Libretto di deposito nominativo BRUCOCONTO
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1 18/05/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Libretto di deposito nominativo BRUCOCONTO Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero Spa. Sede legale e amministrativa: Piazza Nogara Verona. Indirizzo telematico: Codice ABI 5188 Iscritta all'albo delle banche presso Banca d Italia. Banca controllata da socio unico Banco Popolare Soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Verona: n Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale Euro interamente versato. Riserve al 31/12/2008 Euro Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Libretto di deposito: Si tratta di un operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l esibizione del libretto di risparmio, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Il libretto è nominativo, il relativo saldo non può essere superiore a Certificato di Deposito: Il Certificato di deposito al portatore e a tasso fisso (il tasso di emissione rimane invariato fino a scadenza) è un operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Le somme depositate sono disponibili solo alla scadenza. Sono di conseguenza esclusi prelevamenti anticipati, parziali o totali, prima della scadenza; dopo l emissione non è possibile effettuare ulteriori versamenti. Gli interessi sono calcolati sulla base dell anno civile e sono infruttiferi dalla data in cui sono esigibili. In particolare il programma BRUCOCONTO è una convenzione con le seguenti caratteristiche: - l adesione al programma Brucoconto è riservata a soggetti di età compresa tra 0 e 11 anni e prevede l apertura di un libretto di deposito nominativo sul quale per i primi 4 anni potranno essere effettuati solo versamenti; eventuali prelievi comporteranno la risoluzione della convenzione Brucoconto, con conseguente perdita di tutti i vantaggi attribuiti dalla stessa sia in termini di tasso di remunerazione e di spese di gestione, sia in termini di possibilità di portare a termine e/o partecipare alle promozioni periodiche offerte dalla convenzione. Salvo esplicita richiesta da parte del cliente, allo scadere dei 4 anni, il programma di risparmio e la relativa convenzione verranno tacitamente rinnovati eliminando anche il vincolo di non prelievo. Pagina 1 di 6
2 - Decorsi 6 mesi dal compimento del 12 anno di età, la Banca cesserà di applicare le condizioni previste per il prodotto Brucoconto. Al rapporto di deposito, a partire da tale data, saranno applicate le condizioni tempo per tempo vigenti per i depositi a risparmio ordinari come pubblicate nei Fogli Informativi della Banca tempo per tempo in vigore. Le nuove condizioni saranno comunicate al Cliente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. - Al raggiungimento di euro, oltre la giacenza minima di 10 euro, il cliente ha la possibilità di prelevarli ed investirli in un Certificato di deposito (Bruco CD) con durata vincolo a 4 anni, remunerato ad un tasso di favore; tale Certificato di deposito potrà essere riscosso solo alla scadenza. Principali rischi tipici (generici e specifici) - Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore o spese e commissioni del servizio) in caso di uscita dalla convenzione nei termini contrattualmente previsti. - Utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità, alla scadenza, di riscossione del capitale e degli interessi esigibili da persona che appare legittimo titolare del certificato. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato. Legenda delle principali nozioni dell operazione Competenze nette Costo del certificato Costo del libretto Onere valuta Saldo contabile Saldo liquido Spese fisse di chiusura Spese invio comunicazioni e variazioni Spese invio scalare di liquidazione Spese per operazione Taglio del certificato Tasso creditore Valute su versamenti Valute sui prelevamenti Vincolo Per competenze nette si intende lo sbilancio tra gli interessi lordi maturati, le ritenute fiscali e tutte le commissioni e spese in elenco. E la spesa per l emissione del certificato. Commissione per l emissione del libretto. Onere derivante dall applicazione dei giorni di valuta alle operazioni di addebito e/o accredito. Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere, in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. Giacenza sul deposito che può essere effettivamente utilizzata. Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese. Spese per invio della corrispondenza e/o comunicazioni varie. Sono le spese per l'invio dell estratto conto di liquidazione secondo la periodicità prevista. Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata. Indica l importo minimo o l importo massimo di emissione del certificato. Tasso nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale con capitalizzazione annua o ad estinzione. Indica la decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi. Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi. Indica il periodo pattuito durante il quale non è previsto effettuare prelevamenti se non previa autorizzazione della Banca e con applicazione di una penale. Pagina 2 di 6
3 Condizioni economiche del Prodotto/Servizio LIBRETTO A RISPARMIO BRUCOCONTO NOTE GENERALI Il libretto di deposito BRUCOCONTO è riservato ai minori di anni 12. Versamento iniziale minimo 30,00 Giacenza minima 10,00 Capitalizzazione degli interessi creditori, delle spese e delle commissioni annuale e/o all estinzione. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile: 365 giorni (366 se anno bisestile). Qualora il deposito non sia stato movimentato da oltre 12 mesi e presenti un saldo non superiore a 258,23 la Banca cessa di corrispondere gli interessi e di richiedere commissioni e spese. All atto dell accensione viene recuperata l imposta di bollo su contratto tempo per tempo vigente, attualmente pari a 14,62, con scrittura di addebito mediante prelevamento dall importo del versamento iniziale. Restano a carico del cliente eventuali oneri fiscali relativi al rapporto, nella misura tempo per tempo vigente. TASSI Tassi creditori - Il saldo liquido del libretto viene ripartito e remunerato per fasce di importo: Fascia di importo Tasso nominale annuo Tasso effettivo annuo lordo netto lordo netto - fino a 1.200,00 3,500% 2,555% 3,500% 2,555% - oltre 1.200,00 1,500% 1,095% 1,500% 1,095% Ritenuta fiscale 27% SPESE - COMMISSIONI - VALUTE COSTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO Costo operazioni 0,00 Spese di chiusura in presenza di interessi inferiori a 5,16 0,00 Spese di chiusura in presenza di interessi compresi tra 5,17 e 10,33 0,00 Spese di chiusura in presenza di interessi compresi tra 10,34 e 15,49 0,00 Spese di chiusura in presenza di interessi superiori a 15,49 0,00 Spese per invio scalare di liquidazione 0,00 Costo libretto deposito a risparmio 0,00 Costo per estinzione 0,00 Spese comunicazioni relative alla trasparenza 3,10 COMMISSIONI Commissione per versamenti conseguenti a negoziazione di: nessuna commissione assegni bancari emessi dalla banca assegni emessi da altre banche Commissione per pagamento a vista di somme superiori al disponibile nessuna commissione giornaliero di 516,46 (calcolata sull importo del prelevamento) PARTICOLARITA RAPPORTO Periodicità di liquidazione delle competenze a credito annuale VALUTE Valute su versamenti e prelievi Valuta applicata all imputazione degli interessi data operazione giorno fisso successivo al periodo cui le competenze nette fanno riferimento Pagina 3 di 6
4 Certificato di deposito BRUCOCD NOTE GENERALI Certificato di deposito al portatore e a tasso fisso con vincolo di 4 anni dalla data di accensione. Gli interessi saranno corrisposti in sede di estinzione del titolo, per la cifra indicata sul certificato al netto degli oneri fiscali in vigore e delle spese e/o commissioni. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile: 365 giorni (366 se anno bisestile) In considerazione della variabilità della durata effettiva del periodo di vincolo (in termini di giorni di calendario), per la determinazione dei rendimenti effettivi lordi e netti sotto indicati si è fatto riferimento a mesi di 30 giorni. Il certificato è acquistabile esclusivamente mediante prelevamento delle somme depositate sul BRUCOCONTO. E previsto un taglio minimo di emissione di e multipli. Il certificato non può essere estinto anticipatamente né essere assoggettato a parziali prelievi di capitale. TASSI Durata vincolo Tasso nominale annuo Tasso effettivo annuo lordo netto lordo netto 48 mesi 2,080% 1,5184% 2,018% 1,485% Ritenuta fiscale 27,00% SPESE Costo del certificato per qualsiasi durata, recuperato all estinzione. 1,00 Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; Pagina 4 di 6
5 - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Si richiama l attenzione del cliente sulle seguenti clausole relative ai libretti di deposito a risparmio Brucoconto contenute nel modulo contrattuale per la richiesta di emissione dei libretti stessi, fra le quali sono comprese quelle per le quali è richiesta l approvazione espressa da parte del cliente medesimo: Art. 2 - La sottoscrizione del prodotto Brucoconto consente di accedere ad un programma di risparmio che prevede, a fronte della rinunzia al prelievo delle somme depositate per almeno quattro anni dall accensione del rapporto, l applicazione di un tasso di particolare favore, come evidenziato nella Sezione Condizioni Economiche dell allegato Documento di Sintesi, nonché la possibilità, al raggiungimento di una giacenza depositata di almeno 1.000, oltre la giacenza minima di cui all art. 5, di acquistare a titolo di investimento, esclusivamente mediante prelevamento delle somme depositate, uno o più Certificati di Deposito collegati al Programma di risparmio BRUCOCONTO della durata di quattro anni, previa sottoscrizione di apposito diverso contratto. Fatta eccezione per il prelevamento finalizzato alla sottoscrizione del sopraindicato Certificato di Deposito, nei primi quattro anni dall emissione del libretto sono consentiti solo versamenti. In questo arco temporale il prelevamento non giustificato dalla sottoscrizione del Certificato di Deposito comporterà, in via automatica, la perdita delle condizioni previste per Brucoconto e di tutti i vantaggi Pagina 5 di 6
6 attribuiti dallo stesso sia in termini di tasso di remunerazione e di spese di gestione, sia in termini di possibilità di portare a termine e/o partecipare alle promozioni periodiche offerte dal prodotto Brucoconto. A seguito della decadenza dalle condizioni previste per il prodotto Brucoconto si applicano le disposizioni di cui all art. 1, comma 3. Trascorsi i primi quattro anni dall emissione del libretto, fermi restando i limiti di età previsti all art. 1, cesserà il vincolo del non prelievo. Art. 5 - Per il versamento iniziale, da effettuare all accensione del libretto, è previsto un importo minimo, pari a 30. Sono inoltre previste una giacenza minima, pari a 10 e una giacenza massima, pari a , valide per tutta la durata del rapporto. Art. 6 - Gli interessi sono capitalizzati annualmente, salvo diversa pattuizione in contratto, ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell estinzione del libretto. Si richiama l attenzione del cliente sulle seguenti clausole contenute nei Regolamenti dei Certificati di Deposito a tasso fisso: Art. 7: gli interessi maturati sono infruttiferi dalla data in cui sono esigibili. Art. 8: il Certificato non può essere estinto anticipatamente né essere assoggettato a parziali prelievi di capitale. E prevista la facoltà della banca di consentire il rimborso anticipato, purché siano trascorsi: oltre 3 mesi dalla data di emissione, per i Certificati emessi con "vincolo di durata" fino a 24 mesi; oltre 24 mesi dalla data di emissione, per i Certificati emessi con "vincolo di durata" superiore a 24 mesi. Art. 10: esclusione del rinnovo automatico alla scadenza e, su richiesta del cliente, accredito dell importo sul conto corrente o regolamento per cassa al tasso minimo previsto per i depositi a risparmio liberi. Art. 11: il possesso del Certificato comporta automatica accettazione di tutte le clausole e condizioni in esso contenute. Pagina 6 di 6
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