CITTA DI GIULIANOVA REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA E PER QUELLI IN NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CITTA DI GIULIANOVA REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA E PER QUELLI IN NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE"

Transcript

1 CITTA DI GIULIANOVA PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA E PER QUELLI IN NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del )

2 INDICE ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO 2 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 3 SERVIZIO TAXI 4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO 5 MODALITA PER ESERCITARE IL SERVIZIO 6 CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ORDINARIE 7 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE 8 MATERIE DI ESAME 9 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE LICENZE 10 TITOLI PREFERENZIALI 11 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 12 ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA 13 TRASFERIBILITA DELLA LICENZA E/O AUTORIZZAZIONE 14 INIZIO DEL SERVIZIO 15 SOSTITUZIOND ALLA GUIDA 16 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE O STAGIONALI 17 FORME INNOVATIVE DEL SERVIZIO 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 19 CRONOTACHIGRAFO 20 TARIFFE 21 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO 22 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DA PIAZZA (TAXI) 23 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI 24 FORZA PUBBLICA 25 LOCALITA DI STAZIONAMENTO

3 26 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI 27 DIFFIDA 28 SANZIONI 29 REVOCA DELLA LICENZA E/O DELL AUTORIZZAZIONE 30 DECADENZA DELLA LICENZA E/O DELL AUTORIZZAZIONE 31 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

4 ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO Il servizio da piazza per autovetture ad uso pubblico per trasporto di persone( taxi) ed il servizio di noleggio da rimessa con autovetture e con autobus con conducente, nell ambito del territorio comunale,oltre che dalle norme per la disciplina della circolazione stradale emanate con Leggi dello Stato, dalle direttive comunitarie e dalla Regione Abruzzo, è disciplinato dalle norme del presente regolamento. Per direttive comunitarie devono intendersi quelle introdotte dal Regolamento CEE n. 12/98. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinare in conformità della Legge e secondo le disposizioni del presente Regolamento. ART. 2 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all interno delle rimesse o nelle aree all uopo stabilite dal Comune. ART. 3 SERVIZIO TAXI Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.esso si rivolge ad una utenza indifferenziata, che avanza apposita richiesta per un determinata prestazione a tempo o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene su aree individuate dall Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza sindacale. ART. 4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio da piazza ( taxi) con conducente e di noleggio da rimessa con conducente, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria, le Associazioni Consumatori e l Ente Provinciale del Turismo,tenendo presente i seguenti criteri: 1. l entità della popolazione residente nel territorio; 2. la distanza del Comune dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;

5 3. l entità,la frequenza,le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale; 4. le attività turistiche,commerciali,industriali,artigianali,culturali,sociali, sanitario-termale o altro che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe e loro sviluppo nel tempo. Il numero degli autobus e minibus ( veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente art. 2 D.M ), da adibire al servizio di noleggio con conducente è invece determinato sempre con delibera di Giunta Comunale, tenendo presente un parametro minimo di abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione superiore a abitanti. ART. 5 MODALITÀ PER ESERCITARE IL SERVIZIO Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli e autobus, o per esercitare il servizio da piazza occorre essere iscritti in ruolo presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; per l iscrizione in ruolo occorre essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall ottavo comma dell art. 116 del D.lgs. n. 285/1992. La licenza o autorizzazione per l esercizio di attività taxi o noleggio mediante autovetture è rilasciata esclusivamente a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge 21/ 92. La licenza per l attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone. E consentito conferire la licenza d esercizio agli organismi indicati nel I comma del citato art. 7 della legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza, od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere nuovamente trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. L esercente ha l obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l esercizio dell attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all espletamento dei servizi di polizia stradale. Per il servizio pubblico da piazza ( taxi ) unitamente alla licenza, il competente Ufficio comunale rilascia apposita targa ed il numero di cui al 5 comma dell art. 12 della legge 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta servizio pubblico ed il numero d ordine corrispondente al numero della licenza d esercizio. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza e /o autorizzazione, ovvero da un suo collaborate anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all art. 6 della legge n. 21/92. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 17, II comma, relativamente ai sostituti alla guida per le turnazioni integrative.

6 Le licenze saranno rilasciate ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo, che possono gestirli in forma singola o associata. La licenza e l autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l esercizio del servizio di taxi e dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. E invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l esercizio del sevizio di noleggio con conducente. E inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l esercizio del servizio taxi e dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente,ove eserciti con natanti. Nella licenza devono essere riportati i dati della carta di circolazione dell Autovettura della patente di abilitazione alla guida e della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e trasportati, valida ad ogni effetto con massimali superiori al 50% dei minimi previsti dalla legge. ART. 6 CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ORDINARIE Le licenze per l esercizio del servizio di taxi e di noleggio di autoveicoli con conducente, sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 180 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione. Il bando di concorso, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali : a) numero e tipo delle licenze da rilasciare; b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza; c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda; d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d esame per le valutazioni delle domande presentate; e) l importo del rilascio a titolo oneroso ed i criteri selettivi (solo per i concorsi straordinari di cui all ultimo comma del presente articolo). I soggetti interessati possono concorrere all assegnazione di una sola licenza.

7 Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all art. 6 della L. 21 / 92 rilasciata dalla competente camera di commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti Autorità di un Paese dell Unione Europea. Ai sensi e per gli effetti e finalità di cui all art. 6,comma 1, lett. b) del D.L. 04 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 04. agosto 2006, n. 248, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all art. 11 del presente regolamento, può bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica,ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato per il rilascio,a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall art. 6 della citata Legge n. 21 /1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo,ed individuando,in caso di eccedenza delle domande,uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all 80 per cento tra i titolari di licenza taxi operanti nel comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal Comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo ed al miglioramento della quantità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l impiego di tecnologie satellitari. ART. 7 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE La giunta comunale nomina la Commissione di concorso per l assegnazione delle licenze di taxi e di servizio di noleggio autoveicoli. La commissione di concorso è composta da 3 (tre ) membri esperti del settore fra cui il Dirigente del servizio interessato che la presiede. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat. C. ART. 8 MATERIE DI ESAME Le materie di esame per l assegnazione della licenza riguardano : conoscenza del regolamento comunale di esercizio ; conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune ; elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l esercizio della professione. Possono aggiungersi,facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di

8 ammissione all esame la lingua per la conoscenza della quale intende essere sottoposto ad esame. ART. 9 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA L organo o l ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all assegnazione della licenza. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di anni 2 (due ). I posti di organico che nel corso dei due anni si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria. Le licenze saranno rilasciate ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo, che possono gestirli in forma singola o associata. La licenza e l autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. ART. 10 TITOLI PREFERENZIALI Costituiscono titoli preferenziali per l assegnazione delle Licenze di esercizio di noleggio da rimessa con conducente di autovetture,autobus e minibus essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali : la continuità, la regolarità, e la efficienza dei servizi svolti ; la disponibilità di adeguate autorimesse ; la documentata anzianità di presenza operativa nel settore ; il possesso di altra licenza con conducente di qualsiasi Comune della Provincia Costituiscono titoli preferenziali per l assegnazione delle Licenze di esercizio per il servizio pubblico da piazza (taxi),l avere prestato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della Licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno un anno. ART. 11 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE COMITATO DI MONITORAGGIO E istituita la Commissione consultiva comunale per l esercizio del servizio di pubblico trasporto non di linea ( taxi e noleggio veicoli con conducente )e per l applicazione del presente Regolamento. La commissione comunale è composta:

9 a) dal suo Sindaco o suo delegato Presidente b) da n. 2 (due) consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno minoranza; componenti c) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale; componenti d) da n. 1 rappresentante delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; componenti e) da un rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in mancanza a livello provinciale. La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4 comma dell art. 4 della Legge 21/92. La Commissione consultiva comunale è istituita con provvedimento del Sindaco e dura in carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni,iniziativa dell ente o dell associazione che li ha designati. La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. 04. Luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 04. agosto 2206, n. 248, il Sindaco, sentita la Commissione di cui al presente articolo, istituisce un Comitato Permanente di Monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l efficienza dell espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva. La Commissione può invitare di volta in volta esperti e personale qualificato o interessato allo svolgimento del servizio. La Commissione sarà assistita da un impiegato dell Ufficio di Polizia Amministrativa, con funzioni di segretario. ART. 12 ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo. L autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza di taxi. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l altro,in particolare,le condizioni,i vincoli,le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

10 ART. 13 TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA E/O AUTORIZZAZIONE La licenza e/o autorizzazione fa parte della dotazione d impianto d azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all esercizio della professione. Il trasferimento della licenza e/o autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell avente causa. Il trasferimento delle licenze pervenute mortis causa ai sensi del II comma dell art. 9 della Legge 21 / 92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti. Qualora, con il decesso del titolare dell impresa individuale, l impresa risulta trasferita a persone in minore età o prive dell idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2 comma dell art. 10 della L. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell idoneità morale. Le licenze per l esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare,nei casi tassativamente previsti dall art. 9 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza e/o autorizzazione. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario,il consenso degli eredi. Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può essere attribuita altra licenza e/o autorizzazione,in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l interessato ha trasferito la precedente. ART. 14 INIZIO DEL SERVIZIO Nel caso di assegnazione della licenza e/o autorizzazione o di acquisizione per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dell accettazione dell eredità. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove l assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell automezzo per causa a lui non imputabile.

11 Nel caso di automezzo nuovo, l assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all ordinazione dell autoveicolo, con indicazione del numero di telaio, per il rilascio dell autorizzazione. ART. 15 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dei taxi da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all art. 6 della legge n. 21/92 : a) per motivi di salute,inabilità temporanea,gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 (trenta) annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempio pieno sindacali o pubblici elettivi; f) per gravi motivi di famiglia valutati di volta in volta dalla competente Commissione di cui all art. 11 del presente regolamento. Gli eredi minori del titolare di licenza per l esercizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 Aprile 1962 n. 230, a tal fine l assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire i lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma 2 dell art. 1 della citata legge n. 230 /1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore e, in mancanza,sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a 6 (sei) mesi. I titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, sempre che iscritti nel ruolo e conformemente a quanto previsto dall articolo 230-bis del codice civile. ART. 16 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE O STAGIONALI Il Comune, ai sensi e per gli effetti e finalità di cui all art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 può rilasciare ai soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio taxi e prevalentemente alle cooperative di produzione e lavoro, nonché ai consorzi di imprese

12 artigiane, titoli autorizzativi temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, in numero proporzionato alle esigenze dell utenza. Il rilascio dei titoli autorizzativi temporanei o stagionali di cui al precedente comma 1, avviene sulla base di esigenze del servizio rilevate dal Comune con la collaborazione del Comitato di Monitoraggio o sulla base di una programmazione specifica, correlata a periodi particolari nei quali sia prevedibile l aumento della domanda ( es. svolgimento di fiere, stagione turistica, ecc. ) sentita la Commissione di cui al precedente art. 11. ART. 17 FORME INNOVATIVE DEL SERVIZIO Il Comune può, in via sperimentale, rilasciare apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio taxi o ai soggetti di cui all art. 7, comma 1,lettere b) e c) della legge n. 21/1992, per forme innovative di servizio all utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati. Ai fini di quanto sopra, la Giunta Comunale,sentita la Commissione Comunale di cui all art. 11 del presente regolamento, stabilisce la tipologia dei servizi, le caratteristiche di idoneità dei veicoli utilizzabili, le tariffe differenziate, le turnazioni in relazione agli specifici servizi e ogni altra prescrizione necessaria ai fini di una corretta attività in relazione al complessivo servizio. ART. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI Tutti i titolari di licenza e/o autorizzazioni sono obbligati a fornire, nei limiti previsti dalla legge, il sevizio a portatori di Handicap. Il conducente del mezzo ha l obbligo di prestare tutta l assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. ART. 19 CRONOTACHIGRAFO Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge ,n ART. 20 TARIFFE Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all art. 11 del presente Regolamento. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi dell art. del presente Regolamento per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

13 Nell ambito del sistema tariffario,ai sensi dell art. 6 comma 1, lett. f) del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006, n. 248, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 11 può individuare in via sperimentale, percorsi prestabiliti a tariffa predeterminata,stabilendone i relativi importi. ART. 21 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO I servizi di taxi sono regolati da turni ordinari ed orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione consultiva. Ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. a) del D.L 4 Luglio 2006, n. 223,convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all art. 11, può disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l effettivo svolgimento del servizio dei turni dichiarati. Per l espletamento del servizio durante i turni integrativi, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n.21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti dall art. 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al Comune almeno il giorno precedente all avvio del servizio. ART. 22 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DA PIAZZA (TAXI) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della Motorizzazione Civile, le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza (taxi) portano sul tetto del mezzo un contrassegno luminoso con la scritta TAXI e devono essere uniformemente di colore bianco. Le stesse dovranno essere inoltre munite di apposita targa riportante lo stemma comunale e la denominazione CITTA di GIULIANOVA SERVIZIO PUBBLICO TAXI nonché il numero della Licenza di esercizio. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo ed all esterno di questa. Le autovetture sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. L esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti all interno dell autovettura. ART. 23 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI E fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. E obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

14 ART. 24 FORZA PUBBLICA E fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge. ART. 25 LOCALITÀ DI STAZIONAMENTO Le località di stazionamento delle autovetture sono stabilite dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione consultiva. La sosta delle autovetture deve avvenire negli appositi posteggi e resa nota con cartelli indicatori e relativa segnaletica stradale del tipo orizzontale.il noleggio dovrà essere esercitato solamente dalla prima autovettura stazionata in posizione di precedenza geometrica nella zona di posteggio. E facoltà dell Amministrazione Comunale,sentito il parere della Commissione di variare in qualsiasi modo detti stazionamenti,di interdirne temporaneamente l uso quando lo ritenga necessario o di variare il numero dei veicoli assegnati. Il Sindaco, sentita la Commissione stabilisce con Ordinanza l orario e le modalità dei turni di servizio. I conducenti, per ogni località di stazionamento, devono osservare scrupolosamente i turni fissati. In caso di impedimento,il Concessionario di turno,deve provvedere ad informare con tempestività l organizzazione di categoria, perché provveda alla sua sostituzione. Resta tuttavia,in facoltà discrezionale del Sindaco la possibilità di stabilire le occasioni nelle quali derogare l obbligo delle macchine fissate per ogni turno. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino presso lo scalo ferroviario e marittimo,in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, sempre e comunque al di fuori degli spazi riservati ai taxi. ART. 26 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e dei taxi debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque tenere un atteggiamento decoroso. Devono curare che il cronotachigrafo o il tassametro funzionino regolarmente. In particolare per quanto riguarda il servizio pubblico da piazza (taxi) i conducenti hanno l obbligo : a) di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi avventore,salvo che la vettura non sia stata già impegnata o non si trovi in moto per rientrare in rimessa, nel caso esistano gravi ragioni per rifiutare il trasporto. In quest ultimo caso, gli agenti della forza pubblica devono essere urgentemente messi a conoscenza di dette ragioni; b) di caricare sulla vettura i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza deterioramento della vettura;

15 c) di visitare diligentemente al termine di ogni corsa l interno della vettura e, trovandosi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l immediata restituzione al proprietario, di depositarlo immediatamente presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale; d) L autista che abbia preso in precedenza l impegno di recarsi a domicilio del cliente o in un altro luogo ad una ora stabilità, ha l obbligo di trovarsi all appuntamento,salvo i casi di impossibilità determinati da forza maggiore,l autista ha la facoltà di richiedere al cliente,all atto della prenotazione un anticipo non superiore alla metà del presumibile totale del servizio da eseguirsi. Al conducente di autovetture per il servizio pubblico da piazza è inoltre vietato : fumare durante la corsa; fare schiamazzi,usare parole volgari,abusare dei mezzi acustici; rifiutare di trasportare un numero di persone a quello massimi consentito dalle caratteristiche dell autovettura; chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e /o pattuiti; fermare l autovettura o interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; di allontanarsi dall autovettura in attesa nei posteggi,senza alcun motivo; portare animali propri sull autoveicolo; portare gli animali degli utenti che non siano in regola con la normativa prevista per il trasporto pubblico,salvo la discrezionalità ulteriore dell autista. ART. 27 DIFFIDA Il Sindaco sentita la commissione consultiva di cui all art. 11 del presente regolamento, diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto : a) non conservi nell autoveicolo i documenti che legittimano l attività ; b) non eserciti con regolarità il servizio ; c) non presenti l autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall amministrazione comunale ; d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni ; e) fermi l autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve,salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

16 ART. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE Ferme le disposizioni concernenti la sospensione,la revoca e la decadenza della licenza Comunale di esercizio,tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada,ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione,sono punite nel seguente modo: a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa ; b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza. Ai sensi dell art. 10 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l applicazione delle sanzioni amministrative accessorie,la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento sono determinate con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 51,00 ad un massimo di 516,00. La sanzione amministrativa accessoria è applicata anche se l interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate ne rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie,di quanto previsto dalla Legge n. 689 e successive modificazioni. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza,revoca e rinuncia alla licenza. ART. 29 REVOCA DELLA LICENZA Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all art. 11 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi : 1. quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale ; 2. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 26; 3. quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell art. 13 del presente regolamento ; 4. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni ; 5. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento.

17 6. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ; 7. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, nel corso dell anno, il Sindaco sentita la Commissione consultiva,dispone la revoca della licenza. ART. 30 DECADENZA DELLA LICENZA E/O DELL AUTORIZZAZIONE Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all art. 11 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi : 1. per mancato inizio del servizio nei termini di cui all art. 14 del presente Regolamento ; 2. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa 3. per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all art. 14 del presente Regolamento ; 4. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 120 giorni ; La decadenza viene comunicata al competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l adozione dei provvedimenti di competenza. ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Con l entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall Amministrazione comunale. Entro tre anni dall esecutività del presente Regolamento le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza ( taxi ) dovranno essere uniformate alle norme vigenti. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all albo pretorio nei modi e nei termini di Legge.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2011 Art. 1 Definizione

Dettagli

COMUNE DI SPILIMBERGO

COMUNE DI SPILIMBERGO COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUDCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA E PER LE MODALITA DI RILASCIO E DI RINNOVO DELLE RELATIVE

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE Art.1 Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea, ed in particolare il servizio di

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTUTE CON CONDUCENTE.

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTUTE CON CONDUCENTE. BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTUTE CON CONDUCENTE. IL RESPONSABILE - Visto il Regolamento comunale per la disciplina del servizio

Dettagli

L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2).

L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2). L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2). Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della regione Promulga la seguente legge regionale: TITOLO

Dettagli

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri*

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri* NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri* Premessa: le parti evidenziate in rosso non sono ancora entrate in vigore se non dopo la pubblicazione

Dettagli

GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA

GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA GIUNTA REGIONALE DETERMINAZIONE N. 13/2012/ DE10 DEL 20/ 02/ 2012 DIREZIONE: SERVIZIO: UFFICIO: DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE SERVIZIO ANNONA AGRICOLTURA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.45742/261 del 23 ottobre 1997, controllata senza rilievi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE S O M M A R I O Art. 1 - Disciplina del servizio Art. 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Dettagli

COMUNE DI VILLA RENDENA -PROVINCIA DI TRENTO- REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI VILLA RENDENA -PROVINCIA DI TRENTO- REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI VILLA RENDENA -PROVINCIA DI TRENTO- REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE IL SINDACO F.TO Bernardi Emanuele IL SEGRETARIO COM.LE F.TO Rossini dott.ssa Sara Approvato con delibera del

Dettagli

COMUNE DI PARTANNA. PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI Città d arte e Turistica III SETTORE S.U.A.P

COMUNE DI PARTANNA. PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI Città d arte e Turistica III SETTORE S.U.A.P COMUNE DI PARTANNA Via XX Settembre 91028 PARTANNA (TP) Tel. 0924-923265 Fax 0924-923269 P.IVA 00239820814 PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI Città d arte e Turistica III SETTORE S.U.A.P SPORTELLO UNICO DELLE

Dettagli

CITTÀ di ORTONA Medaglia d oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

CITTÀ di ORTONA Medaglia d oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI CITTÀ di ORTONA Medaglia d oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 23 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 28/06/2001 entrato in vigore il 02/07/2001 Art. 1 Disciplina del servizio Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE COMUNE DI GIOIOSA IONICA (PROVINCIA REGGIO CALABRIA) UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE Approvato con delibera C.C. n. 38

Dettagli

P08 -AS-Esercizio dell'attività di noleggio con conducente - Rev.2-8.7.2013

P08 -AS-Esercizio dell'attività di noleggio con conducente - Rev.2-8.7.2013 P08 -AS-Esercizio dell'attività di noleggio con conducente - Rev.2-8.7.2013 Definizione La normativa nazionale vigente (legge 15 gennaio 1992, n. 21) definisce autoservizi pubblici non di linea quelli

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI PALMARIGGI PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 22.01.2009 1 Art. 1 Disciplina del servizio 1. Il

Dettagli

CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI. Regolamento Comunale per l esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa

CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI. Regolamento Comunale per l esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI Regolamento Comunale per l esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 26.10.2001 ART.

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

COMUNE DI MONTEROTONDO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE DI MONTEROTONDO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA COMUNE DI MONTEROTONDO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11.03.2003 COMUNE

Dettagli

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. Prot. n. 15521 del 21/05/2015 OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 1. NUMERO AUTORIZZAZIONI DA ASSEGNARE Il presente bando

Dettagli

Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/02

Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/02 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICO NON DI LINEA: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Delibera del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE ( art. 46, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449. ) Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Dettagli

INDICE DEGLI ARTICOLI

INDICE DEGLI ARTICOLI COMUNE DI VALDIDENTRO Regolamento PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 06.06.2011 INDICE

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2378 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CICOLANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2003 Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

COMUNE DI CAMIGLIANO Provincia di Caserta

COMUNE DI CAMIGLIANO Provincia di Caserta COMUNE DI CAMIGLIANO Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03.11.2012. 1 CAPO I IL SERVIZIO

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista. Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI).

REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI). COMUNE DI COMO REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI). (Approvato con Deliberazione del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI TAXI 1 PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO DAL 27/01/99 AL

Dettagli

NON DI LINEA (2) (3).

NON DI LINEA (2) (3). L. 15 GENNAIO 1992, N. 21 (1). (giurisprudenza di legittimità) LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992,

Dettagli

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11

Dettagli

Direzione Prima Servizio Sviluppo Economico Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 18.12.2002

Direzione Prima Servizio Sviluppo Economico Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 18.12.2002 Direzione Prima Servizio Sviluppo Economico Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 18.12.2002 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE INDICE Art.

Dettagli

DATA. Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita Comune Prov. Stato Residenza Comune Via, Piazza, ecc N CAP

DATA. Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita Comune Prov. Stato Residenza Comune Via, Piazza, ecc N CAP In bollo dal valore corrente RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELL AUTOVETTURA PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA LEGGE 21/1992 L.R. 58/1993 Allo

Dettagli

Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11 Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti

Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11 Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11 Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1º Suppl. Ordinario al n. 28 del 15 luglio 2009)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (allegato a delibera C.C. n 161 del 23.11.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (allegato a delibera C.C. n 161 del 23.11. REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (allegato a delibera C.C. n 161 del 23.11.1988) Art. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO Il servizio di noleggio con l impiego

Dettagli

CITTÁ DI MORBEGNO (Provincia di Sondrio)

CITTÁ DI MORBEGNO (Provincia di Sondrio) CITTÁ DI MORBEGNO (Provincia di Sondrio) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AUTOVETTURE E AUTOBUS (articolo 5 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21) APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

DISCIPLINARE PER L UTILIZZO DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA E DEGLI ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA

DISCIPLINARE PER L UTILIZZO DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA E DEGLI ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 43 PROVINCIA DI PADOVA Settore 011 Direzione Generale / Affari Generali DISCIPLINARE PER L UTILIZZO DELLE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA E DEGLI ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLA

Dettagli

COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO SETTORE 8^ POLIZIA LOCALE ED ATTIVITA PRODUTTIVE BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLO

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino 1 COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE Delibera di Consiglio n.81 del 16/12/1998, così come modificata dalla Delibera di

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE ART. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI L A S I N O PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione consiliare n. 03 di data 09/04/2014 IL SINDACO f.to Simonetti Eugenio IL SEGRETARIO

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI n.1 (una) AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI.

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI n.1 (una) AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI. Prot. n. 948 BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI n.1 (una) AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI. IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE Vista la legge 15/01/1992,

Dettagli

COMUNE DI VIDDALBA (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTOBUS, MINIBUS, AUTOVETTURE)

COMUNE DI VIDDALBA (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTOBUS, MINIBUS, AUTOVETTURE) COMUNE DI VIDDALBA (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTOBUS, MINIBUS, AUTOVETTURE) - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del

Dettagli

COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona

COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 5 Legge 15 gennaio 1992 n. 21 Approvazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del

Dettagli

REGOLAMENTO per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura

REGOLAMENTO per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura COMUNE DI MARCIGNAGO PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura Approvato con Delibera C.C. n. 48 del 10/12/1999 e modificato con Delibera C.C. n. 10

Dettagli

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 marzo 2011

Dettagli

COMUNE DI NOVE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI NOVE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO COMUNALE COMUNE DI NOVE Provincia di Vicenza UFFICIO LICENZE REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI PRIVATI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS E AUTOVETTURE CON CONDUCENTE Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 137

Dettagli

Corpo di Polizia Municipale Via M. Spadola n 56 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 676771 Fax 0932 248826 e mail polizia.municipale@comune.ragusa.

Corpo di Polizia Municipale Via M. Spadola n 56 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 676771 Fax 0932 248826 e mail polizia.municipale@comune.ragusa. CITTÀ DI RAGUSA www.comune.ragusa.it SETTORE XIV Corpo di Polizia Municipale Via M. Spadola n 56 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 676771 Fax 0932 248826 e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it BANDO DI

Dettagli

"Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente".

Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, N. 20 "Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente". (BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 20 Aprile 1995 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:1995-04-15;20

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 27 ottobre 2003 n.135 e le relative disposizioni applicative

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI Regolamento adottato in Consiglio Comunale n. 82 del 22/11/2007 1 Art. 1 GENERALITA Gli immobili

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

Art. 3 - Competenze comunali Art. 4 - Commissione comunale Art. 5 - Criteri per la redazione del regolamento comunale

Art. 3 - Competenze comunali Art. 4 - Commissione comunale Art. 5 - Criteri per la redazione del regolamento comunale REGIONE PUGLIA L.R. 3 aprile 1995, n. 14: Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea". (B.U.R. 18 aprile

Dettagli

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti Comune di Monteforte Irpino PROVINCIA DI AVELLINO Settore Ambiente Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ^^^^

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI CON CONDUCENTE

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI CON CONDUCENTE MARCA DA BOLLO. 16,00 ESERCIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE Comune di Laterza www.laterza.comune.ta.it attivitaproduttive.comunelaterza@pec.rupar.puglia.it NR.

Dettagli

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006. Modifiche la CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva Comma 4 38 conducente che supera

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione ) 1 1. FINALITÀ Il Comune di Giffoni Valle Piana, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato

Dettagli

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune Allegato n.1 alla delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/07/2000 Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse

Dettagli

MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN

Dettagli

con sede legale in via/piazza n., partita i.v.a., c h i e d e

con sede legale in via/piazza n., partita i.v.a., c h i e d e Domanda di subingresso nell autorizzazione per l esercizio di noleggio con conducente (Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e ai sensi dell art.9 comma 1 della L.15 gennaio 1992

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE Articolo 1 Dichiarazione inizio attività 1-L esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (Provincia di Ravenna) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 24 Gennaio 2005 In vigore

Dettagli

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE Indice: Art.1 Definizione di servizio di noleggio con conducente Art.2

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE COMUNE DI FUSIGNANO

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE COMUNE DI FUSIGNANO Servizio Attività Economiche Largo della Repubblica 12 48022 Lugo Tel. 0545 38541 Fax 0545 38371 I.D. 87461 sportellounico@unione.labassaromagna.it Allegato alla Determina n. 1333 del 01/12/2011 UNIONE

Dettagli

COMUNE DI ISERA PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ISERA PROVINCIA DI TRENTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.8/2004 DI DATA 08.01.2004 SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNE DI ISERA PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE Approvato con Deliberazione del

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2005 1 SOMMARIO ART. 1 Oggetto... 3 ART.2

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AREE DIRIGENZA

REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AREE DIRIGENZA REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AREE DIRIGENZA 1 Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina le modalità di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE Aggiornato con le disposizioni della legge 218/2003 disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus

Dettagli

COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 4/02/2012 INDICE 1 Definizioni 2 Disciplina del servizio

Dettagli

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO ALLEGATO A REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO Iscrizione delle agenzie di viaggi e turismo del Lazio nell elenco regionale delle agenzie sicure. Legge

Dettagli

REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI CAMPODENNO. IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini Dott.ssa Ivana. IL SINDACO Maines dott.

REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI CAMPODENNO. IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini Dott.ssa Ivana. IL SINDACO Maines dott. REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI CAMPODENNO A P P R O V A T O C O N D E L I B E R A D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E D I C A M P O D E N N O N. 7 D E L 2 9 A P R I L E 2

Dettagli

BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 08 AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE DA RIMESSA

BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 08 AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE DA RIMESSA BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 08 AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE DA RIMESSA IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ

Dettagli

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI IL PRESENTE REGOLAMENTO HA LO SCOPO DI DISCIPLINARE L USO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN DOTAZIONE DELL AGENZIA

Dettagli

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 04.06.2015

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE Provincia di Trento REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE ART.1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO 1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE Provincia di Pavia Viale Caduti n. 9 27017 Pieve Porto Morone (PV) Tel. 0382 718034 - Fax 0382 728046 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE Adottato

Dettagli

COMUNE DI FLORIDIA Provincia di Siracusa

COMUNE DI FLORIDIA Provincia di Siracusa COMUNE DI FLORIDIA Provincia di Siracusa BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

DI M A N F R E D O N I A (Provincia di Foggia)

DI M A N F R E D O N I A (Provincia di Foggia) C I T T A DI M A N F R E D O N I A (Provincia di Foggia) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 736 del 09.10.1995 INDICE Art. 1 Disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO INDICE ART. 1 - Premessa ART. 2 - Finalità ART. 3 Attivazione borsa di studio: ricerca finanziatori ART. 4 Indizione borsa di studio

Dettagli

Comune di Cerrione (Biella) Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni di autonoleggio con conducente.

Comune di Cerrione (Biella) Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni di autonoleggio con conducente. REGIONE PIEMONTE BU32 08/08/2013 Comune di Cerrione (Biella) Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni di autonoleggio con conducente. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la determinazione

Dettagli

I N D I C E. Pag. 2 di 6

I N D I C E. Pag. 2 di 6 Pag. 1 di 6 I N D I C E Articolo 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Articolo 2 - Parco Automezzi.. pag. 3 Articolo 3 - Responsabile Parco Automezzi.... pag. 3 Articolo 4 - Referente del Parco Automezzi.....

Dettagli

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE UFFICIO SEGRETERIA REGISTRO GENERALE N._ 330 DEL 12 MAG. 2014 _ COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE =================================================== SETTORE AFFARI GENERALI DETERMINA DIRIGENZIALE N.

Dettagli

COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE Adottato

Dettagli

OGGETTO: Disciplina della procedura di mobilità volontaria nazionale 2012. Circolare

OGGETTO: Disciplina della procedura di mobilità volontaria nazionale 2012. Circolare Direzione Centrale del Personale Settore Gestione del Personale Ufficio Mobilità e Personale Centrale Roma, 25 maggio 2012 Alle Direzioni Regionali LORO SEDI Agli Uffici Centrali LORO SEDI Prot. n. 2012/73668/IM

Dettagli

COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como)

COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como) COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO A TITOLO ONEROSO. Testo approvato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli