CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAVARDO E L'ALER DI BRESCIA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAVARDO E L'ALER DI BRESCIA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Premesso che: - l'art.12 comma 1 lett.b) del TU leggi regionali in materia di erp n.27/2009 (ex art.5 c.1 lett.b della LRL n.13/96) prevede esplicitamente che le Aziende Lombarde per l'edilizia Residenziale possano essere delegate a gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di altri enti pubblici; - l'azienda Lombarda per l'edilizia Residenziale è pertanto l'ente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; - ai sensi dell art.1 della la legge Regione Lombardia n.30/2006 le Aler fanno parte del sistema regionale; - l'art.5 comma 1 lett.d) del TU sopra citato (ex art.3 c.42 lett.d della LRL n. 1/2000) prevede che la Regione, tramite le Aler, assicuri la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, previo accordo con i Comuni proprietari di alloggi; - l'aler di Brescia è proprietaria di circa alloggi e 200 unità commerciali in provincia di Brescia; - la medesima Azienda è dotata di una struttura tecnica ed amministrativa specializzata nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; - l Aler di Brescia attualmente gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei seguenti enti pubblici: Stato, Regione Lombardia, Comune di Brescia, oltre ai seguenti Comuni della Provincia di Brescia: Bassano Bresciano, Bovegno, Brandico, Breno, Capo di Ponte, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Cellatica, Chiari, Dardo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Leno, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Manerba del Garda, Mazzano, Montichiari, Offlaga, Palazzolo sull Oglio, Pompiano, Poncarale, Prevalle, Rezzato, Rodengo Saiano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Seniga, Torbole Casaglia, Travagliato, Visano e Villa Carcina; - il Comune di Gavardo è proprietario di n. 34 alloggi accatastati di edilizia residenziale pubblica, siti nel territorio comunale; - il Comune di Gavardo intende affidare all Aler di Brescia la gestione completa degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto nonché di altre unità immobiliari di cui è proprietario, dettagliatamente elencati nell'allegato A); - l Aler di Brescia intende accettare l incarico di gestione dei suddetti immobili; - le Parti ritengono che la collaborazione tra Enti pubblici, contribuisca ad obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Tutto ciò premesso, t r a il Comune di Gavardo (denominato anche Comune o Ente proprietario), qui rappresentato da domiciliato per la carica presso la sede dell Amministrazione stessa in... via C.F. e P.I , e l Azienda Lombarda per l Edilizia Residenziale di Brescia (d ora in poi nominata Aler), con sede legale in Brescia, viale Europa 68, cap (P. IVA ) nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Lorella Sossi, nata a Crespano del Grappa (TV), il 11 settembre 1962, domiciliato per la carica in Brescia, viale Europa 68, cap 25133, si stipula la convenzione di seguito riportata, da valere fra le parti ad ogni effetto di legge. convenzione gestione erp - pag. 1 di 7

2 ART. 1 Oggetto della convenzione Il Comune di Gavardo affida in gestione a far corso dal , mediante mandato con rappresentanza, all'aler di Brescia, che tramite il proprio rappresentante accetta, le unità immobiliari individuate nell'elenco allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli immobili sono affidati e accettati in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'affidamento e l'esecuzione dei poteri gestionali dovranno ritenersi estesi ed operanti alle unità immobiliari che il Comune consegnerà in gestione dopo la sottoscrizione della presente convenzione, giudicandosi sufficiente disporre l'identificazione a mezzo di successivi verbali di consegna e di consistenza, firmati dai rappresentanti dei due Enti. ART. 2 Compiti dell'aler In dipendenza dell'incarico conferitole ed accettato, l'aler provvederà, a propria cura e spese, ad ogni adempimento, inerente e conseguente e comunque connesso alla gestione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto, ed in particolare: 1. alla stipula dei contratti di locazione con gli inquilini che il Comune individuerà, nonché alla promozione di eventuali regolarizzazioni dei rapporti locativi in corso, sulla base delle normative vigenti in materia. Gli oneri e le spese derivanti dalla suddetta regolarizzazione saranno a totale carico del Comune; 2. alla gestione, in nome e per conto del Comune, dei contratti di locazione ed al compimento, più in generale, di ogni atto comunque connesso con la gestione del rapporto contrattuale con gli inquilini, compresi gli adempimenti di competenza dell'ente gestore, previsti dalle normative vigenti, oltre alla eventuale assistenza legale connessa ai rapporti gestionali; 3. alla determinazione dei canoni di locazione come specificato in apposito articolo della presente convenzione ed alla loro riscossione; 4. alla comunicazione al Comune della sopravvenuta disponibilità di alloggi, di autorimesse e di posti auto ed alla loro consegna; 5. all'esercizio delle azioni giudiziarie, occorrenti per la risoluzione dei contratti di locazione stipulati con gli inquilini, ovvero al recupero della morosità, all'esecuzione degli sfratti, nonché alla costituzione nei giudizi che avessero ad insorgere innanzi all'autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, in dipendenza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'incarico, con il presente atto conferitogli, senza bisogno di particolare preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario, con il solo obbligo di preventiva informazione allo stesso; 6. alla registrazione su supporto informatico degli elementi catastali degli alloggi che dovranno essere forniti, pure su supporto informatico, dal Comune, contestualmente alla loro consegna; eventuali variazioni catastali, nonché ogni altro adempimento di carattere tecnico connesso alla consegna degli immobili ed alla successiva gestione, effettuati dall'aler su incarico del Comune, verranno rimborsati dallo stesso sulla base di specifici accordi da prendersi volta per volta; 7. alla manutenzione ordinaria degli immobili (come definita dall'art. 27 comma 1 lett.a della legge Regione Lombardia n. 12/2005), con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico dei conduttori ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale; 8. all'assicurazione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto per il loro valore, aggiornato periodicamente, contro i danni dell'incendio e rischi accessori, nonché contro la responsabilità civile verso terzi, fatti salvi i diritti del Comune proprietario; 9. a domiciliare presso l'aler le utenze e i contratti di manutenzione ascensori, nonché altre eventuali utenze comuni. L Aler si riserva la facoltà di intestare ai gruppi di inquilini interessati le suddette utenze. L Aler provvederà alla riscossione delle somme dovute dagli inquilini a titolo di rimborso in relazione alle stesse, e in relazione agli interventi di manutenzione sulle parti comuni ed all interno pag. 2 di 7

3 dell alloggio, non di competenza della proprietà, nonché a fornire i servizi accessori direttamente o indirettamente, a propria scelta, in dipendenza del rapporto contrattuale con gli inquilini. La morosità eventualmente maturata sulle suddette utenze e lavori, sarà oggetto di attività di recupero crediti da parte dell Aler, che peraltro non se ne farà carico se non in termini di anticipazione provvisoria fino alla rendicontazione della chiusura del bilancio annuale. L eventuale morosità residua verrà rimborsata all Aler operando sulle quote canoni di competenza del Comune. L Aler perseguirà comunque i mancati pagamenti a favore del Comune fino al termine della convenzione; 10. a rappresentare il Comune nell ambito dei condomini, costituiti o che verranno costituiti, anche a seguito della cessione degli alloggi a norma delle leggi di vendita, sia nei rapporti con gli amministratori che in sede di assemblea; 11. a favorire forme di decentramento o di autogestione da parte degli inquilini, riferite ai servizi accessori ed agli spazi comuni; 12. a fornire al Comune ogni documentazione, anche su supporto informatico, atta ad assolvere gli adempimenti di legge nonché le proprie esigenze informative, gestionali e di controllo. A tal fine Aler mette a disposizione un collegamento riservato, a cui accedere mediante credenziali personali (user ID e password), alla banca dati riguardanti l utenza ed il patrimonio comunali. L accesso alla banca dati avviene entrando nella home page del sito internet dell Aler all indirizzo nella sezione accesso riservato enti ; 13. alla fornitura dei dati ed all'assistenza nell'adempimento delle incombenze che la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica pone a carico dell'ente proprietario (siraper, programma art.33 TU erp). ART. 3 Compiti del Comune A. Restano in capo al Comune i compiti e le prerogative specificamente attribuitegli dagli articoli sotto citati del Regolamento Regione Lombardia n.1 del 10/02/2004, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare: 1. indizione del bando di assegnazione (art. 6); 2. indizione dei bandi di mobilità, relativi alla globalità del patrimonio dei due Enti, e conseguenti adempimenti (art. 22); 3. delega ad Aler per l'assistenza ai richiedenti nella compilazione della domanda di assegnazione ed inoltro della stessa mediante sistema informatico regionale (art.12 c.1); 4. determinazione della riserva degli alloggi a categorie speciali (artt.11c.7, 23c.1) e per esigenze straordinarie (art. 14); 5. assegnazione degli alloggi (art. 13); 6. istruttoria dei procedimenti di cui agli artt. 17 e 18, in materia di annullamento e decadenza dell'assegnazione, ed assunzione dei relativi provvedimenti; 7. regolarizzazione dei rapporti locativi. B. Restano in capo ed in carico al Comune, in qualità di ente proprietario, i compiti e le prerogative specificamente attribuitegli dagli articoli sotto citati del TU Regione Lombardia n.27 del 4/12/2009, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare: 1. redazione del programma di manutenzione del patrimonio comunale previsto dall'art.33 c.4 da allegare al bilancio; 2. trasmissione dei dati dell'anagrafe utenza e del patrimonio immobiliare comunale (SIRAPER). C. Restano in capo al Comune, relativamente agli immobili commerciali, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo, i negozi, i magazzini, i depositi, gli ambulatori, ecc.: la scelta del contraente, la negoziazione del canone, la stipulazione del relativo contratto e la prima registrazione. pag. 3 di 7

4 Il Comune si impegna a favorire l'accesso informatico dell'aler alla propria banca dati, limitatamente alle informazioni di interesse dell'aler medesima, con particolare riferimento ai dati sugli immobili ed all'anagrafe degli inquilini degli alloggi. Il Comune fornirà inoltre idoneo supporto, mediante la disponibilità, ove possibile, di agenti di polizia urbana, per interventi di controllo e gestione di situazioni di particolare conflittualità, sia per il proprio patrimonio che per quello di proprietà dell'aler. Resta a carico del Comune lo svolgimento di particolari attività di vigilanza. ART. 4 Manutenzione ordinaria e straordinaria La manutenzione ordinaria che l'aler effettuerà dovrà garantire, in generale, il permanere delle condizioni in cui si trovano gli stabili al momento della loro consegna all'aler. L'Aler s'impegna ad investire, ogni anno, un importo di manutenzioni ordinarie non inferiore a quanto definito nel successivo articolo 6. Nel caso in cui la spesa risulti inferiore a quella prevista, l'aler in accordo con il Comune, destinerà la differenza tra importo speso e importo previsto, all'esecuzione di manutenzioni straordinarie sugli edifici di proprietà del Comune, non applicando alcun compenso tecnico. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno programmati dall'aler, in accordo con il Comune, sulla base di finanziamenti disposti dal Comune stesso, o reperiti da uno dei due Enti, o, come sopra illustrato, non spesi per la manutenzione ordinaria. L Aler provvederà a rendicontare, anche su dati previsionali, le manutenzioni effettuate ed il relativo importo speso. COMPENSI DOVUTI ALL ALER PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON FINANZIATI CON QUOTA MONTE CANONI DESTINATA AD INTERVENTI MANUTENTIVI: prestazioni tecniche complete: attività di progettazione, appalto, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità e liquidazione. L Aler percepirà per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, un compenso pari al 10% (dieci euro ogni cento euro) del loro costo netto; prestazioni tecniche parziali: eventuali singole prestazioni tecniche (es: sola progettazione, sola D.L. ecc.). necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, verranno valutate di volta in volta, sulla base del vigente tariffario professionale, cui verrà applicato lo sconto del 20%. L'Ente gestore entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base delle risorse e delle necessità, propone al Comune il programma degli interventi, programma che dovrà essere approvato dal Comune stesso. Ulteriori interventi di risanamento conservativo, di ristrutturazione e demolizione con ricostruzione che si rendessero necessari, saranno definiti dalle parti nell'ambito dei rispettivi programmi pluriennali di intervento generale, fissando altresì di volta in volta i criteri di intervento e le modalità di copertura dei conseguenti oneri finanziari. La quota destinata alla manutenzione ordinaria, non comprende gli interventi manutentivi posti a carico degli inquilini in base alle normative vigenti. L'Aler sarà l'unico referente per gli inquilini per ogni problematica inerente l'esecuzione di tutti gli interventi di cui al presente articolo. ART. 5 pag. 4 di 7

5 Canoni di locazione E' di competenza dell'ente gestore determinare i canoni di locazione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto locati con autonomo contratto secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni regionali e nazionali e da provvedimenti aziendali. L'Ente gestore verificherà periodicamente le condizioni reddituali degli inquilini secondo le modalità previste dalla vigente normativa. ART. 6 Condizioni economiche Relativamente alle unità gestite, l'aler incasserà direttamente i canoni di locazione. Il monte canoni di competenza, al netto del 50% della morosità sui canoni di locazione, verrà ripartito nelle seguenti quote annue: A- Comune - manutenzione ordinaria pari al 20%; - utile pari al 20%; B - Aler - la quota rimanente a titolo di rimborso dei costi sostenuti e di compenso per l'opera svolta, che sarà fatturata al Comune. Tale importo è comprensivo di IVA. Restano a carico del Comune eventuali oneri fiscali relativi alla proprietà degli immobili. Per eventuali pratiche catastali, richieste dal Comune, verranno applicate le tariffe professionali dei geometri. L'Aler potrà richiedere agli inquilini depositi cauzionali a garanzia degli adempimenti contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. Salva l'avvenuta costituzione di forme di decentramento di cui all'art. 2, punto 14, le spese relative ai servizi accessori prestati agli inquilini saranno poste direttamente dall'aler a carico dei medesimi in base ai costi effettivi dei servizi secondo i criteri adottati dalla stessa Azienda per il proprio patrimonio. L eventuale insorgenza di morosità sui suddetti servizi accessori, viene regolata con le modalità di cui all art. 2 p.to 9 e all art. 11. Le spese relative ai servizi condominiali, normalmente spettanti agli inquilini, e riferite a periodi in cui gli alloggi risultano sfitti, sono a carico dell'aler, fino alla effettiva nuova occupazione dell'unità immobiliare medesima. Tali spese saranno a carico del Comune qualora lo stesso richieda, motivandola, la temporanea sospensione dell assegnazione. Per gli immobili commerciali, come individuati al precedente art. 3, per le autorimesse e i posti auto le spese sono a carico del Comune. ART. 7 Tributi (tariffe, tasse, contributi e imposte) L Aler provvederà al versamento di eventuali spese per tributi, connessi con l'attività gestionale che dovessero gravare sugli immobili stessi o nei contratti ed avrà facoltà di addebitare in tutto o in parte tali spese agli inquilini. L eventuale insorgenza di morosità sulle suddette spese viene regolata con le modalità di cui all art.2 punto 9 e all art.11. Sono a carico del Comune l'ici, ove dovuta, e gli altri oneri fiscali che gravano sulla proprietà dell'immobile, oltre alle spese di registrazione dei contratti. In nessun caso il Comune richiederà all'aler, per il patrimonio del Comune stesso, tasse comunali quali ICI, TOSAP e simili, salvo diverse disposizioni di legge. ART. 8 Termini dei versamenti L'Aler si impegna a versare al Comune gli importi dovuti entro i seguenti termini temporali: pag. 5 di 7

6 - il 15% del monte canoni di competenza, entro il 30 giugno dell'anno relativo; - il saldo dovuto, entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati l'aler riconoscerà al Comune gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale in vigore. ART. 9 Reciproci impegni Periodicamente, ad iniziativa di una delle due parti contraenti, verranno promosse verifiche sull'andamento dei rapporti di cui alla presente convenzione. L Aler si impegna in tal senso a mettere a disposizione del Comune, almeno semestralmente, i dati economici presunti dell anno in corso relativi ai canoni di locazione, alla morosità ed alle commesse di manutenzione ordinaria. L'Aler assicura di svolgere le mansioni previste nella presente convenzione con adeguato impiego di mezzi e di personale professionalmente preparato, e comunque con la stessa cura e con lo stesso impegno che vengono profusi nella gestione degli alloggi di proprietà dell'aler medesima. L Aler svolgerà i compiti sopra indicati con personale proprio, ovvero ricorrendo a soggetti terzi. I lavori e le opere di manutenzione verranno affidati ad imprese, nel rispetto della normativa vigente. L'Aler espleterà i propri compiti in stretto contatto con l'ufficio tecnico del Comune, e con gli altri uffici comunali interessati. Questi, dal canto loro, assicurano all'aler la massima collaborazione in ogni fase, in particolare sia per quanto concerne il reperimento dei dati e della documentazione disponibile relativa agli alloggi, sia per quanto riguarda i tempi dell'assunzione di decisioni e provvedimenti che competono al Comune. ART. 10 Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di anni 5, con decorrenza dal 01 gennaio 2012 e scadenza il 31 dicembre La convenzione potrà essere risolta anticipatamente, sia unilateralmente che per accordo tra le parti, con avviso preliminare di almeno sei mesi, qualora ricorrano gravi motivi. Alla scadenza naturale della convenzione, la stessa potrà essere rinnovata. Qualora l Amministrazione Comunale non intenda rinnovare la convenzione, dovrà comunicarlo all Aler almeno sei mesi prima della scadenza della stessa; diversamente la convenzione si intenderà automaticamente prorogata di un ulteriore anno. In caso di disdetta o di mancato rinnovo, l Aler procederà alla chiusura dei rapporti contrattuali ed al versamento del saldo entro 18 mesi dal termine della convenzione. Il saldo verrà calcolato considerando, oltre al compenso di cui all art.6, le seguenti voci: - rimborso delle cauzioni versate ad Aler comprensive di interessi; - quota manutentiva risultante dalla differenza tra importo speso ed importo accantonato; - quota manutentiva a carico degli inquilini, relativa ad interventi effettuati durante la gestione, e non ancora contabilizzata; - quota di morosità a carico degli inquilini diversa da canoni di cui all art. 6 (spese ascensore, riscaldamento, registrazione contratti, ecc.); - importi anticipati al gestore o all amministratore per spese condominiali. Sono fatti salvi i diversi tempi imposti da eventuali disposizioni legislative nazionali o regionali sopravvenienti. ART. 11 Contenzioso con inquilini - crediti inesigibili Il contenzioso già promosso dal Comune ed ancora in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione verrà concluso dal Comune stesso. Per il recupero di morosità riferite a periodi pag. 6 di 7

7 antecedenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione Aler provvederà, su specifico incarico e definizione del relativo compenso, alle necessarie azioni legali. A tal fine il Comune si impegna a fornire un elenco dettagliato delle morosità pendenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Nel caso il Comune, nel corso della gestione, dichiari crediti inesigibili, l Aler interromperà ogni azione di riscossione e perseguimento dei crediti dovuti. La quota di morosità diversa dal mancato pagamento dei canoni di locazione, verrà interamente rimborsata dal Comune stesso. Il Comune verserà inoltre all Aler il 50% dei canoni dichiarati inesigibili a titolo di rimborso per i servizi comunque prestati. ART. 12 Controversie Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni di legge. In particolare si farà riferimento all'art del C.C. Qualsiasi controversia, derivante dall'interpretazione delle clausole e dalla esecuzione della presente convenzione, sarà demandata al foro di Brescia. ART. 13 Spese della convenzione Le spese della presente convenzione sono a carico dell Aler e del Comune in parti uguali. Brescia, / / L'Azienda Lombarda per Il Comune di Gavardo l'edilizia Residenziale di Brescia Il Responsabile dell Area Socio Culturale Il Direttore (...) (dott.ssa Lorella Sossi) pag. 7 di 7

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