Contratto di Assicurazione multirischi per l Azienda agricola/ Agricoltura

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1 Contratto di Assicurazione multirischi per l Azienda agricola/ Agricoltura Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 Contratto di Assicurazione multi rischi per l Azienda agricola/agricoltura NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod X edizione 06/2014

3 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 Assicurazione del Ramo Danni/Polizza Agricoltura La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 1. Informazioni generali A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Il contratto è concluso con la sede legale dell'istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia Piazza delle Donne Lavoratrici, 2. Telefono itas.direzione@gruppoitas.it ITAS Mutua. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell apposito albo IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 264 milioni di euro, di cui 85 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 176 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 3,73 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato CON TACITO RINNOVO o A SCADENZA AUTOMATICA, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. AVVERTENZA Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione delle aziende agricole ed è strutturato in quattro Sezioni, acquistabili anche singolarmente: Sezione A - Incendio Sezione B - Furto Sezione C - Responsabilità Civile Sezione D Tutela Legale Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. AVVERTENZA Relativamente a ciascuna Sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni: Art. 2 - Esclusioni relative alla Sezione Incendio Art. 7 - Esclusioni relative alla Sezione Furto Art.11 Esclusioni relative alle Sezioni Incendio e Furto Art Esclusioni relative alla Sezione Responsabilità Civile Art Esclusioni relative alla Sezione Tutela Legale Art Esclusioni comuni a tutte le Sezioni AVVERTENZA Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente, relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono. Pagina 2 di 12

4 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 Sezione Incendio (diviene operante se vengono indicate le somme assicurate per fabbricato e/o contenuto e/o macchine e attrezzi e/o bestiame e/o foraggi con i relativi premi netti) 1 A) 1 B) Art. Garanzia prestata Operatività Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili o corpi spaziali Danni consequenziali (nell ambito di 20 m dalle cose assicurate) Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) 1 C) Guasti per arrestare l incendio o limitarne le conseguenze Spese demolizione, sgombero residui, (esclusi rifiuti tossiconocivi) 15% indennizzo Spese rimozione e ricollocamento 5% indennizzo 1 D) Rimpiazzo combustibile per rottura accidentale impianti di riscaldamento Spese ricerca e riparazione per dispersione gas Rifacimento cose particolari Interruzione attività Bang sonico 100, ,00 per sinistro ed anno 2.500,00 per sinistro ed anno 15% indennizzo delle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di ,00 Fumo per guasto impianti Urto dei veicoli 150,00 1 E ) Rovina ascensori e montacarichi Esplosione e scoppi ordigni esplosivi 1 F) Fermentazione anormale del foraggio Folgorazione bestiame per guasto impianti 250,00 se impianti non a norma Eventi Sociopolitici 500,00 80% somma assicurata Terrorismo Acqua condotta ricerca e ripristino Eventi atmosferici Grandine sui fragili 250, , ,00 per fabbricati aperti Gelo 100,00 Sovraccarico neve Inondazioni, Alluvioni. Allagamenti 1.000,00 20% con il minimo di 500,00 10% con il minimo di 250,00 10% con il minino di 1.500,00 50% somma assicurata ,00 per sinistro ed anno 70% somma assicurata 7.500,00 per sinistro ed anno 2.500,00 per sinistro ed anno 30% somma assicurata ,00 per sinistro ed anno Pagina 3 di 12

5 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 Art. Garanzia prestata Operatività Buona fede Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) Colpa grave 1 G) Rinuncia alla rivalsa Anticipo indennizzo Onorari periti Onorari consulenti Operazioni peritali 50% indennizzo prevedibile, se questo è pari ad almeno ,00 5% indennizzo con il massimo di ,00 5% indennizzo con il massimo di ,00 Beni in leasing 3 Valore a nuovo per fabbricati, contenuto, macchine e attrezzi 4.1 Ricorso terzi 4.2 Danni elettrici ed elettronici 4.3 Spese demolizione e sgombero in aumento 4.4 Dispersione liquidi 4.5 Merci in refrigerazione 4.6 Danni alle coltivazioni 5 Assicurazione parziale ( deroga alla proporzionale 15% su fabbricati 10% altre parite) valida se richiamata estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio 200,00 10% con il minimo di 250,00 20% con il minimo di 500,00 per banco o armadio 150, ,00 per anno Sezione Furto (diviene operante se indicata la somma assicurata per il Contenuto e /o per Macchine ed attrezzi con il relativo premio netto) 6 Art. Garanzia prestata Operatività Furto del contenuto dell abitazione (compiuto nei modi previsti all art. 6, lett. a)-b)- c)) Furto di macchine ed attrezzi Rapina ed estorsione (anche iniziate all esterno) Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro 20% per macchine ed attrezzi posti all aperto Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) Guasti ai locali 3.000,00 Atti vandalici 3.000,00 Cose riposte in depositi e ripostigli non comunicanti con i locali di abitazione Introduzione con presenza di persone 3.000,00 20% Pagina 4 di 12

6 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 Art. Garanzia prestata Operatività Pellicce e capi in pelle custoditi presso pelliccerie e depositi Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) 6 Oggetti portati in villeggiatura 10% somma assicurata Spese rifacimento documenti 500,00 Spese sostituzione serrature 500, Anticipo indennizzo 9.2 Onorari periti 9.3 Danni indiretti 50% indennizzo prevedibile, se questo è pari ad almeno , ,00 per sinistro ed anno 9.4 Mercati 250, ,00 per sinistro Sezione responsabilità civile (diviene operante se indicati il massimale di garanzia, il numero degli ettari ed il premio netto) Art. 19 e Garanzie prestata per PROPRIETARIO NON CONDUTTORE Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per i danni derivanti esclusivamente da proprietà, uso e manutenzione ordinaria degli immobili Responsabilità della committenza per lavori di straordinaria manutenzione Responsabilità civile personale dei dipendenti Testo unico della sicurezza 81/2008 Operatività Franchigia per sinistro (in euro) 150,00 per danni da acqua per rottura tubazioni Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) Art Garanzia prestata per PROPRIETARIO/AFFITTUARIO CONDUTTORE Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Proprietà e conduzione immobili che costituiscono l azienda Responsabilità della committenza per lavori di straordinaria manutenzione (esclusi lavori ex Dlgs 81/2008) Operatività 21.2 Lavorazioni agricole 21.3 Vendita di prodotti dell azienda direttamente al consumatore Franchigia per sinistro (in euro) 150,00 per danni da acqua per rottura tubazioni 21.4 Esistenza cani e animali da cortile 100,00 Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) I danni da prodotti venduti sono compresi se verificatisi entro un anno dalla consegna e durante la validità dell assicurazione Proprietà e uso di macchine agricole 8 per necessità azienda) Partecipazione ad attività didattico formative Pagina 5 di 12

7 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 Art. Garanzia prestata per PROPRIETARIO/AFFITTUARIO CONDUTTORE Operatività Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) 21.7 Danni provocati da persone non alle dirette dipendenze 21.8 Uso occasionale di macchine agricole per lavori conto terzi 21.9 Danni a veicoli di terzi o dipendenti Danni derivanti proprietà e da uso di velocipedi Partecipazione a esposizioni, mercati, fiere e mostre Proprietà di insegne nel territorio provinciale Prelievo, rifornimento e consegna merci Proprietà di apiari Danni a cose nell ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimosse Danni a colture di terzi conseguenti ad impiego di fitofarmaci non vietati dalla legge 250, ,00 per sinsitro ed anno Allevamento del bestiame ( massimo 20 capi grossi) Danni da interruzione o sospensione attività Danni da inquinamento accidentale Produzione e cessione di bioenergia e bio-combustibile Committenza lavori edili di lunga durata Danni da incendio Responsabilità civile personale dei dipendenti 100,00 per danni a cose Committenza auto 250, Testo unico della sicurezza 81/2008 Allevamento bestiame (oltre 20 capi) 24.2 Inquinamento graduale 24.3 Danni a condutture ed impianti sotterranei 24.4 Franamento e cedimento terreno 24.5 Danni alle colture di terzi da impianti antibrina estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio 100,00 per danni a cose 250,00 250,00 250,00 10% con il minimo di 250,00 10% con il minimo di 500,00 10% con il minimo di 500,00 10% con il minimo di 500,00 10% con il minimo di 2.000, ,00 per sinistro d anno ,00 per sinistro ed anno ,00 per sinistro ed anno ,00 per sinistro ed anno ,00 per sinistro ed anno ,00 per sinistro ed anno ,00 per sinistro ed anno 24.6 Impianti a fune per trasporto di cose estensione con sovrapremio Pagina 6 di 12

8 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 Art. Garanzia prestata per PROPRIETARIO/AFFITTUARIO CONDUTTORE Operatività Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) 24.7 Persone considerate terzi Esercizio di attività agrituristica, compresi: - danni a cose dei clienti - organizzazione e pratica attività sportive Responsabilità civile prodotti ( esclusi danni verificatisi in USA, Canada e Messico) Spese per ritiro prodotti ( esclusi danni verificatisi in USA, Canada e Messico) estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio 150,00 per cliente 10%con il minimo di 500,00 10% con il minimo di 500, ,00 per non dipendenti (lavoro temporaneo) Per ogni stanza: limite di 100 volte il prezzo dell alloggio per giornata (1.000,00 per cose clienti nei locali di ristoro); 50% del limite per stanza per gioielli e preziosi; ,00 per anno (limite complessivo) per sinistro (o per più sinistri in serie) e per anno; ,00 per sinistro ed anno interruzione attività ,00 per sinistro ed anno Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) estensione con sovrapremio 3.000, Malattie professionali Danno biologico abolizione franchigia estensione con sovrapremio estensione con sovrapremio ,00 per anno 25 Responsabilità civile della vita privata estensione con sovrapremio 100,00 Sezione Tutela Legale (diviene operante se indicato il massimale di garanzia e di relativo premio netto) Art. Garanzia prestata Operatività 29 e 37 Tutela legale a favore del Contraente (e del suo nucleo familiare) nella veste di proprietario, locatario, conducente, trasportato di veicoli agricoli, esclusivamente nell ambito della circolazione stradale Franchigia per sinistro (in euro) Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo (in euro) Illustrazione meccanismi di limitazione all indennizzo FRANCHIGIA FISSA Parte del danno indennizzabile, espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio: Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 Franchigia fissa 100,00 Indennizzo liquidato 900,00 Pagina 7 di 12

9 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 SCOPERTO Parte del danno indennizzabile, espresso in percentuale, che rimane a carico dell assicurato. Esempio: Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 Scoperto 20% Indennizzo liquidato 800,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio nullità AVVERTENZA Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 40 delle Condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad ITAS MUTUA di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 43 e 44 delle Condizioni di assicurazione. Esempio: in corso di contratto uno dei fabbricati assicurati viene ristrutturato e la nuova porzione è costruita in materiali combustibili ( mentre la precedente era in materiali incombustibili) 6. Premi Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos. AVVERTENZA Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall intermediario o dall Impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico. 7. Rivalse AVVERTENZA ITAS MUTUA ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l importo indennizzato all Assicurato, ai sensi dell art del codice civile. E prevista la rinuncia a tale diritto salvo il caso di dolo - nei confronti delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l Assicurato a sua volta non eserciti l azione verso il responsabile (art.1.21) 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Diritto di recesso In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 46) 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Pagina 8 di 12

10 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/ Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 11. Regime fiscale Al contratto vengono applicate le imposte sulle assicurazioni ed il contributo antiracket su premi imponibili, come da tabella che segue: Aliquota imposta sulle assicurazioni Contributo antiracket Sezione Incendio 12,50 % 1,00% Sezione Furto 21,25 % 1,00% Sezione RCT 12,50 % 1,00% Sezione RCT RC Vita privata 21,25 % 1,00% Sezione Tutela Legale 12,50 % -- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA Relativamente alle Sezioni Incendio- Furto- Responsabilità Civile il sinistro deve essere denunciato all agenzia o alla direzione di ITAS MUTUA entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del codice civile, come stabilito dagli artt.12 e 27 delle Condizioni di assicurazione. Relativamente alla Sezione Tutela legale devono essere osservate le modalità previste all art Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ITAS MUTUA Servizio Reclami Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 CAP Trento (TN) Fax reclami@gruppoitas.it. I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; e) breve descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ivass ( Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, Roma Italia, fax o , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato AVVERTENZA Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista procedura per la valutazione del danno, secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative condizioni generali di assicurazione (CGA). Relativamente alla Sezione Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Pagina 9 di 12

11 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 casi assicurativi tra l Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, come previsto dall art delle Condizioni che regolano l assicurazione di Tutela Legale. L arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti attribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. MEDIAZIONE Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle CGA e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono regolamentate dal D. Lgs n. 28 e successive modifiche e dalle normative secondarie di attuazione. ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Il Direttore Generale ITAS MUTUA Pagina 10 di 12

12 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 GLOSSARIO DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI Assicurato Assicurazione Contraente Indennizzo Polizza Premio Sinistro Società il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione il soggetto che stipula il contratto. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. ITAS Mutua che presta l assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE AGRICOLTURA Attività Agrituristica Bestiame Esplosione Estorsione Fermentazione anormale Foraggi Franchigia Incendio si intende esclusivamente l attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l utilizzazione della propria azienda agricola in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all attività agricola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. bovini, equini, ovini, caprini, suini. Animali da cortile e domestici fino a 1.500,00 euro. Il tutto sia sottotetto dei fabbricati costituenti l azienda, che all aperto entro l ambito dell azienda agricola, compreso l alpeggio e le strade che vi conducono. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale). combustione senza fiamma, determinata da una serie di trasformazioni spontanee (fermentazione, ossidazione ecc.), senza l applicazione di sorgenti esterne di ignizione. fieno, paglia stramaglie ed in genere qualsiasi prodotto essiccato vegetale destinato all alimentazione del bestiame, posti sia sottotetto a fabbricati di categoria C che all aperto sui fondi dell azienda agricola, compresi i relativi sili o ripari, anche combustibili, nonché il macchinario e le attrezzature dell eventuale monte fieno. La somma riportata in polizza rappresenta la media mensile, mentre la somma assicurata per ogni mese è il prodotto risultante dalla media mensile moltiplicata per i seguenti coefficienti: gennaio 1; febbraio 0,8; marzo 0,6; aprile 0,4; maggio 0,3; giugno 0,7; luglio1; agosto 1,3; settembre 1,6; ottobre 1,6; novembre 1,5; dicembre 1,2. la parte di indennizzo, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Pagina 11 di 12

13 NOTA INFORMATIVA Agricoltura/Mod. X Edizione 06/2014 edizione 06/2014 Macchine ed attrezzi Nucleo familiare Primo rischio Rapina Scoperto Scoppio attrezzi, macchine e veicoli per uso agricolo anche non iscritti all UMA, inclusi i relativi accessori, utensili e ricambi, comprese, per non oltre il 50% della somma assicurata alla partita, trebbiatrici e mietitrebbiatrici, sia sottotetto dei fabbricati che in azione ovunque entro i confini d Italia e della Repubblica di S. Marino; impianti mobili per mungitura, essiccatoi e sili combustibili per derrate o mangimi (esclusi i sili per foraggi). l insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell abitazione indicata in polizza la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art C.C. L impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona. la parte di indennizzo, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Pagina 12 di 12

14 Agricoltura Condizioni DI ASSICURAZIONE Agricoltura/Mod. X edizione dicembre 2009 ristampa 06/2014

15 INDICE Pagina Dichiarazioni del Contraente o Assicurato 3 Definizioni 4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7 SEZIONE A - Norme che regolano le garanzie Incendio 7 SEZIONE B - Norme che regolano le garanzie Furto 14 NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO 16 SEZIONE C - Norme che regolano le garanzie Responsabilità Civile 18 SEZIONE D - Norme che regolano le garanzie Tutela Legale 27 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 30 CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO 31 Pagina 2 di 32

16 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti. SEZIONE INCENDIO a) Con somma unica riportata in polizza si assicurano tutti i fabbricati della medesima categoria, purché gli stessi costituiscano rischio separato rispetto a quello di categoria diversa, e purché facciano parte dell azienda agricola, nell ubicazione indicata in polizza. b) I fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate hanno le seguenti caratteristiche costruttive: Iª classe: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne, solai e coibentazioni in materiali incombustibili; nei fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del tetto in legno; IIª classe: strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai, coperture e coibentazioni anche combustibili. Per entrambe le classi sono tollerati: - i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nei solai quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne o dei solai; tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare, oppure di legno posto a riparo di vani aperti per aerazione; - le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell area coperta del fabbricato stesso; - eventuali sostegni verticali comunque costruiti posti all interno della stalla ad uso rompitratta o per delimitare i box del bestiame. Rientrano in questa classe anche gli edifici cosiddetti Casa Clima che rispecchiano le norme legislative relative al risparmio energetico; la costruzione deve rispettare almeno le seguenti specifiche: - base o piano interrato in cemento armato, calcestruzzo, materiali incombustibili; - strutture portanti fuori terra e del tetto nonché coibentazioni, pareti esterne ed interne anche in materiali combustibili; - variamente elevato entro e fuori terra. IIIª classe: comunque costruito. NB: Le strutture portanti costituite da legno lamellare, nonché l assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equiparano detti elementi a quelli incombustibili. SEZIONE FURTO a) Le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato. b) Validità dell Assicurazione. L Assicurazione è valida e pienamente efficace in presenza dei seguenti mezzi di protezione e chiusura. Ogni apertura verso l esterno di detti locali situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Pagina 3 di 32

17 Qualora in caso di sinistro dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati per perpetrare il furto presentino caratteristiche non conformi a quelle sopra descritte, la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 20%. Il Contraente o l Assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l efficacia del contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l assicurazione non copre i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - I fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione. - La superficie dell azienda assicurata corrisponde a quella indicata in polizza. - Il fatturato, intendendosi per tale l ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall Assicurato, detto anche volume d affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.), non supera l importo annuo indicato in polizza. Il superamento di tali limiti o di altri parametri numerici variabili indicati in polizza costituiscono aggravamento di rischio, come previsto dall art Aggravamento del rischio. RELATIVAMENTE A TUTTE LE SEZIONI Per la determinazione dell aliquota di imposta da corrispondere sui premi di assicurazione, i beni assicurati sono impiegati per l esercizio di attività che dà luogo a produzione di reddito agricolo, come prescritto dalle leggi vigenti. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: ASSICURATO: ASSICURAZIONE: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. ATTIVITÀ AGRITURISTICA: si intende esclusivamente l attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l utilizzazione della propria azienda agricola in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all attività agricola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. BESTIAME: CONTENUTO: bovini, equini, ovini, caprini, suini. Animali da cortile e domestici fino a 1.500,00 euro. Il tutto sia sottotetto dei fabbricati costituenti l azienda, che all aperto entro l ambito dell azienda agricola, compreso l alpeggio e le strade che vi conducono. a) complesso mobiliare per l arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine per l ufficio privato, e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresi indumenti, pellicce, quadri, tappeti ed oggetti d arte di valore singolo non superiore a ,00 euro con il limite di indennizzo, per la sola Sezione Furto, del 50% della somma assicurata, nonché gioielli per non oltre 1/10 della somma assicurata a questa partita e valori per non oltre 1.500,00 euro; b) derrate, scorte e prodotti agricoli in genere, anche insilati, sementi, concimi, fertilizzanti, anticrittogamici ed antiparassitari, granaglie trebbiate, vini, olii e relativi contenitori, legna da ardere e legname in genere, infiammabili, carburanti e lubrificanti, imballaggi. Il tutto per il solo uso dell azienda agricola, esclusi foraggi ed esplodenti; c) nel caso di esercizio di attività agrituristica, sono compresi il mobilio e l arredamento in genere dei servizi di ospitalità e ristorazione, nonché - relativamente alle garanzie della sola Sezione A Incendio - gli effetti personali e gli oggetti portati dai clienti nell azienda; d) cose particolari, cioè documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. Pagina 4 di 32

18 CONTRAENTE: ESPLODENTI: ESPLOSIONE: ESTORSIONE: FABBRICATO: il soggetto che stipula l assicurazione. sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. N 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 C.P.) locali di abitazione e ove si svolge l attività dichiarata in polizza, costituiti dall intero fabbricato o parte di esso, compresa la relativa quota di parti comuni. Sono comprese opere di fondazione interrate, fissi ed infissi, nonché altri impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, pannelli solari o fotovoltaici, ascensori e montacarichi, celle frigorifere, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, rivestimenti, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, escluso quanto indicato alle voci Contenuto e Macchine e Attrezzi, Foraggi ed escluse le serre, i fabbricati in stato di abbandono o in rovina e le tubazioni interrate. In dipendenza della loro utilizzazione i fabbricati vengono convenzionalmente identificati nelle seguenti categorie: Categoria A : casa ad uso esclusivo di abitazione senza magazzini né deposito di attrezzi, macchine e veicoli agricoli. Categoria B : uso di abitazione. Sono ammessi depositi di derrate ad uso familiare nonché garage per veicoli, compresi trattori. Categoria C : abitazione ed altri usi agricoli, compreso stalle, ma esclusi fienili o depositi di foraggi. Categoria D : abitazione ed altri usi agricoli, compreso stalle e fienili o depositi di foraggi. Sono compresi eventuali servizi di ospitalità e ristorazione per esercizio di attività agrituristica nonché, per i fabbricati B, C e D, sili incombustibili per deposito derrate e/o mangimi, nonché impianti fissi per mungitura. Qualora i fabbricati non siano di proprietà dell Assicurato, la garanzia si intende prestata per conto di chi spetta; in tale caso si intende operante l art. 10. FERMENTAZIONE ANORMALE: combustione senza fiamma, determinata da una serie di trasformazioni spontanee (fermentazione, ossidazione ecc.), senza l applicazione di sorgenti esterne di ignizione. FORAGGI: FRANCHIGIA: IMPLOSIONE: INCENDIO: fieno, paglia stramaglie ed in genere qualsiasi prodotto essicato vegetale destinato all alimentazione del bestiame, posti sia sottotetto a fabbricati di categoria D che all aperto sui fondi dell azienda agricola, compresi i relativi sili o ripari, anche combustibili, nonché il macchinario e le attrezzature dell eventuale monte fieno. La somma riportata in polizza rappresenta la media mensile, mentre la somma assicurata per ogni mese è il prodotto risultante dalla media mensile moltiplicata per i seguenti coefficienti: gennaio 1; febbraio 0,8; marzo 0,6; aprile 0,4; maggio 0,3; giugno 0,7; luglio 1; agosto 1,3; settembre 1,6; ottobre 1,6; novembre 1,5; dicembre 1,2. la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. il cedimento non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Pagina 5 di 32

19 INCOMBUSTIBILI: INDENNIZZO: le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFIAMMABILI: - gas combustibili; - sostanze e i prodotti non considerati esplodenti con punti di infiammabilità inferiore a 55 C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua e l aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. MACCHINE E ATTREZZI: attrezzi, macchine e veicoli per uso agricolo anche non iscritti all UMA, inclusi i relativi accessori, utensili e ricambi, comprese, per non oltre il 50% della somma assicurata alla partita, trebbiatrici e mietitrebbiatrici, sia sottotetto dei fabbricati che in azione ovunque entro i confini d Italia e della Repubblica di S. Marino; impianti mobili per mungitura, essiccatoi e sili combustibili per derrate o mangimi (esclusi i sili per foraggi). MASSIMALE: NUCLEO FAMIGLIARE: POLIZZA: PREMIO: l obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose ed animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese. l insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell abitazione indicata in polizza. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. PRESTATORI DI LAVORO: tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile. PRIMO RISCHIO: RAPINA: RISCHIO SEPARATO: SCOPERTO: la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Relativamente alla Sezione Incendio, per le partite ove in polizza sia specificato che la forma di garanzia è a primo rischio, non si intende applicato l art. 5 - Assicurazione parziale. l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia (art. 628 C.P.). il rischio o l insieme di più rischi, disgiunto da altri mediante: - muro pieno, intendendosi per tale il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci, o da serramenti costruiti in materiale aventi la certificazione REI 120; - porta morta, intendendosi per tale il passaggio coperto tra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno; esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero di macchine ed attrezzi agricoli esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico; - spazio vuoto uguale o superiore a un metro. la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Pagina 6 di 32

20 SCOPPIO: SINISTRO: SOCIETÀ : SOLAI: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. ITAS Mutua che presta l assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato (escluse pavimentazioni e soffittature). STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE: quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite testa a testa nel senso della lunghezza, fra loro incollate l una all altra in modo che le fibre risultino parallele ed orientate secondo l asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante pari a quella delle lamelle da cui è costituito. TERRORISMO: TETTO: VALORI: un atto (incluso anche l uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. l insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: - due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; - manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE A - norme che regolano le garanzie incendio Art. 1 - Rischio assicurato La Società indennizza: A) i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito elencati: 1) Incendio 2) Fulmine 3) Esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi 4) Caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate. B) i danni conseguenti agli eventi di cui alla lettera A, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. C) i danni causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l incendio, sia per ordine dell Autorità che - non sconsideratamente - dall Assicurato o da terzi. D) Le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro fino alla concorrenza del 15% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto stabilito dall art Limite massimo dell indennizzo. Pagina 7 di 32

21 Le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla partita «Contenuto» durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall art Limite massimo dell indennizzo. Il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido versato a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. Le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell Assicurato, posti al servizio del fabbricato, accertata dall azienda di distribuzione e comportante da parte dell azienda stessa il blocco dell erogazione. La garanzia comprende: a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.500,00 euro e con detrazione della franchigia di 100,00 euro. Il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d affezione o artistico o scientifico. L indennizzo sarà corrisposto solo dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite con il limite di 2.500,00 euro per sinistro o per periodo di assicurazione. Questa estensione si intende prestata nella forma a primo rischio e solo se assicurata la partita Contenuto. A titolo di risarcimento per interruzione od intralcio di attività l indennizzo dovuto sarà maggiorato di un ulteriore importo del 15% con il massimo di ,00 euro per le partite Fabbricato e Contenuto, fermo quanto stabilito dall art Limite massimo dell indennizzo. E) La Società inoltre indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito indicati: 5) Bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili). 6) Fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse - o dei fabbricati che le contengono -, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. 7) Urto di veicoli, non appartenenti all Assicurato o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulle aree che non siano di esclusiva pertinenza dell azienda agricola assicurata. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di 150,00 euro. 8) I danni da caduta accidentale di ascensori e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni. 9) Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi Sociopolitici. 10) Fermentazione anormale del foraggio, se assicurato, che provochi decomposizione in misura tale da non permettere l utilizzo al quale è destinato. 11) Folgorazione del bestiame, se assicurato, dovuta a guasto di impianti elettrici, a condizione che tali impianti siano rispondenti ai requisiti di legge e che la folgorazione abbia provocato la morte del bestiame stesso; se tali impianti sono privi di certificazione dei requisiti di legge, si applicherà una franchigia di 250,00 euro per singolo sinistro. F) Estensioni di garanzia sempre operanti 12) Eventi Sociopolitici - Terrorismo La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di: - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio; - terrorismo. Sono esclusi i danni: - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, ed in occasione di serrata; - di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - da imbrattamento dei muri esterni dei fabbricati. Relativamente agli Eventi Sociopolitici la garanzia è prestata con detrazione della franchigia di 500,00 euro e l importo massimo dell indennizzo a carico della Società non potrà superare, per Pagina 8 di 32

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