CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. Dossier di documentazione legislativa

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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione Dossier di documentazione legislativa Inquadramento Tecnico Normativo sulla proposta di legge: MODIFICA DEL COMMA 7 DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2001, N. 19. Ad iniziativa del Consigliere Giovanni Baldi REG. GEN. N. 531 Denominazione file: Griglia metodologica per la stesura dell analisi tecnico normativa Data documento: 26/06 /2014 Dirigente: A cura: Dott.ssa Rosaria Conforti Staff Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione 1

2 Inquadramento tecnico-normativo sulla proposta di legge: Modifica del comma 7 dell articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19. Reg. Gen. n. 531 Contenuto Relazioni allegate Necessità dell intervento con legge Rispetto delle competenze legislative costituzionali Normativa di riferimento La Regione Campania, con legge n. 19 del 28 novembre 2001 ha stabilito le procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l esercizio di interventi sostitutivi, la subordinazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività, l approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione, norme in materia di parcheggi pertinenziali. La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, a firma del consigliere Giovanni Baldi, intende apportare delle modifiche al comma 7, dell art, 6, della citata legge regionale n. 19/2001, concernente norme in materia di parcheggi pertinenziali. 1 Contenuto 2 Relazioni allegate Il citato comma 7, sostituito dall art. 52, comma 5, lettera a), della legge regionale , n. 1, ha determinato numerosi contenziosi innanzi al Giudice Amministrativo che ha più volte ravvisato che un obbligo senza scadenza, equivale a nessun obbligo, per cui risulta evidente una carenza legislativa che si intende colmare con la presente proposta di legge. Infatti, la proposta di modifica mira a reintrodurre il termine di scadenza degli adempimenti previsti, in caso di mancata vendita di pertinenzialità dei posti auto, termini di scadenza modificati dal citato art. 52, comma 5, lettera a), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e non dalla legge regionale n. 1/2002, come per mero errore riportato nella relazione illustrativa della proposta di legge. In particolare, si propone di reintrodurre il termine di scadenza degli adempimenti, in caso di mancata vendita, in regime di pertinenzialità dei posti auto. La pdl è corredata di una relazione illustrativa e di una relazione finanziaria che dispone assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

3 Inquadramento tecnico-normativo sulla proposta di legge: Modifica del comma 7 dell articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19. Reg. Gen. n. 531 Contenuto Relazioni allegate Necessità dell intervento con legge Rispetto delle competenze legislative costituzionali Normativa di riferimento 3 Necessità dell intervento con legge Necessita dell intervento legislativo 4 Rispetto delle competenze legislative costituzionali La materia rientra nelle competenze legislative regionali. Ai fini dell approfondimento delle tematiche oggetto della proposta di legge Modifica del comma 7 dell articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n.19, si elenca la normativa di riferimento.n. 19. Modifica del comma 7 dell articolo 6 della legge regionale 28 Legge regionale Campania , n. 19 Norme in materia di parcheggi pertinenziali Legge regionale Campania , n. 1 Art. 52, comma 5, lettera a).

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12 Archivio selezionato: Autorità: Legge regionale - Campania - 28/11/2001, n. 19 B.U.R. 03/12/2001, n. 64 Testo vigente Epigrafe Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 NOTE [1] Epigrafe modificata dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del ARTICOLO N.1 Procedure per il rilascio del permesso di costruire [2] 1. Al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione. 2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza dei sessanta giorni, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento richiede, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia, se prescritto ed ove tale collegio sia costituito, e quello della Commissione Edilizia Integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale. Qualora queste non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 ed a redigere una relazione scritta al dirigente competente per materia, indicando le risultanze dell'istruttoria e le proprie valutazioni circa la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e alle norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, nonchè i motivi per i quali il termine di cui al comma 2) non è stato rispettato. 4. Il permesso di costruire è rilasciato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza

13 del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia. 5. Il rilascio della permesso di costruire è preceduto, nei casi indicati al comma 3 del presente articolo, da parere obbligatorio e non vincolante della commissione edilizia, se espresso nel termine di cui al comma 2, ovvero, in caso di inutile decorso di quest'ultimo, dalla relazione del responsabile del procedimento, nella fattispecie prevista dal precedente comma Nei Comuni che non abbiano incluso la commissione edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, le funzioni della commissione stessa sono attribuite al responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. 7. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la permesso di costruire è altresì preceduta dal rilascio delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritte. Sino al perfezionamento di tali atti, resta sospeso il termine di cui al comma 2 del presente articolo. [2] Articolo modificato dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del ARTICOLO N.2 Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività [4] 1. Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività: a) gli interventi edilizi, di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lettere a), b), c), d), e), f); b) Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell'edificio preesistente [3]; c) gli interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti [3]; d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio; e) le varianti ai permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire[3] ; f) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee; g) la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.

14 2. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta [5]. 3. Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l'ufficio comunale competente all'esame della stessa comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. 4. Resta fermo l'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione delle opere da realizzare, ove tale contributo sia dovuto. 5. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero. 6. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma dell'edificio o che determinano un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a permesso di costruire [5]. 7. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purché tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è soggetto a permesso di costruire [5]. 8. Il mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole - zona E - è sempre soggetto a permesso di costruire[5]. [3] Lettera sostituita dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del [4] Articolo modificato dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del [5] Comma modificato dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del ARTICOLO N.3 Aree ricadenti nel demanio marittimo [6] 1. Nelle aree ricadenti nel demanio marittimo ed attribuite nel permesso di costruire ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494,ed ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi edilizi sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2, secondo il rispettivo ambito di applicazione. 2. Alla scadenza del permesso di costruire demaniale, le aree di cui al comma 1 dovranno essere sgomberate, a spese del concessionario, dalle opere realizzate, e riconsegnate all'autorità competente. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica, in caso di rinnovo del permesso di costruire demaniale, qualora non siano state eseguite opere in difformità del permesso di costruire o da quanto indicato nella denuncia di inizio attività. [6] Articolo modificato dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del

15 ARTICOLO N.4 Interventi sostitutivi [7] 1. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al competente organo comunale di adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente dell'amministrazione Provinciale o della Comunità Montana per i Comuni il cui territorio è interamente montano, il quale, sostituendosi all'amministrazione inadempiente, nomina, con proprio decreto, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta. 3. Il Commissario ad acta, nel termine di trenta giorni dalla nomina, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento afferente alla richiesta del permesso di costruire. 4. Il Commissario ad acta, nei cinque giorni dalla nomina, richiede il parere della commissione edilizia, ove prescritto dal regolamento edilizio comunale e qualora tale Collegio sia costituito, e la relazione dell'ufficio Tecnico Comunale. Gli Organi interpellati trasmettono gli atti di rispettiva competenza entro dieci giorni dalla richiesta. 5. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, il Commissario ad acta può acquisire parere, anche rivolgendosi a professionisti esterni all'amministrazione Comunale. 6. Il Commissario ad acta richiede, altresì, nello stesso termine previsto al comma 4, il parere della Commissione Edilizia Integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale; in tal caso, la Commissione Edilizia integrata provvede nel termine di dieci giorni. 7. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario di cui al presente articolo cadono direttamente a carico del Comune interessato. [7] Articolo modificato dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del ARTICOLO N.5 Piani Attuativi dello strumento urbanistico generale in Comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione Nei Comuni obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed all'art. 6 del Decreto Legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94, fino alla adozione del Programma medesimo e fatte salve le norme e procedure previste da strumenti territoriali sovracomunali, è consentita l'approvazione di piani attuativi, anche di iniziativa privata, qualora le opere di urbanizzazione primaria, previste negli stessi, siano funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti. ARTICOLO N.6 Norme in materia di parcheggi pertinenziali 1. La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è

16 soggetta a semplice denuncia di inizio attività. 2. La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti [10]. 3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo [8]. 4. Dell'inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interrati deve, in ogni caso, essere informata, a cura del Committente o del Direttore dei Lavori, la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio. 5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere ceduti separatamente ai sensi di quanto disposto dall articolo 9, comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) [13]. 5 bis. La capienza massima dei parcheggi realizzabili con denuncia di inizio attività è di: a) 50 posti auto nei comuni fino a abitanti; b) 100 posti auto nei comuni da a abitanti; c) 200 posti auto nei comuni da a abitanti; d) 300 posti auto nei comuni al di sopra dei abitanti. Sono fatte salve diverse disposizioni dei programmi urbani dei parcheggi nelle zone non sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge [9]. 6. Possono avanzare richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di parcheggi anche imprese e cooperative di produzione e lavoro legittimate ai sensi dell'articolo 4 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, a mezzo di atto d'obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliari. L'atto d'obbligo contiene l'elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari tra le quali i soggetti realizzatori individuano, entro il termine di cui al comma 7, quelle unità alle quali sono legati pertinenzialmente i posti auto da realizzare. Alla fine dei lavori e, comunque, entro il termine di cui al comma 7, i soggetti realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di compravendita all'amministrazione comunale[10]. 7. Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 costituisce, per la relativa parte dell opera, difformità totale dal titolo edilizio e, in tale caso, si applicano le sanzioni amministrative previste dal DPR 380/2001[10][12]. 7 bis. Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico.

17 Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età [9]. 7 ter. L'adeguatezza dello spessore di terreno o l'assenza di alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali o periti agrari [9]. 7 quater. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7 bis e 7 ter comporta l'acquisizione al patrimonio comunale secondo le procedure di cui all'art. 31 del DPR n. 380/01[9]. 8. La disciplina prevista dai commi precedenti prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e si applica anche ai parcheggi la cui realizzazione sia già stata autorizzata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge; per questi ultimi il termine di 36 mesi previsto dal comma 7 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Alle autorimesse interrate pertinenziali realizzate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2003 ed il 22 dicembre 2004 sulla base di pubbliche autorizzazioni e concessioni, si applica la normativa di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380[11]. [8] Comma sostituito dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del [9] Comma inserito dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del [10] Comma modificato dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del [11] Comma modificato dall'articolo 41 della l.r. n. 1 del [12] Comma sostituito dall'articolo 52 della L.R. n. 1 del 27 gennaio [13] Comma sostituito dall' articolo 1 della L. R. n. 16 del 07 agosto ARTICOLO N.7 Modifiche alla Legge Regionale 28 novembre 2000, n All'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15, le parole "alla data del 17 ottobre 2000" sono sostituite con le parole " alla data di entrata in vigore della presente legge"; 2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15, alle parole " preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte le parole " e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ". ARTICOLO N.8 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8

18 Alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche: a) il testo dell'art. 9 è eliminato e sostituito dal seguente: 1. la realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente è subordinata alla denuncia di inizio attività. 2. Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. 3. Ove la realizzazione degli impianti serricoli impegni aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del precedente articolo 7, la realizzazione degli stessi impianti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi. b) L'articolo 11 è abrogato. c) All'articolo 12, comma 1, le parole "l'autorizzazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, è subordinata, altresì, alla presentazione al Sindaco" sono sostituite dalle parole "la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, anche da". d) Il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato. e) L'articolo 13 è abrogato. f) All'articolo 14, comma 1, le parole "senza la prescritta autorizzazione sindacale, o in assenza della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 9 " sono sostituite dalle parole "senza la denuncia di inizio attività di cui al precedente articolo 9 ". g) L'articolo 15 è abrogato. ARTICOLO N.9 Area Sorrentino - Amalfitana Le disposizioni [procedurali] della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35[14]. [14] Articolo sostituito dall'articolo 49 della L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004, come sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2011 e successivamente modificato dall'articolo 52 della L.R. n. 1 del 27 gennaio ARTICOLO N.10 Abrogazione normative e disposizione transitoria 1. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39 e la legge regionale 7 gennaio 1983, n Le istanze di intervento sostitutivo inoltrate al Presidente della Giunta Regionale e per le quali non è stato nominato il Commissario ad acta alla data di entrata in vigore della presente legge sono

19 trasmesse ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali e delle Comunità Montane competenti ARTICOLO N.11 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Utente: Consiglio Regionale Consiglio Regionale Copyright Giuffrè Tutti i diritti riservati. P.IVA

20 Archivio selezionato: Legislazione Regionale Autorità: Legge regionale - Campania - 27/01/2012, n. 1 B.U.R. 28/01/2012, n. 6 Classificazioni: CAMPANIA - Bilancio e contabilità Testo vigente Epigrafe DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012). CAPO VI Capo VI Modifiche legislative e abrogazioni ARTICOLO N.52 (Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative) Art Il comma 46 dell articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), è abrogato. 2. I proventi ed i contributi derivanti dalle attività svolte presso l Azienda agricola sperimentale regionale Improsta di Eboli (SA) sono reinvestiti nella stessa azienda per far fronte alle opere di intervento strutturale dirette a ripristinare o aumentare il valore originario del bene, nonché per l acquisto di nuove attrezzature agricole e di laboratorio. La realizzazione delle spese, correlate con le relative entrate, può essere avviata previa verifica di accertamento e riscossione, su dichiarazione del competente dirigente, delle risorse provenienti dall Azienda regionale Improsta. 3. L articolo 1 della legge regionale 4/2011 è così modificato: a) al comma 1 dopo le parole 31 luglio 2010, n sono aggiunte le seguenti I commi da 2 a 5 si applicano agli organi non istituzionali. ; b) al comma 15 dopo le parole 1261 sono aggiunte le seguenti nè essere inferiore a quello del 31 dicembre 2011.; c) il comma 76 è abrogato; d) al comma 245 alla fine sono aggiunte le seguenti parole L Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) continua a svolgere le funzioni già esercitate sino alla chiusura del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei connessi programmi operativi fatte salve le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2010. ; e) al comma 255 dopo le parole "fiume Sele." sono aggiunte le seguenti "L'autorità di bacino

21 Campania nord occidentale è altresì incorporata nella autorità di bacino regionale del Sarno che è denominata Autorità di bacino regionale della Campania Centrale. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, sono disposte le modalità di incorporazione.. 4. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo) è così modificata: a) la lettera l) del comma 2 dell articolo 2 è sostituita dalla seguente: l) Per i soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell organico amministrativo che svolgono un attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio dell ultimo quinquennio di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di venticinque giornate recitative per la produzione, in ambito regionale, nazionale e comunitario, sostenuta da consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione. ; b) dopo il comma 3 dell articolo 2 è aggiunto il seguente: 3 bis. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui all articolo 12, comma 1, lettera f), della presente legge. ; c) la lettera b) del comma 1 dell articolo 12 è sostituita dalla seguente: b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dieci e mezzo per cento delle risorse. ; d) la lettera f) del comma 1 dell articolo 12 è sostituita dalla seguente: f) sostegno annuale dell attività dei soggetti di cui all articolo 2, comma 2 lettere d), e), l), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza;. 5. La legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l esercizio di interventi sostitutivi individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione norme in materia di parcheggi pertinenziali modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n.8) è così modificata: a) il comma 7 dell articolo 6 è sostituito dal seguente: 7. Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 costituisce, per la relativa parte dell opera, difformità totale dal titolo edilizio e, in tale caso, si applicano le sanzioni amministrative previste dal DPR 380/2001. ; b) al primo comma dell articolo 9 dopo la parola disposizioni è soppressa la seguente procedurali. 6. Dopo il comma 4 dell articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Campania), è aggiunto il seguente: 4bis. Le somme stanziate nel bilancio di previsione della Regione a favore del Consiglio Regionale sono corrisposte in tre rate quadrimestrali anticipate..

22 7. Al comma 5 dell articolo 3 della legge regionale 24/2005, le parole pubblicato il bando del sono sostituite con le seguenti espletato il. 8. Dopo il comma 1 dell articolo 52 della legge regionale 11/2007, è aggiunto il seguente: 1 bis. Per esigenze di carattere eccezionale ed urgente, i comuni, previa deliberazione della Giunta comunale da adottarsi preventivamente all adozione del bilancio preventivo del relativo esercizio finanziario, possono trattenere sul proprio contributo, di cui al comma 1, la somma massima pari al 15 per cento del contributo medesimo.. 9. A decorrere dalla X legislatura regionale l istituto dell assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania), è soppresso. Il Consiglio Regionale stabilisce con legge, entro il termine della corrente legislatura, un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti a decorrere dalla X legislatura, basato sul sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici con il limite inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a sessanta anni. 10. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), è così modificata: a) il comma 1 dell articolo 27 è sostituito dal seguente: 1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Le elezioni svoltesi senza la presenza dei membri di diritto sono annullabili. In tal caso la Giunta regionale nelle more dell indizione di nuove elezioni può nominare un commissario ai sensi dell articolo 32. b) al comma 3 dell articolo 32, il numero 120 è sostituito con La lettera i) del comma 1 dell articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n.19, ed alla legge regionale 22 dicembre 2004, n, 16) è abrogata e rivive la lettera h) del comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) nella sua originaria previsione. 12. La legge regionale 19/2009 è così modificata: a) l articolo 2 bis è abrogato; b) al comma 3 dell articolo 8 è aggiunto il seguente: 3 bis. Al fine di promuovere gli interventi previsti dalla presente legge, i comuni possono adottare, anche in deroga ai propri strumenti urbanistici vigenti, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione dei piani di insediamenti produttivi come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell articolo 1, II comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65). ; c) al comma 6 dell articolo 12 dopo le parole residenziale sovvenzionata sono aggiunte le seguenti nonché utilizzati in programmi di valorizzazione o dismissione di beni comunali Il comma 8 dell articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente

23 l ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16 e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011) è abrogato. 14. La legge regionale 11 febbraio 2011, n.2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), è così modificata: a) il comma 2 dell articolo 2 è abrogato; [b) la lettera l) del comma 2 dell articolo 3 è abrogata;][38] c) al comma 1 dell articolo 4 sono soppresse le parole e delle forze dell ordine. 15. La legge regionale 1 luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) è abrogata a decorrere dal 29 febbraio 2012[37]. 16. La legge regionale 18/2000 è così modificata: a) all'articolo 25 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6 bis. Per la vendita dei terreni agricoli, il prezzo è stabilito sulla base dei valori agricoli medi, aggiornati all'ultima annualità disponibile alla data dell'offerta irrevocabile di acquisto o dell'indizione dell'asta, stabiliti dalle commissioni provinciali esproprio"; b) gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 15, 27, 29, 32, 36, 38, l articolo 40, comma 3 e l articolo 44 comma 2 sono abrogati. 17. La legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l attività di agriturismo) è così modificata: a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: f bis) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche nonché la vigilanza e controllo sulla osservanza degli obblighi della presente legge ; b) l articolo 5 è abrogato; c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "alla provincia" sono soppresse; d) l articolo 15 è abrogato; e) l articolo 16 è abrogato; f) al comma 1 dell'articolo 19 sono soppresse le parole "sentito il comitato tecnico regionale" e al comma 2 del medesimo articolo, sono soppresse le parole da "nell'ambito" fino a "attuazione del piano". 18. La legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) è così modificata: a) al comma 4 dell'articolo 8 dopo la parola "anni" sono inserite le seguenti "che decorrono dalla data della delibera di Giunta in cui lo stesso viene nominato" e le parole da "e" fino a "volta" sono soppresse;.

24 b) al comma 1 dell'articolo 13 dopo la parola "scelto" sono soppresse le parole da "sulla" sino a "esami" e dopo la parola "laurea" sono aggiunte le seguenti su proposta dell'assessore all'urbanistica e con decreto del Presidente della Giunta regionale tra gli idonei alla carica a Presidente dei parchi. Il Direttore dura in carica tre anni.". 19. Al comma 3 dell articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania), dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: b bis) autodichiarazione da cui risultano i carichi pendenti e quanto attestato nel casellario giudiziale. 20. Al comma 3 dell articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), le parole che può essere aggiornato ogni tre anni sono soppresse e dopo la parola legge. sono aggiunte le seguenti Con la stessa procedura richiesta per l approvazione, il PRAE è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale modificazione Al comma 2 dell articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all aria aperta) il numero è sostituito dal seguente La legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto istituzione dell albo regionale delle associazioni pro loco) è così modificata: a) al comma 1, lettera b), dell articolo 3 le parole autenticata o sono soppresse; b) al comma 1, lettera c), dell articolo 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole ; per quelli con popolazione sino a abitanti possono essere iscritte all albo due pro loco; per i comuni con popolazione oltre i abitanti possono essere iscritte all albo un massimo di tre pro loco. ; c) dopo il comma 2 dell articolo 7 è aggiunto il seguente: 2 bis. La medesima associazione pro loco già cancellata dall albo regionale, può richiedere nuovamente l iscrizione secondo le modalità riportate all articolo 3 della presente legge, decorsi due anni dalla data del decreto di cancellazione. 23. La legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18) è così modificata: a) al comma 2 dell articolo 1 le parole 31 dicembre 1998 sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2009 e le parole gli enti gestori provvedono sono sostituite dalle seguenti gli enti gestori, previo parere del comune di riferimento, possono provvedere ; b) al comma 6 dell articolo 3 le parole lire 5 milioni sono sostituite dalle seguenti euro e le parole lire 10 milioni sono sostituite dalle seguenti euro L articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) è così modificato: a) al comma 2 sono soppresse le parole all accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, ; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione

25 referendaria L articolo 8 della legge regionale 13/1996, è così modificato: a) al comma 1 dopo la parola permanenti sono aggiunte le seguenti e speciali e commissioni d inchiesta. ; b) al comma 4 dopo le parole Consiglio Regionale. sono aggiunte le seguenti I componenti del gruppo misto comunicano al Presidente del Consiglio regionale le commissioni a cui intendono far parte. ; [26. Dal corrente esercizio finanziario sono iscritte nel bilancio della Regione Campania le somme pari al 50 per cento delle spese effettuate sul capitolo 1061 UPB 01 del bilancio del Consiglio regionale per l attuazione degli istituti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13. Conseguentemente l UPB viene ridotta di pari importo che confluisce nella UPB ][39] 27. All'articolo 25 della legge regionale 7/2002 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4 bis. Le attività attribuite all ufficio di cui al comma 3 sono svolte in costante raccordo con la commissione consiliare permanente bilancio e finanze, avvalendosi del supporto delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale. 28. L articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni CO.RE.COM.), è cosi modificato: a) al comma 1 la parola nove è sostituita con la seguente sette ; b) il comma 2 è sostituito dal seguente 2. Il Presidente del CO.RE.COM. è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri componenti di cui al comma 1 sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. ; c) al comma 3 le parole l'intera legislatura sono sostituite con le seguenti due anni ; d) il comma 4 è abrogato. 29. Per l applicazione del comma 28 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all avvio delle procedure di nomina. 30. Al comma 2 dell articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), le parole 31 dicembre 2011 sono sostituite con le seguenti 31 dicembre 2012 [36]. 31. L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce il compenso da attribuire ai revisori dei conti della Regione Campania. 32. Le azioni della Società Campania Sviluppo srl sono acquisite dalla Regione Campania in esecuzione dell articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007). [33. La regione Campania promuove la costituzione della Fondazione Carditello avente come scopo l acquisizione, la promozione e la gestione del Real Sito Borbonico di Carditello] [40].

26 34. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania avvia la procedura necessaria per la dismissione della propria partecipazione alla Fondazione Lee Iacocca con sede in San Marco de Cavoti (BN). NOTE [36] Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 11 del 10 maggio [37] A norma dell'articolo 5 della L.R. n. 13 del 21 maggio 2012, il termine fissato dal presente comma è differito al 30 giugno [38] Lettera abrogata dall'articolo 4 della L.R. n. 27 del 9 agosto [39] Comma abrogato dall'articolo 11, comma 3, della Legge Regionale del 16 gennaio 2014, n. 4. [40] Comma abrogato dall' articolo 1 della L. R. n. 16 del 07 agosto Utente: Consiglio Regionale Consiglio Regionale Copyright Giuffrè Tutti i diritti riservati. P.IVA

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