COMU E DI VALDOBBIADE E. Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa
|
|
- Lazzaro Bosco
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29/11/2011 dichiarata immediatamente eseguibile COMU E DI VALDOBBIADE E Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa Testo vigente della legge regionale n. 14 dell 8 luglio 2009, con le integrazioni e modifiche apportate dal Consiglio comunale: - in grassetto, le modifiche apportate con deliberazione n. 69 del 30 ottobre grassetto corsivo, le modifiche apportate con la deliberazione n. 48 del 29 novembre 2011 Art. 1 Finalità 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo. Art. 2 Interventi edilizi. 1. Per le finalità di cui all articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. ella zona agricola, per superficie coperta si intende la proiezione degli edifici sul piano orizzontale inclusi gli interrati. on è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di: standard urbanistici e dotazioni di servizi, come previsto dal Regolamento Edilizio vigente e dalle orme tecniche di attuazione, è fatta salva comunque la possibilità di monetizzazione sentito il parere della Giunta Comunale; di distanze dai confini e dagli edifici, con specifico richiamo dal Regolamento Edilizio vigente e dalle orme tecniche di attuazione fatto salvo quanto sotto riportato; obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove prescritto, fatto salvo quanto previsto dall art. 18-bis della L.R. n. 11/2004; E' concessa deroga alle disposizioni delle vigenti norme e regolamenti di piano relative limitatamente a: sopraelevazione di 3 metri (misura comprensiva dei sottotetti esistenti), su sedime di volume urbanistico fuori terra, per tutti i fabbricati residenziali e per tutti i fabbricati (indipendentemente dalle destinazioni d uso) ricadenti in ZTO B e C nel rispetto del codice civile e degli artt. 8 e 9 del D.M ; 1
2 sopraelevazione di 3 metri (misura comprensiva dei sottotetti esistenti), su sedime di volume urbanistico fuori terra, per tutti i fabbricati residenziali e per tutti i fabbricati (indipendentemente dalle destinazioni d uso) ricadenti in ZTO A nel rispetto degli artt. 8 e 9 del D.M ; sopraelevazione di 4 metri (misura comprensiva dei sottotetti esistenti), su sedime di volume urbanistico fuori terra, per i fabbricati di uso diverso, nel rispetto del codice civile e degli artt. 8 e 9 del D.M ; nel caso di fabbricati ricadenti, anche parzialmente, all interno delle fasce di rispetto stradali, l ampliamento di sedime deve rispettare la distanza minima dalla strada dell edificio esistente senza sopravanzare con i fronti. 2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato purchè in area contigua o limitrofa (non interposte da proprietà terze private) ancorché diversamente classificati dallo strumento urbanistico vigente, appartenenti al medesimo proprietario. el caso in cui un richiedente sia in possesso di più edifici ad uso agricolo/produttivo sparsi nel territorio, al fine di limitare lo spreco di suolo agricolo, si consente che l ampliamento derivante dalla sommatoria di tutte le superfici coperte esistenti e autorizzate, venga realizzato in un unico sito che disponga delle infrastrutture e sottoservizi necessari all esercizio dell attività. Tale ampliamento è comunque concesso previa verifica dei servizi e delle infrastrutture presenti in tutti i siti. 3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera. el caso di edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni, l'ampliamento è ammissibile solo qualora venga predisposto un unico progetto unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo. 5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw., ancorché già installati. Fermo restando il limite minimo di 3 Kw previsto dalla legge, la possibilità di elevare l ampliamento di un ulteriore 10% è subordinata all utilizzo di fonti d energia rinnovabile per una potenza proporzionale alla superficie utile del fabbricato, asseverata da un professionista come pravisto dall art. 6 comma 3. 5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. el caso di ampliamento eseguito su corpo edilizio separato, la prestazione energetica almeno corrispondente alla classe B deve essere garantita sull intero fabbricato (sia sul 2
3 fabbricato principale che ha generato l ampliamento, sia sull ampliamento ancorché realizzato su corpo separato). 5-ter In alternativa ai parametri sopra riportati dell art. 5bis, degli edifici residenziali, alla data di presentazione della richiesta, verrà prevista una percentuale aggiuntiva di ampliamento del 10%, qualora, utilizzando lo strumento SB100 (dal momento della sua definitiva attivazione) proposto da anab.architettura naturale e adottato dal Comune di Valdobbiadene, si dimostri di raggiungere un punteggio pari a 65. Tale punteggio dovrà essere garantito sull intero fabbricato in caso di demolizione e ricostruzione o sopraelevazione mentre, nel caso che l ampliamento non possa essere realizzato in aderenza, sul nuovo corpo edilizio separato. Tale punteggio dovrà essere raggiunto operando le scelte più opportune in relazione al progetto proposto. La dimostrazione sarà fornita tramite asseverazione sottoscritta dal progettista e allegando alla pratica gli elaborati e/o relazioni necessarie a comprovare il punteggio raggiunto. Il comune si riserva di verificare la dichiarazione sottoscritta dal progettista: nel caso il punteggio minimo dichiarato non venga raggiunto l agibilità finale non potrà essere rilasciata. Tale opportunità potrà essere richiesta dal momento di definitiva entrata in funzione del sistema SB100, notificato attraverso opportuna comunicazione attraverso il Portale Internet del Comune di Valdobbiadene. In ogni caso, ai fini della sommatoria degli incrementi volumetrici dei commi 5 e 5bis o, 5 e 5ter, ove il richiedente abbia già usufruito dell incremento di cui al comma 5, quest ultimo non potrà essere nuovamente richiesto o assentito. Art.3 Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" e sulla base dei criteri fissati dalla DGR 2499 del 4/8/2009 e DGR 7/07/2009. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento. L ampliamento ammesso in fase di ricostruzione sarà calcolato sulla sola parte demolita. La localizzazione dell edificio ricostruito, ove integralmente demolito, dovrà mantenere un rapporto con la localizzazione originaria, utilizzando almeno parzialmente il vecchio sedime. L'applicazione della norma è subordinata alla predisposizione di un PUA nel caso di ampliamenti che superino i seguenti limiti dimensionali: mc nel caso di destinazione residenziale; mq di Superficie Coperta nel caso di destinazione produttiva - commerciale direzionale agroindustriale turistica - agricola; on è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di: 3
4 standard urbanistici e dotazioni di servizi, come previsto dal Regolamento Edilizio vigente e dalle orme tecniche di attuazione, è fatta salva comunque la possibilità di monetizzazione sentito il parere della Giunta Comunale; di distanze dai confini e dagli edifici, con specifico richiamo dal Regolamento Edilizio vigente e dalle orme tecniche di attuazione fatto salvo quanto sotto riportato; obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove prescritto, fatto salvo quanto previsto dall art. 18-bis della L.R. n. 11/2004; E' concessa deroga alle disposizioni delle vigenti norme e regolamenti di piano relative limitatamente a: sopraelevazione di 3 metri (misura comprensiva dei sottotetti esistenti), su sedime di volume urbanistico fuori terra, per tutti i fabbricati residenziali e per tutti i fabbricati (indipendentemente dalle destinazioni d uso) ricadenti in ZTO B e C nel rispetto del codice civile e degli artt. 8 e 9 del D.M ; sopraelevazione di 3 metri (misura comprensiva dei sottotetti esistenti), su sedime di volume urbanistico fuori terra, per tutti i fabbricati residenziali e per tutti i fabbricati (indipendentemente dalle destinazioni d uso) ricadenti in ZTO A nel rispetto degli artt. 8 e 9 del D.M ; sopraelevazione di 4 metri (misura comprensiva dei sottotetti esistenti), su sedime di volume urbanistico fuori terra, per i fabbricati di uso diverso, nel rispetto del codice civile e degli artt. 8 e 9 del D.M ; nel caso di fabbricati ricadenti, anche parzialmente, all interno delle fasce di rispetto stradali, l ampliamento di sedime deve rispettare la distanza minima dalla strada dell edificio esistente senza sopravanzare con i fronti. 3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione. Art. 4 Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi. 1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", anche se ricadenti in area demaniale. 2. Nell'ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. Art. 5 Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. 1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge: 4
5 a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; b) le pensiline e le tettoie finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kwp. Per le caratteristiche delle pensiline e tettoie destinate all installazione di impianti solari e fotovoltaici si rinvia all allegato A alla DGR n del 4/8/2009, si come integrato dall art. 20 del D.M. 6 agosto 2010 per pensiline si intende:.omissis strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. on rientrano in questa tipologia specifica, quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, mentre ai sensi del comma 4 per tettoie si intende: strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi. e consegue che, al fine di non concorrere a formare cubatura le tettoie devono essere realizzate in aderenza o in appoggio alle abitazioni esistenti (salvo i casi in cui l'intervento interessa fabbricati con grado di intervento dove è ammessa deroga), mentre le pensiline possono essere realizzate anche staccate dall abitazione. 2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA), in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni. 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1. Art. 6 Titolo abilitativo edilizio e procedimento. 1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse. Sono fatte salve le disposizioni puntualmente esplicitate nella presente delibera. 2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni. In caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire. In tale istanza devono sempre essere chiaramente individuate in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi. 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del titolo di legittimazione; b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell intervento (16); c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; 5
6 d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla parte seconda del D.P.R. n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti; f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. 4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ferme restando le disposizioni del presente articolo relative al procedimento è comunque facoltà dell interessato, ai sensi dell art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 (che è norma di principio), di richiedere il permesso di costruire in luogo della presentazione della DIA, permanendo l obbligo di allegare all istanza tutti i documenti, le asseverazioni e le certificazioni prescritte dall articolo in esame in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l applicazione dei benefici ammessi dalla legge regionale. L utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica e il rispetto degli indici di prestazione energetica deve essere certificato da un professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l agibilità dell ampliamento realizzato. Art. 7 Oneri e incentivi. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. 1-bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione: a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo. 2. Non sono ammesse altre deroghe. Art. 8 Elenchi. 1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. 1-bis. L elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato. Art. 9 Ambito di applicazione. 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. In relazione al concetto di centro storico, sono 6
7 considerati tali quelle porzioni di territorio che risultino propriamente classificate come Z.T.O. A dagli atti di pianificazione comunale. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente legge sono applicabili anche agli edifici ricadenti all interno dei centri storici, secondo il seguente schema: grado di intervento 1 l ampliamento è concesso solo se su corpo edilizio separato all interno dell area di pertinenza; grado di intervento 2 l ampliamento è concesso sul fronte laterale e/o secondario ma non è ammessa la sopraelevazione, comunque è consentito su corpo edilizio separato all interno dell area di pertinenza; Per gli edifici schedati con grado 3 e 4 l ampliamento è sempre ammesso. L ampliamento previsto dalla norma è consentito per la ricostruzione di parti di edificio crollati e/o demoliti qualora ne sia dimostrata l esistenza attraverso documentazione storica (catasto napoleonico, austriaco o italico, foto, ecc.); b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni. Inoltre gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della presente legge non sono applicabili: a tutti i fabbricati produttivi situati in zona impropria da trasferire attività da bloccare riconosciute improprie a tutti i fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2-bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. 2-ter. Gli interventi previsti dal comma 2-bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 7
8 5. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla legge 13/2011, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. 6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla legge 13/2011, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 13/2011 ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro il 30 novembre 2013 ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all articolo 2 del decreto ministeriale n del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Art. 10 Ristrutturazione edilizia 1. Nelle more dell approvazione della nuova disciplina regionale sull edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all interno della sagoma del fabbricato precedente; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. Art. 11 Interventi a favore dei soggetti disabili 1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge - quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all intervento, in misura del 100 per 8
9 cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Art. 12 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche 1. Al comma 1 dell articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole n. 104/1992 sono aggiunte le parole o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 Modifiche ed integrazioni all articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti. 2. Al comma 3 dell articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, le parole 120 metri cubi sono sostituite dalle parole 150 metri cubi. Art. 13 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 9
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni
e successive modifiche ed integrazioni INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN
DettagliCOMUNE DI QUINTO DI TREVISO
. MODALITA PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 (BUR n. 56/2009)INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE
DettagliASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: Mancuso, Leontini, Adamo, Caronia, Caputo, Buzzanca, Beninati, D Asero, Pogliese, Torregrossa, Leanza E., Bosco, Limoli, Campagna,
DettagliIL SECONDO PIANO CASA
COMUNE DI MARTELLAGO L.R. n. 14 del 08.07.2009 come integrata dalla L.R. n. 13 dell 8.7.2011 IL SECONDO PIANO CASA Seminario tecnico del 20.10.2011 Settore Assetto del Territorio Settore Edilizia Privata
DettagliLEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 COORDINATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LR 32/2013
LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 COORDINATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LR 32/2013 Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso
DettagliCOMUNE DI QUINTO DI TREVISO. Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009)
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009) Le presenti norme disciplinano le modalità di applicazione della legge regionale
DettagliCOMUNE DI CISON DI VALMARINO Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9, comma 5, della LR n. 14/2009)
Allegato sub A alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2011 COMUNE DI CISON DI VALMARINO Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa (art. 9, comma 5, della LR n. 14/2009) Premesse
DettagliREGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 e s.m.i
Allegato sub. A REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 e s.m.i Art 1. Ambito di applicazione... 2 Art 2. Modalità di presentazione della domanda di ampliamento...
DettagliFAQ PIANO CASA 1. Quali sono gli interventi promossi dalla Regione Veneto con il Piano casa. per il sostegno del settore edilizio?
FAQ PIANO CASA 1. Quali sono gli interventi promossi dalla Regione Veneto con il Piano casa. per il sostegno del settore edilizio? Il Piano casa ammette i seguenti interventi di ampliamento: - Ampliamento
DettagliProvincia di Rovigo COMUNE DI ROVIGO DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Provincia di Rovigo COMUNE DI ROVIGO doc A PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA ai sensi degli art. 3 della L.R. 14/09 come modificata dalla L.R. 13/11. ROVIGO_Via Olmo 5, Fenil del Turco oggetto: DOCUMENTAZIONE
DettagliLimiti e modalità operative applicative del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009 integrato dalla LR n. 13/2011 )
Allegato sub (A alla delibera di Consiglio Comunale n. del 29.11.2011 COMUNE DI SUSEGANA Limiti e modalità operative applicative del Piano Casa (art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009 integrato dalla LR n.
DettagliSEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40
SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2004, n. 53 Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA la seguente
DettagliPreambolo. Visto l articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;
Proposta di legge: Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).
DettagliPiano Casa Regione Lazio
Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21 Piano Casa Regione Lazio Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l edilizia residenziale sociale 1 PRINCIPALI CONTENUTI: Interventi di ampliamento
DettagliIntervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile. - Padova (PD) 30 settembre 2009 -
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile - Padova (PD) 30 settembre 2009 - Ing. Marco Frau Premesse La LR 08.07.2009 n 14 è stata pubblicata
DettagliLimiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i.
Allegato sub a) alla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2011 COMUNE DI CASALSERUGO - Prov. di Padova - Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della
DettagliRelazione Tecnica di valutazione
Comune di CASALEONE Ufficio Tecnico Comunale Relazione Tecnica di valutazione L.R. 8 luglio 2009 n. 14, articolo 9, comma 5. (modificata dalla L.R. 8 luglio 2011 n.13) Intervento regionale a sostegno del
DettagliArt. 1 - Finalità... 2. Art. 2 - Interventi edilizi... 2. Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente...
REGIONE VENETO Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 1 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO
DettagliAllegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n._20 del _ _ PIANO CASA
Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n._20 del _29.07.2010_ PIANO CASA MODALITÀ OPERATIVE PER L ATTUAZIONE DELLA L.R. 19 AGOSTO 2009,N. 16. 1. Ambito di applicazione Gli interventi di
DettagliParte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE
Parte I N. 34 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2009 6543 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE
DettagliParte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE
Parte I N. 34 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2009 6543 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE
Dettagli, n Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
REGIONE BASILICATA Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 1 MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (B.U.R. 7 agosto 2009,
DettagliREGIONE TOSCANA. Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 79 Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009. (GU n.19 del 7-5-2016) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
DettagliIl riordino della disciplina urbanistica per il rilancio dell economia regionale
L.R. 6/2009: GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO Regione Emilia-Romagna Il riordino della disciplina urbanistica per il rilancio dell economia regionale Dott. Giovanni Santangelo 1 III.
DettagliONERI CONCESSORI DA APPLICARE NELL ANNO DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 06/12/2012
ONERI CONCESSORI DA APPLICARE NELL ANNO 2012-12-11 DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 06/12/2012 QUADRO RIASSUNTIVO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE A) Edifici residenziali e scolastici
DettagliCittà di Pescara. Medaglia d oro al Merito Civile ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009
Città di Pescara Medaglia d oro al Merito Civile ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009 1 ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI - LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009 Art.
DettagliIncontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre Morbegno. dr.ssa Ileana Pisani, Studio Legale Spallino, Como
Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre 2004 - Morbegno Quesito - n. 8 - Relatore Ambito Riferimento legislativo Il condono edilizio dopo la sentenza della corte costituzionale. Analisi comparata delle proposte
DettagliSalva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI
Salva l applicazione di quanto disposto dal titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 si dispone quanto segue DEFINIZIONI COMUNI 1. Per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad
DettagliLEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N.14
LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N.14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE - PIANO CASA - ART. 2 INTERVENTI EDILIZI 1 In deroga alle previsioni
DettagliLEGGE REGIONALE N. 25 DEL REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 07-08-2009 REGIONE BASILICATA Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DettagliPescara, 19 marzo Regione Abruzzo
Pescara, 19 marzo 2014 Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Politica Energetica, Qualità
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto
DettagliDOMANDA DI AGIBILITA (art. 8 Regolamento Edilizio e D.p.r.380/2001)
AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO : Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive Il Responsabile TITOLO VI CLASS 3 Aggiornato il 05/05/14 Marca da bollo
DettagliCOMUNE DI SAN FIOR PROVINCIA DI TREVISO REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI SAN FIOR PROVINCIA DI TREVISO REGIONE DEL VENETO LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L UTILIZZO DELL EDILIZIA SOSTENIBILE
DettagliDISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE (articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)
DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE (articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010) Art. 1 Disposizioni
DettagliDomande poste frequentemente ( FAQ - Frequently Asked Questions )
1 Un fabbricato, ubicato nel centro abitato, accatastato alla categoria C/2 può godere del cambio di destinazione d uso come abitazione da accatastare in categoria A e contestualmente godere dell ampliamento
DettagliComune di RIMINI. Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria
di RIMINI MODELLO A Provincia di RIMINI Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria Ai sensi dell'art. 7, comma 4, L.R. 15/2013 Aggiornata al 30/09/2013 Dati relativi all interessato Cognome
DettagliAGGIORNAMENTO TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA IN AMBITO EDILIZIO-URBANISTICO LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA IN AMBITO EDILIZIO-URBANISTICO LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: -l art. 10, comma 10 della Legge 19.03.1993 n. 68 così come modificato dall art.2, comma
DettagliBACINO REGIONALE OMBRONE BACINO INTERREGIONALE FIORA PIANIFICAZIONE DI BACINO E NORME PAI
BACINO INTERREGIONALE FIORA PIANIFICAZIONE DI BACINO E NORME PAI COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 30 OTTOBRE 2013 1 BACINO INTERREGIONALE FIORA NORME PAI Disposizioni immediatamente vincolanti:
DettagliLegge Regionale n. 22/2009. Piano Casa. 30 ottobre ore Jesi - Sala Consiliare del Comune
Legge Regionale n. 22/2009 Piano Casa Incontro con i professionisti e con i cittadini 30 ottobre 2009 - ore 16.00 Jesi - Sala Consiliare del Comune Comune di Jesi_Assessorato Urbanistica e Ambiente_Servizio
DettagliCOMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE Piazza Donatori di Sangue n.1 - Tel.0421/ Fax 0421/ ATTESTAZIONE DI CONFORMITA
COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE Piazza Donatori di Sangue n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030 UFFICIO TECNICO E-mail: serviziotecnico@cintocao.it PEC: serviziotecnico.cm.cintocao.ve@pecveneto.it Al Comune
DettagliSintesi ANIT 15 settembre 2009 PIANO CASA Dall accordo Stato-Regioni alla pubblicazione dei diversi recepimenti regionali del piano casa
Sintesi ANIT 15 settembre 2009 PIANO CASA Dall accordo alla pubblicazione dei diversi recepimenti regionali del piano casa Indice 1. Accordo 2. Elenco leggi regionali 3. Sintesi leggi regionali 1. Accordo
DettagliALLEGATO TECNICO PIANO CASA
Provincia di Vicenza ALLEGATO TECNICO PIANO CASA Individuazione delle esclusioni, limiti e modalità applicative degli artt. 2,3 della L.R. 8 luglio 2009 n. 14 come modificata dalla L.R. 8 luglio 2011 n.
DettagliIL PIANO CASA E GLI INCREMENTI VOLUMETRICI DI UN EDIFICIO ESISTENTE:
IL PIANO CASA E GLI INCREMENTI VOLUMETRICI DI UN EDIFICIO ESISTENTE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMUNALI ED INTERVENTI AMMISSIBILI BARI 22 FEBBRAIO 2013 Arch. Giacomo Losapio Dirigente Ripartizione Tecnica
DettagliLimiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
COMUNE DI CASALSERUGO - Prov. di Padova - Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 In data 8 luglio 2009 è stata approvata
DettagliOGGETTO: Quesiti sull applicazione della L.R. n. 22/09 (Piano Casa).
Prot. n. 726056 del 29 novembre 2011 OGGETTO: Quesiti sull applicazione della L.R. n. 22/09 (Piano Casa). Il Comune formula dei quesiti su problematiche emerse in sede di attuazione della L.R. 8 ottobre
DettagliTAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ALLEGATO (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI
DettagliMutamenti di destinazione d uso e relativi titoli abilitativi
CASI E INTERPRETAZIONI Orvieto, 26.10.2015 Mutamenti di destinazione d uso e relativi titoli abilitativi Geom. Massimo Danti Orvieto, 26.10.2015 LEGGE REGIONALE 01/2015 (TESTO UNICO) Art. 155 (Mutamenti
DettagliDisposizioni provinciali in materia di distanze. Art. 1 Disposizioni generali
Disposizioni provinciali in materia di distanze Art. 1 Disposizioni generali 1. Questa deliberazione disciplina, ai sensi dell articolo 59, comma 2, della legge provinciale: a) le distanze minime tra edifici
DettagliINDIRIZZI OPERATIVI LIMITI, MODALITA E CRITERI INTERPRETATIVI PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 8 LUGLIO 2009, N
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO - INDIRIZZI OPERATIVI Legge Regionale 8 luglio 2009 n. 14 come modificata dalla Legge regionale 8 luglio 2011 n. 13. -1- INDIRIZZI OPERATIVI LIMITI,
DettagliALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 23.12.2009
ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 23.12.2009 1- DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 1.1- Per i nuovi edifici il costo di costruzione al mq di superficie
Dettagli- edifici ultimati anteriormente al 31 dicembre 1989
Sintesi del disegno di legge di iniziativa governativa n. 386 del 6 agosto 2009, Piano Casa con le modifiche apportate nella delibera di Giunta Regionale n. 326 del 18/08/2009. D.L. n. 386 del 6 agosto
DettagliArt. 1 Disposizioni generali.
ALLEGATO 2 DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE (articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) (Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023
DettagliRegione Veneto che introduce delle misure che permettono di ottenere vantaggi dagli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli edif
P I A N O C A S A : P I U V A N T A G G I P E R G L I I N T E R V E N T I. I l P i a n o C a s a è u n a L e g g e a c a r a t t e r e s t r a o r d i n a r i o p r o m o s s a d a l l a Regione Veneto
Dettagli4.2 Il vetro Caratteristiche tecnico-prestazionali Possibilità di impiego: tecnologie solari passive... 53
Indice Introduzione... 13 PARTE PRIMA ABITARE I SOTTOTETTI a cura di Paola Frontoni 1. IL SOTTOTETTO 1.1 Definizione... 29 1.2 Tipi di sottotetto... 30 1.3 Quali sottotetti possono essere recuperati...
DettagliSpecifiche Operative
Comune di Padova Settore Edilizia Privata Settore Pianificazione Urbanistica Piano Regolatore Generale Nuovo Regolamento Edilizio Comunale (Approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 05/06/2006) Specifiche
DettagliP07- Vorrei presentare una comunicazione di esecuzione lavori - rev.5 del
P07- Vorrei presentare una comunicazione di esecuzione lavori - rev.5 del 14.3.2016 Definizione Si tratta di una comunicazione, ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., che il proprietario dell'immobile
DettagliCOMUNE DI SCARPERIA Provincia di Firenze
COMUNE DI SCARPERIA Provincia di Firenze TABELLE PARAMETRICHE RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI VERDI PER INTERVENTI SOTTOPOSTI A:
DettagliNUOVO PIANO CASA REGIONE LAZIO. Legge 11 agosto 2009 n. 21, Modificata da L.R. 10/2011, L.R. 12/2012, L.R. 8/2014, L.R. 10/2014
NUOVO PIANO CASA REGIONE LAZIO Legge 11 agosto 2009 n. 21, Modificata da L.R. 10/2011, L.R. 12/2012, L.R. 8/2014, L.R. 10/2014 1 La legge si applica agli edifici per i quali alla data del 31.12.2013 sussistano
DettagliAl Responsabile del Settore III GESTIONE TERRITORIO del Comune di Scanzorosciate (BG)
PROTOCOLLO GENERALE 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62 PRATICA EDILIZIA N. (riservato all'ufficio) Al Responsabile del Settore III GESTIONE TERRITORIO del Comune di 24020 Scanzorosciate (BG) RICHIESTA DEL
DettagliL'ATTUAZIONE REGIONALE DEL D.L. 70/2011
L'ATTUAZIONE REGIONALE DEL D.L. 70/2011 Regioni che hanno dato attuazione Regioni che non hanno dato attuazione DOSSIER Aggiornato al 14 ottobre 2011 Direzione Legislazione Mercato Privato Normativa Statale
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 8/2010 (Atti del Consiglio) Norme per il recupero abitativo dei sottotetti. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio
Dettagliart. 1 oggetto e finalità
Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di
DettagliCOMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia
COMUNE DI PRAMAGGIORE Provincia di Venezia Piazza Libertà, 1 C.A.P. 30020 Tel.0421/203680 Fax.0421/203693 - Codice Fiscale 83003010275 Partita IVA 00609690276 E-mail urbanistica.ediliziaprivata@comune.pramaggiore.ve.it
DettagliCOMUNE DI BAONE. PROVINCIA DI PADOVA. Denuncia di inizio attività L.R. 8 luglio 2009, n. 14 PRIMA CASA.
Timbro protocollo COMUNE DI BAONE. PROVINCIA DI PADOVA e-mail: info@comune.baone.pd.it OGGETTO: Denuncia di inizio attività L.R. 8 luglio 2009, n. 14 PRIMA CASA. Il sottoscritto..., nato a... il..., residente
DettagliAGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. LA GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 17 del 4 febbraio 2009 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. LA GIUNTA COMUNALE Premesso e considerato che: i titoli abilitativi
DettagliComune di Giba. (C.A.P ) Tel. (0781) Fax REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI
Comune di Giba (C.A.P. 09010) Tel. (0781) 964023-964057 - Fax 964470 REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/03/2013)
DettagliIstanza per il rilascio del certificato di agibilità Ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n.
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.it/privacy APT-SGT-AGI/0 Servizio Gestione del Territorio Pagina
DettagliPubblicata sul BURL SSO n.11 del 16 marzo 2012
Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA Pubblicata sul BURL SSO n.11 del 16 marzo 2012 Un
DettagliCOMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO
COMUNE DI CASTELGUGLIELMO UFFICIO TECNICO R E G O L A M E N T O Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia
DettagliA V V I S O CON DELIBERA DI C.S.G. N 157 DEL 9/4/2010 I DIRITTI DI SEGRETERIA PER INTERVENTI DI NATURA EDILIZIO-URBANISTICA
A V V I S O CON DELIBERA DI C.S.G. N 157 DEL 9/4/2010 I DIRITTI DI SEGRETERIA PER INTERVENTI DI NATURA EDILIZIO-URBANISTICA SONO STATI RIMODULATI COME DA TABELLA SEGUENTE: DIRITTI DI SEGRETRERIA (TABELLA
DettagliDPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI
TESTO UNICO PER L EDILIZIA DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI PARTE I Attività edilizia TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia Art. 1 (L) - Ambito di applicazione
DettagliCOMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Allegato alla delibera C.C. n. 77 del 27/10/2011 Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE
Dettagli-1- IN BASE ALL ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SONO ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
PROVA N. 2-1- IN BASE ALL ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SONO ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO: IL PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO TERRITORIALE, IL PIANO
DettagliCOMUNE DI SASSETTA Provincia di Livorno
AREA 1 - UFFICIO TECNICO TABELLE RELATIVE AL CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE (Titolo VII - Capo I - Legge regionale n.65/2014) Regolamentazione approvata con delibera Consiglio
DettagliLa tolleranza costruttiva, le varianti in corso d'opera e le varianti essenziali - ing. Fulvio Bartoli
La tolleranza costruttiva, le varianti in corso d'opera e le varianti essenziali ing. Fulvio Bartoli Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente del Comune di Imola Le tolleranze La tolleranza:
DettagliTESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991
TESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991 CRONOLOGIA DELLE 17 marzo 2008 prima versione pubblicata sul sito internet 27 marzo e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio dell'articolo 116,
DettagliCOMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa)
COMUNE DI CASALE MARITTIMO (Provincia di Pisa) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 25.0.2012 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1 INDICE Art. 1 Art. 2 Art.
DettagliLegge 23 agosto 1985, n. 44
Testo Coordinato Legge 23 agosto 1985, n. 44 Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi. Note riguardanti modifiche
DettagliCOMUNE DI TREVISO. Variante n. 48 al P.R.G.
Variante n. 48 al P.R.G. ALLEGATO C Alla DCC n. del Adeguamento alle prescrizioni del Piano di Rischio Aeroportuale ADOZIONE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62/14/DCC DEL 30.9.2015 ESTRATTO
Dettaglil.p. 4 agosto 2015, n. 15 legge provinciale per il governo del territorio
l.p. 4 agosto 2015, n. 15 legge provinciale per il governo del territorio step 19 aprile 2016 Recupero del patrimonio edilizio esistente Riduzione del consumo di suolo Valorizzazione del paesaggio Ridefinizione
DettagliIl nuovo condono edilizio
Il nuovo condono edilizio Legge provinciale 8 marzo 2004, n. 3 Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio) entrata in vigore il 10 marzo 2004 Piergiorgio Mattei Direttore
DettagliC O M U N E D I L O N G A R E Provincia di Vicenza Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
C O M U N E D I L O N G A R E Provincia di Vicenza Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Via G. Marconi 26 36023 Longare (VI) cod. fisc. 00415090240 tel. 0444/555444 fax 0444/953441 ALLEGATO
DettagliREGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. ex-art. 16 D.L. n. 289/
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Provincia di VITERBO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ex-art. 16 D.L. n. 289/20.05.1992 * * * APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158
DettagliDENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (D.I.A.)
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO Spett.le UFFICIO EDILIZIA PRIVATA COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO VIA G. VACCARI 2 31053 PIEVE DI SOLIGO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (D.I.A.) La sottoscritta Ditta: (nel caso di
DettagliOneri di urbanizzazione Costo di costruzione
Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia agosto 2013 Oneri di urbanizzazione Costo di costruzione Modifiche apportate dalla Legge regionale 12 agosto 2013, n.
DettagliCOMUNE DI POGGIO TORRIANA Provincia di Rimini
ORIGINALE Seduta del 06/02/2014 n. 17 (CON POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA) Oggetto: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE, ATTI E CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
DettagliCOMUNE DI ARONA (Provincia di Novara)
1 COMUNE DI ARONA (Provincia di Novara) PIANO PARTICOLAREGGIATO UNITÀ DI INTERVENTO n. 3-5 DELL AMBITO NORMATIVO Br3 VIALE BERRINI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ NORME DI ATTUAZIONE 1. OGGETTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DettagliComune di Modena Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia. Il Dirigente Responsabile del Settore
1 Comune di Modena Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia Il Dirigente Responsabile del Settore Modena, 15/10/2007 Protocollo generale n. 133038/2007 Protocollo di settore n. 16539/2007 DO/do
DettagliNorme Tecniche Operative Variante adeguata alla D.C.C. n. 12 del 02/05/2013
Norme Tecniche Operative Variante adeguata alla D.C.C. n. 12 del 02/05/2013 1 Maggio 2013 I N D I C E (in rosso gli articoli e gli allegati variati o aggiunti) ART. 1 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Dettagliproposta di legge n. 106
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 106 a iniziativa dei Consiglieri Zaffini, Zinni, Latini presentata in data 9 giugno 2011 NORME IN MATERIA DI RECUPERO DI SOTTOTETTI E DI LOCALI
DettagliDomande poste frequentemente ( FAQ - Frequently Asked Questions)
1 La richiesta di chiarimenti formulata dall Amm.ne Com.le di Potenza riguarda l applicazione delle limitazioni contenute nella norma regionale al comma 1-quater dell art. 6 della L.R. n. 25/2012 in sostituzione
DettagliRICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA
Prroviinciia dii Roma) Marca da bollo 14.62 - SPAZIO RISERVATO ALL UFFICIO PROTOCOLLO - DA CONSEGNARE A: ===================================================================================== Ufficio Tecnico
DettagliDefinizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009
ALLEGATO A Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla LR 26/2009 Approvato con deliberazione di CC n.47 in data 29/10/2009
DettagliLEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 15-11-2007 REGIONE PUGLIA Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DettagliCOMUNE DI ALME Provincia di Bergamo. ALLEGATO ENERGETICO al Regolamento Edilizio Comunale
COMUNE DI ALME Provincia di Bergamo ALLEGATO ENERGETICO al Regolamento Edilizio Comunale Adottato con deliberazione di C.C. n. 40 del 13 novembre 2012 Pubblicato dal al Approvato con Deliberazione di C.C.
DettagliCONDONO EDILIZIO: LEGGI REGIONALI
CONDONO EDILIZIO: LEGGI REGIONALI Opere sanabili Emilia Romagna Per ampliamenti e sopraelevazioni (conformi alla normativa urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici)
Dettagliquattrolinee Allegato 10 Riferimenti normativi Ph - Davide Bozzalla
quattrolinee Allegato 10 Ph - Davide Bozzalla Riferimenti normativi www.torinofascuola.it info@torinofascuola.it NORMATIVA DI RIFERIMENTO L elenco è riportato a titolo indicativo, restando onere dei concorrenti
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29.11.2008 Dalla Residenza Municipale,
DettagliSnellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.
00102154 2PI URBAN COSTR EDRES LEGGE REGIONE PIEMONTE 14 LUGLIO 2009, N. 20 (B.U.R. 16-7-2009, n. 28) Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica. Capo I (DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
Dettagli