplinati dal presente documento le unità abitative (alloggi) non potranno superare complessivamente il numero di 3. Qualora non sia possibile realizzare l ampliamento in aderenza al fabbricato esistente, per le motivazioni di cui all art. 2 comma 2 della L.R. n. 14/2009, potrà essere realizzato un corpo edilizio separato, purché la distanza minima dall edificio principale non sia superiore a 10 metri. La ricostruzione conseguente alla demolizione degli edifici (o di parte di essi) esistenti alla data del dovrà avvenire sul sedime preesistente o, quantomeno, su una parte anche minima dello stesso, utilizzando le tecniche costruttive definite con la D.G.R.V. n del 4 agosto Con la stessa delibera è stato stabilito: un sistema di valutazione diversificato tra edifici residenziali ed edifici non residenziali, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di bioedilizia; la graduazione della volumetria e della superficie coperta in ampliamento sulla base del punteggio realizzato dall'edificio in applicazione della scala prestazionale relativa alle tecniche costruttive utilizzate; Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti sono subordinati alla stipula di una convenzione con il Comune, con la quale l avente titolo si impegna a realizzare i necessari parcheggi da cedere per l uso pubblico, nella misura indicata per ogni singolo intervento. Detti parcheggi, quantificati sul volume lordo e sulla superficie lorda di pavimento, sono in aggiunta al contributo di costruzione. Nei casi in cui:

8 la proprietà non prospetti sulla viabilità pubblica o sulla strada d accesso al lotto; le dimensioni della proprietà non ne consentano la realizzazione; una diversa ubicazione dei parcheggi andrebbe di fatto ad interferire e/o a limitare la proprietà di terzi; non si ravvisi la necessità di parcheggi nel contesto dell intervento; la relativa superficie potrà essere monetizzata, previa deliberazione della Giunta Comunale, affinché il Comune possa realizzare altri parcheggi ove necessari nell ambito del territorio comunale. Salvo quanto previsto dall art. 17 del D.P.R. 380/01 e dall art. 11 della L.R. n. 14/2009, il contributo di costruzione relativo agli interventi disciplinati dal presente documento sarà sempre dovuto nella misura intera. Per quanto concerne gli interventi relativi alle prime case di abitazione o alle prime abitazioni del proprietario (non disciplinati dal presente documento), le disposizioni di cui all art. 7 comma 1 della L.R. n. 14/2009 si applicano esclusivamente per i volumi e le superfici coperte realizzate in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici provinciali e regionali, ai sensi degli articoli 2 e 3 della medesima. Per gli interventi (o parte di essi) che possono comunque essere realizzati in attuazione della disciplina urbanistico / edilizia vigente il contributo di costruzione sarà dovuto nella misura intera. Le denunce di inizio attività (o in alternativa le istanze di permesso di costruire) relative agli interventi disciplinati dal presente documento, nonché quelle relative agli interventi concernenti la prima casa d abitazione, dovranno riportare espressamente e con caratteri di dimensioni che lo rendano immediatamente individuabile, il riferimento alla L.R. n. 14/2009. Detto riferimento dovrà essere espressamente riportato anche sul frontespizio degli elaborati grafici e, comunque, su tutta la relativa documentazione che sarà presentata.

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