Comune di Cormòns Provincia di Gorizia SETTORE TECNICO REGOLAMENTO DI FOGNATURA

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1 Comune di Cormòns Provincia di Gorizia SETTORE TECNICO REGOLAMENTO DI FOGNATURA

2 Art. 1 - Oggetto del regolamento PARTE PRIMA DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Il presente regolamento disciplina l uso della fognatura per scarichi civili e produttivi del Comune di Cormòns, disciplina altresì le modalità di smaltimento delle acque usate in carenza di fognatura comunale. Il regolamento costituisce vincolo, per quanto alle specifiche competenze, sia per l Ente gestore, sia per gli utenti, anche nel corso di eventuali estensioni future. In caso di necessità potrà essere integrato nelle parti carenti o mutato per effetto delle modificate condizioni iniziali. Esso ha lo scopo: di definire i tipi e i regimi di scarico degli effluenti ammissibili nelle fognature; di stabilire le norme di allacciamento; di regolare in genere i rapporti tra l Ente Gestore e gli utenti del servizio; di definire le modalità di smaltimento delle acque usate in carenza di fognatura comunale. Art. 2 - Terminologia Si userà la seguente terminologia: Acque nere: acque di rifiuto provenienti dai servizi igienici che possono anche essere miste ad acque bionde. Acque bionde: acque provenienti dagli scarichi di lavabi, bagni, docce, cucine,ecc. Acque bianche o meteoriche: sono le acque piovane non assorbibili dal suolo per impermeabilità di superfici quali strade asfaltate o no, tetti, piazzali, ecc. Acque di processo: sono acque di rifiuto di processi di lavorazione di insediamenti produttivi. Acque di raffreddamento: sono acque non trattate con sostanze estranee contaminanti, aventi solo funzione di raffreddamento mediante scambiatori di calore. Fognatura: è la rete di canalizzazione per il trasporto delle acque fognali. Canalizzazione interna: sono tutte le canalizzazioni interne facenti capo al pozzetto di ispezione finale in fregio alla proprietà privata. Canalizzazioni esterne: opere necessarie per collegare il pozzetto di ispezione finale al collettore stradale. Impianto di pretrattamento: qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entra limiti di accettabilità fissati dal presente Regolamento. Art. 3 - Competenze esclusive dell Ente Gestore Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell Amministrazione Comunale di Cormòns, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici, la costruzione e l esercizio delle opere di raccolto e depurazione delle acque reflue e la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti, canalizzazioni interne ed esterne. Gli stessi potranno essere eseguiti anche a cura dell Ente Gestore. In particolare l Amministrazione Comunale di Cormòns provvede: allo studio, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per la raccolta e la depurazione delle acque di scarico, nonché dei potenziamenti, integrazioni ed eventuali modifiche che potranno in futuro rendersi necessarie; al rilascio delle autorizzazioni degli allacciamenti privati nelle reti di fognature, nei corpi idrici superficiali, nel suolo e nel sottosuolo; allo determinazione dei limiti di accettabilità e delle relative norme delle fognature; allo definizione dei canoni di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge; allo predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati e sugli scarichi nei corpi idrici superficiali, nel suolo e nel sottosuolo ed all assunzione di particolari provvedimenti a carico dei trasgressori; allo gestione delle opere. Ulteriori estensioni delle competenze dell Ente Gestore e degli utenti in base a quanto è previsto dalla legge , n. 319 e , n. 650 recanti norme per la tutela delle acque dall inquinamento, potranno essere disciplinate con successive modifiche del presente Regolamento. Art. 4 - Classificazione del territorio Il territorio del Comune di Cormòns viene classificato per semplicità e comodità di interpretazione secondo la zonizzazione del Piano Regolatore e secondo se il territorio è dotato o non dotato di fognatura, distinguendo la rete fognaria dotata di impianto di depurazione da quello non dotata: 1

3 a) Fognatura propria: Cormòns Centra Capoluogo Frazione Frazione Frazione Frazione b) Fognatura impropria: Borghi c) Senza fognatura La parte rimanente del territorio Art. 4 bis Classificazioni delle utenze Agli effetti dei recapiti e della depurazione, le utenze si distinguono in produttive e civili, ai sensi dell art. 1- quater, della legge , n a) Per insediamento o complesso produttivo, si intende uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano, prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni. b) Per insediamento civile, si intende uno o più edifici o installazioni, collegati tra loro in un area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti ad 0 abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ogni altra attività anche compresa tra quelle sopra definite produttive, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Le imprese agricole di cui all art del Codice Civile sono considerati insediamenti civili. (Def. Comitato Interministeriale con delibera vedi allegato 1). Dalla definizione di insediamento civile di cui sopra del presente articolo, si individuano tre diverse figure: insediamenti adibiti ad abitazione : è la tipica figura identificata non solo dalla destinazione dell edificio, ma anche dalla natura dello scarico (acque domestiche); insediamenti qualificati civili : sono quelli dove vengono svolte determinate attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica sanitaria), elencate espressamente nella legge; insediamenti assimilabili a quelli civili : sono quelli dove si svolge un attività diversa da quelle elencate (comprese anche attività con produzione di beni e prestazione di servizi), che diano origine esclusivamente a scarichi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi (Tabella 1). Art. 5 - Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito Tutte le acque di rifiuto elencate nell art. 2 provenienti da insediamenti adiacenti a vie e spazi pubblici dotati di rete fognale comunale, dovranno essere convogliate alla rete fognale stessa. Per tutte le utenze produttive, l autorizzazione all allacciamento resta subordinata alla verifica da parte dell Ente Gestore della compatibilità degli scarichi con lo potenzialità dei sistemi di convoglio e depurazione disponibili. È vietata comunque l immissione nella fognatura di: scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti dalle tabelle vigenti ed inoltre: sostanze che per qualità e quantità possano configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili ed esplosive, sostanze che possono danneggiare od ostruire le condutture e gli impianti, sostanze radioattive. Art. 6 - Scarichi in zone non servite da fognatura Per quanto riguarda gli scarichi da insediamenti produttivi o da insediamenti civili in zona non servita da fognatura, oppure se l allacciamento ad essa sia impossibile, essi potranno avere recapito in un corpo idrico superficiale, sul suolo o nel sottosuolo rispettando i diversi criteri: a) insediamento produttivo esistente all entrata in vigore della legge , n.319 recapito in corpo idrico superficiale: rispetto dei parametri della tabella C, (vedi allegato 3) legge , n. 319 sino al successivamente in tabella A (vedi allegato 2). b) insediamento produttivo nuovo recapito in corpo idrico superficiale: rispetto dei parametri della tabella A, legge , n. 319 recapito sul suolo o nel sottosuolo: rispetto dei parametri della tabella A, legge , n

4 Rientrano in tale categoria anche le pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti produttivi. c) scarichi civili (schede 2-3-4) Gli insediamenti civili i cui scarichi non sono allacciati alla pubblica fognatura vengono distinti agli effetti del P.G.R.A. art ( n. 0364/Pres. in B.U.R. n. 64 del ) in piccoli insediamenti civili e grandi insediamenti civili. Nel caso di piccoli insediamenti civili (consistenza inferiore a 50 vani o a mc.) è ammissibile lo scarico diretto in corpo idrico superficiale previo trattamento di tipo primario (rispetto dei parametri dello tabella C1 - vedi allegato 5 - del P.G.R.A. art b) o di tipo biologico (rispetto dei parametri della tabella A1 - vedi allegato 4 - del P.G.R.A. art c) secondo le relative norme di attuazione Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature art.18, 20 e 23 (vedi allegato 6). Nel caso di insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc che scaricano sul suolo o nel sottosuolo, si applicheranno le normative di cui ai Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all art. 2, lettere b), d), ed e), della legge , n. 319, pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del (vedi allegato 7). Art. 7 - Osservanza dei Regolamenti Comunali Edilizi e di Igiene Tutti gli utenti del servizio sono comunque tenuti all osservanza dei Regolamenti Edilizi e di Igiene del Comune di Cormòns. 3

5 Art. 8 - Notifica dell obbligo di allacciamento PARTE SECONDA NORME CONCERNENTI L ALLACCIAMENTO L Autorità Comunale comunica ai proprietari degli edifici servibili dalle nuove fognature l obbligo di allacciamento previsto dall art. 5, indicando le modalità ed i tempi di attuazione dell allacciamento stesso. Ai soggetti che, scaduti i termini prescritti, non avessero provveduto all allacciamento saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento. Art. 9 - Autorizzazioni allo scarico Come prescritto dall art. 9 ultimo comma della Legge 10 maggio 1976 n. 319, tutti gli scarichi devono essere autorizzati da parte dell Autorità competente al controllo. Tutti i titolari degli scarichi, di qualunque tipo e natura, devono quindi richiedere l autorizzazione all Autorità Comunale, secondo i modi e nei tempi stabiliti dall art. 10 del presente Regolamento: a) L Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura si intende concesso in forma implicita (o tacita) se non viene revocata entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda purché lo scarico in questione sia conforme alle prescrizioni del presente Regolamento. Qualora non diversamente provveduto ai sensi della legge , n. 319 e , n. 650, i complessi produttivi, dovranno allacciarsi alle reti di raccolta e convogliamento previa autorizzazione dell Ente Gestore, presentando domanda in tal senso secondo le modalità di seguito riportate. Il Comune di Cormòns accetta nelle fognature gli scarichi provenienti dalle attività produttive purché a suo giudizio siano compatibili con il regolamentare funzionamento sia della rete dei collettori che dell impianto di trattamento. L autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta all imposizione di particolari prescrizioni da parte dell Ente Gestore ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all igiene pubblica, serio aggravio degli organi manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognatura interessate o all impianto di trattamento. L autorizzazione resta valida fino a quando non si verifichino le condizioni di cui ai successivi punti. b) L Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali sul suolo e nel sottosuolo si intende concessa in forma implicita se non viene revocata entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, purché lo scarico in questione sia conforme alle prescrizioni del presente Regolamento (vedi art. 6). L autorizzazione allo scarico viene richiesta secondo i modi e nei tempi fissati dal successivo art. 10. Art Domanda per l autorizzazione provvisoria allo scarico a) Scarichi da insediamenti produttivi in genere La domanda deve essere presentata in duplice copia all Ente entro 60 gg. dall entrata in vigore del presente regolamento ed in essa deve essere dichiarato quanto segue: la ragione sociale e l indirizzo esatto della Ditta; le generalità e l indirizzo del titolare e del legale rappresentante della Ditta; gli estremi catastali dell area su cui insiste l opificio; il numero dei dipendenti; una descrizione sommaria, ma esauriente, dei cicli produttivi dell azienda con l indicazione degli scarichi in rapporto al tipo di lavorazione; le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, media e massima oraria, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, allegando analisi chimiche e precisando le modalità dello scarico; i quantitativi d acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d acqua per la quale si richiede l immissione in fognatura a stima dei responsabili della Ditta o desunti dallo strumento di misura eventualmente installato; la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate: nel caso di approvvigionamento idrico autonomo indipendente dovranno essere fornite le precisazioni desunte dalla denuncia fatta all Amministrazione Comunale; l esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento, allegando accurata descrizione. L istanza deve contenere esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che, per quanto di sua conoscenza, corrispondono a verità. L Ente Gestore si riserva di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere altri dati prima di concedere l autorizzazione predetta. All istanza deve essere allegata una planimetria schematica in scala non inferiore a: 1:200 del complesso produttivo, su cui siano riportate le reti di fognatura interna, separatamente per le acque 4

6 meteoriche o comunque non inquinate e per le acque di processo, dei servizi e simili di cui si richiede l allacciamento, nonché l ubicazione e le dimensioni dei condotti esistenti e/o previsti. All istanza deve inoltre essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della Ditta con cui si accetta incondizionatamente il Regolamento per l uso e l utilizzo della fognatura e si fa atto di sottomissione per l esecuzione di eventuali opere di cui al paragrafo manutenzione delle opere di allacciamento del presente Regolamento. b) Scarichi da insediamenti civili La domanda deve contenere le seguenti informazioni: generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con indicazioni delle rispettive quote di proprietà; indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva scoperta, del numero dei servizi igienici; indicazioni della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi, cisterne); elenco e sommaria descrizione di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali: fosse biologiche, piccoli impianti di depurazione, ecc.; indicazione degli attuali punti di recapito degli scarichi (fognature, corso d acqua superficiale, suolo, sottosuolo); L Ente potrà richiedere ulteriori dati a effettuare eventuali sopralluoghi anche all interno degli stabili e delle proprietà in genere, prima di concedere l autorizzazione provvisoria allo scarico o all allacciamento. L Ente elaborerà appositi moduli da distribuire agli interessati, per agevolare la compilazione delle domande di allacciamento. Per l allacciamento in pubblica fognatura la domanda deve essere presentata entra il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione istanza rivolta dal Comune di Cormòns. I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubblica fognatura devono presentare la sopra indicata domanda entro 90 gg. dall entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di insediamenti abitativi si intende concessa in forma implicita se non viene revocata entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda. Solo nel caso in cui l allaccio alla fognatura pubblica sia già in atto alla data di approvazione del presente regolamento e con modalità adeguate allo stesso, l autorizzazione allo scarico si intende concessa d ufficio. Art Progetto delle opere - approvazione del progetto Dopo l autorizzazione provvisoria allo scarico: a) l utente produttivo è tenuto a presentare entro il termine di mesi sei, in duplice copia, il progetto dei manufatti e delle canalizzazioni nonché degli eventuali impianti di pretrattamento all interno della proprietà privata, necessari per l allacciamento in fognatura nel rispetto delle norme specificate negli art. 6 e 22 e successivi del presente Regolamento, e di eventuali specifiche direttive che potranno essere premesse dall Ente Gestore. Il progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi valori di portata e caratteristiche d inquinamento dello scarico riportati nella predetta domanda di allacciamento, eventualmente integrata da altri dati. Il progetto dovrà comprendere: una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l indicazione dei materiali impiegati e la descrizione di eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico e di processo delle eventuali opere di pretrattamento previste; i rendimenti di depurazione ed i quantitativi di fango ed altri residui (con le caratteristiche) che si prevede di ottenere con il pretrattamento, ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere; planimetria di dettaglio a scala 1:100 delle opere di allacciamento e di eventuali pretrattamenti, completa di quote di sezione e particolari necessari a definire le opere. Dalla planimetria dovrà chiaramente risultare l ubicazione dell immissione nel collettore comunale, da concordarsi con l Ente preventivamente. L Ufficio Tecnico dell Ente sarà a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione del progetto. b) L utente civile dovrà presentare: una relazione tecnica in cui siano descritte le opere e i materiali impiegati e ne sia esposto il dimensionamento idraulico; una planimetria, in scala non inferiore a 1:200 dello stabile e sue adiacenze, delle canalizzazioni e dei manufatti relativi esistenti all interno della proprietà, da modificare e non, delle nuove canalizzazioni e dei relativi dati. Solo nel caso in cui l allaccio alla fognatura pubblica sia già in atto alla data di approvazione del presente regolamento e con modalità adeguate allo stesso, l autorizzazione allo scarico si intende concessa d ufficio. I progetti di cui sopra, per gli insediamenti produttivi devono essere compilati e firmati da un Ingegnere o laureato abilitato, regolarmente iscritto all albo professionale, per quelli civili, devono essere compilati e 5

7 firmati da un Ingegnere, un Architetto, un Geometra o un Perito Edile regolarmente iscritti nel rispettivo Albo Professionale, in relazione alle specifiche competenze. L Ufficio Tecnico, esaminati i progetti e le domande di allacciamento, ne riferisce all Ente allegando un suo motivato parere. L Ente decide in conformità entro 60 giorni per i civili, 120 per i produttivi, ed informa con comunicazione scritta gli interessati, precisando le eventuali prescrizioni specifiche cui è subordinata l autorizzazione allo scarico e stabilendo il termine massimo per l inizio ed il completamento dei lavori di esecuzione delle opere di allacciamento. Dopo il collaudo l Ente rilascerà l autorizzazione definitiva allo scarico. Art Esecuzione delle opere di allacciamento Le opere di allacciamento dei collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, all interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell insediamento interessato. Il collettore di collegamento fra il limite della proprietà e l immissione della fognatura invece, essendo il suolo pubblico, viene di norma eseguito direttamente dal Comune di Cormòns o sotto stretta sorveglianza dello stesso. La spesa, che rimane a carico del proprietario, gli sarà notificata per iscritto, a lavori ultimati, dall Ente. L Ente per quanto di sua competenza, potrà autorizzare, con specifica dichiarazione scritta, l esecuzione delle opere di allaccio in sede pubblica direttamente da parte degli utenti privati; in questo caso il privato provvederà direttamente a liquidare all impresa esecutrice gli importi dovuti. La sede stradale manomessa per l esecuzione delle opere di cui sopra, dovrà, essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori con le modalità fissate dall amministrazione comunale; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico del proprietario dell insediamento interessato all allacciamento. Art Collaudo delle opere di allacciamento Il proprietario dovrà richiedere, prima del ritombamento degli scavi, sopralluogo da parte del competente ufficio dell Ente Gestore che verificherà la corretta esecuzione del lavori. Terminate le opere di allacciamento l utente, sia esso produttivo che civile, dovrà darne immediata comunicazione all Ente. L Ente potrà disporre l esecuzione di un collaudo tecnico da parte dell Ufficio Tecnico e di un controllo chimico sulla qualità delle acque scaricate, entra il termine massimo di 6 mesi dalla comunicazione da parte dell utente. In sede di collaudo i tecnici dell Ente verificheranno la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato. Qualora si riscontrassero differenze ritenute non giustificate e comunque non accettabili, segnaleranno tale circostanza all Ente che inviterà l utente interessato ad adeguare le opere al progetto, o ad adottare altre soluzioni concordate ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata. L attivazione dello scarico è subordinata a comunicazione scritta da parte dell Ente all utente (autorizzazione definitiva). Nel caso in cui trascorrano i sei mesi dalla comunicazione da parte dell utente dell apprestamento delle opere, senza che l Ente abbia inviato tale comunicazione, dovrà ritenersi tacitamente concessa l attivazione dello scarico. Ogni allacciamento attivato senza rispettare le norme di cui sopra, sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative, da stabilirsi da parte dell Ente, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito. Le spese per l esecuzione del collaudo tecnico sono a carico del titolare dello scarico. Art Esecuzione d Ufficio del progetto e delle opere di allacciamento Trascorsi i termini indicati per gli utenti civili e per gli utenti produttivi l Ente provvederà d Ufficio, a spese degli utenti inadempienti, alla compilazione del progetto delle opere di allacciamento, e di eventuale pretrattamento, nonché del preventivo comprendente: il costo delle opere che dovranno essere eseguite, compresi gli scavi ed il ripristino delle strade, sulla base dei prezzi di mercato dei materiali e della manodopera; i diritti per spese tecniche e progettuali; i termini concessi per l inizio ed il completamento delle opere di allacciamento. Il preventivo di spesa sarà notificato agli utenti interessati, che dovranno provvedere entro il termine di 30 giorni a risarcire le spese tecniche. Trascorso il termine concesso per le opere da eseguirsi (per i progetti presentati dagli utenti; per i progetti redatti d Ufficio), l Ente ha facoltà di disporne l esecuzione d Ufficio tramite Impresa di sua fiducia. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l esecuzione delle opere, come risultanti da certificati di pagamento all impresa incaricata, vengono addebitate all utente inadempiente, maggiorate del 15% per le spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all utente che nel termine di 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione del dovuto. Art Allacciamento alla fognatura di insediamenti preesistenti 6

8 I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, entro il termine di un anno dalla autorizzazione provvisoria allo scarico, all allacciamento alla fognatura stessa fino al pozzetto di allacciamento realizzato in sede stradale. Quando la fognatura comunale è servita da un impianto di depurazione centralizzato, devono essere disattivati i pozzi neri, i pozzi perdenti, e le fosse settiche eventualmente esistenti. Detti manufatti dovranno essere disinfettati come da indicazioni dell ULSS da parte del proprietario e verificati da personale incaricato dall Amministrazione Comunale. La parte di impianto disattivata dovrà essere riempita con materiale inerte costipato. Gli oneri per Ia disinfezione sono a carico dei singoli proprietari. 7

9 Art Manutenzione delle opere di allacciamento PARTE TERZA ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI I tratti dei condotti di allacciamento privati alle canalizzazioni della rete in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione e pulizia da parte dell Ente secondo un programma stabilito dall Ufficio Tecnico dell Ente stesso. I privati sono comunque tenuti o richiedere interventi straordinari non appena avvertono disturbi nei condotti di allacciamento. La manutenzione e la pulizia delle fognature interne alle proprietà private e dei manufatti connessi, sono invece affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere, per quanto riguardo il deflusso delle acque, l impermeabilità dei condotti e simili. Art Ispezioni e controlli L Ufficio Tecnico dell Ente, in ottemperanza al comma 5 dell art.9 della legge , n. 319, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni che ritenga necessarie all interno degli insediamenti produttivi, per l accertamento delle condizioni che danno luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all allacciamento alle canalizzazioni di rete, ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza dall Ente. L Ente può imporre l installazione di strumenti adeguati per il controllo automatico degli scarichi pericolosi. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse, sono a carico dell azienda che ha Ia responsabilità della loro efficienza continua. Art. 10- Responsabilità degli utenti L autorizzazione concessa dall Ente non comporta in nessun modo una assunzione di responsabilità circa l idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti. Gli utenti produttivi e civili garantiscono l Ente contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento, anche in seguito a tardiva denuncia di disturbo nei condotti di allacciamento. Per danni conseguenti all abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito dall Ente, l utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto. Art Rifusione dei danni alle infrastrutture Qualsiasi danno alle infrastrutture comunali causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all utente, sarà riparato a cura dell Ente. Le spese relative, rnaggiorate del 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all utente. 8

10 PARTE QUARTA UTENZE PRODUTTIVE Art Rilevazione dei consumi idrici Tutti complessi produttivi e civili che provvedono autonomamente all approvvigionamento idrico dovranno darne comunicazione all Ente nella domanda di autorizzazione, precisando per ciascun pozzo esistente quanto previsto dalla circolare. Su ciascun pozzo dovranno essere installati, a cura e spese dell utente, idonei strumenti di misura. Tali strumenti saranno sigillati o cura dell Ufficio Tecnico che potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta all Ufficio Tecnico entro 30 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei casi precedenti. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi in fognatura, potranno chiedere all Ufficio Tecnico di accertare e quantificare tali usi, con modalità da definirsi caso per caso. Le spese di tali accertamenti, delle installazioni e dell esercizio di eventuali dispositivi di misura accessori, saranno totalmente a carico dei singoli utenti. L Ente si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all uopo predisposto sul condotto di scarico. Art Precauzioni contro l inquinamento delle acque meteoriche La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante sistemi di fognatura interna in cui dovrà essere evitata qualsiasi immissione di acque inquinate. Le utenze produttive dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati gli accumuli all aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, in alcune zone del processo produttivo, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, l Ufficio Tecnico ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo convogliamento nelle fognature con modalità da definirsi caso per caso. Art Obbligo di scarico nel collettori per le utenze produttive È fatto obbligo all utente produttivo di effettuare comunque gli scarichi attraverso i collettori di allacciamento. In particolare, è pertanto vietato smaltire acque inquinate sul suolo o nel sottosuolo. L'eventuale immissione di acque non inquinate nel suolo o sottosuolo (meteoriche) resta subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo. Art. 23 Impianti di pretrattamento e smaltimento dei relativi residui Le utenze industriali, i cui scarichi non rientrino nel limiti di accettabilità stabiliti nel presente Regolamento, hanno l obbligo, di chiedere l allacciamento alle reti di fognatura, impegnandosi a provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi (vedi tabella n. 2 limiti di accettabilità ). Gli utenti produttivi restano esclusivi responsabili della raccolta, l allontanamento e lo smaltimento dei residui di qualsiasi natura prodottosi negli impianti di pretrattamento. L Ente si riserva la facoltà di istituire un apposito servizio, da porre a disposizione degli utenti, in base a condizioni e tariffe da definire in apposito Regolamento. Art.24 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento produttivo I manufatti e le canalizzazioni di allacciamento produttivo, da progettarsi e costruirsi a cura e spese degli utenti produttivi, secondo quanto prescritto, dovranno essere realizzate esclusivamente in ottemperanza alle modalità esposte nei successivi punti. Art Separazione degli scarichi - collettori di allacciamento Dovranno essere tenuti rigorosamente separati gli scarichi di acque meteoriche, nere e bionde, da quelli di acque inquinate provenienti da processo o comunque contaminate dalle lavorazioni, comprese quelle meteoriche contaminate (vedi scheda n. 5). Dovrà, comunque essere assicurato il regolare deflusso delle acque meteoriche per mezzo di una adeguata rete di canalizzazioni chiuse o a cielo aperto, recapitanti direttamente nelle acque superficiali o nella fognatura stradale. Tutti gli scarichi di acque di riflusso comunque inquinate dovranno, per ciascuna utenza produttiva, essere raccolti in un unico collettore di 9

11 allacciamento. Tutti gli scarichi dovranno essere dotati di un pozzetto, per la misura della portata ed il prelievo dei campioni, che dovrà essere ubicato entro i limiti della proprietà privata ed a valle di qualsiasi impianto di pretrattamento. L ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale dell Ufficio Tecnico un agevole accesso dall esterno. Il pozzetto di misura sarà dotato di un chiusino con serratura o lucchetto, le cui chiavi saranno consegnate all Ente che potrà in ogni momento porne i propri sigilli e vietarne l apertura. Nei pozzetti di misura dovrà prevedersi una perdita di carico non inferiore a cm. 15. L Ente si riserva di emanare successive indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni di tali pozzetti, in funzione delle portate scaricate dagli insediamenti e delle differenze di quota disponibile fra collettori di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica. Art Riunione di più scarichi È ammessa la riunione di più scarichi di utenze produttive prima dell immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche ed urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un unico e distinto collettore di allacciamento, dotato di un pozzetto di misura di cui al punto precedente, in modo che rimanga assicurata Ia possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest ultimo è ammessa l immissione nel collettore di collegamento con Ia fognatura comunale, comune anche ad altre utenze. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l obbligo della costituzione di una servitù di fognatura a favore degli utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione. Art Impianti di sollevamento Nel casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati di un insediamento produttivo sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l installazione di un impianto di sollevamento. In tal caso Ia portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell istanza di allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura in modo da evitare a quest ultima rigurgiti e moti vorticosi. Comunque l immissione nei collettori dovrà sempre avvenire per gravità nel senso che la quota di arrivo della condotta di mandata dell impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente. L impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno pertanto essere assunti opportuni provvedimenti per ovviare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva, paratoie di intercettazione della rete di fognatura - chiuso o a cielo aperto - interna agli stabilimenti, adeguati volumi di accumulo. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione nei progetti delle opere di allacciamento di cui al precedente punto. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente conveniente. Se invece l impianto di pompaggio serve ad un solo utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con l Ente e da installare anche a valle dell impianto stesso. Art Modalità esecutive dei collettori di allacciamento I collettori di allacciamento devono essere a tenuta idraulica in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati e ubicati all esterno degli edifici chiusi. I materiali costituenti le condotte devono essere pertanto di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse (sono vietate le condotte in calcestruzzo anche con anelli in gomma e rivestimenti con resine). I collettori, dove possibile, dovranno avere pendenza tale da garantire l auto espurgo (velocità di auto espurgo 0.6 m/s) e percorsi rettilinei. In corrispondenza di ogni cambio di pendenza, di direzione nonché in ogni immissione o qualsiasi altra discontinuità, dovranno essere previste camerette di ispezione, munite di chiusino a tenuta d acqua. Per collettori ubicati sul suolo pubblico dovranno comunque essere previste camerette di ispezione a distanza non superiore a 60 metri fra loro. I collettori di allacciamento dovranno essere di forma circolare, il diametro non dovrà comunque essere inferiore a mm Qualora non fosse possibile garantire la velocità di auto espurgo, dovranno essere previsti uno o più punti di lavaggio dei collettori con acqua pulita, mediante pozzetti di cacciata. Art Disciplina dei cicli produttivi 10

12 È facoltà dell Ente, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente di recuperare l acqua impiegata, di recuperare sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento. Allo scopo l Ente potrà emanare norme complementari al presente Regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico. Esse potranno venire tassativamente applicate agli scarichi di complessi produttivi che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologico, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all emanazione delle norme complementari di cui al precedente punto. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere effettuata secondo un calendario concordato con gli utenti interessati, tenuto conto delle implicazioni tecnologiche che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà dell Ente di stabilire tariffe di utenza differenziate, in funzione dei cicli di trattamento adottati. Art Modifica delle attività produttive I responsabili degli insediamenti produttivi che, dopo over ottenuto autorizzazione all allacciamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modifiche delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque, nel senso indicato al punto successivo, debbono darne preventiva comunicazione all Ente, richiedendo una nuova autorizzazione all allacciamento. Tale disposizione si applica quando: la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 25% quella originaria; il carico giornaliero di cui uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 25% quello originario; venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio dell Ente modifichino in misura sensibile l apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo. Resta in ogni caso l obbligo di rispettare i limiti indicati nelle tabelle di accettabilità (tabella n. 2). Qualora non venga concessa la nuova autorizzazione all allacciamento, o se i responsabili produttivi non accettano le condizioni proposte dall Ente, il recesso dell utente verrà regolato dalle disposizioni di cui al successivo articolo 32: Revoca dell autorizzazione Recesso del presente Regolamento. Art Titolarietà dell autorizzazione all allacciamento La titolarietà dell autorizzazione all allacciamento rilasciata secondo quanto disposto, si intende attribuita all azienda nella persona del legale rappresentante dell azienda stessa, che ne assume gli obblighi e i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarietà dell allacciamento a favore e a carico dell azienda stessa, fatto salvo l obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione all Ente. La titolarietà decade di diritto nel caso di trasformazione della forma sociale dell azienda. Permanendo tuttavia l obbligo dell allacciamento derivante dalla primitiva richiesta, salvo il diritto al recesso di cui al punto successivo, dovrà sempre essere presentata domanda scritta all Ente di subentro e di rinnovo dell autorizzazione, nelle nuove condizioni. Qualora al verificarsi dei casi precedentemente detti si accompagnino modifiche dell attività produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità, concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni. Qualora non si verifichino tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni: nuova ragione sociale dell azienda; generalità e indirizzo del legale rappresentante; dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell attività produttiva nel senso specifico al comma precedente; dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell autorizzazione all allacciamento. La domanda di cui ai punti precedenti, dovrà essere presentata entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al punto predetto (trasformazione). Art Revoca dell autorizzazione - Recesso L autorizzazione all allacciamento alle reti di fognatura può essere revocata dall Ente in caso di reiterate infrazioni al presente Regolamento, in particolare quando si verifichino le seguenti circostanze: mancato rispetto del limiti di accettabilità in fognatura; non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dall Ente successivamente alla firma della convenzione, secondo quanto indicato; inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento; 11

13 non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate a norma del punto sulle discipline; modifiche dei cicli produttivi che comportano dei cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato, senza che ne sia stata data comunicazione all Ente nei tempi e nei modi previsti; effettuazione delle modifiche di cui al punto precedente senza che si sia adempiuto alle procedure con le modalità previste del punto stesso. Qualora si verifichino infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dal Regolamento, l Ente ingiunge per iscritto all utente responsabile, di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso. Trascorso infruttuosamente tale termine, l Ente revoca l autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico entro un termine massimo di trenta giorni, trascorsi i quali dà disposizione all Ufficio Tecnico di provvedere all interruzione dell allacciamento. Contro la decisione dell Ente è ammesso ricorrere entro il suddetto termine di trenta giorni. La presentazione del ricorso, sospende la revoca dell autorizzazione ed i susseguenti provvedimenti fino al pronunciamento da parte dell Ente che dovrà comunque avvenire non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l utente intenda cessare l attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata all Ente comunicazione di recesso. 12

14 Art Fognatura nelle strade e nelle piazze private PARTE QUINTA UTENZE CIVILI Fermo restando le disposizioni di obbligo per allacciamento, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della fognatura civile lungo le strade e le piazze stesse ed al suo allacciamento alla fognatura comunale. Per tali fognature private dovrà essere previsto lo stesso sistema adottato per la fognatura recipiente. Il termine prescritto per l esecuzione è un anno a partire dalla notifica dell Ente dell obbligo di allacciamento. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade e piazze (scheda 1). Qualora i proprietari interessati non provvedano, l Ente provvederà d ufficio all esecuzione delle opere secondo quanto previsto dall articolo 14 Esecuzione d ufficio del progetto e delle opere di allacciamento del presente Regolamento. Art Criteri di allacciamento delle utenze civili Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura civile a sistema misto (unitario) gli utenti civili, nei limiti di quanto stabilito, sono obbligati o immettervi tanto le acque nere quanto le acque bianche. Per tutti i nuovi edifici, tuttavia, i due tipi di scarico dovranno essere raccolti e convogliati separatamente all interno delle proprietà private e riuniti soltanto prima del collettore di immissione nella fognatura civile (scheda 2). Le proprietà vicine ad un corso d acqua naturale od artificiale possono versarvi direttamente le acque bianche, previo parere favorevole dell Ente. Art.35 - Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento delle utenze civili È tassativamente vietato l uso dei pozzi neri a tenuta l impiego di fosse biologiche e di qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri, o la loro dispersione prima dell immissione nella fognatura. I condotti di allacciamento alla fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei e protetti contro il gelo. All esterno dovranno avere una copertura di almeno 60 cm. di terreno. Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri, di regala, non inferiori o mm. 120 e con pendenza non inferiore al due per cento. I tubi debbono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni cui possono essere soggette in dipendenza dal funzionamento della fognatura. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili, resistenti all azione corrosive dei liquami, e alle alte temperature. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria e i tubi in calcestruzzo. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30 e 60. Nessun condotto nella dirittura dello scarico può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore debbono avvenire con pezzi speciali (a tenuta idraulica). Per le sole canalizzazioni di acque bianche tali pezzi speciali potranno essere sostituiti con pozzetti di raccordo ed è ammesso l uso di condotti in calcestruzzo. Le immissioni nella fognatura avverranno tramite appositi pezzi speciali a sghembo progettualmente previsti per tutti i nuovi collettori, mentre per i collettori preesistenti, già appartenenti alle fognature esse dovranno, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, o altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dall Ente. Di norma, collettori di immissione degli allacci privati non dovranno avere diametro superiore o quello dei pezzi speciali a sghembo ai quali devono essere collegati. Tutti gli apparecchi per l evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché le dimensioni dei collettori di raccolta, devono essere proporzionati alle portate da convogliare e quindi all estensione delle superfici scolanti da servire. Il diametro minimo ammissibile è di mm Art Separatore di olii e grassi e liquidi leggeri I liquami provenienti da utenze assimilabili civili, (officine meccaniche, ristoranti, macellerie, ecc.) in cui si utilizzino o siano immagazzinati olii, grassi e liquidi leggeri o prodotti simili, possono essere indotti nella fognatura comunale solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori. La quantità di olii all uscita non deve superare i limiti della tabella 2 allegata. Se gli olii sono in emulsione l operazione deve essere preceduta da una rottura delle emulsioni. Per la separazione dei grassi, deve essere impiegato un separatore di grassi (tabella 2). Per la separazione del liquidi leggeri, in particolare benzine, benzolo, e solventi clorurati, si devono istallare idonei dispositivi (separatori) per trattenere tali sostanze, evitando che vengano trascinate nella pubblica fognatura (nel rispetto dei parametri della tabella 2). Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto per il prelievo dei campioni. 13

15 I separatori devono essere vuotati e puliti a cura del proprietario a regolari intervalli di tempo e comunque secondo necessità. Il Comune può esigere la documentazione dell ordinata vuotatura. Il materiale separato deve essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni. Art. 36 bis-condensa grassi Per le utenze civili, il pozzetto condensa grassi è previsto come da scheda n.4, ed è obbligatorio esclusivamente nel caso di utenze corrispondenti a quindici abitanti equivalenti o superiori. 14

16 PARTE SESTA NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI PRODUTTIVI Art Limiti di accettabilità e modalità di scarico nella fognatura Le utenze produttive che si allacciano alle reti di fognatura, fatte salve le eccezioni ed i divieti, debbono rispettare con i propri scarichi globali i limiti di accettabilità indicati nella tabella 2 allegata. Tali limiti non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizioni con acque prelevate allo scopo. È fatto pertanto divieto di scaricare soluzioni concentrate da esausti di lavorazione se non pretrattate opportunamente per raggiungere i limiti della tabella 2 allegata. Il Comune di Cormòns ha tuttavia facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (arsenico, cadmio, cromo esavalente, rame, mercurio, nichel, piombo, selenio e zinco) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto, così da rispettare i limiti della tabella allegata, prima della confluenza dello scarico globale. Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni, gli utenti dei collettori produttivi eviteranno di concentrare i propri scarichi in periodi ristretti, compatibilmente con il tipo di lavorazioni praticate, i macchinari disponibili, le eventuali capacità di accumulo esistenti. La portata massima istantanea non dovrà in ogni caso superare quella dichiarata all atto della domanda di allacciamento, a norma di quanto stabilito al precedente paragrafo domanda di allacciamento del presente Regolamento. Art Disposizioni specifiche per l allacciamento alla fognatura In aggiunta a quanto stabilito, relativamente ai materiali da impiegare per la costruzione dei collettori di allacciamento privato, è obbligatorio l uso di tubazioni resistenti alle corrosioni aggressive chimiche, non solo per i tratti in suolo pubblico soggetti a manutenzione da parte dell Ente, ma anche per i tratti compresi fra questi ultimi e il manufatto di misura, nonché fra tale manufatto e gli impianti di pretrattamento. Tutti i manufatti in muratura disposti a valle dei pretrattamenti, dovranno essere realizzati con idonei rivestimenti anticorrosivi. L Ente si riserva di suggerire l adozione di specifiche apparecchiature di pretrattamento, allo scopo di razionalizzare ed unificare i pretrattamenti necessari al conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 2 allegata al presente Regolamento. L Ente può imporre la costruzione di un pozzetto di grigliatura, con griglia sigillata in acciaio inossidabile, avente luce libere fra le sbarre non superiore a 5 mm. e di un manufatto di misura della portata, nel quale dovrà essere installato uno strumento per la registrazione della portata istantanea e la totalizzazione dei volumi idrici defluenti. In ogni caso il tipo di apparecchiatura dovrà essere approvata dall Ente. I provvedimenti di cui sopra, imposti a scopo cautelativo per dare la massima garanzia di buona conservazione dei collettori, non esimono comunque gli utenti dall assunzione di tutti gli eventuali pretrattamenti necessari a riportare gli effluenti entro i limiti di cui alla tabella 2 allegata. 15

17 PARTE SETTIMA NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI CIVILI Art. 39- Limiti di accettabilità e modalità di scarico nella fognatura Le utenze civili allacciate alla rete potranno scaricarvi le acque di rifiuto provenienti da insediamenti abitativi, da insediamenti qualificati civili, da insediamenti assimilabili a quelli civili, ed inoltre le acque meteoriche, con le modalità previste. È esplicitamente vietata l immissione nei collettori di: sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi; sostanze solide, anche triturate, come immondizie, stracci, letame, rifiuti di macelli, rifiuti di cucina, rifiuti della lavorazione di frutta e verdura ed inoltre macerie, sabbia, ceneri, scorie, fecce, fanghi di impianti di pretrattamento, contenuto di pozzi neri; sostanze che possono provocare depositi e ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti; sostanze che siano infiammabili, esplosive, radioattive, tossiche, infettive; sviluppino gas a vapori; costituiscano minaccia per la salute pubblica; colaticcio di stalla e di silos, siero, sangue, contenuto di separatori di benzina, olii, grassi; vernici; acque sorgive o freatiche; Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni, l Ente si riserva di stabilire, caso per caso, anche il valore della portata massima istantanea scaricabile in fognatura. Art Ventilazione del collettori fognali Allo scopo di assicurare un efficace ventilazione della rete di fognatura urbano, si impone il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere oltre il tetto, con l eventuale riduzione dei diametri. Per tale ragione vengono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico delle acque nere. 16

18 PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI VARIE Art Tariffe sulle acque di scarico In materia di scarichi civili e produttivi, l Ente provvederà ad applicare le tariffe o altri diritti stabiliti dalle leggi statali e regionali. Art Immissione involontaria di sostanze proibite Se involontariamente sostanze proibite ai sensi del presente Regolamento giungono o si teme che giungano negli impianti di fognatura pubblici, i proprietari ed utenti dei lotti allacciati devono avvertire immediatamente la competente autorità Comunale. Le spese per eliminare l immissione abusiva e le sue conseguenze, per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari o utenti. Art Norme transitorie Per eccezionali circostanze, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento, l Ente, su specifica richiesta dell utente interessato, può emettere speciali norme transitorie anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento. Tali norme transitorie, avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati, esse tuttavia potranno essere rinnovate anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati. L Ente può inoltre imporre l adozione di specifici provvedimenti atti ad adeguare gli scarichi alle disposizioni Regolamentari, stabilendo i termini di tempo entro cui debbono essere assolti tali adempimenti, in pendenza dei quali, può, emettere norme transitorie come sopra specificato. Art Aggiornamento del Regolamento Qualora l emanazione di specifiche norme da parte dello Stato o della Regione modifichi o integri in tutto o in parte determinate disposizioni del presente Regolamento, l Ente provvede ad apportarvi tutte le variazioni necessarie per renderlo congruente con le normative in vigore. Sarà compito dell Ente informare tempestivamente l utenza delle eventuali variazioni intervenute fissando eventualmente un congruo termine per le eventuali modifiche che l utente stesso, per quanto di sua competenza, dovesse conseguentemente apportare. In tal senso tutte le variazioni necessarie saranno a carico dell utente. Art Mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico n. 383, dall art. 17 della legge sulla Pubblica Sicurezza, T.U. approvato R.D n. 773, dagli artt. 21 e seguenti della Legge n. 319 norme per la tutela delle acque dall inquinamento, fatto salvo per l Amministrazione Comunale il diritto alla refusione dei danni e delle spese, e dall art. 650 del codice penale che punisce l inosservanza dei provvedimenti dell Autorità per ragioni tra l altro di sicurezza e di igiene. Ai soggetti che, nonostante la notifica di cui all art. 4 non avessero, nei tempi e nei modi prescritti dall Autorità Comunale provveduto all allacciamento alla fognatura, verrà, applicata una sanzione pecuniaria aggiuntiva pari al doppio del canone di cui all art. 40. Art Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l approvazione dell Ente, non appena ratificato dalle superiori autorità, a norma di legge. 17

19 ALLEGATO N. 1 B14 - Deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall inquinamento Definizione, prevista dall ultimo comma dell art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili (Pubblicata nella G.U. 14 maggio 1980, n. 130) IL COMITATO Vista Ia legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall inquinamento; Vista Ia legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544; Vista Ia legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall inquinamento; Vista Ia delibera in data 4 febbraio 1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, con Ia quale sono stati determinati criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere b), d) ed e) dell art. 2 della citata legge n. 319/1976; Considerato che, a termini dell ultimo comma dell art. 17 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650, occorre definire, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi deil art. 1-quater del decretolegge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalia legge 8 ottobre 1976, n. 690; Visti i pareri a tutt oggi pervenuti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto, nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano; Visto il parere unitariamente espresso dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, dalla Confederazione generale dell agricoltura italiana, dalla Confederazione italiana coltivatori e dall'associazione italiana allevatori; Considerato che, nonostante i ripetuti solleciti, non sono ancora pervenuti i pareri delle altre regioni e che, in relazione alla scadenza fissata dalla legge, è necessario provvedere alla prescritta definizione; che le regioni Lazio e Liguria nonché l Unione nazionale frantoiani oleari hanno prospettato altresì l esigenza di assimilare i frantoi oleari e le cantine vinicole agli insediamenti civili; che l Associazione piscicoltori italiani (A.P.I.) con telegramma in data 25 marzo 1980 e con atto in data 4 aprile 1980 ha chiesto che, in relazione al disposto dell ultimo comma del citato art. 17, si provveda specificamente alla classificazione degli allevamenti ittici; Sentito il Consiglia superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, il quale ha espresso il proprio parere con voto n. 152, emesso nell adunanza del 21 marzo 1980; Ritenuto che i frantoi oleari e le cantine vinicole quando non diano luogo ad attività connesse, ai sensi del secondo comma dell art del codice civile, non possono comprendersi tra le imprese agricole e quindi non sono suscettibili di assimilazione agli insediamenti civili; che è peraltro opportuno raccomandare alle regioni di esaminare ed adottare con tempestività provvedimenti idonei per la realizzazione di strutture centralizzate di depurazione onde superare le enunciate difficoltà; che, in relazione alla richiesta avanzata dall'a.p.i., occorrono ulteriori elementi di giudizio; 18

20 che è opportuno fissare in 40 q/ha il limite di peso vivo di bestiame, in quanto conforme alle precedenti determinazioni adottate da questo Comitato con l allegato 5 alla delibera 4 febbraio 1977; che tale limite può essere ritenuto valido non solo per gli allevamenti di bovini e suini, ma anche per quelli avicoli e cunicoli nonché degli equini e degli ovini; Delibera: Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono considerate insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche: a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura; b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano. in connessione con l attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame; c) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo di 40 q.li di peso vivo di bestiame; d) imprese di cui ai precedenti punti a). b), c) che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso Ia materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall attività di coltivazione del fondo. Le regioni sono invitate ad esaminare ed adottare con tempestività provvedimenti idonei per Ia realizzazione di strutture centralizzate di depurazione atte a superare le difficoltà prospettate riguardanti i frantoi oleari e le cantine vinicole. Si fa riserva di corrispondere a quanto richiesto dall A.P.I. dopo aver acquisito ulteriori elementi di giudizio. 19

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