DISCIPLINARE D INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI GUARDIE INTERDIVISIONALI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI ORZINUOVI.
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- Paolina Baroni
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1 Allegato A alla Deliberazione n. del DISCIPLINARE D INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI GUARDIE INTERDIVISIONALI PRESSO LO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI ORZINUOVI. Tra l AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI, con sede legale a Chiari in Viale Giuseppe Mazzini, 4, C.F. e P.I , rappresentata dal Dirigente Responsabile dell Area Gestione Risorse Umane Servizio Libera Professione, Piani e Marketing, Dott.ssa Marina Moreni, delegata dal Direttore Generale giusta delibera n. 276/2008, d ora in avanti denominata semplicemente Azienda Ospedaliera e la dr.ssa SCHIROLI ELISA (di seguito la Professionista ), nata a Casalmaggiore (CR) l 1 settembre 1973 e ivi residente in via Adua, 3, iscritta all Ordine dei Medici della Provincia di Cremona al n dal , C.F. SCHLSE73P41B898D e P.I ; PREMESSO quanto evidenziato nella Deliberazione n. del di conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l Azienda è addivenuta alla decisione di stipulare il seguente contratto; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DELL INCARICO La Professionista è incaricata a svolgere attività di medico di guardia interdivisionale presso lo Stabilimento Ospedaliero di Orzinuovi fino ad un massimo mensile di 15 turni mensili di norma della durata di 12 ore. La Professionista deve, nell espletamento dell incarico: - operare in conformità alle vigenti normative (in quanto applicabili tutte le parti relative alla DGR n. VI/38133 del e s.m.i. e DRG n. VIII/9014 del ); - osservare le norme di deontologia medica; - le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008; - la tutela dei dati personali contenute nel D.Lgs. 196/2003 e quanto previsto dal Modello Organizzativo Aziendale, dai regolamenti e dal codice etico; - attenersi alle indicazioni impartite dal Direttore Sanitario Aziendale. Nell ambito dei generali impegni, La Professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative igienisti che e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria Aziendale. - attenersi ad una corretta e puntuale compilazione della documentazione clinica, ed in particolare della cartella clinica (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui al Manuale della Cartella Clinica, approvato con DDG Sanità n del , richiamato nella DGR n. VIII/9014 del ), cosciente che il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa di inadempienze nella corretta e completa compilazione della documentazione clinica potrà legittimare l Azienda ad agire per ottenere il risarcimento del danno. Viene, comunque, fatta salva in ogni caso ed in particolare in caso di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la possibilità di chiedere alla Professionista il risarcimento per l eventuale ulteriore e/o maggior danno subito. Pagina 1 di 5
2 ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL INCARICO L attività descritta verrà svolta dalla Professionista in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, mediante utilizzo delle attrezzature, dei locali e di quant altro necessario messo a disposizione dall Azienda. Le parti si danno reciprocamente atto che la Professionista non fa parte dell Azienda e che l incarico si configura come attività di consulenza resa da libero Professionista in possesso di Partita IVA. In nessun caso l incarico professionale può essere convertito in rapporto di lavoro subordinato. La Professionista si obbliga: - ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell Azienda senza vincoli di esclusività, nel pieno rispetto della legislazione sanitaria, delle norme di deontologia professionale, dei regolamenti aziendali; - ad eseguire personalmente l incarico, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni, ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate; - prestare la propria attività con la garanzia del massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida e agli standard internazionali emessi dalle società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali e ai protocolli; - prestare l attività in ossequio ai dettami dell etica e della deontologia professionale, secondo quanto espressamente stabilito dal Codice di Deontologia Medica del , che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere; - al rispetto dei criteri di massima appropriatezza, efficacia ed efficienza nell erogazione delle prestazioni nell ambito di un corretto governo clinico; - all osservanza di una serie di procedure aziendali quali: certificazione ISO e certificazione JCI, partecipazione ai processi di Risk Management, rispetto dei criteri di Igiene e sicurezza del lavoro così come previsti dal TU 81/08, tutela della privacy come previsto dal D.Lgs. 196/03, e, nel caso in cui il committente abbia adottato un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, il rispetto del Codice eticocomportamentale e, più in generale, del Modello Organizzativo conseguente al D.Lgs. 231/01; - al rispetto di quanto previsto dall allegato n. 3 della DGR. 9014/09 relativamente alla compilazione ed alla tenuta della documentazione clinica; - al rispetto di quanto previsto a seguito dell adozione dei criteri di cui all allegato n. 6 della citata DGR. 9014/09 e più specificatamente: a. utilizzo di linee guida predisposte dalle Società Scientifiche o da gruppi esperti di GCP nelle varie branche specialistiche; b. utilizzo di linee guida e regolamenti interni indicanti il processo assistenziale per la gestione delle più frequenti evenienze cliniche; c. utilizzo di regolamenti e linee guida per lo svolgimento delle procedure tecniche più importanti, aggiornate ogni tre anni; d. partecipazione a progetti di valutazione e verifica di qualità con il coinvolgimento di tutto il personale dell U.O., anche per lo studio dell appropriatezza nell utilizzo delle risorse e delle tecnologie complesse; - rispetto di ogni direttiva emanata dalla Regione Lombardia e dai competenti organi ministeriali. ART. 3 SEDE DI ESPLETAMENTO DELL INCARICO La sede di espletamento dell incarico è presso lo Stabilimento Ospedaliero di Orzinuovi. ART. 4 DURATA DELL INCARICO ED EFFICACIA L incarico è conferito a decorrere dall e fino al , fatto salvo il recesso anticipato di una delle parti da comunicarsi con un preavviso minimo di 15 giorni mediante raccomandata a.r.. L Azienda si riserva, nell ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso, la facoltà di inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni causati. Pagina 2 di 5
3 E esclusa ogni proroga tacita. Ogni ulteriore accordo, concernente l eventuale proroga del presente rapporto professionale di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti. Il presente incarico è soggetto alle disposizioni di cui all art. 3 comma 18 della Legge n. 244 del (Legge Finanziaria 2008). ART. 5 IMPEGNO ORARIO ED ASSENZE In caso di malattia, infortunio a altra causa di assenza non prevedibile, la Professionista si assume l obbligo di comunicare tempestivamente al referente aziendale (di cui all articolo 9) la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza. L Azienda si riserva di valutare prioritariamente se le assenze della Professionista possono costituire oggettivo pregiudizio al regolare svolgimento dell incarico. ART. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO Il compenso complessivo per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente disciplinare è pari ad 200,00 per turno della durata di 12 ore, escluse le marche da bollo. Tale compenso è esente IVA ed è comprensivo di altre eventuali spese correlate all espletamento dell incarico. Il compenso verrà liquidato ed accreditato alla Professionista previa presentazione di regolare fattura da emettere mensilmente. La fattura dovrà essere vistata e liquidata dal Responsabile dell Area Gestione Risorse Umane Servizio Libera Professione, Piani e Marketing. Il compenso verrà erogato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Al fine di garantire la liquidazione di quanto dovuto per il presente incarico, l Azienda si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente ed in particolare all art. 1, comma 127 L. 662/1996, come modificato dall art. 3 comma 54 Legge 244/2007. ART. 7 RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI ASSICURATIVI E FORMATIVI La Professionista sarà responsabile per eventuali danni prodotti da lei provocati a se stesso e/o terzi nell esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, sarà ritenuta personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte. La Professionista si impegna a provvedere: a. alla stipula di polizza assicurativa, con esclusione di rivalsa nei confronti dell Azienda per responsabilità civile verso terzi estesa alla colpa grave (con massimale unico assicurato non inferiore ad ,00) ed infortuni, prima dell inizio dell attività e con un primario Istituto Assicurativo, con una o più polizze assicurative annuali a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale; la polizza dovrà essere allegata al presente contratto. Eventuali variazioni anomale dei parametri assicurativi (quali ad esempio eccessiva sinistrosità, continui cambiamenti di compagnie assicurative), potranno essere considerate al fine di valutare l operato della Professionista, sino a comportare, in caso di particolare rilevanza, motivo di risoluzione anticipata del rapporto; b. l obbligo, con spese a proprio carico, a conseguire annualmente il numero dei crediti previsti per lo svolgimento della propria attività, nonché a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall Azienda inerente gli aspetti della sicurezza e dell applicazione delle procedure interne; c. alla propria formazione, a norma del Decreto Legislativo n. 81/2008, sui rischi connessi all attività svolta presso l Azienda. Pagina 3 di 5
4 ART. 8 DICHIARAZIONI DELLA PROFESSIONISTA La Professionista dichiara sotto la propria responsabilità: - di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; - che le prestazioni che è chiamata a svolgere rientrano nell oggetto dell arte o della professione esercitata dalla stessa abitualmente in forma di lavoro autonomo; - di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l Azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell incarico. Con la sottoscrizione del presente disciplinare la Professionista si impegna a considerare strettamente riservata e a non divulgare o far conoscere a terzi qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza nell espletamento dell incarico, fermo restando il rispetto dei contenuti del D.Lgs n ART. 9 ATTIVITÀ DI VERIFICA La verifica in ordine al corretto esercizio delle funzioni svolte dalla Professionista fanno capo al Direttore dell U.O. di Medicina Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Orzinuovi con il quale concorderà il calendario dei turni da svolgersi. L Azienda, ai soli fini di un riscontro dei dati esposti in fattura dalla Professionista, metterà a disposizione della Stessa un badge per la rilevazione automatizzata delle presenze. Il relativo supporto cartaceo dovrà essere controfirmato dal menzionato Direttore dell U.O. di Medicina, o da un suo delegato, per presa visione ed eventuale regolarizzazione. ART. 10 CODICE ETICO La Professionista, presa visione del Codice Etico dell Azienda - come approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 472 del e disponibile sul sito internet aziendale ( si impegna ad espletare le attività inerenti l incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte nel medesimo. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste da predetto Codice Etico, l Azienda potrà provvedere alla risoluzione dell incarico e ad avanzare, in sede giudiziale, eventuale richiesta di risarcimento del danno all immagine subita. ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata: - per la violazione degli obblighi statuiti espressamente nel presente contratto; - per ogni altra ipotesi di giusta causa; - per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto; - in qualsiasi momento, qualora la Professionista si renda colpevole di gravi negligenze con particolare riferimento agli artt. 6, 13, 24, 26, 30, 68 e 70 del Codice di Deontologia Medica del , nonché alle disposizioni in materia di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli enti (di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi 196/03, 81/08). Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli artt e 2237 e segg. del Codice Civile, restando esclusa l applicabilità tra le parti di ogni diversa disposizione normativa esterna, anche di carattere collettivo, che regolamenti il rapporto di lavoro libero professionale dei medici nelle situazioni nelle istituzioni sanitarie. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del codice civile (art e segg.), alle leggi speciali regolanti i rapporti di lavoro autonomo, incluse le disposizioni inerenti le disposizioni fiscali e previdenziali. L A.O. Mellino Mellini garantisce l osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Pagina 4 di 5
5 ART. 12 CONTROVERSIE Per tutte le controversie che potranno insorgere relativamente all espletamento ed esecuzione dell incarico sarà competente il Foro di Brescia. Il presente atto verrà registrato solo in caso d uso ai sensi del 2 comma dell art. 5 del D.P.R. n. 131 del Letto, confermato e sottoscritto Chiari, per l Azienda Ospedaliera Mellino Mellini Il Dirigente Responsabile delegato Dott.ssa Marina Moreni La Professionista Dr.ssa Elisa Schiroli Pagina 5 di 5
Allegato A alla deliberazione n. del DISCIPLINARE D INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESSO L U.O. CURE PALLIATIVE HOSPICE DI ORZINUOVI. Tra l AZIENDA OSPEDALIERA
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