CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. Tra
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- Mirella Cattaneo
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1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Tra Tra L Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (P.IVA ) nella persona della Dr.ssa Andreana BOSSOLA delegata dal Direttore Generale Dr. Vittorio BRIGNOGLIO, domiciliata per la carica in Via Magellano 1 Torino, e il Dr. Fulvio RICCERI, Premesso Che è stato richiesto nell ambito del Progetto Gestione monitoraggio delle sperimentazioni cliniche e attività connesse alle sperimentazioni (profit e no profit) da svolgersi presso la S.C. Direzione Medica di Presidio dell'a.o. Ordine Mauriziano di Torino finanziato dai proventi relativi all'attività degli Operatori Tecnici Necrofori, in applicazione dell'art. 43 Legge 449/97 in materia di prestazioni non rientranti nei servizi pubblici assistenziali di cui alla deliberazione n. 37 del 19/1/2009; Che nell ambito di tale progetto era stato previsto l apporto di collaborazioni esterne a tempo determinato, a supporto dell impegno delle risorse interne, sotto forma di collaborazioni a progetto; Che con deliberazione n. del.. si è proceduto alla proroga attivazione di un contratto con il Dr. Fulvio RICCERI in regime di collaborazione a progetto nonché la sottoscrizione del presente contratto; si stipula e si conviene quanto segue Art. 1: Oggetto Il Dr. Fulvio RICCERI si impegna a prestare a favore dell A.O. Ordine Mauriziano di Torino, la propria opera professionale quale esperto in campo statistico/epidemiologico per la realizzazione del progetto dal titolo Gestione e monitoraggio delle sperimentazioni cliniche e
2 attività connesse alle sperimentazioni (profit e no profit) progetto allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e da svolgersi presso la S.C. Direzione Medica di Presidio dell AO Ordine Mauriziano di Torino. Tali prestazioni devono essere eseguite personalmente dal Dr. Fulvio RICCERI che non potrà in alcun caso avvalersi di sostituti. Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato Art. 2: Modalità di svolgimento della collaborazione Il Collaboratore presterà la propria attività con un impegno di circa 25 ore settimanali con la diligenza dell operatore professionale, ponendo particolare cura nell analisi e nel trattamento dei dati, nell effettuazione delle rilevazioni, nella definizione dei processi e delle procedure e nella loro armonizzazione nell ambito della operatività generale dell A.O. Ordine Mauriziano di Torino. Il Collaboratore presterà la propria opera in assoluta autonomia operativa, nell'esecuzione dell'attività specifica e comunque secondo le indicazioni del Direttore della S.C. Direzione Medica, Dr.ssa Paola MALVASIO. Art. 3: Regime fiscale e previdenziale della collaborazione Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, assicurativa, previdenziale ed infortunistica derivanti dal presente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono disciplinati dalle leggi 335/1995 (gestione separata INPS) e 342/2000 (Redditi assimilati al lavoro dipendente), dal D.Lgs. 38/2000 (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) nonché dal TUIR in vigore dal Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto né di anzianità. Art. 4: Durata Nell ambito del Progetto: Gestione e monitoraggio delle sperimentazioni cliniche e attività connesse alle sperimentazioni (profit e no profit) il Collaboratore presterà la propria prestazione per il periodo dal 1/1/2014 sino al 31/12/2014.
3 Sarà onere del collaboratore redigere report mensili circa lo stato di avanzamento del progetto, l esito delle rilevazioni in corso, gli approfondimenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi e i correttivi da applicare alle procedure in essere. Al termine di tale periodo il rapporto contrattuale è da intendersi risolto a tutti gli effetti di legge. In ogni caso il Responsabile del progetto Dr.ssa Paola MALVASIO, verificherà periodicamente lo svolgimento dell attività volta alla realizzazione del progetto affidato, la coerenza con gli obbiettivi preposti e lo stadio di raggiungimento degli stessi. Art. 5: Compenso Il Collaboratore percepirà per l attività di cui al presente contratto la somma complessiva di Euro ,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico sia del committente che del contraente. Sarà facoltà dell Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino corrispondere acconti con cadenza mensile sul compenso, ciascuno di ammontare non superiore a 1/10 del totale dovuto. Le parti danno atto che il compenso di cui sopra è stato determinato in misura forfettaria e senza alcuna valutazione del tempo che sarà necessario per l adempimento dell obbligazione. Art. 6: Risoluzione Il presente contratto potrà essere risolto oltre che per giusta causa, anche per recesso unilaterale del Collaboratore, che potrà comunicare, senza necessità di addurre ragione alcuna, in qualsiasi momento a mezzo di lettera raccomandata. Il termine di preavviso è di 30 giorni. Rimane in ogni caso salva la facoltà del Committente di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell articolo 1453 codice civile. Art. 7: Obbligo di riservatezza e trattamento dati Il Collaboratore dovrà mantenere il necessario riserbo circa l attività svolta e non potrà diffondere le notizie e le informazioni apprese in costanza di rapporto circa l attività del Committente e dei suoi clienti, i suoi metodi di lavorazione, il nominativo della clientela e dei collaboratori.
4 Il Collaboratore non potrà utilizzare i dati trattati al di fuori della attività disciplinata nel presente contratto e dovrà in ogni caso ottemperare alle procedure normative e regolamentari in relazione al trattamento dei dati e alla sicurezza. Il Collaboratore autorizza il Committente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto. Art. 8 : Tutela salute e sicurezza L'A.O. Ordine Mauriziano comunica al Collaboratore le misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dall'art. 66 comma 4 del D.Lgs 276/2003. Art. 9 : Diritti del collaboratore a progetto Per quanto riguarda le assenze per malattie, infortunio e gravidanza, si richiamano integralmente i contenuti dell'art. 66 del D.lgs 276/2003. Art. 10: Quadro normativo di riferimento Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si fa riferimento alle norme di carattere generale di cui al codice civile (titolo II, Libro V; capo XIV, titolo II, libro IV) ed al D.lgs 276/2003. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 e dell art. 1 lett. b) della tariffa parte seconda annessa al medesimo DPR. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dr. Fulvio RICCERI. Art. 11: Foro esclusivamente competente Per ogni eventuale controversia in merito alla interpretazione, attuazione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino. Letto, confermato e sottoscritto.
5 Art. 12 Le parti approvano senza riserve e cumulativamente le condizioni del presente contratto. In particolare, ai sensi dell art c.c., dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 1,2,3,5,6 e 8. Letto, confermato e sottoscritto. Torino, Per l A.O. Ordine Mauriziano IL DIRETTORE S.C. PERSONALE (Dr.ssa Andreana BOSSOLA) IL COLLABORATORE (Dr. Fulvio RICCERI)
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