Dipartimento Regionale Protezione Civile. Protocollo d intesa
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1 Dipartimento Regionale Protezione Civile Protocollo d intesa tra Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana e i Centri Servizi per il Volontariato della Regione Siciliana L anno 2007 il giorno 7 (sette) del mese di Febbraio nei locali del Dipartimento regionale della protezione civile siti in via Abela 5 Palermo fra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Presidenza della Regione Siciliana, con sede in Palermo Via Gaetano Abele, 5 C.F , nella persona del Dirigente Generale Ing. Salvatore Cocina, nato a Catenuava (EN) il 22 dicembre Ente che nel prosieguo di questo atto sarà indicato come DRPC l Centri di Servizi per il Volontariato della Regione Siciliana e, precisamente: e - il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, competente per le Province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Trapani - nel prosieguo di questo atto indicato come "CESVOP" ( C.F ), rappresentato dal prof. Ferdinando Siringo, nato a Palermo, il 09/07/1963 e domiciliato a Palermo, Via G. nella qualità di legale rappresentante del CE.S.VO.P; - il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo di Catania, competente per le Province di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna - nel prosieguo di questo atto indicato come "CSVE" ( C.F ), rappresentato dal dott. Ignazio Di Fazio, nato a Catania il 24/01/1968 e domiciliato a Catania, Via Teseo n. 14, nella qualità di legale rappresentante del C.S.V.E.; 1
2 - il Centro Servizi per il volontariato di Messina, competente per la provincia di Messina - nel prosieguo di questo atto indicato come "CESV" (C.F ), rappresentato dal prof. Antonino Mantineo, nato a Messina, il 30/05/1957 e residente a Via Salandra, 24 nella qualità di legale rappresentante del CESV; PREMESSO CHE : con Legge 24 febbraio 1992 n.225 è stato istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o catastrofi e da ogni altro evento calamitoso; con l'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile sono state attribuite alle Regioni, fra l altro, le funzioni relative alla: predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; l art.1 della legge regionale 31 agosto 1998 n.14 prevede quale materia di prevalente interesse regionale, le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi; l art.2 della legge regionale 31 agosto 1998 n.14 prevede, fra l altro, che, la Regione Siciliana provveda con apposito Ufficio alle finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7; l art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998 n.14, prevede che la Regione Siciliana disciplina il Volontariato di protezione civile affidando all'ufficio regionale di protezione civile la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari; l art. 10 della L.R. n. 14/1998 prevede che per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'assessore delegato alla protezione civile può stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della 2
3 protezione civile di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi per l acquisizione di attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere ; la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 nella parte in cui, riorganizzando l intera amministrazione regionale, incardina alla tab. A il Dipartimento Regionale della Protezione civile presso la Presidenza della Regione; Visti gli art. 6 e 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato che prevedono che le Regioni e le Province autonome disciplinano l istituzione e la tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato, nonché che le Regioni possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali, a patto che le stesse dimostrino attitudine e capacità operative; Visto l art. 10 della Legge regionale n. 22/1994 che prevede che la possibilità per la Regione Siciliana di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi; Visti il regolamento, esecutivo dell art.7 della Legge regionale 14/1998, approvato con DP. Reg, 12/2001; Considerato che: la Sicilia presenta un elevata sensibilità per numerosi rischi tra cui quello sismico, vulcanico, idrogeologico, sanitario, industriale; sul territorio siciliano si svolgono altresì grandi eventi o manifestazioni che interessano notevoli concentrazioni di folle e comunque periodiche esercitazioni, con scenari di rischio per la popolazione interessata e per i soggetti di protezione civile; siffatti rischi impongono tempestive azioni di prevenzione, soccorso e potenziamento dei servizi di protezione civile; appare opportuno che i volontari di protezione civile operanti in Sicilia siano adeguatamente formati secondo standard formativi preordinati, allo scopo anche di consentire al sistema regionale di protezione civile di fronteggiare in maniera sempre più efficace ed efficiente gli eventi di cui sopra e per assolvere alle funzioni conferite alla Regione dall art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come recepito dall art. 1 della L. R. n. 14/98 sul territorio regionale, pur con livelli di variabilità, le Associazioni di Volontariato mettono a disposizioni del Servizio di Protezione Civile (Comuni, Province, Regione) risorse (volontari e/o mezzi) per lo svolgimento delle attività volte alla previsione, prevenzione delle varie ipotesi di rischio connesse con la vulnerabilità del territorio, nonché al soccorso in caso d eventi calamitosi ed ad ogni altra iniziativa indifferibile volta al superamento delle emergenze; il D.R.P.C. intende cooperare con le Organizzazioni di Volontariato al fine di favorire interventi formativi omogenei ed esercitazioni; la formazione del volontariato è pertanto elemento necessario di una efficace organizzazione del soccorso; la formazione deve essere mirata al raggiungimento di uniformi livelli di conoscenze tecniche, all acquisizione del ruolo sociale del volontariato ed alla costituzione di una base psicologica per la corretta comprensione delle situazioni; la formazione dei volontari di Protezione Civile nelle attività di soccorso è svolta anche dalle singole organizzazioni di volontariato; 3
4 la legge 266 del 1991 prevede la costituzione sul territorio nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato con lo scopo di garantire servizi gratuiti alle Organizzazioni di volontariato; il funzionamento dei Centri di Servizio è assicurato da finanziamenti messi a disposizione dalle fondazioni bancarie assegnati e da utilizzare secondo le indicazioni della L. 266/91 e provvedimenti attuativi connessi; i centri di servizio vogliono valorizzare le esperienze e le competenze presenti nel mondo del volontariato, creare la collaborazione fra i soggetti presenti nel territorio al fine di ottimizzare risorse ed energie e lavorare insieme dando visibilità alle azioni di solidarietà. - Considerato altresì che il ruolo svolto dai Centri di servizio al volontariato è rilevante ed importante ai fini del miglioramento della funzionalità del Sistema Regionale di Protezione Civile, di cui le Organizzazioni di Volontariato rappresentano una componente essenziale;. VISTI - lo Statuto del CE.S.VO.P., del C.S.V. Etneo, del Ce.S.V. di Messina - le finalità dello stesso organismo e la disponibilità dichiarata di investire proprie risorse economiche nella formazione dei volontari di Protezione Civile; - la disponibilità manifestata dal CE.S.VO.P. a stipulare un protocollo d intesa con il D.R.P.C. - la disponibilità manifestata dal C.S.V. Etneo a stipulare un protocollo d intesa con il D.R.P.C. - la disponibilità manifestata dal Ce.S.V. di Messina a stipulare un protocollo d intesa con il D.R.P.C. convengono e stipulano il seguente PROTOCOLLO D INTESA Quanto citato in premessa è parte integrante della presente convenzione ART.1 Finalità Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Regione Siciliana e i Centri di Servizio per il Volontariato intendono cooperare per lo sviluppo e la crescita del Volontariato di protezione civile in Sicilia nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Dipartimento. ART. 2 Impegni e risorse economiche Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile fra i compiti istituzionali ha quello di assicurare la formazione dei volontari di Protezione civile e a tal fine si impegna a destinarvi qualificate risorse umane e risorse economiche nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale. Il D.R.P.C., i Centri di Servizio per il Volontariato, considerata l evoluzione tecnica della Protezione Civile, soprattutto con l introduzione dell autoformazione, convengono sulla necessità di procedere ad una più efficace razionalizzazione delle risorse economiche. Il CE.S.VO.P., il C.S.V. Etneo, il Ce.S.V. di Messina provvederanno, entro i limiti e nelle modalità determinati dai rispettivi Consigli Direttivi, al sostegno di percorsi formativi per i volontari di protezione civile. 4
5 ART. 3 Patrocinio e riconoscimento attestati Il CE.S.VO.P., il C.S.V. Etneo, il Ce.S.V. di Messina richiederanno al Dipartimento Regionale di Protezione Civile il patrocinio per le iniziative formative di cui all art. 3 e il riconoscimento degli attestati rilasciati ai volontari. Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile concede il patrocinio e riconosce gli attestati rilasciati ai volontari corsisti, una volta verificata la rispondenza delle iniziative formative con le linee guida precedentemente elaborate del DRPC e con gli obiettivi programmatici dello stesso DRPC. Il riconoscimento degli attestati avviene solo dopo la verifica della rispondenza dei criteri di rilascio a quelli fissati dal DRPC e dalla esaustività della documentazione prodotta. ART. 4 Tavolo Tecnico per la formazione E istituito, presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, un apposito tavolo tecnico consultivo al fine di procedere all analisi dei bisogni formativi del volontariato di protezione civile, alla pianificazione dei conseguenti percorsi formativi e alla elaborazione congiunta di linee guida per quanto concerne la formazione del volontariato in materia di protezione civile. Il tavolo è presieduto dal Direttore Generale o in sua assenza da un suo delegato; al tavolo partecipano: n. 2 rappresentanti designati dal DRPC n. 3 rappresentanti, competenti in materia di protezione civile, uno per ciascuno dei 3 Centri di Servizio per il volontariato di cui al presente protocollo d intesa. Le funzioni di segreteria sono garantite dal DRPC. Le riunioni verranno svolte a turno presso le sedi dei Centri di Servizio. Il DRPC e i Centri di Servizio per il Volontariato possono invitare agli incontri del tavolo esperti degli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori. ART. 5 Spese La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita, possono essere rimborsate ai partecipanti le spese di missione a carico di ciascun Ente. ART. 6 Controlli e verifica (Valutazione del percorso formativo) Il D.R.P.C. e i Centri di Servizio per il Volontariato procedono oltre ai controlli amministrativi e contabili di rispettiva competenza, alla valutazione e verifica sui percorsi formativi svolti con il coinvolgimento delle OdV e dei volontari utenti dei percorsi formativi, al fine di consentire un costante monitoraggio ed un miglioramento dell'efficacia dell'attività formativa. ART. 7 Modalità della valutazione La valutazione di cui al precedente articolo si svolge sulla base di parametri e modalità preventivamente concordati tra il D.R.P.C, e i Centri di Servizio per il Volontariato in seno al tavolo tecnico. Gli esiti delle valutazioni sono periodicamente esposti nell ambito del tavolo tecnico e riepilogati annualmente. I Centri di Servizio per il Volontariato si impegnano a comunicare i dati necessari alla valutazione del percorso formativo con le modalità, i tempi e la frequenza preventivate e nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy. 5
6 ART. 8 Validità Il presente protocollo d'intesa ha validità, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2008 e può essere integrato con singole convenzioni relative ad iniziative specifiche. Ognuna delle parti potrà disdire il presente accordo con 60 giorni di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R. Timbro e Firma dei Presidenti dei Centri di Servizio per il Volontariato Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (Ing. Salvatore Cocina) 6
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