Regolamento della Consulta del Volontariato. Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 12 maggio 2010

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1 Regolamento della Consulta del Volontariato Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 12 maggio 2010

2 Art. 1 Obiettivi... 2 Art. 2 - Funzioni... 2 Art. 3 - Competenze specifiche... 2 Art. 4 - Composizione... 3 Art. 5 - Organi... 3 Art. 6 - Funzionamento... 3 Art. 7 - Invitati e invitati permanenti... 4 Art. 8 Sede... 4 Art. 9 Rapporto Annuale... 4 Art. 10 Albo comunale delle Associazioni... 4 Art. 11 Requisiti per l'iscrizione all Albo comunale delle Associazioni... 4 Art. 12 Iscrizione, cancellazione, conferma iscrizione all Albo comunale delle Associazioni... 5 Art Pubblicità dell Albo comunale delle Associazioni... 5 Art 14 - Norme finali e transitorie... 6 Art. 1 Obiettivi 1. La Consulta del Volontariato e dell Associazionismo si prefigge i seguenti obiettivi: a) promuovere e sostenere il volontariato favorendo lo sviluppo di relazioni continuative tra le istituzioni pubbliche e le varie organizzazioni; b) favorire attraverso le proprie reti di relazioni e le proprie attività una lettura dello stato del territorio e della comunità in tutte le sue variabili, ambientale, sociale, culturale, sportiva, dei diritti civili, per informare e sensibilizzare sia l opinione pubblica che l Amministrazione Comunale; c) promuovere ed attuare forme di collaborazione che possano sfociare in progetti di iniziative comuni da parte delle diverse associazioni, che mantengono sempre e comunque la propria autonomia progettuale e di realizzazione di iniziative; d) realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella programmazione delle iniziative e degli interventi anche con i servizi comunali ed ogni altro soggetto presente sul territorio per utilizzare in modo razionale e coordinato le risorse ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni nella tempistica e nelle modalità di svolgimento; e) avviare collaborazioni con istituzioni sovracomunali, centri di servizi per il volontariato, gruppi di volontariato e/o associazioni che operano in ambito Provinciale, Regionale, Nazionale, come strumento di sostegno e aiuto al volontariato fucecchiese per il superamento dei problemi di carattere normativo e fiscale; f) stimolare e sensibilizzare i giovani alla partecipazione alle attività dell associazionismo fucecchiese, nonché ai progetti e alle esperienze del Servizio Civile; g) la collaborazione e l integrazione con i servizi offerti dall Ente Locale, secondo il principio di sussidiarietà senza mai sostituirsi ad essi, valorizzando il principio per cui il volontariato è l attività spesa a titolo gratuito fatto salvo le spese documentate e sostenute nell organizzazione dell attività - dai membri di un organizzazione associativa riconosciuta. Art. 2 - Funzioni 1. La Consulta del Volontariato e dell Associazionismo esercita funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all operato delle associazioni che la compongono. 2. Può svolgere altresì su iniziativa propria o su mandato dell Amministrazione Comunale attività di studio e di ricerca in raccordo con i centri servizi per il volontariato. 3. La Consulta a tale scopo: a) viene consultata in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo da parte dell Amministrazione Comunale. Le osservazioni e le proposte che intende avanzare devono essere espresse in forma scritta, ed inviate al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla consultazione; b) può essere consultata da parte dell Amministrazione Comunale e può avanzare autonomamente proposte per l assunzione di iniziative specifiche o su provvedimenti di carattere generale. Art. 3 - Competenze specifiche 1. La Consulta ha specifiche competenze in merito al coordinamento e allo sviluppo delle attività proposte dagli organismi di volontariato presenti sul territorio. A tale scopo la Consulta:

3 a) in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione, si impegna a presentare un piano generale e coordinato delle iniziative e degli interventi che le associazioni intendono svolgere nell anno successivo, al fine di agevolare il loro inserimento nella programmazione generale. E possibile, per la Consulta e per le singole associazioni, proporre anche al di fuori di tale scadenza, iniziative e progetti e richiederne l inserimento all interno della programmazione generale ed il sostegno dell Amministrazione secondo le norme vigenti; b) esprime alla Giunta parere sulla programmazione delle politiche sociali, culturali, ambientali, sportive e dei diritti civili del Comune per le parti di competenza dell Amministrazione Comunale; c) propone e sostiene progetti legati al volontariato che possono scaturire da iniziative dell'ente o delle singole associazioni; d) promuove e organizza, anche in collaborazione con la Provincia e la Regione, in raccordo con i centri servizi per il volontariato, iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle associazioni di volontariato ed ai loro componenti. Art. 4 - Composizione La Consulta del Volontariato e dell Associazionismo è costituita da tutte le Associazioni con sede operativa nel Comune iscritte all Albo comunale, di cui al successivo art 10, alla data del 31/12 dell anno precedente. Tutte le associazioni iscritte all Albo fanno parte di diritto della Consulta salvo esplicita rinuncia scritta. 2. Ogni associazione che ne ha diritto nomina nella Consulta un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente che partecipa alle riunioni della Consulta in caso d impedimento del primo. 3. Nell ambito della Consulta ogni associazione dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni della Consulta stessa. Art. 5 - Organi 1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente che ha il compito di: - rappresentare la Consulta nei rapporti interni ed esterni; - organizzare e dirigere i lavori della Consulta assicurando la massima partecipazione e l espressione di tutti i suoi orientamenti; - provvedere agli adempimenti conseguenti alle determinazioni assunte; - raccogliere, elaborare e rappresentare le istanze ed esigenze delle associazioni. 2. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. 3. Il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta sono eletti fra i membri della Consulta stessa - nel corso della prima convocazione utile con voto a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Dal terzo scrutinio in poi per l elezione del Presidente e Vice Presidente è sufficiente la maggioranza semplice. 4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti la Consulta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Consulta. 5. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere coadiuvati, nello svolgimento dei loro compiti, da un Comitato di Coordinamento composto da un massimo di cinque membri proposti dal Presidente ed eletti dalla Consulta al suo interno con le stesse modalità previste per il Presidente.Il Comitato di Coordinamento nomina al suo interno il Coordinatore. 6. Le proposte per la carica di Presidente e Vice Presidente possono essere presentate da ognuno dei membri della Consulta almeno tre giorni prima dalla data prevista per l'elezione. 7. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato di Coordinamento restano in carica due anni e sei mesi e possono essere rieletti. 8. Tutti gli incarichi assunti nell ambito della Consulta così come la partecipazione alla stessa, sono gratuiti. Art. 6 - Funzionamento 1. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, comunque: - in occasione della predisposizione del piano generale coordinato delle iniziative; - quando ne facciano richiesta almeno 3/5 dei componenti; La Consulta si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. 2. La lettera di convocazione deve indicare il luogo e l ora della convocazione, gli argomenti all ordine del giorno e deve pervenire ai membri della Consulta almeno cinque giorni prima

4 dello svolgimento della riunione. La convocazione della Consulta è resa nota anche mediante inserimento nel sito istituzionale dell Ente. 3. La seduta è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. 4. I membri della Consulta sono tenuti a garantire la loro presenza alle riunioni ed il loro impegno personale per il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati ed alla partecipazione alle sedute della Consulta devono essere comunicati tempestivamente al Presidente. 6. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il Coordinatore invia richiamo formale all associazione ed al suo rappresentante. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze,il Presidente può provvedere a dichiarare la decadenza del rappresentante e dell associazione da membro della Consulta. Art. 7 - Invitati e invitati permanenti 1. L'Assessore con delega all'associazionismo è invitato permanente alle riunioni della Consulta, con diritto di parola ma non di voto. 2. Possono essere invitati alle riunioni della Consulta, con diritto di parola ma non di voto, secondo gli argomenti e su invito del Presidente : a) le associazioni, le organizzazioni, i comitati ed i gruppi di volontariato non iscritti all Albo Comunale, nonché soggetti privati con fini di solidarietà sociale o che promuovono attività nei campi di intervento delle associazioni presenti nel territorio; b) rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati; c) rappresentanti e funzionari dell Amministrazione; d) esperti nelle materie trattate. 3. E' consentita la partecipazione alle riunioni delle consulta dei Consiglieri Comunali e degli altri membri della Giunta che ne abbiano fatta preventiva richiesta al Presidente. Art. 8 Sede 1. La Consulta del Volontariato e dell Associazionismo ha sede presso l'edificio Landini Marchiani, sito in Via Landini Marchiani 38 o comunque in locali utilizzati per attività istituzionali del Comune. I locali vengono messi gratuitamente a disposizione della Consulta. Resta inteso che l utilizzo degli stessi locali dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale. 2. Compatibilmente con le esigenze di bilancio potranno essere previsti specifici impegni finanziari dell Amministrazione per favorire l'attività della Consulta. Art. 9 Rapporto Annuale La Consulta del Volontariato e dell Associazionismo trasmette ogni anno all Amministrazione, in occasione della presentazione del Conto Consuntivo, una relazione sull attività svolta nell anno precedente e sull attuazione del piano generale e coordinato delle iniziative e degli interventi di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a. Art. 10 Albo comunale delle Associazioni È istituito presso il Comune di Fucecchio l Albo comunale delle Associazioni quale strumento di valorizzazione dell'associazionismo ed al fine di favorirne il coinvolgimento nello sviluppo delle comunità. Con riferimento alla natura giuridica delle Associazioni, l Albo comunale comprende i seguenti distinti elenchi: Associazioni di Volontariato Associazioni di Promozione culturale e sociale Associazioni Sportive dilettantistiche Associazioni di Confessioni religiose riconosciute Altre associazioni no profit Art. 11 Requisiti per l'iscrizione all Albo comunale delle Associazioni 1. Nell Albo comunale possono iscriversi le associazioni di cui al precedente art 10 in possesso dei seguenti requisiti: - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;

5 - essere espressione della comunità locale; - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo; - svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi; - essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l assenza di qualsiasi fine di lucro, uno scopo di natura ideale e non economica ed un organizzazione interna democratica; -avere sede nel Comune di Fucecchio oppure essere operanti nel territorio comunale. Possono essere iscritte nell Albo comunale anche le sezioni locali di associazioni nazionali e/o regionali purché in possesso dei requisiti di cui sopra. 2. Non possono essere iscritti nell Albo: a) i partiti politici; b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria. 3. L iscrizione all Albo va richiesta al Servizio Sociale ( l Ufficio competente sarà individuato con apposito atto del Dirigente del Settore n. 5), su modulo appositamente predisposto e firmato dal legale rappresentante della associazione o da persona dallo stesso delegata. L iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell anno. L Associazione che abbia fatto richiesta di iscrizione all Albo entrerà a far parte di diritto della Consulta a far data dal 1 Gennaio dell anno successivo a quello di accettazione della domanda di iscrizione da parte del Servizio Sociale, che dovrà essere disposta entro sessanta giorni dalla richiesta. L iscrizione all Albo avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di iscrizione. 4. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati. 5. La richiesta d iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati: a) copia dell atto costitutivo e dello statuto; b) relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull attività svolta almeno nell ultimo anno; 6. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione il Servizio Sociale darà comunicazione motivata al rappresentante legale dell associazione o alla persona dallo stesso delegata. 7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso giurisdizionale o straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge. Art. 12 Iscrizione, cancellazione, conferma iscrizione all Albo comunale delle Associazioni 1. Entro il 30 ottobre dell'anno di scadenza della validità dell iscrizione, le Associazioni iscritte nell Albo devono presentare espressa richiesta di conferma dell iscrizione su modulo appositamente predisposto dal Comune con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui all'art. 11. In tal caso, la pregressa iscrizione è prorogata fino al provvedimento di cui al successivo comma 2. In caso di accettazione della richiesta, l iscrizione è confermata per il successivo quinquennio. 2. Ogni anno il Servizio Sociale,entro il 31.12, con apposito provvedimento provvederà a : a. iscrivere nell Albo le Associazioni che abbiano vista accettata la loro richiesta di iscrizione nell anno stesso o la loro richiesta di conferma. b. cancellare dall Albo le Associazioni che: - abbiano perso i requisiti di cui al precedente art abbiano espressamente richiesto a mezzo del propria rappresentante legale di essere cancellate - non abbiano avanzato nei termini prescritti richiesta di conferma. 3. In particolare saranno cancellate dall Albo le Associazioni per le quali sia stata accertata l esistenza di fatto di un fine puramente lucrativo. 4. L'iscrizione all Albo e la conferma avranno validità quinquennale dalla data del provvedimento che rispettivamente le dispone. 5. Il Servizio Sociale provvederà entro il mese di febbraio di ogni anno a comunicare ai singoli membri della 1 Commissione Consiliare Permenente Affari Generali e Bilancio l elenco delle Associazioni iscritte all Albo Comunale nell anno di riferimento. Art Pubblicità dell Albo comunale delle Associazioni 1. L Albo comunale nonché gli aggiornamenti sono pubblicati presso l'albo Pretorio e resta

6 depositato in permanenza presso il Servizio Sociale. 2. L Albo può essere consultato, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. 3. L elenco delle Associazioni iscritte viene adeguatamente pubblicizzato e inserito nel sito Internet del Comune. Art 14 - Norme finali e transitorie Il presente Regolamento entra in vigore dal al fine di garantire la piena operatività della Consulta delle Associazioni a far data dal A far data dal si intenderà pertanto abrogato il vigente Regolamento per la costituzione della Consulta del Volontariato approvato con deliberazione consiliare n. 115 del In sede di prima costituzione dell Albo Comunale, tutte le Associazioni facenti attualmente parte della Consulta sono iscritte di diritto nell Albo Comunale. Resta salva la facoltà del Servizio Sociale di richiedere documentazione integrativa o aggiuntiva alle Associazione stesse per convalidare tale iscrizione.

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