AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia FASCICOLO INFORMATIVO Modello AMAD0102/01 Ed.01/2015 Contratto di assicurazione multigaranzia per il caso infortuni, malattia e perdite pecuniarie in forma collettiva destinato alla copertura dei rischi relativi al pagamento del debito residuo del mutuo. AXA MPS Mutuo Sicuro Plus Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa (comprensiva di Glossario), Condizioni di Assicurazione e Modulo di proposta di adesione, deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

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3 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus Nota Informativa Contratto di assicurazione Multigaranzia Modello AMAD0102/02 Ed.01/2015 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di proposta di adesione. A) Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma Italia; i riferimenti per la denuncia dei sinistri sono: Casella Postale 187 Roma Spinaceto Filiale Roma Sud. c) Recapito telefonico: ; numero verde ; linea telefonica gestione sinistri: ; fax gestione sinistri: ; sito internet: info@axa-mpsdanni.it; PEC: axampsdanni@legalmail.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall IVASS, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2013 (in milioni di Euro) Patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità * 49,72 39,00 5,97 182% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali delle garanzie e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione contenute in polizza. Ai sensi dell Art. 10 Durata della Copertura, la durata della copertura assicurativa è annuale e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno in mancanza di disdetta, da darsi per iscritto da una delle parti, almeno 30 giorni prima della scadenza. La durata massima non potrà, in alcun caso, superare la durata del mutuo pari alla durata residua del mutuo. 3. Garanzie assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Limite Invalidità Totale e Permanente grave per infortunio o malattia (=>66%) Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi C 1 - Inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia C 2 - Inabilità Temporanea e Totale di compiere gli atti elementari della vita Perdita di impiego Prestazioni di Assistenza punti A B C D - E Prestazioni di Assistenza Punto F Somma pari al debito residuo Somma pari alle rate del debito Somma pari alle rate del debito Somma pari alle rate del debito Somma pari alle rate del debito Dipendenti settore privato Autonomi e dipendenti settore pubblico Pensionati casalinghe studenti disoccupat i Non prevista Non prevista Debito Residuo si si si 60 giorni non prevista Non prevista Non prevista 60 giorni 60 giorni 180 giorni 60 giorni Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista max 12 mensilità/ 36 per contratto max 12 mensilità/ 36 per contratto max 12 mensilità/ 36 per contratto max 12 mensilità/ 24 per contratto 3 volte per anno assicurativo 3 volte per anno assicurativo si si si no si no no no si si no no si si si si no no La prestazione dipende dall attività svolta al momento del sinistro. Pagina 1 di 6 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

4 Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dagli Artt. 2, 4 e 6 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza. Ai sensi dell Art. 2 Oggetto dell Assicurazione la copertura assicurativa relativa al caso di invalidità permanente non è operante se il grado di invalidità permanente accertato non sia maggiore o uguale al 66%; mentre le coperture assicurative Ricovero Ospedaliero a seguito di malattie gravi, Inabilità Temporanea e Totale e Perdita di Impiego operano alternativamente in base allo status lavorativo dell aderente al momento del sinistro. Avvertenza. Ai sensi dell Art. 12 Cessazione delle garanzie. Le garanzie, per ciascun assicurato, si estinguono: alle ore del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito riportati: a) scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del mutuo; b) estinzione anticipata del contratto di mutuo; c) fine del mese di compimento da parte dell'assicurato degli 80 anni di età; d) data di certificazione di un Invalidità Totale e Permanente Grave come previsto all Art.2 Punto B delle presenti condizioni, sempre che sia avvenuta la liquidazione del sinistro; e) pensionamento (solo per la garanzia Perdita d impiego); f) alle ore 24 della scadenza annuale in caso di disdetta; g) trascorsi 10 anni dall adesione (solo per la garanzia Perdita d impiego). Avvertenza. Ai sensi degli Artt. 2, 4 e 6 Oggetto dell Assicurazione le garanzie assicurative sono prestate con le carenze e franchigie come indicato nella tabella di cui sopra e con i massimali previsti nell Art.2 delle Condizioni di Assicurazione e nel punto 6 dell Art.4 contenuto nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio relativo alla garanzia assicurativa di cui alla lettera A dell Art.2 Invalidità Permanente Grave Esempio di operatività della garanzia in caso di riscontrata invalidità permanente Grado di invalidità permanente accertato Indennizzo Invalidità Permanente 30% Non indennizzabile 66% Indennizzabile per l importo pari al debito residuo Esempio relativo alle garanzie assicurative di cui alle lettere B e C dell Art.2 Ricovero Ospedaliero ed Inabilità Temporanea e Totale al lavoro e relativamente all Art.4 Perdita d impiego Esempio di operatività delle garanzie in caso di persona assicurata dipendente nel settore privato Evento Inabilità Temporanea e Totale al lavoro Perdita d impiego Indennizzo Non previsto Pagamento delle rate mensili durante il periodo di disoccupazione fino a 12 mensilità, trascorsi 60 giorni di franchigia Esempio di operatività della carenza (60 giorni) in caso di Ricovero Ospedaliero per persona assicurata senza occupazione Data adesione Evento (data ricovero) Giorni di copertura Indennizzo 15/09 30/09 minore di 60gg Non indennizzabile 15/07 30/11 maggiore di 60gg Indennizzabile Esempio di operatività della franchigia (60 giorni) in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro per dipendente del settore pubblico Data Evento Scadenza Rata Numero giorni dall evento Indennizzo 15/09 15/10 minore di 60gg Non indennizzabile 15/09 15/12 maggiore di 60gg Indennizzabile Avvertenza. Ai sensi degli Artt. 3, 5 e 7 Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione le garanzie assicurative sono prestate con limitazioni ed esclusioni. Avvertenza. Ai sensi dell Art.1 Persone assicurabili, al momento della sottoscrizione del contratto l età degli assicurati non potrà essere inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni, fermo restando che l età massima di permanenza in garanzia è limitata a 80 anni. 4. Periodi di carenza contrattuale Avvertenza. In base a quanto previsto dagli Artt. 2 e 4 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di Assicurazione sono previste carenze per Ricovero Ospedaliero e Perdita d impiego. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Nelle dichiarazioni riportate nel modulo di adesione, l Aderente dichiara di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitino di un trattamento medico regolare, di non aver subito negli ultimi 5 anni interventi chirurgici diversi da quelli di ortopedia, appendicectomia, tonsillectomia, erniectomia, colecistectomia, emorroidectomia, chirurgia estetica, non aver subito infortuni a cui sono seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti e, di non essere stato/a assente dal lavoro, negli ultimi 12 mesi, per più di 30 giorni lavorativi a causa di una malattia o di un infortunio. Dichiara inoltre (nel caso di lavoratore dipendente privato) di non avere ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato/a come un lavoratore soggetto ad una procedura di Mobilità o di Cassa Integrazione. Avvertenza. Il dichiarante ha l obbligo di evidenziare la non corrispondenza con il reale stato sanitario delle dichiarazioni sullo stato di salute. Le condizioni di salute di cui alla dichiarazione costituiscono requisito fondamentale per il rilascio delle coperture assicurative. Ai sensi dell Art.20 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio delle Condizioni di Assicurazione, le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ed in taluni casi la nullità del contratto. Pagina 2 di 6 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

5 Avvertenza. L Aderente è esonerato dalla compilazione del questionario sanitario. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione L Aderente è esonerato dall'obbligo di comunicare l'attività professionale svolta. 7. Premi Periodicità. Il premio è annuo e viene frazionato in funzione della periodicità del mutuo. Il premio è calcolato in base al debito residuo del mutuo alla data di pagamento ed in base all età dell Aderente alla data di pagamento. Mezzi di pagamento. Le rate di premio saranno addebitate sul conto corrente indicato dall Aderente fino alla scadenza della garanzia. Frazionamento. Pari alla periodicità di pagamento delle rate di mutuo (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale). Avvertenza. AXA MPS e l intermediario si riservano l opportunità di applicare degli sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, i cui contenuti verranno esposti dall intermediario o potranno essere conosciuti mediante consultazione del sito internet dello stesso o di AXA MPS Danni. Ai sensi dell Art.50 punto 1 del Reg.35/2010 IVASS in tema di trasparenza dei costi contrattuali si precisa che l intermediario percepisce, su ogni adesione, una commissione pari al 15% del premio imponibile corrisposto, pari in media ad 45,60. Avvertenza. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Danni, tramite la Contraente, restituisce all Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate, così come indicato nella documentazione per l estinzione anticipata del mutuo, fornita della Contraente. A causa della specificità del contratto collettivo non sarà possibile continuare a fornire la copertura assicurativa mediante l'adesione in essere. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art.12 Cessazione delle Garanzie. 8. Rivalse Avvertenza. Il presente contratto non prevede rivalse. 9. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il capitale assicurato ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. 10. Diritto di recesso Avvertenza. Ai sensi dell Art.14 Recesso delle Condizioni di Assicurazione l Aderente può recedere dalle coperture assicurative: L Aderente può recedere dalle coperture assicurative entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Contraente. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative sin dall origine e la restituzione all Aderente, tramite la Contraente, dell intero premio eventualmente versato. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 12. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 13. Regime fiscale La parte del premio relativa alla componente Invalidità Permanente Grave da infortunio o malattia è fiscalmente deducibile in ragione della normativa tributaria applicabile al contribuente. Il presente contratto è soggetto all imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Si rinvia all Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza. Ai sensi dell Art.8 Denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue: momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l evento previsto dalle coperture assicurative; modalità e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 10 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l aderente ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui all Art.8 Denuncia dei Sinistri delle Condizioni di Assicurazione; spese per l accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall Art.24 - Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione (vedi punto 16 della presente nota); richiesta visita medica. La visita medica può essere richiesta dalla Società, a sue spese, per la verifica del diritto all indennizzo; termine minimo e massimo entro il quale la Società effettua l accertamento della invalidità permanente grave da malattia. Entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuta tutta la documentazione necessaria. Avvertenza. La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Assicurazioni Danni affidata alla Inter Partner Assistance S.A. Rappr. Gen. per l Italia - Via Bernardino Alimena, ROMA - Tel. Numero Verde (per chiamate dall Italia) Tel (per chiamate dall estero) - Fax , denominata anche AXA Assistance. Pertanto le prestazioni garantite da AXA MPS Assicurazioni Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. (Sezione III Prestazioni di Assistenza delle Condizioni di Assicurazione). Avvertenza. La gestione dei sinistri relativi alla sezione III è stata demandata da AXA MPS Assicurazioni Danni ad Inter Partner Assistance S.A., Rappr. Gen. per l Italia, con Sede in Via Bernardino Alimena, ROMA. 15. Reclami Pagina 3 di 6 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

6 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Danni Advisory Center - Via Aldo Fabrizi n Roma (Italia) Fax reclami.danni@axa-mps.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 16. Arbitrato Ai sensi dell Art. 24 Arbitrato le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché le divergenze sull'applicazione delle prestazioni assicurative di cui all Art.2 A, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'aderente. Avvertenza. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Nota. Ai sensi dell Art.37 punto 2 del Reg.35/2010 IVASS in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L Amministatore Delegato (Frédéric de Courtois) Data ultimo aggiornamento del presente documento gennaio 2015 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n Pagina 4 di 6 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

7 GLOSSARIO Aderente/Assicurato: La persona fisica titolare di un mutuo concesso dalla Banca Contraente, che ha aderito all assicurazione e ha accettato di corrispondere il premio dovuto. Assistenza: l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Struttura Organizzativa della Inter Partner Assistance S.A.. Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell attività dilettantistica da quella professionistica. AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale le coperture non sono operanti. Contraente: la Banca Mutuataria che stipula la Polizza a favore degli Assicurati. Debito Residuo: l importo pari al debito residuo, in linea capitale, dell Assicurato nei confronti della Contraente in relazione al Mutuo/Finanziamento indicato nel Modulo di Adesione erogato dalla Contraente. Disoccupazione: la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato che: a. abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; b. sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o percepisca un indennità derivante da trattamento di mobilità e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro; Franchigia: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità. Inabilità Temporanea e Totale al lavoro: la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità dell'assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere; Inabilità Temporanea e Totale di compiere gli atti elementari della vita: la temporanea incapacità, a seguito di malattia ed infortunio, a compiere gli atti elementari della vita quali: a. Nutrirsi: capacità di portarsi il cibo, preparato da una terza persona, alla bocca da un piatto o scodella; b. Vestirsi: capacità di indossare tutti i tipi di vestiario e di protesi eventualmente necessarie, inclusa la capacità di prenderle dal luogo dove sono normalmente custodite; c. Lavarsi: capacità di entrare ed uscire dal bagno, compiere in autonomia le funzioni igieniche; entrare ed uscire dalla vasca o dalla doccia od utilizzare una spugna per lavarsi senza l aiuto di altre persone; d. Muoversi: capacità di cambiare posizione, come alzarsi dal letto, trasferirsi su una poltrona o su una sedia a rotelle e viceversa. Indennizzo, Indennità, Prestazione: l importo liquidabile dall Assicuratore in base alla Polizza. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Totale Permanente da Infortunio o malattia: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta: tale invalidità totale permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale di Invalidità Permanente dell Assicurato sia pari o superiore al 66%. Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli Artt.29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e\o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto; Lavoratore Dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno 6 mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a. a tempo determinato; b. di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); c. di apprendistato; d. di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); e. di lavoro intermittente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana); Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che presti il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato; Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975; Lettera di Conferma: documento che prova l accettazione della copertura assicurativa secondo la richiesta ed in base alle dichiarazioni dell Assicurato; Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, salvo quanto previsto alle specifiche esclusioni di Polizza. Pagina 5 di 6 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

8 Malattie Gravi: sono considerate tali le seguenti malattie: - Ictus: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. Deve esservi prova di deficit neurologico permanente; - Cancro: tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall invasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno; - Attacco cardiaco: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: anamnesi di precordialgia tipica; nuove alterazioni elettrocardiografiche; aumento degli enzimi cardiaci; - Patologia coronarica che richiede intervento chirurgico: intervento chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un ostruzione mediante tecniche laser; - Insufficienza renale: malattia renale terminale, dovuta a qualsiasi causa o cause, con l Assicurato sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale. - Trapianto di organi principali: l effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo. Modulo di adesione: il documento per l adesione alla polizza collettiva, nel quale sono indicati le garanzie, i massimali ed i premi. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente; sono, altresì, assimilati convenzionalmente ai Non Lavoratori, solo ai fini del presente glossario, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all estero e non sia regolato dalla legge italiana; Pacchetto Assicurativo: l insieme delle garanzie assicurative prestate dalla presente Polizza offerte alla clientela. Perdita di Impiego: la perdita del lavoro a seguito di "giustificato motivo oggettivo" indipendentemente dalla volontà o colpa dell'assicurato. Polizza: il documento che prova l assicurazione e regola i rapporti fra le Parti. Premio: la somma dovuta all'assicuratore per le coperture assicurative prestate. Rata mensile: quota mensile del piano di ammortamento del mutuo. Qualora il piano di ammortamento del mutuo dovesse prevedere una rateizzazione con periodicità superiore al mese questa verrà rapportata al mese. Ricovero Ospedaliero: la degenza che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in Day Hospital o in strutture ambulatoriali. Sinistro: evento dannoso, accaduto all Assicurato, per cui è prestata l'assicurazione. Struttura Organizzativa: l organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. per l Italia - Via Bernardino Alimena, Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Telemedicina: la trasmissione in tempo reale di informazioni e dati di carattere scientifico/medico tra il paziente e gli operatori sanitari, attraverso sistemi di comunicazione di tipo telematico/informatico. Telemonitoraggio: l'uso di audio, video ed altre tecnologie di telecomunicazioni e di elaborazione elettronica dell'informazione per monitorare a distanza lo stato di un paziente. Videocomunicazione: il contatto audio e video tra due soggetti attraverso strumentazione tecnica di supporto. Data ultimo aggiornamento del presente documento gennaio 2015 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: , Partita IVA: , Capitale Sociale i.v., Tel.: , Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: , Fax: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese IVASS al n La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il n Pagina 6 di 6 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

9 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus Condizioni di Assicurazione Mod. AMAD.0102/03 Ed.01/2015 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Art.1 - Persone Assicurabili Sono assicurabili le persone fisiche che: 1. hanno sottoscritto il mutuo e hanno aderito all assicurazione accettando di corrispondere il premio dovuto; 2. sono di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni al momento dell adesione, fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 80 anni. SEZIONE I - INFORTUNI, MALATTIA Art. 2 - Oggetto dell assicurazione In base al presente contratto AXA MPS Danni assicura, a fronte del versamento del premio, le prestazioni così come di seguito descritte: A) Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente Grave, di grado non inferiore al 66%, a seguito di infortunio o malattia 1. Assicurati garantiti Tutti gli Assicurati. 2. Rischio assicurato Il rischio assicurato è in ogni caso l Invalidità Totale e Permanente di grado non inferiore al 66%. Il grado di invalidità permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni professionali di cui al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Nei casi di invalidità totale e permanente non previsti dalla sopra citata norma, la valutazione del grado di invalidità sarà concordato tra il medico dell Assicurato ed il medico di AXA MPS Danni e terrà conto, con riguardo ai casi di invalidità totale e permanente previsti, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione. 3. Franchigia e Carenza Non sono previsti periodi di Franchigia né di Carenza. 4. Prestazione assicurativa AXA MPS Danni, una volta accertato dal punto di vista medico lo stato ed il grado di Invalidità Totale e Permanente, liquida un capitale pari al debito residuo in linea capitale, esistente al momento del sinistro, escluse eventuali precedenti rate insolute ed al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù delle altre garanzie di polizza. 5. Massimali Il capitale assicurato è pari all importo del Mutuo o minor importo, risultante dal modulo di adesione, con il massimo di ,00 per persona. Per gli Aderenti di età superiore a 65 anni, il capitale assicurato non potrà superare ,00 al momento dell adesione. Nel caso di più persone assicurate l importo assicurato viene suddiviso tra le persone stesse in ragione della percentuale spettante ad ogni singola persona indicata nel modulo di adesione.. B) Copertura assicurativa in caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi 1. Assicurati garantiti Tutti gli assicurati. 2. Rischio assicurato Salvo quanto previsto dall Art. 3 Esclusioni relative alla sezione I, il rischio assicurato è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi. 3. Franchigia Assoluta La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi non è sottoposta a franchigie; 4. Carenza La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi dovuto a Malattia, è sottoposta ad un periodo di Carenza pari a 60 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Ricovero Ospedaliero, dovuto a Malattia Grave, avvenuto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, non sarà corrisposta alcuna Prestazione. 5. Prestazione assicurativa Per uno o più ricoveri a seguito di Malattia Grave, che abbiano comportato una degenza non inferiore a 7 giorni, anche non consecutivi, durante lo stesso mese solare AXA MPS Danni corrisponderà un rimborso spese forfettario pari all importo corrispondente ad una rata mensile del piano di ammortamento del mutuo. AXA MPS Danni liquiderà un numero massimo di 12 prestazioni mensili per ogni Sinistro intendendosi per tale quello riconducibile alla medesima malattia. In ogni caso la Prestazione massima che AXA MPS Danni corrisponderà, nel caso di più sinistri per uno o più Assicurati e per tutto il periodo assicurativo è pari all ammontare di 36 mensilità. 6. Massimali Un importo pari alla rata mensile di mutuo come da piano di ammortamento, o ridotta in proporzione alla percentuale di mutuo assicurato risultante dal modulo di adesione, con il massimo di 1.200,00 al mese. Qualora il piano di ammortamento del mutuo dovesse prevedere una rateizzazione con periodicità superiore al mese questa verrà rapportata al mese. Per la determinazione dell importo della rata mensile si fa riferimento all ultima rata pagata o, nel caso il sinistro si verifichi antecedentemente alla scadenza della prima rata del piano di ammortamento, calcolata al momento della Pagina 1 di 16 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

10 stipula del contratto di mutuo. Nel caso di più persone assicurate l importo assicurato viene suddiviso tra le persone stesse in ragione della percentuale spettante ad ogni singola persona indicata nel modulo di adesione. C) Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale dovuta ad infortunio o malattia C.1 - Assicurati garantiti Tutti gli Assicurati che al momento del sinistro siano lavoratori autonomi, professionisti o dipendenti del settore pubblico. 1. Rischio assicurato Il rischio assicurato è l Inabilità Temporanea e Totale al lavoro. L'Assicurato si definisce temporaneamente inabile totale al lavoro se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa regolare. 2. Franchigia e Carenza La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro dovuta ad infortunio e malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni. 3. Prestazione assicurativa Dopo il periodo di franchigia indicato sopra, AXA MPS Danni corrisponderà un'indennità pari alle rate mensili di rimborso, che hanno scadenza durante il periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro. In ogni caso, AXA MPS Danni non corrisponderà più di 36 mensilità per ogni singolo Assicurato. L indennità mensile sarà pari all importo delle rate secondo il piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Qualora l'assicurato, dopo una ripresa dell attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. In caso contrario per ogni evento che determini un sinistro viene applicata la franchigia di 60 giorni. Non sarà dovuto alcun indennizzo per incrementi di rata di rimborso intervenuti durante il periodo di inabilità. L inizio della franchigia corrisponde alla data di certificazione della Inabilità Temporanea totale. C.2 - Assicurati garantiti Tutti gli Assicurati che al momento del sinistro siano Pensionati, Casalinghe, Studenti e disoccupati. 1. Rischio assicurato Il rischio assicurato è l Inabilità Temporanea e Totale di compiere gli atti elementari della Vita. L'Assicurato si definisce temporaneamente inabile totale se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di compiere almeno 3 delle 4 attività elementari della vita quotidiana quali: Nutrirsi: capacità di portarsi il cibo, preparato da una terza persona, alla bocca da un piatto o scodella; Vestirsi: capacità di indossare tutti i tipi di vestiario e di protesi eventualmente necessarie, inclusa la capacità di prenderle dal luogo dove sono normalmente custodite; Lavarsi: capacità di entrare ed uscire dal bagno, compiere in autonomia le funzioni igieniche; entrare ed uscire dalla vasca o dalla doccia od utilizzare una spugna per lavarsi senza l aiuto di altre persone; Muoversi: capacità di cambiare posizione, come alzarsi dal letto, trasferirsi su una poltrona o su una sedia a rotelle e viceversa. 2. Franchigia e Carenza La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale di compiere gli atti elementari della Vita dovuta ad infortunio e malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni. 3. Prestazione assicurativa Dopo il periodo di franchigia innanzi indicato, AXA MPS Danni corrisponderà un'indennità pari alle rate mensili di rimborso, che hanno scadenza durante il periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro. In ogni caso, AXA MPS Danni non corrisponderà più di 36 mensilità per ogni singolo Assicurato. L indennità mensile sarà pari all importo delle rate secondo il piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Qualora l'assicurato, dopo la cessazione dello status di inabilità, ricada - prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta cessazione in un nuovo status di inabilità a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. In caso contrario per ogni evento che determini un sinistro viene applicata la franchigia di 60 giorni. Non sarà dovuto alcun indennizzo per incrementi di rata di rimborso intervenuti durante il periodo di inabilità. Massimali Un importo pari alla rata mensile di mutuo come da piano di ammortamento, o ridotta in proporzione alla percentuale di mutuo assicurato risultante dal modulo di adesione, con il massimo di 1.200,00 al mese. Qualora il piano di ammortamento del mutuo dovesse prevedere una rateizzazione con periodicità superiore al mese questa verrà rapportata al mese. Per la determinazione dell importo della rata mensile si fa riferimento all ultima rata pagata o, nel caso il sinistro si verifichi antecedentemente alla scadenza della prima rata del piano di ammortamento, calcolata al momento della stipula del contratto di mutuo. Nel caso di più persone assicurate l importo assicurato viene suddiviso tra le persone stesse in ragione della percentuale spettante ad ogni singola persona indicata nel modulo di adesione. Le presenti garanzie non sono cumulabili con la garanzia B) Ricovero Ospedaliero a seguito di Malattie gravi ed opereranno eventualmente solo dopo la dimissione dall ospedale o dall Istituto di cura. In tale eventualità il periodo di ricovero verrà computato e detratto dalla franchigia prevista dalle presenti garanzie. Art. 3 - Esclusioni relative alla Sezione I Sono esclusi gli infortuni occorsi prima della data di decorrenza dell assicurazione,loro seguiti e conseguenze, nonché quelli derivanti: Pagina 2 di 16 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

11 a. dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerea (compresi deltaplani e ultraleggeri) e subacquei salvo il caso di viaggi aerei, in qualità di passeggero su voli di linea regolari; b. dalla guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; c. dall uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; d. dalla pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; e. dalla pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; f. dalla pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo; g. dalla partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; h. da etilismo, abuso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; i. da azioni delittuose dell Assicurato o suicidio, atti volontari di autolesionismo o avvenuto quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o volere da esso stesso procurato; j. da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; k. da guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati; l. da trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; m. dalle conseguenze dell infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate. Sono inoltre escluse le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio. Sono escluse le malattie: n. che siano l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza dell Assicurazione e già note in quel momento all Assicurato in quanto già manifestatesi e/o diagnosticate a tale data; o. da intossicazioni causate da abuso di alcolici, uso di allucinogeni,uso di psicofarmaci o stupefacenti a meno che sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; p. derivanti da sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate; q. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; r. derivanti da guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo; s. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.). Non sono inoltre considerate Malattia: t. il mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici; u. le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; v. l infertilità e la sterilità; w. la gravidanza, il parto e l aborto volontario non terapeutico. SEZIONE II - PERDITA D IMPIEGO Art. 4 - Oggetto dell assicurazione Copertura assicurativa in caso di perdita d impiego 1. Assicurati garantiti Tutti gli Assicurati che al momento del sinistro siano lavoratori dipendenti del settore privato e che al momento del sinistro siano assunti da almeno 180 giorni, e abbiano superato il periodo di prova. 2. Rischio assicurato Il rischio assicurato è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente Assicurato. 3. Durata della copertura assicurativa Perdita d Impiego La copertura assicurativa per il caso di perdita d impiego cessa trascorsi 10 anni dalla data di adesione. L Aderente ha facoltà di risolvere l intero contratto ove non accetti la prosecuzione dello stesso privo della cessata copertura Perdita di Impiego. 4. Franchigia e Carenza La copertura assicurativa per il caso di perdita d impiego dovuta a giustificato motivo oggettivo è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni. La copertura assicurativa per il caso di perdita di impiego è sottoposta ad un periodo di carenza di 180 giorni. Qualora dunque il licenziamento venga notificato all Assicurato entro 180 giorni dalla Data di Decorrenza, l indennità non verrà corrisposta. 5. Prestazione assicurativa Dopo il periodo di Franchigia indicato sopra, AXA MPS Danni corrisponderà un'indennità pari alle rate mensili di rimborso, che hanno scadenza durante il periodo di disoccupazione, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro. In ogni caso l indennità massima che AXA MPS Danni corrisponderà per ogni Assicurato, nel caso di diversi licenziamenti, è pari all ammontare di 24 rate di rimborso. L indennità mensile sarà pari all importo delle rate in base al piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Non sarà dovuto alcun indennizzo per incrementi di rata di rimborso intervenuti durante il periodo di disoccupazione. Nel caso in cui l Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un attività remunerata di altra natura, l indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l Assicurato venga Pagina 3 di 16 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

12 nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che abbia lavorato almeno 90 giorni continuativamente presso lo stesso nuovo datore di lavoro. Nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato, a carattere stagionale e/o temporaneo e/o contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, o di un rapporto di Lavoro a Progetto l indennità mensile verrà corrisposta fino al mese di scadenza del contratto originario di lavoro entro il limite massimo, comunque, di 12 rate per ogni sinistro. 6. Massimali La garanzia assicurativa è prestata entro il limite di un importo mensile pari alla rata di mutuo come da piano di ammortamento, o ridotta in proporzione alla percentuale di mutuo assicurato risultante dal modulo di adesione, con il massimo di 1.200,00 al mese. Qualora il piano di ammortamento del mutuo dovesse prevedere una rateizzazione con periodicità superiore al mese questa verrà rapportata al mese. Per la determinazione dell importo della rata mensile si fa riferimento all ultima rata pagata o, nel caso il sinistro si verifichi antecedentemente alla scadenza della prima rata del piano di ammortamento, calcolata al momento della stipula del contratto di mutuo. Nel caso di più persone assicurate l importo assicurato viene suddiviso tra le persone stesse in ragione della percentuale spettante ad ogni singola persona indicata nel modulo di adesione. Art. 5 - Esclusioni relative alla sezione II La garanzia assicurativa non è operante nel caso di: a. dimissioni; b. licenziamento dovuto a giusta causa ; c. licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali; d. licenziamento tra congiunti, anche ascendenti o discendenti; e. licenziamento a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ; f. risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale, avvenuta a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; g. messa in mobilità del Lavoratore Dipendente Privato che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia. La garanzia non è operante se: h. alla data di decorrenza dell Assicurazione, l'assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; i. la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto ; j. l'assicurato non si è iscritto nell elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità ; k. l'assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria o Edilizia; l. l Assicurato svolge la propria attività lavorativa nell ambito di un contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana. SEZIONE III - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PREMESSA La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Danni affidata alla Inter Partner Assistance S.A. Rappr. Gen. per l Italia - Via Bernardino Alimena, ROMA - Tel. Numero Verde (per chiamate dall Italia) Tel (per chiamate dall estero) - Fax , di seguito denominata AXA Assistance. Pertanto le prestazioni garantite da AXA MPS Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme di Carattere Generale. OPERATIVITA DELLA POLIZZA Salvo quanto diversamente specificato all interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l anno; con costi a carico di AXA Assistance entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura; a seguito di infortunio o a seguito di malattia improvvisa; senza limite di numero di prestazioni nell ambito del medesimo sinistro; entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza. Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. Pagina 4 di 16 AXA MPS Mutuo Sicuro Plus

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