REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI 1

2 Art. 1 - Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di EMPOLI e delle attrezzature in essi esistenti. 2. Gli impianti sportivi comunali, nonchè quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali: a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali; b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti; c) l'attività sportiva per le scuole; d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani; e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza; f) l attività motoria, ricreativa e sociale volta all integrazione dei cittadini stranieri. Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi 1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza comunale, impianti di rilevanza frazionale e/o minori e impianti di rilevanza scolastica. 2. Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della Città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale. 3. Tutti gli altri impianti, compresi quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici ai sensi delle leggi 517/77 e 23/96, sono individuati come impianti di rilevanza frazionale e/o minori e impianti di rilevanza scolastica. 4. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale o frazionale e/o minori o scolastica con atto della Giunta Comunale. 5. La classificazione degli impianti secondo i criteri sopra esposti verrà effettuata dalla Giunta Comunale. Si allega al presente atto l elenco delle strutture sportive attualmente in esercizio. Art. 3 - Destinazione degli impianti sportivi 1. Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico. 2. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse. 3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate: - attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico 2

3 l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili, degli stranieri e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole; - attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. Art. 4 - Gestione degli Impianti Sportivi 1. Il Comune di EMPOLI gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento. 2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. Art. 5 - Modalità di affidamento della gestione 1. Le tipologie delle modalità di gestione sono le seguenti: a) selezione pubblica, ai sensi della L.R. n.6 /2005, o affidamento in house a società controllata dal Comune/Comuni (con controllo sulla gestione analogo a quello esercitato dall Ente sui propri servizi) - per gli impianti classificati di rilevanza comunale. b) trattativa privata: 1- per gli impianti classificati di rilevanza frazionale e/o minori. 2- per gli impianti classificati di rilevanza scolastica. 3- per lo stadio comunale. Art. 6 - Criteri di assegnazione 1. Negli affidamenti di cui agli artt. 7 e 8 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri: - esperienza nel settore specifico cui è destinato l impianto sportivo; - esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici; - radicamento nel territorio; - esperienza nel settore dell attività sportiva giovanile; - progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini; - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori; - diffusione della pratica tra giovani, stranieri, anziani e diversamente abili; - affidabilità economica; - compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell impianto, oggetto dell affidamento. - progetto tecnico di gestione dell impianto; - valutazione della convenienza economica dell offerta. Art. 7 Modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale 3

4 1. L affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale è concesso, di norma, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 2, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale è data comunque facoltà ai soggetti sopra esposti di presentarsi in forma associata. L affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli sopra indicati avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime. 2. La scelta dell affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite avviso di selezione pubblica per l affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi, così regolato: - il Dirigente del Servizio stabilisce gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessionario ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nell avviso di selezione e nel capitolato. L Avviso di selezione ed il capitolato sono pubblicati all Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune. L avviso indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione. 3. La scelta del concessionario viene effettuata da una apposita commissione tecnica che giudica in base ai criteri stabiliti nell avviso. 4. La durata massima dell affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni dodici. 5. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, come meglio specificato nel capitolato allegato all avviso di selezione pubblica. 6. Al concessionario spetta: a) l introito delle tariffe per l utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l uso degli impianti; b) l'utilizzo degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali; Art. 8 Modalità di affidamento in gestione di impianti sportivi frazionali e/o minori e scolastici 1. La concessione in gestione degli impianti sportivi frazionali e/o minori e scolastici è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nella frazione interessata nel rispetto dei principi espressi all art. 3, c. 1 della L.R. 3/1/2005, n Nel caso in cui nella frazione non siano esistenti o disponibili alla gestione alcuna Società, si procederà con altre Associazioni che svolgono la stessa disciplina sportiva con sede nel territorio comunale. 3. Dovrà, in ogni caso, essere valutata: - l esperienza nella gestione della struttura interessata; - il rapporto delle attività svolte con le frazioni di riferimento; 4

5 - l esperienza nel settore di attività sportiva giovanile/amatoriale. - il progetto per la gestione 4. In presenza nella stessa frazione di più associazioni interessate alla gestione si procederà ad una valutazione tenendo conto dei criteri di cui all art. 6. Art. 9 Modalità di affidamento in gestione dello stadio comunale C. Castellani 1. Gli impianti di calcio dello stadio comunale C. Castellani e relative tribune e servizi., per la tipologia rivolta essenzialmente alle attività della massima società di calcio che su detto impianto esercita l attività sportiva programmata dalla F.I.G.C. e secondo le direttive impartite dalla Lega Calcio, viene affidato in concessione alla principale società di calcio del Comune. 2. L Amministrazione Comunale si riserva, in apposita convenzione, la possibilità di utilizzare detto impianto per altri fini e per attività di carattere sociale, ricreativo, nel rispetto dei principi della L.R. n. 6/2005. Art. 10- Esecuzione di lavori pubblici da parte del concessionario Ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 3, 32 comma 1 lettera f) e comma 2 del D.lgs 163/2006 è consentito che il concessionario del servizio possa effettuare lavori pubblici alle seguenti condizioni: 1) che siano strettamente strumentali alla gestione del servizio. 2) che siano realizzati a completo onere del concessionario e che il loro importo sia inferiore al 50% dell importo del servizio concesso. 3) che dopo il loro completamento e collaudo le opere realizzate diventino di proprietà dell Amministrazione Comunale. 4) che siano realizzati nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 per quanto applicabile. 5) che il progetto previo parere favorevole dell ufficio tecnico sezione LL.PP. venga approvato dall Amministrazione Comunale. 6) che i lavori siano svolti sotto l alta sorveglianza dell ufficio tecnico sez. LL.PP. con obbligo da parte dei concessionari di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d opera. 7) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario che dovrà tenere indenne l A.C. da ogni rischio di esecuzione e che quindi dovrà presentare opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi. Art Accesso agli impianti 1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Empoli. 2. l Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzo dell impianto. 3. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Empoli, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti. 5

6 4. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione. 5. L Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere lo svolgimento di iniziative sportive e culturali nelle strutture per un massimo di 5 iniziative per un massimo di 8 giorni all anno, in forma gratuita. Anche in tali casi il gestore dovrà garantire il regolare servizio. Art. 12- Orari e tariffe 1. Le tariffe di utilizzo e la determinazione degli spazi orari degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune sentito il soggetto gestore. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi orari. 2. L assegnazione degli impianti a soggetti terzi sarà disciplinata dall Amministrazione Comunale in base alla tipologia degli impianti. 3. L accesso alle strutture è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l uso degli impianti medesimi. Art. 13- Pubblicità 1. La pubblicità esplicabile all interno delle strutture sarà regolata attraverso rapporti convenzionali per gli impianti frazionali e/o minori e per lo stadio. 2. La pubblicità esplicabile all interno delle strutture verrà specificata nell apposito capitolato per gli impianti di rilevanza comunale ove è prevista la selezione pubblica. Art Revoca assegnazione impianti 1. Il Comune ha il diritto di revocare la concessione di cui al presente atto nei seguenti casi: a)- scioglimento, fallimento o cessazione dell attività del gestore. b)- gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore di quanto previsto dalla presente convenzione. c)- eccezionali necessità dell Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici. In tale caso l Amministrazione Comunale garantirà il rimborso di un equo indennizzo in relazione alle eventuali spese effettuate. 2. Nei casi di cui ai punti a) e b) l impianto dovrà essere restituito libero senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell Amministrazione Comunale. Art Revoca accesso agli impianti 1. La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal Comune per: - ripetute violazioni alle regole di comportamento; - svolgimento di attività sportive non autorizzate; - sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico. - mancato pagamento delle tariffe. 6

7 Art. 16 Contributi per la gestione degli impianti sportivi 1. A sostegno della gestione e considerata la natura del soggetto concessionario di cui all'art.2 c.1 della L.R.T. 6/2005, l Amministrazione Comunale può corrispondere annualmente un contributo da determinare in base al piano economico previsionale di gestione della struttura (comprese le spese per la manutenzione ordinaria e per il pagamento delle utenze) e al programma annuale delle attività, nonché in base al sistema tariffario stabilito dall Amministrazione Comunale. 2. L Amministrazione Comunale potrà erogare contributi in base al vigente Regolamento ad Associazioni sportive ed Enti per la promozione e la diffusione dell attività sportiva. Art. 17 entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia. 7

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