La morte del coniuge nel corso del giudizio per separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio determina la cessazione
|
|
- Ugo Leonardi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La morte del coniuge nel corso del giudizio per separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio determina la cessazione della materia del contendere e la nullità di tutte le pronunce emesse e non ancora passate in giudicato. L evento del decesso esclude anche l applicabilità delle norme sull interruzione del processo e sulla prosecuzione volontaria da parte degli eredi. Avv. Rosa Stella Zero
2 Sr,t N,laelrlLt oìutpt*r rsrar i? ulc REPUBBLTCA ITALIANA IN I{OME DEL POPOLO I'TALIANO Il Triblnale di Bari - 1" Sezione civile, riunito in camera di consiglio SENTENZA,n55{8/ zor4 persona dei signori maglstratl Dott. Riccardo GRECO Dott. Francesco CASO Dott. Marisa ATTOLLINO Presidente Gìudice Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margne TRA rappresentato e dife- Reg- Cronologico *93t{úr zot4 so dall'avv. flln ricorso introduttn'o domciliatarto, pcr mandato a margine del Depositata il I I 2014 slusta malìdaîo a ta e difesa dall'avv. -D domiciliatartamargine della comparsa di costituz'ione e risposta E NONCHE rappresenta-pubblicata il - RESISTENTE_ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari, in persona del Pro- L!.t)e_tzaút Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
3 curatore Aggiunto della Repubblica, dott.ssa Anna Maria Tosto - IN7'I':RV,:NTORE EX LIiGI':' ****t(rf,ít*'l' All'udienza del24 ottobre sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa e stata rimessa al Collegio per la <lecisione, con rinuncia detle parti alla concessione dei Îermtni di cui all'articolo 190 c.p.c.epreviaacqutsiztonedelleconclusionidelpubblicoministero'rassegnate con nota in data 13 novembre 2014' RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso tlepositato in data 6 no'embre dt avere contratro matrimonio concordatario con ts Bari in data l97i: che dal matrimonio erano nati i figlig - e lld, premesso: tutti maggiorenni; che con sentenza n 466 del 16 aprile - 15 maggio2002deltribunaledtbari,passatoincosagiudicata'erastataomologata laseparaztonepersonaleconsensualedeiconiugi;chelaseparazionesiera protratta ininterrottarnente per oltre tre anni dall'avvenuto deposito della sen- tenzadicuiinnanzi,ovveroiconiuginonsieranopiùriconcitiati,essendoir- rimediabilmentecessataognicomurrronedispirito'materialeediinîenti,che allostatoricorrevanoipresuppostiperottenerelacessaz-lonedeglieffetticivili del matrimonio, chiedeva la relativa pronuncia, regolando i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi come meglio specificato in ricorso con condarura della controparte alla rifusione, delle spese processuali' LuJII^i costiruiva in giudizio, non contestando la domanda di cessazione degli eft'ettr crvili del maîrimonio, ma le restanti deduzioni formulate dal ricorrente e chiedendo regolarsi rapporti personali e patrimoniali tra gli in teuore ttolfino
4 '/t 'fr, i ex coniugi oùiti ff{e$.l'd spcoifieato ln eompa ai all'udienea pi sidét1eldè del 6 marz.o z0l4llpresidente delegaro. dato atro che la r'reonclllal'lonè iìon appariva possibile. ex articolo 4' comma E' della laggan' 8!,t1i l9?il' davau provvedimentl tempora!ìei ed urgenti reputati opporruní nell'interessc der co' '\t;-" niugi,nonrrnavailgludicelstruttore.ftsaval.udienzaperlacompariz.tone dellepartidavantialuiedisponevatrasmettersigliattialp,m,.ilqualetn. terr,enivanellacausaconnotainatti,riservandosidirassegnareleproprie conclusioni dopo I'istruzione' All,rrdienza de 27 giugno 2014 il procuratore del ricorrente dichiarava l'intervenuto decesso dei proprio assistito' sicché ritenuta la causa matura per ladecisionesenzaalcunaistruttoriqprecisateleconclusioni,ilgiudiceistrut. torerimetievalacausaalcollegioperiadecisione,disponendotrasmettersi g1i atti al Pubblico Minrstero in sede il quale' con nota rn atti' rassegnava le proprie conclusioni' Der,edickuararsilaSopravvenutacessazionedellamateriadelcontenderein ordineallaorrgrnartadomandadicessazionedeglreffetticiviliconseguentl ancora dell'emissione della sentenza parz-iale sullo statas' atlatrascrizionedelmatrimoruoconcordalarioacausadellamortedelricorrenteavvenutaindata (cfr.certi rcazioneinatti)edunquepnma Difatti.comepiùvoltechtaritodallaSupremaCorteconorientamentocondi- visoanchedaquestocollegroallalucedeldispostodell'art.l49c.c.',,inor- dinealcasodimortediunadelleparti'nelcor'sodiungiudrziodisepara- ztone e eti quetlo dì scioglimento o cessazione tlegli effetti civili del matnmonio. si è ripetunmente ajfermato che essa determina rl venir meno della mn' rcria del contenclere' cotx conseguenrc nullita di rune Ie pronunce emesse nel W
5 Corsodelp ocedimentoeno,tancorawssateingilulicato'reladveall,ogget. rcdeltacausanonpiitsussistente"(expluribrts'sivedanocassciv'29febbraio 2008 n. 5441, 21 aprile2006 n 9689 e 4 aprile 199? n' 2944\"' Diconseguenzqedallaluceditaleassorbentedeclaratori4inpresenzadiun giudizio a paru necessarie quale quello divorz-ile' non potrà esservi spazio per alcuna prosecuzione volontaria da parte degli eredi addirittura attraverso la formulazione di domande in via autonoma" se è vero che" "L'art tl0 c p'c'' secon<lo it quate in casa di morte di untt p(trîe' il processo è prosegttirc dal Successoreuniyersaleotleisttoiconfronti,esaurisceipropriffittinellasferclprocessuctleenonsiesrcnde./inoallacreazionediuxalegittimclzioneSo. stdnziale esclusct dalla specifica disciplina del rapporto in conrcstazione' Ne derivache,itlrcmadiazionedtdivorzio-doveildecessodiuttodeiconiugt' Sopraweftfiotlelcorsodelre ativoprocesso,determinalosciogltmenrcdel matrimonloperaltracausa,precludendotldiriltoatlotrcnereilhenedella vin richiesto in v, giudiziale (cessazione degli effetti civiti del man'imonio) - deîlanormanonvalearadicarela"legitimntioac!processum"delsucces';o' re (t Íftolo universale nei con'fronti del coniuge superstite' non verilìcandosi alcuna successione nel dirtilo e nel rapportu per I'intrinseca intrasmissibilità dellasttuazio lesoggeîtivwcorre 'alivct,,(cosicass.civ.25giugno2003n" r0065). Per le medestme considerazioni' nulla va disposto sulle spese' PQM definitivarnentepronunciandonelgiudizioiscriftoatn. 295Q12013R.G.A.C tra IIF e con I'intervento del P'M'' cosi F' provvede: r@r
6 I.dichraracèssatalamateriadelcontendereinordinea ladomandadicessazionedeglieffetticiviliconseguentiallatrascrizionedelmatrlmonlocon. cordatario ai sensi dell'art. 149 c.c., per morte del coniuge IIl avvenuta in corso di causa il 24 grugno 2014: 2.nulla Per le spese. così deciso in Barr, nella camera di consiglio della sezione l" civile del l'ribunale' il giorno 2 dicembre20l4' ll Giudice estensore A ofi. s s a fo{orka Attoffiw Il Pres cdott. Qjcc ente -" D e p o I I tat o r\[:.]!î'l' : lffi'firy*rsrnrrtvo D.5s I{ tiuúce e'teilsore l'larísa Atto[Lno
REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliDisposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (G.U. 11 maggio 2015 n. 107) Entrata in vigore: 26
Dettagli«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fippo D Aquino, Fabrizio D Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo
Dettaglift..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliA T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.
DDL APPROVATO DEFINITIVAMENTE IN DATA 22 APRILE 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (GU: non ancora pubblicato)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliTribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Reg. Dec. Pres. n.3/2006 IL PRESIDENTE Vista la determinazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 1 luglio 2004; Vista la successiva determinazione del Consiglio di Presidenza
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla
DettagliLEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve
LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO Prefazione... XIII I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 1 SEPARAZIONE CONSENSUALE E CONIUGI ECONOMICAMENTE AUTONOMI La questione... 3 Analisi dello scenario... 3 Inquadramento strategico...
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliSentenza. del 23 ottobre 2013 - e. coniugi e consumati
Conto corrente cointestato tra coniugi e disciplina della comunione de residuo TRIBUNALE DI BARI - Sentenza del 23 ottobre 2013 - e massima a cura dell Avv. Daniela Angelini Sono esclusi dalla comunione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA
Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex)
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex) Processo civile ordinario (1) Valore Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliAi Signori Dirigenti Istituti Scolastici Provinciali LORO SEDI
\ Provincia Regionale di Messina Il Commissario Straordinario PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA USCITA PRESIDENZA 27/02/2014 Protocollo n 0000639/14/GAB PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA USCITA 27/02/2014 Protocollo
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettagli====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano
/RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliTabelle Contributo Unificato C.U.
Tabelle Contributo Unificato aggiornamento gennaio 2015 PROCESSO CIVILE ORDINARIO ORDINARIO Per tutte le cause civili è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria per le spese di Giustizia una marca
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliN. 14299/2014 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmproxy. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
N. 06507/2014 REG.PROV.CAU. N. 14299/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliProt. n. 26300/Area II Avellino 15/12/2014 AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
Prot. n. 26300/Area II Avellino 15/12/2014 AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI ANDRETTA (AV) OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno recante
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliCOMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO
COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO N. 96 DEL 04/08/2009 Codice Comune 10522 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CON DOMICILIO LEGALE PRESSO LO STUDIO DELL AVV. PAOLO * * * * *
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI - DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI - DEI DIRIGENTI PROVINCIALI Adottato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento,
N. 09172/2015 REG.RIC. Pagina 1 di 5 N. 121.22/2015 REG.PROV.COLL. N. 09172/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
DettagliN. 831-892-1053-1288-1938-2200-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE AMICI, MORETTI, VERINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 831-892-1053-1288-1938-2200-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 831, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI AMICI, MORETTI, VERINI Modifiche all articolo 191 del codice
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliI f, L'i$, î.m8. r.* REPUEALiEA ffaliai{a SENTENZA. fit tf. nera Gausa iscfitra ar n. g4gp005 Ruoro Generake csr$oversia in mate-\g&;ùdlu!!
REPUEALiEA ffaliai{a N NOM DEL POPOLO ITAL]ANO TFSBUNALE DI ]ì[o{íara La Dr.ssa Maria Gabriella MAriani, in funzislc di Giudice dd Lavoro' ha pronunziato la seguente ftd" * rp'tè" t. "#,w I f, L'i$, î.m8.lr-
DettagliINDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI. 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale
INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale...3 2. Dichiarazione del valore della controversia al fine della determinazione
DettagliLE NUOVE COMPETENZE DELL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI
Grazia Benini SERVIZI DEMOGRAFICI M 44 LE NUOVE COMPETENZE DELL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI I edizione Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliProcesso civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo
Processo civile telematico Nozioni di base e decreto ingiuntivo 1. Cosa si vuole raggiungere con il Processo civile telematico? Migliorare l efficienza della parte burocratica dei procedimenti. Questo
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE I Consiglieri provinciali di Bergamo sono tenuti all osservanza delle disposizioni
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliTRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
TRIBUNALE DI Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PER \\server\data\sito studio\formule\ricorso per
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliCOMUNE DI FOLIGNO AREA AFFARI GENERALI
AREA AFFARI GENERALI REGOLAMENTO Per la Pubblicità della Situazione Patrimoniale dei Consiglieri Comunali e degli altri soggetti obbligati - Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento istituisce
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAHE. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAHE. DELL'UMBRIA E DELLE \ MARCHE"'.>.", ". ',:". ~," ",' 'I.. --~ '.. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE no 29 del 15/0112015 Oggetto: Estinzione del rapporto di lavoro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
Dettagli4. La cessione della contraenza può essere disposta in favore di uno soltanto tra gli eredi testamentari o legittimi del contraente deceduto.
SUBENTRO nella CONTRAENZA per PREMORIENZA Elenco documentazione necessaria Si ricorda che il subentro nella contraenza mortis causa può essere effettuato in caso di decesso del contraente - allorchè la
DettagliIl curatore avrà cura di compilare le parti evidenziate in rosa lasciando. al GD le aree evidenziate in rosso e quelle non evidenziate che
Il curatore avrà cura di compilare le parti evidenziate in rosa lasciando al GD le aree evidenziate in rosso e quelle non evidenziate che verranno compilate dal gd in udienza (v. presenza parti) Il curatore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
CARLO GUGLIELMO IZZO con la collaborazione di ADRIANO IZZO, ANDREA FALZONE, VALERIO CIONI SEPARAZIONE E DIVORZIO Cacucci Editore - Bari 2009 INDICE Capitolo Primo Il procedimento di separazione giudiziale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
DettagliGIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
GIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO con CD-rom allegato SOMMARIO PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE LA PROCURA ALLE LITI E LE NOTIFICAZIONI 3 1. ATTO DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA
DettagliNUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL 93 19 maggio 2015 Immediatamente Eseguibile
Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL 93 19 maggio 2015 Immediatamente Eseguibile Oggetto : Costituzione in giudizio nel ricorso avverso diniego istanza
DettagliFisco e beni del fondo patrimoniale - Sentenza 437/2010 Commissione Tributaria Milano
Fisco e beni del fondo patrimoniale La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione XXI, con la sentenza n.ro 437 del 20 dicembre 2010, ha statuito che non sono ammesse azioni esecutive e cautelari
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio 2005. Estensore Tortorici
La motivazione dei provvedimenti dell Autorità Fiscale è funzionale a consentire il pieno esercizio del diritto costituzionale di difesa ai contribuenti destinatari dei medesimi. Tale orientamento è documentato
DettagliC i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)
C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli) COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014) N. 36 del 12/03/2015 (adottata
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliCOMUNE DI BITONTO. Provincia di Bari COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE OGGETTO RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE CAUSA PROMOSSA
Si trasmette in copia l esecuzione a Il Segretario Generale COMUNE DI BITONTO Provincia di Bari COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N 43.. del 4.02.2010. OGGETTO RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE
DettagliRichiesta di avvio della procedura di mediazione
Spett. le Concordia Management s.r.l. Via Augusto Vera, 19 00142 - Roma (RM) Richiesta di avvio della procedura di mediazione via fax al n 06.23.32.83.52 via e-mail info@concordiamanagement.it via posta
DettagliPrimo GRADO Impugnazione Cassazione. Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 3 marzo 2015 Processo civile ordinario (1) Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00 Processi di valore superiore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composto dai signori dr. Calogero Domenico Cammarata Presidente dr. Gaetano Sole Giudice dr. Andrea Giuseppe
DettagliL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, DI TERNI E DI SPOLETO
L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, DI TERNI E DI SPOLETO ORGANIZZANO CORSO PER DIFENSORI D UFFICIO NEL PROCESSO PENALE E CIVILE MINORILE E PROPEDEUTICO ALLA NOMINA A CURATORE SPECIALE DEL MINORE Si comunica
DettagliCollegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44
Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli