Si può ricorrere contro una sentenza della cassazione?
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1 Si può ricorrere contro una sentenza della cassazione? Autore : Lorenzo Castiglia Data: 06/02/2017 Il condannato può utilizzare la correzione, la revocazione e l opposizione contro le sentenze civili e la revisione, il ricorso straordinario e la rescissione contro quelle penali. Di solito, le sentenze della corte di cassazione civile e penale, stabiliscono la fine del processo. Il condannato dovrà così rispettare in via definitiva la decisione del c.d. terzo grado di giudizio. Tuttavia, vi sono ancora delle possibilità di ricorrere contro le sentenze della cassazione per tentare di ribaltarne l esito in senso favorevole al condannato o comunque di riaprire il processo. Ed infatti, la legge predispone a tal proposito alcuni rimedi che vanno ad incidere su una sentenza già definitiva. Una sorta di ultima spiaggia prima dell irrevocabilità assoluta del giudicato. Ricordiamo brevemente che un provvedimento si definisce irrevocabile o definitivo quando si siano tentati inutilmente l'appello e il ricorso per cassazione oppure quando siano già scaduti i termini per proporli. Detto ciò, passiamo in rassegna i rimedi contro le sentenze della cassazione. Per quanto riguarda le sentenze della cassazione civile, i rimedi che può utilizzare il condannato sono:
2 1. la correzione degli errori materiali; 2. la revocazione; 3. l opposizione di terzo. Esaminiamoli brevemente. La correzione degli errori materiali La correzione è ammessa per errore materiale o di calcolo presente nella sentenza della corte [1] e si presenta alla cassazione tramite ricorso. La correzione può anche essere rilevata di propria iniziativa dalla corte senza ricorso di parte, la quale, però, può sempre ed in ogni caso chiedere alla cassazione la correzione, senza limiti di tempo. La revocazione La revocazione è ammessa per errore di fatto [2]. Anch essa si introduce con ricorso alla corte di cassazione ma deve essere necessariamente richiesta dalla parte, la quale ha tempo sessanta giorni dalla notifica o sei mesi dal deposito della sentenza per impugnarla [3]. Inoltre, la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non è più impugnabile a sua volta per revocazione [4]. Ecco ora alcuni casi concreti: mancato esame di una memoria difensiva decisiva per invertire la condanna della corte [5]; errore di percezione di una prova decisiva; errore di fatto, anche quando la cassazione non ha considerato un motivo di ricorso o un fatto processuale, entrambi, al contrario, esistenti. Non sono, invece, ricorribili per revocazione le sentenze della cassazione contenenti errori di valutazione delle prove (c.d. errori di giudizio), né contenenti errori sulla scelta dell ufficio giudiziario che ha trattato e deciso il processo [6]. L opposizione di terzo Quando una sentenza pronunciata, nel merito, dalla cassazione civile abbia recato un
3 danno ad un soggetto che non ha partecipato al processo, quest ultimo può presentare opposizione di terzo contro la decisione tramite ricorso alla stessa corte di cassazione e senza limiti di tempo [7]. Per quanto riguarda, invece, le sentenze della cassazione penale, i rimedi che può utilizzare il condannato sono: 1. la revisione; 2. il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; 3. la rescissione del giudicato. Esaminiamoli brevemente. La revisione Il condannato può presentare istanza di revisione senza limiti di tempo e per i seguenti casi [8]: incompatibilità tra fatti accertati in diverse sentenze irrevocabili: ad esempio, se ad una prima condanna di Tizio per furto (senza complici) segua la condanna di Caio per il medesimo fatto; revoca della sentenza civile o amministrativa che fu alla base della condanna: un caso di scuola è la condanna per bancarotta dell imprenditore a cui segua la revoca del fallimento; nascita o scoperta di nuove prove dopo la condanna, le quali siano decisive per provare l innocenza del condannato: è comunque sufficiente l esistenza del c.d. ragionevole dubbio sull'innocenza del condannato e le nuove prove possono anche essere già state presenti senza, però, essere mai state valutate [9]; falsità in atti, in giudizio o in relazione ad altro reato alla base della condanna; necessità di uniformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell uomo che abbia condannato l Italia per violazione di norme sull equo processo [10]. L istanza di revisione (motivata e con l indicazione delle prove) andrà depositata presso la corte di appello competente per territorio secondo l abbinamento deciso dalla legge [11]. Per l ammissibilità dell istanza di revisione, gli elementi presentati dalla difesa devono, se provati, essere tali da condurre al proscioglimento del condannato. La revisione può essere chiesta dal condannato o da un suo prossimo
4 congiunto o, se deceduto, da un suo erede. Inoltre, la corte di appello può sospendere nel corso del giudizio di revisione l esecuzione della pena. Se poi, all esito del processo, la corte di appello accoglierà l istanza di revisione, allora revocherà la sentenza di condanna e pronuncerà il proscioglimento dell interessato [12]. Ricordiamo, infine, che la revisione può essere chiesta anche più di una volta laddove sia sempre supportata da prove nuove e diverse [13] e che la sentenza di revisione può ancora essere impugnata in cassazione. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto Anche il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è uno dei rimedi alle sentenze della corte di cassazione penale [14]. L errore deve aver riguardato o una c.d. svista non voluta da chi ha scritto la sentenza o un fatto decisivo per la condanna. Il condannato può proporre il ricorso straordinario entro centottanta giorni dal deposito della sentenza che si vuole impugnare e il procedimento, se ritenuta la richiesta ammissibile dalla cassazione, si svolge in un udienza senza pubblico. Laddove la cassazione accogliesse la domanda, provvederà poi a correggere l errore. Inoltre, in questo caso, la cassazione può senza limiti di tempo rilevare e correggere l errore anche a prescindere da una richiesta del condannato. La rescissione del giudicato Per chiudere il panorama delle impugnazioni delle sentenze della cassazione penale, segnaliamo una novità introdotta nel 2014, la c.d. rescissione [15]. Se il giudizio si era svolto in assenza dell imputato supponendo erroneamente che egli fosse a conoscenza del procedimento, allora l interessato potrà chiedere la rescissione. La rescissione del giudicato va chiesta alla corte di cassazione entro trenta giorni dall effettiva scoperta del procedimento, provando che l assenza fu dovuta ad una non conoscenza, senza sua colpa, della celebrazione della causa. Si pensi che, nell ipotesi di accoglimento della domanda, la cassazione revocherà la sentenza e il procedimento tornerà al primo grado di giudizio. Note: [1] Ai sensi dell art. 287 cod. proc. civ.: Le sentenze contro le quali non sia stato
5 proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. [2] Ai sensi dell art. 395 n. 4 cod. proc. civ.: Le sentenze pronunciate in grado d appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: se sono l effetto del dolo di una delle parti in danno dell altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell avversario; se la sentenza è l effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell uno quanto nell altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. [3] Ai sensi dell art. 391 bis cod. proc. civ.: Se la sentenza o l ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Sulla correzione la Corte pronuncia nell osservanza delle disposizioni di cui all articolo 380-bis, primo e secondo comma. Sul ricorso per correzione dell errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell osservanza delle disposizioni di cui all articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo. [4] Ai sensi dell art. 403 cod. proc. civ.: Non può essere impugnata per revocazione la
6 sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. [5] Cass. civ., sez. VI, sent. n del : In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest ultimo ai fini dell adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso. [6] Cass. civ., sez. unite, sent. n del : L impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di un provvedimento reso dalla Corte di cassazione è inammissibile, atteso che avverso le sentenze e le ordinanze adottate da quest ultima, anche ai sensi dell art. 375 comma 1, c.p.c., è ammesso il solo rimedio del ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. [7] Ai sensi dell art. 391 ter cod. proc. civ.: Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo e 405, comma secondo. Quando pronuncia la revocazione o accoglie l opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. [8] Ai sensi dell art. 630 cod. proc. pen.: La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall articolo 479; c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell articolo 631; d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro
7 fatto previsto dalla legge come reato. [9] Si veda, sul tema, Cass. pen., sez. unite, sent. n. 28 del [10] Ipotesi di revisione (introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113 del ), che può essere presentata anche quando non sia possibile approdare al proscioglimento del condannato. [11] Ai sensi dell art. 11 cod. proc. pen., a giudicare sulla revisione sarà una corte di appello di un differente distretto rispetto a quello in cui si è celebrato il processo definitosi con la condanna. [12] Si vedano, ad esempio, Cass. pen., sez. VI, sent. n del : In tema di revisione di una sentenza di condanna, la fase dell accertamento della ammissibilità della relativa istanza implica una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti, così da stabilire se essi appaiono in astratto idonei ad incidere, in senso favorevole alla tesi dell istante, sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte e, nello stesso tempo, giustifichino la ragionevole previsione che essi, da soli o congiunti a quelli già esaminati nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, possano condurre al proscioglimento dell istante. Ma proprio perché l infondatezza in tale fase deve essere manifesta, è palese che essa, per poter giustificare il giudizio di inammissibilità dell istanza di revisione, deve essere rilevabile ictu oculi all esito di un semplice esame delibativo sulla base di non controvertibili criteri di valutazione e, soprattutto, senza necessità di un approfondito esame di merito effettuato mediante il confronto dei nuovi mezzi di prova con le risultanze probatorie poste a fondamento del giudizio di condanna o con altri dati aliunde acquisiti ; Cass. pen., sez. VI, sent. n del : In tema di revisione, non costituisce causa di inammissibilità dell istanza di revisione il fatto che la stessa sia diretta ad ottenere il proscioglimento del condannato per uno soltanto dei delitti a lui attribuiti e unificati nella sentenza con il vincolo della continuazione ; Cass. pen., sez. VI, sent. n del : In sede di revisione di sentenza di patteggiamento sono da considerare come nuove, ai sensi dell art. 630 c.p.p., comma 1 lett. c, soltanto le prove sopravvenute alla sentenza definitiva o quelle scoperte successivamente ad essa. Tali prove devono essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza di una delle cause elencate nell art. 129 c.p.p.: se, infatti, in sede di patteggiamento, il giudice è chiamato esclusivamente a valutare se sussistono cause di non punibilità che potrebbero portare a un proscioglimento ai sensi dell art. 129 c.p.p., anche la revisione della sentenza di applicazione di pena concordata dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio e agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di
8 Powered by TCPDF ( revisione. [13] Ai sensi dell art. 641 cod. proc. pen.: L ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi. [14] Ai sensi dell art. 625 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 128 del 2001; sul punto, quale esempio, citiamo Cass. pen., sez. VI, sent. n del : La Cassazione che si è pronunciata nei confronti di un imputato dopo la sua morte ha il potere-dovere di revocare la propria decisione, anche di ufficio, con la procedura di cui all art. 625 bis cod. proc. pen, in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo, su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell imputato come condizione di procedibilità. [15] Ai sensi dell art. 625 ter cod. proc. pen. (introdotto della legge n. 67 del 2014, che ha nel contempo eliminato la contumacia introducendo l istituto dell assenza dell imputato): Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell avvenuta conoscenza del procedimento. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l articolo 489, comma 2 ; si segnala, sul punto, Cass. pen., sez. unite, sent. n del : L istituto della rescissione del giudicato, di cui all art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l assenza dell imputato a norma dell art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente. Autore immagine: 123rf.com
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