PROVINCIA DI CROTONE

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1 A. P. DAL AL COPIA REG. GEN. N. 777 Data PRATICA N. DBDIR PROVINCIA DI CROTONE DIPARTIMENTO III SETTORE 1 AMBIENTE, DEMANIO IDRICO, ENERGIA, RISORSE IDRICHE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OGGETTO: Provvedimento di Rinnovo Iscrizione al n 0028 KR del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Comunicazione di Inizio attività ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.-ditta BIOMASSE ITALIA S.P.A. Centrale di Strongoli. L anno DUEMILANOVE il giorno 23 del mese di Aprile, nella Sede istituzionale dell Amministrazione Provinciale, il Dirigente del Settore 2 Ambiente, Demanio idrico, Energia, Risorse idriche Ing. Giuseppe CELSI - ha adottato la seguente determinazione:

2 Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano comunicazione di inizio attività, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ISCRIZIONE N 0028 KR RINNOVO PROGETTO: Attività di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) produzione di E. E. F. M. utilizzando il calore prodotto dal cippato di legno. ISTANZA: I^: Prot. arrivo n del II^ Prot. arrivo n del DITTA: BIOMASSE ITALIA S.P.A. Centrale Termoelettrica di Strongoli Presidente del C. D. A. e Legale Rappresentante pro tempore: Ing. CATTANEO CESARE ANGELO, (nato a Milano IL C.F. CTTCRN61L30F205E) Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore: Ing. CLEMENTE NAPOLITANO (nato a Roma il C.F. NPLCMN40R03H501M) SEDE LEGALE : Via S.S. 106, Crotone (KR) SEDE OPERATIVA: Via S.S. 106 Km. 263 Foglio di Mappa n 50 Part icella Comune di Strongoli (KR) Il DIRIGENTE RICHIAMATI: gli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e succ. mod. ed int. con i quali viene istituito, sulla base di sezioni provinciali, il Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di rifiuti speciali non pericolosi; l art. 2 del D.Lgs 16/01/2008 n 4 che modifica ed integra il D.Lgs 152/2006; il D.M. 05/02/98 Allegato 2 Suballegato 1 Norme Tecniche per l utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia così come modificato ed integrato dal D.M. n 186 del 05/04/06; PREMESSO CHE: l Impresa BIOMASSE ITALIA S. P. A. Centrale Termoelettrica di Strongoli risulta già iscritta al n 0028 KR del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. lgs 152/2006 e s.m.i. (ex artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97 e succ. mod. ed int.), giusto Provvedimento Provinciale di iscrizione prot. n del (con scadenza ); l Impresa in oggetto, ha trasmesso a questo Settore con nota datata prot. n 886/2008 ( ns. acquisizione prot. n del ), comunicazione di rinnovo inizio attività di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e succ. mod. ed int, relativa all attività di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) ed attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi del tipo scarti vegetali e rifiuti della lavorazione del legno ed affini non trattati ( di cui ai cap. 3 e 4 dell Allegato 2 Sub Allegato 1 Norme tecniche per l utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia del

3 D.M. 05/02/1998 così come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006); questo Settore con nota prot. n 5919 del comunicava il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell art. 10 bis della Legge 241/90 e succ. mod. ed int., per l Impresa in oggetto,..in quanto al Quadro 1 della suddetta comunicazione di rinnovo attività vengono riportate le quantità massime avviate a recupero ( per un totale di ton./anno), ai sensi dell art. 7 del D.M , così come modificato ed integrato dal D.M. 186/06, di ciascuna delle tipologie di rifiuti non pericolosi testè citati che superano abbondantemente la capacità complessiva di trattamento dei relativi Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all Allegato C, lettera R1, della parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che non deve essere superiore a 100 (cento) tonnellate/giorno (così come specificato dall allegato III^ del Decreto Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 24 del ).., ed in quanto La Legge Regionale 42/08 prevede un limite per la potenza autorizzabile sul territorio Regionale (art. 2) in base alla fonte rinnovabile sfruttata per la produzione di energia, e che, nello specifico, tale potenza per le Biomasse è di 300 MWe. ; con nota del Prot. n. 137/09 (ns. acquisizione prot. n del ), la Società BIOMASSE ITALIA S.p.A. Centrale di Strongoli integrava la sopraccitata Comunicazione di inizio attività, trasmettendo il Quadro 1 specificando l indicazione della nuova quantità massima, pari a ton/anno, dei rifiuti non pericolosi da utilizzare come combustibile., nonché di richiedere alla Regione Calabria Dipartimento Attività produttive (Settore Politiche Energetiche) l iscrizione, per le finalità di cui all art. 2 della Legge Regionale n. 42/2008, nell Albo Regionale degli Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse ; ESAMINATA: la relazione di verifica redatta dai tecnici provinciali, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lvo. 152/06 e succ. mod. ed int., a seguito sopralluogo, effettuato in data , all interno del sito di proprietà della Società BIOMASSE ITALIA S.P.A. Centrale Termoelettrica di Strongoli, ove è ubicato l Impianto per la produzione di energia elettrica previo utilizzo di Biomasse legnose vergini come combustibile (fonte rinnovabile), ubicato c/o S.S. 106 al Km. 263 in agro al Comune di Strongoli (KR); CONSIDERATO CHE: nella stessa relazione di verifica per ulteriori approfondimenti è stata richiesta documentazione integrativa alla sopra citata comunicazione di inizio attività, comunque propedeutica al rilascio del Provvedimento Provinciale di rinnovo iscrizione; per quanto sopra, la Società BIOMASSE ITALIA S.P.A. Centrale Termoelettrica di Strongoli ha trasmesso tale documentazione integrativa con nota prot. n 285/2009 del ( ns. acquisizione prot. n del ) e successiva nota integrativa prot. n 312/2009 d el (ns. acquisizione prot. n del ); CONSTATATO CHE la stessa Impresa per le attività di recupero che intende effettuare ha in dotazione all interno dello stabilimento: un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che utilizza come combustibile il cippato di legno vergine ed altri combustibili provenienti dalle operazioni di recupero per un quantitativo annuo di circa t/anno; un area di stoccaggio delle biomasse legnose vergini da recuperare, per la quale esiste una Comunicazione di fine lavori datata ed un Certificato di Regolare Esecuzione datato

4 a firma dell Arch. Franco CASELLA, (iscritto al n 316 dell Ordine degli Architetti d ella Provincia di Crotone (KR)), trasmessi dalla Società con nota prot. n 312/09 del (ns. acquisizione prot. n del ). VISTI il Decreto di autorizzazione N 023/99 rilasciato, ai sensi dell art. 17 del D.P.R. 203/88, dal Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato in data 21/04/99 con prot. n e successiva voltura N 019/99VL del 30/11/99 prot. n relativament e all installazione ed all esercizio di una Centrale Termoelettrica che effettua recupero energetico da rifiuti della potenza termica immessa col combustibile di circa 150 MW e della potenza elettrica nominale di circa 42 Mwe (40 Mwe netti), ubicata nel Comune di Strongoli(Kr) ; la Concessione Edilizia rilasciata dall Ufficio Tecnico del Comune di Strongoli (KR) con N 10 del 20/02/01 Pratica N. 20/1999; Il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dall Ufficio Tecnico del Comune di Strongoli datato 31 Marzo 2008; La Relazione Tecnica redatta, per conto della suddetta Impresa, ed allegata alla comunicazione di inizio attività sopra citata, dall Ing. Temisto GIUNGATO iscritto al n 197 dell ordine Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Crotone e firmata dagli Amministratori Ing. Cesare Angelo CATTANEO ed Ing. Clemente NAPOLITANO; La Relazione Tecnica Integrativa datata e redatta, per conto della Società, dall Ing. Luigi MOLINARO, iscritto al n 06 dell ordine Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Crotone, dalla quale si evince che sia le ceneri leggere (Cod. CER ) provenienti dal processo di combustione delle biomasse legnose che le ceneri pesanti (Cod. CER ) vengono direttamente scaricate all interno dei cassoni dei camion; Il Certificato di Prevenzione Incendi Pratica n del 2008, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, con validità dal al ; Il Contratto di Raccolta e Smaltimento di rifiuti speciali datato Prot. n. 09/2009, stipulato tra la Società BIOMASSE ITALIA S. P. A e la Società ECOSISTEM S.r.l. con sede in Località Lenza Viscardi di Lamezia Terme (CZ), con validità dal al ; Il Contratto per il ritiro ed il conferimento delle ceneri derivanti dalle Centrali di Strongoli e Crotone datato Prot. n. 12/2009, stipulato tra la Società BIOMASSE ITALIA S. P. A e la Società ECO EDIL di Trivieri Geom. Antonio con sede Legale in Viale Puccini n 44 in agro al Comune di Scandale (KR), con validità dal al ; Il Contratto per il ritiro ed il conferimento delle ceneri derivanti dalle Centrali di Strongoli e Crotone datato Prot. n. 10/2009, stipulato tra la Società BIOMASSE ITALIA S. P. A e la Società ECOSERVIZI S.r.l. con sede Legale in Viale F. sco Crispi in agro al Comune di Ostini (BR), con validità dal al ; Il Contratto per l attività di Prelievo, Trasporto, Smaltimento e/o Recupero di rottami ferrosi per le Centrali Termoelettriche di Strongoli e Crotone Prot. n. 25/2009, stipulato tra la Società BIOMASSE ITALIA S. P. A e la Società ROCCA MARIA S.r.l. con sede Legale in Via Avogrado Località Passovecchio in agro al Comune di Crotone (KR), con validità dal al ; CONSIDERATO CHE: le attività in questione potranno essere intraprese, ai sensi dell art. 216, 1 comma del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dall art. 2 del D.Lgs 16/01/2008 n 4, decorsi 90 giorni dalla

5 comunicazione di inizio di attività alla Provincia competente. ; ai sensi del 4 comma dell ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dall art. 2 del D.Lgs 16/01/2008 n 4, la Provincia qualora..accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al precedente comma 1, dispone con provvedimento motivato, divieto di inizio o di prosecuzione dell attività ; VISTI: l art. 107 del Decreto Legislativo , n. 267, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei dirigenti; l art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo , n. 267, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; l art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267, che disciplina l apposizione del visto di regolarità contabile; il Regolamento di Contabilità adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/12/2001; lo Statuto della Provincia adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del ; il Regolamento provinciale sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.P. n. 153 del DETERMINA 1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. Di rinnovare l iscrizione dell Impresa BIOMASSE ITALIA S.P.A. Centrale Termoelettrica di Strongoli, con Sede Legale in via S.S Comune di Crotone (KR) e Sede Operativa in Via S.S. 106 Km Comune di Strongoli (KR), Codice Fiscale/Partita IVA al n 0028 (KR) del Registro Provinciale delle Impr ese ai sensi dell art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/06, così come modificato dall art. 2 del D.Lgs 16/01/2008 n 4 limitatamente alle attività di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1) di cui all Allegato C del D.Lgs 152/2006 per il successivo recupero di rifiuti speciali non pericolosi sotto codificati, per come comunicati dalla Società e riportati nell allegato A al presente atto, che si considera parte integrante e sostanziale al presente dispositivo. 3. che l esercizio dell attività è soggetta alle prescrizioni di cui all allegato B al presente atto, che si considera parte integrante e sostanziale al presente dispositivo. 4. La presente autorizzazione ha validità per un periodo di 5 anni,a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, trascorso il quale, la Ditta è tenuta ad effettuare una nuova comunicazione di inizio attività ai sensi dell art. 214 del D.Lgs 152/2006 e succ. mod. ed int.; 5. La mancata osservanza di quanto sopra prescritto e riportato negli allegati ed eventuali violazioni di legge o negligenze precludono la validità e l efficacia dell iscrizione; 6. Il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, viene trasmesso al Dipartimento Politiche dell Ambiente della Regione Calabria, al Prefetto, al Presidente della Provincia di Crotone e al Sindaco del Comune di Strongoli (KR). 7. Sono fatte salve, inoltre, le competenze di altri Enti. 8. Come richiesto dal 4 comma dell art. 3 della legge 241/1990 si precisa che, se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo (T.A.R. di Catanzaro, entro 60 giorni dalla data di ricezione e/o notifica dello stesso), od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dal medesimo termine). 9. Di dare atto che la presente determinazione: (a) Non da luogo ad impegno di spesa

6 (b) E esecutiva dal momento della sua emanazione; (c) Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta provinciale per il tramite del Segretario Generale; (d) Va pubblicata all albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; (e) Va pubblicato sul sito web istituzionale (f) Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Affari Generali. Il Dirigente F.TO Ing. Giuseppe CELSI

7 ALLEGATO A Paragrafo D.M. 05/02/1998 e modifiche apportate dal DM 05/04/2006 N. 186 (Allegato 2 Suballegato 1) Cap. 3 Tipologia: Scarti vegetali 3.1 Provenienza: Attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia. 3.2 Caratteristiche del rifiuto: Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui-colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali. 3.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 3 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali. Detti impianti dovranno essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali); - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali); - controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW); negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume: NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/nm3 NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/nm3 Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/nm3 e il limite di emissione di CO è di 100 mg/nm3 come valori medi giornalieri, per le attività stagionali di durata non superiore a 120 giorni il limite alle emissioni di CO è di 300 mg/nm3. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. Cap. 4 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati. 4.1 Provenienza: Industria della carta, del sughero e del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed Cod. CER e quantità autorizzata. [020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704] Quantità annuale massima da avviare a recupero tonnellate/anno (come da comunicazione) [030101] [030105] [030301] [150103] [170201] [200138] Quantità annuale massima da avviare a recupero tonnellate/anno (come

8 imballaggi, ecc.). 4.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine. 4.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali. Detti impianti dovranno essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali); - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali); - controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW). negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume: NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/nm3 NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/nm3 Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/nm3, e il limite di emissione di CO è di 100 mg/nm3 come valori medi giornalieri Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. da comunicazione) ALLEGATO B PRESCRIZIONI 1. L Impresa, per tali operazioni di recupero in procedura semplificata, è tenuta a riformulare l apposita garanzia finanziaria a favore di questa Amministrazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento (Delibera della Giunta Regionale 23 Giugno 2008, n. 427, avente ad oggetto:..disciplina delle Garanzie Finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati.. ); 2. il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento e le tipologie di rifiuto comunicate non potranno superare il quantitativo previsto alla Classe di attività 3 del D.M. 21 Luglio n 350/98 (quantità maggiore o ugual e a tonn./anno ed inferiori a tonn./anno); 3. dovrà essere effettuato, pertanto, il relativo versamento per il pagamento dei diritti d iscrizione, così come previsto dalla Classe di attività 3 (quantità maggiore o uguale a tonn./anno ed inferiori a tonn./anno) del D.M. 21 Luglio n 350/98 art. 1, per un importo pari ad Euro 468,81 su c.c.p. n intestato a Amministrazione P rovinciale di Crotone Settore ambiente, indicando Denominazione, Sede Legale, Partita I.V.A., Codice Fiscale del richiedente

9 e tipo di attività e classe di appartenenza, per l anno in corso e, comunque, per il rinnovo entro il 30 Aprile di ogni anno; 4. dovrà trasmettere a questo Settore, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del presente Provvedimento e, comunque, prima dell esercizio delle attività, l Aggiornamento del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Crotone con dicitura antimafia e il Documento di Valutazione dei Rischi e rapporto di valutazione dell esposizione dei lavoratori al rumore, redatto ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2008, n 81 (ex Legge 626/96) Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ; 5. non dovrà essere effettuata alcuna attività di stoccaggio e di movimentazioni di materiali all interno del capannone di proprietà presente nell insediamento produttivo, di cui alla lettera h) della Relazione di verifica del redatta a seguito sopralluogo effettuato dai Tecnici del Servizio Rifiuti di questo Settore; 6. dovrà essere realizzata, laddove non presente, e per tutto il perimetro dello Stabilimento, adeguata piantumazione, (per lo più rappresentata da alberatura sempreverde) compatibile con l habitat naturale del luogo al fine di minimizzare l impatto visivo; 7. nel caso in cui la Società BIOMASSE ITALIA S.P.A. Centrale Termoelettrica di Strongoli incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni richiamate nel presente provvedimento e di quelle a norme di leggi o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione, si procederà ai sensi di quanto disposto dal comma 4 art. 216 del D.Lgs 152/2006 e succ. mod. ed int., secondo la gravità dell infrazione: a) alla Diffida; b) alla diffida e contestuale sospensione delle attività con Divieto di Inizio attività e revoca del Provvedimento di Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano comunicazione di inizio attività, salvo che la Società non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dalla stessa Amministrazione provinciale; 8. La validità della presente iscrizione è subordinata: a. all effettuazione periodica, tramite laboratorio autorizzato, di campionamenti ed analisi per i materiali recuperabili con esecuzione del test di cessione (laddove previsto)sul rifiuto tal quale secondo le modalità e la tempistica di cui all art. 8 e 9 dell Allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06, e, più precisamente, per le tipologie di rifiuti non pericolosi di cui al Cap. 3 e Cap. 4 dell Allegato 2 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, così come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006. Le relative risultanze dovranno essere comunicate al Settore Ambiente della Provincia di Crotone; b. i rifiuti accumulati non dovranno superare, in altezza, la recinzione esterna; c. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in maniera tale da separare le diverse tipologie, in relazione anche alle proprietà chimico fisiche dei rifiuti non pericolosi; d. per le quantità massime impiegabili la stessa Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dall art. 7 dello stesso D.M così come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006, nonché al presente provvedimento. 10. permangono, inoltre, tutte le disposizioni normate tecnicamente ai suddetti Capitoli e Paragrafi dell Allegato 2 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 così come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006, alle quali l Impresa dovrà attenersi durante le attività di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1), di cui all Allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dei rifiuti non pericolosi codificati nell Allegato A al presente Provvedimento; Per l esercizio dell attività di messa in riserva (R13) e utilizzo principale come combustibile (R1) per produrre energia di tutte le tipologie di rifiuti non pericolosi del presente provvedimento

10 1. la messa in riserva dei rifiuti sopra codificati deve essere effettuata secondo le modalità previste all art. 6 del D.M. 186/06 e dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente la zona pavimentata specificata nella relazione tecnica e riportata in planimetria allegata alla stessa; 2. per i rifiuti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall art. 183 del D.Lgs. 152/06 e,comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza; 3. i rifiuti potranno essere stoccati per un tempo massimo di 180 giorni e, comunque il quantitativo degli stessi non dovrà essere superiore alla capacità istantanea di stoccaggio; 4. dovrà detenere,presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell art. 190 del D.Lgs. 152/06 e ed ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D.Lgs.; 5. le attività dovranno essere effettuate in base alla comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. e,comunque, solo relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi previste ai Cap. 3 e Cap. 4 Allegato 2 Sub Allegato 1 del D.M , così come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006, contemplati nel presente provvedimento ed in ottemperanza alle precisazioni e prescrizioni riportate nello stesso; 6. le attività ed i procedimenti utilizzati per il recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell uomo, per l acqua, l aria, il suolo, la flora e la fauna nonché di igiene e sicurezza del lavoro, nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio; 7. nell esercizio dell attività la suddetta Società dovrà rispettare i criteri igienico - sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 8. è tenuta a sottoporre l impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e di manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Ditta fornitrice; 9. eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate; 10. in caso di disfunzione dell impianto dovrà essere sospesa l intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Settore; 11. dovrà comunicare trimensilmente a questo Settore la quantità dei materiali messi in riserva nonché denominazione dei luoghi di destinazione; 12. dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione dell attività dell impianto; 13. è tenuta a trasmettere eventuali altre convenzioni con ditte abilitate al ritiro ed al trasporto dei rifiuti; 14. è tenuta a sottoporre ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti, tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore dei Lavori.

11 PRATICA N. DBDIR PROVINCIA DI CROTONE VISTO DI REGOLARITA CONTABILE (Artt. 151, Comma 4 del Decreto Legislativo , n. 267) OGGETTO: Provvedimento di Rinnovo Iscrizione al n 0028 KR del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Comunicazione di Inizio attività ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.- Ditta BIOMASSE ITALIA S.P.A. Centrale di Strongoli. Sulla proposta di determinazione in oggetto, il sottoscritto responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi degli art.151, comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267 ATTESTA La copertura finanziaria della complessiva spesa di / / / al cap / / / impegno / / / del corrente esercizio finanziario.- non comporta impegno di spesa. Data 18/05/09 Il Responsabile di Ragioneria F.to Rag. Francesco Mingrone Il sottoscritto Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell art.151, comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura finanziaria. Data 18/05/09 Il Dirigente F.TO Dr Michele Scappatura

12 OGGETTO: Provvedimento di Rinnovo Iscrizione al n 0028 KR del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Comunicazione di Inizio attività ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.-ditta BIOMASSE ITALIA S.P.A. Centrale di Strongoli. Il presente atto è stato affisso in data odierna all Albo Pretorio di questa Provincia e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal al Data Il Messo Notificatore F.TO PASQUALINO SCERVO Il sottoscritto Segretario Provinciale, su conforme dichiarazione resa dal messo provinciale: ATTESTA - che la presente determinazione è stata affissa all Albo Pretorio Provinciale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo , n. 267, senza reclami; L Archivista Provinciale Il Segretario Provinciale

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