NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

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1 FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI teto da fare NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

2 di STELLA FRASCÀ Avvocato eperto in Diritto Sportivo 1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SOSTANZIALE Il 12 giugno 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giutizia Sportiva della F.I.G.C., approvato dalla Giunta Nazionale del Coni, con deliberazione n. 258 del giorno 11 giugno La nuova Governance federale ha evidenziato l eigenza di procedere con una riforma del itema, per cercare di evitare il ripeteri delle ituazioni di criticità che i ono verificate nella paata tagione portiva. La celerità del proceo portivo, unitamente alla certezza del diritto e al riconocimento di principi già eprei nel Codice di Giutizia Sportiva del CONI, tra i quali la parità delle parti, cotituicono le linee guida per la riforma. Sotto il profilo otanziale è tato riviitato anche il principio della reponabilità oggettiva, nell ottica di individuare tutte quelle condotte poitive pote in eere dalle ocietà al fine di attenuarne od ecluderne la reponabilità. Il nuovo Codice è formato da ben 142 articoli, in luogo dei 50 articoli della precedente verione, ed è uddivio in due parti. La Parte Prima (artt. 1 43), è dedicata alla diciplina otanziale. Il Titolo primo, in particolare, definice l ambito di applicazione oggettivo, delimitandolo alle fattipecie rilevanti otto il profilo diciplinare e alle regole procedurali, e oggettivo individuando in tutti i oggetti rilevanti per l ordinamento federale i detinatari del Codice. La prima modifica otanziale della normativa in commento, i rinviene nel Titolo Secondo, al comma 3 dell art. 6 laddove, ai fini dell individuazione dei limiti di applicabilità della reponabilità oggettiva, aume rilevanza anche il comportamento dei dipendenti delle ocietà indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno alcuno dei ruoli eenziali indicati dal itema licenze nazionali. L articolo in eame, ebbene formalmente abbia ecluo ogni riferimento leicale alla locuzione reponabilità oggettiva, embra di fatto etenderne la portata. Le ocietà, infatti, econdo l attuale formulazione, aranno reponabili oggettivamente anche per fattipecie pote in eere da oggetti direttamente non punibili dal- nuante può eere etea a qualunque fattipecie di infrazione anzionata dal Codice che comporti altreì una reponabilità in capo alla ocietà coinvolta. La nuova truttura del Codice di giutizia riconoce carattere generale alle circotanze dell illecito, iano ee attenuanti o aggravanti, permettendo altreì agli organi giudicanti di modulare la anzione ulla bae della decrizione del fatto, indipendentemente dalla fattipecie contetata. Altra otanziale novità introdotta dal Codice di Giutizia Sportiva concerne l art. 9 comma h) con la quale viene tatuita la poibilità, in capo ai oggetti colpiti da inibizione temporanea e nel periodo in cui viene contata la relativa anzione, a volgere attività amminitrativa nell ambito della propria o- cietà, nonché a partecipare e rappreentare la ocietà medeima, anche mediante l epreione del voto, alle aemblee indette dalla Lega di appartenenza qualora, all ordine del giorno, iano pote quetioni di natura patrimoniale. Per completare il quadro delle principali modifiche introdotte nella prima parte del Codice di Giutizia Sportiva occorre citare la novella dell art. 29 relativa alle la normativa portiva. Tale previione appare mitigata da quanto ancito all art. 7 il quale, per la prima volta, riconoce nell adozione dei modelli di organizzazione e getione, purché idonei, efficaci ed effettivamente funzionanti, carattere di eimente o attenuante della reponabilità delle ocietà. Secondo la precedente formulazione la valutazione dell Organo giudicante ull adozione da parte delle ocietà dei modelli di organizzazione e getione poteva cotituire un attenuante o un eimente limitatamente alle fattipecie illecite concernenti i comportamenti dei propri otenitori e olo qualora concorreero altre circotanze attenuanti (art. 13 CGS vecchia formulazione). Attualmente la valutazione in merito all applicabilità dell eimente o dell atteeimenti e attenuanti per i comportamenti dei otenitori. Il modo in cui tale norma è trutturata e la propria ecluiva riferibilità alle violazioni di cui agli articoli 25, 26 e 28 C.G.S. rende pacifica l aimilazione alle attenuanti peciali diciplinate dal codice penale. Nello pecifico il comma 1 lett. C) dell art. 29 C.G.S. introduce una nuova ipotei in cui la reponabilità della ocietà potrà eere eclua o attenuata, individuandola nella concreta cooperazione con le forze dell ordine e autorità competenti per l identificazione dei propri otenitori reponabili delle violazioni, anche mediante l uo, a pee della ocietà, di tecnologie di video-orveglianza. La uitenza di tale circotanza da ola potrà eere coniderata un attenuante; e congiunta con altre due circotanze codificate all art. 29 comma 1, allora, cotituirà un eimente. Da ultimo occorre egnalare il riordino della diciplina in materia di condotta illecita nei confronti dei Direttori di gara agli artt. 35 e 36 C.G.S. L art. 35 C.G.S., in particolare, diciplina le fattipecie di condotta violenta, introducendo tra quete, per la prima volta, lo puto, mentre l articolo 36 individua le condotte irriguardoe ed ingiurioe tra gli illeciti diciplinari e le relative anzioni. SUL WEB Viita il notro ito per rileggere l articolo da mobile ed eere empre aggiornato ulle problematiche e novità ficali 36 IL CALCIO ILLUSTRATO AGOSTO - SETTEMBRE 2019 AGOSTO - SETTEMBRE 2019 IL CALCIO ILLUSTRATO 37

3 Il ricoro deve eere preceduto da preannuncio con dichiarazione depoitata unitamente al contributo, a mezzo di pota elettronica certificata, preo la egreteria del Giudice portivo e tramea ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale ucceivo a quello in cui i è volta la gara alla quale i riferice. 2 IL PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA La Parte Seconda del Codice di Giutizia diciplina il proceo portivo. L art. 44, comma 1, nell individuare i principi cui il proceo deve ipirari introduce, nella propria enunciazione, i principi del diritto di difea, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giuto proceo. Tali principi ipiratori, in realtà, ebbene richiamati eplicitamente per la prima volta, riprendono il dettato dell art. 2 del Codice della Giutizia Sportiva del Coni. L art. 44, al comma 6, riconoce natura perentoria a tutti i termini previti dal Codice di Giutizia portiva alvo che ia diveramente tabilito. Tale norma rende già chiaro al lettore che la parte preponderante delle modifiche inerice proprio i termini del procedimento. Per tale motivo occorre fare un analii degli tei per ciacun Organo della Giutizia Sportiva coì individuati dalla normativa in eame: - Giudici Sportivi, - Corte Sportiva d Appello, - Tribunale Federale, RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore del giorno ucceivo a quello in cui i è volta la gara. Tramiione delle motivazioni del reclamo, unitamente al veramento della taa di reclamo e alla prova della notifica alla controparte, entro il terzo giorno ucceivo alla gara, eclui i giorni fetivi. - Corte Federale d Appello, - Procura Federale, - e gli altri organi previti dallo Statuto e dai regolamenti federali. 2.1I PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE SPORTIVO I Giudici portivi ono articolati a livello nazionale e a livello territoriale. Il Giudice portivo nazionale è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonitiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici portivi territoriali ono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali. I Giudici portivi giudicano, Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore del giorno feriale ucceivo a quello in cui i è volta la gara unitamente alla taa e alla prova della notifica alla controparte. Tramiione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui i è volta la gara. Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della deciione entro dieci giorni dalla pronuncia del dipoitivo (art. 51 C.G.S.). in compoizione monocratica, enza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commei, avvenuti nel coro di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l attività giovanile e colatica, ulla bae delle riultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova, rapporti degli ufficiali di gara, eventuali upplementi, o comunque u egnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello volgimento delle gare, con ecluione dei fatti che invetono deciioni di natura tecnica o diciplinare adottate in campo dall arbitro o che iano devoluti alla ecluiva dicrezionalità tecnica di queti ai eni della regola 5 del Regolamento di Giuoco; c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, miure del terreno di gioco ed altri cai imilari; d) alla poizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli aitenti di parte impiegati in gare. I procedimenti ono intaurati: a) d ufficio e i volgono ulla bae delle riultanze dei documenti ufficiali; b) u ricoro del oggetto intereato nei cai previti dall ordinamento federale. Il ricoro deve eere precedu- RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore del giorno feriale ucceivo a quello in cui i è volta la gara; Tramiione delle motivazioni del reclamo unitamente alla taa e alla prova della notifica alla controparte entro il ettimo giorno ucceivo alla gara. Non era previto l obbligo di preannuncio di reclamo avvero la poizione irregolare di teerati (art. 46 comma 3 CGS) IL TESTO COMPLETO È poibile caricare il nuovo Codice di Giutizia Sportivo direttamente dal ito Fgc federazione/ norme/codice-digiutizia-portiva/ Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore del giorno feriale ucceivo a quello in cui i è volta la gara unitamente alla taa e alla prova della notifica alla controparte; Tramiione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui i è volta la gara. Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della deciione entro trenta giorni dalla pronuncia del dipoitivo (art. 139 C.G.S.) to da preannuncio con dichiarazione depoitata unitamente al contributo, a mezzo di pota elettronica certificata, preo la egreteria del Giudice portivo e tramea ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale ucceivo a quello in cui i è volta la gara alla quale i riferice. Il ricoro, contenente l indicazione dell oggetto, delle ragioni u cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, deve eere depoitato, a mezzo di pota elettronica certificata, preo la egreteria del Giudice portivo e trameo ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui i è volta la gara. In cao di mancato depoito del ricoro nel termine indicato, il Giudice portivo non è tenuto a pronunciare eccetto per i ricori che riguardino la poizione irregolare dei calciatori. Il ricoro che abbia come oggetto di contetazione la regolarità del campo di gioco, deve eere preceduto da pecifica rierva critta preentata prima dell inizio della gara, dalla ocietà all arbitro ovvero, nel cao in cui la irregolarità ia intervenuta durante la gara o in ragione di altre caue eccezionali, da pecifica rierva verbale formulata dal capitano della quadra intereata che l arbitro riceve in preenza del capitano dell altra quadra, facendone immediata 38 IL CALCIO ILLUSTRATO AGOSTO - SETTEMBRE 2019 AGOSTO - SETTEMBRE 2019 IL CALCIO ILLUSTRATO 39

4 annotazione ul cartoncino di gara. Con riferimento ai procedimenti relativi alla poizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli aitenti di parte, impiegati nelle gare di play-off e play-out, il ricoro, unitamente al contributo, deve eere preentato entro le ore 24:00 del giorno feriale ucceivo a quello in cui i è volta la gara. Il Giudice portivo, enza ritardo, fia la data in cui aumerà la pronuncia dandone comunicazione agli intereati, individuati dal Giudice teo. Prima della pronuncia, a eguito di eprea richieta dell itante, ha facoltà di adottare ogni provvedimento idoneo a preervarne provvioriamente gli interei. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici portivi intaurati u ricoro di parte, l itante ed i oggetti ai quali ia tato comunicato il provvedimento di fiazione, poono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fiata per la pronuncia. Tra le facoltà del Giudice portivo, inoltre, rientra quella di diporre audizioni quando lo ritenga neceario ai fini della deciione. Se rinvia a data ucceiva la pronuncia, deve informarne gli intereati, in ogni cao pronuncia enza udienza. RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA La reclamante che volee ottenere copia degli atti deve preentare preannuncio di reclamo entro tre giorni dalla pubblicazione della deciione unitamente alla taa e alla prova della notifica alla controparte La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore del giorno feriale ucceivo alla ricezione del preannuncio I ricori dovevano eere propoti alla Corte Sportiva entro ette giorni dalla pubblicazione della deciione che i intendeva impugnare unitamente alla taa (eccetto in cao di richieta copie) 2.2 I PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE SPORTIVA D APPELLO La Corte Sportiva d Appello i articola a livello Nazionale e a livello Territoriale. È competente, quale Organo di econdo grado, ui reclami delle ocietà e dei loro teerati avvero le deciioni del Giudice Sportivo. Secondo la nuova formulazione, anche il reclamo deve eere preannunciato con dichiarazione depoitata unitamente al contributo, a mezzo di pota elettronica certificata, preo la egreteria della Corte portiva di appello e tramea ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della deciione che i intende impugnare. Il reclamo, completo delle motivazioni e contenente le pecifiche cenure contro i capi della deciione impugnata, deve eere depoitato, a mezzo di pota elettronica certificata, preo la egreteria della Corte portiva di appello e trameo ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della deciione che i intende impugnare. Quando l impugnazione riguardi una deciione del Giudice portivo u procedimento intaurato con reclamo, non poono eere ammee le domande nuove ripetto agli elementi indicati nelle difee di primo grado. Poono, invero, produri nuovi documenti, purché iano indipenabili ai fini del decidere, indicati analiticamente nel reclamo ed inderogabilmente comunicati alla controparte unitamente allo teo. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie pee copia dei documenti u cui è fondata la pronuncia di primo grado. La richieta degli atti dovrà eere inoltrata unitamente al preannuncio. Nel cao IL TESTO COMPLETO È poibile caricare il nuovo Codice di Giutizia Sportivo direttamente dal ito Fgc federazione/ norme/codice-digiutizia-portiva/ RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D APPELLO TERRITORIALE PRIMA Preannuncio alla Corte Sportiva d Appello entro due giorni Non era dalla pubblicazione della deciione unitamente alla taa e alla PRIMA previto prova della notifica alla controparte e l eventuale richieta copie alcun preannuncio di reclamo. La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore del giorno feriale ucceivo alla ricezione del preannuncio Tramiione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della deciione da impugnare o dalla ricezione degli atti e richieti. Il Preidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fiare l udienza che deve teneri entro 15 giorni dal depoito del reclamo medeimo. Le parti poono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall udienza Al termine dell udienza che definice il giudizio deve eere pubblicato il dipoitivo. La deciione deve eere pubblicata entro 15 giorni dalla pronuncia del dipoitivo (art. 78 comma 4 C.G.S.) I ricori dovevano eere propoti alla Corte Sportiva entro ette giorni dalla pubblicazione della deciione che i intendeva impugnare unitamente alla taa. La notifica a controparte era obbligatoria olo in cao in cui il gravame potee comportare una modifica del riultato della gara (art. 46 commi 4 e 5) Preannuncio alla Corte Sportiva d Appello entro due giorni dalla pubblicazione della deciione unitamente alla taa e alla prova della notifica alla controparte. Tramiione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della deciione da impugnare o dalla ricezione degli atti e richieti. Il Preidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fiare l udienza che deve teneri entro 15 giorni dal depoito del reclamo medeimo. Le parti poono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall udienza. Al termine dell udienza che definice il giudizio deve eere pubblicato il dipoitivo. La deciione deve eere pubblicata entro 30 giorni dalla pronuncia del dipoitivo (art. 139 C.G.S.) di richieta dei documenti ufficiali, il reclamo deve eere depoitato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte, qualora lo deideri, può richiedere copia dei documenti entro le ore 24:00 del giorno feriale ucceivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio di reclamo. Il reclamo della Procura federale deve eere propoto con le tee modalità e termini indicati nei commi precedenti. La propoizione del reclamo non opende l eecuzione della deciione impugnata. Entro cinque giorni dal depoito del reclamo, il Preidente della Corte portiva di appello territoriale fia l udienza in camera di coniglio, che deve teneri entro quindici giorni dal depoito del reclamo. Il provvedimento di fiazione è comunicato tempetivamente dalla egreteria agli intereati individuati dal Preidente teo. Il reclamante e gli altri oggetti individuati dal Preidente, ai quali è tato comunicato il provvedimento di fiazione, poono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fiata per l udienza. La Corte portiva di appello ha cognizione del procedimento di primo grado 40 IL CALCIO ILLUSTRATO AGOSTO - SETTEMBRE 2019 AGOSTO - SETTEMBRE 2019 IL CALCIO ILLUSTRATO 41

5 L art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la poibilità per le parti di ricorrere alla difea tecnica. Il nuovo CdG ha incio in prevalenza ui termini dei procedimenti, iano ei relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fiazione udienza, pronuncia del dipoitivo e depoito delle motivazioni della deciione. limitatamente ai punti della deciione pecificamente impugnati. Le parti hanno diritto di eere entite, purché ne facciano eplicita richieta nel reclamo o nelle controdeduzioni. La Corte portiva di appello decide in camera di coniglio. Qualora valuti diveramente, in fatto o in diritto, le riultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la deciione impugnata, decidendo anche nel merito. In contrato con i principi del giuto proceo e del divieto di reformatio in peiu, la Corte, qualora lo ritenga, può aggravare le anzioni a carico dei reclamanti. Qualora ritenga uitenti motivi di inammiibilità o di improcedibilità del ricoro in primo grado, annulla la deciione impugnata enza rinvio. Diveramente, qualora ritenga che il Giudice portivo territoriale non abbia provveduto a decidere u tutte le domande propotegli, non abbia preo in eame circotanze di fatto deciive agli effetti del procedimento o non abbia motivato la propria pronuncia, riforma la deciione impugnata e decide nel merito. Qualora ritenga inuitente l eventuale inammiibilità o improcedibilità dichiarata dal Giudice portivo annulla la deciione impugnata e rinvia per l eame del merito all organo che ha emeo la deciione. Al termine dell udienza che definice il giudizio viene pubblicato il dipoitivo della deciione. La deciione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale deve eere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dipoitivo, l art. 139 C.G.S. prevede un termine più ampio, di trenta giorni, per la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale. PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE/TERRITORIALE SEZIONE DISCIPLINARE PRIMA DEFERIMENTO Il Preidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dipone la fiazione dell udienza entro un termine che non può eere inferiore a 20 giorni liberi decorrenti dalla ricezione dell avvio di convocazione. 2.3I PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Anche la competenza del Tribunale Federale, organo collegiale, reta inalterata nella nuova formulazione e comprende tutti i fatti rilevanti per l ordinamento portivo in relazione ai quali non ia tato intaurato né riulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice portivo. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione diciplinare, in particolare, è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti intaurati u deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le quetioni che riguardano più DEFERIMENTO Il Preidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dipone la fiazione dell udienza che deve teneri entro 30 giorni dalla ricezione del deferimento. Tra la data della ricezione della fiazione e la data dell udienza deve intercorrere un tempo non inferiore ai 15 giorni liberi alvo abbreviazioni. La Corte Federale di Appello, organo di econdo grado per i reclami propoti contro le deciioni del Tribunale Federale, la competenza i etende alle itanze di ricuazione dei componenti del Tribunale federale. Rientrano nella competenza della Corte federale di appello i procedimenti per reviione e revocazione, i giudizi orti in eguito a reclamo del Preidente federale, ulle deciioni adottate dal Giudice portivo nazionale e dai Giudici portivi territoriali, dalla Corte portiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale. Su richieta del Procuratore federale, giudica in ordine alla uitenza dei requiiti di eleggibilità dei candidaambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all AIA che volgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell Aemblea federale e del Coniglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti intaurati u deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all AIA che volgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previte dalle norme federali; b) alle anzioni di natura non economica irrogate o propote dalla ocietà ai loro teerati non profeioniti e giovani, nonché ai tecnici non profeioniti. È compito del Preidente del Tribunale federale definire preventivamente la compoizione dei ingoli collegi giudicanti, con l indicazione dei componenti relatori e dell ordine del giorno. Ove neceario, i avvale della conulenza tecnica di un rappreentante dell AIA. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale ono intaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) con ricoro del oggetto intereato nei cai previti dall ordinamento federale. L art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la poibilità per le parti di ricorrere alla difea tecnica. Il nuovo Codice di Giutizia Sportiva ha incio prevalentemente ui termini dei procedimenti, iano ei relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fiazione udienza, pronuncia del dipoitivo e depoito delle motivazioni della deciione. Il Preidente del Tribunale federale una volta accertata l avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell atto di deferimento, ha un nuovo termine da ripettare: deve fiare l udienza di dicuione entro dieci giorni dalla ricezione dell atto di deferimento e l udienza, in ogni cao, deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell atto di deferimento. Il termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dell avvio di fiazione e la data fiata per l udienza innanzi alla Sezione diciplinare del Tribunale federale è tato ridotto da venti giorni liberi a quindici giorni liberi alvo un termine ancora più breve qualora IL TESTO COMPLETO È poibile caricare il nuovo Codice di Giutizia Sportivo direttamente dal ito Fgc federazione/ norme/codice-digiutizia-portiva/ Preidente ritenga uitano giuti motivi. Gli atti del procedimento retano depoitati preo la egreteria fino a tre giorni prima della data fiata per l udienza. Entro tale termine, l intereato può prenderne viione ed etrarne copia. Entro il termine di tre giorni prima dell udienza le parti poono, inoltre, preentare memorie, itanze, documenti e quanto ritengano utile ai fini difenivi. 2.4LA CORTE FEDERALE D APPELLO 42 IL CALCIO ILLUSTRATO AGOSTO - SETTEMBRE 2019 AGOSTO - SETTEMBRE 2019 IL CALCIO ILLUSTRATO 43

6 L udienza innanzi alla Corte federale d appello i volge in camera di coniglio. È facoltà delle parti eere entite. La trattazione è orale e aicura alle parti ragionevoli ed equivalenti poibilità di difea. La cognizione della Corte è limitata ai punti della deciione impugnati pecificamente. ti alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; interpreta le norme tatutarie e le altre norme federali, empre che non i tratti di quetioni all eame di altri organi di giutizia portiva u itanza del Preidente federale ed eercita le altre competenze previte dalle norme federali. La Corte federale di appello i articola in quattro ezioni con funzioni giudicanti e in una ezione con funzioni conultive. Il Preidente della Corte federale di appello preiede la Prima ezione e le Sezioni unite cui ono devoluti gli affari relativi ai procedimenti per illecito portivo e per violazione in materia getionale ed economica. Il Preidente della Corte, con motivato decreto, può tabilire che una controveria, per i profili di rilevanza e di principio che ea invete, debba eere decia dalle Sezioni unite. Ciacuna ezione, inoltre, qualora rilevi che il punto di diritto ottopoto al uo eame ha dato luogo o può dare luogo a contrati giuriprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite. Il procedimento può eere avviato mediante reclamo della parte, della Procura federale, avvero deciioni relative ai deferimenti dalla tea dipoti, ma anche con reclamo del Preidente federale, anche u egnalazione dei Preidenti delle Leghe e del Preidente delegato del Settore per l attività giovanile e colatica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, u egnalazione del Preidente dell AIA. Dinanzi la Corte Federale d Appello viene ancito l obbligo della difea tecnica. Entro dieci giorni dal depoito del reclamo, il Preidente della Corte federale di appello, accertata l avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fia l udienza di dicuione, che deve teneri entro trenta giorni dal depoito del reclamo teo. Il Preidente dipone la notificazione dell avvio di fiazione alle parti, con l avvertimento che gli atti relativi al procedimento retano depoitati preo la egreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fiata per l udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i oggetti nei cui confronti il reclamo è propoto o comunque intereati, poono prenderne viione ed etrarne copia; entro il medeimo termine le parti poono depoitare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valeri e produrre documenti. Tra la data di ricezione dell avvio di fiazione e la data fiata per l udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta alva la facoltà del Preidente di abbreviare il termine per giuti motivi, purché ia aicurato alle parti l eercizio effettivo del diritto di difea. L udienza innanzi alla Corte federale di appello i volge in camera di coniglio. È facoltà delle parti eere entite. La trattazione è orale e aicura alle parti ragionevoli ed equivalenti poibilità di difea. La cognizione della Corte è limitata ai punti della deciione impugnati pecificamente. Qualora valuti diveramente, in fatto o in diritto, le riultanze del procedimento di primo grado, riforma la deciione in tutto o in parte, decidendo nel merito con facoltà di aggravare le anzioni irrogate. Al termine dell udienza che definice il giudizio viene pubblicato il dipoitivo e la deciione deve eere pubblicata entro dieci giorni da tale termine o trenta quando la deciione impugnata ia relativa a procedimento nanti il Tribunale Federale territoriale ai eni dell art. 139 comma 2. L art. 104 C.G.S. prevede l intervento del terzo all interno del procedimento davanti alla Corte Federale di Appello. La condizione i realizza quando il terzo ia titolare di una poizione oggettiva rilevante per l ordinamento federale, potenzialmente lea o pregiudicata. L atto di intervento deve eere depoitato entro cinque giorni dalla data dell udienza e deve pecificamente indicare l interee che lo giutifica. In ogni cao, il terzo può cotituiri in udienza ai oli fini della dicuione orale. 3 NOVITÀ IN TEMA DI INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE La Procura Federale, nel procedimento portivo, eercita le funzioni inquirenti e requirenti con la ola ecluione delle violazioni in materia antidoping, competenza ecluiva degli organi del CONI. Il Procuratore federale ha il compito di volgere tutte le indagini necearie all accertamento di violazioni tatutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. A tal fine, icrive nel regitro, appoitamente itituito, le notizie di fatti o atti rilevanti, in quanto compatibili, inderogabilmente entro trenta giorni dalla ua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo teo Procuratore la ha acquiita di propria iniziativa. Il termine per la durata delle indagini non può uperare eanta giorni dall icrizione nel regitro del fatto o dell atto rilevante. Il Procuratore federale, u itanza motivata, può chiedere una proroga alla Procura generale dello port che può autorizzarla per ulteriori quaranta giorni e, olo in cai eccezionali, la Procura generale dello port può concedere una ulteriore proroga non uperiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunica- zione della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la cadenza del termine non poono eere utilizzati. Poono empre eere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquiiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. Altra novità concerne l obbligo in capo alla Procura Federale, in cao di convocazione per audizione della perona ottopota a indagini, di comunicare alla tea che è perona ottopota ad indagini e che ha il diritto di eere aitita da perona di propria fiducia in ede di audizione. Tale informativa deve avvenire con l atto di convocazione. La violazione di queta dipoizione comporta l inutilizzabilità degli atti eventualmente aunti. l 44 IL CALCIO ILLUSTRATO AGOSTO - SETTEMBRE 2019 AGOSTO - SETTEMBRE 2019 IL CALCIO ILLUSTRATO 45

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