- ESTERO - CONTO CORRENTE BANCARIO in valuta a residenti e in valuta/euro a non residenti

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1 FOGLIO INFORMATIVO (Decreto legislativo n. 385/93 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari) - ESTERO - CONTO CORRENTE BANCARIO in valuta a residenti e in valuta/euro a non residenti Informazioni sulla Banca CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 Capitale Sociale euro ,00 i.v. Registro delle Imprese di Terni Codice Fiscale e Partita I.V.A Albo delle Banche n Gruppo Banca Popolare di Bari Iscritto Albo Gruppi Creditizi n Gruppo Banca Popolare di Bari RI n Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica In generale, il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti in contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi. In particolare, il conto corrente in valuta a residenti e a non residenti è un servizio destinato a facilitare le transazioni commerciali e le operazioni finanziarie con l estero, nonché una migliore gestione dei rischi di cambio. Esso consente, inoltre, al cliente, di effettuare riscossioni o pagamenti in valuta estera anche mediante l utilizzo di titoli di credito (es.: assegni) o altri strumenti bancari (es.: bonifici). Il conto in euro a non residenti presenta caratteristiche analoghe all omologo conto a residenti. Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta; accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente; variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA) con conseguente rischio a totale carico del cliente in caso di peggioramento del rapporto di cambio rispetto all Euro; rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di ,00 euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. Condizioni economiche Avvertenza: I tassi d interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura. Requisiti minimi per l apertura del conto L apertura del conto ed il rilascio di carnet di assegni e di altri eventuali strumenti di pagamento sono, in ogni caso, subordinati al parere favorevole della Banca. Valute estere disponibili Pagina 1 di 9

2 All atto dell accensione del conto corrente il cliente è tenuto ad indicarne l unità monetaria di denominazione (o riferimento), la quale può essere scelta tra una delle seguenti valute: - Corona danese (DKK), - Corona norvegese (NOK), -Corona svedese (SEK), -Dollaro australiano (AUD), -Dollaro canadese (CAD), -Dollaro USA (USD), -Franco svizzero (CHF), Sterlina inglese (GBP), - Yen giapponese (JPY) e altre divise estere rese disponibili dalla Banca. I non residenti possono, altresì, optare per un conto estero in euro. Tasso creditore nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale: 0,050% (corrispondente al tasso annuo effettivo, al lordo della ritenuta fiscale, tenendo conto della capitalizzazione annuale degli interessi) (0,050%) Tasso massimo debitore nominale annuo su utilizzi, anche per valuta, in assenza di fido: 11,500% (corrispondente al tasso annuo effettivo, tenendo conto della capitalizzazione annuale degli interessi) (11,500%) Tasso di mora sull eventuale saldo debitore risultante a seguito della chiusura definitiva del conto uguale al tasso debitore effettivo calcolato su base annua per effetto della capitalizzazione Condizioni di valuta, disponibilità e "non stornabilità" sui versamenti VALUTE (1) TERMINI MASSIMI DI DISPONIBILITÀ (2) Versamento banconote data versamento data versamento Versamento titoli domestici: TERMINI MASSIMI DI NON STORNABILITÀ (3) assegni bancari propri su stessa filiale data versamento data versamento 2 giorni assegni bancari propri di altre filiali 3 giorni 3 giorni 5 giorni assegni bancari di altri Istituti 7 giorni 7 giorni 7 giorni assegni circolari dell'istituto data versamento 3 giorni 5 giorni assegni circolari di altri Istituti 4 giorni 5 giorni 7 giorni assegni di c/c postale 7 giorni 7 giorni 7 giorni valori postali (senza code line) 10 giorni 20 giorni non previsti vaglia Banca d'italia 2 giorni 4 giorni 6 giorni Versamento titoli esteri: assegni, travellers cheques e vaglia 14 giorni 14 giorni non previsti Accrediti diversi: accensione finanziamento data regolamento Forex (*) data regolamento Forex (*) bonifici (**), netto ricavo incassi documentari, regolamento crediti documentari, ecc. (*) Forex = data operazione + 2 gg. lavorativi secondo il calendario internazionale Forex 2 gg. lavorativi successivi alla valuta di regolamento sui conti interbancari 2 gg. lavorativi successivi alla valuta di regolamento sui conti interbancari (**) Per i bonifici domestici e per i bonifici transfrontalieri si rinvia all apposito Foglio informativo (Scheda n. 20) (1) (2) (3) Le Valute sui versamenti, se non diversamente specificato, sono espresse in giorni lavorativi. I Termini massimi di disponibilità sono espressi in giorni lavorativi successivi alla data del versamento ed indicano i giorni decorsi i quali salvo i casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) verificatisi presso la Banca e/o i suoi Corrispondenti è possibile utilizzare gli importi versati in conto. I Termini massimi di non stornabilità sono espressi in giorni lavorativi successivi alla data del versamento ed indicano i giorni decorsi i quali salvo i casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) verificatisi presso la Banca e/o i suoi Corrispondenti la Banca non può stornare gli importi versati in conto. A V V E R T E N Z A Si precisa che i termini massimi di non stornabilità sopra esposti sono riferiti esclusivamente ai titoli incassabili presso le Banche aderenti alle procedure interbancarie d incasso che prevedono i termini di presunzione di pagato e che gli stessi si intendono interrotti in caso di comunicazione di impagato da parte della Banca trassata. In particolare, in caso di comunicazione di impagato di un titolo versato in conto, la Banca procede all'addebito del relativo importo sul conto del Cliente con valuta pari alla data del versamento, interrompendo i termini di "non stornabilità" (ciò anche in assenza della materiale restituzione del titolo in questione); nel caso in cui la comunicazione di "impagato" riguardi un titolo presentato al pagamento in via telematica (check truncation), ferma restando l'interruzione dei termini di "non stornabilità", la Banca si riserva la facoltà di procedere, ai fini di una migliore tutela dell interesse dello stesso Cliente, ad un eventuale secondo tentativo d incasso tramite Stanza di Compensazione riaccreditando il conto del Cliente con valuta pari alla data di regolamento dell impagato + 3 giorni lavorativi e decorrenza di nuovi termini di disponibilità pari alla "data regolamento dell'impagato + 8 giorni lavorativi"), in attesa dell esito definitivo del titolo. Valute sui prelevamenti: prelevamento di banconote e/o travellers cheques data prelevamento con assegno bancario data emissione ovvero in caso di assegno postdatato data negoziazione (art. 31, L.Ass.) a mezzo contabile Istituto data prelevamento Addebiti diversi: ordini di pagamento (bonifici, incassi documentari, crediti documentari, ecc.) data operazione Pagina 2 di 9

3 negoziazione contro altra divisa, compreso l Euro data operazione interessi relativi a proroga/trasformazione finanziamento data regolamento Forex (*) Forex = data operazione + 2 gg. lavorativi secondo il calendario internazionale Forex capitale ed interessi relativi a estinzione finanziamento data operazione A V V E R T E N Z A Tutte le operazioni di versamento e di prelevamento, se disposte in una divisa diversa dall unità monetaria di denominazione del conto, sono controvalorizzate dalla Banca secondo una delle seguenti modalità: 1. al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell operazione, rispettivamente per le banconote e le divise estere, se l unità di denominazione del conto è l Euro (cfr. apposito Foglio informativo - Scheda n. 12, sez. 2, inerente a negoziazione di divisa estera ); 2. al cambio corrente rilevato sul mercato internazionale dei cambi alla data di esecuzione dell operazione, rispettivamente per le banconote e le divise estere, se l unità monetaria di denominazione del conto è diversa dall Euro. Per ogni conversione verranno, in ogni caso, addebitate al cliente le commissioni previste per il Servizio (cfr. voce successiva: commissioni di intervento (operazioni valutarie). Spese di conto: spese per operazione 2,58 (o controvalore) spese tenuta conto annue fisse in aggiunta ad ogni altra tipologia di spese 200,00 (o controvalore) spese per invio estratto conto 5,00 (o controvalore) spese di estinzione conto zero spese per rilascio duplicato estratto conto 5,16 (o controvalore) Costo per ciascun assegno Commissioni su pratiche di ammortamento assegno, per furto, smarrimento, ecc. 0,10 (o controvalore) 25,82 (o controvalore) Commissione per assegni richiamati: per richiami su Italia 15,49 (o controvalore) per richiami su estero 20,66 (o controvalore) valuta di addebito della commissione giorno del versamento Commissione per assegni ritornati protestati 2,50% (min. 12,91 o controvalore) (max 41,32 o controvalore) valuta di addebito della commissione giorno del versamento Commissione per assegni ritornati insoluti (oltre alle commissioni reclamate da Terzi) 15,00 (o controvalore) valuta di addebito della commissione giorno del versamento Commissione per assegni consegnati a Pubblico Ufficiale per il protesto Commissione per richiesta apposizione STOP PAYMENT su assegni emessi Spese fisse per accensione/proroga/trasformazione/estinzione finanziamento 30,00 (o controvalore) 31,00 (o controvalore) 10,33 (o controvalore) Commissioni di intervento (operazioni valutarie): per trasferimento di valute estere e/o euro, compensazioni, finanziamento in valuta 0,15% (min. 5,16 o controvalore) per negoziazione e/o trasformazione di una valuta, compreso l Euro, in un altra valuta a pronti, a termine o con opzione 0,15% (min. 5,16 o controvalore) per trasferimenti tra residenti e/o non residenti 0,15% (min. 5,16 o controvalore) per giri ad altre banche in divisa grezza 0,15% (min. 5,16 o controvalore) per accensione, trasformazione ed estinzione finanziamento 0,15% (min. 5,16 o controvalore) Commissione valutaria statistica (ove prevista) Recupero spese banche corrispondenti Commissione per richiesta di informazioni commerciali su estero Commissioni e spese a carico ordinante (saranno addebitate al beneficiario del bonifico proveniente dall estero in caso di impossibilità di recupero) 15,49 (o controvalore) Spese reclamate secondo i vari Paesi 31,00 (o controvalore) 0,15% (min. 5,16 o controvalore) Spese per lo smobilizzo/recupero di scoperti di conto, anche occasionali: spese di costituzione in mora 10,00 (o controvalore) spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta o telefono 10,00 (o controvalore) spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero o controvalore ) 30,00 (o controvalore) spese legali sostenute recupero integrale Pagina 3 di 9

4 Spese per invio comunicazioni: a mezzo posta ordinaria 2,84 (o controvalore) a mezzo raccomandata 5,68 (o controvalore) a mezzo messaggio swift 15,49 (o controvalore) Spese di produzione e invio Documento di sintesi 4,00 La capitalizzazione degli interessi creditori e debitori è effettuata con periodicità annuale. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile. Recupero imposta di bollo in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Per i servizi collegati ed accessori (incassi, pagamenti, finanziamenti, ecc.), i tassi d'interesse praticati e le restanti spese e condizioni economiche e contrattuali sono riportati nei relativi Fogli Informativi, ai quali si fa espresso riferimento. Per eventuali operazioni di prestito e finanziamento in conto corrente, i tassi di interesse praticati e tutte le altre spese e condizioni sono riportati in separati Fogli Informativi. Principali clausole contrattuali che regolano il servizio La presente sezione riporta una sintesi delle principali clausole contrattuali, il cui testo integrale è contenuto nel/i relativo/i contratto/i; ciò al fine di richiamare l attenzione del Cliente sui suoi principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con la Banca. Per clausole contrattuali si intendono le singole pattuizioni, che, prese nel loro insieme, costituiscono il regolamento contrattuale. Esse sono predisposte dalla Banca che le sottopone all approvazione del Cliente, il quale, sottoscrivendo il contratto, aderisce al regolamento prestabilito dalla Banca. Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente (normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca) Sintesi discorsiva del contratto CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE PREMESSA Le Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente sono state redatte dalla Banca sulla base dell omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori. Esse sono definite generali in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il consumatore sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto. I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese. Avvertenza Il termine: consumatore ovvero consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni) sta ad indicare la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2) La Banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman Giurì Bancario, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca. Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11) La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di "consumatore". Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di Pagina 4 di 9

5 pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Al fine di consentire l esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo. Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13) Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc.. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc.. Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15) Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente. Foro competente (cfr. art. 16) Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente conto la Banca è esclusivamente quello di Orveito, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente. CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuiti nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell esecuzione dell incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente a sua volta può revocare l incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5) Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri. c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8) Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto. Le revoche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta. Pagina 5 di 9

6 Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata. d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9) Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata - la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell incapace. SINTESI DISCORSIVA DEL CONTRATTO CONTO CORRENTE BANCARIO (IN VALUTA A RESIDENTI E IN VALUTA/EURO A NON RESIDENTI ) Il contratto di CONTO CORRENTE BANCARIO (in valuta a residenti e in valuta/euro a non residenti ) è stato redatto dalla Banca per la parte comune sulla base dello schema contrattuale dei conti correnti domestici, concordato, in data 24 maggio 2000, dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori. Accredito sbf di assegni bancari, circolari, disposizioni di incasso, vaglia, effetti, ricevute e altri titoli e documenti similari (artt. 4 e 5) L importo degli assegni bancari e circolari è accreditato sul conto del Cliente con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile se non sono decorsi i termini stabiliti nel contratto (modulo contenente le condizioni economiche), che non sempre coincidono con i termini di non stornabilità, anch essi indicati nel medesimo modulo. Detti termini di disponibilità e/o di non stornabilità possono essere prorogati dalla Banca solo in presenza di cause di forza maggiore. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente il giorno di decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto sulla disponibilità dell importo, come innanzi stabilita. Prima del decorso dei termini di non stornabilità stabiliti nel contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare, in qualsiasi momento, sul conto del Cliente l importo precedentemente accreditato, nonché di esercitare in caso di mancato incasso tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all art cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l addebito in conto. Le medesime previsioni valgono in caso di accredito di disposizioni RiBa e RID affidate per l incasso. Nel caso, invece, di versamento in conto di altri ordini di pagamento diversi dall assegno bancario o circolare (vaglia postali, cambiali, ricevute e documenti similari), il relativo importo è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la Banca non ha avuto conoscenza dell effettivo pagamento da parte del debitore. Anche in quest ipotesi, la valuta applicata all accreditamento determina unicamente il giorno di decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto sulla disponibilità dell importo, come testé stabilita. Infine, la Banca si riserva il diritto di addebitare, in qualsiasi momento, sul conto del Cliente l importo precedentemente accreditato, nonché di esercitare in caso di mancato incasso tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all art cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l addebito in conto. Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, interessi di mora (cfr. art. 9) La Banca provvede periodicamente alla chiusura del conto, sia esso creditore o debitore, regolando i rapporti di dare e avere, effettuando il calcolo degli interessi attivi e passivi, delle commissioni e delle spese e applicando le ritenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le medesime modalità. La periodicità di chiusura è stabilita nel contratto (modulo contenente le condizioni economiche) ed è la stessa sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori. In caso di chiusura definitiva del conto, sull eventuale saldo debitore risultante sono dovuti dal Cliente gli interessi di mora nella misura stabilita nel contratto (modulo contenente le condizioni economiche); su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica. Conto non movimentato (cfr. art. 10) Se il conto non è movimentato da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore ad euro 258,23 (o relativo controvalore), la Banca si riserva la facoltà di cessare la corresponsione degli interessi, l addebito delle spese di gestione e l invio dell estratto conto e del Documento di Sintesi. Modifica del domicilio eletto per l invio del preavviso di revoca di cui all art.9-bis della Legge n. 386/1990 (cfr. art. 14) Ogni eventuale modifica del domicilio eletto per l invio del preavviso di revoca di cui all art. 9-bis della Legge n. 386/1990 deve essere comunicata dal Cliente alla Banca con dichiarazione presentata direttamente alla filiale presso cui è acceso il rapporto ovvero inoltrata alla stessa con lettera raccomandata A.R.. La modifica sarà operativa dopo 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca. Modifica delle condizioni economiche e contrattuali (cfr. art. 15) Pagina 6 di 9

7 La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di conto corrente, secondo le pattuizioni di cui all art. 13 delle CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE. A parziale deroga di quanto previsto al comma 2 del predetto art. 13, la facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche si applica anche se il rapporto di conto corrente è a tempo determinato. Legge applicabile (cfr. art. 24) La legge applicabile è quella italiana e, sottoscrivendo il contratto, il Cliente accetta la giurisdizione italiana. Clausole contrattuali contenenti esoneri di responsabilità della Banca e/o obblighi del Cliente, durata del contratto, tempi e modalità di recesso, tempi di chiusura del rapporto, termini per l esercizio di facoltà o per l adempimento di obblighi a) Convenzione di assegno e rilascio dei moduli di assegno in euro e in divisa estera (cfr. artt. 1 e 22) Le disposizioni con assegni sul conto corrente si effettuano mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. In particolare: a) per i conti in euro a non residenti la Banca rilascia al Cliente appositi moduli sui quali è riportata da dicitura conto estero in euro ; su detti moduli non è, altresì, consentito al Cliente di correggere la moneta euro con una diversa divisa; b) per i conti in valuta a residenti e a non residenti, la Banca rilascia specifici moduli di assegno multidivisa sui quali è riportata la dicitura, rispettivamente, di conto residente in divisa e di conto estero in divisa; su ciascuno assegno il Cliente dovrà indicare negli appositi spazi la divisa di traenza dell assegno, la quale non potrà, comunque, essere diversa dall unità monetaria di denominazione del conto corrente. Il Cliente è tenuto a custodire con cura i moduli di assegni ed i moduli di richiesta. In caso di loro furto o smarrimento, il Cliente, per evitare rischi, deve darne tempestivamente comunicazione scritta alla Banca, poiché, da tale momento, non è più responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall uso abusivo o illecito di detti moduli di assegni. In caso di smarrimento o furto di assegni già emessi, la Banca gli fornisce le informazioni essenziali circa le procedure da seguire per cautelarsi dall illecita circolazione dei titoli (sequestro, ammortamento, ecc.). In caso di revoca della convenzione di assegno e/o di chiusura del conto, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. Se a causa di prelievi o pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat, compiuti dal Cliente successivamente all emissione dell assegno, non c è sul conto sufficiente disponibilità, la Banca non paga l assegno pur se è stato emesso in data anteriore a quella dei prelievi con la carta. Se la Banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con la carta dopo la presentazione dell assegno per il pagamento ma prima dell effettivo addebito in conto, non paga l assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto. Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più conti, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente indipendentemente dall eventuale presenza di fondi su altri conti dello stesso Cliente. b) Addebito in conto di assegni o cambiali (cfr. art. 2) Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto gli assegni da lui tratti o le cambiali da lui emesse, anche quando rechino firme di girata illeggibili o incomplete o comunque non conformi ai requisiti richiesti dalla legge assegni o dalla legge cambiaria. c) Approvazione dell estratto conto ed invio documento di sintesi (cfr. art. 11) Ad ogni chiusura contabile la Banca invia al Cliente l estratto conto contenente tutti i movimenti del periodo; ciò anche in adempimento degli obblighi di cui all art cod. civ.. Il Documento di Sintesi, che aggiorna il presente, verrà inviato con la periodicità pattuita ed indicata nel contratto (modulo contenente le condizioni economiche) e, comunque, una volta all anno. L estratto conto (come pure il correlato Documento di Sintesi) si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento, salvo che il Cliente non inoltri alla Banca un reclamo scritto. Però, se vi è un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partita, sia la Banca che il Cliente possono ottenerne la correzione entro il termine di prescrizione ordinaria (10 anni dalla data di invio dell estratto conto, per la Banca; 10 anni dalla ricezione, per il Cliente). Salvo quanto precedentemente disposto, eventuali reclami del Cliente in ordine alle operazioni eseguite dalla Banca devono essere inoltrati alla stessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta esecuzione. d) Compensazione e pagamento di assegni (cfr. art. 12) Nel caso in cui la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all art. 11, comma 1, delle CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE, essa non è obbligata a pagare gli assegni tratti o presentati in data posteriore nei limiti in cui, per effetto dell intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Nel caso in cui la Banca si avvalga della compensazione per crediti non liquidi ed esigibili di cui all art. 11, comma 2, delle predette CONDIZIONI GENERALI, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati in data posteriore a quella di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell intervenuta compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista. In entrambi i casi di compensazione il Cliente deve costituire immediatamente - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore a quella di intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione. e) Durata del rapporto, Recesso dal contratto e Tempi di chiusura effettiva del rapporto (cfr. art. 13) Salva diversa pattuizione, la durata del rapporto di conto corrente è a tempo indeterminato. Ai sensi dell art. 10, comma 2, della Legge n. 248/2006, il Cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno. Uguale facoltà di recesso spetta alla Banca, previo preavviso di 10 giorni. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto ed il pagamento di quanto dovuto. In caso di recesso chiesto dal Cliente, la Banca effettua la chiusura effettiva del conto entro 5 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso di scritturazione a credito e/o a debito e provvede ad estinguere gli eventuali altri rapporti collegati (carte di credito e/o debito, utenze, ecc.). Se è la Banca a recedere dal contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini e a pagare gli assegni tratti dal Cliente con data posteriore a quello in cui il recesso è divenuto operante. Se il conto è chiuso per iniziativa del Cliente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini e a pagare gli assegni tratti dal Cliente con data anteriore a quello in cui il recesso è divenuto operante. Il Cliente può, comunque, comunicare per iscritto alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello previsto contrattualmente, ovvero indicare alla Banca stessa gli ordini e gli assegni che devono essere onorati, purché disposti in data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. In caso di conto cointestato con facoltà di disposizione separata, il recesso dalla sola convezione di assegno, esercitato dalla Banca nei confronti di un cointestatario o dallo stesso cointestatario, non fa venir meno la convenzione di assegno nei confronti degli altri contestatari. Pagina 7 di 9

8 f) Divieto di emissione di assegni in valuta diversa dall unità monetaria di denominazione del conto (cfr. art. 19) Al Cliente è fatto assoluto divieto di emettere assegni in una valuta diversa dall unità monetaria di denominazione del conto; conseguentemente la Banca è esonerata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, in caso di mancato rispetto del predetto divieto da parte del Cliente medesimo. g) Divieto di apposizione della clausola effettivo (cfr. art. 21) Il Cliente si obbliga a non apporre, sulle disposizioni in valuta estera comunque impartite (ivi compresi gli assegni), la clausola di effettivo per cui la somma deve essere pagata solo nella moneta estera stabilita. Qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca, in presenza di tale clausola, rifiuterà l esecuzione della disposizione e resteranno a carico del Cliente le eventuali conseguenze. Rinvio alle norme contenute nelle CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE (cfr. art. 25) Per quanto non espressamente previsto nel contratto di CONTO CORRENTE BANCARIO (in valuta a residenti e in valuta/euro a non residenti ), si applicano le norme contenute nelle CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE. Tempi di chiusura dei rapporti Recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno: in qualsiasi momento,se sa parte del Cliente; previo preavviso di 10 giorni, se da parte della Banca. Chiusura effettiva del conto corrente in caso di recesso richiesto dal Cliente: entro 5 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso a credito (ad esempio: versamenti assegni non disponibili, bonifici in arrivo, partite avvisate, ecc.) e a debito (ad esempio: pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, ecc.). N.B.: L estinzione del conto corrente comporta la preventiva o contestuale estinzione dei rapporti ad esso collegati (carte di credito e di debito, utenze, ecc.). (cfr. art. 13 del Contratto di conto corrente bancario (in valuta a residenti e in valuta/euro a non residenti ). Parte I Clausole contrattuali ) Termini per l esercizio di facoltà o per l adempimento di obblighi Recesso, senza penalità e spese di chiusura, dal singolo contratto da parte del Cliente in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche e/o contrattuali, con diritto di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l applicazione delle precedenti condizioni: entro 60 giorni dalla Proposta di modifica unilaterale del contratto da darsi in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente - con preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche proposte. (cfr. art. 13 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente) Approvazione tacita dell estratto conto da parte del Cliente: entro 60 giorni dalla data di ricezione dell estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo scritto del Cliente. (cfr. art. 11 del Contratto di conto corrente bancario (in valuta a residenti e in valuta/euro a non residenti ). Parte I Clausole contrattuali ) Costituzione, da parte del Cliente, dei fondi necessari per il pagamento di assegni tratti con data anteriore a quella di intervenuta compensazione legale o convenzionale: immediatamente e, comunque, prima della presentazione al pagamento degli assegni. (cfr. art. 12 del Contratto di conto corrente bancario (in valuta a residenti e in valuta/euro a non residenti ). Parte I Clausole contrattuali ) ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE La Cassa di Risparmio di Orvieto aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio Reclami della clientela e dell Ombudsman- Giurì Bancario, la cui gestione è in capo all'associazione del Conciliatore Bancario con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. L Ufficio Reclami e l'ombudsman-giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca. Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Legenda delle principali nozioni dell operazione Requisiti minimi di accesso Saldo contabile Saldo disponibile Spese per invio estratto conto Spese tenuta conto annue fisse in aggiunta a qualunque altra tipologia di spese Spesa per operazione Spese di estinzione c/c Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, ecc.). Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata. Sono le spese per la produzione e l invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita. Sono le spese annuali che si applicano a tutti i conti in aggiunta ad ogni altra tipologia di spese. Spese per ogni scrittura in conto. Sono le spese addebitate all effettiva risoluzione del rapporto di c/c. Pagina 8 di 9

9 Spese per invio comunicazioni Valute sui versamenti Valute sui prelevamenti Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate Non stornabilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate Valuta / Divisa estera Cambio Negoziazione divisa Residente Non residente Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie. Indica, con riferimento alla data dell operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi. Termini di disponibilità (termini, cioè, decorsi i quali le somme versate sono utilizzabili dal Cliente, salvo i casi di forza maggiore) espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento. Termini di non stornabilità (termini, cioè, decorsi i quali la Banca non può più stornare le somme versate in conto dal Cliente, salvo i casi di forza maggiore) espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento. Moneta diversa dall Euro (es.: dollari USA). Prezzo della moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese. Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese. Qualunque persona fisica o giuridica che ha la propria residenza anagrafica o sede legale in Italia, anche se di nazionalità diversa. Qualunque persona fisica o giuridica che opera in Italia, ma ha la propria residenza anagrafica o sede legale all estero, anche se di nazionalità italiana. Offerta Fuori Sede Da compilare a cura dei Promotori Finanziari, del personale di Società convenzionate e del personale del nostro Istituto, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza. DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell iscrizione in Albi o Elenchi) NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA (DATA) ( FIRMA) Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Pagina 9 di 9

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