Il geom. Maniero, Responsabile del servizio Edilizia Privata e urbanistica, illustra l argomento.

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1 OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009 N. 14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. Svoltosi il seguente dibattito: Il geom. Maniero, Responsabile del servizio Edilizia Privata e urbanistica, illustra l argomento. Alle ore 20, 25 entrano F. Galenda e R. Salmaso, presenti n. 15 Fogarin: in caso di realizzazione di una nuova unità abitativa, è prevista l applicazione del regolamento Casaclima; chiedo se esso debba essere applicato anche nel caso di ampliamento senza realizzazione di una nuova unità abitativa. Sindaco: l ampliamento senza nuova unità immobiliare non comporta il controllo delle prestazioni energetiche. Quando aumenta il carico urbanistico viene chiesta anche l invarianza idraulica e la verifica dell adeguatezza dei sottoservizi. Moressa: faccio un appunto sul metodo. Solo lunedì sera ho potuto consultare la proposta e ho avuto poco tempo per analizzarla. Gli atti dovrebbero essere pronti il giorno successivo alla convocazione del Consiglio, e invece erano disponibili solo martedì, nonostante il Consiglio fosse stato convocato il venerdì precedente. Entrando nel merito, la legge regionale annovera tra i suoi fini il risparmio energetico, mentre la prossima legge finanziaria intende eliminare la detrazione fiscale del 55%. Considerato che si tratta di una misura eccezionale per incentivare l economia, propongo di vincolare i proventi da oneri conseguenti al piano casa alla realizzazione di interventi di sicurezza idraulica. Sindaco: preciso che gli atti erano disponibili già lunedì. Moressa: ribadisco che non lo erano. Sindaco: a quanto ci risulta, erano disponibili. Condivido la preoccupazione sulla supposta eliminazione della detrazione fiscale del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica. Non è detto che sia approvata, vari deputati sono contrari. Non so, inoltre, se sia possibile vincolare i proventi da oneri nel modo proposto. Si tratta peraltro di contributi molto ridotti, non si prevedono entrate significative. Una parte potrebbe essere utilizzata per fini idraulici, compatibilmente con l andamento delle entrate comunali e con le necessità di bilancio. R. Salmaso: è confermata la mia idea iniziale sul piano casa: tanto fumo, ma poca sostanza. Nelle nostre realtà non ci sono grandi potenzialità. Propongo di istituire un elenco dei beneficiari di queste misure.

2 Geom. Maniero: è già previsto per legge. Sindaco:vista la novità e complessità della materia, ci siamo riservati la possibilità di approvare successive modifiche. La nostra proposta è simile a quella dei Comuni limitrofi, e le possibilità riguardano soprattutto i piccoli interventi. Fogarin: chiedo sia spiegata la nozione di prima casa. Geom. Maniero: ci si attiene a quanto precisato dalla Regione nella legge 26. Moressa: il nostro voto sarà un astensione di incoraggiamento. Sottolineo che ho potuto vedere questa proposta lunedì in commissione territorio, mentre gli altri esponenti della minoranza hanno potuto solo martedì. Chiedo l impegno ad usare i proventi da oneri per opere di sicurezza idraulica. R. Salmaso: sono d accordo sul principio, ma si tratterà di entrate limitate. Moressa: se assumete l impegno a vincolare le entrate alle finalità da noi proposte, voteremo a favore. Sindaco: dipenderà dall andamento delle entrate. PREMESSO che: IL CONSIGLIO COMUNALE In data è entrata in vigore la Legge Regionale n. 14 del (pubblicata nel BUR n. 56 del ) recante Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla L.R , n. 16 in materia di barriere architettoniche, successivamente modificata con la Legge Regionale n. 26 del ; La Legge, come enunciato all articolo 1 comma 1, promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabile ; Lo scopo della L.R. 14/2009 è quello di consentire un adeguato rilancio dell attività edilizia, oggi in difficoltà a seguito della recente crisi del sistema economico-finanziario, nel rispetto dell ambiente e del tessuto urbanistico esistente e di favorire una sostituzione del patrimonio edilizio datato, e non più rispondente agli standard di benessere e risparmio energetico, tutelando, nel contempo, i beni storici, culturali e paesaggistici; Per il perseguimento di tali finalità la L.R. 14/2009, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici territoriali, comunali, provinciali e regionali in via principale consente: L ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso, con possibilità di elevare tali percentuali di un ulteriore 10% nel caso

3 di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 Kwh ; ( art. 2 ) La sostituzione ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, con possibilità di aumentare fino al 40% il volume o la superficie coperta rispettivamente degli edifici ad uso residenziale e di quelli adibiti ad uso diverso. Tali interventi sono consentiti purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla Legge Regionale n. 4 del Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile ; ( art. 3 ) Realizzazione di pensiline e tettoie, su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 Kwp ; ( art. 5 ) CONSIDERATO inoltre che la predetta legge stabilisce quanto segue: Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo. I comuni possono definire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili; ( art. 7 ) L individuazione degli edifici esclusi dall ambito di applicazione degli articoli 2,3 e 4; (art. 9 comma 1) Gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente per gli edifici esistenti la cui destinazione d uso sia compatibile con la destinazione urbanistica dell area sulla quale ricadono; (art. 9 comma 2) Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico derivante dall aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti; (art. 9 comma 4) Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4; (art. 9 comma 5) Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dall entrata in vigore della Legge e i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, potranno iniziare dopo che il Comune avrà deliberato ai sensi dell articolo 9 comma 5, e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto; ( art. 9 comma 7 ) Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente; ( art. 9 comma 8 ) DATO ATTO che non si ravvisano particolari motivazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale che inducano l Amministrazione a non applicare le disposizioni della L.R. 14/2009, ragion per cui si intendono confermare

4 gli incentivi previsti dall articolo 7 comma 1 della L.R. 14/2009 e di non avvalersi della facoltà concessa dal comma 2 del medesimo articolo; VALUTATA la presenza di notevoli elementi di novità e complessità della L.R. 14/2009; RITENUTO inoltre di: applicare a tutte le Zone Territoriali Omogenee del territorio comunale, come definite dall art. 2 del D.M. 1444/1968, fermo restando quanto previsto dall articolo 9 della Legge Regionale per il Centro Storico, la normativa contenuta negli articoli 2, 3 e 4 con i limiti e le modalità applicative contenute nell allegato sub A); confermare, ai sensi dell art. 7 comma 1, la riduzione del 60% del contributo di costruzione nell ipotesi di edifici o unità immobiliari destinati a prima casa di abitazione del proprietario o dell avente titolo; ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consiliare per il Territorio espresso nella seduta del ; VISTA la Legge Regionale n. 14 del successivamente modificata con la Legge Regionale n. 26 del ; VISTE le D.G.R.V. n del , Integrazione delle linee guida di cui all art. 2 della L.R. n. 4/2007, in applicazione dei commi 2 e 3, art. 3 della L.R. 14/2009 e n del , Applicazione del comma 1 dell art. 5 della L.R. 14/2009 ; VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; ACCERTATA la competenza consiliare in ordine all adozione del presente provvedimento ai sensi dell art. 42 del D.Lgs 267/2000; ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di settore, resi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Tenutasi la seguente votazione: Consiglieri presenti: 15 Favorevoli: 12 Astenuti: 3 (Moressa, Galenda e Grella) DELIBERA 1. Di recepire la L.R n. 14 specificando che le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 saranno applicate con gli ulteriori limiti e modalità stabiliti nell allegato sub A) che viene unito alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 2. Di riservarsi la possibilità di apportare successive modifiche alla presente deliberazione, in relazione a eventuali futuri provvedimenti regionali o ad ulteriori valutazioni in merito alle conseguenze ed effetti prodotti sul territorio da una prima applicazione della Legge;

5 3. Di comunicare alla Giunta Regionale del Veneto l adozione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni della sopraccitata Legge Regionale; Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile la suddetta deliberazione, ai sensi dell art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6 COMUNE DI VIGONOVO ALLEGATO sub A) alla delibera di Consiglio Comunale n. del avente ad oggetto: RECEPIMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009 N. 14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIMITI E MODALITA APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3, E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009 N 14 a) ai fini dell applicazione della Legge regionale n. 14/2009 il conteggio delle volumetrie e delle superfici va effettuato utilizzando i parametri riportati nel regolamento edilizio comunale e nelle norme tecniche di attuazione vigenti; b) il volume o la superficie sui quali si calcolano gli ampliamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009, sono riferiti a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, fatto salvo quanto previsto dall articolo 9 comma 6 della medesima; c) gli ampliamenti di cui all articolo 2 della L.R. n. 14/2009 sono ammissibili anche in fascia di rispetto stradale purché gli interventi edilizi non comportino l avanzamento dell edificio esistente sul fronte stradale e rispettino la distanza minima di ml. 10,00 dal confine stradale; d) per gli edifici ricadenti nelle zone residenziali di espansione soggette a P.U.A. non ancora approvati, è ammesso esclusivamente l ampliamento dei fabbricati ad uso civile abitazione nella misura consentita dall art. 2 della L.R. n. 14/2009; e) gli interventi di cui all articolo 2 comma 5 e articolo 3 della L.R. n. 14/2009, dovranno rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento Energetico e Disposizioni Tecnico Organizzative approvato con la Variante Parziale n. 28 al P.R.G e ricavare le superfici a parcheggio nella misura prevista dalle norme tecniche di attuazione vigenti; f) in merito alle distanze dai confini, tra fabbricati, dalle strade e all altezza degli edifici, tutti gli interventi di cui alla presente Legge dovranno rispettare quelle previste dal Regolamento Edilizio e dalle N.T.A. del P.R.G. vigente; g) con riferimento all articolo 9 Comma 1 lettera a) si stabilisce che il centro storico è quello corrispondente alle zone A individuate nelle tavole del P.R.G. vigente; h) per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 che superino i 1200 mc. e/o le tre unità immobiliari residenziali, comprese le preesistenze, dovranno essere adeguati i sottoservizi in relazione all aumento del carico urbanistico. Dovrà inoltre essere presentata una relazione di compatibilità idraulica contenente le soluzioni progettuali idonee a garantire l invarianza idraulica, secondo le linee guida sulla valutazione di compatibilità idraulica del Commissario Delegato per l emergenza concernente gli eccezionali eventi metereologici del 27 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto.

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