Techno Sky Srl. Lotto 6 CAPITOLATO MORTE E INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DIRIGENTI

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1 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 1.11 Techno Sky Srl Lotto 6 CAPITOLATO MORTE E INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DIRIGENTI

2 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 2.11 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Tra e Technosky Srl (P.I./C.F.: ) in seguito chiamato/a Contraente, in seguito chiamata Società, PREMESSO che la Contraente, in ottemperanza alle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure in base al Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale in vigore, intende stipulare a favore dei propri dirigenti, attuali e futuri, un assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e permanente; viene stipulato, con decorrenza dalle ore del / / alle ore 24.00del / /, il presente contratto per l assicurazione di gruppo di tutti i succitati dirigenti della Contraente, in seguito denominati Assicurati. Roma / / La Contraente, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare tutti gli articoli delle Condizioni del Contratto con i relativi Allegati da pag.2 a pag.14.- e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati, relativi ai partecipanti al contratto medesimo, da parte della Società ai soli fini assicurativi. CONTRAENTE LA SOCIETA 1

3 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 3.11 Art. 1 - Definizione Prestazioni assicurate CONDIZIONI DEL CONTRATTO L assicurazione di gruppo di cui al presente contratto è un assicurazione collettiva che garantisce la copertura del rischio di morte e di invalidità totale e permanente degli assicurati, definiti in premessa, sempreché l'evento avvenga prima della scadenza dell'assicurazione. In base al presente contratto, (assicurazione stipulata in tariffa temporanea caso morte ed invalidità permanente, e in relazione a ciascuna posizione individuale in esso presente) la Società si impegna, a fronte del pagamento del premio annuo, a corrispondere ai beneficiari o aventi diritto il pagamento del relativo capitale assicurato indicato nella polizza-elenco, nel caso in cui si verifichi il decesso o sia riconosciuta l invalidità totale e permanente, superiore ai due terzi, dell assicurato. Il periodo di copertura coincide: - Con l anno solare, per le posizioni presenti in assicurazione all inizio dell anno stesso; - Con la frazione di anno successiva all ingresso in assicurazione, per le posizioni individuali che entrano in assicurazione nel corso dell anno stesso. Le prestazioni di ciascuna posizione individuale è garantita sempre che sia stato regolarmente corrisposto il relativo premio dell anno. Non è previsto un numero minimo di assicurati La garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione. Art. 2 - Limiti d età Sono inclusi nell assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi un età non inferiore a 18 e non superiore a 70 anni. Per gli assicurati che abbiano superato il 70 anno di età e comunque non oltre il 75 anno di età sarà operativa la garanzia per il caso morte.. Art. 3 - Ingresso e permanenza in assicurazione La Contraente fornirà alla Società l'elenco degli assicurati da includere in assicurazione precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare. La garanzia cessa al momento della risoluzione del rapporto come dirigente previa comunicazione alla Società da parte della Contraente, la quale indicherà gli estremi della posizione individuale, entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto lavorativo stesso.. Qualora l'uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale per motivi diversi dall'evento assicurato, la Società restituirà alla Contraente l'eventuale rateo di premio versato, calcolato in proporzione al periodo di mancata esposizione al rischio, calcolato sul premio annuo di assicurazione al netto dell'importo fisso di cui al successivo Art. 6. L ingresso in assicurazione di un nuovo dirigente avviene all inizio del servizio effettivo presso la Contraente, sempre che entro 10 giorni da tale data la Contraente faccia apposita comunicazione scritta alla Società. Qualora la suddetta comunicazione venga fatta successivamente, l ingresso in assicurazione del nuovo dirigente avviene dalle ore della data di invio della comunicazione del Contraente alla Società. E facoltà della contraente richiedere alla società l inclusione in copertura, all interno del presente contratto, di soggetti diversi dai propri dirigenti; in tal caso, la società si riserva di accettare l inclusione a condizioni che verranno concordate di volta in volta. 2

4 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 4.11 Art. 4 - Capitali assicurati I capitali assicurati all'inizio di ogni periodo assicurativo sulle singole teste sono comunicati dalla Contraente e sono stabiliti in base a precise norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, oppure nel Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale. Essi saranno comunque rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati. In caso di morte dell'assicurato o di accertata invalidità totale e permanente, sempreché questo sia incluso in assicurazione e la Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, verrà corrisposto il capitale assicurato sopra definito. Art. 5 - Documentazione sanitaria - accertamenti - dichiarazioni dell'assicurando In relazione alle finalità del presente contratto, l'assicurazione viene assunta senza presentazione di alcuna documentazione o accertamento sanitario e indipendentemente dalle attività praticate dal singolo assicurando, fino ad un capitale massimo di Euro ,00= procapite. Art. 6 - Premi di assicurazione Premesso che il pagamento dei premi assicurativi avviene in rate annuali a partire dal giorno di decorrenza, la Contraente s impegna, per ciascun assicurando e all'inizio di ciascun periodo assicurativo, a corrispondere il premio di assicurazione, determinato come di seguito indicato. Il premio annuo di assicurazione per ogni singolo assicurando sarà calcolato in base alle modalità e ai tassi di premio riportati nella scheda di quotazione (considerata la percentuale di sconto), con riferimento alla numerosità del gruppo, all'età raggiunta alla data di decorrenza o di rinnovo dell'assicurazione e al relativo capitale assicurato. L'età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d'anno uguale o superiore a sei mesi. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio, determinati riducendo i premi annui come sopra definiti, in proporzione alla durata della copertura. Il versamento dei premi deve essere effettuato per il tramite del Broker incaricato per mezzo di bonifico bancario. All atto del versamento dovuto, la Società dovrà trasmettere a Techno Sky la documentazione con il dettaglio dei pagamenti ricevuti, nei quali dovranno essere indicati: il premio lordo, il premio imponibile, l imposta nonché le provvigioni di spettanza del Broker. L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato, entro 30 giorni a partire dalla data di decorrenza della copertura, fermo restando l effetto dell operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l esecuzione. Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti da rischio, le assicurazioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati rimarranno acquisiti dalla Società. Art. 6.1 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 3

5 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 5.11 a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.; b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente; c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte della stessa agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010: d) Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. Art. 7 - Documenti prodotti dalla società La Società rilascerà alla Contraente - in occasione di ciascun versamento - una quietanza relativa al premio dovuto, accompagnato da un'appendice distinta facente parte integrante del presente contratto nella quale saranno elencati gli assicurati, i relativi capitali e i premi. Eventuali rilievi sui dati evidenziati nell'appendice distinta dovranno essere comunicati alla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di rilievi l'appendice distinta s'intenderà controllata e ritenuta esatta. Su preventiva ed esplicita richiesta della Contraente, la Società rilascerà annualmente la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alle vigenti normative in materia. Art. 8 - Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Art. 9 - Beneficiari Beneficiari delle prestazioni garantite dal presente contratto sono i soggetti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di categoria applicato, oppure dal Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale, di cui in premessa. In assenza di tali previsioni: - in caso di morte, i beneficiari sono quelli indicati dall'assicurato stesso o, in mancanza di designazione, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi; - in caso d'invalidità totale e permanente, beneficiario è l'assicurato medesimo. Art. l0 - Pagamenti della società Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa direttamente o tramite la sua rappresentanza cui è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e 4

6 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 6.11 ad individuare gli aventi diritto, che dovranno presentare un documento identificativo valido, insieme alla richiesta di liquidazione redatta su apposito modulo. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato, debbono consegnarsi: - certificato di morte; - relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); - eventuale atto notorio dal quale risulti se 1'assicurato ha lasciato o meno testamento e l'indicazione degli eredi legittimi; - eventuale copia del testamento pubblicato. Ogni pagamento viene effettuato agli aventi diritto entro trenta giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta dalla Società, per il tramite della Contraente, presso la Direzione della Società o presso la sua rappresentanza cui è assegnata la polizza collettiva. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Art Esclusioni dalla copertura per il caso di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. E' esclusa dalla garanzia soltanto la morte causata da: - dolo del Contraente o del beneficiario; - partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta della Contraente; - incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico. In questi casi i premi versati restano acquisiti dalla Società. Art Condizioni riguardanti l'invalidità totale e permanente - Definizione S'intende colpito da invalidità l'assicurato che, per sopravvenuta malattia o infortunio comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente, a meno di un terzo del normale la propria capacità lavorativa dichiarata. Sono esclusi dall'assicurazione i casi di invalidità che si verificano per le stesse cause per le quali è esclusa la copertura del rischio morte, di cui all' Art.11, ed i casi di invalidità che si verificano dopo il settantesimo anno di età dell assicurato.. Sono altresì esclusi i soggetti che, al momento dell'ingresso in assicurazione, abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e queste si concludano con esito positivo. Art Condizioni di riconoscimento dell invalidità totale e permanente-accertamento Verificatasi l'invalidità dell'assicurato, la Contraente o l'assicurato stesso devono farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, utilizzando apposito modello e facendo pervenire alla Società medesima - a mezzo di lettera raccomandata - il certificato del medico curante redatto sul modulo predisposto dalla Società. 5

7 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 7.11 A richiesta della Società, la Contraente e l'assicurato - sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità - sono obbligati: a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'assicurato; b) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità. La Società si riserva inoltre il pieno e incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, il riconoscimento da parte della Società dello stato di invalidità sarà immediato nel caso di avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità da parte dell'ente Previdenziale (I.N.P.S., ecc.) al quale obbligatoriamente appartiene l'assicurato, purchè il riconoscimento del diritto sia conseguente a domanda inoltrata prima della cessazione del rapporto di lavoro con la Contraente o con l'azienda ad essa associata. Il decesso dell'assicurato, che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità, equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato d'invalidità. Il pagamento del capitale assicurato verrà effettuato in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità. Eseguito tale pagamento l'assicurazione si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell assicurato. Ai fini della determinazione del capitale assicurato, si farà riferimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai capitali previsti dal C.C.N.L. di riferimento, purché sia stato corrisposto il relativo premio. Art. 14- Collegio arbitrale Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o l'assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della Società - la decisione di un "Collegio Arbitrale", composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, un altro dalla Contraente o su sua delega dall'assicurato, il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il collegio dei medici. Il collegio dei medici risiede nel Comune - sede di istituto di medicina legale - più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. l risultati delle operazioni del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, violenza, errore o violazione di patti contrattuali. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata indicata al primo comma dell' Art. 13, la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'assicurato per il quale è in corso l'accertamento dell'invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata. 6

8 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 8.11 Se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, come previsto al primo comma del presente articolo, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite. Se invece l'invalidità non viene riconosciuta, la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità, aumentati degli interessi per il ritardato pagamento. Art Decorrenza della Garanzia e Pagamento del Premio L assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del / / e scadrà alle ore 24 del / / e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale o dalla scadenza annuale, nel caso le Parti si avvalgano della facoltà prevista all ultimo comma del presente articolo, finalizzata all espletamento delle procedure di gara per l aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 giorni dall inizio della proroga. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge ed accordo tra le Parti, il contratto potrà essere rinnovato per una durata massima non superiore ad un anno inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza. E comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 1 mese prima della scadenza annuale. Art Foro competente Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per le controversie nascenti dall'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Roma. Art. 17 Clausola Broker L Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker incaricato ai sensi dell art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1 comma del predetto art. 118, resta intesa l efficacia liberatoria del pagamento dei premi del Contraente al Broker. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara di cui alla presente selezione dovesse subentrare un nuovo Broker, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto. Art.18 Tutela della privacy In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti dichiarano di trattare i dati personali propri e dei soggetti a cui si fa riferimento nel presente atto esclusivamente per finalità strettamente connesse a quest ultimo, per assolvere ad ogni obbligo di legge e per ogni azione di interesse degli organi preposti alla vigilanza in materia di privacy. La documentazione presentata per la procedura negoziale che ha dato luogo alla stipula sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Ciascuna parte fornisce all altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione dell atto. 7

9 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] 9.11 Art Coassicurazione e Delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. A deroga di quanto previsto dall art è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art. 20 Forma delle comunicazioni del Contraente e della Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax, , telegramma, pec) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l eventuale disdetta della polizza che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza. Art. 21 Imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o beneficiari aventi diritto Art. 22 Interpretazione Della Polizza Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede. In caso di interpretazione dubbia delle clausole le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente/Assicurato. Art. 23 Clausola di raccordo (valida in caso di aggiudicazione conforme a quanto previsto dal Disciplinare di Gara) La presente polizza si intende vincolata con la polizza n (Lotto n 5 Vita Dirigenti ENAV) stipulata dal Contraente con la medesima Società. Pertanto, qualora per la suindicata polizza venga esercitato da parte della Società il diritto di recesso ai sensi delle condizioni contrattuali, ciò comporterà la risoluzione automatica e con la medesima data di effetto anche del presente contratto. 8

10 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti. I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirle i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4). I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati,in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) non potremo fornirle i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi alloro trattamento (6). Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio ( ).in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l elenco aggiornato dei Responsabili. NOTE: (1) L art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9). (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa. (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa : agenti, subagenti, produttori d agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopraindicati o per tutelare i diritti dell industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Banca d Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio. (6) Questi diritti sono previsti dall art.7 del D.Lgs. 196/2003. L integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l opposizione presuppone un motivo legittimo 9

11 ENAV\I/U\ \ \AG [ANNESSO] ALLEGATO POLIZZA-ELENCO STATO DI RISCHIO AL Sesso data nascita Capitale assicurato M 16/12/ ,00 M 26/07/ ,00 M 22/10/ ,00 M 07/07/ ,00 M 06/02/ ,00 M 20/05/ ,00 M 30/04/ ,00 M 14/09/ ,00 M 25/07/ ,00 M 21/05/ ,00 M 18/06/ ,00 M 25/04/ ,00 M 03/05/ ,00 M 22/09/ ,00 M 22/02/ ,00 F 15/12/ ,00 10

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