Servizio POS - contratto esercenti
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1 18/05/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Servizio POS - contratto esercenti Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero Spa. Sede legale e amministrativa: Piazza Nogara Verona. Indirizzo telematico: Codice ABI 5188 Iscritta all'albo delle banche presso Banca d Italia. Banca controllata da socio unico Banco Popolare Soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Verona: n Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale Euro interamente versato. Riserve al 31/12/2008 Euro Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Il servizio P.O.S. (Point of Sale) consente all esercente commerciale o prestatore di servizi di incassare e al portatore di carta Pagobancomat e/o carte di credito di effettuare pagamenti, mediante una apposita infrastruttura tecnologica. La banca negoziatrice provvederà ad accreditare l incasso direttamente sul conto corrente dell esercente. Il servizio è riservato a tutti gli esercenti correntisti o possibili correntisti della banca. L esercente, sulla base delle proprie esigenze, può scegliere tra terminali: - stand alone; - cordless; - cellulare; - carburanti; - master e slave. Legenda delle principali nozioni dell operazione DCC (Dinamic Currency Conversion) E l'applicazione conforme alle specifiche emesse da First Currency Choice Italia (FCC), società del Gruppo Global Refund. Gli esercenti abilitati offrono questo servizio ai turisti stranieri dell'area non-euro, che possono così pagare nella propria valuta, con un tasso di cambio garantito e senza alcuna commissione POS carburanti Si tratta di sistemi ("colonnine self-service") che consentono ai Clienti delle stazioni di servizio di pagare con carte Pagobancomat il rifornimento di carburante negli orari d'assenza del personale addetto. E dedicato esclusivamente ai distributori di carburante Pagina 1 di 5
2 POS cellulare POS cordless POS master e slave POS stand alone POS Internet SSL (Secure Socket Layer) E' un terminale mobile destinato agli esercenti che non dispongono di una linea telefonica commutata di rete fissa e che sono in possesso di un abbonamento con le compagnie di telefonia mobile. Le funzionalità sono analoghe a quelle dei POS stand alone E' costituito da una base fissa alla quale si collega un terminale POS portatile, comodamente trasferibile all'interno dell'area di vendita. Rappresenta, per la sua mobilità, la soluzione ideale per gli esercenti che vogliano evitare al Cliente di spostarsi dal luogo nel quale si trovano per adempiere alla transazione E' la soluzione idonea per gli esercizi commerciali che effettuano consistenti volumi di transazioni. Il terminale master funge da concentratore per le transazioni poste in essere dai terminali slave. E adatto per supermercati, ipermercati, grandi magazzini E il terminale tradizionale (singolo e stanziale), costituito da un modulo funzionale ad uso dell esercizio e da una tastiera utile, al Cliente, per la digitazione del codice Pagobancomat E la soluzione che consente l utilizzo della rete Internet per la trasmissione delle transazioni di incasso, permettendo agli esercenti che dispongano di una connessione web, l utilizzo della stessa anche per le transazioni Pos Condizioni economiche del Prodotto/Servizio CANONE Canone fisso mensile per ogni terminale POS installato 30,00 Canone fisso mensile per ogni terminale POS Mobile installato 103,29 COMMISSIONI Pagobancomat - Commissione percentuale sul totale degli incassi trimestrali eseguiti con carte Pagobancomat 2,00 % Servizio DCC (Dinamic Currency Conversion) - Commissione fissa mensile 4,00 % Onere di disattivazione 100,00 NOTE I canoni e le commissioni sono addebitati trimestralmente il primo giorno di ogni trimestre successivo a quello di riferimento. L accredito giornaliero sul conto corrente dell esercente è assoggettato al costo operazione di accredito POS (attualmente pari a 2,05) Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: Pagina 2 di 5
3 - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti Pagina 3 di 5
4 al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Nelle Norme che regolano il Servizio PagoBANCOMAT (Contratto Esercente) si richiama l attenzione sulle clausole di cui: Art. 11 La prova dell importo delle operazioni effettuate sui TERMINALI nei rapporti tra la BANCA e l Esercente è data dal giornale di fondo delle apparecchiature cui sono collegati i TERMINALI ed attraverso le quali sono transitati i dati necessari al regolamento contabile delle operazioni medesime. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente l Esercente è tenuto ad effettuare almeno una volta per ogni giornata lavorativa e per ogni TERMINALE il controllo delle operazioni effettuate secondo le modalità e nei termini descritti nel manuale ed è tenuto a dare immediata comunicazione telefonica all Assistenza della Struttura Delegata da confermarsi tempestivamente con telegramma o telefax di ogni discrepanza tra le risultanze del giornale di fondo del TERMINALE (ossia dell insieme degli scontrini in possesso dell Esercente) e quelle provenienti dalla Banca a completamento delle operazioni di controllo sopra indicate. Nel caso in cui si verifichino le discrepanze previste al comma precedente l Esercente è altresì tenuto a fornire quanto necessario per effettuare le ricostruzioni del caso. Art. 14 La BANCA e/o la Struttura Tecnica Delegata dalla stessa non sono responsabili per ritardi, sospensioni o interruzioni dei SERVIZI dovute a scioperi anche del proprio personale od a cause di forza maggiore o a caso fortuito o comunque non imputabili alla BANCA o alla Struttura Tecnica Delegata dalla stessa, ma si impegnano ad intervenire nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare l erogazione dei SERVIZI. Tra tali cause in particolare si indicano a titolo puramente esemplificativo, malfunzionamenti eccezionali del sistema nelle sue componenti Hardware e Software, difficoltà o impossibilità di comunicazioni, interruzione dell erogazione dell energia elettrica, atti o provvedimenti di natura giudiziaria o fatti di terzi e in genere ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l ordinaria diligenza. Le responsabilità della Banca o della Struttura Tecnica Delegata dalla stessa per eventuali inesattezze, incompetenze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque, ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo derivante dal presente contratto, sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave. Rimane esclusa, in particolare, ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti o indiretti subiti dall Esercente o da terzi in conseguenza dell uso o del mancato uso dei SERVIZI, nonché, in deroga all art Cod. Civ. qualsiasi responsabilità della Banca e/o della Struttura Tecnica Delegata per il mancato guadagno e per la perdita di contratti di Clienti e simili. Art. 16 La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere tra il Portatore della Carta di Pagamento e l Esercente. Art. 18 L Esercente si impegna inoltre a: a) verificare prima di iniziare la transazione elettronica la presenza sulla CARTA del marchio corrispondente alla funzionalità richiesta dal Cliente; b) applicare ai portatori di CARTA prezzi non superiori e condizioni compresi eventuali sconti, saldi e simili non meno favorevoli a quelli applicati all epoca dell uso della CARTA alla Clientela pagante in contanti; c) accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite ai portatori di carte, nonché la rinuncia all utilizzo dei servizi dai medesimi richiesti, con i criteri generalmente adottati per la propria clientela; d) esporre per tutta la durata del presente accordo in modo evidente, all esterno e all interno dell esercizio le vetrofanie e gli altri materiali pubblicitari eventualmente forniti dalla BANCA relativi al presente Servizio; e) consentire che il suo nominativo sia inserito gratuitamente in guide, elenchi e pubblicazioni predisposte dalla BANCA o dalle strutture a cui tali soggetti aderiscono ed indirizzate ai titolari di CARTE od al pubblico in genere, esonerando la BANCA da ogni responsabilità per errori o inesattezza non determinati da dolo o colpa grave. Art. 20 Il presente contratto è a titolo oneroso. L Esercente è tenuto a corrispondere alla Banca, sulle transazioni regolate con Carte Pagobancomat le commissioni con essa concordate così come specificato nella Sezione Condizioni Economiche del Documento di Sintesi, che è parte integrante e sostanziale del presente contratto. Sono a carico dell Esercente i costi, diretti e indiretti, relativi all attivazione, all installazione, all esercizio ed alla cessazione della necessaria trasmissione dati su linee telefoniche nonché Pagina 4 di 5
5 all alimentazione elettrica dei Terminali, nonché al rimborso delle spese di disattivazione e disinstallazione dei Terminali medesimi. Art. 23 La Banca potrà comunque recedere dal presente contratto, senza preavviso alcuno, qualora l Esercente: a) sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali ovvero a procedimento penale per reato contro il patrimonio; b) muti tipo di attività; c) ceda, affitti o ponga in liquidazione l Azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi senza, in quest ultimo caso, preventivo consenso della Banca; d) abbia estinto il proprio rapporto di conto corrente sul quale vengono regolate le transazioni senza averlo sostituito con altro ad Egli intestato, o la Banca abbia, per qualunque motivo, risolto il contratto di conto corrente o sia da esso receduta; e) non osservi le norme di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Art 25 La Banca, si riserva la facoltà di modificare le norme che regolano il rapporto mediante lettera raccomandata da inviarsi all Esercente almeno trenta giorni prima della loro entrata in vigore. Qualora tali modifiche non comportino alcun aggravio per l Esercente, potranno essergli comunicate senza alcun preavviso o formalità. La Banca si riserva altresì la possibilità di modificare le condizioni economiche applicate al presente rapporto e, in caso di variazioni in senso sfavorevole all Esercente, sarà data apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dall art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni dalle suddette comunicazioni l Esercente, ai sensi dell art.118, comma 3, del Decreto Legislativo 1 se ttembre 1993 n. 385, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate. Il presente contratto non è cedibile da parte dell Esercente. Pagina 5 di 5
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