C i r c o l a r i. Siri. E d i z i o n e V d i A p r i l e
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1 C i r c o l a r i E d i z i o n e V d i A p r i l e Siri Consulenza e Organizzazione Srl Piazza IV Novembre, Legnano MI Tel Fax
2 2 NOVITÀ CO.CO.PRO E CO.CO.CO Il Consigli dei Ministri ha presentato alla Camera dei Deputati, nella giornata del 10 aprile 2015, per il parere obbligatorio ma non vincolante, lo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni. Le Commissioni di lavoro di Camera e Senato dovranno rendere i previsti pareri sullo schema di decreto entro il prossimo 10 maggio 2015 Premessa Il Governo Renzi interviene in maniera decisa sui contratti a progetto e le collaborazioni coordinate e continuative che porterà al divieto di stipula dei suddetti nel caso in cui non vengano rispettati determinati requisiti; contemporaneamente verrà introdotto un periodo transitorio per i contratti ancora in esecuzione, e durante il quale è possibile firmare un accordo di conciliazione e trasformare le collaborazioni in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Al termine del periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2015) viene previsto nel Decreto l applicazione della disciplina del lavoro subordinato, dal 1 gennaio 2016, a tutte le collaborazioni nelle quali il collaboratore presta lavoro personale, continuativo, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal datore di lavoro.
3 3 Cosa succede e come regolarsi ora con i contratti a progetto Le tappe che porteranno il mondo del lavoro ad una sostanziale cancellazione dei contratti a progetto, ed una forte riduzione delle collaborazioni coordinate e continuativa, sono due: - la prima fase comporterà il divieto di stipula di nuovi contratti a progetto; - la seconda fase, dal 1 gennaio 2016, riconduce al lavoro subordinato ogni collaborazione che nasconda sostanzialmente degli elementi di subordinazione. Il Titolo II dello schema del Decreto prevede un art. 47 che introduce una norma denominata Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente che disciplina appunto la riconduzione al lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate e continuativa o a progetto che perdurano oltre il 31 dicembre Lo stesso titolo II del Decreto prevede inoltre un art. 48 che suggerisce ai datori di lavoro italiani un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, ossia una soluzione per passare dalle collaborazioni a vere e proprie subordinazioni. Esso si concretizza in un possibile accordo in sede protetta (conciliazioni), quindi per trovare un intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore sul pregresso per avviare sostanzialmente un futuro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il titolo II si esaurisce con una norma che taglia immediatamente ogni possibilità di nuova stipula di contratti a progetto. Viene infatti previsto dall art. 49 il superamento del contratto a progetto. Come possiamo gestire i contratti e i lavoratori attualmente inquadrati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto? Il primo articolo da applicare è appunto l art. 49, il quale recita: (Superamento del contratto a progetto). 1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto ( ); 2. Resta salvo quanto disposto dall articolo 409 del codice di procedura civile. Riconduzione al lavoro subordinato dal 1 gennaio 2016 Stante la stesura attuale del decreto in commissione, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non sarà più possibile stipulare nuovi contratti a progetto/co.co.co. Il Governo Renzi indica una tappa ulteriore per la programmazione della politica del lavoro aziendale; viene introdotta una norma sostanzialmente esecutiva dal 1 gennaio 2016 e che detta precise condizioni al cui verificarsi qualsiasi collaborazione, sia coordinata e continuativa che a progetto, viene considerata lavoro subordinato. L art. 47 introdotto nello schema del Decreto così recita: (Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente). A far data dal 1
4 4 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Sono da ricondurre al lavoro subordinato (e quindi al contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato), con tutte le conseguenze economiche del caso per lavoratori e aziende soprattutto, tutti i rapporti di collaborazione (quindi sia co.co.co. che co.co.pro., quindi sia collaborazioni coordinate e continuative che collaborazioni con contratto a progetto) che manifestano una serie di requisiti, ossia: prestazioni di lavoro esclusivamente personali rese dal lavoratore; prestazioni che sono continuative e di contenuto ripetitivo; e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. È chiaro ed evidente che la maggior parte delle collaborazioni con o senza progetto, rientrano secondo tali principi nell alveo della subordinazione. Soprattutto perché molte attività dei collaboratori a progetto hanno i requisiti della prevalenza della personalità della prestazione (ossia che prevale il lavoro personale del collaboratore), della continuità (prestazione che perduri nel tempo e comporti un impegno costante del lavoratore in favore del committente) e ripetitività. Un ulteriore requisito richiamato è quello della coordinazione, che è presente in tutte le collaborazioni, anche coordinate e continuative. Infatti secondo la giurisprudenza la coordinazione avviene quando c è una connessione funzionale dovuta al protratto inserimento nell organizzazione aziendale del lavoratore. Un aspetto ancor più evidente è che la circostanza che nell esecuzione dei contratti a progetto molto spesso il luogo di lavoro è la sede del committente e, pur essendoci una concreta o fittizia libertà riguardo gli orari di lavoro e l organizzazione del lavoro, il lavoratore comunque esegue la sua prestazione con modalità di esecuzione organizzate dal committente, anche e soprattutto riguardo ai tempi di realizzazione. E pertanto il Governo Renzi invia un monito preciso ai datori di lavoro: dal 1 gennaio 2016, quasi tutte le collaborazioni saranno considerate lavoro subordinato. Sia contratti a progetto che anche collaborazioni coordinate e continuative, visto che pur se quest ultime presentano requisiti di autonomia ed effettività della prestazione, sono comunque coordinate, ripetitive molto spesso e organizzate dal committente. In questa ottica, le aziende hanno tempo fino al 31 dicembre 2015 per organizzarsi nel rivedere i contratti di lavoro in essere in azienda.
5 5 Le deroghe: quali contratti possono continuare ad esserci Il comma 2 dell art. 47 introduce però delle deroghe all applicazione della disciplina del lavoro subordinato a partire dal 1 gennaio 2016: 2. Restano salve da quanto disposto al comma 1: a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) le attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n Ciò significa che non saranno considerate subordinazioni dal 1 gennaio 2016 tutti quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a progetto che sono supportati da accordi collettivi, quindi da appositi accordi inseriti nel CCNL di settore. Pertanto se il CCNL di riferimento conterrà norme che consentono la stipula di collaborazioni o contratti a progetto, le aziende di quel settore potranno continuare a stipulare tali contratti senza incorrere nell applicazione della norma che dal 1 gennaio 2016 trasforma le collaborazioni in contratti in natura subordinata (contratto a tempo indeterminato), ovviamente ipotesi che si concretizza se esistono i requisiti sopra descritti (che ricordiamo prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro ). Viene altresì esclusa la subordinazione se le collaborazioni, anche con contratto a progetto, hanno una natura più di lavoro autonomo in quanto il lavoratore è iscritto in appositi albi professionali e la collaborazione ha oggetto materie oggetto di iscrizione all albo. Pertanto, ad esempio, un contratto di collaborazione (co.co.co. o co.co.pro.) con un iscritto all ordine degli avvocati o commercialisti o consulenti del lavoro o giornalismo o altri albi, potrà continuare ad essere operativo, se riferito alle loro specifiche attività professionali. Analogo discorso per i contratti di collaborazione riguardanti gli amministratori o altri componenti degli organi di amministrazione controllo.
6 6 Stabilizzazione dei collaboratori con accordo tra le parti Una volta posto il divieto alla stipula di contratti a progetto e determinata la norma relativa alla riconduzione dei contratti di collaborazione a partire dal 1 gennaio 2016, il Governo Renzi indica ai datori di lavoro la strada per poter sistemare i contratti di lavoro. Più precisamente indica come trasformare i contratti a progetto (co.co.pro.) o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, tra l altro con la possibilità, nei casi previsti di godere anche dell esonero contributivo fino a euro annui per 3 anni sui contributi previdenziali. Per poter godere dei benefici di cui sopra, le aziende dovranno rispettare i seguenti punti: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. L assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui alle lettere a) e b), comporta l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell assunzione. Pertanto è lo stesso Governo Renzi che prevede una strada per trasformare i contratti senza incorrere in eventuali sanzioni, o comunque contenziosi di lavoro da parte del dipendente. L accordo sindacale o presso la DTL In sostanza se il datore di lavoro e il lavoratore sono d accordo nel continuare il proprio rapporto lavorativo attraverso la stipula di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, è possibile sottoscrivere un atto di conciliazione (in sede sindacale o presso la DTL), con il quale vengono definiti tutti i periodi pregressi e con il quale il datore di lavoro promette di non recedere dal rapporto (licenziamento) entro i successivi 12 mesi, se non per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore dal suo lato accetta la conciliazione ed ottiene un contratto di lavoro indeterminato. Ma rinuncia ad ulteriori pretese.
7 7 Ad essere importante in tal senso è quanto prevede il comma 2, il quale estingue per legge, in caso di conciliazione e successiva stipula di un contratto a tempo indeterminato tra le parti, qualsiasi violazione in materia di contributi previdenziali, assicurativi e di ritenute fiscali connesse al non corretto inquadramento del lavoratore nel periodo pregresso. In molti casi infatti, soprattutto per i lavoratori con contratto a progetto, i requisiti per la subordinazione, nel corso del rapporto di lavoro nell espletamento del progetto, ci sono e quindi teoricamente, se dimostrato dal lavoratore, spetta il diritto alla conversione del rapporto di lavoro, con tanto di differenze retributive in favore del lavoratore. Tali differenze retributive generano inoltre maggiori contributi previdenziali e associativi da versare, nonché ritenute Irpef sulle differenze retributive. Ebbene, il Governo Renzi, indica la strada: chi concilia col lavoratore e trasforma il suo contratto co.co.co. o co.co.pro. in contratto di lavoro a tutele crescenti, non rischia più sanzioni.
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