Ufficio competente:servizio AUTOGESTIONI E CONDOMINI

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1 AUTOGESTIONE COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO Ufficio competente:servizio AUTOGESTIONI E CONDOMINI Definizione: L AUTOGESTIONE, regolarmente costituita dagli assegnatari ATER, è un soggetto giuridico autonomo rispetto all ATER e provvede alla gestione diretta dei servizi accessori e degli spazi comuni. Norme Regolatrici: a) Regolamento per l autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni emanato con deliberazione della G.R. n 6468 del 03. ottobre 1991, (pubblicato sul B.U.R.A n 21 straord. del 18/12/1991) in attuazione dell art. 35 L.R n 55; b) Art. 31 L. R. 96 del 25 ottobre 1996; c) Art. 11 Contratto di Locazione. Procedura: Con deliberazione della G.R. n 6468 del 03/10/1991 (pubblicata sul BURA n 21 Straord. del 18/12/91) è stato emanato il : Regolamento tipo per l autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell art. 35 della L.R. n 55/86 e successive modifiche ed integrazioni. Tale regolamento disciplina il comportamento degli assegnatari nella gestione dei servizi comuni (luce ed acqua condominiali, ascensori, pulizia scale ecc.) e l uso degli spazi di comuni pertinenza dei fabbricati (cortili, parcheggi ecc.), facendo riferimento alle norme del c.c. in materia di condominio. L art. 2 definisce chiaramente i compiti dell autogestione, mentre l art. 5, di fondamentale importanza per il corretto funzionamento dell Autogestione, stabilisce i criteri decisionali dell assemblea degli assegnatari. Gli artt. 9 e 10 stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese e gli obblighi degli assegnatari nei confronti del Legale Rappresentante. Sono di fondamentale importanza per il funzionamento dell autogestione stessa i seguenti punti: 1) gli assegnatari debbono eleggere, con apposito verbale di riunione e voto favorevole di almeno metà degli assegnatari, un Rappresentante Legale (interno od esterno al fabbricato) dell autogestione che provvederà all intestazione dei contatori condominiali ed al pagamento delle relative fatture; 2) gli assegnatari sono tenuti al versamento delle quote per i servizi di cui sopra, direttamente nelle mani del Rappresentante da loro eletto, che ne rilascerà regolare ricevuta, ed al pagamento delle somme per la piccola manutenzione delle parti comuni; 3) l assemblea disciplina, con apposito verbale, l uso delle parti comuni in conformità alla destinazione d uso assegnata dall Ente Gestore; 4) l eventuale fondo cassa, istituito con delibera assembleare, deve essere utilizzato per spese impreviste ovvero per le necessità di cui all art. 11 ultimo comma del Regolamento, deve essere successivamente reintegrato, e non esime gli assegnatari dal versamento puntuale delle quote ordinarie dovute mensilmente o secondo le scadenze deliberate dall assemblea.

2 5) la conduzione e la manutenzione ordinaria dei servizi comuni, relativamente agli alloggi ed alle sue pertinenze, è di competenza dell autogestione stessa e gli assegnatari sono responsabili dei danni, guasti o deterioramenti causati da cattivo uso o negligenza dell alloggio e delle sue pertinenze (art. 2 lett. I commi 1 e 2 Regolamento per gli inquilini ed art. 2 Regolamento per l Autogestione approvato con deliberazione della G.R. n 6468 del 03/10/1991); 6) gli oneri e le spese relative alla gestione dei servizi, alla manutenzione degli impianti e delle parti comuni ed ogni altra spese inerente l autogestione, fanno carico agli assegnatari (art 9 Regolamento per l Autogestione approvato con deliberazione della G.R. n 6468 del 03/10/1991) 7) gli assegnatari che si rendano morosi nei confronti dell autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

3 A.T.E.R. TERAMO AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE Via Roma, Teramo (TE) Tel. 0861/43931 Fax 0861/ Art.1 - Descrizione dell alloggio; Art.2 - Durata della locazione; Art.3 - Canone di locazione; CONTRATTO DI LOCAZIONE Art.4 - Annullamento dell assegnazione dopo la consegna dell alloggio; Art.5 - Risoluzione del contratto; Art.6 - Decadenza dell assegnazione; Art.7 - Esonero dalle responsabilità per danni; Art.8 Migliorie ed innovazioni; Art.9 Riparazioni ed innovazioni ad opera del locatore; Art.10 - Uso della cosa locata; Art.11 Autogestione e servizi comuni; L Ente locatore autorizza l autogestione dei servizi comuni di custodia, di riscaldamento, di ascensore, di pulizia inerente le parti comuni dello stabile e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali. Conseguentemente il locatario provvederà unitamente agli altri inquilini dell edificio alla gestione degli impianti e servizi sopra indicati, osservando le disposizioni contenute nell apposito Regolamento approvato dalla Regione ed adottato dall Ente gestore. Egli dichiara altresì di accettare ed osservare le modificazioni ed aggiunte che potranno essere introdotte nel suddetto Regolamento. Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nell art. 31 della R.R. 96/1996. Art.12 Condomini; Art.13 Decesso dell assegnatario: Art.14 Impianti termici; Art.15 Apparecchi a gas; Art.16 Contratti furniture; Art.17 Spese contrattuali; Art.18 Inscindibilità;

4 Art.19 Elezione di domicilio e foro convenzionale; Art.20 Rinvio alla normative vigente.

5 L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (1). Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione (2) (3). (1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 15 novembre 1996, n. 21. TITOLO IV Norme per la regolamentazione delle autogestioni Art. 31 Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo, conformemente alle norme del Regolamento tipo già elaborato dalla Giunta regionale d'abruzzo. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari. Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali - su rendiconto redatto dall'ente. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Si applicano, a tal fine, gli artt e seguenti del codice civile. Al recupero del credito si provvede a norma degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n È fatto obbligo all'ente gestore, sulla base di intese con le rappresentanze sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte non superiore al 30% della quota di canone, destinata alla manutenzione.

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