REGOLAMENTO APPLICATIVO PER IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE E DELLA RELATIVA MAGGIORAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA DEL PARTECIPANTE ATTIVO

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2 FONDO PENSIONE BPN REGOLAMENTO APPLICATIVO PER IL RISCATTO IN CASO DI MORTE DEL PARTECIPANTE EDIZIONE LUGLIO

3 TITOLO I Fonti normative e definizioni Art. 1 Principi e criteri generali 1. Il presente Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo pensione per il personale dell ex gruppo Banca Popolare di Novara - Gruppo Banco Popolare, in forma abbreviata Fondo ovvero Fondo pensione BPN, regola il riscatto della posizione previdenziale individuale in caso di morte del partecipante attivo di cui all articolo 30 dello statuto. Art. 2 Disposizioni generali 1. Le disposizioni normative generali sulle successioni sono contenute nel Libro II, Titolo I del Codice civile, articoli ; 2. L articolo 14, comma 3 del D.Lgs: n. 252/05 (di seguito decreto 252 ) disciplina il riscatto della posizione individuale in caso di morte dell aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica; ad essa accede la maggiorazione di cui agli articoli 25 (premorienza) e 30 dello statuto. 3. L articolo 30, commi 3, 4, 5 e 6 dello statuto indica i soggetti legittimati al riscatto e regolamenta le condizioni per l accesso, la determinazione dell importo e le modalità di liquidazione. Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: - statuto : lo statuto del Fondo pensione complementare per il personale dell ex Gruppo Banca Popolare di Novara Gruppo Banco Popolare; - de cuius : partecipante defunto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica; - posizione individuale : il capitale accumulato di pertinenza del partecipante defunto, alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni e rivalutata in base al rendimento della fase di accumulazione; - maggiorazione : l importo definito dall articolo 30, comma 4 dello statuto, la cui liquidazione è soggetta alle condizioni ed ai limiti previsti nel medesimo articolo e nell articolo 25, comma 4; - prestazione : la somma erogata interamente in capitale, costituita dall importo dell intera posizione individuale maturata e dalla maggiorazione, ove quest ultima sia dovuta; - successione testamentaria : tipo di successione in cui il de cuius chiama a succedere tramite testamento; - successione legittima : tipo di successione che ha luogo quando il de cuius: * non abbia disposto per testamento o questo sia nullo od annullato; * pur avendo disposto per testamento non abbia disposto della quota di legittima, * abbia disposto solo per una parte dei beni; * abbia disposto a titolo particolare (solo legati); - legittimari : gli eredi che non possono essere esclusi dalla successione e che sono titolari del diritto intangibile ad una determinata quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà del de cuius. I legittimari sono: il coniuge, i figli legittimi e relativi discendenti, cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi, i figli naturali e relativi discendenti, gli ascendenti legittimi (articolo 536 del codice civile); - quota legittima o riserva : la parte del patrimonio ereditario della quale il de cuius non può disporre perché spettante per legge a determinate categorie di eredi; - quota disponibile : la parte del patrimonio ereditario della quale il de cuius è libero di disporre; - successione necessaria : tipo di successione che ha luogo quando il de cuius, pur avendo disposto per testamento, ha escluso uno o più legittimari, ovvero, quando in vita ha 3

4 effettuato donazioni tali da pregiudicare i diritti dei futuri eredi; - azione di riduzione : azione volta a ripristinare la quota legittima o riserva. 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni, valgono le definizioni contenute nell articolo 1 dello statuto del Fondo. TITOLO II Soggetti destinatari Articolo 4 Eredi e beneficiari 1. Il partecipante può designare uno o più beneficiari, anche tra gli eredi, quand anche persone giuridiche. 2. Gli aventi diritto sono: a) i beneficiari designati; b) gli eredi legittimi o eredi testamentari, fatta salva l eventuale riduzione da parte degli eredi legittimari. 3. E consentita la revoca del beneficio ad opera del partecipante. 4. In caso di pre-morte del beneficiario, cui non segua revoca, subentrano gli eredi del beneficiario deceduto. Articolo 5 Designazione di più beneficiari 1. L eventuale designazione di più beneficiari deve avere carattere di contestualità. 2. L eventuale designazione successiva di altro beneficiario, ovvero di più beneficiari, revoca la precedente designazione; è consentita comunque l esplicita previsione di concorso tra il beneficiario precedentemente designato e quello di successiva designazione. 3. In presenza dei legittimari, che abbiano utilmente esercitato l azione di riduzione, la suddivisione dell importo corrispondente alla posizione individuale si attua con le regole di ripartizione della successione necessaria. 4. Nel caso di ripartizione fra eredi non legittimari (legittimi e/o testamentari) si applicano prioritariamente i criteri legali o del de cuius testatore e, diversamente, il criterio della spartizione in parti uguali. 5. Nel caso di minori, il genitore che eserciti la patria potestà o il tutore potranno procedere a riscuotere per conto del minore l importo a questi spettante, salva l autorizzazione del giudice tutelare nel caso in cui l entità delle somme di cui si tratta implichino il superamento del limite della ordinaria amministrazione, ricavabile dall articolo 374, n. 2) del codice civile, con riferimento alle esigenze di mantenimento del minore stesso. TITOLO III Prestazioni Articolo 6 Diritto alla prestazione 1. Il diritto al riscatto sorge nel momento in cui il partecipante decede prima di aver maturato i requisiti per l accesso alle prestazioni pensionistiche. 2. Il Fondo deve darne notizia a tutti i soggetti indicati all articolo 4 in quanto noti, salva la facoltà di mantenere il contatto nei confronti di uno solo di loro munito di apposita procura e degli eventuali altri in concorso. 3. La posizione individuale resta acquisita al Fondo, ove non sia rivendicata da alcuno, trascorso il termine prescrizionale di 10 anni. Articolo 7 Misura della prestazione 1. La prestazione, ai sensi dell articolo 25 dello statuto, è composta dall ammontare della posizione previdenziale individuale, maggiorato di un importo pari a tre volte l ultimo contributo ordinario versato dal partecipante attivo, calcolato su base annua, moltiplicato per il numero di 4

5 anni intercorrenti dalla maturazione del diritto alla prestazione sino al raggiungimento dei 65 anni, con un massimo di 20 anni. Articolo 8 Esclusione dalla maggiorazione 1. La maggiorazione di cui all articolo 30 dello statuto non spetta in assenza dei previsti versamenti contributivi al Conto prestazioni secondarie, tale situazione verificandosi nell ipotesi di: a. conferimento esplicito del solo TFR; b. conferimento tacito del TFR; c. sospensione della contribuzione in costanza d iscrizione. 2. La maggiorazione non spetta all erede o al beneficiario designato che non sia persona fisica.. TITOLO IV Comunicazioni ed adempimenti Articolo 9 Modalità della designazione 1. La designazione del beneficiario avviene attraverso il modulo reperibile sul sito del Fondo BPN in intranet aziendale del Gruppo Banco Popolare. Può avvenire altresì con atti di designazione disposti con diversa formalità, anche in sede testamentaria, purché caratterizzati dalla assoluta certezza sia della provenienza dal titolare della posizione individuale, sia della data di effettuazione della designazione. 2. La variazione e la revoca della designazione del beneficiario avvengono con le medesime modalità. Il Fondo rileva periodicamente le modifiche intervenute. L eventuale designazione successiva comporta la revoca della precedente designazione In occasione della comunicazione periodica di cui all articolo 8 dello statuto il Fondo indica il nome del beneficiario pro-tempore designato. 4. La modulistica necessaria per l applicazione del presente Regolamento è predisposta dal Direttore del Fondo. Articolo 10 Documentazione 1. Ai fini della liquidazione del riscatto della posizione individuale dovrà essere presentata al Fondo la seguente documentazione: - certificato di morte del partecipante; - certificato di stato di famiglia storico (aggiornato al momento della morte del partecipante); - atto notorio o autocertificazione da cui risulta evidente l'esistenza e le generalità del/degli aventi diritto al riscatto della posizione individuale le cui risultanze sono integrate dagli opportuni e consentiti riscontri ad opera del Fondo; solo se erede da tale atto deve risultare la situazione complessiva, non solo quella relativa al coniuge ed ai figli, ma alla successione ereditaria riferita sia alla sfera degli eredi legittimari, sia dei legittimi, sia dei testamentari; - fotocopia della carta di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del/degli aventi diritto al riscatto della posizione individuale; - autorizzazione al pagamento da parte del giudice tutelare qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci; - informativa e consenso al trattamento dei dati personali; - dichiarazione di impegno alla immediata restituzione dell importo percepito, a semplice richiesta del Fondo, nel caso e nella misura in cui dovesse essere contestato in sede giudiziale il pagamento effettuato dal Fondo stesso. 1 In occasione di designazione successiva, può essere confermato il precedente beneficiario congiuntamente al successivo purché tali designazioni congiunte siano espressamente formulate. 5

6 Articolo 11 Informazione 1. Il presente Regolamento è reperibile sul sito del Fondo BPN in intranet aziendale del Gruppo Banco Popolare. TITOLO V Disposizioni finali Articolo12 Controversie 1. Eventuali controversie che insorgano fra beneficiari e Fondo sull'applicazione del presente Regolamento sono deferibili alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 51 dello statuto del Fondo. Articolo 13 Potere di modifica 1. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell articolo 16, comma 2, lettera m) dello statuto apporta le modifiche al Regolamento che ritiene necessarie. In ogni caso, a seguito di variazioni di legge o di eventuali indicazioni o prescrizioni di Covip o di eventuali determinazioni delle fonti istitutive, procede alle conseguenti modifiche. 2. Il presente regolamento trova applicazione dalla sua approvazione e regola le situazioni determinatesi dopo il 1 gennaio 2007, facendosi salve le situazioni già definite anche sulla base delle precedenti versioni. 6

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