IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

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1 IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ANCHE NELLA MODALITA A PROGETTO) Concetto di parasubordinazione: perché sia configurabile un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell articolo 409, numero 3, del Codice Civile, devono sussistere 3 requisiti (sezione lavoro 5698 del 19 aprile 2002, e da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato 5144 del 15 settembre 2003): continuità dell attività, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo e importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall ingerenza di quest ultimo nell attività del prestatore; personalità del rapporto di lavoro, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull opera svolta dai collaboratori. NUOVA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Il Capo I del Titolo VII (tipologie contrattuali a progetto e occasionali) del decreto legislativo 276/2003 contiene la disciplina relativa al cosiddetto lavoro a progetto (attualmente non ancora applicabile alla pubblica amministrazione), che sostituisce la tipologia lavorativa della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), e al lavoro occasionale. 1

2 In particolare ai sensi dell articolo 61 del decreto (ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio), i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (di cui all articolo 409, numero 3 del Codice Civile) devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, oppure a programmi di lavoro o a fasi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. L attività del collaboratore si deve svolgere nel rispetto del coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. PRESTAZIONI OCCASIONALI (mini collaborazioni) Sono tali i rapporti, individuati dall articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003, che prevedono prestazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente e il cui corrispettivo, percepito nel medesimo anno solare e sempre con lo stesso committente, non sia superiore a 5 mila euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative che, per la loro esigua portata, non sono necessariamente riconducibili a un progetto ovvero a un programma di lavoro o fase di esso. PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE Tra le prestazioni escluse dall ambito di applicazione della disciplina prevista per i lavori a progetto, vi sono anche quelle di lavoro autonomo professionale, effettuate da soggetti che esercitano un attività rientrante tra la professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi (ad esempio: ingegneri, architetti, psicologi, etc.). CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO FORMA E CONTENUTO Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: 2

3 la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;: il progetto o il programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che è dedotto in contratto; il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto da parte del committente sull esecuzione della prestazione lavorativa, che, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicare l autonomia del collaboratore nell esecuzione dell attività; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. COLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SENZA UNO SPECIFICO PROGETTO I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) atipici, vale a dire instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza a partire dalla data in cui il rapporto di lavoro si è costituito. La nuova disciplina dell attività dei collaboratori prevede che, nel caso in cui il giudice accerti che il rapporto di lavoro si configuri o sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale che si è realizzata, di fatto, tra le parti. Il controllo del giudice è limitato esclusivamente all accertamento dell esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso, e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. 3

4 CONTRIBUZIONE La contribuzione prevista, dal 1 gennaio 2010, per i lavoratori parasubordinati tra cui rientrano i collaboratori a progetto e i collaboratori occasionali (mini co.co.co), a favore della gestione separata Inps (legge 335/1995) è la seguente: lavoratori privi di altra copertura: 26,72% di cui il 17,15% (due terzi) a carico del committente e l 8,57% (un terzo) a carico del collaboratore; l aliquota comprende la copertura contributiva per la maternità, la malattia e la degenza ospedaliera e l assegno per il nucleo familiare; pensionati e lavoratori iscritti da altre gestioni: 17,00% di cui 11,33% (due terzi) a carico del committente e 5,67% (un terzo) a carico del collaboratore. Affinché i collaboratori abbiano diritto alla copertura assicurativa per l intero anno è necessario che il versamento contributivo sia effettuato in riferimento al minimale retributivo annuo pari a euro. SOSTEGNO AL REDDITO L articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito nella legge 2/2009 riconosce, in via sperimentale per il triennio , un indennità una tantum ai collaboratori a progetto iscritti in via elusiva alla Gestione separata Inps, rimasti senza lavoro, nella misura pari al 10% del reddito percepito nell anno precedente. Per il solo anno 2009, ai sensi del nuovo comma 2 bis, dell articolo 19, introdotto dalla legge 33/2009, l indennità ammonta a una quota pari al 20% del reddito percepito nell anno precedente. I requisiti che il collaboratore deve possedere per aver diritto all indennità sono: aver svolto l attività di collaborazione a favore di un solo committente, aver conseguito, nell anno precedente, un reddito superiore a 5 mila euro e pari o inferiore al minimale reddituale di euro, sempre in riferimento all anno precedente risultino accreditati contributi per almeno tre mensilità e si verifichi, d altro canto, 4

5 una scopertura di almeno due mesi, un accredito contributivo, nell anno di riferimento, di almeno tre mensilità. Il diritto diviene operativo a far data dall entrata i vigore di un apposito decreto interministeriale (da emanarsi entro 60 giorni dal 28 gennaio 2009) ed è subordinato alla fornitura della dichiarazione di disponibilità al centro per l impiego da parte del collaboratore. ATTIVITA SVOLTA PER PIU COMMITTENTI Salvo siano stabiliti nel contratto accordi diversi tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività nei confronti di più committenti, anche contemporaneamente, purchè l attività sia svolta non in concorrenza con i committenti. Il lavoratore a progetto è tenuto a non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all organizzazione di essi, e a non compiere, in qualsiasi modo, atti che possano danneggiare l attività dei committenti. INVENZIONI DEL COLLABORATORE A PROGETTO Il collaboratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, i diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali. MALATTIA, INFORTUNIO E GRAVIDANZA TUTELE Nei casi di malattia, infortunio o gravidanza del collaboratore a progetto il rapporto contrattuale non si estingue, ma viene sospeso. La sospensione del rapporto di lavorativo non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza stabilita, a meno che il contratto individuale stipulato tra committente e collaboratore non preveda diversamente. 5

6 E previsto che il committente possa recedere dal contratto se: la sospensione per malattia o infortunio si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto, quando essa è determinata; la sospensione per malattia o infortunio è superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. A favore dei lavoratori a progetto che non siano titolari di pensione né iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria spetta un indennità giornaliera, in caso di malattia di durata non inferiore a 4 giorni, entro il limite massimo di un totale di giorni pari a un sesto della durata complessiva del contratto (in ogni caso 61 giorni per anno solare) e, comunque, non inferiore a 20 giorni nel corso dell anno solare. La misura dell indennità è pari al 50% di quella corrisposta a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata, calcolata applicando una percentuale rispettivamente del 4% (accredito da 3 e 4 mensilità), del 6% (accredito da 5 e 8 mensilità) e dell 8% (accredito da 8 e 12 mensilità) a seconda del numero di mensilità contributive accreditate nei 12 mesi che precedono l evento morboso assumendo a riferimento l importo che si ottiene dividendo per il massimale contributivo valido per l anno di inizio della malattia (per il 2009 pari a euro ). I collaboratori, ai fini dell esercizio del diritto, sono assoggettati alle norme vigenti nei confronti dei lavoratori dipendenti e pertanto, devono presentare all Inps e al committente, entro due giorni dal rilascio, il certificato di malattia redatto dal proprio medico curante e rendersi reperibili (10/12 17/19) alle visite di controllo. 6

7 Dal 1 gennaio 2007 le tutele per la maternità e la e la paternità previste dagli articoli 16, 17 e 22 del decreto legislativo 151/2001 (congedo di maternità anche anticipato e relativo trattamento economico), sono integralmente estese anche alle lavoratrici a progetto a condizione del possesso da parte delle stesse di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2007, dello 0,72% per i periodi successivi) nei mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità. Esteso anche il diritto al congedo parentale (possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro facoltativamente entro i primi 8 anni di vita del bambino) per un periodo complessivo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. ADEMPIMENTI I rapporti di collaborazione a progetto e la collaborazioni coordinate e continuative occasionali sono soggetti agli obblighi di comunicazione preventiva (almeno entro le ore 24 del giorno antecedente l instaurazione del rapporto) al centro per l impiego di cui all articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006). I dati retributivi relativi ai collaboratori a progetto e coordinati e continuativi occasionali devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro (LUL) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Non risulta, invece, previsto l obbligo di annotazione delle presenze ma solo, in forma libera, l indicazione delle assenze conosciute dal committente e che abbiano riflessi su istituti legali o prestazioni previdenziali (esempio: malattia, maternità). ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO E PREAVVISO Il contratto di lavoro a progetto si estingue al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l oggetto. 7

8 E possibile, per il committente o il collaboratore, recedere anche prima della scadenza del termine stabilito, per giusta causa oppure secondo le diverse causali e modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. 8

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