LE PRINCIPALI MASSIME DELLA GIURISPRUDENZA

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1 LE PRINCIPALI MASSIME DELLA GIURISPRUDENZA B) Viaggi e vacanze «tutto compreso» 1. In materia di viaggio turistico, spetta al contraente di cui è allegato e dedotto l'inadempimento nell'atto introduttivo del giudizio il compito di fornire adeguata prova contraria, dovendosi applicare il generale principio, valevole in tema di inadempimento, in base al quale il creditore che agisca per l'adempimento deve provare solo la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Tale inadempimento nei viaggi turistici può consistere anche nella circostanza che l'organizzatore del viaggio non abbia predisposto adeguate soluzioni alternative, senza oneri aggiuntivi per il viaggiatore, in caso di impossibilità di soddisfare l'offerta turistica così come pubblicizzata (e quindi offerta) al cliente. (Trib. Roma, Sez IX, 27 aprile 2011, in DeAgostini Prof., 2011) 2. E' fondato il ricorso in appello promosso ai fini della riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace abbia declinato la propria competenza per materia (ritenendo inderogabile la competenza del Tribunale in ordine alla pretesa risarcitoria, da vacanza rovinata, conseguente alla cancellazione del volo internazionale), facendo applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità affermatasi in ordine all'interpretazione del termine "Tribunale" cui fa riferimento la convenzione di Montreal, contenente norme applicabili nel trasporto aereo. I criteri di collegamento contenuti nell'art. 33 della convenzione, riguardando la determinazione della giurisdizione e non già della competenza, comportano che il termine Tribunale, cui la convenzione fa riferimento, deve intendersi nell'ampia accezione del termine e quale Ufficio Giudiziario deputato all'esercizio della funzione di sua competenza in base alle normali regole processuali. In conclusione il Giudice di Pace, nella sentenza gravata ha errato nel declinare la propria competenza in quanto, in virtù dell'affermata applicazione della giurisdizione italiana, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e del valore della controversia, è competente a dirimere la controversia. (Trib. Bologna, Sez. II, 7 aprile 2011, in DeAgostini Prof., 2011) 3. Il danno da vacanza rovinata non è configurabile al di fuori delle ipotesi di stipulazione di un pacchetto turistico tutto compreso, poiché solo in simile evenienza ragioni del viaggio del passeggero assumono rilevanza ai fini della stipula del contratto. La disciplina dettata per i viaggi organizzati non è pertanto estensibile in via analogica al contratto di trasporto, in cui l'obbligazione del vettore è invece quella di trasferire da un luogo ad un altro il viaggiatore ed il

2 bagaglio, senza alcun riferimento ai motivi che hanno determinato la stipulazione da parte del creditore del contratto di trasporto medesimo. (Giud. di pace Milano, Sez. VIII, 1 febbraio 2011, in DeAgostini Prof., 2011) 4. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un "depliant" illustrativo, l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc. Sicché, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante (ai sensi dell'art c.c. e del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, art. 17 applicabile "ratione temporis") da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore. (Cass., 10 gennaio 2011, n. 297, in Danno e Resp., 2011, p. 443 ss.) 5. L'art. 19 del D.Lgs. n. 111/1995 fissa una disciplina delle contestazioni e del reclamo in tema di inadempimento nell'esecuzione di un contratto di viaggio turistico che, lungi dal fissare oneri e decadenze a carico del consumatore viaggiatore, è a favore di quest'ultimo, nel senso che la contestazione delle "mancanze" deve avvenire senza ritardo proprio per consentire all'organizzatore di eventualmente "porvi rimedio", e che l'invio di una raccomandata, da parte del consumatore, con ricevuta di ritorno entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, è facoltativa ed ha la chiara funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale. (Cass., 10 gennaio 2011, n. 297, in Danno e Resp., 2011, p. 443 ss.) 6. Ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. n. 206/2005, in caso di annullamento del pacchetto turistico il consumatore ha diritto in via alternativa ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, ad un pacchetto turistico di qualità inferiore previa restituzione della differenza del prezzo oppure al rimborso della somma di denaro già versata. Qualora l'annullamento consegua ad inadempimento del tour operator, ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 206/2005, al consumatore spetta anche il risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata. (Trib. Milano, Sez. XI, 16 dicembre 2010 in Corr. Merito, 2011, p. 595 ss., nota di SRUBEK TOMASSY)

3 7. Qualora in sede di stipula di un contratto avente ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico l'agenzia non indichi, espressamente, di agire in qualità di intermediario dell'organizzatore del viaggio, vengono a ricadere sul primo di tutte le responsabilità che, altrimenti, graverebbero sul secondo. (Trib. Milano, Sez. XI, 29 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2011) 8. L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico anche quando la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi. (Trib. Bergamo, 28 settembre 2010, in Corr. Merito, 2011, p. 469 ss.) 9. L'art. 14 D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee (ed attualmente corrispondente all'art. 93 del D.Lgs. n. 206 del 2005) prevede, nell'ambito dei rapporti contrattuali derivanti dall'acquisto di pacchetti turistici, la legittimazione passiva in capo al tour operator laddove sorgano controversie determinate dall'inadempimento di fornitura di servizi da questo assemblati, anche e soprattutto al fine di garantire il consumatore dal probabile verificarsi di reciproci addebiti di responsabilità tra il tour operator ed il vettore aereo. In ipotesi siffatte, tuttavia, resta fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa del primo nei confronti del fornitore inadempiente, il quale, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto ad assolvere l'onere di provare l'intervenuta adozione di tutte le misure che potevano essergli ragionevolmente imposte per evitare il danno, ovvero la concreta non impossibilità di adottarle. (Trib. Benevento, 15 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 10. La responsabilità del tour operator per i danni che il viaggiatore subisce ricalca il modello di responsabilità tipico delle obbligazioni di risultato come delineato dall'art c.c. Il D.Lgs. n. 111 del 1995 infatti, ed in particolare agli artt. 14 e 15, sancisce la responsabilità del tour operator debitore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, delimitando la risarcibilità rispetto a quanto espressamente dettato dalle convenzioni internazionali ed escludendola, ai sensi del successivo art. 17, solo quando la mancata o inesatta esecuzione sia imputabile al consumatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile. In particolare il tour operator, in quanto tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, ne risponde anche nel caso in cui la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore) di cui si sia avvalso, fatto salvo, ovviamente, il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nel caso specifico, in applicazione di siffatti principi, la Corte ha confermato il diritto al risarcimento del danno in capo al turista che aveva

4 subito notevoli danni fisici in occasione della collisione della barca a motore sulla quale stava navigando con altra imbarcazione, collisione avvenuta per colpa del timoniere del natante sul quale lo stesso si trovava). (Cass., 10 settembre 2010, n , in Danno e Resp., 2011, p. 268 ss. nota di ROSSI) 11. In tema di danni da cd. "vacanza rovinata", in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 111 del 1995 che risulta applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), sono tenuti al risarcimento dei predetti danni l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, ciascuno secondo le proprie responsabilità, salvo la prova che il mancato o l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del predetto pacchetto sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a loro non imputabile. L'organizzatore ed il venditore, dunque, a seguito dell'acquisto di un pacchetto turistico "tutto compreso", assumono specifici obblighi, soprattutto di natura qualitativa, relativamente alle modalità di viaggio, alla sistemazione alberghiera, ai livelli dei vari servizi che devono essere adempiuti puntualmente. Ne consegue che laddove, come accertato nel caso di specie dalle varie risultanze probatorie, tali obblighi non siano stati ottemperati dall'organizzatore, sulla base del criterio medio di diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., si configura la responsabilità contrattuale di quest'ultimo che, conseguentemente, è tenuto a risarcire i danni patiti da colui che ha acquistato tale pacchetto. (Trib. Nola, Sez. II, 9 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 12. Sussiste responsabilità, di natura contrattuale, a carico dell'organizzatore di viaggi o del venditore qualora la prestazione inerente un pacchetto turistico c.d. "tutto compreso", come espressamente presentata in tutti i suoi molteplici aspetti nei dépliants illustrativi, non sia esattamente realizzata, in applicazione di un criterio medio di diligenza ex art. 1176, comma 1 c.c. L'organizzatore, invero, al pari del venditore, è tenuto a tenere fede a tutti gli specifici obblighi, di carattere prettamente qualitativo, che sono insiti in siffatta proposta ed attinenti, in particolare, alle modalità di viaggio, alla sistemazione alberghiera, al livello dei servizi ecc., con la conseguenza che, al fine di escludere la propria responsabilità è tenuto a fornire adeguata prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. (Trib. Nola, Sez. II, 9 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 13. Deve essere riconosciuto e liquidato il danno da vacanza rovinata in capo al soggetto che abbia subito, nel corso del soggiorno, un sinistro determinante un'oggettiva compressione del proprio diritto al godimento della vacanza intesa come svago, divertimento. (Giud. di pace Milano, Sez. IX, 2 settembre 2010, in DeAgostini Prof., 2010)

5 14. In tema di contratto di viaggio, a norma dell'art. 93, D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. In particolare, il venditore assume nei confronti del viaggiatore la responsabilità tipica del mandatario, in forza della quale, é tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all'art c.c. ed ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell'organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici con i quali ha direttamente concluso in nome e per conto del turista, ma non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti con quelli promessi e pubblicizzati. La responsabilità a carico dell'agente di viaggi può derivare solo quando dai documenti di viaggio non risulti espressamente la limitazione della sua attività ed una mera opera di intermediazione. (Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, il Tribunale, risultando espressamente circoscritta la responsabilità dell'agenzia di viaggi, il cui unico obbligo è stato di eseguire correttamente l'incarico affidatole dagli odierni attori, stipulando in loro nome e per loro conto un contratto avente tutti gli elementi dagli stessi richiesti e non quello di garantirne l'esatta esecuzione da parte dell'organizzatore, stante la specifica richiesta degli attori di accertamento della cattiva esecuzione delle prestazioni loro fornite presso la struttura alberghiera nella quale hanno soggiornato nel corso della vacanza e, dunque, della responsabilità a carico dell'organizzatore, acclarata la carenza di legittimazione passiva dell'agenzia di viaggi rispetto alle domande attoree, definitivamente pronunciando, ne rigetta la domanda). (Trib. Bari, Sez. II, 22 luglio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 15. Il "tour operator" è tenuto a fornire al consumatore turista le informazioni necessarie per effettuare il viaggio, tra le quali, non può non essere compresa quella attinente alle formalità richieste per l'espatrio di un soggetto minore. Tale obbligo informativo trova giustificazione nello scopo della disciplina legale, diretta a tutelare il consumatore turista, certamente non agevolmente in grado di conoscere tutta la disciplina che regola l'effettuazione di un soggiorno all'estero, a differenza degli operatori professionali del settore. (Trib. Milano, 3 giugno 2010, in Contratti, 2010, p ss.) 16. Il contratto di organizzazione di viaggio, si inquadra nell'ambito dello schema dell'appalto di servizi, con responsabilità diretta dell'organizzatore circa l'inesatto o il mancato adempimento delle obbligazioni assunte salvo la prova della non imputabilità dei fatti alla sua persona. Con il contratto in questione, difatti, l'agenzia turistica si obbliga a procurare al cliente, ad un prezzo tutto compreso, un servizio complessivo, comprendente il trasporto,

6 l'alloggio, il vitto ed altre prestazioni. L'omesso adempimento di quanto garantito fa insorgere in capo all'agenzia turistica la responsabilità per la mancata realizzazione del risultato promesso. (Trib. Roma, Sez. IX, 1 giugno 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 17. E' legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di prezzo, formulata dal turista la cui località di villeggiatura sia stata cambiata, senza preavviso, al momento dell'arrivo o poco dopo, pur se la nuova località si trova a distanza modesta da quella scelta. La località, nell'ambito di un contratto con finalità turistiche, infatti, ancor prima che da un punto di vista strettamente soggettivo (quali la scelta di un luogo perché già conosciuto, perché vi sono degli amici etc.) incide oggettivamente in maniera pregnante nell'ambito dell'economia del contratto, proprio in quanto primo elemento rilevante ai fini della valutazione del prezzo pattuito, prima ancora della specifica posizione dell'immobile in cui risiedere, della sua struttura e grandezza. Due località, infatti, anche se a minima distanza possono presentare caratteristiche completamente diverse, con conseguente modifica, non priva di rilevanza, dell'oggetto del contratto. L'inadempimento verificatosi, quindi, non appare affatto di scarsa importanza, né contrario a buona fede può essere definito il rifiuto opposto dal turista ad accontentarsi della nuova località impostagli al momento dell'arrivo. (Trib. Milano, Sez. VI, 13 maggio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 18. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione determina l'automatico verificarsi dell'effetto risolutorio, con la conseguente liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile. Allo stesso tempo, tuttavia, la parte liberata, qualora debba di fatto riscontrare l'assoluta impossibilità di effettuare la propria prestazione, non solo può chiedere la controprestazione, ma deve provvedere alla restituzione di tutto quanto ricevuto, in ottemperanza delle norme sulla ripetizione dell'indebito, di cui all'art c.c. (Giud. di pace Pozzuoli, 3 maggio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 19. Nei contratti di soggiorno alberghiero il termine di dieci giorni riconosciuto al consumatore per l'esercizio del diritto di recesso, senza alcuna penalità e senza specificazione di alcun motivo, decorre per i contratti a distanza, ex art. 65, comma secondo, lett. b), D.Lgs. n. 206 del 2005, dal giorno della conclusione del contratto, ovvero dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 52 del menzionato provvedimento legislativo, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto, purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione medesima. Ciò rilevato, stante, nella specie, la mancata ottemperanza degli obblighi informativi di cui al citato art. 52, D.Lgs. n. 206 del 2005, il termine per l'esercizio del

7 diritto di recesso deve ritenersi quello di 90 giorni dall'intervenuta conclusione del contratto, per cui legittima è la disdetta esercitata dall'attore dopo soli trenta giorni dalla menzionata conclusione, tra l'altro dovuta a sopravvenuta impossibilità della prestazione contrattuale a causa di un non prevedibile problema di salute di uno dei contraenti (imprevista gravidanza pericolosa della coniuge dell'attore). (Giud. di pace Pozzuoli, 3 maggio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 20. L'organizzatore di viaggi (tour operator) che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno sofferto dal consumatore per i disagi da quest'ultimo sopportati, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, ex art. 93, Codice consumo D.Lgs. n. 206/2005. (Trib. Bari, 16 marzo 2010, in Resp. civ., 2010, p. 394 ss.) 21. L'organizzatore di un pacchetto turistico, ove non fornisca adeguata prova dell'impossibilità della prestazione ad esso non addebitabile, è responsabile dell'inadempimento del contratto, in caso di non corrispondenza tra quanto pattuito in relazione al livello qualitativo dell'offerta di viaggio "tutto compreso", come risultante da un dépliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso, e quanto realmente prestato ai turisti (nella specie, le fotografie pubblicate sul dépliant riproducevano una bella spiaggia antistante l'albergo e un bel mare, mentre i turisti, giunti sul posto, avevano constatato che la spiaggia era sporca e il mare era diffusamente inquinato da idrocarburi). (Cass., 4 marzo 2010, n. 5189, in Foro it., 2010, I, 1768; in Resp. civ., 2010, p. 390 ss.) 22. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico «tutto compreso», sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustrativo, l organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell inadempimento, derivante (ai sensi dell art c.c. e dell art. 17 d.leg. 17 marzo 1995 n. 111, applicabile ratione temporis) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore (fattispecie relativa all acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto il viaggio aereo e l alloggiamento in un complesso turistico in cui, diversamente da quanto risultava dalla fotografia pubblicata sul depliant, la spiaggia era sporca e il mare inquinato da idrocarburi).

8 (Cass., 4 marzo 2010, n. 5189, in Mass. Foro it., 2010, p. 226) 23. Il tour operator è responsabile dei danni subiti dagli acquirenti di un pacchetto turistico tutto compreso allorché costoro non abbiano potuto fruire di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, così come diffusamente evidenziato nel depliant illustrativo, il quale costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale. (Cass., 4 marzo 2010, n. 5189, in Foro it., 2010, I, c ss.; in Resp. civ., 2010, p. 390 ss.) 24. L operatore turistico è sempre tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. (Trib. Bologna, Sez. II, 22 febbraio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 25. L'organizzatore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Trib. Roma, Sez. IX, 8 febbraio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 26. La responsabilità del tour operator, per l'inadempimento relativo ai servizi offerti nel villaggio turistico (sistemazione semiumida, pavimentazione dissestata, assenza di illuminazione nelle ore serali, sporcizia al suolo e sulla biancheria), è qualificabile come responsabilità oggettiva risultando fondata su un criterio di imputazione obiettiva di eventi, anche incolpevoli, che rientrano nella sfera dei compiti organizzativi dell'attività d'impresa dallo stesso esercitata e costituenti manifestazione del rischio tipico dell'attività in questione. L'obbligazione dell'operatore turistico, infatti, è un'obbligazione di risultato e non di mezzo. (Giud. di pace Milano, Sez. VIII, 3 febbraio 2010, in DeAgostini Prof., 2010) 27. In tema di contratto di viaggio turistico, l'intermediario assume nei confronti del viaggiatore sia la responsabilità tipica del mandatario che quella di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n (applicabile nella specie "ratione temporis"). In forza del primo tipo di responsabilità, l'intermediario é tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all'art cod. civ. e ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta

9 dell'organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici ma non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell'attività esercitata, l'inaffidabilità dei soggetti cui si sia rivolto o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse e pubblicizzate. (Cass., 19 gennaio 2010, n. 696, in Contratti, 2010, p. 371 ss.; in Foro it., 2010, I, c. 841 ss.) 28. Posto che grava sull'intermediario di viaggi l'onere di fornire la prova di aver formalmente trasmesso ai viaggiatori, mediante i documenti di viaggio, le informazioni prescritte, idonee a renderli avvertiti del fatto che l'intermediario medesimo non assume a suo carico rischi ed incognite circa l'adempimento delle prestazioni turistiche, nonché a far loro conoscere l'identità dei soggetti direttamente responsabili, la mancata dimostrazione del compimento di tale formalità fa sì che l'intermediario assume la stessa responsabilità dell'organizzatore. (Cass., 19 gennaio 2010, n. 696, in Contratti, 2010, p. 371 ss.; in Foro it., 2010, I, c. 841 ss.) 29. La responsabilità per gli eventuali inadempimenti dell'organizzatore del viaggio, o del fornitore dei servizi turistici, non può essere addebitata automaticamente al mero intermediario, occorrendo a tal fine dimostrare che quest'ultimo era a conoscenza, o avrebbe potuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell'attività esercitata, l'inaffidabilità dei predetti soggetti, ai quali ha indirizzato i suoi clienti, ovvero la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite i dépliants e il materiale pubblicitario. (Cass., 19 gennaio 2010, n. 696, in Contratti, 2010, p. 371 ss.; in Foro it., 2010, I, c. 841 ss.) 30. La domanda attorea volta a sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inesatta esecuzione del contratto di viaggio avente ad oggetto un pacchetto turistico organizzato dalla medesima, è fondata e merita accoglimento nei limiti in cui risulti adeguatamente provata e circostanziata in ordine all'inadempienza contrattuale della stessa. In particolare, laddove risulti accertato il cattivo stato di igiene della cabina del catamarano durante la navigazione e l'impossibilità per gli attori di godere pienamente della zona di mare antistante la struttura alberghiera a causa della presenza delle alghe in tutta l'area antistante, ne deriva che il contratto stipulato certamente non può ritenersi adempiuto secondo buona fede. Ne consegue che agli attori va riconosciuto il diritto al ristoro del danno non patrimoniale sofferto non avendo proposto una domanda risolutoria per inadempimento ai sensi degli artt e 1455 c.c. (Trib. Ancona, 11 gennaio 2010, in DeAgostini Prof., 2010)

10 31. Tra i danni che il "tour operator" è obbligato a risarcire al cliente in caso di inadempimento rientra il danno da vacanza rovinata. (Trib. Torino, 4 dicembre 2009, in Foro pad., 2010, p. 819 ss.) 32. L'assistenza del "tour operator" deve essere adeguata sia quanto ai mezzi di trasporto alla struttura alberghiera alla ristorazione alle escursioni programmate alla fase di spostamento dell'organizzazione. (Trib. Torino, 4 dicembre 2009, in Foro pad., 2010, p. 819 ss.) 33. L'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 111/1995, abrogato dall'art. 146 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), che all'art. 93 detta una disciplina identica, non correla la responsabilità dell'organizzatore del pacchetto turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione. Al contrario è posta la regola secondo cui quante volte sia configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l'acquirente del pacchetto turistico può rivolgersi all'organizzatore, che assume del resto un'obbligazione di risultato nell'ambito del rischio d'impresa. Infatti, i casi di esonero della responsabilità dell'organizzatore, contemplati dal successivo art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 111/1995 (ripresi dall'art. 96 del codice del consumo), non sono a questi riferibili in relazione al comportamento del prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile per l'organizzatore), ma possono esonerare l'organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del consumatore acquirente in quanto ne sarebbe anzitutto esonerato il prestatore. (Cass., 3 dicembre 2009, n , in Danno e resp., 2010, p. 725 ss., con nota di NAPOLITANO) 34. L organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell ambito del rischio di impresa, un obbligazione di risultato nei confronti dell acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell esecuzione della prestazione (nella specie, la suprema corte, nel cassare la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di condanna dell organizzatore di pacchetto turistico al risarcimento del danno subìto dal consumatore per il morso di una piccola scimmia che era stata lasciata libera di vagare dal proprietario nell albergo ove il ricorrente soggiornava, allo scopo di divertire i turisti, ha precisato che l obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l ambito della

11 prestazione alberghiera, la quale necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo). (Cass., 3 dicembre 2009, n , in La resp. civile, 2010, p. 280 ss., con nota di TOSCHI VESPASIANI) 35. Il danno da vacanza rovinata costituisce danno che è normalmente inteso come lo stress subito dal turista a causa da talune carenze o incongruenze del viaggio rispetto a quanto organizzato prima della partenza. Disagio e stress conseguente alla perdita della possibilità di relax, ristoro ed aspettativa di svago tipica di un periodo di ferie e che costituiscono i profili e i connotati caratterizzanti l'interesse che il contratto di viaggio vacanza è destinato a soddisfare. Danno che può, quindi, realizzarsi indipendentemente da un pregiudizio economico e che può quindi anche atteggiarsi a mero danno di carattere non patrimoniale. (Trib. Novara, 30 novembre 2009, in ) 36. L'agenzia di viaggi risponde dei danni subiti dal turista nel corso di una escursione anche allorquando il terzo trasportatore sia un rappresentante apparente ex art c.c.. (Cass., 13 novembre 2009, n , in Contratti, 2010, p ss., con nota di CARRASSI) 37. Lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e l'agente di viaggio si evidenzia nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio: l'agente infatti, in tale momento, da una parte assume le relative somme nel suo patrimonio e dall'altra parte le incassa come mandatario dell'organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, atteso che l'unico soggetto abilitato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore. Tali soggetti sono dunque attivamente e passivamente legittimati fra di loro. (Cass., 8 ottobre 2009, n , in DeAgostini Prof., 2009) 38. In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra quest'ultimo e l'intermediario sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art cod. civ., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio qualora l'agente, in forza di questo rapporto, abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore. L'agente, inoltre fin dal momento dell'incasso del prezzo

12 versato da parte del viaggiatore, agendo anche in qualità di mandatario del "tour operator", da cui riceve le provvigioni, è tenuto al rimborso a favore di quest'ultimo delle somme ricevute dal viaggiatore medesimo, in quanto, come si desume dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., egli deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. (Cass., 8 ottobre 2009, n , in DeAgostini Prof., 2009) 39. E' ammissibile la riparazione del danno non patrimoniale, in conseguenza dell'impossibilità di poter svolgere le vacanze già programmate, a causa dell'inadempimento del "tour operator". (Giud. di pace Venezia, Mestre, 30 settembre 2009, in Resp. civ., 2009, p ss.) 40. L organizzatore di viaggi turistici (c.d. tour operator) in base ai principi contenuti nella convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio (Ccv), ratificata dall Italia dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084, deve adottare tutte le misure idonee a evitare danni a coloro che vi partecipano; a tal fine è sufficiente che egli tenga una condotta adeguata, la quale, tuttavia non deve necessariamente superare il livello medio di diligenza; in particolare, per adempiere agli obblighi informativi, è sufficiente che l organizzatore informi il viaggiatore delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attività sportive, escursioni) e che metta a sua disposizione l opuscolo informativo previsto dall art. 9 d.leg. 17 marzo 1995 n. 111 (ora trasfuso nell art. 88 d.leg. 6 settembre 2005 n. 206, recante il codice del consumo), il quale contempla le notizie (per lo più di carattere amministrativo) necessarie per recarsi all estero, i servizi forniti e le condizioni atte a giustificare l annullamento del pacchetto turistico; nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi (nella fattispecie, la suprema corte ha confermato la sentenza della corte d appello che aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, avanzata da una cliente, ritenendo che non rientrasse tra gli obblighi del tour operator quello di informare la turista della presenza, nel tratto di mare antistante al villaggio turistico, di una particolare alga ustionante che, favorita dal fenomeno della bassa marea, le avrebbe impedito il normale godimento della vacanza causandole una patologia dermatologica). (Cass., 6 luglio 2009, n , in Guida al dir., 2009, fasc. 35, p. 14 ss., con nota di PIRRUCCIO; in Giust. civ., 2009, I, p ss.) 41. Va esclusa la gratuità dei viaggi premio, la cui erogazione sia subordinata all acquisto di prodotti da parte del beneficiario, ricorrendo in tale ipotesi un pagamento, indiretto ed anticipato. (Cass., 2 aprile 2009, n. 8012, in Foro it., 2009, I, c ss.)

13 42. Non può sussistere la figura del «mediatore» nella organizzazione delle vacanze, dopo che il legislatore è intervenuto inquadrando la fattispecie ai sensi degli art. 82 seg. cod. consumo; infatti si configura un pacchetto turistico ogni qualvolta siano presenti nel contratto l alloggio ed i servizi non accessori, quali il vitto e l accesso a strutture turistiche come piscine, spiagge private ecc.; infatti non è obbligatorio che gli alberghi abbiano un ristorante e comunque nel contratto di locazione di camere d albergo non è compreso il prezzo dei pasti. (Giud. di pace Bari, 4 febbraio 2009, in Giud. pace, 2010, p. 153 ss., con nota di ZAMBONIN) 43. In base al codice di consumo adottato con il d.leg. 6 settembre 2005 n. 206 sussiste la responsabilità solidale dell organizzatore del viaggio e del venditore del pacchetto turistico per il risarcimento del danno in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, restando peraltro in facoltà del viaggiatore di rivolgere la sua domanda anche nei confronti del diretto responsabile del danno. (Giud. di pace Eboli, 28 gennaio 2009, in Dir. maritt., 2010, p. 174 ss.) 44. La circostanza che il pacchetto turistico comprenda anche una copertura assicurativa non esclude la responsabilità dell organizzatore del viaggio e del venditore del pacchetto turistico. (Giud. di pace Eboli, 28 gennaio 2009, in Dir. maritt., 2010, p. 174 ss.) 45. Mentre l agenzia di viaggi, che ha svolto attività di mediatore, non può ritenersi responsabile in quanto la scelta dei locali e la presentazione di questi mediante catalogo è un attività propria ed esclusiva del tour operator quest ultimo, è certamente il reale e unico legittimato passivo al quale addebitare la responsabilità degli eventi di cui alla narrativa; essendo la vacanza organizzata per un tempo notevolmente lungo (ventidue giorni) e per altro fuori Italia, le sole spese di viaggio assumono un aspetto del tutto marginale, in relazione alla circostanza, che il disservizio e quindi la prestazione non goduta, è da relazionare esclusivamente al soggiorno e non già al viaggio. (Giud di pace Pomigliano D Arco, 19 gennaio 2009, in Giud. pace, 2009, p. 327 ss., con nota di ZAMBONIN) 46. In tema di vendita di pacchetti turistici, contratto regolato dal d.leg. n. 111 del 1995 (oggi trasfusi negli art. 82 seg. codice del consumo), sussiste responsabilità del tour operator anche per i danni cagionati dai prestatori di servizi di cui quest ultimo si sia avvalso, salva la prova del

14 fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore. (Trib. Palermo, 13 gennaio 2009, in Corr. merito, 2009, p. 733 ss., con nota di SALERNO; in Contratti, 2009, p. 688 ss., con commento di GALATI) 47. Qualora la proposta di contratto di pacchetto turistico sottoposta dal tour operator al viaggiatore preveda la possibilità di effettuare lo stesso viaggio con due diversi tipi di aeromobile, pagando prezzi differenti, non ricorre alcuna ipotesi né di obbligazione alternativa, né facoltativa, ma sussistono semplicemente due diverse proposte contrattuali, che è in facoltà del viaggiatore accettare o rifiutare; pertanto, una volta che quest ultimo abbia scelto la formula contrattuale più economica, non può pretendere di viaggiare con l aeromobile previsto per la soluzione più costosa, nemmeno nell ipotesi in cui, dopo la stipula del contratto, il tour operator gli abbia unilateralmente comunicato che il viaggio sarebbe avvenuto con quest ultima modalità, a meno che in tal caso il viaggiatore non abbia accettato per iscritto la modifica in melius del mezzo di trasporto, entro due giorni dalla relativa comunicazione, rendendola così vincolante per il tour operator ai sensi dell art. 12 d.leg. 17 marzo 1995 n. 111 (applicabile nella specie ratione temporis, ed oggi trasfuso nell art. 91, 3º comma, d.leg. 6 settembre 2005 n. 206). (Cass., 19 dicembre 2008, n , in Trasporti, 2008, fasc. 106, p. 265 ss.; in Giust. civ., 2009, I, p ss.) 48. Il contratto di acquisto di un pacchetto turistico è valido anche se sottoscritto da un solo partecipante; difatti se più persone intendono effettuare una vacanza insieme, raggiungendo la medesima località con gli stessi mezzi e servendosi dei medesimi servizi (alberghieri e non), non concludono tanti contratti distinti ma un unico contratto relativo all acquisto del pacchetto turistico. (Cass., 3 novembre 2008, n , in Obbl. e contratti, 2009, p. 902 ss., con commento di BRUNI) 49. Con riferimento all'imprevedibilità dell'evento, l'art. 96 del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che sostituisce l'art. 17, 1 comma del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 ("Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"") stabilisce che "L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la

15 prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile". Inoltre, con riferimento alla impossibilità di usufruire di alcuni dei servizi previsti dal contratto di viaggio, l'art. 91 del codice del consumo prevede che "Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno". Ne deriva che non essendo fruibili alcuni dei servizi previsti dal contratto di viaggio, per causa indipendente dalla volontà dell'organizzatore, questi è liberato dalla responsabilità per danni, ma è pur sempre tenuto in virtù delle norme sopra richiamate a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. (Trib. Roma, Sez. IX, 30 ottobre 2008) 50. In una crociera a bordo di una nave che trasporta oltre mille passeggeri ben possono verificarsi degli imprevisti come l affollamento ai buffets, alla piscina, alle vasche idromassaggio o la presenza di alcuni lettini sul percorso jogging; ma trattasi di inconvenienti che, in vacanza e in assenza di impegni impellenti e non rinviabili, non hanno incidenza notevole sul modo di essere della persona, che la persona può quindi sopportare con un minimo di tolleranza nell attesa di un momento più propizio per godere dei servizi. (Giud. di pace Bari, 5 ottobre 2008, in Dir. maritt., 2009, p ss., con nota di LA CHINA) 51. Nei rapporti disciplinati dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 sul contratto di viaggio, non può applicarsi l equiparazione tra organizzatore e intermediario, qualora risulti dai documenti di viaggio che l intermediario abbia fatto constare tale sua qualità. (Trib. Prato, 2 settembre 2008, in Foro it., 2008, I, c ss.) 52. Non si configura un pacchetto turistico a fronte di prestazioni di viaggio separate ed assemblate da un agenzia su richiesta dei viaggiatori. (Trib. Prato, 2 settembre 2008, in Foro it., 2008, I, c ss.) 53. L organizzatore di un viaggio turistico è tenuto a rispondere dei danni subiti dai viaggiatori che non siano stati alloggiati nella struttura prevista nel contratto, ove risulti che la sistemazione alternativa doveva considerarsi peggiorativa e che, oltretutto, egli non aveva

16 avvertito del problema alcuni dei viaggiatori partiti dopo che questo si era già manifestato (nella specie, l organizzatore non aveva fornito la prova certa di aver effettuato la prenotazione presso la citata struttura, non si era sincerato della disponibilità del soggiorno e, comunque, non aveva dimostrato l insussistenza di una culpa in eligendo nell individuazione del prestatore del servizio). (Trib. Prato, 2 settembre 2008, in Foro it., 2008, I, c ss.) 54. La disciplina giuridica riguardante l'acquisto di un pacchetto turistico è diversa da quella relativa all'acquisto di un biglietto di viaggio e\o alla prenotazione in un albergo. In tale ultimo caso, lo scopo del viaggio o del soggiorno non hanno alcuna rilevanza contrattuale, in quanto le condizioni contrattuali che il venditore deve garantire si riferiscono esclusivamente al singolo servizio offerto, mentre nessuna doglianza può essere rivolta al luogo in cui si trova l'albergo. Nel caso di acquisto di un pacchetto turistico invece è insito nel contratto il presupposto della finalità di vacanza e di svago. Per tale ragione, il legislatore comunitario ha disciplinato tale fattispecie con la Direttiva n. 90/314/CEE che prevede il rispetto di obblighi più pregnanti a favore del consumatore. Tale disciplina è stata recepita dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 111 del 1995 (successivamente trasfuso nel D.Lgs. n. 206 del 2005), il quale, in particolare, all'art. 8 stabilisce che è fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore. Tale norma, comporta che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico debbano fornire informazioni veritiere sugli elementi sopra indicati, con la conseguenza che se invece forniscono informazioni ingannevoli rispondono per inadempimento contrattuale. (Trib. Torino, Sez. IX, 6 giugno 2008, in Contratti, 2008, p. 902 ss.) 55. Nel nostro ordinamento, la materia del viaggio turistico è disciplinata dalla legge n del 1977, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio di Bruxelles, applicabile ai viaggi internazionali, e dal D.Lgs. n. 111/1995, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Detta normativa, prevedendo in caso di vendita di un pacchetto turistico (anziché di un singolo servizio), obblighi informativi e comportamentali aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal codice civile, è volta a rafforzare la tutela predisposta, in via generale, per il consumatore e non a diminuirne la portata; essa, pertanto si aggiunge alle disposizioni del codice civile e non ne esclude l'applicabilità. (Trib. Roma, Sez. IX, 5 giugno 2008) 56. A norma dell art. 2 r.d.l del 1936, le imprese di viaggi, oltre che svolgere attività di intermediazione, possono anche, tra l altro, organizzare escursioni private, fermo restando

17 l assoggettamento ai relativi controlli di settore; pertanto, a tal fine ben è dato loro avvalersi di mezzi di trasporto non necessariamente presi a noleggio ma direttamente in loro proprietà (nella specie è stato annullato il provvedimento con il quale è stata negata ad una agenzia di viaggi l immatricolazione ad uso proprio di un autobus da destinare a viaggi organizzati). (Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1919, in Foro amm. Cons. Stato, 2008, p (s.m.) 57. Il viaggio tutto compreso costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la "finalità turistica" o, in generale lo scopo di piacere, non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio e accettata dall'utente. Deve quindi ritenersi logica e coerente alla ratio della Direttiva n. 314/1990/Cee un'interpretazione che renda applicabile l'art. 91 Codice del Consumo D.Lgs. n. 206 del 2005 anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all'attività del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico. L'impossibilità di accedere ad essi costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio posto a disposizione del consumatore. (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n , in Foro it., 2009, I, c. 213 ss.; in Giur. it., 2009, p. 336 ss., con nota di ESPOSITO; in Danno e resp., 2009, p. 661 ss., con commento di LAGHEZZA; in Giust. civ., 2009, I, p ss. e p. 2775, con nota di COCUCCIO; in Dir. maritt., 2009, p. 738 ss.; in Corriere giur., 2008, p ss., con nota di MARICONDA; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p ss., con commento di NARDI; in Dir. turismo, 2008, p. 349 ss., con nota di CORONA) 58. Posto che la fruizione delle attrattive ambientali, artistiche o storiche, promesse con il pacchetto turistico acquistato dal viaggiatore, costituisce parte essenziale della prestazione contrattuale a carico dell organizzatore del viaggio, rientra nei suoi obblighi predisporre soluzioni alternative ovvero rimborsare la differenza tra il valore delle prestazioni previste e quelle erogate, anche quando l impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatti ascrivibili al comportamento di un terzo, imprevedibili ed inevitabili per il tour operator. (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n , in Foro it., 2009, I, c. 213 ss.; in Giur. it., 2009, p. 336 ss., con nota di ESPOSITO; in Danno e resp., 2009, p. 661 ss., con commento di LAGHEZZA; in Giust. civ., 2009, I, p ss. e p. 2775, con nota di COCUCCIO; in Dir. maritt., 2009, p. 738 ss.; in Corriere giur., 2008, p ss., con nota di MARICONDA; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p ss., con commento di NARDI; in Dir. turismo, 2008, p. 349 ss., con nota di CORONA)

18 59. Sebbene la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico, essa costituisce il presupposto di utilità del pacchetto turistico con la conseguenza che nel caso in cui durante il viaggio le condizioni del mare risultino compromesse dallo scarico abusivo compiuto da una petroliera, diventano attuali gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure di procedere al rimborso del prezzo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n , in Foro it., 2009, I, c. 213 ss.; in Giur. it., 2009, p. 336 ss., con nota di ESPOSITO; in Danno e resp., 2009, p. 661 ss., con commento di LAGHEZZA; in Giust. civ., 2009, I, p ss. e p. 2775, con nota di COCUCCIO; in Dir. maritt., 2009, p. 738 ss.; in Corriere giur., 2008, p ss., con nota di MARICONDA; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p ss., con commento di NARDI; in Dir. turismo, 2008, p. 349 ss., con nota di CORONA) 60. Nel contratto concluso con un tour operator per un soggiorno (non usufruito) presso un villaggio turistico, non trova applicazione la normativa di cui agli art. 82 seg. d.leg. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo) che regolamentano i servizi turistici e si applicano ai «pacchetti turistici tutto compreso» ma, deve applicarsi la normativa di cui agli art. 13 e 15 della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (resa esecutiva in Italia dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084) che disciplina, tra l altro, i contratti di intermediazione di viaggio. (Giud. di pace Pozzuoli, 9 aprile 2008 in Giud. pace, 2009, p. 45 ss., con nota di D ARCANGELO) 61. L organizzatore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire il danno subìto dal consumatore in occasione della fruizione del soggiorno, anche quando la responsabilità del lamentato pregiudizio debba essere ascritta al vettore del quale si sia avvalso, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di quest ultimo. (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5531, in Foro it., 2009, I, c. 214 ss.; in Giud. pace, 2009, p. 45 ss., con nota di D ARCANGELO) 62. L organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell art. 14 d.leg. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all entrata in vigore del d.leg. n. 206 del 2005 (codice del consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subìto dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

19 (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5531, in Foro it., 2009, I, c. 214 ss.; in Giud. pace, 2009, p. 45 ss., con nota di D ARCANGELO) 63. In caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno se non provano che è derivante da causa ad essi non imputabile. (Trib. Torino, 1 febbraio 2008, in Foro pad., 2008, I, p. 169 ss., con nota di GALBIATI) 64. Il danno da vacanza rovinata consiste nello stress e nel minor godimento della vacanza, nella sofferenza e nel turbamento psicologico, nel pregiudizio al benessere psicofisico subìto nel periodo destinato al riposo e, in genere, nell incidenza negativa sulla qualità della vita del turista la cui vacanza è stata rovinata. (Trib. Torino, 1 febbraio 2008, in Foro pad., 2008, I, p. 169 ss., con nota di GALBIATI) 65. Il comportamento dell organizzatore del pacchetto turistico, obbligato a dare al turista tutte le informazioni circa le condizioni di viaggio, integra, quando tali informazioni non sono date, mancato o inesatto adempimento contrattuale, risarcibile ex art c.c., in quanto ascrivibile fra i danni non patrimoniali. (Trib. Firenze, 7 gennaio 2008, in Foro toscano Toscana giur., 2008, p. 34 ss., con nota di TARTAGLIA) 66. Il consumatore che receda da un contratto di vendita di pacchetto turistico (nella specie, perché colpito da malore pochi giorni prima della partenza), ove intenda ottenere la restituzione della somma versata a titolo di acconto, non può invocare la vessatorietà della clausola che gli accorda il diritto di recedere con l'imposizione del pagamento di una somma di importo crescente in funzione dell'approssimarsi della vacanza. (Trib. Padova, 19 dicembre 2007, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 811 ss., con nota di PASQUILI; in Foro it., 2009, I, c. 214 ss.) 67. Dall art. 10 d.leg. n. 111/1995 riprodotto nel successivo d.leg. n. 206/2005 all art. 89 letto in uno con l art. 9 della convenzione di Bruxelles sui contratti di viaggio (ccv), e tenuto conto che esso limita la facoltà di cedere il contratto al solo caso in cui il consumatore si trovi nell impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, si evince che al viaggiatore che si trovi per causa a lui non imputabile nell impossibilità di ricevere la prestazione e quindi anche nel caso

20 di malattia è data, ove egli non intenda recedere pagando le penali previste dal regolamento negoziale, unicamente la possibilità di cedere a terzi il contratto, restando altrimenti a suo carico il rischio conseguente a detta impossibilità. (Trib. Padova, 19 dicembre 2007, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 811 ss., con nota di PASQUILI; in Foro it., 2009, I, c. 214 ss.) 68. Il termine di dieci giorni lavorativi per presentare ricorso in caso di inadempimento dell organizzatore di viaggio, previsto dal 2º comma dell art. 98 cod. consumo (d.leg. n. 206/2005), è un termine di decadenza. (Giud. di pace Genova, 24 ottobre 2007, in Dir. maritt., 2008, p. 597 ss.; in Dir. turismo, 2008, p. 35 ss., con nota di D URSO) 69. Nel caso in cui la gravità dell inadempimento dell operatore turistico abbia inciso sulla qualità del soggiorno significativamente da incidere sullo scopo stesso perseguito dagli istanti con l acquisto del pacchetto, la richiesta di integrale restituzione del corrispettivo versato va accolta anche se il disservizio venga circoscritto ad una sola giornata del soggiorno; tuttavia, qualora il periodo di vacanza non goduto coincida con il proprio «viaggio di nozze», il danno patrimoniale differenziato non sussiste ed anzi deve essere fatto coincidere con il danno non patrimoniale da vacanza rovinata; in base ai principi interpretativi della corte di giustizia quest ultimo corrisponde ad un valore leso tendenzialmente omogeneo ed altrettanto uniforme dovrà essere il suo indennizzo; il suo parametro quindi non potrà essere il costo del biglietto ma bensì i parametri di liquidazione del danno alla persona per inabilità temporanea; questo non impedirà al consumatore (turista) di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti quei pregiudizi, patrimoniali e non, di cui fornisca idonea documentazione. (Trib. Milano, 18 ottobre 2007, in Danno e resp., 2009, p. 183 ss., con nota di CARRASSI) 70. Ai sensi dell art. 17 d.leg. n. 111/1995, trasfuso nel codice del consumo, un grave inadempimento nell esecuzione delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico comporterebbe per l organizzatore dello stesso di essere onerato della prova che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile; tale dimostrazione può, tuttavia, consistere esclusivamente nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero nel caso fortuito e nella forza maggiore (nel caso concreto si trattava di prevedere l eventualità per una coppia di turisti in viaggio di nozze, tra Messico e Guatemala, di essere vittima di una rapina in quest ultimo paese). (Trib. Milano, 18 ottobre 2007, in Danno e resp., 2009, p. 183 ss., con nota di CARRASSI)

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