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1 1) LA REVOCAZIONE Ai sensi dell art. 64, co.1, del D.Lgs 546/92, contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi dell art. 395 del codice di procedura civile. L art. 395 c.p.c. recita: <<[1] Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato>>. 1

2 In particolare, l art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che la sentenza possa essere revocata quando la stessa sia l effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, per tale dovendosi intendere quello che si verifica quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita ( ) dalle risultanze documentali della causa. Quindi, la revocazione ha la funzione di rimuovere quelle sentenze che sono il prodotto di un convincimento giudiziale fondato su presupposti errati (in tal senso, v. N.Santi Di Paola, op. cit., pag. 1554), e si caratterizza per un elemento fondamentale: la limitazione del suo oggetto agli errori che si verificano nel giudizio di fatto, che sono cioè attinenti all accertamento della concreta vicenda portata alla cognizione del Giudice. In altre parole, il vizio revocatorio è un vizio di assunzione del fatto, che non viene correttamente percepito nella sua realtà materiale e si risolve, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, in una falsa percezione della realtà. Il tipico vizio revocatorio ricorre qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sull'affermazione dell'inesistenza (o, reciprocamente, della esistenza) agli atti di causa di un documento la cui acquisizione agli atti risulti, al contrario, positivamente stabilita (o esclusa). In tal caso, la sentenza è viziata da un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. ( ) (Cass. 28/05/2008, n ). Il che rende censurabile la sentenza con il mezzo della revocazione, tanto che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denuncia che la sentenza impugnata è basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa, atteso che trattasi della denuncia di travisamento dei fatti cui è esperibile il rimedio della revocazione. La denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita - infatti - costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione, importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (Cass. 9/8/2010, n ). 2

3 2) LA REVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA La revocazione si distingue in ordinaria e straordinaria, a seconda del tipo di vizio lamentato. E' ordinaria la revocazione fondata su vizi "palesi" di cui ai nn.4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. (errore di fatto e contrasto con precedente giudicato), che possono essere desunti dalla stessa sentenza o sono relativi ad altri elementi già noti o conoscibili. Deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione, o nel termine "lungo" di sei mesi dal deposito della sentenza. La revocazione è straordinaria se basata sui motivi previsti dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. (cioè sui c.d. vizi "occulti": dolo della parte, falsità della prova, ritrovamento di documenti decisivi, dolo del giudice), di cui la parte può venire a conoscenza anche a notevole distanza di tempo dalla decisione. Anche la revocazione straordinaria deve essere proposta entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice. 3) LA REVOCAZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE La revocazione è proponibile contro le sentenze delle commissioni tributarie che non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate. Di conseguenza: le sentenze di primo grado, fino a che sono impugnabili con l appello, non sono soggette a revocazione, ed i vizi denunciabili con la revocazione possono essere fatti valere con l'appello; le sentenze per le quali è spirato il termine per l'appello possono essere impugnate con ricorso per revocazione straordinaria (per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.). 4) GLI ELEMENTI DEL RICORSO PER REVOCAZIONE 3

4 Il ricorso per revocazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, gli stessi elementi del ricorso in appello (art. 53, 1 c., D.lges. 546/92) e la <<specifica indicazione del motivo di revocazione>>. In base all'art. 65, 3 c., D.lgs. n. 546/1992, <<il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, 2 comma>>, il quale richiama, a sua volta, le regole dettate per il giudizio di primo grado dagli artt. 20, 1 e 2 comma, e 22, commi da 1 a 3. 5) IL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE Allo svolgimento del processo, si applicano le norme stabilite per il procedimento avanti alla commissione adita (art. 66 del D.Lgs. n. 546/92). La revocazione è un giudizio a due fasi: La prima fase (quella rescindente) ha ad oggetto il motivo di revocazione e si conclude con una pronuncia a carattere esclusivamente processuale. Se si accerta che il vizio non sussiste, il ricorso è respinto; se, invece, si accertata la esistenza del motivo, segue la fase rescissoria, che ha lo stesso oggetto della sentenza impugnata e si conclude con una sentenza che decide il merito della causa sostituendosi a quella revocata. 4

5 6) LA REVOCAZIONE ED IL RICORSO PER CASSAZIONE QUALI MEZZI CONCORRENTI La revocazione e il ricorso per cassazione sono mezzi concorrenti nella misura in cui l impugnativa in sede di legittimità si fondi su motivi differenti da quelli esperibili con lo strumento della revocazione ordinaria. Qualora vi sia infatti una radicale diversità di oggetto dei due giudizi, non è configurabile litispendenza in caso di contestuale svolgimento, davanti al Giudice tributario e alla Corte di Cassazione, rispettivamente, della causa concernente la revocazione di una sentenza d appello e di quella avente ad oggetto l impugnazione della stessa in sede di legittimità (in tal senso, Cass. 21/11/2001, n : non sia configurabile litispendenza in caso di contestuale svolgimento, avanti al Giudice tributario e alla Corte di Cassazione, rispettivamente, della causa concernente la revocazione di una sentenza d appello e di quella avente ad oggetto l impugnazione della stessa in sede di legittimità ). Ne deriva che la revocazione ordinaria può aggiungersi o sovrapporsi ai mezzi di impugnazione ordinari, quali l appello e il ricorso per cassazione ( ) Essendo fondata su motivi diversi da quelli del ricorso per cassazione, la revocazione concorre con tale rimedio, sicché la sentenza d appello è impugnabile con l uno e con l altro mezzo ( ). La revocazione ed il ricors o per cassazione, quindi, sono mezzi di impugnazione concorrenti (cfr. N. Santi Di Paola, a cura di, Contenzioso tributario, 2011, pag ). Con l ulteriore conseguenza che la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, co. 4, c.p.c. (ex multis, Cass. 11/5/2010, n ). 5

6 Di ciò ci dà conferma la Corte di Cassazione, secondo cui la denuncia di un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5, c.p.c., ma di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c.. Esso si configura, quindi, come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile la quale ha portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato e, pertanto, consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali percepite nella loro oggettività (Cass. 28/2/2011, n Nello stesso senso, si v. Cass. 21/2/2011, n. 4205). 7) IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI REVOCAZIONE Il 2 comma dell'art. 67 D.Lgs. 546/92 stabilisce che: <<contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione>>. 8) REVOCAZIONE DELLE SENTENZE DI CASSAZIONE Anche le sentenze della Corte di Cassazione sono revocabili ex art. 395 c.p.c., ai sensi dell'art. 391-bis, 1 comma, c.p.c.. L'art. 391-ter c.p.c. prevede che la sentenza con cui la Cassazione decide la causa nel merito è impugnabile per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. 6

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