CONTRATTO A PROGETTO E PARTITA IVA

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1 Le Guide professionalità quotidiana CONTRATTO A PROGETTO E PARTITA IVA Forma e contenuto Corrispettivo e riservatezza Sostegno al reddito Malattia, infortuni e maternità Contributi e pensione Risoluzione del rapporto e preavviso Contratto a progetto: facsimile Scheda certificazione Tavole sinottiche: - adempimenti - sanzioni

2 SOMMARIO INTRODUZIONE SOMMARIO CONTRATTO A PROGETTO I contratti a progetto dopo il Decreto Lavoro... 3 Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena RAPPORTO DI LAVORO Progetto: requisiti essenziali e individuazione... 6 Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro RAPPORTO DI LAVORO I rapporti esclusi dall obbligo del progetto... 9 Roberto Camera- Funzionario della DTL di Modena RAPPORTO DI LAVORO Collaborazioni a progetto: compiti, attività vietate e prestazioni Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro RAPPORTO DI LAVORO Collaborazioni a progetto: obbligo di forma scritta Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro RAPPORTO DI LAVORO Collaboratore a progetto: corrispettivo, obbligo di riservatezza e invenzioni Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena RAPPORTO DI LAVORO Collaboratori a progetto: come si calcola il corrispettivo Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro RAPPORTO DI LAVORO Collaboratore a progetto: malattia e infortunio Elvira D'Alessandro - Consulente del lavoro RAPPORTO DI LAVORO Collaboratore a progetto: maternità e congedo parentale Elvira D'Alessandro - Consulente del lavoro RAPPORTO DI LAVORO Collaboratore a progetto: prestazioni di sostegno al reddito Elvira D'Alessandro - Consulente del lavoro CONTRIBUTI E PENSIONE Contratto a progetto: contribuzione previdenziale all INPS Temistocle Bussino - Funzionario Ispettivo Inps Docente di Prassi amministrativa previdenziale all Università Cattolica 1

3 SOMMARIO RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Collaborazione a progetto: estinzione, recesso e preavviso Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro COME REDIGERE IL CONTRATTO Facsimile di contratto a progetto Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena CERTIFICAZIONE Certificazione del contratto a progetto Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro INTRODUZIONE PARTITA IVA Le collaborazioni autonome a partita IVA Roberto Camera - Funzionario della DTL di Modena LAVORO AUTONOMO E COLLABORAZIONE I requisiti di genuinità delle prestazioni rese da soggetti titolari di partita IVA Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro LAVORO AUTONOMO E COLLABORAZIONE Lavoro autonomo con partita IVA: presunzione di collaborazione e subordinazione Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro CONTRIBUTI E PENSIONE Le tutele previdenziali per i titolari di Partita IVA Temistocle Bussino - Funzionario Ispettivo Inps Docente di Prassi amministrativa previdenziale all Università Cattolica ADEMPIMENTI TAVOLE SINOTTICHE Collaborazioni a progetto e contratti di lavoro autonomo Vitantonio Lippolis - Responsabile U.O. Vigilanza 2 presso la DTL di Modena SANZIONI L apparato sanzionatorio per le collaborazioni a progetto e le partite IVA Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro 2

4 Introduzione I contratti a progetto dopo il Decreto Lavoro Roberto Camera Funzionario della DTL di Modena Il contratto a progetto ha subito, con il Decreto Lavoro, una serie di correzioni che lo hanno reso più attuale e soprattutto più vicino alle esigenze del mercato in un periodo, come quello che stiamo vivendo, di crisi ed di impasse occupazionale. Non c è pace per il contratto a progetto. Ancora una norma che va a modificare ed implementare le regole sul contratto di collaborazione a progetto previsto dal decreto legislativo n. 276/2003. In questi dieci anni dalla vigenza della Riforma Biagi (24 ottobre 2003), numerose sono state le disposizioni legislative che si sono susseguite per una migliore e più omogenea applicazione di questa tipologia contrattuale, a volte anche con risultati dubbi. Ultima, in ordine di tempo, la legge n. 99/2013, di conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) [Vedasi articolo 9, comma 1, Decreto legge n. 76/2013], la quale ha cercato di enfatizzare ulteriormente le differenze tra il rapporto di lavoro subordinato e le collaborazioni autonome, al fine di salvaguardare, esclusivamente, quei rapporti di lavoro genuinamente autonomi. L affinamento apportato dalla Legge 99/2013 riguarda vari ambiti della normativa e più precisamente: 1. i compiti del collaboratore; 2. la forma scritta del contratto; 3. i call center outbound; 4. l attività di ricerca scientifica; 5. il recesso anticipato; 6. la responsabilità solidale negli appalti. I compiti del collaboratore Partiamo dal primo punto e cioè dai compiti del collaboratore. La Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) aveva evidenziato il fatto che i compiti previsti per i collaboratori a progetto non potevano essere meramente esecutivi o ripetitivi. In pratica, sottolineava la impossibilità di rapporti di collaborazione generici senza una professionalità medio-alta tale da rilevare le differenze tra l attività svolta dal committente e dai suoi dipendenti e le competenze specialistiche in capo al collaboratore. 3

5 I due aggettivi previsti anche singolarmente dalla Riforma, ora sono stati disciplinati in maniera congiunta. In pratica, con l articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto Lavoro [Legge 99/2013], viene prevista una congiunzione tra i termini esecutivi e ripetitivi. I due requisiti non sono più disgiunti nel progetto ma debbono coesistere e possono essere anche individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La forma scritta La seconda modifica del Decreto Lavoro attiene alla soppressione, all interno dell articolo 62, del decreto legislativo n. 276/2003, dell inciso ai fini della prova per quanto riguarda la forma scritta del contratto a progetto; ciò significa che l elencazione degli elementi che deve contenere il contratto a progetto diviene tassativa. Call center in outbound La terza novità riguarda l attività in outbound del personale dei call-center. In questo caso, il legislatore è intervenuto fornendo l interpretazione autentica a quanto contenuto al primo periodo, del comma 1, dell articolo 61, che attiene al campo di applicazione del contratto a progetto. In definitiva, l espressione vendita diretta di beni e servizi, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi. La norma contenuta nel Decreto Lavoro, essendo di natura interpretativa, si applica anche ai rapporti in essere. Attività di ricerca scientifica Il Decreto Lavoro [Decreto Legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013] ha evidenziato che se il contratto di collaborazione a progetto ha per oggetto un attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. Proprio la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro in un attività di ricerca scientifica, è intimamente connessa all oggetto della ricerca. Recesso anticipato Il contratto di collaborazione a progetto, generalmente, scade alla data individuata dalle parti nel contratto stesso. Può capitare che il recesso sia anticipato rispetto a quanto previsto. In questo caso, se la risoluzione del rapporto è data dalla volontà del collaboratore di concludere anticipatamente la collaborazione in atto, dovrà essere espletata, anche per lui, la procedura di convalida delle dimissioni, così come prevista dalla Riforma Fornero [ Vedasi articolo 4, commi dal 17 al 24, della Legge n. 92/2012]. In questo caso, viene contemplata una equiparazione tra i rapporti di lavoro parasubordinato, tra i quali può essere annoverato anche il contratto a progetto, ed i rapporti di lavoro dipendente. In pratica, il collaboratore dovrà utilizzare una delle procedure sotto indicate per convalidare la volontà di recedere dal rapporto di collaborazione in atto: 4

6 1. andare presso la Direzione territoriale del lavoro, competente per territorio; 2. andare presso il Centro per l impiego, competente per territorio; 3. sottoscrivere una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (COT). L obbligo convalidativo nasce anche nel caso in cui non si tratti di recesso unilaterale del collaboratore ma di risoluzione consensuale di entrambe le parti. La responsabilità solidale negli appalti Con una interpretazione autentica, prevista dall articolo 9 del Decreto Lavoro, viene estesa anche ai lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma la responsabilità solidale del committente negli appalti. Infatti, la predetta interpretazione, in vigore dal 28 giugno 2013, trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. In merito alla disposizione legislativa, è intervenuto il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013, chiarendo [Vedasi, in tal senso, anche la circolare del Ministero del lavoro n. 5/2011] che il riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo è da intendersi limitato sostanzialmente alle collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, impiegate nell appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all assolvimento dei relativi oneri. Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione di appartenenza. 5

7 Rapporto di lavoro Progetto: requisiti essenziali e individuazione Giuseppe Buscema Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro Il requisito principale della tipologia contrattuale del lavoro a progetto è il progetto. Altri elementi essenziali sono la continuità, la coordinazione e la personalità della prestazione, elementi che portano il contratto ad essere definito parasubordinato. La collaborazione coordinata e continuativa, diventata a progetto dopo l'entrata in vigore della Riforma Biagi approvata col decreto legislativo 9 ottobre 2003, n. 276, vedeva nel progetto il suo requisito caratterizzante e se vogliamo anche limitante. Tuttavia, veniva ammessa la possibilità che la genuinità del contratto potesse essere individuata non solo dal progetto ma anche da un " programma o fase di esso". Ipotesi peraltro di non facile individuazione e foriera di latenti rischi di contenzioso. Elementi del contratto a progetto Dal 18 luglio 2012, con l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 cd. Riforma Fornero, l'unica ipotesi ammessa è quella della individuazione del progetto che diventa elemento così necessario affinché, in presenza peraltro degli altri requisiti previsti, il contratto possa essere stipulato. Sono stati infatti eliminati i riferimenti al programma o fase di esso ed inoltre nel contratto è espressamente richiesta la "descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire". Vale la pena di ricordare che in precedenza era sufficiente la mera indicazione. Le modifiche all'articolo 61 del D.Lgs. 276/2003 sono indubbiamente da leggere nella direzione del contrasto ad un uso improprio e strumentale del contratto, obiettivo che era quello della legge delega 30/2003. Infatti, oltre alla esclusiva riconducibilità a uno o più progetti specifici, è previsto che esso deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. È naturalmente necessaria l'autonomia che viene valorizzata sia dalla gestione autonoma del progetto da parte del collaboratore. Rimarcata la centralità del progetto, vanno tuttavia ricordati gli altri elementi essenziali del contratto a progetto, che rimane il contratto di collaborazione coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione introdotto nel panorama giuslavoristino con la riforma del processo del lavoro del 1973 che ha modificato l'articolo 409, n.3 c.p.c. 6

8 Tali requisiti sono costituiti dalla continuità della prestazione che vuol dire non occasionalità ovvero impegno per un determinato arco temporale da parte del collaboratore per il raggiungimento dell'obiettivo (progetto). E poi ancora la coordinazione che significa collegamento con il committente e con la sua organizzazione aziendale. Una sorta di via di mezzo tra l'autonomia piena caratterizzante il lavoro autonomo ed un'autonomia attenuata nel caso del lavoro a progetto. Nel lavoro a progetto le modalità esecutive dell'incarico sono legate alle esigenze del committente con il quale sarà necessario coordinarsi. Ed ancora la personalità della prestazione, ovvero prevalenza del lavoro proprio da parte del collaboratore. Elementi che portano il contratto ad essere definito parasubordinato. Ovvero che presenta numerosi punti di affinità col lavoro subordinato ma dal quale si differenzia per l'elemento distintivo e qualificante di quest'ultimo: la subordinazione (cfr.art.2094 c.c). Un elemento necessario ma in negativo, dunque. Infine, nel lavoro a progetto troveremo esplicitata la durata determinata o determinabile in coerenza peraltro con l'obiettivo cui il contratto è preordinato. A rafforzare ulteriormente la necessità della individuazione del progetto le recenti modifiche introdotte dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. In particolare, l'articolo 7, comma 2, ha introdotto la forma scritta del contratto non più solo ai fini della prova come previsto fino al 27 giugno scorso ma ad substantiam. Il progetto Abbiamo visto che nel contratto deve essere indicata la "descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire", conseguentemente la carenza di tale elemento non potrà ma "essere sanato neanche in sede giudiziaria. Ma cos'è il progetto. Potremmo definirla una idea compiuta, circostanziata e con un obiettivo misurabile tale da rendere determinata nel tempo o determinabile la durata per la sua realizzazione. Ad esempio, realizzare una campagna di marketing per la presentazione di un prodotto commerciale può costituire un progetto che può giustificare il contratto. Non può essere genuino quel contratto, invece, se l'oggetto fosse l'attività di preparazione di campagne di marketing per una azienda commerciale. In tal caso, infatti, la genericità e la non riconducibilità ad un preciso obiettivo dell'attività oggetto della prestazione, renderebbe riqualificabile di lavoro subordinato il contratto. Va infatti ricordato che il comma 1 dell'articolo 69 D. Lgs. 276/2003 prevede che I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 29/2012, in merito ai requisiti del progetto, evidenzia che " il Legislatore subordina la stipula di contratti a progetto alla individuazione di 7

9 un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (ad esempio sviluppo di uno specifico software e non l attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l'ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco).". Attività non riconducibili nell'alveo del contratto a progetto Il Ministero del lavoro indica, seppure, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, quelle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma. Si tratta di una elencazione peraltro che opera esclusivamente sotto il profilo della metodologia ispettiva, al fine di orientare e uniformare l'attività di vigilanza, non volendo dunque rappresentare alcun indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri distintivi tra attività autonoma e subordinata, per le quali evidentemente rimangono ferme le competenze giudiziali in materia di qualificazione del rapporto di lavoro. In particolare, "rispetto alle figure di seguito elencate il personale ispettivo, essendo difficilmente riconducibile la relativa attività ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale: - addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; - addetti alle agenzie ippiche; - addetti alle pulizie; - autisti e autotrasportatori; - baristi e camerieri; - commessi e addetti alle vendite; - custodi e portieri; - estetiste e parrucchieri; - facchini; - istruttori di autoscuola; - letturisti di contatori; - magazzinieri; - manutentori; - muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; - piloti e assistenti di volo; - prestatori di manodopera nel settore agricolo; - addetti alle attività di segreteria e terminalisti: - addetti alla somministrazione di cibi o bevande; - prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti in bound." 8

10 Rapporto di lavoro I rapporti esclusi dall obbligo del progetto Roberto Camera Funzionario della DTL di Modena Dal rispetto della legislazione in materia di collaborazioni a progetto vengono esplicitamente escluse alcune attività e soggetti. L'analisi delle singole fattispecie aiuta a delineare maggiormente i contorni e i confini del contratto a progetto. Sono esclusi dall'obbligo del progetto (articolo 61 e ss del decreto legislativo n. 276/2003): 1) le mini co.co.co., 2) gli agenti e rappresentanti di commercio, 3) i servizi di cura e assistenza alla persona, 4) gli esercenti professioni intellettuali, 5) le collaborazioni rese a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, 6) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, 7) i partecipanti a collegi e commissioni di società, 8) i soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia. Mini co.co.co. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative di portata limitata, in quanto hanno una durata inferiore a 30 giorni ed un importo non superiore a euro nell anno solare con lo stesso committente. In considerazione della modesta durata della collaborazione, il legislatore [Decreto Legislativo n. 276/2013 (c.d. Riforma Biagi) articolo 61] ha ritenuto non meritevoli della tutela del c.d. progetto, ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici. In particolare, le mini collaborazioni comportano, comunque, l iscrizione alla Gestione Separata Inps [ai sensi della Legge 335/95], qualunque sia la durata e l'importo. Infine, sotto il profilo fiscale, queste collaborazioni sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, il che implica l'applicazione delle stesse norme di definizione della base imponibile quale, ad esempio, il principio di cassa allargato. Il superamento anche di uno solo dei due limiti fa quindi scattare l obbligo del progetto; viceversa l obbligo non scatta se uno o entrambi i limiti vengono superati per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti. Le mini co.co.co non vanno confuse con: - il lavoro occasionale accessorio, previsto dagli articoli 70 e ss del decreto legislativo n. 9

11 276/2003, che si applica a prestazioni meramente accessorie non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo ed i cui compensi (previsti con il sistema dei c.d. buoni lavoro ) sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. - il lavoro autonomo occasionale concernente prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell'art e ss. del Codice Civile sul contratto d'opera, e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente. Agenti e rappresentanti di commercio L'agente di commercio è colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata. Pertanto, l'attività di agente di commercio si caratterizza nella promozione dell'attività dell'impresa mandante a cui è legato da un incarico stabile. L'impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall'agente. Il rappresentante di commercio è, invece, un agente di commercio che può anche concludere gli affari in nome e per conto dell'impresa mandante. Le attività di agente e di rappresentante di commercio non sono coincidenti. L'attività indicata nella domanda diretta al registro delle imprese deve corrispondere alle risultanze del mandato conferito. Dall'8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 3 maggio 1985 n L'ufficio del registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di agente o rappresentante di commercio. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese delle attività di agente e di rappresentante di commercio e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso ruolo. In definitiva, le peculiarità proprie di queste tipologie contrattuali ed il fatto che prevedano una struttura burocratica e formativa ad hoc ha fatto propendere il legislatore per l esclusione di queste tipologie contrattuali dall applicazione dell articolo 61 e ss del decreto legislativo n. 276/2003 sul contratto a progetto. Solo per completezza di informazione, esistono due situazioni lavorative che non sono conciliabili con lo svolgimento dell attività di agente e rappresentante di commercio. Vi è incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente privato o pubblico (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e nei confronti di coloro che svolgono attività di intermediazione (es. immobiliare o creditizia). 10

12 Servizi di cura e assistenza alla persona Sono considerate occasioni e non rientranti nel campo di applicazione delle collaborazioni a progetto, le prestazioni occasionali nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona. Il limite attiene alla durata che non deve essere superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito, nel medesimo anno solare, sia superiore a 5 mila euro. Professioni intellettuali L esercizio delle professioni intellettuali, da parte di coloro i quali sono iscritti in appositi albi o elenchi è disciplinato dall articolo 2229 del codice civile. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato. Associazioni e società sportive dilettantistiche Si definiscono società sportive dilettantistiche il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. In particolare, le disposizioni in merito a all attività sportiva dilettantistica sono individuate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Gli organi di amministrazione, controllo delle società, e i partecipanti a collegi e commissioni di società Il legislatore della Riforma Biagi ha ritenuto, al terzo comma, dell articolo 61, del decreto Legislativo n. 276/2003, per la peculiarità dell attività svolta, di non dover far entrare, nell ambito della collaborazione a progetto, gli organi di amministrazione delle società, gli organi di controllo di queste ultime (i sindaci) e quanti partecipano a collegi e commissioni sempre all interno di società. Questi ultimi (partecipanti a collegi e commissioni), probabilmente anche per l esiguità della prestazione effettuata al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la peculiarità tipica delle prestazioni. Pensionati di vecchiaia Per i soggetti che percepiscono pensioni di vecchiaia non si applica la disciplina del rapporto di collaborazione a progetto e gli stessi, in un eventuale rapporto di collaborazione, vengono regolamentati attraverso la classica co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa). La disapplicazione del contratto a progetto non vige esclusivamente per coloro i quali sono andati in pensione con il requisito dell età, ma anche per i titolari di pensione di anzianità o di invalidità, al raggiungimento dell età valida per la pensione di vecchiaia, in quanto, in virtù dell art. 22, comma 6, Legge n. 153/1969, quando un pensionato compie l età prescritta per il pensionamento di vecchiaia, la pensione viene trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia. 11

13 In altri termini, l applicabilità della disciplina del lavoro a progetto ai percettori di pensione di anzianità, ovviamente fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, si giustifica con il fine di evitare una probabile deriva verso il lavoro nero che abbia per protagonisti tali soggetti, i quali, pur possedendo i requisiti necessari per godere di tale trattamento, intendano ancora svolgere attività lavorativa. Viceversa, tale esigenza di tutela non sussiste per chi gode della pensione di vecchiaia, potendo lo stesso liberamente contrattare le condizioni della collaborazione. Visto che l articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 esclude esplicitamente dalla riconduzione ad un progetto, i pensionati di vecchiaia e visto che le pensioni di anzianità al compimento dei requisiti di età previsti dalla legge sono trasformate in pensioni di vecchiaia, si può affermare che, qualora venga stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un percettore di pensione di anzianità che abbia raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia, tale contratto debba essere escluso dal campo di applicazione del lavoro a progetto e possa,quindi, essere redatto con le modalità già in uso prima dell entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003 [Vedasi circolare ML n. 1/2004 ed interpello ML n. 8/2008]. Call center in outbound Caso a parte per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. È appena il caso di chiarire la differenza tra le attività di outbound e quelle in inbound. Nell attività di call center outbound è l operatore ad attivarsi per chiamare il cliente o il probabile cliente. Nell attività di call center inbound l operatore riceve le chiamate fatte, ad esempio, tramite un numero verde che funge da assistenza telefonica per i clienti. Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione di appartenenza. 12

14 Rapporto di lavoro Collaborazioni a progetto: compiti, attività vietate e prestazioni Rossella Schiavone Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro I compiti Alla luce delle recenti modifiche legislative la collaborazione a progetto è incompatibile con attività che si risolvono nella mera attuazione di quanto impartito dal committente e che risultano elementari. L elencazione esemplificativa delle attività vietate e l obbligo di non svolgere in maniera prevalente e con continuità le attività con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti dell impresa committente, completa il quadro di ciò che un collaboratore a progetto può fare e non fare. Ai sensi del comma 1, art. 61, D. Lgs. n. 276/ come recentemente modificato dal D.L. n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/ il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Prima della modifica era vietato lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi per cui la recente riforma ha sostituito la congiunzione disgiuntiva o che grammaticalmente collega i due aggettivi ponendoli in alternativa - con la congiunzione copulativa positiva e che collega i due aggettivi con il semplice accostamento. Anche se la circolare n. 29 dell del Ministero del Lavoro ha analizzato la questione tenendo conto della disgiunzione, è possibile utilizzare quanto a suo tempo chiarito ma in un ottica di unione. Posto quindi che con l ultimo intervento normativo si è voluto evidenziare l incompatibilità dell istituto con attività che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal committente (compiti meramente esecutivi ) e che risultino elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente ripetitivi ), occorre tenere presente che: - dalle modalità di svolgimento della prestazione non devono emergere i caratteri della routinarietà ed elementarietà ; - per compiti meramente esecutivi si intendono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. In pratica il riferimento è a tutte quelle attività in cui, fermo restando il collegamento funzionale con 13

15 la struttura organizzativa del committente, al collaboratore non residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività; - con i compiti meramente ripetitivi, il riferimento è a quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta praticamente di attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente. In pratica, per il Ministero del Lavoro, una collaborazione a progetto è genuina solo se al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. Infine è il caso di sottolineare che la circolare n. 29/2013 evidenzia che l intervento delle parti sociali non condiziona l applicabilità della presunzione, atteso che lo stesso appare meramente facoltativo ( possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati ). Le attività vietate Sulla scorta di quanto specificato a proposito dello svolgimento dei compiti da parte del collaboratore a progetto, con la più volte citata circolare ministeriale (circ. n. 29/2013), sono stati indicati, anche se a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, le attività che per il Ministero del Lavoro sono difficilmente inquadrabili nell ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma. A tal proposito occorre ricordare che, per le figure sottoelencate, il personale ispettivo è stato invitato dallo stesso Ministero a procedere a ricondurre nell alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale: - addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; - addetti alle agenzie ippiche; - addetti alle pulizie; - autisti e auto trasportatori; - baristi e camerieri; - commessi e addetti alle vendite; - custodi e portieri; - estetiste e parrucchieri; - facchini; - istruttori di autoscuola; - letturisti di contatori; - magazzinieri; - manutentori; - muratori e qualifiche operaie dell edilizia; 14

16 - piloti e assistenti di volo; - prestatori di manodopera nel settore agricolo; - addetti alle attività di segreteria e terminalisti; - addetti alla somministrazione di cibi o bevande; - prestazioni rese nell'ambito di cali center per servizi cosiddetti inbound. Tuttavia, sempre il Ministero del Lavoro è tornato sulla suddetta elencazione con il vademecum sulla Riforma Fornero del , sostenendo che le indicazioni fornite con la circolare n. 29/2013 non rappresentano alcun indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri distintivi tra attività autonoma e subordinata, ma l indicazione data agli ispettori opera esclusivamente sotto il profilo della metodologia ispettiva, al fine di orientare e uniformare l attività di vigilanza. Il Ministero ha, inoltre, chiarito che con tale elencazione si voleva esprimere la non riconducibilità delle attività indicate ad un progetto nelle valutazioni del solo personale ispettivo, ferme restando le competenze giudiziali in materia di qualificazione del rapporto di lavoro. Prestazioni analoghe a quelle dei dipendenti Ai sensi dell art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In proposito la già citata circolare ministeriale n. 29/2012 ha sottolineato che il personale ispettivo deve accertare che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di continuità le proprie attività con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente. La disposizione pertanto continua la circolare - non preclude che il collaboratore svolga le medesime attività dei lavoratori dipendenti, purché le svolga con modalità organizzative radicalmente diverse. Di contro, anche qualora il collaboratore svolga attività diverse ma con le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa da lavoratori dipendenti della stessa impresa (ad es. rispetto di un orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo ecc.), la presunzione trova applicazione. Infine, poiché la presunzione relativa di cui all art. 69, comma 2, non si applica per le prestazioni di elevata professionalità individuate dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale mediante specifiche clausole, il Ministero ha evidenziato che, anche in questo caso l intervento delle parti sociali non condiziona l applicabilità della presunzione, in quanto lo stesso appare meramente facoltativo ( possono essere individuate ). 15

17 La certificazione del contratto Anche nel caso di specie, a parere di chi scrive, è senz altro preferibile certificare, ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, i contratti di collaborazione a progetto posti in essere, soprattutto nel caso in cui il collaboratore svolga le stesse attività, o attività simili a quelle svolte dai lavoratori dipendenti, giusto per far accertare alla Commissione le diverse modalità organizzative. Si ricorda a tal proposito che gli effetti dell accertamento dell organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell art. 80, D.Lgs. n. 276/2003, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione di appartenenza. 16

18 Rapporto di lavoro Collaborazioni a progetto: obbligo di forma scritta Rossella Schiavone Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta diritto del lavoro Alla luce dell interpretazione autentica fornita dalla Legge Fornero e, soprattutto, della Riforma del Lavoro 2013, non vi sono più dubbi che il contratto a progetto necessiti della forma scritta in mancanza della quale diventa automatica la trasformazione del contratto di collaborazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Prima delle recenti riforme, la forma scritta del contratto di lavoro a progetto era richiesta ai soli fini della prova tanto che il Ministero del Lavoro con circolare n. 1 dell aveva proprio sottolineato che la forma del contratto a progetto era richiesta ad probationem e non ad substantiam. Tuttavia, nella stessa circolare il Ministero aveva sottolineato che, seppure la forma scritta era richiesta solo ai fini della prova, la stessa sembrava assumere valore decisivo rispetto all individuazione del progetto in quanto in assenza di forma scritta non sarebbe stato agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa ad un progetto. D altra parte, il comma 1 dell art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003, già prevedeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto andavano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, e, in questo contesto occorre tener presente che, se il contratto scritto non c è, non c è neanche il progetto. Orientamenti giurisprudenziali In merito agli effetti della mancanza della forma scritta si erano sviluppate 2 correnti giurisprudenziali e dottrinali. Da un lato vi era la teoria della presunzione relativa che, a dire il vero, era maggioritaria, per cui la conversione del contratto a progetto senza forma scritta non era ritenuta automatica ma si riteneva fosse superabile con la prova dell autonomia del rapporto. In effetti non bisogna dimenticare che nel nostro ordinamento è vietata la c.d. inderogabilità della tipologia contrattuale con la conseguenza che diventa impossibile ricondurre d imperio ad un tipo contrattuale, rapporti che nei fatti siano effettivamente conducibili ad un altro tipo. E anche il Ministero del Lavoro, con la già citata circolare n. 1/2004, si era schierato a favore della presunzione relativa, ritenendo che la stessa potesse essere superata nel caso in cui il committente avesse fornito in giudizio prova dell esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. 17

19 Dall altro lato c era, invece, la teoria della presunzione assoluta in virtù della quale diventava inutile anche indagare in merito alle effettive modalità di svolgimento della prestazione in quanto la mancanza della forma scritta comportava l automatica trasformazione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Interpretazione autentica Su questa scia non sono mancate sentenze che, nel caso di specie, oltre a considerare automatica la trasformazione, hanno anche affermato l impossibilità del committente di fornire la prova contraria dell autonomia della collaborazione coordinata e continuativa, o sentenze che hanno apertamente criticato la posizione assunta dal Ministero del Lavoro, a favore della presunzione relativa, con la circolare del n. 1/2004. La Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Riforma Fornero), con l art. 1, comma 24, ha dato un interpretazione dell art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che lo stesso si interpreta nel senso che l individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nonostante l interpretazione autentica, però, rimaneva per diversi autori, ancora il dubbio in merito a cosa dovesse essere inteso per mancata individuazione di uno specifico progetto, atteso che parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene non esistente anche un progetto scritto ma non adeguatamente specificato, per cui ci si poteva trovare dinanzi ad un contratto scritto ed un progetto considerato inesistente. Forma scritta ad substantiam La recente Riforma del Lavoro 2013 (art. 7, comma 2, lett. d), D.L. n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013) ha eliminato dall art. 62, le parole ai fini della prova per cui adesso la forma scritta del contratto non è più richiesta ad probationem. In merito a quest ultima modifica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 35 del ha sottolineato che nel corpo del citato articolo il Legislatore ha chiarito che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto è un contratto rispetto al quale la forma scritta costituisce elemento di legittimità dello stesso. Per il Ministero, poiché nell elencare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto, il D.L. n. 76/2013, ha eliminato la locuzione ai fini della prova, l intervento sulla norma ha acquistato un valore chiarificatore, visto che la giurisprudenza aveva già stabilito come l assenza quantomeno della specificità del progetto si poteva tradurre nell assenza del progetto stesso, con le conseguenze di ordine civilistico dettate dall art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, ovvero della conversione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. ad es. Trib. Milano sent. n. 146 del 18 gennaio 2006; Trib. Milano sent. n del ; Trib. Milano sent. n. 40 dell 8 gennaio 2007; Trib. Benevento sent. n del 29 maggio 2008). 18

20 E stato quindi definitivamente chiarito che per evitare la conversione del contratto a progetto non è sufficiente che il contratto sia messo per iscritto ma deve necessariamente essere specifico, dovendo contenere i seguenti elementi: - descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; - il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; - le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; - le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003. Sulla scorta dell orientamento giurisprudenziale è comunque preferibile che: - il contratto, e soprattutto il progetto, siano molto particolareggiati; - si eviti la mera descrizione di un obiettivo o delle mansioni che il collaboratore è tenuto a svolgere; - il progetto non sia eccessivamente generico; - non si utilizzino progetti standardizzati ma si cerchi sempre di individualizzarlo il più possibile, cucendolo addosso al collaboratore. Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione di appartenenza. 19

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