SicurCasa DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA, RESPONSABILITA CIVILE GENERALE E TUTELA LEGALE PER LE ABITAZIONI E GLI STUDI PROFESSIONALI SicurCasa IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Mod.FascInfSicCasaLloyds11.01

2 NOTA INFORMATIVA Polizza SicurCasa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nel Modulo di Polizza (e ogni altro Assicuratore identificato nel Modulo di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle Imprese Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad Eur milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2010: ** Tasso di cambio al : EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: ) Mod.FascInfNISicCasaLloyds11.01 Pagina 1 di 5

3 L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA Con la forma senza tacito rinnovo la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza naturale del contratto - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Durata dell assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto sono le seguenti: Incendio Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, con il limite massimo della somma assicurata per ciascuna partita i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, dagli eventi previsti nel contratto di assicurazione vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Incendio - Rischio Assicurato. Furto Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare l Assicurato per le perdite e/o danni materiali e diretti conseguenti a furto, sia consumati che tentati sul complesso dei beni mobili, esclusi i veicoli, trovantisi all interno dei locali assicurati vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione II Furto - Rischio Assicurato. Elettronica Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature ed Impianti Elettronici, presenti nell abitazione dimora abituale e/o studio professionale, collegate e pronte per l uso per cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione III Elettronica - Rischio Assicurato. Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) e Operai (R.C.O.) Gli Assicuratori nei modi, limiti e termini previsti dalle condizioni di assicurazione che seguono, si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della Vita Privata dell Assicurato e dei familiari conviventi, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. Gli Assicuratori si impegnano altresì a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Oggetto dell Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) ; Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O..) Tutela Legale Gli Assicuratori assumono a proprio carico, nei limiti del massimale previsto in polizza, il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub : Condizioni Generali di Assicurazione Sezione V Tutela Legale Oggetto dell Assicurazione. Estensioni di copertura È data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti dalle Condizioni Particolari di polizza, operanti solo se espressamente richiamate. Per i dettagli si rinvia agli appositi articoli e relativi punti in essi contenuti delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Esclusioni di copertura La copertura assicurativa può essere soggetta, laddove previsto, a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Incendio - Esclusioni, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione II Furto Esclusioni, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione III Elettronica Esclusioni, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Esclusioni, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione V Tutela Legale Esclusioni. Mod.FascInfNISicCasaLloyds11.01 Pagina 2 di 5

4 AVVERTENZA Limitazioni di copertura franchigie e scoperti di polizza La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti, limitazioni e massimali vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Incendio Limite di Indennizzo o Risarcimento, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione II Furto Limite di Indennizzo o Risarcimento, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione III Elettronica Limite di Indennizzo o Risarcimento, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Limite di Indennizzo o Risarcimento. Esempio di applicazione di franchigie e scoperti Richiesta di Indennizzo Terzo danneggiato: Euro ,00 Franchigia: Euro 500,00 Somma corrisposta dagli Assicuratori al Terzo danneggiato: Euro ,00 Somma da corrispondere da parte del Contraente agli Assicuratori: Euro 500,00 In caso di assicurazione parziale, troverà applicazione quanto previsto dalle Condizioni assicurative vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale della Sezione I Incendio, Condizioni Generali di Assicurazione - Assicurazione in deroga alla regola proporzionale della Sezione II Furto. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative alle circostanze del rischio, possono essere causa di annullamento del contratto e/o limitazione dell indennizzo dovuto vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni inesatte e/o reticenze. AVVERTENZA Il contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi: 1) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell Art del Codice Civile; 2) se al momento in cui l assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall Art del Codice Civile; 3) nei casi previsti dall Art del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni inesatte e/o reticenze, Condizioni Generali di Assicurazione Aggravamento del rischio, Condizioni Generali di Assicurazione Diminuzione del rischio. Ai fini esemplificativi può comportare una modifica del rischio il cambio di residenza dell Assicurato, in quanto la provincia tariffaria rappresenta un parametro determinante per la classificazione del rischio. 6. Premi Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. E ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%. Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006): assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all Intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario gli Assicuratori o l intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. AVVERTENZA Gli Assicuratori possono applicare sconti di premio personalizzati anche in funzione di specifiche strategie tecniche e commerciali. 7. Rivalse AVVERTENZA Gli Assicuratori si riservano di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalle condizioni di polizza. Mod.FascInfNISicCasaLloyds11.01 Pagina 3 di 5

5 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Le parti possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata a seguito di sinistro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Recesso in caso di sinistro e cessazione del rischio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento della rate di premio scadute si prescrive in dodici mesi dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto stabilito dall art.2952 del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. L inadempimento da parte dell Assicurato dell obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell Art c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennità. 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Rinvio alle norme di legge. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla presente copertura assicurativa, sono a carico del Contraente; attualmente sono fissati nella misura riportata nella seguente tabella: Sezione Imposta sul Premio Imponibile Incendio 22,25% Furto 22,25% Elettronica 21,25% Responsabilità Civile Generale 22,25% Tutela Legale 21,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal contratto di assicurazione, che disciplina le modalità e i termini per la denuncia del sinistro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Obblighi in caso di sinistro, Condizioni Generali di Assicurazione Norme valide per la Sezione I Incendio, II Furto e III Elettronica Pagamento dell indennizzo. AVVERTENZA Gli Assicuratori hanno affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale ad un impresa terza vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione V Tutela Legale Premessa, Condizioni Generali di Assicurazione Sezione V Tutela Legale Disposizioni che regolano la prestazione del sinistro Denuncia del sinistro e scelta del legale 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo Mod.FascInfNISicCasaLloyds11.01 Pagina 4 di 5

6 avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato Il contratto prevede l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. *** Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo Per la consultazione dell aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito Gli Assuntori di rischi assicurativi di Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il testo della Nota informativa è aggiornato al 01/2012. Il Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Enrico Bertagna. Mod.FascInfNISicCasaLloyds11.01 Pagina 5 di 5

7 POLIZZA SICURCASA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CondPolSicCasaLloyds11.01 CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 1 di 29

8 Polizza SICURCASA Il presente documento rappresenta il Contratto di Assicurazione e la descrizione di tutte le condizioni operative contrattuali redatte per fornire una copertura assicurativa per il rischio descritto nel Modulo di Polizza, come di seguito definito. Resta comunque inteso che, sulla base delle scelte del Contraente e/o dell Assicurato, saranno valide ed operanti, a tutti gli effetti, esclusivamente quelle partite per le quali nel Modulo di Polizza viene descritta la relativa somma assicurata, nonché le estensioni e le condizioni particolari di assicurazione presenti nel Modulo stesso con l indicazione OPERANTE o inserite negli allegati eventuali. Abitazione di tipo A Abitazione di tipo B Apparecchiature ed Impianti Elettronici Assicurato Assicuratori Assicurazione Autocombustione Bilanci dei membri Cani pericolosi Consumatore Contenuto Contraente Contratto d assicurazione Dimora abituale Dimora saltuaria Esplosione Fabbricato/Locali DEFINIZIONI / GLOSSARIO Appartamento - Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, facente parte di un maggior Fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall esterno. In questa voce sono comprese le cosiddette ville a schiera. Villa - Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, con proprio accesso dall esterno di uso esclusivo. Non sono comprese le cosiddette ville a schiera. insieme di impianti ed apparecchiature elettroniche posti nell abitazione. A solo titolo esemplificativo e non limitativo, quali: impianti di allarme, impianti di controllo, impianti telefonici e fax, stampanti, DVD, apparecchi televisivi, stereo HiFi, home theater, scanner, web cam, macchine fotografiche digitali, telecamere digitali. il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. il membro o membri di Lloyd s che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione. il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. combustione spontanea di fiamma. l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd s. gli Assicuratori indicano quali pericolosi i cani appartenenti alle seguenti razze: bulldog americano, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell Anatolia, cane da pastore dell Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreilla, dogo argentino, fila brazileiro, mastino napoletano, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa Mallorquin, american pit bull terrier, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu. è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. l insieme dei beni mobili presenti all interno dell abitazione e dell eventuale annesso ufficio o studio privato. Rientrano nella definizione anche: - armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; attrezzature e scorte domestiche; elettrodomestici; apparecchi audio fono-visivi in genere ad uso domestico quali: radio, autoradio, televisori, videoregistratori, videogiochi, complessi stereofonici, registratori, etc.; - effetti personali: capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed apparecchi cine foto-ottici quali: macchine fotografiche, videocamere, cineprese, proiettori, binocoli, cannocchiali, etc.; altri apparecchi elettronici quali: personal computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili etc.; strumenti musicali, armi da fuoco ed oggetti personali in genere; sono compresi anche gli oggetti personali dei collaboratori domestici e degli ospiti dell Assicurato; - gioielli e preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, orologi ed oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso; - oggetti pregiati: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d arte non costituenti mobilio (esclusi gioielli e preziosi), oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni; - valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Sono invece escluse le attrezzature elettroniche quali computer portatili, registratori di cassa ed apparecchiature elettroniche portatili in genere. il soggetto che stipula il Contratto d Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione. il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. quella corrispondente alla residenza anagrafica dell Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell anno. villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio italiano, ove l Assicurato non dimora abitualmente. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. il complesso di opere edili indicate nell Ubicazione del rischio, escluso solo il valore dell'area. Sono compresi fissi ed infissi, impianti fissi in genere, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e/o condizionamento posti al servizio del Fabbricato o dei locali, le recinzioni e tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione diverso da quanto indicato alla voce Contenuto. Sono altresì, compresi CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 2 di 29

9 Fissi ed Infissi Fondi dei membri presso i Lloyd s Franchigia Fulmine Furto Furto con destrezza Implosione Incendio Incombustibili Indennizzo Insorgenza (del sinistro) Lastre e Cristalli Massimale Modulo di Polizza Oggetti pregiati Polizza Premio Primo Rischio Assoluto (P.R.A.) Rapina Regola Proporzionale Risarcimento Rischio Scippo Scoperto Scoppio Sindacato affreschi, statue, bassorilievi, decorazioni tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti: il tutto non avente valore artistico ma decorativo; inoltre recinzioni e parti comuni di immobile e di impianti costituenti proprietà comune. ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione secondaria di finimento e protezione, telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte e finestre (infissi). i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro. importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica e visibile. impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l attenzione della persona. repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. combustione con fiamma, degli enti materiali al di fuori del proprio focolare, che può autoestendersi e propagarsi. sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l insorgenza è: - nell ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l evento dannoso; - nell ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. lucernari, specchi, vetri, lastre di cristallo o altri materiali trasparenti fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all esterno che all interno del fabbricato, stabilmente collocati su porte, finestre, vetrine, banchi, mensole e simili. l ammontare che rappresenta ol entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto di Assicurazione. il documento allegato al Contratto di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Decorrenza, il Premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione. opere d arte in genere, mobili di antiquariato, quadri, arazzi, sculture, argenteria, raccolte e collezioni di particolare pregio. Il valore globale degli oggetti pregiati non può essere superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con un limite per singolo oggetto di Euro 5.000,00. il documento che prova l assicurazione. il corrispettivo dovuto dal Contraente all Assicuratore. forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall art del Codice Civile. sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone. nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel Modulo di Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall art del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. la probabilità che si verifichi il sinistro. furto commesso strappando la cosa di mano alla persona che la detiene. importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del colpo d ariete. è definito Sindacato il membro di Lloyd s o il gruppo di membri di Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council di Lloyd s. CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 3 di 29

10 Sinistro Solaio Sottolimite Terrorismo Terzi Tetto Ubicazione del rischio il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. complesso degli elementi che interessano la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità Pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. qualunque persona fisica con esclusione di: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente; b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l Assicurato subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio. insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire e proteggere il fabbricato ed il relativo contenuto dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti ed il manto di copertura. l indirizzo dell unità immobiliare dichiarata in polizza. Valore a nuovo - per il fabbricato la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere. E escluso il valore dell area e di statue, affreschi e abbellimenti aventi valore storico artistico; - per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità e valore, ad eccezione delle merci, degli oggetti pregiati e dei valori in genere. Valore commerciale Valore Intero (V. I.) Valori il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito derivante dal grado di vetustà, dallo stato di conservazione, dalla destinazione e modo di costruzione dalla qualità e funzionalità, dal rendimento e stato di manutenzione nonché ogni altra circostanza concomitante. forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l applicazione della regola proporzionale così come previsto dall art del Codice Civile. gioielli e oggetti che contengano anche solo in parte, platino, oro, pietre preziose, perle e coralli, collezioni o raccolte, denaro e titoli di credito in genere, ricariche telefoniche, biglietti lotterie nonché ticket relativi al trasporto, parcheggio o buono pasto. GLOSSARIO GIURIDICO Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato: Arbitrato Danno Extracontrattuale Diritto Reale Illecito Amministrativo Depenalizzato Imputazione Colposa Imputazione Dolosa Reato Spese di giustizia penale Spese di soccombenza Sanzione Amministrativa istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti I'interpretazione o l esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro. danno conseguente a fatto illecito. Non presume l esistenza di alcun rapporto finanziario. diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad esempio di Proprietà, e limitata nel caso ad esempio di Usufrutto), e conseguenti oneri / doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso. fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione. per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti ( artt. 42 e 43 Codice Penale). per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale). violazione di norme penali. In relazione alla diversa specie della pena detentiva o pecuniaria prevista dalla legge, si deve distinguere tra: - Delitto: per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa. - Contravvenzione: per la quale è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o pena pecuniaria dell'ammenda. spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art. 535 Codice di Procedura Civile comma 1). spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile. provvedimento dell'autorità Amministrativa/Giudiziari conseguente alla violazione di disposizioni generali. Si deve distinguere tra: - Sanzione pecuniaria: pagamento di una somma di danaro; - Sanzione accessoria: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 4 di 29

11 Transazione Trattazione Stragiudiziale Vertenza Amministrativa Vertenza Contrattuale sequestro, fermo o blocco. accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale. tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice. contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'autorità Amministrativa competente [T.A.R. -Tribunale Amministrativo Regionale - o Consiglio di Stato]. controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni. * * * CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 5 di 29

12 PREMESSA Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto, in collaborazione con All Risks s.rl., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati Roma, dagli Assicuratori di seguito indicati: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s di Londra (Lloyd s) che svolgono l attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. * * * CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 6 di 29

13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO Ai sensi dell Art del Codice Civile l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Pur essendo il premio annuale, nel caso in cui sia previsto il pagamento frazionato del premio, se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi delle rate frazionate successive alla prima sono comunque dovuti dal Contraente. Art. 2 DURATA DELL ASSICURAZIONE Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. L assicurazione termina alle ore 24 della scadenza annuale indicata sul Modulo di Polizza, senza obbligo di disdetta. Art. 3 FORMA DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche, proroghe e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provate per iscritto. Art. 4 DICHIARAZIONI INESATTE E/O RETICENZE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato e/o del Contraente, salva la loro facoltà di recedere dall assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 7 BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte dell Assicurato di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive delle abitazionistudi professionali assicurati, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative agli stessi rese all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. Gli Assicuratori hanno peraltro il diritto di percepire l eventuale differenza di premio corrispondente all eventuale maggior rischio a decorrere dalla data in cui si è verificata la circostanza. Art. 8 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI Gli Assicuratori hanno sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALL ASSICURAZIONE La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. Spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni, fermo restando che l indennizzo non verrà corrisposto se non nei confronti e con il consenso del titolare dell interesse assicurato. Art. 10 COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, fax o per telegramma: a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: alla All Risks S.r.l. tramite la quale è stata effettuata l assicurazione od al Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s; b) per quanto riguarda le comunicazioni all Assicurato e/o al Contraente: all ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori. Art. 11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno: a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell Art del Codice Civile; b) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; c) in caso di ipotesi di reato, denunciare l evento all Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l importo approssimativo del danno. Deve essere inviata copia via fax agli Assicuratori. d) fornire agli Assicuratori o ai Periti da questi incaricati, informazioni e prove conservando al riguardo tracce e residui del sinistro che possono ragionevolmente contribuire a facilitare la liquidazione del danno. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 7 di 29

14 Art. 12 RECESSO IN CASO DI SINISTRO E CESSAZIONE DEL RISCHIO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti Contraenti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni: - il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; - il recesso da parte degli Assicuratori ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Nel caso, invece, di cessazione del rischio durante il periodo di assicurazione, il Contraente non è liberato dall obbligo del pagamento dei premi e di eventuali rate frazionate fino a quando non ha comunicato agli Assicuratori la cessazione stessa avvenuta a norma di legge. È pertanto dovuto al Contraente il premio relativo al periodo di assicurazione in corso a partire dal momento della comunicazione sino alla fine del periodo assicurativo. Art. 13 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato deve comunicare agli Assicuratori l esistenza o la stipulazione successiva di eventuali altre assicurazioni per la copertura degli stessi rischi. Tale obbligo non riguarda le assicurazioni stipulate per legge o per contratto da altro Contraente. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori ed a tutte le altre Compagnie ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre Compagnie. Gli Assicuratori, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di quindici giorni. Art. 14 VALIDITA TERRITORIALE La garanzia viene prestata per i soli rischi ubicati nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 15 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente assicurazione sono comunque a carico del Contraente. Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente stabilito dalle Condizioni Generali e Particolari delle presenti Condizioni, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in Italia. Art. 17 FORO COMPETENTE Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. *** CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 8 di 29

15 NORME VALIDE PER LE SEZIONI I INCENDIO, II FURTO E III ELETTRONICA Art. 18 REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA RIDOTTA A SEGUITO DI SINISTRO In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e sino al termine del periodo assicurativo in corso di un importo pari a quello del danno liquidato, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Gli Assicuratori, salvo il caso di annullamento del contratto o di recesso esercitato da una delle Parti, possono concedere, su richiesta del Contraente, il reintegro di detto importo a termini e condizioni da definire dopo le necessarie perizie relative al danno verificatosi. L importo liquidato s intende automaticamente reintegrato nella sua entità originale, qualora il Contraente provveda, entro quindici giorni dalla data di richiesta degli Assicuratori, al pagamento dell appendice di reintegro emessa dagli Assicuratori stessi, con la corresponsione del rateo di premio calcolato proporzionalmente all importo del reintegro stesso ed ai giorni mancanti alla data di scadenza della copertura assicurativa. L eventuale reintegro, però, non pregiudica la facoltà degli Assicuratori di recedere dal contratto in applicazione dell Art. 12 RECESSO IN CASO DI SINISTRO E CESSAZIONE DEL RISCHIO delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 19 VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: - per il fabbricato, si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore dell area; - per il contenuto, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per uso e qualità. L ammontare del danno è pari: - per il fabbricato alla spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui; - per il contenuto al costo di rimpiazzo delle cose distrutte o sottratte od il costo di riparazione di quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui. Da detta valutazione sono esclusi: a) gioielli e preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, orologi ed oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso; b) oggetti pregiati: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d arte non costituenti mobilio (esclusi gioielli e preziosi), oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni; c) valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Per le cose elencate ai punti a) e b) il danno è valutato in base al valore commerciale che le cose avevano al momento del sinistro in caso di perdita o distruzione, mentre per quelle danneggiate è dato dal costo di riparazione o restauro, escluso ogni eventuale deprezzamento subito dalla cosa stessa. Per le cose elencate al punto c) il danno è valutato in base al loro valore nominale, l importo liquidato per il titoli sarà pagato dagli Assicuratori soltanto alle rispettive date di scadenza, mentre per gli effetti cambiari l assicurazione vale soltanto se è possibile l esercizio dell azione cambiaria. In nessun caso nella valutazione dei danni si terrà conto del valore di affezione o del valore speciale che uno o più oggetti, danneggiati o distrutti a causa del sinistro, avevano per il fatto di essere componenti di un insieme identificato (coppia, serie, servizio). Per le cose che al momento del sinistro erano fuori uso o in condizioni di inservibilità viene applicata una riduzione per usura e degrado. Art. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità: a) dagli Assicuratori o da un Perito, da questi incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due Periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è ripartita a metà fra le due Parti Assicurato e Assicuratori. Art. 21 MANDATO CONFERITO AI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente e/o l Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 11 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione; d) procedere alla stima del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 19 Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 9 di 29

16 Art. 22 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell indennizzo entro sessanta giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. *** CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 10 di 29

17 SEZIONE I INCENDIO Art. 23 ENTI E SOMME ASSICURATI LIMITI DI RISARCIMENTO La presente assicurazione si intende prestata a copertura delle ubicazioni del rischio indicate nel Modulo di Polizza fino alla concorrenza dei capitali riportati per ogni partita. La garanzia non è quindi operante per le partite per le quali non risulti indicato il relativo valore assicurato e non sia stato pagato il relativo premio. La somma indicata nel Modulo di Polizza per ciascuna partita rappresenta il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo che gli Assicuratori potranno essere tenuti a pagare a seguito di sinistro. Le garanzie prestate nella presente Sezione saranno operanti a condizione che il Fabbricato assicurato risulti avere le seguenti caratteristiche costruttive: - strutture portanti, pareti esterne e solai in cemento armato, laterizi e/o altri materiali incombustibili. E ammessa la struttura portante del tetto e di eventuali solai in legno. - manto di copertura del tetto in materiali incombustibili oppure in tegole bituminose. E comunque ammessa la struttura portante del tetto in legno. Art. 24 RISCHIO ASSICURATO Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti causati al Fabbricato ed al Contenuto dai seguenti eventi: a) incendio, compresi i danni arrecati per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o arrestare l incendio e anche quelli consideratamente arrecati dall Assicurato o da terzi allo scopo di limitare i danni ed escluso quanto previsto al successivo Art. 29 ESCLUSIONI della presente Sezione Incendio; b) esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; c) fulmine, con esclusione dei danni elettrici indirettamente causati dal fulmine ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici; d) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica; e) caduta ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni; f) fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; g) fumi, gas e vapori sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui ai punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse; h) incendio, fulmine, scoppio e le altre garanzie previste dalla presente Sezione quando le cose assicurate sono portate dalla dimora abituale in locali di villeggiatura presi in locazione, in tutto il territorio italiano, limitatamente alla loro permanenza in luogo; i) lastre e cristalli: relativamente alla partita Lastre e Cristalli, fermo quanto stabilito al punto 13) Art. 29 ESCLUSIONI della presente Sezione Incendio, gli Assicuratori mettono a disposizione dell Assicurato la somma di Euro 1.000,00 compresa nel premio di polizza, se assicurate le partite Fabbricato e/o Contenuto per danni agli stessi, come di seguito regolamentato. La copertura assicurativa viene prestata a Primo Rischio Assoluto ovvero senza l applicazione dell art Codice Civile - con il limite di risarcimento del capitale sovraesposto per sinistro e per l intera durata del contratto. Sono escluse le rotture causate da atti vandalici e dolosi; da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili che le sostengono nonché da difetti originari delle stesse. A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza gli Assicuratori risarciscono inoltre: k) le spese per il danno materiale e diretto, opportunamente documentate, derivanti da: - mancato godimento dei locali o perdita delle pigioni per il periodo necessario al loro ripristino per un massimo 180 giorni; - spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence, per se e per le persone conviventi, per un massimo di 60gg; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - rimozione e ricollocamento del contenuto; - rifacimento materiale dei documenti di famiglia. I suddetti rischi assicurati e garanzie sono prestati applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 25 RISCHIO LOCATIVO Nei casi di responsabilità dell Assicurato ed ai sensi degli Artt del Codice Civile, gli Assicuratori rispondono, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita Fabbricato esposta nel Modulo di Polizza, dei danni materiali e diretti causati da incendio od altro evento garantito in polizza ai locali tenuti in locazione dall Assicurato. La garanzia opera in applicazione dell Art del Codice Civile ovvero con l applicazione della regola proporzionale, se la somma assicurata a questo titolo fosse inferiore all effettivo valore dei locali, calcolato a termini di polizza. Art. 26 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, gli Assicuratori rimborseranno le spese opportunamente documentate necessarie per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento ed il deposito presso terzi dei beni posti nei locali assicurati, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai sopraindicati locali. La suddetta estensione di garanzie è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 27 URTO VEICOLI E NATANTI Gli Assicuratori rimborseranno i danni causati da urto di veicoli stradali o di natanti, non appartenenti e non in uso al Contraente o all Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua. La suddetta garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 11 di 29

18 Art. 28 CADUTA AEROMOBILI E CORPI VOLANTI L Assicurazione si intende estesa ai danni diretti causati ai beni assicurati dalla caduta di aeromobili e/o da altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate o da meteoriti. Art. 29 ESCLUSIONI La presente assicurazione non copre le perdite e/o i danni che non siano materiali e/o diretti sulle cose assicurate e le perdite e/o i danni direttamente od indirettamente causati o dovuti o risultanti anche solo parzialmente, da: 1. atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio, colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno); guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare od usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia centrali che regionali o locali; 2. dolo del Contraente e/o dell Assicurato e/o delle persone delle quali il Contraente e/o l Assicurato devono rispondere a norma di legge; 3. normale assestamento e/o restringimento od espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti; 4. corrosione, incrostazione, ossidazione, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici contaminazione (esclusi i sinistri provocati da fumi o gas causati da incendio, scoppio, esplosione, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse), evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, termiti, insetti, vermi ed animali in genere salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza o che tali danni siano provocati da un sinistro non altrimenti escluso; 5. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; 6. sostanze chimiche o batteriologiche; 7. umidità, stillicidio condensa e gelo, trasudamenti o infiltrazioni, insalubrità dei locali; 8. occlusione di condutture di raccolta del deflusso dell acqua piovana, sempreché non dovuti ad accumulo di neve o grandine; 9. rigurgito di fognature; 10. rotture di condutture e impianti fissi non interrati, nonché di impianti fissi interrati intendendosi per tali le tubazioni esterne all area coperta del fabbricato; 11. intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; 12. le spese sostenute per la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua, la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici e/o conduttore che hanno dato origine allo spargimento d acqua, nonché per la demolizione, il ripristino e lo sgombero dei residui; 13. scheggiature e/o rigature dei cristalli; 14. danni a cose mobili all aperto; 15. danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione; 16. causati da eventi atmosferici intendendosi per tali: uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, vento, grandine pioggia, neve nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all interno del fabbricato; 17. conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto; 18. alla macchina o all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un implosione se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 19. imbrattamento delle pareti esterne del Fabbricato assicurato; 20. eventi causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, smottamento del terreno, frane, inondazione, esondazione, alluvione, mareggiata, maree, bradisismo, valanghe e slavine; 21. danni generati in tutto o in parte da campi elettromagnetici e/o radiazioni elettromagnetiche; 22. danni subiti da strutture pressostatiche, tettoie, manufatti in legno, in plastica o in PVC; 23. dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, vasche o silos; 24. guasti o rotture conseguenti a cadute, salvo che non siano provocati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione o implosione; 25. difetti noti all Assicurato e/o al Contraente all atto della stipulazione della polizza, nonché vizi del prodotto; 26. eventi per i quali deve rispondere per legge e/o per contratto il costruttore od il fornitore; 27. crollo di fabbricati conseguente ad errore di progettazione e/o costruzione ed a difetti di materiale e crollo totale o parziale conseguente a collasso strutturale; 28. mancanza delle operazioni di manutenzione prescritte per le cose assicurate; 29. bagnamento comunque causato al Contenuto posto in locali interrati; 30. bagnamento del Contenuto posto in locali seminterrati, ovvero al di sotto del piano terreno, la cui base è posta ad altezza inferiore a 20 cm dal pavimento; 31. malfunzionamento di programmi hardware e software nonché dei collegamenti Internet e simili anche se conseguenti all azione di eventuali virus; 32. determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; 33. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; 34. indiretti quali cambiamenti di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; 35. di smarrimento, di furto o di rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati nella presente Sezione; 36. la presente assicurazione, inoltre, non copre le perdite e/o danni subiti da: boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; aeromobili, natanti, veicoli terrestri in genere. 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19 Art. 30 FENOMENO ELETTRICO In caso di danno agli enti assicurati alla partita Fabbricato e Contenuto causati da fenomeni elettrici di qualsiasi genere, provocati da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati, da altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione o scoppio su impianti, circuiti od apparecchi elettrici, elettronici audiovisivi telefonici, purché fissi e stabilmente installati al servizio del fabbricato, gli Assicuratori liquideranno il danno entro i limiti stabiliti per la suddetta garanzia, applicando franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Tale garanzia è prestata senza l applicazione del disposto di cui all articolo 1907 del Codice Civile. Sono comunque esclusi: - i danni ad elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine; - i danni causati da usura o da carenza di manutenzione; - conseguenti ad operazioni di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - i difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza o connessi a responsabilità derivanti dal costruttore o dal produttore o dal fornitore del servizio. Art. 31 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE La garanzia assicurativa relativa alla presente Sezione è prestata nella forma a Valore Intero, pertanto se dalle stime fatte in base a quanto stabilito all Art. 19 VALUTAZIONE DELLE COSE ASSICURATE delle NORME VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA risultasse che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate alle relative partite stesse, gli Assicuratori risponderanno del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Regola Proporzionale art del Codice Civile). Resta comunque inteso che non si procederà all applicazione della sopra descritta Regola Proporzionale qualora l eccedenza del valore reale rispetto a quello assicurato non risulti superiore al 10%. Art. 32 SPESE DI RIFACIMENTO DOCUMENTI In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, gli Assicuratori indennizzeranno le spese di rifacimento materiale dei documenti rimasti danneggiati a seguito del sinistro. La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 33 ONORARI PERITI Gli Assicuratori risarciscono le somme a carico dell Assicurato relativamente alle spese sostenute per gli onorari del Perito da lui nominato in caso di sinistro, in applicazione di quanto previsto dall Art. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO e dall Art. 21 MANDATO CONFERITO AI PERITI delle NORME VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA del presente contratto. La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 34 ANTICIPO INDENNIZZI Trascorsi almeno 30 giorni dalla data del sinistro, l Assicurato può richiedere agli Assicuratori un anticipo pari al 25% del presumibile ammontare dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, purché detto indennizzo sia ragionevolmente superiore ad Euro ,00. Tale anticipo non potrà comunque essere superiore ad Euro ,00 e sarà versato dagli Assicuratori successivamente all acquisizione di tutti gli elementi sufficienti a stabilire la risarcibilità del danno ed entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell Assicurato. Art. 35 CAMBIO UBICAZIONE A parziale deroga di quanto previsto all Art. 23 ENTI E SOMME ASSICURATI LIMITI DI RISARCIMENTO, qualora l Assicurato cambi l Ubicazione del rischio assicurato, la copertura è prestata tanto per il Contenuto riposto nei locali originari quanto per il contenuto riposto nei nuovi locali indicati in polizza, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni dall inizio del trasferimento. Resta inteso tra le parti che durante il periodo dei 15 giorni di cui sopra, la Somma Assicurata per il Contenuto indicata nel Modulo di Polizza si intende garantita per il 50% per la nuova Ubicazione e per il 50% per la vecchia Ubicazione. A completamento del trasferimento l assicurazione vale per il contenuto dei nuovi locali e non più per quello degli originari, purché l Assicurato dia comunicazione agli Assicuratori, entro 15 giorni, del trasferimento. CondPolSicCasaLloyds11.01 Pagina 13 di 29

20 CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE I INCENDIO (Valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza con l indicazione Operante e pagato il relativo premio) Art. 36 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO In deroga dell Art. 31 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE della presente Sezione Incendio, le Somme Assicurate indicate nel Modulo di Polizza si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Art. 37 DANNI DA ACQUA CONDOTTA In deroga ai punti 8, 9, 10 e 11 dell Art. 29 ESCLUSIONI della presente Sezione Incendio, sono compresi in garanzia i soli danni materiali e diretti agli enti assicurati alle partite Fabbricato e Contenuto causati da fuoriuscita di acqua condotta provocata da rottura accidentale di tubazioni. Sono inclusi: - rottura impianti idrici, igienici e/o di riscaldamento di pertinenza del Fabbricato assicurato, anche a causa di gelo; - rigurgito di fognature e traboccamento di condotti, compresi gronde e pluviali. Si intendono escluse le: a) rotture causate dal gelo alle condutture installate all esterno del Fabbricato o in locali interrati; b) rotture causate dal gelo alle condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o quando l impianto al servizio del locale assicurato risulti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; c) rotture causate da umidità e stillicidio; d) rotture di impianti automatici di estinzione incendio. Sono inoltre esclusi i danni al Contenuto posto in locali interrati e seminterrati collocato ad altezza inferiore a cm.12 dal suolo. La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 38 SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO In deroga di quanto indicato al punto 12 dell Art. 29 ESCLUSIONI della presente Sezione Incendio, gli Assicuratori rimborseranno le spese sostenute per: 1. la ricerca del danno da fuoriuscita di acqua condotta; 2. la riparazione o sostituzione delle parti di impianti idrici, igienici e/o di riscaldamento che hanno dato origine allo spargimento d acqua; 3. la demolizione o il ripristino, nonché lo sgombero dei residui, delle sole parti di fabbricato danneggiato allo scopo di cui ai precedenti punti 1. e 2.; 4. a seguito di rottura accidentale degli stessi impianti idrici, igienici e/o di riscaldamento indennizzabile a termini di polizza. Gli Assicuratori, pertanto, rimborseranno all Assicurato le spese da lui sostenute per la ricerca e la riparazione delle parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d acqua. La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. Art. 39 EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO DI NEVE In deroga a quanto previsto al punto 16 dell Art. 29 ESCLUSIONI della presente Sezione Incendio, la garanzia comprende i danni materiali e diretti provocati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate, grandine, pioggia, neve nonché da bagnatura e/o allagamento, i cui effetti fossero riscontrabili su una pluralità di enti assicurati o non e che determinassero danni all interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra descritti. Sono esclusi i danni causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; - danni subiti da alberi, piante, cespugli prati e coltivazioni in genere; - enti e beni all aperto ad eccezione di quelli fissi di pertinenza del Fabbricato. Restano comunque esclusi i danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, tende da sole e simili installazioni esterne nonché i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, tensostrutture e lastre di fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Restano comunque esclusi i danni a locali interrati o seminterrati. La presente Condizione Particolare è estesa al sovraccarico di neve a seguito del quale gli Assicuratori indennizzeranno i danni materiali e diretti causati dallo stesso al tetto dall accumulo di neve conseguente a precipitazioni nevose. Sono esclusi i danni causati: - ai locali non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all epoca della loro costruzione o rifacimento ed al loro contenuto; - ai locali in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, antenne, pannelli solari e simili, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente all evento coperto dalla presente garanzia. La presente garanzia è prestata applicando limiti, franchigie e scoperti indicati nello Schema Riepilogativo riportato alla fine della presente Sezione. 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