Bollettino. Settimanale. Anno XVIII - n. 7

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1 Bollettino Settimanale Anno XVIII - n. 7 Pubblicato sul sito il 31 marzo 2008

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3 SOMMARIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 C7667B - ALITALIA/VOLARE Provvedimento n C MICROSOFT/MUSIWAVE Provvedimento n C DE WEIDE BLIK/NEW FRUIT COMPANY INTERNATIONAL-ALARA TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET Provvedimento n C WELCOME TRAVEL GROUP/RAMO D'AZIENDA DI VENUS Provvedimento n C GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE/VERSAMED Provvedimento n C ING REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY/FIUMARANUOVA Provvedimento n C BSI/BANCA DEL GOTTARDO Provvedimento n C SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D ACQUA-ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI (IRIS)-VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI (VERITAS)/AMEST Provvedimento n C KUWAIT PETROLEUM ITALIA/RAMO D AZIENDA DI DITTA LION Provvedimento n C RIQUALIFICAZIONE GRANDE DISTRIBUZIONE/RAMI D AZIENDA DI EURO EDES E DI NEW MALL Provvedimento n C BILLA/RAMO D AZIENDA DI SOCIETA' DI PERSONE Provvedimento n C LA API ANONIMA PETROLI ITALIANA/RAMO D AZIENDA DI SIKELIA Provvedimento n C GEA COMMERCIALE/RAMO D AZIENDA DI SALERNO ENERGIA VENDITE Provvedimento n C UNICOMM/RAMO D AZIENDA DI GINVEST Provvedimento n C BS INVESTIMENTI SGR/RAMO D AZIENDA DI ADIGE 2000 Provvedimento n C MICROSOFT/FAST SEARCH&TRANSFER Provvedimento n PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 53 PI BRITISH AIRWAYS-VIAGGI CHE FANNO SOGNARE, TARIFFE PURE Provvedimento n PI CZECH AIRLINES "VOLI GIORNALIERI DA MILANO A PRAGA A PARTIRE DA 99 EURO" Provvedimento n PI AERLINGUS "MILANO-DUBLINO DA 19 EURO Provvedimento n

4 PI MOBY.DADA.NET-BRANI MUSICALI GRATIS SUL CELLULARE Provvedimento n PI CONCORSO "VINCI IL FRESCO CHE SOGNAVI" DI MARCOM Provvedimento n PI CAP.ITAL.FIN.-CESSIONE DEL QUINTO Provvedimento n PI TRATTAMENTO XTRA SLIM Provvedimento n PI CLUB DELLE MERAVIGLIE KUWAIT Provvedimento n PI SCOOTER PIAGGIO CRUISER-BAULETTO 38 LITRI Provvedimento n PI FIAT PANDA NATURAL POWER Provvedimento n PI VERNAT COMPRESSE ZACTOL Provvedimento n PI COMPRESSE HCA DIMAGRANTE Provvedimento n PI DREAM ARREDAMENTI LIQUIDAZIONE Provvedimento n VARIE 128 DELIBERA IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEI CONCORSI Provvedimento n

5 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C7667B - ALITALIA/VOLARE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 5 luglio 2006, nella quale si è ritenuto che l operazione relativa all acquisizione di Volare Group S.p.A., Volare Airlines S.p.A. e Air Europe S.p.A., società in Amministrazione Straordinaria, da parte delle società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., fosse suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati del trasporto aereo di linea di passeggeri identificati dalle rotte Linate-Bari, Linate-Lamezia Terme e Milano-Parigi; VISTE le misure imposte dall Autorità in tale delibera alla società Alitalia Linee Aeree S.p.A., ai sensi dell articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, volte ad eliminare gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame sulle rotte Linate-Bari, Linate-Lamezia Terme, Milano-Parigi; CONSIDERATO che tali misure consistono nel rilascio da parte di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. di due coppie di slot dall aeroporto di Linate sulla rotta Milano-Parigi, una coppia di slot sulla rotta Linate-Bari ed una coppia di slot sulla rotta Linate-Lamezia Terme; VISTA la propria delibera del 24 ottobre 2007, con la quale si è ritenuto necessario verificare se il protrarsi della situazione di incertezza in merito alla titolarità del complesso aziendale di Volare, nonché le diverse prospettive di sviluppo di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. e del settore aereo in Italia, siano tali da aver comportato mutamenti delle condizioni strutturali dei mercati su cui incidevano le misure imposte dall Autorità con il provvedimento del 5 luglio 2006, tali da comportare la revoca o la riforma delle stesse; VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, approvato in data 30 gennaio 2008, con il quale, sulla base della rinnovazione parziale della procedura di gara effettuata dal Commissario Straordinario di Volare, è stato riaggiudicato il Complesso Aziendale Volare alla società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.; VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie notificata alle Parti in data 6 febbraio 2008; VISTA la propria delibera del 13 febbraio 2008 con la quale è stato prorogato al 7 marzo 2008 il termine finale del procedimento, in accoglimento dell istanza di proroga presentata dalla società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., in data 12 febbraio 2008;

6 6 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 VISTA l istanza della società Airone S.p.A. pervenuta in data 14 febbraio 2008, con la quale si chiede una proroga del termine di chiusura del procedimento; VISTA l ulteriore istanza della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A, pervenuta in data 19 febbraio 2008, con la quale si chiede nuovamente una proroga del termine di chiusura del procedimento; CONSIDERATO che allo stato è ancora in corso il contenzioso amministrativo in merito alla effettiva titolarità del Complesso Aziendale di Volare, anche a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 gennaio 2008, con cui è stato riaggiudicato ad Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. detto Complesso Aziendale; RITENUTO, pertanto, necessario disporre un ulteriore differimento del termine di conclusione del procedimento; DELIBERA di prorogare al 20 marzo 2008 il termine di chiusura del presente procedimento. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

7 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO C MICROSOFT/MUSIWAVE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Microsoft Corporation, pervenuto in data 31 dicembre 2007; VISTA la richiesta di parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni inviata in data 18 gennaio 2008, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 11 febbraio 2008, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI MICROSOFT CORPORATION (di seguito, Microsoft) è una società per azioni di diritto statunitense attiva principalmente nella progettazione, nello sviluppo e nella fornitura di software e dei relativi servizi a livello mondiale. Microsoft è una società quotata in borsa ad azionariato diffuso tra il pubblico. La più importante delle controllate italiane di Microsoft è Microsoft Italia S.r.l., attiva nella commercializzazione di prodotti software e di servizi di assistenza ai clienti. Nell anno finanziario che si è chiuso il 30 giugno 2007, Microsoft ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa 39 miliardi di Euro, di cui circa [9-10] 1 miliardi di euro nell Unione Europea e [ ] milioni di euro in Italia. MUSIWAVE SA (di seguito, Musiwave) è una società di diritto francese interamente controllata dalla società Openwave Systems Holdings SAS (di seguito, Openwave), anch essa di diritto francese. Musiwave è attiva a livello mondiale nel settore dell intrattenimento digitale attraverso la fornitura a operatori di telefonia mobile di servizi gestiti aventi ad oggetto contenuti multimediali di vario tipo. In particolare, i servizi gestiti di musica mobile offerti da Musiwave consentono agli operatori di telefonia mobile di offrire sotto il proprio marchio musica mobile over the air, incluso il download di interi brani musicali, applicazioni video e suonerie, streaming video e radio, suonerie e toni ring-back. Nell anno finanziario che si è chiuso il 30 giugno 2007, Musiwave ha realizzato un fatturato mondiale pari a [10-44] milioni di euro di cui [10-44] milioni nell Unione Europea e [1-10] milioni di euro in Italia. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

8 8 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame prevede che Microsoft acquisisca da Openwave l intero capitale sociale di Musiwave. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera e), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dalle imprese partecipanti alla concentrazione è stato superiore a 440 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto La concentrazione interessa il mercato business-to-business dei servizi mobili gestiti ( mobile managed services ). I servizi mobili gestiti sono utilizzati da fornitori di servizi di telefonia mobile per offrire contenuti digitali, comprendenti musica in streaming e in download, video e suonerie, agli utenti dei propri servizi di telefonia mobile. Il mercato geografico Il mercato per la fornitura dei servizi mobili gestiti agli operatori può essere considerato almeno di dimensione comunitaria. Ciò in ragione del fatto che gli operatori di servizi mobili gestiti possono fornire i propri servizi senza avere una presenza locale nel paese in cui il servizio è fornito e del fatto che gli operatori di telefonia mobile si procurano i servizi di cui necessitano su base europea o mondiale. Effetti dell operazione A livello europeo, la quota di mercato di Musiwave è del 15-20%. Nel mercato europeo sono attivi diversi qualificati concorrenti quali Real Networks (20%), Arvato (15%), QPass (5%) e altri (Dada, Acquamedia, Mobivillage). Microsoft non è attiva nel mercato dei servizi mobili gestiti. In ragione dell assenza di sovrapposizione tra le attività delle parti e dell assenza di rischi di foreclosure di natura verticale, la concentrazione in esame non appare idonea ad avere effetti pregiudizievoli sulla concorrenza. V. IL PARERE DELL AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Con atto pervenuto in data 11 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

9 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

10 10 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 C DE WEIDE BLIK/NEW FRUIT COMPANY INTERNATIONAL-ALARA TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società De Weide Blik N.V., pervenuta in data 25 gennaio 2008; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI De Weide Blik N.V. (di seguito, DWB) è una società di diritto belga attiva nella produzione, commercializzazione, esportazione, imballaggio, handling e logistica di prodotti ortofrutticoli freschi, fiori, bulbi, piante e cibi pronti. Dal 2006 DWB è controllata in via esclusiva da CVC Capital Partners Group S.a.r.l. 1 (di seguito, CVC), fondo indipendente di private equity specializzato in operazioni di leverage buyouts. CVC svolge prevalentemente attività di consulenza e/o gestione finanziaria in altre società attraverso i propri fondi di investimento. Il fatturato di CVC nel 2006 è stato pari a circa 21,5 miliardi di euro a livello mondiale, di cui [10-20] 2 miliardi di euro realizzati nell Unione Europea e [1-5] miliardi di euro realizzati in Italia. Alara Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. (di seguito, Alara) è una società di diritto turco attiva nella produzione ed esportazione di frutta fresca. Il fatturato di Alara nel 2006 è stato pari a circa 27,6 milioni di euro a livello mondiale, di cui [10-44] milioni di euro realizzati nell Unione Europea e [inferiore a 1 milione di] euro realizzati in Italia. New Fruit Company International (di seguito, NFC) è una società di diritto belga attiva nell importazione e nella vendita all ingrosso di frutta fresca. Nel 2006 il fatturato di NFC è stato pari a circa 35,9 milioni di euro a livello mondiale, di cui [10-44] milioni di euro realizzati nell Unione Europea e [inferiore a 1 milione di] euro realizzati in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di DWB, del controllo congiunto di Alara insieme alla persona fisica che attualmente ha il controllo esclusivo della società, nonché del controllo esclusivo di NFC. 1 Cfr. decisione della Commissione del 30 maggio 2006, COMP/M.4216 CVC/Bocchi/De Weide Blik. Tale autorizzazione riguarda anche l acquisizione, da parte di CVC, di Bocchi Holding B.V. (Bocchi), società di diritto italiano attiva nel settore ortofrutticolo. 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

11 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO Le due acquisizioni costituiscono un unica operazione sotto il profilo antitrust: infatti, esse sono contrattualmente condizionate reciprocamente l una al perfezionamento dell altra. Costituisce parte integrante dell operazione un patto di non concorrenza con il quale il venditore di Alara si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, nell Unione Europea, Svizzera, Turchia, e Sud America, attività in concorrenza con Alara, per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di perfezionamento dell operazione. Inoltre, il venditore di NFC si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, nell Unione Europea, Svizzera e Turchia, attività in concorrenza con NFC, per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di perfezionamento dell operazione. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di imprese ed è stato soddisfatto il requisito dell interdipendenza, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 440 milioni di euro. I patti di non concorrenza descritti in precedenza rivestono natura accessoria alla concentrazione in esame in quanto direttamente connessi e necessari alla realizzazione della stessa, a condizione che abbiano oggetto limitato agli ambiti merceologici e geografici in cui le imprese acquisite hanno finora svolto la propria attività ed estensione limitata ad una durata di due anni a partire dal perfezionamento dell operazione. Infatti, una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l esigenza di garantire all acquirente il trasferimento dell effettivo valore dell acquisizione 3. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto L operazione riguarda il settore della frutta fresca. Conformemente alle precedenti decisioni della Commissione Europea 4, le parti individuano due mercati rilevanti relativi alla frutta fresca: i) il mercato della produzione ed importazione e ii) il mercato della vendita all ingrosso. Nel primo mercato importatori e produttori forniscono, a livello mondiale, frutta fresca e servizi accessori ai commercianti all ingrosso e alle imprese della GDO. Nel secondo mercato, i maggiori commercianti all ingrosso forniscono frutta fresca e servizi accessori ai grossisti di minori dimensioni, ai commercianti al dettaglio e alle società di servizi alimentari, quali ristoranti e ospedali. 3 Si veda, in proposito, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del 5 marzo 2005, in particolare i paragrafi Cfr. decisione del 27 Aprile 1999, caso COMP/M.1409 Fyffes/Capespan, in seguito confermata dalla decisione del 30 Maggio 2006, caso COMP/M.4216 CVC/DE Weide Blik/Bocchi.

12 12 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 Al riguardo, tuttavia, si rileva che ai fini della valutazione dell'operazione in oggetto non risulta necessario determinare in dettaglio i mercati del prodotto rilevanti in quanto, qualsiasi definizione degli stessi si accolga, l'operazione non appare in grado di modificarne la struttura concorrenziale. Il mercato geografico Ad avviso delle parti, la dimensione geografica dei mercati rilevanti coincide con lo Spazio Economico Europeo, in quanto gli operatori vendono i loro prodotti ai clienti in vari paesi europei, i prezzi sono omogenei e i costi di trasporto non elevati a livello europeo. In ogni caso, e considerati i citati precedenti comunitari, la questione dell esatta definizione dei mercati geografici può essere lasciata aperta in quanto, qualsiasi definizione degli stessi si accolga, la valutazione concorrenziale dell operazione non muterebbe. Effetti dell operazione A seguito dell operazione si verificano sovrapposizioni unicamente nel mercato della produzione ed importazione di frutta fresca, nel quale DWB, secondo proprie stime interne, detiene attualmente una quota inferiore al 3%, mentre le quote di Alara e NFC risultano entrambe inferiori allo 0,1%. Nel mercato della vendita all ingrosso di frutta fresca, è presente a livello europeo unicamente NFC, che in esso detiene una quota del tutto marginale. L acquirente, invece, è presente solo in Belgio con una quota assai limitata. Nei mercati interessati sono inoltre presenti vari e qualificati concorrenti, quali Dole Europe, Del Monte, Chiquita, Fyffes. Sulla base di quanto precede, pertanto, l operazione in esame non è idonea a produrre significativi effetti restrittivi della concorrenza nei mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo e l'oggetto ivi indicati; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/80. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

13 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO C WELCOME TRAVEL GROUP/RAMO D'AZIENDA DI VENUS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società WELCOME TRAVEL GROUP S.p.A. pervenuta in data 28 gennaio 2008; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI WELCOME TRAVEL GROUP S.p.A. (di seguito, WTG) è una società che opera in generale nel mercato del turismo e, in particolare, nel settore dei servizi turistici di agenzia, con lo scopo di gestire agenzie di viaggio. WTG è direttamente controllata dalla società Alpitour S.p.A., che ne detiene la totalità del capitale sociale. Il Gruppo Alpitour è attivo nel settore del turismo operando nei diversi mercati dei tour operators, delle agenzie di viaggio, della gestione di strutture alberghiere e del trasporto aereo charter. Alpitour S.p.A. è a sua volta interamente controllata dalla società IFIL-Investissements S.A., la quale fa capo alla IFI, società direttamente ed interamente controllata dalla Giovanni Agnelli e C. Sap.A. (di seguito, Giovanni Agnelli), una società finanziaria che detiene partecipazioni in vari settori economici, tra i quali quello meccanico, finanziario, bancario, sportivo, immobiliare e turistico. Il fatturato realizzato nel 2005 in Italia dal gruppo facente capo alla Giovanni Agnelli è stato di circa 52 miliardi di euro, di cui 34,5 miliardi di euro realizzati in Europa e 14,6 miliardi di euro in Italia. Oggetto di acquisizione è il ramo d azienda costituito da un esercizio commerciale che svolge attività di agenzia di viaggi, riconducibile alla società Venus S.r.l. (di seguito, Venus). In particolare, risulta oggetto di cessione da parte di Venus l agenzia di viaggi sita in Cuneo, Piazza Europa 9. Il fatturato realizzato dal ramo d azienda nel 2006 è stato di circa 3 milioni di euro, per vendite interamente realizzate in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata riguarda l acquisto del controllo esclusivo, da parte di WTG, del ramo d azienda di cui sopra. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

14 14 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è stato superiore a 440 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto L operazione comunicata riguarda il mercato della distribuzione di servizi turistici al consumatore finale, che viene effettuata, per lo più, attraverso il canale delle agenzie di viaggio. In generale, all interno del settore turistico, si individuano vari livelli di attività. Nel primo di tali livelli l'offerta è rappresentata dalle imprese che producono servizi turistici attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture ricettive e la domanda è espressa dai tour operator, la cui attività consiste nella realizzazione di pacchetti turistici, comprendenti il trasporto, il soggiorno ed eventualmente altri servizi connessi con la fruizione delle vacanze. Nel secondo livello di attività operano i tour operator dal lato dell'offerta e le agenzie di viaggio da quello della domanda. Nel terzo livello, c.d. dei servizi turistici di agenzia, i diversi servizi turistici vengono venduti al dettaglio dalle agenzie di viaggio ai consumatori finali 1. Tale livello va ulteriormente distinto nei segmenti della clientela affari (business) e clientela privata (leisure), in ragione delle diverse caratteristiche della domanda (con riguardo alla diversa tipologia di clientela) e dell offerta, con riguardo alle diverse tipologie di prodotti/servizi offerti, nonché per le differenti modalità distributive tipiche di ciascun segmento 2. Il caso in esame riguarda il terzo livello di attività, interessando, sotto il profilo merceologico, il mercato dei servizi turistici di agenzia. Nel caso di specie non appare tuttavia necessario procedere ad una più precisa distinzione dei vari servizi, in quanto la valutazione dell operazione non si modificherebbe considerando gli effetti della stessa in relazione ai singoli servizi offerti dalle agenzie di viaggio. Il mercato geografico Sotto il profilo geografico, il mercato dei servizi turistici di agenzia è locale con riferimento al segmento leisure, poiché il grado di sostituibilità tra agenzie localizzate in aree diverse è limitato dalla disponibilità del consumatore a spostarsi sul territorio per l'acquisto dei relativi servizi, pur in presenza di un certo grado di evoluzione dell offerta di servizi di agenzia tale da ritenere ragionevole ampliarne l ambito geografico di riferimento. Con riguardo al segmento business, esso sarebbe suscettibile di configurare un mercato di dimensioni nazionali. Nel caso di specie, tuttavia, non appare necessario procedere ad una precisa individuazione dell estensione geografica del mercato dei servizi di agenzia, in quanto la valutazione dell operazione non si modificherebbe considerando gli effetti della stessa su un ambito territoriale di dimensione nazionale. 1 Cfr. provvedimento dell Autorità C INVESTITORI ASSOCIATI SGR/ CISALPINA TOURS-COLORS WORLD. 2 Cfr. Commissione Europea, caso COMP/M.4234 Carlson/one Equità Partners/Carlson Wagonlit del 24 maggio 2006.

15 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO Effetti dell operazione Nel comune di Cuneo WTG è presente attraverso contratti di affiliazione conclusi con un agenzia di viaggi. In tale mercato, dunque, WTG detiene una quota pari a circa il 20%, mentre il ramo di azienda oggetto di acquisizione opera attraverso un'unica agenzia e ad esso è attribuibile nel medesimo anno una quota pari a circa 5%. L'operazione, quindi, non determinerà la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante tale eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato dei servizi turistici di agenzia. In considerazione di quanto detto, si ritiene che l operazione in esame non sia idonea a restringere, in misura significativa, la concorrenza nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione comunicata non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

16 16 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 C GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE/VERSAMED Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società General Electric Company, pervenuta in data 28 gennaio 2008; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI V Acquisition Corp. è una società appositamente costituita per la realizzazione dell operazione in esame e interamente controllata da General Electric Healthcare (di seguito, GE Healthcare), parte del gruppo General Electric. General Electric Company (di seguito, General Electric o GE) è una società di diritto statunitense ad azionariato diffuso che svolge attività in diversi settori tecnologici e di servizi, tra i quali l aviazione, i servizi finanziari e assicurativi, i sistemi di informazione, le apparecchiature per la generazione di energia, i sistemi industriali, l illuminazione, il broadcasting, le materie plastiche, i sistemi di trasporto e le apparecchiature mediche. GE è organizzata in diverse unità di business, tra cui GE Infrastructure, GE Industrial, GE Commercial Financial Services, NBC Universal, GE Healthcare e GE Consumer Finance. In particolare, GE Healthcare offre una gamma di prodotti e servizi nell imaging medicale, nei prodotti per diagnostica medica, nelle tecnologie informatiche, nei sistemi di monitoraggio del paziente, nella scoperta di farmaci ecc.. Nel 2006, GE ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa [ ] 1 miliardi di euro, di cui circa [20-30] miliardi realizzati nel territorio europeo e circa [2-3] miliardi realizzati in Italia. Versamed Corporation (di seguito, Versamed) è una società di diritto statunitense attiva nel settore delle apparecchiature per la respirazione artificiale basate su software. In particolare, la società progetta e produce la linea ivent, apparecchi per la respirazione artificiale, che vende in tutto il mondo ad ospedali, strutture per terapie non intensive e trasporti di pronto soccorso. Il capitale sociale di Versamed è detenuto da 53 azionisti. Il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale da Versamed nel 2006 è stato di circa [10-20] milioni di euro, di cui circa [1-2] milioni realizzati a livello europeo e circa [inferiore a 1 milione di] euro in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata ha ad oggetto l acquisto da parte di GE della totalità del capitale sociale di Versamed, attraverso la società veicolo V Acquisition Corp., interamente controllata da GE Healthcare. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

17 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO L operazione prevede che, per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell operazione, ciascun manager che detiene opzioni (Option Holding Manager) non intraprenda attività in concorrenza con quelle attualmente svolte dalla società acquisita nei territori degli Stati Uniti, dell Europa, del Giappone, dell India, della Repubblica cinese, del Brasile, della Russia, della Giordania, di Israele e della Corea del Sud. Tale clausola non si applica agli investimenti puramente finanziari, fino ad un massimo del 2% del capitale di società quotate in borsa che svolgono attività in concorrenza con quelle di Versamed. Inoltre, è previsto a carico dei venditori e degli Option Holding Managers un obbligo di non sollecitazione di dipendenti per un periodo di tre anni dalla chiusura dell operazione. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 440 milioni di euro. Si osserva che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione stipulati tra le parti, e descritti in precedenza, costituiscono restrizioni accessorie all operazione, in quanto strettamente funzionali alla salvaguardia del valore delle aziende acquisite, a condizione che abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione in quanto, nel caso di specie, entrambe le parti svolgono la medesima attività e sono a conoscenza del relativo know-how 2. Una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l esigenza dell acquirente di preservare l effettivo valore delle aziende acquisite. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE In considerazione dell attività svolta dalle società oggetto di acquisizione, l operazione in esame interessa le apparecchiature per la respirazione artificiale, ossia tutti i dispositivi medicali che svolgono la funzione di sostenere l attività respiratoria del paziente o di sostituirsi ad essa. Le apparecchiature per la respirazione artificiale sono utilizzate in due principali tipologie di attività cliniche: la terapia intensiva, che riguarda gli ospedali e le strutture per la terapia critica, e la terapia non intensiva, rivolta a pazienti con maggiore stabilità respiratoria. Le parti non specificano il grado di sostituibilità dei prodotti interessati, ma si ritiene che la definizione del mercato possa essere lasciata aperta in quanto, nel caso di specie, l operazione non risulta idonea a sollevare problemi di natura concorrenziale sia con riguardo a mercati distinti in 2 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, (2005/C56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, par. 20.

18 18 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 funzione delle applicazioni cliniche a cui le apparecchiature sono destinate 3, che con riguardo ad un più ampio mercato che ricomprenda tutte le tipologie di prodotti 4. Dal punto di vista geografico, il mercato in esame può essere circoscritto al territorio nazionale, conformemente ai precedenti della Commissione 5. Entrambe le parti interessate dall operazione producono e vendono respiratori artificiali, ma i prodotti da esse commercializzati sono destinati a differenti attività cliniche; infatti, i prodotti di GE sono utilizzati nella terapia intensiva, mentre i prodotti di Versamed sono utilizzati nella terapia non intensiva. Ciò considerato, si ritiene che l operazione non sollevi problemi concorrenziali anche qualora si considerasse il più ampio mercato delle apparecchiature per la respirazione artificiale, infatti, la sovrapposizione delle quote di GE e di Versamed a seguito dell operazione sarebbe pari al [5-10%]. Pertanto, si ritiene che nel mercato di riferimento l operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre il tempo ivi indicato; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 3 Cfr. decisione della Commissione del 30 Aprile 2003 No COMP/M.2861, Siemens/Draegerwerk/JV16, par e Cfr. provvedimento AGCM del 31 gennaio 2008, caso C9101 General Electric Company/Ams Tibbi Cihaz Sanayi Veticaret-Ams Tibbi Cihaz Imalat Ithalat Ihracat. 5 Cfr. decisione della Commissione del 30 Aprile 2003 No COMP/M.2861, Siemens/Draegerwerk/JV16, par e 69. Cfr. anche decisione della Commissione del 2 settembre 2003 No COMP/M.3083, Ge/Instrumentarium, par. 78.

19 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO C ING REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY/FIUMARANUOVA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società ING Real Estate Investment Management Italy S.r.l., pervenuta in data 28 gennaio 2008; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI ING Real Estate Investment Management Italy S.r.l. (di seguito, ING RE) è una società che svolge attività di compravendita, gestione, costruzione e ristrutturazione di immobili situati in Italia e all estero. ING RE è controllata dal gruppo bancario, assicurativo e finanziario di diritto olandese ING Groep NV che, indirettamente, ne detiene l intero capitale sociale. Nel 2006 il gruppo ING ha realizzato in Italia un fatturato di [ ] 1 milioni di euro. Nel settore immobiliare ING è presente in Italia con alcuni complessi immobiliari siti nelle province di Torino, Milano, Siena, Siracusa e Reggio Emilia 2. Fiumaranuova S.r.l. (di seguito, Fiumaranuova) è una società attiva nel settore immobiliare e, in particolare, nella gestione, locazione e compravendita delle unità immobiliari facenti parte del Centro commerciale Fiumara e del Centro divertimenti Fiumara, siti a Genova. Fiumaranuova nel 2006 ha realizzato in Italia un fatturato di [10-44] milioni di euro. Generalcostruzioni S.r.l. (di seguito, Generalcostruzioni) è una società attiva nel settore immobiliare e, in particolare, nella gestione, locazione e compravendita degli immobili facenti parte del Centro commerciale Le Vele e del Centro divertimenti Millennium siti in provincia di Cagliari. Generalcostruzioni nel 2006 ha realizzato in Italia un fatturato di [1-10] milioni di euro. Fiumaranuova e Generalcostruzioni sono società attualmente controllate in via esclusiva da Schroder European Property Investments N1 SA (di seguito, Schroder), che ne possiede l intero capitale sociale. II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione notificata consiste nell acquisizione, da parte di ING RE, del controllo esclusivo di Fiumaranuova e di Generalcostruzioni, attraverso l acquisto della totalità del loro capitale sociale, attualmente posseduto da Schroder. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 2 Cfr.C ING RPPSE HOLDING /GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE-GALLERIA COMMERCIALE SIRACUSA, e C ING REAL ESTATE IRF/TUTTOGIGLIO.

20 20 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce un operazione di concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 440 milioni di euro. Si tratta di un unica operazione di concentrazione in considerazione del vincolo funzionale delle società oggetto di acquisizione. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L operazione notificata interessa il settore immobiliare e, più in particolare, l attività di compravendita e gestione di immobili destinati ad uso commerciale. In considerazione dei limiti territoriali della domanda e delle diverse condizioni di domanda ed offerta che possono sussistere nelle differenti aree, la dimensione geografica di tale mercato può essere delimitata al territorio provinciale in cui gli immobili oggetto dell acquisizione sono situati, ossia, nel caso in esame, alle province di Genova e di Cagliari. D altro canto, nell ottica di un soggetto che intenda effettuare investimenti nella compravendita e gestione di immobili ad uso commerciale, potrebbe sussistere una certa sostituibilità tra complessi immobiliari localizzati in diverse province. Ciò che determina la scelta dell investimento è infatti la redditività degli immobili, la quale dipende da molteplici fattori, fra cui anche, ma non solo, la diversa localizzazione provinciale. Sotto tale profilo, l area geografica rilevante può essere suscettibile di essere estesa fino a ricomprendere l intero territorio nazionale 3. In ogni caso, quale che sia la dimensione geografica considerata, l operazione in esame non determina modifiche sostanziali della struttura concorrenziale del mercato. Infatti, sulla base dei dati forniti dalle parti, risulta che il gruppo ING non è attualmente presente nel mercato della compravendita e gestione di immobili ad uso commerciale nelle province di Genova e di Cagliari, dove le società acquisite detengono quote di mercato rispettivamente pari a [5-10%] e a [1-5%]. Inoltre, esistono a livello nazionale nel mercato in esame numerose e qualificate società attive nella gestione e compravendita di beni immobili ad uso commerciale, concorrenti di ING RE, quali Gabetti Immobiliare, Pirelli Re, Morgan Stanley, Generali Properties. Per tali ragioni, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea ad alterare in maniera significativa le condizioni concorrenziali nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 3 Cfr., da ultimi, C CGI COMMERZ GRUNDBESITZ INVESTMENTSGESELLSCHAFT/LACERTA IMMOBILIARE, e C IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE IGD/M.V.

21 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

22 22 BOLLETTINO N. 7 DEL 3 1 MARZO 2008 C BSI/BANCA DEL GOTTARDO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262; VISTA la comunicazione della società BSI S.A., pervenuta in data 28 gennaio 2008; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI BSI S.A. (di seguito, BSI) è una società svizzera attiva nel mercato bancario in diversi paesi europei, in particolare essa opera nella erogazione dei servizi bancari tradizionali, private banking, asset management. BSI è società controllata, attraverso la società Part. Mart. Grafschap Holland, da Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito, anche Generali), a sua volta soggetta al controllo di fatto di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, anche Mediobanca) 1. Nel 2006, il fatturato realizzato in Italia dal gruppo Generali è risultato pari a circa [20-30] 2 miliardi di euro. Banca del Gottardo (nel seguito anche BdG) è una società che opera prevalentemente in Svizzera e principalmente nell erogazione di servizi di private banking. In Italia essa risulta attiva con cinque sportelli bancari attraverso i quali eroga vari servizi bancari tradizionali. BdG è controllata dal gruppo Swiss Life, operante nel settore assicurativo in diversi paesi europei. Nel 2006, il fatturato realizzato in Italia da BdG è risultato pari a circa [10-44] milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione notificata consiste nella acquisizione del controllo esclusivo di BdG da parte di BSI attraverso l acquisto del 100% delle azioni, quindi dell intero capitale azionario. L operazione integrerà le attività di BSI al fine di consentirle una maggior capacità di operatività anche a livello europeo. 1 In merito al controllo di fatto di Mediobanca su Generali si vedano i provvedimenti dell Autorità C8660 Unicredit/Capitalia, in Boll. 33/07; C7951 Assicurazioni Generali/Toro Assicurazioni, in Boll. 47/06; C5422B Sai/Fondiaria, in Boll /02. Sul punto BSI dichiara quanto segue: la parte notificante è consapevole del fatto che nella decisione n del 4 dicembre 2006 relativa all acquisizione di Toro Assicurazioni da parte di Generali [ ] codesta spettabile Autorità ha indicato che, nonostante Mediobanca non sia in grado di raggiungere da sola una maggioranza di voto nelle assemblee generali di Generali, tuttavia alla stessa Mediobanca può essere attribuito un controllo di fatto su Generali. La parte notificante è inoltre consapevole che Generali non condivide la predetta analisi e le conclusioni raggiunte dall Autorità. 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

23 BOLLETTINO N. 7 DEL 31 MARZO III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 440 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE L operazione in oggetto ha un impatto su diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale e nel settore del risparmio gestito; l acquisita non opera invece nel settore assicurativo, né a livello produttivo né a livello distributivo, dove non si ravvisano effetti connessi alla presente concentrazione. Mercato della raccolta Per consolidato orientamento della Banca d Italia e dell Autorità, il mercato della raccolta identifica l insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante: conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa, per le analisi condotte sulla sostituibilità dal lato della domanda, la raccolta postale 3. Il mercato della raccolta bancaria, come sopra definito, ha rilevanza territoriale provinciale in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda; nel caso in esame si tratta delle province di Bergamo, Milano, Roma, Treviso e Torino, dove sono ubicati i cinque sportelli oggetto di acquisizione. Nelle province di Milano, Treviso, Torino e Roma BdG risulta avere una quota di raccolta bancaria, sulla base dei dati 2007, inferiore all 1%, mentre in provincia di Bergamo detiene una quota di [1-5%]. Parimenti, l entità post merger avrà, tenuto conto delle posizione della società che ne deterrà il controllo e il gruppo del quale farà parte, quote inferiori all 1% nelle province di Milano, Treviso, Torino e Roma, e una quota di [1-5%] nella provincia di Bergamo, in un contesto competitivo caratterizzato dalla presenza di qualificati concorrenti nel settore bancario quali, ad esempio, Banca Intesa, UBI Banca, ecc.. Mercati degli impieghi Nell ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Considerando il lato della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alle tipologie di soggetti a favore dei quali vengono effettuati. In particolare, è possibile individuare le seguenti 3 Si veda, al riguardo, la definizione del mercato rilevante della raccolta adottata nei provvedimenti di chiusura istruttoria relativi ai casi C Banca Intesa/San Paolo Imi, in Boll. n. 49/06; C8277 Banche Popolari Unite/Banca Lombarda e Piemontesi, in Boll. n. 13/07 e C8660 Unicredit/Capitalia, in Boll. n. 33/07.

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