REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
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- Bernarda Piccinini
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1 Casa di Riposo MAURIZIO MULLER VERBANIA INTRA (VB) Via Rosa Franzi, 42 - Tel. 0323/ Fax 0323/ casa.muller@libero.it casa.muller@pec.comunevb.it CF PI REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA Approvato con Delibera del C.d.A. n 25 del 24/06/2015 Modificato nella seduta del C.d.A. del 11/01/2016 F.to Il Presidente del C.d.A. (Massimo Maspoli) F.to Il Segretario (Dott. Giulio Gasparini)
2 Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 16 s.m.i.. Esso disciplina i limiti di spesa e le procedure per la realizzazione di lav l acquisizione dei servizi e l acquisto di beni in economia di valore inferiore alle sog comunitarie e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al successivo art Tutti gli importi indicati all interno del presente Regolamento sono da intendersi I.v.a. esclus Art. 2 PRINCIPI GENERALI 1. Gli affidamenti in economia avvengono nel rispetto dei principi generali di bu amministrazione, lealtà, imparzialità, non discriminazione, correttezza, trasparenza, rotazio riservatezza. 2. L applicazione puntuale delle norme contenute nel presente Regolamento favorisce il pot contrattuale dell Ente, contrasta le condotte corruttive, garantisce ai terzi pari opportunità sottoscrivere accordi di natura commerciale. 3. E fatto assoluto divieto all Ente di suddividere artificiosamente un affidamento che prese carattere di unitarietà, al fine di sottrarlo ai limiti di spesa previsti dalla Legge o d disposizioni contenute nel presente Regolamento. ART 3 POTERI DI SPESA 1. E nella disponibilità del Direttore di Struttura affidare lavori, servizi e forniture entro il lim di 3.000,00 su base annua, per un massimo di tre esercizi finanziari. 1bis. E subordinato all approvazione del Consiglio per mezzo di Delibera l affidamento di lav servizi o forniture di importo inferiore a 3.000,00 su base annua, cui il Direttore di Strutt ritenga opportuno dare corso per un periodo superiore ai tre esercizi finanziari di cui al com precedente. 2. Tutti gli affidamenti di importo superiore a quello di cui al comma precedente, fino raggiungimento della soglia comunitaria, viene deliberato dal Consiglio di Amministrazio sulla base delle procedure di cui al presente Regolamento.
3 3. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, si rimanda alla normativa vigen in particolare al Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, l aggiudicazione definitiva vi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale fa proprie le risultanze della Commissi di Gara. 4. Il Direttore, nell'esercizio dei poteri che gli vengono attribuiti dal presente Regolamen assume la carica di Responsabile del Procedimento. 5. Il Direttore e il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle rispettive competenze, posso nominare un terzo soggetto interno o esterno all'organico dell'ente, quale Responsabile Procedimento per un determinato affidamento. 6. Nella fattispecie di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento esercita stessi poteri che il presente Regolamento riconosce al Direttore. ART. 4 MODALITA E LIMITI MONETARI PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 1. Le acquisizioni in economia possono avvenire: a. per amministrazione diretta; b. per affidamento diretto; c. per cottimo fiduciario. 2. Si definiscono in amministrazione diretta l esecuzione di lavori, nonché l acquisizione di ben servizi per i quali non occorre l intervento di alcun imprenditore esterno, essendo effettuate materiali e mezzi propri, anche specificatamente acquistati o noleggiati, avvalendosi personale interno. 3. Gli affidamenti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a , Si ha affidamento diretto quando l Organo cui è riconosciuto potere di spesa, assegna discrezionalità l esecuzione di un lavoro, la fornitura di un bene o di un servizio a un terzo. 5. Gli affidamenti diretti sono ammessi per lavori, servizi e forniture il cui importo sia inferiore ,00.
4 6. Si definisce come cottimo fiduciario una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengo attraverso l affidamento a terzi che presentino specifici requisiti. 7. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi pari o superiori ad fino raggiungimento della soglia comunitaria avvengono per cottimo fiduciario, salvo qua previsto all art. 11. ART. 5 TIPOLOGIE DELLE SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURE E SERVIZI 1. In attuazione dell art. 125, comma 10 del D.Lgs 163/2006, il quale prescrive che le sing Amministrazioni debbano preventivamente individuare per quali tipologie di beni e servizi possibile operare attraverso procedure in economia, si stabilisce che qualunque affidame necessario a garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie, sia assoggettab alla procedure di scelta del contraente di cui al presente Regolamento. ART. 6 TIPOLOGIE DEI LAVORI AMMESSI IN ECONOMIA 1. In attuazione dell art. 125, comma 6 del D.Lgs 163/2006, il quale prescrive che le sing Amministrazioni debbano preventivamente individuare quali lavori siano eseguibili economia, nell ambito di predeterminate categorie generali, si stabilisce che la scelta contraente può essere soggetta alle procedure di cui al presente Regolamento, nei seguenti ca a) manutenzioni degli immobili di proprietà; b) interventi di manutenzione, di adattamento di locali e di attrezzature di proprietà co relativi impianti, infissi e manufatti; c) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l esecuzione dei lavori; d) manutenzione degli impianti elettrici ed affini, idrici e termici; e) manutenzione delle aree verdi; f) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosame le procedure di gara. 2. Le manutenzioni di cui al precedente comma, si intendono sia ordinarie che straordinarie.
5 ART. 7 AFFIDAMENTO DIRETTO 1. Il Direttore, nell esercizio dei suoi poteri di spesa, procede alle acquisizioni in economia ent limiti di cui all art. 3, comma Gli affidamenti vengono formalizzati: a) per gli acquisti di beni, con ordinativo di acquisto protocollato; b) per le forniture continuative, con provvedimento motivato e successiva sottoscrizione contratto; c) per lavori e prestazioni professionali, con lettera di incarico. 3. Visto il contenuto dell'art. 328 del D.Lgs 163/2006 il Direttore, prima di procedere acquisizioni di servizi e forniture, ne verifica la disponibilità sul portale del Mercato Elettron della Pubblica Amministrazione e successivamente, qualora lo ritenga necessario, procede indagini di mercato anche attraverso la procedura denominata RDO presente sul MePa. 4. Per le acquisizioni il cui importo è ricompreso fra il limite al potere di spesa del Direttore e ,00, l affidamento avviene mediante un approfondita indagine di mercato, previa racco di almeno tre preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Sono rimesse discrezionalità del Direttore di Struttura modalità di invito e il criterio da utilizz nell aggiudicazione, nel rispetto dei principi generali di cui all'art Gli affidamenti di cui al comma precedente, vengono formalizzati dal Consiglio Amministrazione con delibera, su proposta motivata del Direttore di Struttura. 6. Il Direttore qualora lo ritenga opportuno ha facoltà, anche per le acquisizioni di cui al prese articolo, di istruire una procedura di cottimo fiduciario. ART. 8 COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 1. Per le forniture di importo superiore ad ,00 fino alla soglia comunitaria, l affidame avviene attraverso una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi della art. 125, comma 11, del Lgs. 163/ Il cottimo avviene attraverso l acquisizione di almeno cinque preventivi, se sussistono in numero soggetti idonei, e in ogni caso mai inferiore a tre. I potenziali affidatari vengo
6 individuati attraverso indagini di mercato, anche con pubblicità preventiva, ovvero utilizzan l elenco degli operatori economici se costituito. 3. La procedura si sostanzia in una gara ufficiosa. Il Direttore predispone una lettera di invito quale deve indicare: a) l oggetto della prestazione; b) il termine e le modalità di presentazione delle offerte; c) il periodo in giorni di validità delle offerte; d) l indicazione del termine per l esecuzione della prestazione; e) il criterio di aggiudicazione prescelto con gli elementi di valutazione, nel caso si opti per l offerta economicamente più vantaggiosa f) se presente, il prezzo posto a base d asta; g) l eventuale clausola che preveda di non procedere all aggiudicazione nel caso presentazione di un unica offerta valida; h) l obbligo per l offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurati e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; i) i requisiti soggettivi richiesti all operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione. l) le garanzie eventualmente richieste all affidatario del contratto; m) l indicazione dei termini di pagamento; n) le eventuali penali. 4. Unitamente alla lettera di invito, il Direttore inoltra agli operatori economici un capitol tecnico se la tipologia di acquisizione lo richiede. Ai fini di facilitare la corretta redazione d documentazione, è possibile allegare uno schema per la presentazione dell offerta, e un f simile di autocertificazione sostitutiva inerente al possesso dei requisiti di cui all art. 38 Codice dei Contratti Pubblici. 5. E' riconosciuta facoltà al Direttore di richiedere al Consiglio di Amministrazione la nomina una Commissione di Gara per la valutazione delle offerte.
7 6. Nelle Commissioni di Gara, ove costituite, il Direttore siede in qualità di Presidente. 7. L affidamento viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata Direttore. 8. E sempre facoltà del Direttore qualora lo ritenga opportuno, procedere in luogo del cotti fiduciario con procedure aperte o ristrette. ART. 9 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L ESECUZIONE DI LAVORI 1. Ai sensi della art. 125, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, l affidamento di lavori in economi ammesso sino a importi non superiori a , I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa compless superiore a , Al di sotto della soglia di ,00, è ammesso l affidamento diretto di cui all art. 7 presente Regolamento 4. Per lavori di importo compreso fra ,00 ed ,00, l affidamento avvi attraverso cottimo fiduciario, con l invito di almeno 3 operatori economici, se sussistono in numero soggetti idonei. 5. Per lavori di importo compreso fra ,00 ed ,00, l affidamento avvi attraverso il cottimo fiduciario, con l invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono tale numero soggetti idonei. 6. Oltre a quanto specificato all art. 8, l atto di cottimo inoltrato agli operatori economici d contenere: a) l elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quelle a corpo c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
8 ART. 10 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento, avvengono sulla base dei seguenti criteri: a) prezzo più basso; b) offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Negli affidamenti di cui all'art. 3 comma 1, il criterio da applicarsi ordinariamente è quello prezzo più basso. E' comunque riconosciuta al Direttore la facoltà di porre in essere apprezzamento di merito, che metta in relazione la qualità della fornitura o del lavoro al pre proposto. Se l'esito di tale valutazione comporta che l'affidamento venga attribuito all'offe che non risulta essere quella più bassa, il Direttore ne dà motivazione scritta. ART. 11 DEROGHE 1. E riconosciuta la facoltà di derogare alle prescrizioni di cui al presente Regolamen soprassedendo all obbligo di richiesta di più preventivi nei seguenti casi: a) quando trattasi di beni e servizi il cui importo di spesa non superi , in ragione oggettive motivazioni legate alla natura della fornitura, di cui il Direttore dà conto Consiglio di Amministrazione nella proposta di deliberazione. b) per forniture complementari effettuate da soggetto già affidatario, purché l importo n superi nel suo complesso il 50% degli oneri di cui all affidamento di base. c) quando l urgenza della fornitura, del servizio o del lavoro da affidare renda necessari celere ricorso ad un unico committente. Dell urgenza è dato atto con espressa dichiarazi del Responsabile del Procedimento. ART. 12 NORME FINALI 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva 2. Per quanto non contemplato all interno del presente Regolamento, si rinvia alla normat vigente.
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo a individuare tali fattispecie;
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