Sentenza n. 700/2018 pubbl. il 18/01/2019 RG n. 44/2017
|
|
- Dorotea Di Giacomo
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 R.G. N.44/17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel. Dr. Umberto DOSI Consigliere Dr. Federico BRESSAN Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 gennaio 2017 da INPS (c.f ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Sergio Sica, per procura generale alle liti rep. notaio P. Castellini di Roma, e con domicilio eletto presso l'ufficio Legale Distrettuale in Venezia, Dorsoduro, 3500/D; appellante - contro 1
2 ORAUDU FREE (c.f. RDO FRE 82B68 Z335D), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Berti per mandato a margine del ricorso ex art.702 bis c.p.c., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Serafina Figliuzzi in Venezia Mestre, via Forte Marghera, 151/M - appellata - Oggetto: riforma dell'ordinanza 23 dicembre 2016 (R.G.n.2962/16 Trib. Padova sez. Lavoro) del giudice del lavoro del Tribunale di Padova In punto: condotta antidiscriminatoria in relazione al mancato riconoscimento dell'assegno di natalità a cittadino extracomunitario non soggiornante di lungo periodo Causa trattata all udienza del 29 novembre 2018 Conclusioni per la appellante: Chiede che, in totale riforma della impugnata ordinanza del Tribunale di Padova, codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia respingere le domande tutte di Oraudu Free perche fondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.. Conclusioni per l'appellata: Rigettare l'appello presentato dall'inps in quanto infondato e, in accoglimento delle domande formulate nel ricorso di primo grado, da intendersi qui integralmente formulate, confermare l'ordinanza del Tribunale di Padova n.7905/ /2016 R.G. Del Con condanna al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto avvocato. 2
3 Svolgimento del processo Oraudu Free ha agito ai sensi dell'art.702 bis c.p.c., avanti al Tribunale di Padova al fine di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall Inps consistita nel rigettare la domanda di corresponsione dell'assegno di natalita previsto dall art. 1 comma 125 della legge n.190 del 2014 con ciò negando il diritto alla provvidenza in quanto persona non soggiornante di lungo periodo. Con ordinanza del 22 dicembre 2016 il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha accolto il ricorso e ha dichiarato il carattere oggettivamente discriminatorio della condotta tenuta dell ente previdenziale nei confronti della ricorrente, accertando il loro diritto a percepire la prestazione richiesta. Il giudice ha disapplicato la norma interna (art.1 comma 125 cit.), in quanto escludente la provvidenza per i cittadini stranieri lavoratori. Ha ritenuto, al riguardo, che l'art.12 della direttiva 2011/98/UE, che imponeva il medesimo trattamento ai cittadini dell'unione Europea il riconoscimento delle prestazioni a sostegno economico e familiare a favore di cittadini di paesi terzi ammessi per fini lavoratovi, fosse precisa ed incondizionata, aveva, quindi, efficacia diretta nei rapporti cosiddetti verticali. La norma interna, in quanto escludente la provvidenza per i cittadini stranieri lavoratori, in carenza del requisito di essere lungo soggiornante, non era conforme al diritto dell'unione in quanto, tale requisito aggiuntivo non poteva riguardare le prestazioni in materia di sicurezza sociale a favore di lavoratori. Avverso l ordinanza l Inps ha proposto appello in data 16 gennaio Si è costituita l'appellata in data 19 novembre 2018 chiedendo il rigetto dell'impugnazione. 3
4 La causa è stata discussa e decisa all udienza del 29 novembre 2018, come da separato dispositivo letto in udienza, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi della decisione 1) Con l appello l Inps assume in primo luogo che si tratti di prestazione assistenziale: la sua erogazione prescinde dalla sussistenza di un rapporto assicurativo, potendo cosi essere ricondotta nell'alveo dell'art 38, comma 1, Costituzione. Da ciò discendono i limiti entro i quali la prestazione può essere assicurato allo straniero: per consolidata giurisprudenza costituzionale qualora una prestazione esuli dalla tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come a mbito inviolabile della dignita umana - rientrando piuttosto nella di tutela di finalita sociali estranea a quella dei diritti fondamentali - ben puo essere prevista una differente disciplina tra cittadini e stranieri (cosi Corte Cost., sentenza n. 432 del 28/11/2005). Con riferimento alla osservanza del principio di parità di trattamento rileva che nel caso di specie l'articolo 1, comma 125, della legge n.190 del 2014 non introduce elementi di discriminazione, ma un criterio selettivo (ovvero il possesso in capo allo straniero del permesso di lungo soggiorno di cui all'articolo 9 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che non è irragionevole o arbitrario. Richiama l'art. 11 della direttiva 2003/19/CE (recte 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) prevede la possibilita per lo Stato membro di limitare la parita di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole prestazioni essenziali. Con riferimento alla principio della direttiva 2011/98/UE che all'articolo 12 assicura lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano anche per quanto concerne il 4
5 settore della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) 883/2004, puntualizza che l'articolo 3, par. 5, prevede che il regolamento in commento non si applichi all'assistenza sociale. Sotto diverso profilo, ossia il carattere precettivo della direttiva europea a cui si è rifatto il primo giudice per disapplicare la norma nazionale, richiama, i considerando della citata direttiva del 2011 al fine di escludere il carattere di immediata applicazione della disciplina europea, richiamata dal primo giudice. A tale riguardo rammenta che il considerando 19 da espressamente atto dell'assenza di una normativa orizzontale a livello di Unione relativamente ai diritti dei cittadini di paesi terzi (circostanza ribadita dal successivo considerando 20 rispetto ai cittadini di paesi terzi che soggiornino e lavorino regolarmente in uno Stato membro). Il considerando 24, in tema di sicurezza sociale come definito dal gia citato regolamento (CE) 883/2004, in tema di parità di trattamento nei confronti dei lavoratori di paesi terzi, anche ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo, per quanto riguarda la sicurezza sociale anche ai lavoratori. Infine, il considerando 26 espressamente evidenzia che il diritto dell'unione non limita la facolta degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale, spettando comunque a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonche l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. il quadro normativo pone in luce, ad avviso dell'appellante il significativo margine discrezionale che la direttiva in commento ha riconosciuto in capo ai legislatori nazionali esprimendo solo un auspicio e non una disposizione cogente. 2) La Corte ritiene infondato l appello. 2.1) Quanto al profilo attinente alla natura della prestazione e alla sua regolamentazione all'interno della direttiva europea del 2011 in 5
6 esame va rammentato che quest'ultima prevede in linea generale una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status (art. 1, paragrafo 1) ed un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalita dell ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parita di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro (art. 1, paragrafo 2). Fornisce la definizione di lavoratore di paese terzo nel considerando 19 nella parte in cui precisa che Ai fini della presente direttiva un lavoratore di un paese terzo dovrebbe essere definito, fatta salva l interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre disposizioni del diritto dell Unione, come un cittadino di un paese terzo che e stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna regolarmente e a cui e ivi consentito lavorare conformemente al diritto o alla prassi nazionale nel contesto di un rapporto di lavoro retribuito.. All'art.2 lett b), poi è conseguentemente previsto: Ai fini della presente direttiva, si intende per:... b) «lavoratore di un paese terzo» un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente al diritto o alla prassi nazionale;. In tale modo ricomprende anche i casi come quello in esame in cui l'appellata aveva il permesso in attesa occupazione, ossia si trovava nella posizione di chi, entrata regolarmente sul territorio nazionale era in attesa di recuperare l'occupazione lavorativa. L art. 12, poi dispone: 1. I lavoratori dei paesi terzi di cui 6
7 all articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:.. e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;. 2. Gli Stati membri possono limitare la parita di trattamento:. b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un attivita lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui e consentito lavorare in forza di un visto;... Sotto il profilo oggettivo la prestazione richiesta, pur quando si debba ritenere avere natura assistenziale, è specificamente destinata a soddisfare esigenza tipica del settore della sicurezza sociale, oggetto del regolamento comunitario 29 aprile 2004 n.883 cit. e richiamato dalla direttiva ( all art. 3 prevede: 1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: b) le prestazioni di maternita e di 7
8 paternita assimilate;... ): invero è diretta ad assicurare un supporto sul piano economico alla maternita e paternita, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di eta del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove sussistano i requisiti di reddito prescritti. Non si vede, ne l'appellante sul punto deduce alcunche al riguardo, come posa essere escluso che anche l assegno di natalita rientri nel novero delle prestazioni assimilate in a tutela della maternità e paternità. Va anche precisato che il richiamo all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE non è pertinente in quanto relativa ai cittadini di paesi terzi ingenerale (e non ai lavoratori) e di lungo soggiorno, quindi una categoria di soggetti, per quanto interessa in questa sede, da un lato più estesa, dall'altro più ristretta avente ad oggetto la regolamentazione della condizione dei lungo soggiornanti. 2.2) Quanto al diverso profilo attinente al carattere di efficacia diretta ed immediata va premesso, sulla scorta dei principi fissati dalla Corte Costituzionale (sentenza 2 febbraio 1990, n. 64) che da direttiva ha tali caratteri in quanto sufficientemente dettagliata nei propri contenuti, non richiedendo, pertanto, alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro. La diretta applicabilità della direttiva comunitaria, quindi, deve essere incondizionata, cioè non deve lasciare alcun margine di discrezionalità agli stati membri in ordine alla sua attuazione e sufficientemente precisa, nel senso che deve essere determinata con compiutezza, e non richiede alcuna ulteriore puntualizzazione di dettaglio (Corte Cost. n. 168 del 1991). La Corte di Giustizia ha puntualizzato che trovano diretta applicazione le direttive le cui disposizioni sono così particolareggiate da escludere qualsiasi discrezionalità da parte degli 8
9 stati membri nel suo recepimento (tra le molte, CGUE 25 maggio 1993, in causa C193/91). Nel caso di specie va evidenziato il tenore della disposizione sopra richiamata dell'art.12 ove sono descritti tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione diretta della norma: essere muniti di permesso di soggiorno ai fini lavorativi e l'individuazione dell'ambito in cui la provvidenza opera, ossia il settore della sicurezza sociale come definito mediante il rinvio all'art. 1 del regolamento n.883 cit. nel quale sono individuate quali prestazioni familiari tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni di nascita o di adozione menzionati nell allegato 1. La Corte di Giustizia ha fornito la corretta portata dell' espressione compensare i carichi familiari. Con riferimento ad un contributo pubblico al bilancio familiare (nel caso di specie i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, titolari di redditi inferiori a un determinato limite, percettori dell'anf, assegno per il nucleo familiare) destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli la Corte di Giustizia (CGUE sentenza del 21 giugno 2017 C-449/16, punto 23) ha individuato la portata applicativa della norma, in tale modo delimitandone il significato in modo sufficientemente preciso: In merito alla questione se una data prestazione rientri nelle prestazioni familiari di cui all articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve rilevare che, ai sensi dell articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell allegato I di tale regolamento. La Corte ha gia 9
10 dichiarato che l espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2017 punto 235 e giurisprudenza ivi citata) e C-217/12). Va poi richiamata la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia ora citata (21 giugno 2017, causa C-449/16) secondo cui la qualificazione della singola prestazione ai fini in questione deve operarsi avendo riguardo ai relativi elementi costitutivi quali le sue finalita ed i presupposti per la sua attribuzione, e non gia al fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale. Con la citata sentenza la CGUE ha altresi affermato che le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale Peraltro il fatto che una prestazione sia concessa o negata in considerazione dei redditi e del numero dei figli non implica che la sua concessione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell assistenza sociale, nei limiti in cui si tratta di criteri obiettivi e definiti per legge che quando sono soddisfatti danno diritto a tale prestazione senza che l autorita competente possa tenere conto di altre circostanze personali.così prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti segnatamente le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e destinate a compensare i carichi familiari devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale. 10
11 In conclusione la norma sovranazionale, laddove prevede che i lavoratori di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) (quale pacificamente è l'appellata) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, appare all evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva nel senso che trova ingresso nell ordinamento interno senza necessita di alcuna norma di recepimento e si colloca, per la gerarchia delle fonti normative, al di sopra della legislazione nazionale imponendone la disapplicazione in caso di contrasto. La stessa previsione derogatoria contenuta all art. 12 paragrafo 2 lett.b) comma 1 per cui gli Stati membri possono decidere che l art. 12 paragrafo 1 lett.e) non si applichi a determinate categorie di soggetti (ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nonché ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in tale territorio a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è ivi consentito lavorare in forza di un visto), implica che, rispetto alla regola generale sia necessario l'intervento del legislatore nazionale affinché sia individuato un limite temporale (permesso non superiore ai sei mesi), nella fattispecie non istituito dal legislatore italiano. L'appellante ha valorizzato i considerando in una prospettiva non appropriata, non ponendosi la questione dell'efficacia in senso verticale della direttiva (con riguardo al considerando 19), né il fatto che nessuna condizione aggiuntiva è stata posta dall'ordinamento interno (considerando 26) se non quella non conforme al diritto dell'unione, mentre col considerando 24 la direttiva ha posto un principio di carattere generale che trova poi attuazione nella disciplina dell'art
12 3) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55 nella misura indicata nel dispositivo (parametrato il valore di causa a quello della prestazione). 4) Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all oggetto della controversia o per motivi soggettivi. p.q.m. La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'inps al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di parte appellata liquidate in.1.889,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Venezia, 29 novembre 2018 Il Presidente estensore Gianluca Alessio 12
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
N. R.G. 2017/416 TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 12 maggio 2017, letti atti e documenti, OSSERVA
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017
Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 593 /2017 RG promosso ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione da SOLIMAN AHMED SHAABAN
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 4474/2016 del 09/08/2016 RG n. 1188/2016
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliN. R.G. 2016/1285 RICORRENTE. contro
N. R.G. 2016/1285 TRIBUNALE ORDINARIO di COMO Sez II CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1285/2016 promossa da: ERIDJOL BOCI (C.F. BCORJL87E17Z100L) con il patrocinio dell avv. GUARISO ALBERTO
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 1456/2018 del 23/03/2018 RG n. 2604/2017
N. R.G. 2604/2017 IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta
DettagliAccoglimento istanza del 04/10/2016 RG n. 457/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Federica Ferrari ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliSentenza n. 2636/2016 pubbl. il 13/10/2016 RG n. 3279/2016
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Udienza del 12.10.2016 N. 3279/2016 Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Il Giudice di Milano Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato
DettagliAccoglimento istanza del 03/01/2018 RG n. 2284/2017
RG 2284 /2017 IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE V DEL LAVORO Il giudice, dott.ssa Francesca Maria Parodi nella causa promossa da: Abdelouahab EL AKROUT assistito e difeso dall Avv. Alberto Guariso, Livio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O
N. 626 Sentenza Fasc. n. 1363/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 giugno 2017 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 giugno 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Previdenza sociale Regolamento (CE) n. 883/2004 Articolo 3 Prestazioni familiari Direttiva 2011/98/UE Articolo 12 Diritto
DettagliSentenza n. 2401/2017 pubbl. il 22/12/2017 RG n. 6560/2017
La giudice, all esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133). REPUBBLICA
DettagliSentenza n. 1403/2017 pubbl. il 28/07/2017 RG n. 1788/2016
NR 1788 / 2016 RG Repubblica Italiana In nome del popolo Italiano La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da Dott.ssa Chiarina Sala - presidente Dott.ssa Carla Bianchini consigliera rel.
DettagliAccoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande
DettagliI N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel Dott. Antonio MATANO
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 313/2018 del 27/01/2018 RG n. 2316/2017
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliTRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO ordinanza ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO ordinanza ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 Il giudice dr.ssa Maria Grazia Florio, letti gli atti e i documenti del procedimento ex art. 28 d.lgs. 1 settembre
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO N. R.G. 1257 /2016 IL GIUDICE Sciogliendo la riserva assunta all udienza del 09/09/2016, pronuncia la seguente ORDINANZA ex art. 702 ter cpc Con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Benedetta Pattumelli
Sentenza n Registro generale Appello Lavoro n. 823/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Monica Vitali Presidente Dott.ssa
DettagliSentenza n. 1463/2017 pubbl. il 19/07/2017 RG n. 9/2017
Sentenza N. Registro generale Appello Lavoro n. 9 / 2017 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Monica Vitali Presidente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 2145/2017 del 15/11/2017 RG n. 1978/2017
REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott.ssa Margherita Bossi nella causa R.G. 1978/2017 promossa da Nikulesku Sergii e Errouzi Zoubida,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliSentenza n. 94/2018 pubbl. il 25/06/2018 RG n. 720/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA Sezione lavoro in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all udienza di discussione del 25/06/2018, ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento,
N. 01419/2011 REG.PROV.COLL. N. 04325/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: dott. Luigi Perina Presidente dott. Linalisa Cavallino Consigliere relatore dott. Umberto
DettagliSentenza n. 772/2017 pubbl. il 06/11/2017 RG n. 496/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI PRESIDENTE Rel. Dott. Piero ROCCHETTI CONSIGLIERE Dott.ssa Caterina
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliSvolgimento del processo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA La dr. Camilla Stefanizzi in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
Dettaglicontro per l annullamento, ha pronunciato la presente
N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA. Settore delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA - Prima Sezione Civile - Settore delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria Il giudice dott. ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente ordinanza
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 2952/2019 del 15/02/2019 RG n. 8279/2017
RG 8279/2017 TRIBUNALE DI TORINO (quinta sezione civile) sezione lavoro procedimento ex art. 702bis cpc promosso da ZAYAN Asmaa Mosaad Elsayed Soliman, AHMED Salah Aly Emara Amany, MOHAMED Ragab Ibrahim
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
R. G. n. 1021/2016 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO SEZIONE CIVILE SOTTO SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE il Giudice del lavoro dr. Leonardo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 20/10/2016 N. 04386/2016REG.PROV.COLL. N. 03195/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 83/2019 del 01/03/2019 RG n. 651/2018
R.G. 651/2018 TRIBUNALE DI SAVONA PROCEDIMENTO EX ART. 702 BIS e SS. C.P.C. Il Giudice dott.ssa Alessandra Coccoli, nel procedimento suindicato tra - ISMAIL SARA GAMAL ABDELFATTAH (Avv.ti GUARISIO ALBERTO
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 1903/2018 del 06/06/2018 RG n. 68/2018
Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 68 /2018 RG promosso ex art. 28 D. lgs 150/2011 e 44 d. lgs 286/1998 e 702 bis cpc MOHAMED ABBAS
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliAccoglimento istanza del 22/09/2017 RG n. 1658/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA SEZIONE LAVORO Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 21.9.2017, nel procedimento iscritto al n. 1658/2016 RG Lav., sul ricorso proposto ex
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Benedetta Pattumelli
Sentenza n Registro generale Appello Lavoro n. 1908/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Monica Vitali Presidente Dott.ssa
DettagliTribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n. 22-09-2010 (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE C.P. DI VERONA SEZIONE LAVORO Nella causa
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
Page 1 of 6 N. 08513/2009 REG.DEC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 19/09/2016 N. 09831/2016 REG.PROV.COLL. N. 08425/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza
DettagliData di ricevimento : 02/03/2017
Data di ricevimento : 02/03/2017 Numero di ruolo pubblicato : C-449/16 Numero dell'atto : 9 Numero di registro : 1035529 Data di deposito : 11/11/2016 Data di iscrizione nel registro : 15/11/2016 Tipo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01129/2011 REG.PROV.COLL. N. 00755/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO. dr.ssa Paola Ferretti. S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO del Tribunale di V E N E Z I A dr.ssa Paola Ferretti ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicato il 15/10/2016 N. 01350/2016 REG.PROV.COLL. N. 00735/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliPubblicato il 12/10/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pubblicato il 12/10/2017 N. 04738/2017REG.PROV.COLL. N. 01633/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 00488/2016 REG.PROV.COLL. N. 02031/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00723/2015REG.PROV.COLL. N. 09652/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUSEPPE ANTONIO FELICE
SEZION~ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNt 9 N 3917/2018 (riunificat riunita con l'intervento dei Signori: O PAGANO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7398 Anno 2019 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: VECCHIO MASSIMO Data pubblicazione: 15/03/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19697/2014 R.G. proposto da Comune
DettagliORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5802 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 23/03/2016 ORDINANZA sul ricorso 22951-2014 proposto da: GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO N. R.G. 112 /2015 IL GIUDICE Sciogliendo la riserva assunta all udienza del 16/09/2016, pronuncia la seguente ORDINANZA Premesso che con ricorso
DettagliVerbale di deliberazione della Giunta Comunale
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 13 DEL 31.01.2017 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO : RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DELL'ASSEGNO PER NUCLEI FAMIGLIARI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
Pubblicata il 11/10/2016 N. 00837/2016 REG.PROV.COLL. N. 00551/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
N. 01777/2012 REG.PROV.COLL. N. 00114/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA
20758/17 Composta da LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente - Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. - Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA
N. 02427/2014 REG.PROV.COLL. N. 01884/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11470 Anno 2019 Presidente: GORJAN SERGIO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 30/04/2019 ORDINANZA sul ricorso 25103-2015 proposto da: CATANIA SIMONA, rappresentata e difesa
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01497/2015 REG.PROV.COLL. N. 01513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicata il 27/09/2016 N. 01259/2016 REG.PROV.COLL. N. 00273/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliComune di Udine. Servizio Servizi Sociali DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Comune di Udine Servizio Servizi Sociali DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA Oggetto: D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, articolo 74 "Assegno di maternità di base". Ammissione al beneficio. Nascite 2018. N. det.
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 9234/2016 del 16/11/2016 RG n. 952/2016
N. R.G. 2016/952 TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Nella causa civile iscritta al n. r.g. 952/2016 Il Giudice del Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi, a scioglimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00361/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 8884 Anno 2015 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 04/05/2015 SENTENZA sul ricorso 22156-2008 proposto da: COMUNITA' MONTANA ZONA ALTO E MEDIO
DettagliAccoglimento totale n. cronol /2019 del 14/05/2019 RG n. 2311/2019
Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Il Giudice, letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 2311/2019 RGL pendente tra ELKELANY BADWY SAID ABDELHALIM MOHAMED e INPS - ISTITUTO NAZIONALE
Dettagli