NEWSLETTER MARZO APRILE 2015 Speciale Schema di decreto attuativo sui contratti cd flessibili
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- Giancarlo Spinelli
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1 NEWSLETTER MARZO APRILE 2015 Speciale Schema di decreto attuativo sui contratti cd flessibili Lo scorso 20 febbraio 2015 il Governo ha approvato lo schema di decreto attuativo sui contratti flessibili il quale, come da legge delega è stato inviato alle Camere per le osservazioni. Il Parlamento dovrebbe concludere in questi giorni i suoi lavori e, a seguito di ciò, il Governo dovrebbe approvare in forma definitiva lo schema di decreto. Le novità sono parecchie e con questa newsletter vogliamo informarvi sulle novità principali (che dovrebbero essere confermate) con riserva di riaggiornavi non appena lo schema di decreto sarà definitivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per divenire legge. Lo schema di decreto legislativo in esame, come detto, reca una disciplina organica dei contratti di lavoro nel settore privato, raccogliendo in un unico testo disposizioni attualmente contenute in diverse fonti normative (d.lgs. 66/2000 sul lavoro a tempo parziale, d.lgs. 368/2001 sul contratto di lavoro a termine, d.lgs. 276/2003 che disciplina la somministrazione, le altre forme di lavoro flessibile, il contratto a progetto e il lavoro occasionale ed il d.lgs. 167/2011 sull apprendistato) con la finalità di semplificare e chiarire la relativa disciplina vigente. In particolare, con le disposizioni di cui agli artt. da 47 a 50, il legislatore ha perseguito l intento di promuovere la trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con il provvedimento normativo in commento, infatti, all art. 49, è stata disposta l abrogazione delle norme relative alla disciplina del contratto a progetto ed al fine di evitare gli effetti traumatici connessi ad una abrogazione ad effetto immediato il decreto prevede, però, che i contratti di lavoro a progetto in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso mantengano la loro efficacia. Dispone, infatti, il nuovo testo legislativo in merito che: Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Pertanto, a partire dall entrata in vigore del decreto non potranno essere stipulati nuovi contratti a progetto, quelli già in essere potranno proseguire solo fino alla loro scadenza. In virtù della disposta ultrattività dei co.co.pro in essere, si richiama qui di seguito brevemente la disciplina delle collaborazioni a progetto così come modificata dalla Legge 92/2012, che aveva modificato la precedente: Con le collaborazioni a progetto il legislatore aveva previsto la legittimità dello svolgimento di lavoro parasubordinato a favore dell imprenditore, al ricorrere di requisiti predefiniti tra i quali il più caratterizzante era proprio la previsione della realizzazione di un progetto. Per quanto riguarda la definizione di progetto, eliminati i riferimenti al programma di lavoro o fase di esso, le collaborazioni dovevano essere
2 riconducibili esclusivamente ad uno o più progetti specifici. Inoltre: 1) il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non poteva essere una mera riproposizione dell oggetto sociale di parte committente;2) il progetto non poteva comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che potevano essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;3) a seguito della riformulazione del comma 1 dell art. 62, lett. b) del d.lgs. n. 276/2003, il committente non poteva più limitarsi ad individuare il progetto, ma doveva descriverlo individuandone il contenuto caratterizzante e il risultato finale che con esso si intendeva conseguire. In merito, invece, al compenso del lavoratore a progetto la norma aveva stato stabilito che lo stesso non poteva essere inferiore a quanto specificatamente previsto dalla contrattazione collettiva: più precisamente, da accordi interconfederali o nazionali sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordi collettivi, il compenso non poteva comunque essere pattuito in misura inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi per i lavoratori subordinati con profilo di competenza ed esperienza analogo. La sanzione prevista in caso di mancata individuazione del progetto era assai rilevante in quanto era prevista la conversione del contratto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e tale possibilità rimane attuale per i contratti ancora in essere e non ancora scaduti con l entrata in vigore del decreto in commento. Infatti, i contratti di lavoro a progetto in essere potranno essere, in alternativa alla risoluzione del relativo rapporto, convertiti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sarà importante verificare la modalità formale con cui il rapporto di lavoro in essere cambierà natura e qualificazione, al fine di valutare se allo stesso si applicherà o meno il nuovo regime delle tutele crescenti ed, in particolare, nel caso della costituzione di un rapporto di lavoro ex novo non vi sono dubbi, pare, all applicazione della nuova disciplina di cui al d.lgs. 23/2015, nel caso invece di trasformazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità si potrà discutere anche in merito alla non applicabilità della stessa. Con il decreto in commento, anche il contratto di associazione in partecipazione che non sia costituito a fronte di un corrispettivo di capitale e, quindi, economico è stato abrogato, e ciò è disposto dall art. 50 dal titolo Superamento dell associazione in partecipazione. La fattispecie oggetto di superamento e/o abrogazione è, quindi, solo quella che preveda come corrispettivo dell associazione lo svolgimento di un attività lavorativa, facendo salva l associazione in partecipazione in cui l apporto dell associato sia di natura meramente economica. Poi, con una analoga previsione rispetto a quella contenuta per gli abrogati contratti a progetto, è stato previsto che i contratti in essere saranno considerati legittimi e conserveranno la loro efficacia, ma solo fino alla data di scadenza prevista: i contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Sempre con l intento di espandere le tutele del lavoro subordinato e di ridurre il c.d. precariato, lo schema di decreto in oggetto prevede un meccanismo di stabilizzazione
3 dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati in favore dell impresa La nuova disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è contenuta nel titolo II, capo I, art. da 47 nel quale è previsto che a partire dal primo gennaio 2016 si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione autonoma, fatta eccezione: a) per i rapporti di collaborazione previsti in ragione delle specifiche esigenze di un determinato settore dai CCNL di categoria (ad esempio: i call center); b) per le professioni per il cui esercizio sia prevista l iscrizione ad un albo professionale; c)per le attività esercitate dagli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti ai collegi; d) per l attività resa ai fini istituzionali in favore delle associazione e società sportive dilettantistiche. Allo stato la disciplina di cui sopra non si applica alle pubbliche amministrazioni. Dall 1 gennaio 2016, i datori di lavoro che intendano convertire i contratti di collaborazione «con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro» in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a condizione che i lavoratori interessati sottoscrivano atti di conciliazione in sede sindacale di rinuncia a tutte le pregresse rivendicazioni relative alla diversa qualificazione del loro rapporto di lavoro, godranno del beneficio dell estinzione degli illeciti amministrativi, fiscali e contributivi connessi alla errata qualificazione del rapporto stesso, insomma una sorta di condono, fatti salvi gli illeciti ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Ai nuovi rapporti così costituiti si ritiene si applicherà la disciplina prevista in caso di licenziamento dalle nuove tutele crescenti. Per quanto sopra, dal 1 gennaio 2016 sarà applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (a tutele crescenti) ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni: - Esclusivamente personali - Continuative - Di contenuto ripetitivo (non più anche meramente esecutivo) - Le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal datore di lavoro anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro. Si potrebbe configurare in questo caso una sorta di tutela ex lege di una certa situazione di fatto, con verifica ex post della esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la relativa tutela dei diritti del lavoratore. Il decreto in commento prevede delle ipotesi residuali in cui le collaborazioni e l inerente attività di lavoro autonomo sono escluse dalla applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato e che sono le ipotesi, sopra citate, contemplate dall art. 47, comma 2: - Collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative; - Collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali,
4 - Attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; - Prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n Peraltro, il nuovo decreto non specifica quale disciplina sia applicabile a queste residuali ipotesi di legittimo svolgimento di lavoro autonomo, infatti, ai rapporti così instaurati non si applicherà né la disciplina e le tutele del contratto a progetto né quelle del rapporto di lavoro subordinato. L art. 49, comma 1, abroga anche l art. 69 bis d.lgs. n. 276/2003 e questo crea un vero e proprio doppio binario per le prestazioni a partita IVA (anche a tempo indeterminato), a seconda che il contratto sia in essere o meno alla data di entrata in vigore del decreto sulle tipologie contrattuali. Come detto con il decreto in commento è prevista una particolare modalità di stabilizzazione dei collaboratori anche a partita IVA attraverso l assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (quello a tutele crescenti) e potendo godere degli incentivi ex L. 190/2014.Le condizioni per poter godere dei benefici previsti dalla legge sono le seguenti: - l assunzione dovrà essere effettuata tra l entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2015; - i lavoratori dovranno sottoscrivere atti di conciliazione contenente le rinunce relative a tutte le possibili rivendicazioni inerenti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, in sede protetta (cioè presso la DTL, nelle sedi previste dai CCNL sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, presso i collegi di conciliazione ed arbitrato composti da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, presso le Commissioni di certificazione); - nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non dovranno recedere dal rapporto di lavoro così instaurato, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Per i datori di lavori le agevolazioni ed i benefici consistono nel fatto che gli stessi godranno della estinzione delle violazioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve violazioni già accertate prima dell assunzione. Restano sicuramente estromessi dalla nuova disciplina, i percettori di pensione di vecchiaia che potevano legittimamente concludere, in base alla previgente disciplina, contratti di lavoro a progetto, nonché i lavoratori che svolgevano prestazioni occasionali, ossia rapporti di lavoro che avevano una durata complessiva non superiore a trenta giorni nell anno solare (ovvero nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore), con lo stesso committente, con compenso complessivo inferiore a euro (esenzione dal progetto ex art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/03).
5 Da ultimo si accenna brevemente anche alle ulteriori novità contenute nel testo normativo. Con il decreto in commento, infatti, viene disposta anche l abrogazione del job sharing, mentre resta sostanzialmente confermata la disciplina del contratto a termine, del contratto a tempo parziale (con la previsione della possibilità per il datore di lavoro di chiedere lo svolgimento di lavoro supplementare e per le parti di pattuire clausole elastiche o flessibili ed la facoltà per il lavoratore di chiedere il parttime in caso di necessità di cure per una grave malattia o in alternativa alla fruizione del congedo parentale), del contratto di somministrazione (per il quale è stata prevista un estensione dell applicazione con eliminazione delle causali e la fissazione di una percentuale di utilizzo del contratto stesso pari al 10% sul totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dall impresa), nonché del contratto di apprendistato (è stata semplificata quello di primo livello per diploma e qualifica professionale e di terzo livello per alta formazione e ricerca nell ottica di favorirne l utilizzo), del contratto intermittente e del lavoro accessorio (è stato elevato il tetto dell importo massimo per lavoratore in euro 7.000,00).
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