REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato dal Consiglio Comunale di Cantello con delibera n. 42 del Modificato l art. 72 dal Consiglio Comunale di Cantello con delibera n. 10 del Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 1 di 42

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3 INDICE TITOLO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 TITOLO II Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 TITOLO III Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 TITOLO IV Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 TITOLO V Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 TITOLO VI Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 DISPOSIZIONI GENERALI, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI Oggetto del Regolamento Definizioni Competenze Denuncia di morte Servizi gratuiti OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Condizioni Casi di morte particolari Condizioni del deposito Locale riservato ai cadaveri in osservazione Assistenza TRATTAMENTI SUI CADAVERI Cadaveri a disposizione della scienza Prelievi di parte di cadavere a scopo trapianto terapeutico Imbalsamazione e tanatoprassi DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI Deposizione del cadavere nella cassa Caratteristiche del feretro Verifica e chiusura feretro Piastrina di riconoscimento ATTIVITA FUNEBRE Esercizio del servizio di attività funebre Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione Durata e cause di sospensione e revoca dell'autorizzazione TRASPORTO DEI CADAVERI Definizione ed effettuazione del trasporto funebre Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza Definizione ed effettuazione del trasporto di salma Flusso informativo per il trasporto di salma Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere Flusso informativo per il trasporto di cadavere Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei Trasporti all estero o dall estero Riti religiosi e civili TITOLO VII SALE DEL COMMIATO Articolo 32 Sale del commiato TITOLO VIII ATTIVITA CIMITERIALE Articolo 33 Disposizioni generali Vigilanza Articolo 34 Giardino delle rimembranze Articolo 35 Ammissione nel cimitero TITOLO IX Articolo 36 Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 TITOLO X INUMAZIONE E TUMULAZIONE Inumazione Forma dei campi Cippi indicativi Inumazione: norma di rinvio Sepolture a tumulazione Deposito provvisorio ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 3 di 42

4 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 Articolo 49 Articolo 50 TITOLO XI Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 Articolo 56 Articolo 57 Esumazioni ordinarie e straordinarie Esumazioni ordinarie Esumazioni straordinarie Esumazioni ordinate dell Autorità giudiziaria Divieto di apportare riduzioni a cadaveri Trasferimento di feretri in altra sede Raccolta delle ossa Onerosità di esumazioni ed estumulazioni Oggetti, materiali e opere recuperabili CREMAZIONE Crematorio Autorizzazione alla cremazione Autorizzazione alla dispersione delle ceneri Autorizzazione per l affidamento delle ceneri Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie Modalità conservative delle urne Ossario e cinerario comune TITOLO XII POLIZIA DEI CIMITERI Articolo 58 Orario Articolo 59 Disciplina dell ingresso Articolo 60 Riti funebri Articolo 61 Identificazione delle sepolture Articolo 62 Fiori e piante ornamentali Articolo 63 Materiali ornamentali Articolo 64 Rifiuti cimiteriali TITOLO XIII CONCESSIONI Articolo 65 Sepolture private e durata delle concessioni Articolo 66 Durata concessioni in deroga Articolo 67 Modalità di concessione Articolo 68 Uso delle sepolture private Articolo 69 Manutenzioni Articolo 70 Costruzione delle opere Termini TITOLO XIV DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Articolo 71 Divisione e Subentri Articolo 72 Rinunce TITOLO XV Articolo 73 Articolo 74 Articolo 75 Articolo 76 REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Revoca Decadenza Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza Estinzione TITOLO XVI LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI Articolo 77 Accesso al cimitero Articolo 78 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Articolo 79 Responsabilità - Deposito cauzionale Articolo 80 Recinzione aree Materiali di scavo Articolo 81 Introduzione e deposito di materiali Articolo 82 Orario di lavoro e sospensione in occasione della Commemorazione dei Defunti Articolo 83 Vigilanza Articolo 84 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri TITOLO XVII ILLUMINAZIONE VOTIVA Articolo 85 Caratteristiche del servizio TITOLO XVIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Articolo 86 Piano cimiteriale Articolo 87 Zona di rispetto cimiteriale Articolo 88 Catasto cimiteriale e registrazioni Articolo 89 Efficacia delle disposizioni del regolamento Articolo 90 Cautele Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 4 di 42

5 Articolo 91 Articolo 92 Articolo 93 Regolarizzazione situazioni pregresse Sanzioni Norme sostituite o abrogate TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934 n e al DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), della Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (di seguito Legge regionale ), del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 (di seguito Regolamento regionale ), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull esercizio dell attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri. Articolo 2 Definizioni (art. 2 R.R. n. 6/2004) Ai fini del presente Regolamento si intende per: - addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri; - attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto del cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio; - autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri; - avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota; - autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardante il cadavere, disposto dall Autorità Giudiziaria; - bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere; - cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; - cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; - cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno; - ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; - cinerario: luogo destinato alla conservazioni di ceneri; - cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività: Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 5 di 42

6 - cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici; - cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno; - colombario o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; - concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto d uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune ed in una cessione di diritto reale d uso, se disposta da un soggetto di diritto privato; - contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere in legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportare il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; - cremazione: riduzione in cenere del feretro e del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; - crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili o di ossa; - decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale del Comune con quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario; - deposito mortuario: luogo all interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urna cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione; - deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell accertamento di morte; - deposito temporaneo: sepoltura o luogo all interno del cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva; - dispersione: versamento del contenuto di un urna cineraria in un luogo all interno del cimitero, sia all aperto che al chiuso, o all esterno del cimitero, in natura; - esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: trasformazione di cadavere o parti di esso in adipocera, mummificazione, codificazione; - estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza: - estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato; - estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita alla scadenza della concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato; - estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima di venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato; - esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato; - esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune; - esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione; Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 6 di 42

7 - feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto; - fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile; - gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione; - giardino delle rimembranze: area definita all interno del cimitero in cui disperdere le ceneri; - impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l attività funebre: - inumazione: sepoltura di feretro in terra; - medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso; - obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigeniche; - operatore funebre o necroforo o addetto all attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro; - ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere; - ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa; - revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale del Comune col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità; - riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici; - sala del commiato: luogo deve mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato; - salma: corpo inanimato di una persona fino all accertamento della morte; - sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; - spazi per il commiato: luoghi all interno o all esterno del cimitero nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili; - tanatoprassi: trattamenti di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere; - tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per la collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie; - traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un altra; - trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall uno all altro di questi luoghi, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali e della cremazione; - trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 7 di 42

8 di quest ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione; - tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; - urna cineraria: contenitore di ceneri. Articolo 3 Competenze 1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell Azienda Sanitaria Locale (ASL), dell Agenzia Regionale Protezione dell Ambiente (ARPA) e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti. 2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell ASL, quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente Regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti. 3. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del DLgs 18/8/2000, n. 267 e dell articolo 4 del DLgs 30/3/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente ASL. Il Sindaco può delegare tali competenze. 4. Il Responsabile dell Area da cui dipendono i servizi oggetto del presente regolamento è responsabile dell organizzazione e del regolare funzionamento dei servizi stessi. Il Responsabile cura l attuazione del presente Regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai servizi cimiteriali. 5. Ai sensi dell articolo 107, commi 3 e seguenti del DLgs 18/8/2000, n. 267, spetta al Responsabile dell Area l emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell osservanza del Regolamento stesso. 6. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, salvo che non si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale. 7. Alla gestione del cimitero, così come alla custodia ed agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi pubblici. Articolo 4 - Denuncia di morte (DPR 285/90 Capo I) 1. Di ogni decesso avvenuto sul territorio comunale deve essere presentata denuncia all ufficiale dello Stato Civile, secondo quanto specificato all art. 1 del DPR 10/9/1990, n. 285 e all art. 72 del DPR 3/11/2000, n Contestuale comunicazione deve essere data all Area di attività competente in materia di servizi cimiteriali per l organizzazione dei diversi servizi di competenza. 2. Il medico curante, e in caso di sua assenza colui che ne assume le funzioni, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall art. 69 (adempimenti conseguenti al decesso) della Legge regionale e dall art. 40 (denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte) del Regolamento regionale. 3. L ufficiale di stato civile si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza la inumazione, la tumulazione o la cremazione. 4. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti la esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta. In tali casi l ufficiale di stato civile dove è Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 8 di 42

9 avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, ai sensi dell art. 76 del DPR n. 396/2000 e dell art. 3 della Legge n. 130/ Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all ASL di Varese che provvede, salvo diverse disposizioni dell autorità giudiziaria, ad incaricare dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura. 6. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell ASL o dell amministrazione che li richiede. 7. Per i nati morti si seguono le disposizioni di cui al precedente comma Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese. 9. La medesima procedura prevista al precedente comma 7 può essere adottata anche per i prodotti del concepimento di presunta età gestazionale inferiore alle 20 settimane. 10. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l art. 3 del DPR 15/7/2003, n Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione. 12. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione. 13. L accertamento di morte è certificato sul modulo di cui all allegato 3 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, di cui all art. 40, comma 6, del Regolamento regionale. Articolo 5 - Servizi gratuiti 1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d urgenza e con l onere posto a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento; b) la fornitura del feretro, l inumazione o la cremazione, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico. 3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l ufficiale di stato civile del Comune di decesso procede alle informative di cui al comma 3 dell art. 12 del Regolamento regionale n. 6/2004, onde provvedere al pagamento della cremazione. 4. Ove la legge muti l individuazione dei servizi gratuiti, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare. Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 9 di 42

10 TITOLO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Articolo 6 - Condizioni (DPR 285/1990 Capo II art. 70 Lr 33/2009 art. 41 RR 6/2004) 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsie, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. 2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita. 3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso. 4. L accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato: a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale; c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti. 5. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. 6. Oltre alle strutture comunali già esistenti di cui al successivo art. 9, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'asl abbia certificato l'antigienicità, per: a) il periodo di osservazione di cui al comma 1; b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria. 7. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato. 8. Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal DPR 14 gennaio Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal DPR 10/09/1990 n Articolo 7 Casi di morte particolari (art. 40 RR 6/2004) 1. In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbia dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo o del medico dell ASL, il periodo di osservazione dovrà Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 10 di 42

11 essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall articolo precedente. 2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta dell Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria per il periodo d osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d abitazione del defunto. Articolo 8 - Condizioni del deposito (DPR 285/1990 Capo III) Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell art. 6. del presente regolamento e premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo. Si deve inoltre provvedere affinché il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Articolo 9 - Locale riservato ai cadaveri in osservazione 1. In un locale nell ambito del cimitero si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri: a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione; b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico; c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. 2. Fintanto che il cimitero non sia ancora dotato di un locale di deposito di osservazione può essere utilizzata per tale scopo la camera mortuaria. 3. L osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione del medico dell ASL. 4. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. 5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: a) alla sala del commiato; b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria; c) all obitorio o deposito di osservazione del Comune; d) alla abitazione propria o dei familiari. 6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all articolo 39 del regolamento regionale e sono a carico dei familiari richiedenti. 7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione. Articolo 10 - Assistenza I parenti, o chi ne assume le veci, potranno assistere i cadaveri di cui al comma 1, lettere a) e b), del precedente articolo. Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 11 di 42

12 TITOLO III TRATTAMENTI SUI CADAVERI (artt. 44, 45 e 46 RR 6/2004) Articolo 11 - Cadaveri a disposizione della scienza 1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell art. 32 del RD n. 1592/1933, nelle sale settori e di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settori e delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate. 2. L ufficiale di stato civile del Comune accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l utilizzo del proprio cadavere. L autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere. 3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l utilizzo. 4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto. 5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio. Articolo 12 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico 1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione. 2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo. Articolo 13 - Imbalsamazione e tanatoprassi 1. I trattamenti per l imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l accertamento della morte. 2. La richiesta di autorizzazione all imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all esercizio professionale, al Comune che l autorizza ed all ASL competente che ne controlla l esecuzione, corredata dall indicazione del procedimento che s intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento. 3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente. 4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive. Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 12 di 42

13 TITOLO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI Articolo 14 Deposizione del cadavere nella cassa 1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nella cassa. 2. Ogni cassa deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nella stessa cassa soltanto madre e neonato, morti al momento del parto. Articolo 15 - Caratteristiche del feretro 1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell Allegato 3 del regolamento regionale; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria). 2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno. 3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo. Articolo 16 Verifica e chiusura feretro 1. La chiusura del feretro e la verifica dello stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell addetto al trasporto funebre incaricato dalla famiglia. 2. L addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che: a) l identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all inumazione, tumulazione o cremazione; l identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze; b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento regionale; c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all art. 70, comma 3, della Legge regionale. 3. L addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l indicazione del Comune dove ha sede l esercente e il numero dell autorizzazione all esercizio dell attività. 4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l identificazione del cadavere, secondo quanto previsto dall art. 36 del Regolamento regionale. 5. Per i trasporti all estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 dell art. 36 del Regolamento regionale sono svolte da personale dell ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere. 6. La dichiarazione sulle verifiche effettuate è fatta sul modello di cui all allegato 9 della deliberazione della Giunta Regionale in materia. Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 13 di 42

14 Articolo 17 Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. TITOLO V ATTIVITA FUNEBRE (Capo IX, artt. 31 e 32 RR 6/2004) Articolo 18 Esercizio del servizio di attività funebre 1. L'attività funebre, definita al comma 1 dell art. 74 della Legge regionale e regolata dagli artt. 31 e 32 del Regolamento regionale, è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzate all esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei previsti requisiti. 2. I soggetti che esercitano l attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezziario deve essere comunque esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. Articolo 19 - Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione 1. Le Imprese che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio del Comune, devono presentare i documenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 2. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la presentazione di altri documenti per l'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre. Articolo 20 - Durata e cause di sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Le autorizzazioni emesse hanno validità illimitata. 2. La singola autorizzazione all esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente, nei seguenti casi: a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio; b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee; c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell Impresa; d) mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale; e) mancato servizio nell orario e nel luogo previsto; f) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l attività funebre. 3. La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell arco di un biennio determina la revoca dell autorizzazione. Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 14 di 42

15 4. L autorizzazione è altresì revocata nel caso di accertata mancanza di uno dei requisiti di cui all articolo precedente. 5. Le condizioni ostative di cui all art. 32 del Regolamento regionale, se sorgono in capo al titolare di un autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all attività funebre, comportano la revoca dell autorizzazione suddetta. TITOLO VI TRASPORTO DEI CADAVERI Articolo 21 Definizione ed effettuazione del trasporto funebre 1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del DPR 10/09/1990 n. 285, dal Capo IV del Regolamento regionale, dall art. 72 della Legge regionale e, nell ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari. 3. Al trasporto dei cadaveri ed altri corpi mortali si applica il comma 1 dell art. 35 del Regolamento regionale, nonché l articolo 3 del DPR 15/07/2003 n Il trasporto all interno di uno stesso cimitero è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed è eseguito a cura del gestore del cimitero. 5. Il trasferimento di salma all interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre e viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l attività funebre. 6. L ASL è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché al gestore del cimitero di destinazione, la sussistenza o anche solo il sospetto di situazioni di rischio infettivo o radioattivo. Articolo 22 Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a: a) orari di svolgimento dei servizi; b) orari di arrivo ai cimiteri; c) giorni di sospensione del trasporto funebre; d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti; e) luoghi per la sosta di auto funebri in transito; f) modalità di svolgimento dei cortei funebri; g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranze funebri in genere, sentiti i ministri di culto interessati. Articolo 23 Definizione ed effettuazione del trasporto di salma 1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento all obitorio, al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, alla propria abitazione, alla sala del commiato, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella suddetta Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 15 di 42

16 nozione sono compresi il prelievo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione. 2. E permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l attività funebre incaricato per iscritto dai familiari del defunto. 3. Il trasporto della salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo funebre, avente le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni ed in modo che sia impedita la vista dall esterno. 4. Le Imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo. Articolo 24 Flusso informativo per il trasporto di salma 1. L addetto al trasporto di una salma deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando o trasmettendo, anche per fax o in via telematica, copia del modulo in allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 20/01/2005, compilato e sottoscritto dal medico, a: a) Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso; b) Ufficiale di Stato Civile del Comune di destinazione della salma; c) ASL del luogo di arrivo della salma; d) responsabile struttura ricevente, se diversa dall abitazione privata. Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l invio delle informazioni in essa contenute, specificate nel comma seguente. 2. Le informazioni minimali contenute nel modulo in allegato 2 alla deliberazione sopra indicata che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte dell ASL e del Comune sono le seguenti: a) cognome e nome del defunto; b) data e ora del decesso, data e ora di rilascio del certificato di avviso di morte; c) cognome e nome del medico intervenuto; d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione; e) nominativo dell impresa che esegue il trasporto della salma; f) cognome e nome dell addetto al trasporto; g) targa dell automobile utilizzata. 3. L addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l originale del predetto modulo allegato 2. Il personale ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall addetto al trasporto, riportando l ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di ricezione in abitazione privata la firma per ricevuta è quella del familiare. L originale del modulo allegato 2 di cui sopra sarà poi fatto pervenire all Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Articolo 25 Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento all obitorio, al deposito di osservazione, al cimitero, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali. 2. E permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l attività funebre incaricato per iscritto dai familiari del defunto. 3. Per il trasporto di cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone rispettivamente l Autorità giudiziaria o sanitaria. Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 16 di 42

17 4. A richiesta dell avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base dell autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente. 5. Le Imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo. Articolo 26 Flusso informativo per il trasporto di cadavere 1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del DPR n. 285/1990 per il trasporto funebre, cui aggiungere l autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, in relazione alla scelta effettuata, se in arrivo da fuori Regione o in partenza per fuori Regione. 2. Se il trasporto avviene interamente dentro il territorio regionale è necessaria e sufficiente la documentazione prevista dalla legge e dal regolamento regionale. 3. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall art. 23 del DPR n. 285/1990. In questo caso il personale del cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate, unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro siano integri e corrispondano a quanto riportato nel modulo allegato 4 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 20/01/ L autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente ufficio del Comune del decesso. Articolo 27 Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse 1. I trasporti di feretro vengono eseguiti con l uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all arrivo nei cimiteri. 2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza di operatori funebri per assicurare il trasporto manuale, nel rispetto delle norme previste in proposito dal DLgs n. 81/ L auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del Codice della Strada e riconosciuta idonea dall'ispettorato della Motorizzazione Civile. 4. Le auto funebri devono essere conformi alle norme di Polizia Mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285 se il trasporto valica i confini regionali. Se il trasporto avviene interamente all interno del territorio regionale è sufficiente quanto prescritto dall art. 37 del Regolamento regionale. 5. Per le auto funebri e le rimesse valgono le norme previste dall art. 37 del Regolamento regionale. Articolo 28 Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive Da parte di ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento sul cadavere devono essere sempre adottate le precauzioni di cui all allegato 9 della Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 20/01/2005. Articolo 29 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Articolo 30 - Trasporti all estero o dall estero Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 17 di 42

18 1. Il trasporto funebre per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10/02/1937, resa esecutiva e ratificata con RD 01/07/1937 n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del DPR 10/09/1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del predetto decreto. 2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive - diffusive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del DPR 10/09/1990 n Articolo 31 - Riti religiosi e civili 1. Il cadavere può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. 2. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. TITOLO VII SALE DEL COMMIATO Articolo 32 Sale del commiato 1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con la destinazione d uso, in relazione a quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti. 2. L art. 42 del Regolamento regionale, cui si rimanda, specifica i soggetti autorizzati a costruire e gestire sale del commiato, i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa, gli obblighi tariffari. TITOLO VIII ATTIVITA CIMITERIALE Articolo 33 Disposizioni generali Vigilanza 1. Ai sensi dell art. 337 del T.U. Leggi Sanitarie, dell art. 75 della Legge regionale e dell art. 3 del Regolamento regionale, il Comune di Cantello provvede al servizio di seppellimento nel cimitero sito in via Cavallotti. 2. E vietato il seppellimento dei cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli artt 27 e 28 del Regolamento regionale e dall art. 75, comma 6 della Legge regionale. 3. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che le esercita avvalendosi del personale comunale e, per gli aspetti igienico sanitari, dell ASL competente per territorio. Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 18 di 42

19 4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale addetto al cimitero. Articolo 34 Giardino delle rimembranze (art. 10 RR 6/2004) Nell interno del cimitero è prevista un area destinata a Giardino delle Rimembranze per lo spargimento delle ceneri che potrà avvenire anche mediante interramento. Articolo 35 Ammissione nel cimitero 1. Nel cimitero, ai sensi di quanto disposto dall art. 50 del DPR n. 285/1990 e dall art. 75, comma 1, della Legge regionale, devono essere ricevuti, salvo sia richiesta altra destinazione: a) i cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, anche se non residenti; b) i cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso; c) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; d) le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; e) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d). 2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario. TITOLO IX INUMAZIONE E TUMULAZIONE (Capo XIV e XV DPR 285/90 art. 15 e segg. RR 6/2004) Articolo 36 Inumazione 1. Il cimitero deve avere un campo destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della sua idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda acquifera e freatica. 2. Le sepolture per inumazione, a norma dell art. 68 e seguenti del DPR 10/09/1990 n. 285, hanno una durata di 10 anni, computati dal giorno di seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Articolo 37 - Forma dei campi I campi per le suddette sepolture sono tutti della stessa forma. Essi sono divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. I campi per le salme Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 19 di 42

20 degli adulti sono indicati con le lettere indicate nella planimetria di distribuzione del cimitero. Articolo 38 - Cippi indicativi 1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, e della data di nascita e di morte del defunto, e, a richiesta dei familiari anche la fotografia, salvo espressa volontà contraria del defunto. 2. A richiesta dei privati, trascorsi sei mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l istallazione su sepolture ordinarie e/o private, in sostituzione del cippo ed in conformità al Piano Cimiteriale, di un copri tomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate. 3. Nel caso di cui sopra, l istallazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e il mantenimento del buono stato di conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune interviene con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 23 e 26 del Regolamento regionale, con diritto di rivalsa delle somme anticipate. Articolo 39 - Inumazione: norma di rinvio Per tutto quanto non precedentemente specificato o in contrasto, trova piena applicazione quanto previsto in materia dall art. 15 del Regolamento regionale. Articolo 40 - Sepolture a tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se sorte prima del 10/02/1976 (data dell entrata in vigore del DPR n. 803/1975) e ciò risulti espressamente dall atto di concessione. In ogni loculo può essere inserito un solo feretro oppure un feretro e cassette resti o urne cinerarie in relazione alla capienza del loculo; in ogni ossario possono essere inserite cassette resti o urne cinerarie in relazione alla capienza dell ossario stesso. 2. L inserimento di cassette resti o urne cinerarie in sepolture già in uso (cappelle di famiglia, tombe a terra, loculi, ossari) è sottoposto al pagamento del corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale. 3. Ogni eventuale monumento, con onere di realizzazione e manutenzione da parte del concessionario, è autorizzato dal Responsabile del Servizio previa presentazione di immagini o disegni progettuali adatti a definirne le caratteristiche, ove lo stesso sia conforme ai criteri previsti. 4. A far tempo dal 10/02/2005, giorno di efficacia del Regolamento regionale, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione autorizzata dal Comune ed il relativo feretro devono rispettare le norme di cui agli artt. 16 e 18 ed agli allegati 2 e 3 del Regolamento regionale. Articolo 41 Deposito provvisorio 1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, in via eccezionale, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo libero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa nei seguenti casi: Regolamento Polizia Mortuaria versione definitiva - Pagina 20 di 42

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