Presentazione delle formalità PRA

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2 Presentazione delle formalità PRA Identificazione del richiedente Utilizzo del Certificato di Proprietà Direzione Servizi Delegati Marzo 2012 Ufficio Normativa e Controllo Versione 3.0 1

3 ANNOTAZIONI VERSIONE 3.0 Nella presente versione alcune precedenti istruzioni sono state rielaborate o integrate per una loro maggiore chiarificazione. Premesso che tutte le modifiche inserite nella presente versione sono scritte in grassetto, con l occasione si è provveduto a modificare alcune casistiche particolari relative al CdP nel paragrafo 2.3.1: formalità di radiazione per demolizione e radiazione per esportazione. Inoltre, è stato modificato anche l allegato 3 bis. 2

4 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers. 3.0 Indice Pag. 4 IL RICHIEDENTE 4 Identificazione del richiedente privato presso gli sportelli PRA 4 Identificazione degli studi di consulenza presso gli sportelli PRA 6 Identificazione dei demolitori presso lo STA-PRA 6 Limiti alla presentazione di formalità con delega ( abusivismo ) 8 La sottoscrizione della nota 9 La delega per le formalità richieste agli sportelli PRA 9 La fotocopia del documento del beneficiario per le formalità STA 10 IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ 10 Obbligo di allegare il Certificato di Proprietà 11 Indisponibilità del CdP 11 Duplicato del CdP 13 Particolari casistiche 14 Atti di vendita redatti al di fuori del CdP e firma bilaterale Presentazione di formalità al PRA 3

5 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers IL RICHIEDENTE 1.1 Identificazione del richiedente privato presso gli sportelli PRA Nel caso di formalità presentate agli sportelli del PRA con procedura Cooperante o Copernico, il richiedente privato, diretto interessato o delegato che presenta materialmente la pratica allo sportello, deve sempre sottoscrivere la nota e deve essere identificato dall operatore. L'identificazione avviene trascrivendo sulla nota di presentazione i dati del documento di identità/riconoscimento, che deve essere esibito in originale. In alternativa alla trascrizione dei dati del documento di identità/riconoscimento, si ritiene ammissibile anche il riferimento nella nota al documento allegato in fotocopia alla formalità (fermo restando l'obbligo di esibizione dell'originale). Si ricorda che in base all art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, sono equipollenti alla carta d identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d armi e le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato ). Nella procedura informatica di incasso della formalità presentata da un privato delegato dall intestatario, alla voce richiedente devono essere inseriti il nome e il cognome del delegato che è stato identificato dall operatore di sportello. Si raccomanda a tutti gli operatori la puntuale osservanza di tali disposizioni, sia per la necessità di garantire sempre un corretto aggiornamento degli archivi informatici sia in considerazione della rilevanza che le generalità del richiedente, trascritte sulla nota di presentazione e acquisite con la procedura informatica di cassa, possono avere in un eventuale futuro procedimento giudiziario civile o penale Identificazione degli studi di consulenza presso gli sportelli PRA La persona incaricata di presentare pratiche allo sportello PRA per uno studio di consulenza automobilistica deve esibire il tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall Amministrazione Provinciale (ex L. 264/1991). Inoltre sulla nota di presentazione devono esserci timbro e firma dello studio di consulenza. Nel caso in cui il tesserino non sia stato rilasciato dalla Provincia, gli studi di consulenza non abilitati come Sportello Telematico dell Automobilista (STA), al fine di comprovare il possesso della prescritta autorizzazione, sono accreditati presso l Ufficio Provinciale di riferimento attraverso il deposito di copia dell autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Si considerano comunque accreditati gli studi di consulenza abilitati come STA (in quanto già censiti nella procedura Gestione Integrata Archivio Clienti ) e quelli la cui autorizzazione è stata comunicata direttamente dalla Provincia. L autorizzazione depositata presso l Ufficio provinciale è ritenuta efficace fino a quando non venga comunicata un eventuale sospensione o revoca da parte della Provincia. Gli studi di consulenza che, per la presentazione delle formalità agli sportelli PRA, intendono avvalersi anche di soggetti diversi dal titolare, ma comunque appartenenti all organizzazione imprenditoriale dell agenzia (dipendenti, soci, associati in partecipazione, Presentazione di formalità al PRA 4

6 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers. 3.0 collaboratori dell impresa familiare o altri dipendenti con contratti atipici), in mancanza del tesserino personale di riconoscimento, devono depositare presso l Ufficio provinciale: 1) la delega conferita, per ognuno di tali soggetti, da parte del titolare dello studio di consulenza, con dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 per attestare l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a progetto ecc. (all. 1) e il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) della L. 264/1991; 2) la copia di un documento di identità/riconoscimento del titolare. Sarà cura del titolare dello studio di consulenza comunicare tempestivamente ogni eventuale revoca delle deleghe conferite. In mancanza del tesserino rilasciato dalla Provincia ex L. 264/1991, le formalità possono quindi essere presentate dai titolari (o dipendenti, soci ecc.) degli studi di consulenza, già accreditati presso l Ufficio provinciale con le modalità sopra indicate e previa esibizione di un documento di identità/riconoscimento. Al fine uniformare le modalità di identificazione per gli studi di consulenza, si invitano comunque i Direttori degli uffici provinciali a prendere le opportune iniziative, nei confronti delle rispettive Province, per promuovere il rilascio dei suddetti tesserini identificativi, laddove questi non siano previsti dai locali regolamenti in materia di consulenza automobilistica. È ammissibile la presentazione di formalità da parte di soggetti terzi per conto di più studi di consulenza, qualora tali soggetti siano dipendenti di un consorzio costituito fra tali imprese (ai sensi degli artt e ss. c.c.). La relativa documentazione deve essere acquisita dall Ufficio provinciale e sarà ritenuta valida fino all eventuale revoca comunicata dagli studi di consulenza interessati. I direttori degli uffici provinciali ACI devono in ogni caso garantire adeguate modalità di diffusione, al Personale addetto agli sportelli, dei nominativi accreditati alla presentazione di formalità per conto degli studi di consulenza. Sulla nota di presentazione deve essere apposto il timbro dello studio di consulenza e nella procedura informatica di incasso della formalità, alla voce richiedente, deve essere inserita la denominazione dello studio di consulenza. La presentazioni di formalità agli sportelli PRA deve avvenire da parte dello studio di consulenza che ha in carico la formalità (titolari o dipendenti) e che ha timbrato e firmato la nota di presentazione. Ciò premesso e salvo diverse disposizioni adottate dalla locale Amministrazione Provinciale, l'eventuale presentazione da parte del titolare o dipendente di uno studio di consulenza per conto di un'altra agenzia ipotesi che esula comunque dal fenomeno dell'abusivismo (di cui al successivo 1.4), perché si tratta di soggetti autorizzati ex L. 264/1991 potrà avvenire solo identificando allo sportello PRA lo studio di consulenza delegato che materialmente presenta la formalità e che dovrà, pertanto, timbrare e firmare la nota di presentazione. Una diversa configurazione va invece data alle formalità inviate telematicamente dagli studi di consulenza abilitati come STA. La presentazione delle formalità ( Cooperante e Copernico ) avviene in questo caso con l'invio telematico (e conseguente assegnazione del numero di repertorio progressivo), sotto la responsabilità del titolare dello studio di consulenza al quale è stata assegnata la relativa password di accesso alla procedura. Presentazione di formalità al PRA 5

7 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers. 3.0 La consegna della documentazione cartacea entro il giorno successivo (art. 7 comma 7 del DPR 358/2000) è, quindi, un adempimento che può essere espletato, oltre che dal titolare o dipendente dello Sportello Telematico dell'automobilista, anche da un soggetto diverso (in qualità di semplice nuncius) Identificazione dei demolitori presso lo STA-PRA Le formalità di radiazione per demolizione presso lo STA-PRA possono essere presentate, previa esibizione di un documento di identità/riconoscimento: 1) dal titolare dell impresa di autodemolizioni, risultante dalla documentazione acquisita nella procedura Gestione integrata archivio clienti ; nel caso in cui l autorizzazione sia scaduta, in attesa del rinnovo l attività del centro di raccolta può essere proseguita ai sensi dell art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 (salvo eventuali provvedimenti di sospensione o revoca comunicati dalle competenti autorità amministrative o giudiziarie), ma copia della richiesta del rinnovo deve essere depositata presso l Ufficio provinciale; 2) da un soggetto appartenente all organizzazione imprenditoriale dell autodemolizione (ad es. dipendenti, soci, collaboratori dell impresa familiare o altri dipendenti con contratti atipici); in tale ipotesi deve essere acquisita dall Ufficio provinciale la delega del titolare, con dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, per attestare l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a progetto ecc. (all. 1), e la copia di un documento di identità/riconoscimento del titolare. Tale documentazione, depositata presso l Ufficio provinciale, sarà ritenuta valida fino all eventuale revoca comunicata dal titolare del centro di raccolta. Le note di presentazione delle radiazioni devono contenere il timbro e il codice del demolitore. Nella procedura informatica di incasso della formalità, alla voce richiedente, deve essere inserita la denominazione dell impresa di autodemolizioni. Le modalità di presentazione sopra indicate si intendono applicabili, per analogia, anche alle radiazioni per demolizione presentate dai concessionari, che hanno rilasciato il certificato di rottamazione in nome e per conto del centro di raccolta ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. 209/2003 e succ. mod Limiti alla presentazione di formalità con delega ( abusivismo ) Al fine di contrastare il fenomeno dell esercizio abusivo dell attività di consulenza automobilistica, gli uffici provinciali devono segnalare tempestivamente all Amministrazione Provinciale di riferimento (che è competente a effettuare i necessari accertamenti e irrogare le eventuali sanzioni previste dalla L. 264/1991) quei soggetti che, in assenza di un titolo autorizzativo ammesso, presentano reiteratamente formalità agli sportelli del PRA ( Copernico o Cooperante ) per conto di altri soggetti. Si invitano gli uffici provinciali, nell ambito degli usuali incontri periodici, a prendere accordi con le singole Amministrazioni Provinciali per le misure da adottare al riguardo, anche attraverso l individuazione di un numero massimo di deleghe (vedi 1.6) che i soggetti privati diversi dall acquirente/intestatario possano presentare nel corso dell anno solare. Presentazione di formalità al PRA 6

8 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers. 3.0 In assenza di disposizioni da parte della Provincia, l Ufficio provinciale ACI ha comunque l onere di fissare tale limite che si indica nel numero massimo di 2 deleghe l anno. È a cura del Direttore dell Ufficio provinciale, laddove il fenomeno in esame presentasse localmente aspetti di particolare gravità, attivare, in accordo con le locali autorità pubbliche competenti e le associazioni di categoria interessate, eventuali ulteriori iniziative, da comunicare alla Direzione Centrale Servizi Delegati, finalizzate a neutralizzare ogni improprio comportamento. L Ufficio provinciale dovrà rendere noto al pubblico, oltre alle eventuali ulteriori misure organizzative assunte, il limite delle deleghe, adottando tutte le misure necessarie per controllare che venga rispettato. In caso di superamento del limite su indicato, in presenza di una documentazione idonea alla trascrizione e di una nota formalmente corretta, l Ufficio provinciale dovrà: invitare il soggetto richiedente a conformarsi alle disposizioni localmente adottate, informandolo delle conseguenze previste per l esercizio abusivo dell attività di consulenza automobilistica; qualora quest ultimo intenda comunque procedere alla presentazione della formalità, l Ufficio provinciale non potrà rifiutarsi di accettarla, effettuando successivamente la necessaria segnalazione, anche sulla base di eventuali accordi o disposizioni adottate dalla singola Provincia. Si allega il fac-simile per la segnalazione alla Provincia (all. 2). Anche al fine di scongiurare il rischio di un immotivato coinvolgimento della locale amministrazione provinciale, si invitano i Direttori degli uffici provinciali a operare le opportune valutazioni in ordine alla necessità di effettuare tale segnalazione in presenza di elementi circostanziati che escluderebbero la presenza di un comportamento improprio. Parimenti, è nella discrezionalità degli stessi Direttori, anche alla luce dei citati accordi eventualmente assunti sul territorio e alla gravità del fatto riscontrato, la scelta di informare anche altre autorità pubbliche locali (polizia stradale, autorità giudiziaria, agenzia delle entrate ecc.) per il tramite della citata segnalazione in questo caso opportunamente integrata. L Ufficio provinciale non darà, invece, seguito alle richieste presentate da un determinato soggetto con delega, nel caso in cui la Provincia, o le altre autorità eventualmente coinvolte, abbia già formalmente comunicato l adozione di uno specifico provvedimento in tal senso. Per quanto riguarda i demolitori e i concessionari, si fa presente che gli stessi non sono autorizzati alla presentazione delle seguenti formalità: formalità diverse dalle radiazioni per demolizione richieste per conto di altri soggetti (come ad es. rinnovi di iscrizione, le revoche di fermi amministrativi o le radiazioni per esportazione); radiazioni per demolizione richieste per conto di altri demolitori o concessionari (i centri di raccolta possono, tuttavia, chiedere la radiazione al PRA sia dei veicoli ritirati direttamente sia di quelli ritirati dal concessionario che ha rilasciato il certificato di rottamazione in nome e per conto loro in base all art. 5 del D.Lgs. 209/2003); passaggi di proprietà, ad esclusione di quelli richiesti in proprio favore in quanto soggetti acquirenti. Presentazione di formalità al PRA 7

9 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers. 3.0 Fermo restando i limiti alla presentazione di formalità PRA da parte di demolitori e concessionari, le deleghe conferite dal legale rappresentante di un impresa a un dipendente, per formalità relative a veicoli della stessa impresa, non sono ricomprese tra le deleghe oggetto di segnalazione alla Provincia. Come stabilito infatti dalla Corte di Cassazione, se la presentazione di pratiche amministrative da parte del proprietario di un autoveicolo non costituisce esercizio abusivo dell attività di consulenza automobilistica, analogamente quando un impresa decide di incaricare un proprio dipendente di curare le pratiche amministrative relative ai propri veicoli non può certo dirsi che si avvalga di un consulente, appunto perché opera direttamente, sia pure per il tramite di un soggetto inserito nella propria organizzazione (Cassazione, sezione I civile, sentenza n del 20 ottobre 2004). Al fine di comprovare l appartenenza del soggetto all organizzazione dell impresa è necessario allegare alla formalità PRA, oltre alla delega conferita dal legale rappresentante e alla fotocopia del documento di identità/riconoscimento di quest ultimo, anche un idonea dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 per attestare sia la qualifica di legale rappresentante del soggetto delegante sia l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il soggetto delegato e l impresa La sottoscrizione della nota Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 10 D.M. 514/1992, le note di presentazione delle formalità PRA devono sempre essere sottoscritte da chi presenta la formalità (studio di consulenza, demolitore, intestatario/avente titolo o delegato ecc.) nell'apposito riquadro R. (es. dell'attuale modulistica PRA mod. NP-3B) Nella nuova modulistica PRA la sottoscrizione del presentatore sarà invece effettuata nel riquadro E. (es della nuova modulistica PRA mod. NP-3C) Presentazione di formalità al PRA 8

10 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers La delega per le formalità richieste agli sportelli PRA Al fine di armonizzare le regole di presentazione delle formalità agli sportelli del PRA - assicurando al contempo la massima trasparenza e certezza dell azione amministrativa -, per le formalità presentate da un soggetto privato delegato dall interessato (intestatario o avente titolo), la relativa delega (corredata da fotocopia del documento del delegante) deve essere acquisita al fascicolo PRA sia per le formalità Cooperanti sia per quelle Copernico. Si allega il modello di delega (all. 3). Per le persone giuridiche la delega deve essere conferita dal legale rappresentante allegando la fotocopia del documento di identità/riconoscimento di quest ultimo e la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 da cui risulti la qualifica di legale rappresentante. Si allega il modello di delega (all. 3 bis). La documentazione comprovante i poteri di rappresentanza deve essere allegata anche per le formalità ( Cooperanti o Copernico ) richieste agli sportelli PRA direttamente dal legale rappresentante. Resta fermo quanto previsto in materia di limiti alla presentazione di formalità con delega e conseguente segnalazione alla Provincia (vedi 1.4) La fotocopia del documento del beneficiario per le formalità STA Come già chiarito con lettera circolare n del , si ribadisce che per tutte le formalità di STA, ai sensi dell art. 7 comma 7 del DPR 358/2000, la pratica deve sempre essere corredata dalla fotocopia del documento di identità/riconoscimento del richiedente, da intendersi come il beneficiario dell operazione. Tale fotocopia, già prevista per il fascicolo destinato alla Motorizzazione, deve essere inserita anche nel fascicolo PRA (a pena di ricusazione della formalità). Per le prime iscrizioni e i rinnovi di iscrizione il beneficiario è l intestatario del veicolo. Nel trasferimento di proprietà è, invece, l acquirente, mentre nelle radiazioni è l intestatario o avente titolo (ad es. l erede oppure il proprietario non intestatario). In caso di cointestazione deve essere allegato il documento di identità/riconoscimento di tutti i beneficiari. Nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica deve essere allegata la seguente documentazione: 1) copia del documento di identità/riconoscimento del legale rappresentante; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 (all. 4) da cui risulti la qualifica di legale rappresentante o visura camerale (come previsto dalla Legge n. 183/2011, dal 1 gennaio 2012 non possono più essere accettati i certificati camerali); è sufficiente che il singolo socio o amministratore abbia la rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione. Per le persone giuridiche si ritiene, comunque, ammissibile il deposito presso il PRA della visura camerale o della dichiarazione sostitutiva di certificazione (valida sei mesi dalla data del rilascio). In tale ipotesi, sulla nota di presentazione è sufficiente indicare l'avvenuto deposito con gli estremi del relativo protocollo. Presentazione di formalità al PRA 9

11 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers. 3.0 Per le imprese commerciali, in alternativa al documento del legale rappresentante, può essere allegato il documento di identità/riconoscimento dell institore (art c.c.) o di un procuratore che, in base a un rapporto continuativo, abbia il potere di compiere gli atti pertinenti all esercizio dell impresa (art c.c.). In tali casi, i relativi poteri di rappresentanza sono soggetti a pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle Imprese (art c.c.) e devono quindi risultare da visura camerale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 da allegare alla formalità. Per le pratiche relative alla medesima persona giuridica, presentate nella stessa giornata dallo stesso soggetto (studio di consulenza, demolitore ecc.), la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 (o la visura camerale) possono essere allegate ad una sola formalità, specificando tale circostanza nelle altre note di presentazione (in cui dovrà essere indicata targa, repertorio progressivo e data del fascicolo di riferimento). 2. IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ 2.1. Obbligo di allegare il Certificato di Proprietà La regola generale è che, per i veicoli già iscritti al PRA, il Certificato di Proprietà (oppure il foglio complementare per i veicoli ancora sprovvisti di CdP) deve essere sempre allegato alle richieste di formalità. Ai sensi dell art. 10 D.M. 514/1992, infatti, "le richieste di formalità, in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all Ufficio del PRA del certificato di proprietà che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalità e sostituisce il soppresso foglio complementare". Le uniche eccezioni sono rappresentate da quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del D.M. 514/1992: l art. 11 riguarda il trasferimento di proprietà a tutela del venditore; l art. 12 fa riferimento ai c.d. provvedimenti in odio alla parte ("...atti e provvedimenti giudiziari o amministrativi, formalmente portati a conoscenza dell intestatario..."), con esclusione delle ipoteche per le quali, in mancanza del CdP, è necessario ricorrere all atto di interpello di cui all art. 25 R.D. 1814/1927. Queste formalità possono essere presentate anche se prive del documento di proprietà. Saranno, in tal caso, espletate senza il rilascio di un nuovo CdP, che potrà essere richiesto dall intestatario solo previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza" (art. 11). Al riguardo, si fa presente che, trattandosi di una richiesta di rilascio del Certificato di Proprietà, questa sarà soggetta al pagamento di emolumenti ( 7,44) e imposta di bollo ( 43,86). Per quanto riguarda l esame specifico delle singole formalità PRA, con riferimento all obbligo di allegare il CdP e alla possibilità di utilizzare lo stesso come nota di presentazione, si rinvia all allegata tabella (all. 5). Presentazione di formalità al PRA 10

12 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers Indisponibilità del CdP In base all'art. 13 del D.M. 514/1992 "idonea documentazione deve prodursi al PRA per provare l'indisponibilità del documento di proprietà quando ne è prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità... un duplicato è rilasciato all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo...". Quindi, nei casi in cui è obbligatorio allegare il CdP e lo stesso non è nella disponibilità dell'interessato, deve essere richiesto un duplicato (formalità cod. 88), allegando la denuncia di smarrimento/furto/distruzione resa all'autorità di pubblica sicurezza. Non è, invece, ammissibile presentare una semplice dichiarazione sostitutiva di smarrimento del Certificato di Proprietà. Infatti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, DPR 445/2000 lo smarrimento dei documenti può essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato... La denuncia deve contenere gli elementi indispensabili all identificazione del veicolo (targa o telaio) e, se presentata da un terzo, la specifica indicazione dell effettivo intestatario. La denuncia resa all'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, essere prodotta con una delle seguenti modalità alternative: in originale o in copia conforme all'originale (in base all'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 l'autenticazione della copia può essere effettuata dall'autorità di pubblica sicurezza che ha ricevuto la denuncia, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco); in copia semplice, autenticata previa esibizione dell'originale ai sensi dell'art. 18 comma 3 del DPR 445/2000; in copia semplice, dichiarata conforme all'originale direttamente dall'interessato ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 (all. 6); in alternativa, può essere presentata dall'interessato una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia ex art. 47 DPR 445/2000 (all. 7). Al di fuori dei casi di sottrazione, distruzione o smarrimento, per provare l indisponibilità del Certificato di Proprietà deve, comunque, essere prodotta "idonea documentazione" (vedi tabella di cui all'allegato 5) Duplicato del CdP In ordine alle modalità di richiesta del duplicato del CdP (artt. 10 e13 D.M. 514/1992), si precisa quanto segue: la nota di richiesta del duplicato (mod. NP-3B) deve essere sottoscritta dall'intestatario oppure dal diretto acquirente risultante da titolo idoneo; in quest'ultimo caso il duplicato può essere rilasciato agli aventi titolo (eredi o acquirenti) diversi dall'intestatario, Presentazione di formalità al PRA 11

13 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers. 3.0 solo qualora venga presentata contestualmente la formalità di trascrizione in loro favore (accettazione d'eredità o trasferimento di proprietà); l'intestatario (o l'avente titolo) che sottoscrive la nota di richiesta del duplicato deve essere identificato, ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, attraverso le seguenti modalità alternative: mediante sottoscrizione della nota da parte dell intestatario direttamente davanti al funzionario PRA (che trascriverà i dati del documento di identità/riconoscimento sulla nota di presentazione); oppure con la presentazione della nota già sottoscritta dall intestatario alla quale dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità/riconoscimento; se l'intestatario (o avente titolo) è una persona giuridica, il legale rappresentante della stessa deve essere identificato con le modalità sopra indicate, allegando inoltre la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, lett. u), DPR 445/2000 da cui risulti la qualifica di legale rappresentante (è sufficiente che il singolo socio o amministratore abbia la rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione); visura camerale da cui risulti la qualifica di legale rappresentante (come previsto dalla Legge n. 183/2011, dal 1 gennaio 2012 non possono più essere accettati i certificati camerali); atto societario da cui risulti la qualifica di legale rappresentante (in copia conforme all'originale in bollo o in fotocopia con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all'originale). la richiesta di duplicato può essere presentata anche da un terzo con delega dell'intestatario/avente titolo; quest'ultimo deve comunque sottoscrivere la nota di richiesta e allegare una fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento (art. 13 comma 2 del D.M. 514/1992). In alternativa, il duplicato può essere richiesto da un soggetto munito di procura speciale notarile, che deve essere allegata in originale alla formalità (nelle eventuali formalità successive si dovranno indicare sulla nota gli estremi del fascicolo contente la procura in originale); nel caso di cointestazione del veicolo la nota di richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari; in alternativa, il duplicato può essere richiesto da uno solo degli intestatari, allegando la delega e la fotocopia del documento di identità/riconoscimento degli altri; non potrà in ogni caso essere accolta la richiesta di duplicato del CdP proveniente da un soggetto che si dichiari proprietario non intestatario ex art c.c.. Presentazione di formalità al PRA 12

14 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers Particolari casistiche Come previsto dall'art. 12 comma 2 del D.M. 514/1992, la radiazione e la perdita di possesso possono essere richieste anche senza presentazione del documento di proprietà, allegando, nei casi di sottrazione, distruzione o smarrimento, la relativa denuncia resa all'autorità di pubblica sicurezza. Al riguardo, si ritiene di poter assimilare a tali formalità anche il rinnovo d iscrizione. Pertanto, in caso di indisponibilità del CdP, fanno eccezione al generale obbligo di richiedere un duplicato (ferma restando la necessità di allegare la denuncia), le seguenti formalità: 1. il rinnovo d iscrizione (cod. 21); 2. la radiazione (cod. 53); 3. la perdita di possesso (cod. 81); Per quanto riguarda le formalità di rinnovo dì iscrizione (cod.21) e perdita di possesso (cod.81) richieste in assenza del documento di proprietà, in considerazione del fatto che sostanzialmente un nuovo Certificato di Proprietà viene comunque rilasciato all'interessato in seguito all'espletamento della formalità, si reputa opportuno assimilare tali fattispecie a quelle in cui è necessario richiedere il duplicato. Si farà pertanto sottoscrivere la nota di richiesta dall intestatario/avente titolo (da identificare ai sensi degli artt. 21 e 38 DPR 445/ con le modalità illustrate nel 2.3). Per le formalità di radiazione per demolizione (cod. 53), presentate con una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento del documento di proprietà e con successivo rilascio di un Certificato di Radiazione (CdR), non è necessaria la sottoscrizione della nota da parte dell'intestatario del veicolo e l'identificazione dello stesso. La nota deve essere sottoscritta dal demolitore. Per quanto riguarda l'obbligo, previsto per tutte le formalità STA (comprese le radiazioni per demolizione), di allegare la fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell'intestatario o dell'avente titolo (vedi 1.7), si fa presente che il centro di raccolta può essere considerato, in base all'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2003 e succ. mod., come avente titolo ed è pertanto legittimato alla presentazione di tali formalità. Trattandosi, inoltre, di un soggetto già accreditato presso l'ufficio provinciale e censito come demolitore autorizzato nella procedura Gestione integrata archivio clienti, si ritiene superfluo allegare alla formalità di radiazione la fotocopia del documento di identità del demolitore in qualità di richiedente. Nelle radiazioni per esportazione (cod. 53) l'intestatario/avente titolo deve sempre essere identificato ai sensi degli artt. 21 e 38 DPR 445/2000 (vedi 2.3), anche nel caso in cui venga allegato il Certificato di Proprietà. Nel caso in cui il veicolo sia cointestato, la richiesta di radiazione per esportazione deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari (in alternativa, la radiazione può essere richiesta da uno solo degli intestatari, allegando la delega degli altri). Trattandosi di formalità STA, è comunque necessario allegare la fotocopia del documento di identità/riconoscimento di tutti gli intestatari/aventi titolo. Presentazione di formalità al PRA 13

15 DSD - Ufficio Normativa e Controllo Marzo Vers Atti di vendita redatti al di fuori del CdP e firma bilaterale Come noto, il comma 2 dell art. 10 del D.M. 514/1992 prevede che la dichiarazione unilaterale di vendita, disciplinata dall'art. 13 del R.D. 1814/1927, debba essere necessariamente redatta sul Certificato di Proprietà. Qualora, invece, non si usufruisca della dichiarazione unilaterale di vendita redatta sul CdP, si rientra nella disciplina del Codice Civile che prevede la forma contrattuale con apposizione delle firme dei contraenti (atto bilaterale). Fanno eccezione al generale obbligo di utilizzare la firma bilaterale, per gli atti redatti al di fuori del CdP, le seguenti formalità: formalità relative a veicoli con foglio complementare; formalità ex art c.c.; altre formalità per le quali c'è l'oggettiva impossibilità di redigere la dichiarazione unilaterale di vendita sul CdP, a causa dell'indisponibilità dello stesso (come ad es. nel caso di un atto di vendita autenticato in data antecedente al rilascio del CdP, atti di vendita consecutivi o atti di accettazione d'eredità e contestuale vendita). Per quanto riguarda gli atti di vendita cumulativi si conferma la necessità della scrittura privata autenticata redatta in forma bilaterale. In alternativa, possono essere accettati atti cumulativi redatti nella forma dell'atto pubblico unilaterale. Per le formalità di trascrizione relative ad atti di vendita redatti al di fuori del CdP (ad es. formalità ex art c.c., atti cumulativi ecc.), come nota di presentazione deve essere utilizzato il mod. NP-3B. Presentazione di formalità al PRA 14

16 ALLEGATO 1 DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DI FORMALITA' PRA (con dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000) Il/la sottoscritto/a (Cognome) (Nome) nato/a a ( ) il c.f. consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del DPR 445/2000, DICHIARA di essere titolare dello 1 Studio di consulenza / Delegazione Aci / Centro di raccolta (o concessionario) ex D.L.vo 209/ ( cod. ) con sede a ( ) in via tel. fax DELEGA il/la / Sig./Sig.ra (Cognome) (Nome) nato/a a ( ) il c.f. in qualità di 1 dipendente / socio / altro (specificare) alla presentazione di fomalità del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). (barrare solo per gli Studi di consulenza e le Delegazioni Aci) 3 Dichiara che il soggetto delegato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 e art. 3 comma 1 lett. c), d), e) della L. 264/1991. E altresì a conoscenza che l'eventuale revoca della delega, depositata presso il PRA di, dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso ufficio in forma scritta Titolare... (luogo e data) (firma leggibile e per esteso) Allegare fotocopia del documento di identità del titolare INFORMATIVA D.lgs n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'automobile Club d'ltalia, via Marsala 8, Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI lnformatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8,00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richiesie di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196/ Barrare la casella corrispondente. 2 Solo per le formalità di radiazione per demolizione. 3 La presente delega non è necessaria nel caso in cui venga esibito allo sportello il tesserino personale di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

17 Automobile Club d'ltalia ALLEGATO 2 Ufficio Provinciale di Provincia di OGGETTO: presentazione di formalità PRA da parte di soggetto delegato dall'intestatario/avente titolo. Si informa I'Amministrazione Provinciale inindtrizzo, competente per I'accertamento di eventuali violazioni previste dall'art. 9 della L , che presso gli sportelli del Pubblico Registro Automobilistico di sono state presentate da parte del Sig./Sig.ra, nato il, identificato mediante carta di identità/patente n. rilasciata da, le seguenti richieste di formalità PRA su delega rilasciata dall'intestatario/avente titolo : L targa _, tipo di formalità repertorio progr. n., data di presentazione _, su delega del Sig./Sig.ra 2. targa _, tipo di formalità repertorio progr. n. data di presentazione su delega del Sig.iSig.ra 3. targa _, tipo di formalità repertorio progr. n., data di presentazione _, --, su delega del Sig./Sig.ra Si allegano in copia i fascicoli delle formalità sopra elencate, per il seguito di competenza di Codesta Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art.9 L e I'eventuale segnalazione all'autorità giudiziana, qualora venga accertato I'esercizio di un'attività di consulenza automobilistica in assenza della prescritta autorizzazione e in mancanza dell'attestato di idoneita professionale di cui all'art. 5 L (art. 348 c.p.). ln attesa di riscontro, in ordine ad eventuali Vostre determinazioni in merito a quanto segnalato, si rimane a disposizione per ogni chiarimento. Con i migliori saluti. ll Direttore

18 ittt Automobile Club d'ltalia ALLEGATO 3 ALL'UF'F'ICIO PROVINCIALE ACI DI MODELLO DI DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE FORMALITA' lllla Sottoscrittola nat a e residente a ln vla DELEGA ivla Sig. nat a a presentare la pratica di inerente al veicolo targato ( indicare il numero di telaio in caso di prima iscrizione al PRA) e a ritirare la relativa documentazione. Allega fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento. Luogo e data _ Firma N.B.: La persona delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in "-t::: 9::11'-9-t-t: Delegato identificato: I (parte riservata au,r,/lficio) mediante fotocopia del documento di identita/riconoscimento che si allega. fl mediante trascrizione dei dati dal documento di identita/riconoscimento : da (luogo, data) L' impiegato/ a addetto I a TNFORMATM D,lgs n.196/2fi)3: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con slrumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è I'Automobile Club d'italia, via Marsala 8, Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigenle Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, Roma) per il trattanento maouale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale e possibile inviare le richieste di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.1 96/2003 -

19 ALLEGATO 3bis ALL UFFICIO PROVINCIALE ACI DI MODELLO DI DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE FORMALITA Il/la sottoscritto/a nato a il e residente a in via in qualità di legale rappresentante della Società/Impresa DELEGA il/la Sig. nat a il a presentare la pratica di inerente al veicolo targato (indicare il numero di telaio in caso di prima iscrizione al PRA) e a ritirare la relativa documentazione. Allega: fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento e dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 Luogo e data Firma N.B.: La persona delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità. (parte riservata all Ufficio) Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega. mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento:....n rilasciato il da... (luogo, data) INFORMATIVA D.lgs. n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'automobile Club d'italia, via Marsala 8, Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. L impiegato/a addetto/a

20 irct Automobile Club d'ltalia ALLEGATO 4 ll/la sottoscritto/a DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). LEGALE RAPPRESENTANTE nato/a a (_) it residente a (_) in via consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art.76 del D.P.R. 445t2000, DICHIARA di essere legale fappresentante della societàlassociazione con sede a L_J in via partita IVA/codice fiscale in qualità di (socio accomandatario, presidente pro-tempore, institore, ecc. ) aifini della richiesta della pratica di relativa al veicolo targato (luogo, data) ll/la Dichiarante Dichiarante identificato: I mediante fotocopia deldocumento di identitàiriconoscimento che si allega 0 mediante trascrizione deidati dal documento di identità/riconoscimento:.no......rilasciato i... da (luogo e data) L'impiegato/a addetto INFORMATIVA D.lgs n.î : si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n , i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedirnento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è lautomobile Club d'ltalia, via Marsala 8, Roma. Responsabili del trattamento soho: ACI lnformatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8,00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richiesie di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196i2003.

21 ACI DSD - Ufficio Normativa e Controllo, marzo 2012 Allegato 5 N. codice tipo di formalità nota di richiesta** obbligo di allegare il CDP rilascio successivo del CDP 1 15 prima iscrizione veicolo nuovo NP-2B NO SI 2 17 prima iscrizione veicolo usato NP-2B NO SI SI (considerando il valore storico del foglio complementare, la parte può trattenere l'originale, che 3 17 sarà annullato dall'ufficio, allegando al fascicolo una reiscrizione veicolo storico radiato d'ufficio NP-2B copia conforme; in mancanza del foglio complementare o SI del CDP dovrà essere allegata una denuncia di smarrimento ) prima iscrizione veicolo usato UE NP-2B NO SI prima iscrizione veicolo nuovo UE NP-2B NO SI 6 21 rinnovo iscrizione CDP SI (in mancanza del CDP dovrà essere allegata una denuncia di smarrimento, come nota di presentazione si SI utilizzerà il mod. NP-2B) 7 26 costituzione usufrutto NP-3B SI* SI 8 27 proroga/cessione usufrutto NP-3B SI* SI 9 28 cancellazione usufrutto NP-3B SI* SI risoluzione/liberazione patto di riservato dominio NP-3B SI* SI vendita con patto di riservato dominio NP-3B SI* SI trasferimento di proprietà (atto su CDP) CDP SI* SI trasferimento di proprietà (atto fuori dal CDP) NP-3B SI* SI trasferimento di proprietà ex art NP-3B SI SI accettazione di eredità NP-3B SI* SI CDP (se però l'atto è SI* (nel caso in cui la parte sia in possesso del vecchio trasferimento di proprietà di un veicolo storico redatto fuori dal CDP dovrà foglio complementare, considerando il valore storico SI essere utilizzato il mod. dello stesso, può trattenere l'originale, che sarà annullato NP-3B) dall'ufficio, allegando al fascicolo una copia conforme) SI (in mancanza del CDP dovrà essere richiesto contestualmente un duplicato con formalità cod. 88; solo trascrizione verbale di vendita all'asta NP-3B nel caso in cui dal verbale di aggiudicazione risulti che il CDP è stato consegnato all'acquirente - e questi non sia SI in grado di produrlo - dovrà essere allegata anche idonea denuncia di smarrimento) Pagina 1

22 ACI DSD - Ufficio Normativa e Controllo, marzo 2012 Allegato 5 N. codice tipo di formalità nota di richiesta** obbligo di allegare il CDP rilascio successivo del CDP trascrizione sentenza giudice di pace (richiesta dal NP-3B NO venditore rimasto intestatario al PRA) NO (il CDP potrà essere rilasciato solo al nuovo intestatario, previa restituzione del vecchio CDP o denuncia di smarrimento dello stesso, con una formalità cod. 88 di rilascio CDP ) SI (in mancanza del CDP dovrà essere richiesto contestualmente un duplicato con formalità cod. 88; solo trascrizione sentenza giudice di pace (richiesta nel caso in cui dalla sentenza risulti che il CDP è stato NP-3B dall'acquirente che intende intestarsi il veicolo al PRA). consegnato all'acquirente - e questi non sia in grado di SI produrlo - dovrà essere allegata anche idonea denuncia di smarrimento) SI (in mancanza del CDP dovrà essere richiesto contestualmente un duplicato con formalità cod. 88; solo trascrizione sentenza/decreto/ordinanza penale di nel caso in cui dalla sentenza/decreto/ordinanza risulti NP-3B che il CDP è nella disponibilità del soggetto riconosciuto restituzione del veicolo quale legittimo proprietario - e questi non sia in grado di SI produrlo - dovrà essere allegata anche idonea denuncia di smarrimento) tutela del venditore (ART. 11 D.M. 514/1992) NP-3B NO confisca NP-3B NO NO (il CDP potrà essere rilasciato solo al nuovo intestatario, previa restituzione del vecchio CDP o denuncia di smarrimento dello stesso, con una formalità cod. 88 di rilascio CDP ) NO (il CDP potrà essere rilasciato solo nel caso in cui venga restituito il precedente o qualora vi sia espressa richiesta di rilascio da parte dell'autorità procedente; in tale ipotesi, dopo la confisca, si provvederà d'ufficio con una formalità cod. 88 in esenzione da importi) cessione beni ai creditori NP-3B NO proroga patto di riservato dominio NP-3B SI* SI variazioni di residenza CDP SI* SI variazioni di caratteristiche tecniche CDP SI* SI cessazione della circolazione CDP SI (In mancanza del CDP deve essere allegata la denuncia di smarrimento) NO (a meno che non venga allegato il precedente CDP) SI (verrà rilasciato il certificato di radiazione) Pagina 2

23 ACI DSD - Ufficio Normativa e Controllo, marzo 2012 Allegato 5 N. codice tipo di formalità nota di richiesta** obbligo di allegare il CDP rilascio successivo del CDP radiazione per esportazione CDP SI (in mancanza del CDP dovrà essere allegata la denuncia di smarrimento oppure l'attestazione dell'autorità estera dell'avvenuto ritiro del CDP o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l'indisponibilità del CDP ed il rifiuto dell'autorità estera di rilasciare l'attestazione; nel caso di SI (verrà rilasciato il certificato di radiazione) veicoli già immatricolati in un Paese UE, per i quali il CDP è stato ritirato dall'autorità estera, sarà sufficiente dichiarare tale circostanza nella nota di presentazione) radiazioni veicoli abbandonati (D.M. 460/1999); ex artt. 213, 214, 214-bis; art. 38 L. 326/2003; L. CDP 311/2004 ecc. SI (l'eventuale mancanza del CDP dovrà risultare da idonea documentazione ai sensi dell'art. 13 D.M. 514/1992: ad es. verbale di rinvenimento del veicolo abbandonato o specifica dichiarazione di indisponibilità dell'autorità procedente). SI (verrà rilasciato il certificato di radiazione) iscrizione ipoteca NP-3B SI (oppure è necessario l'atto di interpello ex art. 25 R.D. 1814/1927) SI (tranne nel caso in cui non sia stato allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto di interpello ) riduzione ipoteca NP-3B SI* SI cancellazione ipoteca NP-3B SI* SI visto cambiali NP-3B cessione/surrogazione ipoteca NP-3B rettifica ipoteca NP-3B rinnovazione ipoteca NP-3B postergazione ipoteca NP-3B SI (oppure è necessario l'atto di interpello ex art. 25 R.D. 1814/1927) SI (oppure è necessario l'atto di interpello ex art. 25 R.D. 1814/1927) SI (oppure è necessario l'atto di interpello ex art. 25 R.D. 1814/1927) SI (oppure è necessario l'atto di interpello ex art. 25 R.D. 1814/1927) SI (oppure è necessario l'atto di interpello ex art. 25 R.D. 1814/1927) SI (tranne nel caso in cui non sia stato allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto di interpello ) SI (tranne nel caso in cui non sia stato allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto di interpello ) SI (tranne nel caso in cui non sia stato allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto di interpello ) SI (tranne nel caso in cui non sia stato allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto di interpello ) SI (tranne nel caso in cui non sia stato allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto di interpello ) Pagina 3

24 ACI DSD - Ufficio Normativa e Controllo, marzo 2012 Allegato 5 N. codice tipo di formalità nota di richiesta** obbligo di allegare il CDP rilascio successivo del CDP NP-3B (la nota non è iscrizione fermo amministrativo necessaria per i fermi iscritti direttamente in via NO NO telematica dal Concessionario) trascrizione sequestro/pignoramento NP-3B NO trascrizione fallimento/proc. concorsuali NP-3B NO trascrizione domanda giudiziale NP-3B NO NO (a meno che non venga allegato il precedente CDP) NO (a meno che non venga allegato il precedente CDP) NO (a meno che non venga allegato il precedente CDP) revoca del fermo amministrativo CDP SI* SI annullamento del fermo amministrativo su richiesta del Concessionario (per sgravio o atto di vendita NP-3B NO NO anteriore) cancellazione fallimento/proc. concorsuali NP-3B SI* SI cancellazione sequestro/pignoramento (su istanza dell'interessato) NP-3B SI* SI cancellazione sequestro (su istanza del P.M. o altra autorità) NP-3B NO NO riscossione importi NP-3B NO NO SI (se invece il CDP è stato rubato con il veicolo, tale perdita di possesso per furto CDP circostanza dovrà essere specificata nella denuncia di SI furto) perdita di possesso per indisponibilità CDP SI (l'eventuale indisponibilità del CDP dovrà essere specificata nella dichiarazione sostitutiva) SI rientro in possesso CDP SI* SI rettifica dati dell'intestatario CDP SI* SI rettifica dati accessori dell'intestazione CDP SI* SI annotazioni leasing CDP SI* SI NO (tranne nel caso di duplicato per deterioramento o di duplicato/rilascio del certificato di proprietà NP-3B SI rilascio del CDP ai sensi dell'art. 11 D.M. 514/1992) * In mancanza del CDP dovrà essere richiesto un duplicato (cod. 88) allegando la denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento (art. 13 D.M. 514/1992). Pagina 4

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