DEFINIZIONI. il soggetto cui l Assicuratore deve corrispondere l Indennizzo in caso di Sinistro.

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1 ALLEGATO A CONVENZIONE PER POLIZZA CREDITO A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO Tra la Compagnia di Assicurazioni., con Sede Legale e Direzione Generale in., Codice Fiscale, N. REA, Compagnia di Assicurazioni autorizzata all esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui i provvedimenti ISVAP n. del, n. del (più avanti denominata anche Assicuratore ), iscrizione Albo IVASS Imprese n., iscrizione Albo IVASS Gruppi Assicurativi n. e REGIONE SICILIANA Fondo Pensioni Sicilia, con Sede Legale in Palermo Viale Regione Siciliana 2226, C.F , P.IVA , (più avanti denominata anche Contraente ), si pattuisce la Convenzione di cui al seguito. PREMESSA Premesso che: a) il Contraente concede, in conto proprio al personale in servizio presso il Ceduto con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell art. 45, comma IV della Legge n.10/1999, dell art. 15 della Legge Regionale n. 6/2009, del Decreto Presidenziale n. 14/2009 e dell art. 11, comma 60, della Legge regionale n. 26/ prestiti personali rimborsabili mediante cessioni di quote dello stipendio disciplinati, anche in via analogica, dalla Legge 180 e dall art e seguenti del Codice Civile laddove applicabili; b) il Contraente ha necessità di tutelarsi con coperture assicurative per i rischi di credito connessi ai Contratti di Prestito indicati nel precedente punti a); c) l Assicuratore conferma al Contraente di intendere obbligarsi, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto b); d) per ogni Contratto di Prestito assunto in garanzia dall Assicuratore, questo rilascerà un apposito Certificato di Polizza. Nell ambito della Premessa di cui sopra che forma parte integrante della presente pattuizione - tra l Assicuratore ed il Contraente si stipula la seguente Convenzione: DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicuratore Assicurazione Beneficiario l Impresa di Assicurazioni il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l Assicuratore secondo le condizioni della presente Convenzione. il soggetto cui l Assicuratore deve corrispondere l Indennizzo in caso di Sinistro. Cedente la persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile. Trattasi di lavoratore dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Ceduto. Ceduto la Regione Siciliana (C.F ). Certificato di Polizza Contraente il documento che prova l accettazione, da parte dell Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell Assicurazione secondo le condizioni della presente Convenzione. Il Certificato di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicuratore. REGIONE SICILIANA Fondo Pensioni Sicilia, quale soggetto che stipula con l Assicuratore ogni contratto di assicurazione emesso secondo le condizioni della presente Convenzione. 1

2 Contratto di Prestito Indennizzo Istituto di Previdenza IVASS Legge 180 Montante Premio Prescrizione Proposta di Assicurazione Sinistro T.A.N T.F.R contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile la somma dovuta dall Assicuratore in caso di Sinistro l ente di previdenza obbligatoria che eroga la pensione al Cedente l acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, ossia l organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l attività di assicurazione. L IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 tel fax il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia. somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi. l importo dovuto dal Contraente all Assicuratore estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dall art del Codice Civile. I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni la formale domanda all Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Convenzione le perdite patrimoniali subite dal Contraente per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente a seguito di cessazione del diritto del Cedente allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, quando non sia possibile la continuazione dell ammortamento del finanziamento o il recupero del credito residuo Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito il trattamento di fine rapporto di cui all art del Codice Civile o altra indennità equipollente quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di quiescenza, indennità di buonuscita o indennità premio di servizio di cui agli artt. 43, 52 e 55 del D.P.R. del n.180 e successive integrazioni e modifiche. NORME GENERALI DELLA POLIZZA/CONVENZIONE ART. 1 Durata dell Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa Pagamento del Premio Per ogni Contratto di Prestito, l Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento. La garanzia decorre dal momento in cui insorge una posizione debitoria a carico del Cedente e termina con lo scadere del piano di ammortamento medesimo, eventualmente accodato per qualsiasi causa. Qualora il Contraente, entro il 60 giorno dalla data di effetto dell Assicurazione, non abbia ancora versato all Assicuratore il relativo Premio, la garanzia sarà sospesa con effetto retroattivo e sarà riattivata soltanto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio. Trascorsi 120 giorni dal mancato pagamento del Premio da parte del Contraente, l Assicurazione si intenderà cessata e l Assicuratore provvederà all annullamento dall origine dell Assicurazione. Al termine del periodo di durata dell Assicurazione, questa, in assenza di Sinistro, si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall Assicuratore. ART. 2 Modalità assuntive 2

3 L assunzione del rischio da parte dell Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa. L ambito di assumibilità dei rischi è illustrato nella Scheda Prodotti di riferimento e successive modifiche ed integrazioni. Per ogni Contratto di Prestito di cui chiede copertura assicurativa, il Contraente dovrà far pervenire all Assicuratore: ) la Proposta di Assicurazione costituita da scheda di sintesi del Contratto di Prestito per il quale si richiede la garanzia; a) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del Cedente; b) Certificato di stipendio o documento equipollente, ultima busta paga del Cedente ed ultimo CUD. E comunque necessario che dalla documentazione prodotta possa evincersi: la durata del contratto di lavoro del Cedente, l ammontare del T.F.R. accantonato, la coesistenza di altre trattenute in busta paga per finanziamenti e l eventuale estinzione, parziale o totale, degli stessi. Allo scopo di potere adeguatamente valutare il rischio da assumere, l Assicuratore ha diritto di richiedere al Contraente, a suo insindacabile giudizio, ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata. L Assicuratore, una volta esaminato il rischio, valuterà a suo insindacabile giudizio l accettazione o il rifiuto della Proposta di Assicurazione. In ogni caso eventuali Certificati di Polizza emessi dall Assicuratore in deroga ai parametri assuntivi e regolarmente perfezionati ratificano la vigenza della copertura del rischio, fatto salvo quanto indicato al precedente art ART. 3 Premio di assicurazione La copertura assicurativa viene garantita dietro il pagamento di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell Assicurazione. Il Premio unico di assicurazione per ogni Contratto di Prestito è determinato in base ai tassi di Premio indicati nell accluso Disciplinare Modalità Assuntive Dipendenti Regione Sicilia (ed ) e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente si obbliga a rispettare le disposizioni recate dall art. 14, comma 1, del Regolamento ISVAP n.29 del 16 marzo 2009 in tema di imputazione del Premio. In difetto, il contratto di assicurazione deve ritenersi nullo. ART. 4 Diritto di Surrogazione L Assicuratore che liquida l Indennizzo al Contraente/Beneficiario rimane surrogato nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Contraente/Beneficiario verso:. il Cedente / Delegante ed i relativi aventi diritto;. il Ceduto / Delegato o altro ente, se diverso, quale depositario del T.F.R.;. l Istituto di Previdenza. Il Contraente si impegna a fornire all Assicuratore tutte le informazioni, i documenti e le certificazioni che possano ragionevolmente essere utili per il recupero delle somme indennizzate. ART. 5 Imposte di Assicurazione Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Allo stato della normativa, il Premio imponibile è soggetto ad imposta del 12,50%. ART. 6 Durata della Convenzione La presente Convenzione decorre dalla data di congiunta sottoscrizione della stessa e si considera a tempo indeterminato. A ciascuna delle Parti è concessa facoltà di recesso in ogni momento, tramite invio raccomandata A.R., con un preavviso di 90 giorni. Nessun preavviso è dovuto in caso di revoca per giusta causa. La cessazione della Convenzione comporta l impossibilità di alimentare la stessa con ulteriori Contratti di Prestito da garantire. 3

4 I contratti di assicurazione in corso al momento in cui cessa la Convenzione continueranno comunque ad essere validi sino alla loro scadenza contrattuale, restando pertanto invariati i diritti ed i doveri in capo alle Parti per l esecuzione dei contratti di assicurazione stessi. L Assicuratore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare modifiche a tassi e condizioni di assicurazione, comunicando tale intendimento al Contraente con preavviso di 90 giorni, salvo minore periodo di preavviso qualora le suddette modifiche derivino da disposizioni della normativa e/o dell ISVAP. ART. 7 Riservatezza Il Contraente e l Assicuratore si impegnano reciprocamente alla riservatezza per tutte le informazioni, societarie e/o commerciali delle quali dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione. Tutti i dati e le informazioni di qualsiasi tipo e con qualunque modalità forniti da una Parte all altra Parte sono strettamente riservati e confidenziali. Ciascuna Parte si impegna, per se stessa e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti anche esterni, ad utilizzare tali dati e informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente Convenzione ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta dell altra Parte. ART. 8 Prescrizione Ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. ART. 9 Clausole Generali L eventuale tolleranza di una Parte, rispetto ad eventuale violazioni ad opera dell altra Parte, delle previsioni contenute nella presente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l esatto adempimento delle prestazioni dovute. L eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni della presente Convenzione non pregiudicherà in alcun modo la validità e l efficacia delle altre disposizioni in esso contenute, che rimarranno valide e vincolanti tra le Parti. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stato oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt e 1342 del Codice Civile. ART. 10 Foro competente Per qualunque controversia tra il Contraente e l Assicuratore derivante dall applicazione e dall interpretazione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede il Contraente. ART. 11 Compensi Nessun compenso è dovuto al Contraente, a qualsiasi titolo, per le attività indicate al precedente art. 9 o per altre attività finalizzate alla gestione ed esecuzione della presente Convenzione. ART. 12 Rinvio alle norme di legge Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti. NORME PARTICOLARI OGGETTO DELLA POLIZZA/CONVENZIONE ART. 13 Oggetto dell Assicurazione Oggetto della garanzia prestata dall Assicurazione sono le perdite patrimoniali subite dal Contraente, relative alla parte di credito non garantita dall indennità di buonuscita, per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente a seguito di cessazione del diritto del Cedente allo stipendio per risoluzione definitiva, per qualunque causa, del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, cessazione avvenuta nel corso del periodo di durata dell Assicurazione, quando non sia possibile la continuazione dell ammortamento del finanziamento o il recupero del credito residuo. 4

5 In caso di Sinistro, l Assicuratore garantisce la corresponsione al Beneficiario di un Indennizzo, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del Sinistro, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva al Sinistro e rimaste insolute. L Indennizzo sarà commisurato al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute, al netto delle somme recuperate dal Contraente per effetto delle attività indicate al successivo articolo 17. Nel computo dell Indennizzo devono ritenersi incluse - al valore scontato al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito - le rate di ammortamento rimaste - anche parzialmente insolute, relative al periodo di temporanea interruzione / riduzione del diritto del Cedente allo stipendio, periodo al quale abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro del Cedente medesimo. In caso di pensionamento del Cedente prima dell estinzione del prestito, il riconoscimento dell Indennizzo è subordinato alla dimostrazione, da parte del Contraente, dell esito integralmente infruttuoso dell avvenuta presentazione al competente Istituto di Previdenza di regolare istanza di estensione della trattenuta sulla pensione ai sensi dell art. 43 della Legge 180, dell art. 4 del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del n.45 e dell art. 11, comma 10 del D. Lgs. del n.252. L esito di cui sopra verrà valutato trascorsi almeno otto mesi dalla presentazione dell istanza di estensione della trattenuta sulla pensione. Dal computo dell Indennizzo vanno detratti gli oneri non maturati, secondo quanto convenuto nel Contratto di Prestito. L Indennizzo viene corrisposto al netto di uno scoperto da applicarsi in valore percentuale sull importo come sopra computato. Tale scoperto è pari al 0,10%. ART. 14 Prestiti oggetto della Convenzione Sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi - salva la diversa durata prevista per specifici prodotti - erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Regione Siciliana (C.F ). Possono, comunque, rilasciarsi coperture assicurative per prestiti erogati dal Contraente a favore di. lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato purché la fine del periodo di ammortamento del prestito sia pari o anteriore alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato;. prestatori d opera di cui all art. 409, punto 3 del Codice di Procedura Civile; ciò nei termini e nei vincoli fissati dall art. 52 della Legge 180. ART. 15 Estinzione anticipata del finanziamento In caso di estinzione anticipata del finanziamento l Assicurazione si scioglie anticipatamente e l Assicuratore restituirà al Contraente l importo del rateo di Premio non goduto - al netto delle imposte, dei diritti qualora previsti e di una somma di 25,00 a rimborso di oneri di gestione - rateo computato in modo proporzionale alla durata residua dell Assicurazione in termini di anno e frazioni di anno. Non si procede a restituzione del rateo di Premio non goduto in caso di estinzione del finanziamento derivante da ricezione, da parte del Contraente, di indennizzo assicurativo per copertura Ramo Credito o Ramo Vita. ART. 16 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia assicurativa le perdite patrimoniali derivanti da: decesso del Cedente; i casi di morosità costituiti dal mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio al Contraente per cause diverse da quelle elencate nell art. 13; i casi di temporanea interruzione / riduzione del diritto allo stipendio del Cedente, fermo comunque quanto indicato al penultimo capoverso del precedente art. 13; i casi in cui la trattenuta sulla pensione, di cui al quinto capoverso del precedente art.13, venga, per qualsiasi causa, ridotta rispetto all iniziale importo della quota di stipendio. Costituiscono causa di annullamento dell Assicurazione e comportano pertanto l esclusione della garanzia assicurativa: - l inesistenza o il mancato perfezionamento del Contratto di Prestito; 5

6 - la mancata erogazione del finanziamento; - la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ART. 17 Obbligazioni del Contraente in caso di Sinistro - Condizioni di operatività della garanzia - Pagamento dell Indennizzo Qualora venga a cessare la corresponsione mensile delle quote di stipendio per evento risolutivo del rapporto di lavoro del Cedente non derivante da decesso, il Contraente dovrà richiedere l Indennizzo all Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui si è manifestato il Sinistro. Quali condizioni di operatività della garanzia, il Contraente, prima della richiesta dell Indennizzo all Assicuratore, dovrà con diligenza, a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altri norme di legge applicabili, espletare le seguenti attività volte ad evitare e/o mitigare le perdite patrimoniali: a) effettuare tempestiva costituzione in mora del Cedente; b) richiedere al Ceduto il versamento del T.F.R. posto dal Cedente a garanzia dell estinzione del finanziamento, diffidando eventualmente il Ceduto in caso di inadempimento. Nel caso il cui il depositario del T.F.R. sia ente diverso dal Ceduto, a questo dovrà essere inoltrata la richiesta e, eventualmente, la diffida; c) accettare la proposta del Cedente di estinguere il debito attraverso un piano diretto di rientro, ferma restando l obbligazione dell Assicuratore a corrispondere l Indennizzo nel caso in cui detto piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente e fermo restando che il termine di 365 giorni, di cui al primo capoverso del presente articolo, si computa a decorrere dal momento in cui il piano di rientro non venga, anche solo parzialmente, rispettato; d) rinotificare il Contratto di Prestito a nuovo datore di lavoro - qualora noto o rintracciabile o qualora indicato dall Assicuratore - del Cedente affinché il nuovo Ceduto operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all estinzione del prestito, al netto del T.F.R. e/o delle somme eventualmente già recuperate dal precedente datore di lavoro del Cedente e/o da Fondo Pensione. Resta ferma l obbligazione dell Assicuratore a corrispondere l Indennizzo in caso di esito infruttuoso della rinotifica e resta altresì fermo che il termine di 365 giorni, di cui al primo capoverso del presente articolo, si computa a decorrere dal momento in cui si è manifestato l esito infruttuoso della rinotifica. In caso di risoluzione del nuovo rapporto di lavoro del Cedente, valgono le pattuizioni previste per il caso di risoluzione del primo rapporto di lavoro del Cedente; e) effettuare tempestiva richiesta all Istituto di Previdenza di estensione della trattenuta sulla pensione; ciò in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente per pensionamento di questi ed avvalendosi, in tal sede, di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altre norme di legge; f) effettuare tempestiva richiesta al Fondo Pensione di estensione della trattenuta sulla pensione complementare; ciò in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente per pensionamento di questi ed avvalendosi, in tal sede, di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180, dall art. 11, comma 10 del D. Lgs. del n.252, e dalle altre norme di legge; g) in caso di Liquidazione Coatta Amministrativa (Regio Decreto del n. 267 e successive modifiche) del Ceduto, effettuare, previo benestare dell Assicuratore, tempestiva istanza di insinuazione al passivo del proprio credito privilegiato sul T.F.R. Il Contraente, ha diritto, in sede di richiesta dell Indennizzo, di imputare al conto estintivo le spese legali rimaste a proprio carico. Il Contraente dovrà corredare la richiesta di Indennizzo di:. copia della comunicazione del Ceduto di notizia della risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente ;. conto estintivo del finanziamento, formulato secondo quanto indicato all art. 13;. copia del Contratto di Prestito;. copia della corrispondenza attestante, a seconda dei casi, quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f),g). 6

7 L Assicuratore riscontrata la regolarità del pagamento del Premio e ricevuta, in modo completo, la menzionata documentazione, provvederà, entro 30 giorni al pagamento dell Indennizzo al Beneficiario. Il Contraente si impegna, ad avvenuta ricezione dell Indennizzo:. a trasferire - o a far trasferire dal Beneficiario, se diverso dal Contraente all Assicuratore ogni somma, incassata da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo, imputabile al conto estintivo del Contratto di Prestito.. a rilasciare o a far rilasciare dal Beneficiario, se diverso dal Contraente - all Assicuratore dichiarazione di surroga ai sensi dell art del Codice Civile. I contratti di assicurazione in corso al momento in cui cessa la Convenzione continueranno comunque ad essere validi sino alla loro scadenza contrattuale, restando pertanto invariati i diritti ed i doveri in capo alle Parti per l esecuzione dei contratti di assicurazione stessi. L Assicuratore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare modifiche a tassi e condizioni di assicurazione, comunicando tale intendimento al Contraente con preavviso di 90 giorni, salvo minore periodo di preavviso qualora le suddette modifiche derivino da disposizioni della normativa e/o dell IVASS.. ART. 18 Beneficiario dell indennizzo Il Beneficiario dell Indennizzo è il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l Assicuratore provvederà a liquidare a quest ultimo l Indennizzo. Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest ultimo si obbliga comunque a rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Convenzione, procurando altresì, ai sensi dell art del Codice Civile, l adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività che dovessero essere poste da quest ultimo. NORME E DISPOSIZIONI FINALI ART. 19 Trattamento dei dati personali Il Contraente e l Assicuratore:. si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei Cedenti in conformità alle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), assumendo ciascuno il ruolo di Titolare autonomo del trattamento per la parte di propria competenza;. si obbligano pertanto ad osservare in modo particolare le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati di cui agli articoli del citato Decreto. ART. 20 Reclami I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia di Assicurazioni con sede in., e recapiti., Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , Fax / , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. Devono essere inoltrati direttamente all IVASS:. i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;. i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del n. 206 (vendita a distanza). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l Autorità Giudiziaria. ART. 21 Altri obblighi delle parti Il Contraente e l Assicuratore si impegnano reciprocamente a rispettare, ciascuna per la parte di propria competenza: 7

8 a) le disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 settembre 2005 n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) e relative norme regolamentari e successive integrazioni e modifiche; b) le disposizioni di cui al D. Lgs. Del n.231 e successive integrazioni e modifiche. Il Contraente si obbliga a notificare, ai sensi dell art. 11, comma 10 del D. Lgs. del n.252, il Contratto di Prestito al Fondo Pensione al quale eventualmente aderisce il Cedente Il presente capitolato di convenzione, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Compagnia di Assicurazioni, e la successiva sottoscrizione da parte del Fondo Pensione Regione Sicilia, assume a tutti gli effetti la validita di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Per lo svolgimento degli impegni assunti nella presente Convenzione, il Contraente potrà dar mandato a terzi, del cui operato il Contraente risponde. Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Compagnia di Assicurazioni, allegati al presente capitolato di convenzione all emissione della stessa, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per il richiamo alle norme e legislazioni vigenti che regolano i rapporti in via generale tra Contraente ed assicurato ai fini dell informativa precontrattuale. Emesso in triplice esemplare, ciascuno composto da n. pagine e dall Allegato a Convenzione, Disciplinare Modalità Assuntive Dipendenti Regione Sicilia, composto da n. 3 pagine, più n.2 allegati, in, il / /. Letto ed approvato senza riserva alcuna il / /. La Compagnia Assicuratrice Fondo Pensione Regione Sicilia 8

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