Autorità Amministrative Indipendenti. a cura di. Giovanna De Minico *** di Fabio Dell Aversana. aggiornato al
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1 Autorità Amministrative Indipendenti a cura di Giovanna De Minico *** AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO di Fabio Dell Aversana aggiornato al Nel periodo compreso tra i mesi di marzo e giugno, l Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha adottato molti provvedimenti; in questa nota analizzeremo i più interessanti, articolando la descrizione ratione materiae. 1. Sul Bollettino Settimanale 25 marzo 2013, n. 11, è stato pubblicato il regolamento recante le procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari 1. Con quest atto, l Autorità ha disciplinato le competenze istruttorie ad essa affidate dall ottavo comma dell art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il regolamento è stato preceduto da una consultazione pubblica che ha suscitato un notevole interesse tra gli operatori di 1 Il Regolamento è reperibile anche sul sito istituzionale dell Autorità, al seguente link: OSSERVATORIOSULLEFONTI.IT, FASC. 2/2013
2 settore: questi ultimi, infatti, nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2012 e il 21 gennaio 2013 hanno presentato critiche e osservazioni alla originaria bozza di regolamento formulata dall Autorità. Dalla lettura del provvedimento, si evince che l Autorità ha cercato di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni. Il regolamento si applica alle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari che intercorrono tra gli operatori della filiera e che sono connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, nozione che è definita per relationem in virtù del richiamo all art. 1 del D.M. 19 ottobre 2012 n Con il provvedimento n , pubblicato sul Bollettino Settimanale n. 12 del 2 aprile , l Autorità ha rideterminato l ammontare di fatturato previsto dall art. 16, primo comma, della legge 10 ottobre 1990, n Tale norma prevede espressamente che le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno dall Autorità per un ammontare equivalente all aumento dell indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. In particolare, con il provvedimento in commento è stato fissato rispettivamente a quattrocentottantadue milioni di euro e a quarantotto milioni di euro l importo dei fatturati rilevanti per l applicazione della normativa in tema di concentrazioni (art. 5 della legge istitutiva dell Autorità). 3. Nella riunione del 27 marzo 2013, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un istruttoria per verificare se alcune società operanti nel mercato all ingrosso dei 2 Il regolamento è consultabile anche al seguente link: OSSERVATORIOSULLEFONTI.IT, FASC. 2/2013 2
3 servizi tecnici accessori alla rete telefonica fissa abbiano posto in essere condotte in grado di restringere la concorrenza 3. Sempre con riguardo al mercato delle telecomunicazioni, è opportuno ricordare in questa sede che il 10 maggio 2013 l Autorità ha chiuso un importante istruttoria, avviata nei confronti di Telecom Italia il 23 giugno 2010, comminando una multa complessiva pari a 103,794 milioni di euro 4. Secondo l Antitrust, Telecom Italia ha abusato, con due distinti comportamenti, della posizione dominante detenuta nella fornitura dei servizi di accesso all ingrosso alla rete locale e alla banda larga, ostacolando l espansione dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale e dell accesso ad internet a banda larga: in particolare, la società ha opposto ai concorrenti un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all ingrosso (i c.d. KO), attuando, nel contempo, una politica di sconti alla grande clientela business per il servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica fissa tale da non consentire a un concorrente, altrettanto efficiente, di operare in modo redditizio e su base duratura nel medesimo mercato Con riguardo alla regolazione di Internet si segnala la chiara posizione assunta dall Autorità in merito alla tutela dei contenuti editoriali disponibili online. Con una segnalazione resa ai sensi dell art. 22 della l. 10 ottobre 1990, n , l Autorità ha affermato che è indispensabile mettere all ordine del giorno il tema della tutela dei contenuti editoriali su Internet, con soluzioni che tutelino 3 Le società coinvolte sono Alpitel, Ceit Impianti, Sielte, Sirti, Site e Valtellina. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione di Wind secondo cui tra gli operatori appena menzionati sarebbe stata raggiunta un intesa volta alla reciproca fissazione dei prezzi per i servizi di manutenzione correttiva dei guasti di rete (c.d. ASSURANCE). 4 Il testo integrale del provvedimento di chiusura dell istruttoria è reperibile al seguente indirizzo: 5 Altri interventi riguardanti il mercato delle telecomunicazioni sono stati messi in luce il 4 giugno 2013 nell audizione del Prof. Giovanni Pitruzzella, Presidente dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla X Commissione, Attività produttive commercio e turismo, della Camera dei Deputati (il testo è pubblicato al seguente link: 6 Il testo della segnalazione è reperibile al seguente link: OSSERVATORIOSULLEFONTI.IT, FASC. 2/2013 3
4 contemporaneamente il diritto del pubblico alla diffusione della conoscenza e le potenzialità della Rete. L Autorità, dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale di Internet per la crescita dell economia e della competitività del sistema, sottolinea che l ampliamento degli ambiti attraverso i quali possono essere reperite e lette le notizie non deve trasformarsi in un disincentivo alla produzione e alla elaborazione di contenuti informativi a livello socialmente desiderabile. Per questo è necessario mettere all ordine del giorno, in tempi adeguati rispetto alle esigenze di trasformazione del settore, una disciplina che contempli strumenti idonei a incoraggiare sulla Rete forme di cooperazione virtuosa tra i produttori di contenuti editoriali e i fornitori di servizi innovativi che riproducono ed elaborano lavori protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Tale disciplina, secondo l AGCM, dovrà essere orientata allo sviluppo efficiente dell attività di produzione di contenuti informativi in rete e non potrà non avere in debita considerazione la dimensione sopranazionale che connota Internet L Autorità è recentemente intervenuta sulla complessa questione dei diritti sportivi con una segnalazione resa ai sensi dell art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n In estrema sintesi, nella segnalazione viene analizzata la normativa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti 7 La segnalazione ricordata nel testo rappresenta, secondo chi scrive, una chiara presa di posizione della nostra Autorità sul complesso tema della regolazione di Internet. La dottrina straniera si occupa da tempo di queste problematiche e delle loro ripercussioni sui diritti esercitati in Rete (ex multibus, si vedano: L. A. BYGRAVE - J. BING (eds.), Internet Governance: Infrastructure and Institutions, Oxford University Press, Oxford, 2009; J. ZITTRAIN, The future of the Internet, Penguin Books, London, 2008). Tra le prime opere sistematiche di Autori italiani sul tema: G. DE MINICO, Internet. Regola e anarchia, Napoli, Già durante la presentazione del volume - alla quale hanno preso parte Giuliano Amato, Angelo Cardani, Giuseppe Guizzi e Massimo Villone - il prof. Pitruzzella aveva sottolineato le criticità in termini di costituzionalità e di legittimità comunitaria della regulation dedicata a Internet. Per un resoconto dell incontro del 15 aprile si veda M. VIGGIANO, Internet. Regola e anarchia : poteri forti e assenza di norme, quale futuro per il web?, in Key4biz, 23 aprile La segnalazione AS1038 è stata inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per lo Sviluppo Economico. Il testo, pubblicato sul Bollettino Settimanale 22 aprile 2013, n. 15, è reperibile anche al seguente link: OSSERVATORIOSULLEFONTI.IT, FASC. 2/2013 4
5 audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse : la proposta formulata è nel senso di procedere ad una radicale rivisitazione della disciplina attuale, con conseguente individuazione di un soggetto terzo rispetto alla Lega Nazionale Professionisti Serie A che proceda alla ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi con equità e imparzialità Infine, si segnala che nel Bollettino Settimanale del 27 maggio 2013, n. 20 è stato pubblicato un protocollo di intesa tra l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 10. Con quest atto, le due Autorità hanno previsto espressamente un rafforzamento delle attività di cooperazione, attraverso la possibilità di procedere al reciproco scambio di informazioni e alla conduzione congiunta di ispezioni. Nel testo del protocollo d intesa è prevista anche la possibilità di procedere ad uno scambio temporaneo del personale in servizio presso le due Autorità. Per quanto concerne la giurisprudenza riguardante l AGCM, pare opportuno fare cenno a una recente sentenza della Corte di Giustizia. Ci si riferisce a Corte giustizia U.E., Grande Sez., 18 giugno 2013, causa C-681/11, sentenza che stabilisce un importante principio in merito all applicazione dell art. 101 TFUE laddove afferma che le Autorità nazionali garanti della concorrenza possono, in via eccezionale e nel caso in cui l impresa abbia partecipato a un programma nazionale di clemenza, limitarsi a constatare tale infrazione senza infliggere la relativa ammenda. 9 Sul medesimo tema, si ricorda per completezza che in data 9 maggio 2013, l Antitrust ha negato la possibilità di addebitare a Sky l abuso di posizione dominante per la trasmissione della Uefa Champions League dal 2012 al 2015 e dei Mondiali di calcio 2010 e 2014, posto che è stato assicurato un «confronto competitivo tra gli operatori televisivi interessati ai relativi diritti, nell ambito di una procedura che prevedeva l assegnazione secondo un approccio a piattaforma neutrale, ossia con pacchetti di diritti trasmissivi esercitabili su tutte le piattaforme televisive». Il testo del comunicato stampa è reperibile al seguente link: &catid=1:news&Itemid= Il testo completo del protocollo di intesa è altresì reperibile sui siti istituzionali delle Autorità interessate; per quanto concerne l AGCM, si consulti la seguente pagina: OSSERVATORIOSULLEFONTI.IT, FASC. 2/2013 5
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