CITTA' DI ALBIGNASEGO Provincia di Padova Via Milano 7 e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
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1 Tel. 049/ Codice Fiscale n Fax 049/ Partita IVA n Ordinanza n 64 del 23/10/2015 Oggetto: Parchi, aree destinate a giochi per bambini e aree attrezzate per cani. Disciplina sull'accesso e modalità d'uso. Ordinanza Permanente. VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 15 del 04/03/2015 di nomina dell Ing. Marco Carella a Responsabile del 3 Settore Sviluppo infrastrutturale di questo Comune fino al 29/02/2016; CONSIDERATO che il libero accesso degli animali da compagnia nelle aree pubbliche e di uso pubblico (marciapiedi, portici, strade, ecc..), compresi i giardini e i parchi, può comportare pericolo per la pubblica incolumità nonché problemi di carattere igienico sanitari specie nelle aree gioco destinate ai bambini; RITENUTO per quanto sopra prevedere alcuni divieti e limitazioni alla circolazione degli animali da compagnia nelle succitate aree; VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, "Regolamento di Polizia veterinaria"; VISTA la Legge14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 06/02/2007, Linee guida per una regolamentazione uniforme dell igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto VISTO l'art. 727 del Codice Penale "Maltrattamento degli animali"; RICHIAMATA la legge 8 febbraio 2006, n. 60 avente ad oggetto "Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico" VISTA l'ordinanza del Ministero della salute, 3 agosto 2015, che proroga con modifica l'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella G.U. Serie speciale, n. 209 del 9 settembre 2015; RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 19 giugno 2014, con cui la Regione ha modificato la propria Legge n. 60 del 28 dicembre 1993 ad oggetto: Tutela degli animali d affezione e prevenzione del randagismo, ed in particolare modo l art. 18 bis accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia ;
2 PRESO ATTO che l'appena citato art. 18 bis: consente, fra l altro, la possibilità di accesso agli animali da compagnia in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, previo l uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenutivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente; al comma 2 vieta agli animali da compagnia l'accesso alle aree giochi per bambini; consente ai comuni di individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni spazi destinati agli animali da compagnia, nei quali spazi gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti; CONSIDERATO che il Comune di Albignasego con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del ha approvato l'integrazione al regolamento di Polizia Urbana inserendo l'art. 31 bis Aree attrezzate per cani ; RICHIAMATA l ordinanza n. 123 del 13/08/2010 avente per oggetto parchi e aree destinate a giochi per bambini: individuazione puntuale delle aree con divieto di accesso ai cani Disciplina sull'accesso e modalità d'uso ; ATTESO che alla luce delle recenti disposizioni regolamentari e di legge la succitata ordinanza dev'essere aggiornata; RITENUTO pertanto di emettere nuova ordinanza che: preveda i divieti e gli obblighi previsti dalla L.R. n. 60/1993, come modificata dalla L.R. n. 17 del e dall'ordinanza del Ministero della salute, 3 agosto 2015; regolamenti l'uso delle aree destinate ad ospitare gli animali da compagnia; CONSIDERATO che le aree giochi per bambini sono individuate all interno dei seguenti parchi: QUARTIERE SAN LORENZO parco via Padova Parco via Firenze parco via XVI Marzo Parchetto via Milano Parchetto vicino Largo Obizzi (quadrifoglio laterale di via Boito) Parco via Genova/via Pisa QUARTIERE SAN TOMMASO parco quartiere Primavera (via Lovato dè Lovati/via Marco da Cles) parco Casa delle Associazioni parco via San Tommaso parco via Quasimodo parco via Croce verde - via Martiri Delle Foibe parco della Costituzione
3 parco Via Maestri del Lavoro d'italia QUARTIERE FERRI parco vic.lo Moretti parco via Ungaretti parco vicolo C. Gallinaro QUARTIERE MANDRIOLA parco Alvarez (via Don Milani, via S. Bellino e via Don Bosco) parco via Don Minzoni parco tra via S. Bellino e via Luxemburg parco via Don Bosco Parco vicolo Majorana QUARTIERE S. AGOSTINO parco via Vecellio parco via Tintoretto parco in via S. Monica parco in via Modigliani sud e nord QUARTIERE CARPANEDO parco via Degli Alpini parco via Cherubini Parco vicolo Cimarosa QUARTIERE LION parco tra via S. Andrea /vicolo P. Grotto Parco via San Daniele parco vicolo Corelli parco via S. Andrea (vicino sede Protezione Civile) QUARTIERE SAN GIACOMO parco via Moncenisio parco via S. Teresa di Lesieux Parco via Puccini ATTESO, inoltre, che sono state individuate apposite aree per cani, chiaramente delimitate, in:
4 via Don Milani/Don Bosco; via Santa Giustina; via Verga/via Donatello; via Tito Livio; via Monecenisio; VISTO lo statuto del Comune di Albignasego ed in particolar modo l'art. 57, comma 2, lettera h; 86; VISTO il regolamento comunale di polizia urbana ed in particolare degli artt. 3, 31, 31 bis 69, 83 e ORDINA per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 1. E fatto divieto ai proprietari e/o detentori di cani di accedere con i cani stessi nelle aree destinate ai giochi per bambini, chiaramente individuate all'interno dei seguenti parchi: QUARTIERE SAN LORENZO parco via Padova Parco via Firenze parco via XVI Marzo Parchetto via Milano Parchetto vicino Largo Obizzi (quadrifoglio laterale di via Boito) Parco via Genova/via Pisa QUARTIERE SAN TOMMASO parco quartiere Primavera (via Lovato dè Lovati/via Marco da Cles) parco Casa delle Associazioni parco via San Tommaso parco via Quasimodo parco via Croce verde - via Martiri Delle Foibe parco della Costituzione parco Via Maestri del Lavoro d'italia QUARTIERE FERRI parco vic.lo Moretti parco via Ungaretti parco vicolo C. Gallinaro QUARTIERE MANDRIOLA parco Alvarez (via Don Milani, via S. Bellino e via Don Bosco) parco via Don Minzoni
5 parco tra via S. Bellino e via Luxemburg parco via Don Bosco Parco vicolo Majorana QUARTIERE S. AGOSTINO parco via Vecellio parco via Tintoretto parco in via S. Monica parco in via Modigliani sud e nord QUARTIERE CARPANEDO parco via Degli Alpini parco via Cherubini Parco vicolo Cimarosa QUARTIERE LION parco tra via S. Andrea /vicolo P. Grotto Parco via San Daniele parco vicolo Corelli parco via S. Andrea (vicino sede Protezione Civile) QUARTIERE SAN GIACOMO parco via Moncenisio parco via S. Teresa di Lesieux Parco via Puccini 2. E' fatto obbligo a chi accede con i cani nelle aree pubbliche e di uso pubblico (marciapiedi, portici, strade, ecc..), compresi i giardini e i parchi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, di: tenere gli stessi al guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50, nonché portare sempre con se la museruola, da utilizzare alla bisogna o su richiesta delle Autorità competenti, fatta eccezione per i cani dichiarati a rischio elevato di aggressività inseriti nei registri detenuti dai servizi veterinari in cui vige l'obbligo sia del guinzaglio sia della museruola; provvedere alla raccolta delle feci portando al seguito strumenti idonei per un igienica rimozione delle eventuali deiezioni. 3. Sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti;
6 4. Le aree per cani individuate e chiaramente delimitate, in premessa citate, sono così regolamentate: i cani vaccinati, assicurati e dotati di microchip, possono sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore, essere condotti senza guinzaglio e senza museruola. Si escludono i cani dichiarati a rischio elevato di aggressività inseriti nei registri canini; è fatto obbligo prevedere alla immediata raccolta delle deiezioni canine; è fatto divieto di lasciare aperti i cancelli, introdurre arredi e strutture non regolamentate, tenere comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica in particolare dalle ore alle ore e dalle ore alle ore 7.00 ed infine utilizzare l'area con finalità diverse rispetto allo sgambamento dei cani. FA DIVIETO 1. di accedere nei parchi e nelle aree verdi con qualsiasi tipo di veicolo a motore e comunque con qualsiasi altro mezzo la cui condotta possa rappresentare pericolo o pregiudicare l'incolumità degli altri, fatta eccezione per quelli autorizzati, per le carrozzelle adibite al trasporto di portatori di handicap e per i mezzi di soccorso e Sicurezza. 2. di accendere fuochi. 3. di danneggiare strutture, arredi, piantagioni, ecc.. 4. di causare lordura di ogni genere. 5. di adottare linguaggi non confacenti alla presenza dei minori e comunque di tenere comportamenti che possano costituire motivo di pericolo, anche morale, in considerazione dell' età degli utenti. 6. di tenere comportamenti atti a cagionare il disturbo della quieta pubblica in particolare dalle ore alle ore DISPONE l'istallazione di appositi cartelli per: segnalare chiaramente e delimitare all'interno dei parchi le aree gioco per bambini; indicare divieti ed obblighi; AVVERTE Che le violazioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00, ai sensi del regolamento comunale di polizia urbana e secondo le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge n. 689 e dal D.P.R n. 571; Che ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, determinati dall'uso improprio degli spazi e delle attrezzature e comunque dall'inosservanza delle relative disposizioni, rimane a carico degli inadempienti nonché degli altri eventuali soggetti tenuti per essi o in solido con i medesimi; Che vengo revocata l'ordinanza n. 123 del 13/08/10, richiamata in premessa;
7 Che del controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono incaricati il personale del Comando di P.L. dell Unione Pratiarcati e in via generale gli agenti della Forza Pubblica; Che ai trasgressori della presente ordinanza sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie variabili a seconda della trasgressione ; Che la presente ordinanza entra in vigore alla data di pubblicazione all'albo; la presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo SI INFORMA CHE avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni. Albignasego, 23/10/2015 F.to Il Responsabile del Settore 3 Sviluppo infrastrutturale Ing. Marco Carella La sottoscritta Arch. Caterina Friso, Responsabile del Procedimento, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6 bis della L. 241/1990, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento dell'ente. F.to Il Responsabile del Procedimento Arch. Caterina Friso
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