A.R.T..A. Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

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1 Approvato con o.d.s. della Direzione n. 18 del 20 settembre 2010 A.R.T..A. Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Irregolarità, Sanzioni, Recuperi e Contenzioso Revisione del 17/09/2010

2 SOMMARIO 1 PREMESSA 2 IRREGOLARITÀ 2.1 Definizione 2.2 Procedimento 2.3 Obbligo di comunicazione 2.4 Registro delle Irregolarità 3 RECUPERI 3.1 Definizione 3.2 Procedimento 3.3 Registro dei debitori 3.4 Monitoraggio del Registro debitori 3.5 Esclusioni pluriennali 3.6 Sospensioni 4 REPERTORIO 4.1 Monitoraggio del repertorio 5 CONTROLLI SUI DECRETI 5.1 U.D. Supporto gestionale e revisione contabile 5.2 U.D. Ragioneria 6 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL RECUPERO DEBITI 6.1 Escussione fideiussione 6.2 Recupero coattivo 6.3 Interessi 6.4 Rateizzazione e dilazione 7 SANZIONI 8 CONTENZIOSO

3 Riferimenti normativi Normativa comunitaria - Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione del 21 ottobre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; - Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e s. m. e i.; - Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell ambito del FEAGA e del FEASR; - Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; - Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; - Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); - Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss.mm. e ii., recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; - Reg. (CE) n. 1233/2007 della Commissione del 22 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione; - Regolamento (CE) n. 1042/2007 della Commissione del 21 agosto 2007 e ss.mm. e ii., che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e previsione; - Reg. (CE) n dell 11 luglio 1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore. - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità; - Reg. CEE n del 22 luglio 1985 Regolamento della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ; - Direttiva del Consiglio del 15 marzo 1976 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (76/308/CEE) e s. m. e i.; - Reg. CE/Euratom n dell 11 novembre 1996 recante le disposizioni generali supplementari, a norma dell art.10 del Reg. 2988/95; - Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978 ss.mm. e ii., relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate;

4 - Linee Direttrici della Commissione Europea - Direzione Generale dell agricoltura e dello sviluppo rurale 2009 e ss.mm. e ii.; Normativa nazionale - Legge 9 aprile 2009, n.33: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori in crisi; - Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; - Legge n. 689 del 24 novembre 1981 Modifiche al sistema penale ; - D. Lgs. n. 305 del 10 dicembre 2002 recante Disposizioni sanzionatorie in attuazione del Reg. CEE n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA Sezione Garanzia, a norma dell art. 4 della L. 29 dicembre 2000 n. 422 ; - D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell art. 1 della L. n. 337/1998 ; - D. Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 Soppressione dell AIMA e istituzione dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell art. 11 della L. n. 59/1997 ; - Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori e ss.mm. e ii.; - Decreto ministeriale 27 marzo 2007 che ha stabilito i criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori; - D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ; - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173; - Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) ed e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm. e ii.; - D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell art. 1 della L. n. 337/1998 ; - D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell art. 1, comma 1 della L.657/1986 ; - D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali ; - Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s. m e i.; - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa ; - D.P.R. n del 24 novembre 1971 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi ; - R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Normativa regionale :

5 - L.R. n.36 del 6 agosto 2001 Ordinamento contabile della Regione Toscana (in particolare, art. 4, artt.25, 27 e 28); - L.R. n.81 del 28 dicembre 2000 Disposizioni in materia di sanzioni amministrative ; - L.R. n. 9 del 20 gennaio 1995 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ; Si considera recepita la normativa integrativa/abrogativa della normativa citata. Legenda U.D. = Unità Direttiva MIPAF = Ministero delle Politiche Agricole e Forestali FEAGA = Fondo Europeo Agricolo di Garanzia FEASR = Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Regionale S.I. = Sistema Informativo di ARTEA O.P. = Organismo Pagatore

6 1 Premessa La disciplina in materia di pagamenti irregolari dettata dall art. 32, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1290/05 stabilisce: al punto a) che qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario e al punto b) che qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero oppure qualora l irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3 primo comma del presente articolo, nell anno del primo verbale amministrativo o giudiziario la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare. al paragrafo 5 stabilisce che qualora il recupero (degli importi indebitamente percepiti) non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario. Da qui la necessità di porre in essere iniziative idonee ad accertare la sussistenza o meno dell indebita percezione dell aiuto in tempi coerenti con la normativa comunitaria. Il regolamento (CE) n. 1848/06 che ha abrogato il regolamento (CE) n. 595/91 prevede, in generale, salvo i casi particolari di cui all articolo 4, la comunicazione trimestrale da parte dello Stato membro alla Commissione di tutte le irregolarità, nella accezione prevista dall art 1, paragrafo 2 del regolamento (CE/ Euratom) n. 2988/95. Gli indicati adempimenti, nelle forme e modalità previste dalla regolamentazione comunitaria, debbono essere rigorosamente rispettati ed assolti con la dovuta tempestività. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative comunitarie sopra menzionate, il presente documento definisce le modalità operative e gli adempimenti di competenza dell ARTEA volti alla corretta gestione delle irregolarità riguardanti le erogazioni comunitarie, nazionali e regionali, utilizzando appositi strumenti quali il Registro delle Irregolarità, il Registro dei Debitori ed il Repertorio, che costituiscono pertanto le basi informative per assicurare le seguenti funzioni: 1. non autorizzare il pagamento di domande oggetto di segnalazioni settoriali pregiudizievoli per il corretto pagamento delle stesse; 2. autorizzare il pagamento e le eventuali compensazioni di domande di un soggetto debitore; 3. autorizzare il pagamento di domande con contestuale recupero delle sanzioni pluriennali previste dalla normativa comunitaria sui Sistemi Integrati di Gestione e Controllo. 4. autorizzare, previa costituzione di deposito cautelativo, il pagamento delle domande di un soggetto nei cui confronti è in atto un procedimento di sospensione. 5. permettere un costante monitoraggio dell azione di recupero dei crediti accertati. Il presente manuale definisce, altresì, i procedimenti amministrativi per il recupero di somme non dovute, per l applicazione di sanzioni, penalità, interessi, nonché le procedure da seguire in caso di contenzioso tramite l analisi delle normative comunitaria, nazionale e regionale in materia. Ogni procedimento è stato costruito per poter essere informatizzato in ogni suo passaggio consentendo modalità di controllo e monitoraggio in itinere e produzione di check lists e tabulati per le comunicazioni da inviare alla Commissione Europea.

7 La gestione dei procedimenti previsti per la tutela degli interessi finanziari dell Unione europea è assegnata agli Uffici Supporto Gestionale e Revisione Contabile e Ragioneria, che rispondono direttamente al Direttore Generale dell Organismo Pagatore. 2 Irregolarità 2.1 Definizione Il Reg. CE Euratom 2988/95 definisce l irregolarità come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da una azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle Comunità, o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità ovvero una spesa indebita. L irregolarità presuppone dunque: 1) una violazione di una norma comunitaria tale concetto deve essere inteso in senso ampio: esso comprende quindi non solo le norme adottate in sede comunitaria, ma anche le norme adottate all interno degli Stati Membri in attuazione delle medesime; 2) l imputazione di tale violazione ad un operatore economico In tale definizione vanno considerati tutti i comportamenti materiali, compresi quelli non intenzionali, posti in essere da un beneficiario di contributi pubblici (nello specifico costituisce operatore economico un operatore ai sensi dell articolo 1 bis, punto 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, ossia qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati Membri nell esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un entrata con destinazione specifica ai sensi dell articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005); 3) un danno effettivo o potenziale al bilancio comunitario Non dà luogo ad irregolarità agli effetti del diritto comunitario, la violazione incidente su un contributo finanziato integralmente dallo Stato Membro; il danno, o l idoneità della condotta a provocarlo, è legato alla presentazione di una domanda di contributo: esso quindi sarà effettivo o potenziale a seconda che l erogazione vi sia stata o meno. Il danno potenziale è generalmente ravvisabile solo successivamente alla fissazione dell importo proposto per l erogazione, ovvero laddove sia ravvisabile frode o sospetto di frode. Le irregolarità intese in senso generale comportano la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, le irregolarità intenzionali o causate da negligenza grave possono comportare l applicazione di penalità quali il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse, oppure l esclusione o la revoca dell attribuzione del vantaggio anche per un periodo successivo a quello in cui si è verificata l irregolarità, nonché la revoca temporanea di un autorizzazione o di un riconoscimento oppure l incameramento di una garanzia. Il concetto di irregolarità è diverso da quelli di: - FRODE con il quale, ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1 lettera a) della Convenzione di Bruxelles del 26/07/2005, si intende qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi. La frode è caratterizzata da comportamenti illeciti intenzionali (dolosi) posti in essere dagli operatori, tipizzati dai singoli ordinamenti nazionali e da essi sanzionati penalmente; l irregolarità ricomprende tutte le fattispecie penalmente rilevanti nonché quelle rilevanti sotto

8 il profilo amministrativo e civile (sia intenzionali che derivanti da errore o negligenza). L atto lesivo degli interessi comunitari, quindi, è in primis una irregolarità, nell ambito della quale può sussistere anche una condotta fraudolenta. - ERRORE MATERIALE con il quale si intende ogni vizio sanabile della domanda che ne consenta comunque l utilizzazione ai fini procedimentali attraverso una rettifica. Perché vi sia una indebita percezione atta a generare una scheda di irregolarità occorre quindi che questa non dipenda da un errore materiale dell Amministrazione o del percettore. 2.2 Procedimento di rilevazione dell irregolarità Accertamento Le irregolarità devono essere segnalate dall OP alla Commissione solo quando hanno formato oggetto di primo verbale amministrativo o giudiziario. L art. 2 par. 3 del Reg. (CE) 1848/2006 identifica il primo verbale amministrativo o giudiziario con quanto indicato all articolo 35 del regolamento (CE) 1290/2005, ovvero con la prima valutazione scritta stilata da un autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l esistenza di un irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario (art.1 co 3 Reg.CE 1848/06). Ne consegue che il primo atto di accertamento non corrisponde necessariamente all atto formale che chiude un procedimento amministrativo o giudiziario e stabilisce l esistenza di un irregolarità; infatti, la valutazione contenuta in questo documento può NON essere definitiva, può cioè essere suscettibile di successiva revoca o rettifica in funzione degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario stesso. Gli elementi che caratterizzano il primo verbale sono i seguenti: - presenza di una valutazione scritta; - provenienza da un autorità amministrativa o da un autorità giudiziaria; - riferimento a fatti concreti; - accertamento dell esistenza di un irregolarità, cioè il riscontro di: una violazione di una norma comunitaria; un violazione imputabile ad un azione o un omissione di un operatore economico; un danno reale o potenziale al bilancio UE. Tutti questi elementi devono sussistere contemporaneamente per poter considerare il documento primo verbale : un documento che accerti (o solamente ipotizzi) una violazione imputabile ad un soggetto senza valutare il danno economico da essa cagionato, non può essere considerato primo verbale. Il primo verbale può derivare da segnalazioni relative allo svolgimento di attività: - istruttoria, svolta dall O.P. in ordine ad una domanda; - di controllo, svolta direttamente dall O.P. oppure da soggetti dallo stesso delegati; - di controllo, svolta da autorità amministrativa esterna all O.P.; - attività giurisdizionale o di polizia giudiziaria, da parte delle autorità competenti; Il documento avente natura di primo verbale, derivante dall esecuzione di una delle attività sopra indicate, dovrà essere tempestivamente valutato dall O.P., dando origine alla adozione di un atto formale avente natura di: - provvedimento di archiviazione, qualora la segnalazione non abbia seguito per l attività dell OP; - primo verbale di accertamento, qualora la segnalazione venga collegata ad una domanda di contributo e vi sia quindi il riscontro di un irregolarità; - riconoscimento del carattere di primo verbale di accertamento alla segnalazione ricevuta.

9 In definitiva, costituisce primo verbale di accertamento: - il verbale proveniente da soggetto diverso dall OP, ovvero il verbale di controllo redatto direttamente dall OP, purchè siano presenti tutti gli elementi richiesti dalla normativa (in particolare la quantificazione del danno); - il verbale dell OP di riscontro a proprio precedente verbale di controllo o a verbale proveniente da soggetto diverso quando questi non siano già primo verbale. Nel verbale di riscontro l OP provvede a quantificare un danno in relazione a fatti concreti già segnalati e riconosciuti pertinenti all attività del medesimo OP. Procedura amministrativa e informatica La procedura amministrativa di rilevazione dell irregolarità prevede che di ogni controllo effettuato dall O.P. venga data evidenza scritta, sia attraverso verbali (controllo in loco) che attraverso check list compilate nel S.I. (controlli amministrativi). I controlli possono intervenire in una fase precedente o successiva al pagamento dei benefici. Gli esiti del controllo che ha riscontrato una irregolarità avranno pertanto conseguenze diverse: - rideterminazione delle somme da erogare; - revoca (totale o parziale) del contributo concesso con eventuale recupero delle somme indebitamente erogate; - sospensione delle eventuali erogazioni in corso; - applicazione di sanzioni comunitarie pluriennali; - perdita di una garanzia o cauzione; - applicazione di eventuali altre sanzioni (anche pecuniarie). In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento di controllo riscontra un irregolarità, ovvero una potenziale irregolarità, invia una comunicazione scritta di constatazione dell esito del controllo stesso al soggetto, tale comunicazione contiene l avviso al soggetto della sospensione cautelativa di cui al D.Lgs. 228/01 e costituisce: a) il primo verbale di accertamento delle irregolarità ai fini delle conseguenze finanziarie previste dal Regolamento (CE) n. 1848/2006; b) la comunicazione di avvio del procedimento, a seconda dei casi, della: - rideterminazione delle somme da erogare; - revoca (totale o parziale) del contributo concesso con eventuale recupero delle somme indebitamente erogate; - sospensione delle eventuali erogazioni in corso; - applicazione di sanzioni comunitarie pluriennali; - applicazione di eventuali altre sanzioni (anche pecuniarie); Nella comunicazione di avvio del procedimento viene concesso al soggetto un termine entro il quale produrre eventuale documentazione e controdeduzioni a propria difesa rispetto a quanto ad esso contestato. Decorso tale termine, valutate le controdeduzioni presentate, il responsabile conclude il procedimento con invio dell esito finale dei controlli effettuati alla struttura di autorizzazione competente per materia. Quest ultima procede quindi, a seconda dei casi, all erogazione del finanziamento ovvero alla revoca dello stesso e in caso di controllo ex post al recupero e/o alla applicazione di sanzioni pluriennali. Qualora dal controllo sia rilevata una frode sospetta la denuncia all Autorità giudiziaria è disposta dal Direttore su iniziativa del Responsabile del controllo. Al Servizio di ARTEA competente per materia pervengono inoltre gli atti di accertamento e controllo di soggetti terzi (Guardia di Finanza, Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato Repressione Frodi, MIPAF, etc.). Tali atti, che costituiscono avvio di procedimento di potenziale irregolarità determinano per il Servizio responsabile la necessità di valutare l effettiva rilevanza della notizia, procedendo ad avviare un attività di controllo volta ad accertarne la fondatezza. Nel caso in cui la notizia risulti fondata e si rilevino irregolarità si procede come descritto nei capoversi precedenti.

10 Se la segnalazione si dimostra infondata, il Servizio di ARTEA competente per materia provvede all archiviazione della pratica. La procedura informatica di gestione e registrazione di una irregolarità prevede la creazione di una scheda all interno del Registro delle Irregolarità, il quale rappresenta una sottosezione del Registro dei Controlli di ARTEA. Si procede all apertura di una scheda irregolarità in presenza di un provvedimento di avvio del procedimento nel quale siano presenti tutti i requisiti indicati al paragrafo 2 del presente manuale. Le sanzioni pluriennali, il mancato rispetto della condizionalità, gli errori della pubblica amministrazione NON sono irregolarità e quindi per essi non devono essere aperte schede irregolarità. L apertura della scheda di irregolarità prevede la preventiva creazione di un iniziativa di controllo tecnica o amministrativa, alla quale vengono poi legati tutti i controlli effettuati sull iniziativa stessa (es. all apertura dell iniziativa di controllo sulla misura 6 del vecchio regime PSR annualità 2006 verranno legati tutti i controlli effettuati sulle domande estratte a campione per misura/annualità). L apertura di un iniziativa di controllo di natura tecnica è di esclusiva competenza del dirigente della Struttura Controlli oggettivi ed attività convenzionate. Per le iniziative di controllo di tipo amministrativo, all inizio di ogni anno solare vengono aperte due iniziative, una per ciascuna Struttura tecnica. a) Inserimento di nuovo controllo: per inserire un nuovo controllo l istruttore deve seguire i seguenti passaggi: collegarsi all Anagrafe di artea entrare nella sezione Registro dei Controlli cliccare su iniziativa digitare nel relativo campo il numero dell iniziativa interessata e premere il tasto RICERCA cliccare su nuovo riempire in ogni sua parte il prospetto proposto b) Inserimento dell esito di un controllo quando un controllo si conclude con esito negativo, o parzialmente negativo, la struttura competente dovrà: registrare l esito del controllo nel caso di esito negativo, anche solo parzialmente, registrare l avvio del procedimento negli appostiti campi del prospetto del controllo. Tale registrazione comporterà l apertura in automatico della scheda irregolarità. Prima di procedere alla compilazione della scheda irregolarità occorre inserire nella sezione controllati del controllo le seguenti informazioni: 1) Nominativo del soggetto controllato; 2) Codice fiscale del soggetto controllato 3) Numero della domanda oggetto del controllo l inserimento di tali informazioni consentirà al sistema di associare di un modulo di recupero somme alla relativa scheda irregolarità. A ciascun numero domanda oggetto del procedimento di controllo dovrà essere associata un irregolarità e quindi un controllo. Ad esempio se l irregolarità riscontrata nei confronti di un soggetto sulla mis. 214 del PSR impatta su più annualità che fanno capo a numeri domanda diversi dovranno essere aperti, all interno della stessa iniziativa, tanti controlli quante sono le domande interessate. L avvio del procedimento sarà unico e verrà registrato su tutte le sezioni prospetto dei controlli aperti. In considerazione di ciò nella sezione controllati non potranno esistere più numeri domande/nominativi/beneficiari. Nella scheda irregolarità i dati relativi all avvio del procedimento vengono aggiornati in automatico dal prospettto ; per consentire tale operazione i campi da riempire sono i seguenti:

11 Fondo: si apre un menu a tendina; deve essere selezionato il fondo pertinente (Feaga, Feasr ); Data del protocollo di ricezione ARTEA: da compilare quando l avvio del procedimento è fatto da un ente esterno ad ARTEA; N protocollo ARTEA: da compilare quando l avvio del procedimento è fatto da un ente esterno ad ARTEA; Importo Irregolarità: indicare l importo totale dell irregolarità specificato nell avvio del procedimento; Importo Irregolarità UE: indicare l importo relativo alla quota comunitaria dell irregolarità; Importo del recupero: questo campo viene compilato quando l irregolarità rilevata potrebbe portare ad un recupero somme; NON viene riempito quando si tratta di un irregolarità potenziale, cioè un irregolarità che comporta un semplice ricalcolo del premio oppure la non erogazione del premio stesso; Importo del recupero UE: indicare l importo relativo alla quota comunitaria dell irregolarità indicata nel precedente campo. Dopo aver controllato il contenuto dei campi occorrere CONVALIDARE la scheda irregolarità. Per eventuali modifiche da apportare ad una scheda irregolarità già convalidata dovrà essere contattata l UD Supporto gestionale e Revisione contabile. La compilazione dei campi sopra indicati è obbligatoria in quanto sulla base di queste informazioni l UD Supporto gestionale e revisione contabile procederà all obbligatoria comunicazione delle irregolarità alla Commissione Europea per il tramite del MIPAF. 2.3 Obbligo di comunicazione Gli O.P. hanno l obbligo di comunicare alla Commissione, tramite il MIPAF: Entro i 2 mesi successivi alla scadenza di ogni trimestre: a) un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di primo verbale amministrativo o giudiziario (art. 3 par. 1 del reg. (CE) 1848/2006). b) con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell art. 3 par. 1 del Reg. (CE) 1848/2006, informazioni concernenti l avvio o l abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguardi l applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale, e contengono un riferimento alle disposizioni comunitarie e/o nazionali che stabiliscono tali sanzione (art. 5 par. 1 del reg. (CE) 1848/2006). Su richiesta esplicita della Commissione devono essere fornite, entro i due mesi successivi al ricevimento della richiesta stessa, tutte le pertinenti informazioni sull iter relativamente all avvio, l abbandono e la chiusura dei procedimenti relativi al recupero delle eventuali somme versate indebitamente, per caso specifico o gruppi di casi. L obbligo di comunicazione, di regola, riguarda solo le irregolarità di importo uguale o superiore a ,00 di quota FEAGA o FEASR; per gli importi inferiori, la comunicazione è dovuta solo ove espressamente richiesta dalla Commissione (art. 6 Reg. (CE) 1848/2006). La comunicazione avviene tramite l invio di un apposita scheda redatta a cura dell U.D. Supporto Gestionale e Revisione contabile, secondo il modulo fornito dalla Commissione (art. 7 Reg (CE) n. 1848/2006) contenente tutte le informazioni specificate nell art. 3 del Reg (CE) n. 1848/2006; I dati relativi alle irregolarità inferiori a euro sono comunque inseriti come informazione sintetica nella comunicazione trimestrale ex-art. 3 del Reg.(CE) n. 1848/06 senza la compilazione della relativa scheda.

12 Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l irregolarità ed al modo in cui l irregolarità è stata scoperta, in base all art.3 par, 3 del Reg. (CE) 1848/2006, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all autorizzazione dell autorità giudiziaria competente (Reg. CE 1848/2006 art. 3 par. 4). In deroga a tali disposizioni, non sussiste obbligo di comunicazione nei seguenti casi: Casi in cui l irregolarità consiste esclusivamente nella mancata esecuzione, parziale o totale, di un operazione cofinanziata dal FEASR o sovvenzionata a titolo di FEAGA a causa del fallimento del beneficiario finale o del destinatario finale; tuttavia, devono essere comunicate le irregolarità che precedono un fallimento (es. procedura di insolvenza ai sensi dell art. 2 Reg. CE 1346/00) e i casi di sospetta frode 1 ; I casi segnalati spontaneamente dal beneficiario finale o dal destinatario finale all autorità amministrativa prima che l autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico; I casi in cui l autorità amministrativa rileva un errore relativo all ammissibilità della spesa finanziata, rettificandola prima del versamento del contributo pubblico. 2.4 Registro delle Irregolarità Il registro delle irregolarità è una sottosezione del registro dei controlli ed è monitorato dall U.D. Supporto gestionale e revisione contabile che è responsabile delle comunicazioni trimestrali delle irregolarità all OLAF. Le pratiche inserite nel Registro sono ordinate per numero progressivo di inserimento e la relativa scheda contiene le informazioni necessarie al successivo eventuale invio delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del Regolamento (CE) n del 14/12/2006. Il registro delle irregolarità viene implementato con i dati relativi alle comunicazioni di esito dei controlli che alimentano in automatico le informazioni rilevanti ai fini delle comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 1848/06 nonché ai fini della redazione dei report previsti dalla normativa relativa alla liquidazione dei conti, ai sensi del regolamento (CE) 1290/05 così come modificato dal reg. CE 1233/2007. Se sulla base delle controdeduzioni avanzate dall azienda controllata, il responsabile del procedimento di controllo rileva l infondatezza dell irregolarità precedentemente accertata, provvede a chiudere la posizione nel registro delle irregolarità e conclude il procedimento stesso. Se a fronte di un irregolarità rilevata si avvia un procedimento di recupero, o di applicazione di sanzioni comunitarie pluriennali o di sanzioni pecuniarie, l irregolarità nel registro verrà chiusa in automatico con la chiusura della relative posizioni debitorie inserite nelle diverse sezioni registro debitori (vedi paragrafo registro debitori ). Negli altri casi l irregolarità si chiude in automatico con la chiusura del procedimento ad essa afferente. Per ogni irregolarità accertata che implichi il recupero di somme indebitamente erogate il procedimento per l accertamento del debito deve essere chiuso entro un anno dalla data del primo verbale di accertamento. 1 Ai sensi dell art.2 punto 4 del Reg.CE 1848/06, costituisce sospetto di frode una irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario che dia luogo, a livello nazionale, all avvio di un procedimento volto a determinare l esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare una frode ai sensi dell art.1, par.1, lettera a) della Convenzione del 26/07/95 elaborata in base all articolo k.3 del Trattato sull Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

13 L U.D. Supporto gestionale e revisione contabile, attraverso il monitoraggio mensile, provvede a verificare quanto sopra descritto e a sollecitare le strutture tecniche e di autorizzazione competenti a provvedere in merito. L U.D. Supporto gestionale e revisione contabile provvede altresì a segnalare alla struttura responsabile del controllo le irregolarità che rimangono erroneamente aperte in concomitanza della chiusura del procedimento di controllo. 3 Recuperi 3.1 Definizione Per recupero s intendono tutte le azioni intraprese dall O.P. tese ad ottenere la restituzione di somme già erogate ma risultate non dovute in seguito all esecuzione di attività di controllo successive all erogazione, ovvero di altre somme consistenti in sanzioni, penalità o anche la restituzione dell aiuto erogato a causa del mancato rispetto di un impegno, eventualmente comprensive di interessi. Ai fini del recupero, un importo costituisce debito quando è: - certo: ovvero accertato con atto amministrativo in tutti i suoi elementi (capitale ed eventuali sanzioni ed interessi); - liquido: determinato nel suo ammontare, cioè esattamente quantificato; - esigibile: non soggetto a termine o condizione. In ordine ai debiti l O.P. ha l obbligo di: procedere al loro recupero, fatta eccezione dei casi previsti all art. 32, comma 6 del Reg.CE 1290/05 (ovvero nel caso in cui i costi già sostenuti e quelli prevedibili del recupero sono globalmente superiori all importo da recuperare e nel caso in cui il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell irregolarità constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato); annotare in un Registro dei debitori tutti i debiti prima che questi vengano riscossi (punto 2, lett E dell allegato al Reg. (CE) 885/2006); comunicare alla Commissione specifiche tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati in seguito alle irregolarità (art. 32 Reg. (CE) 1290/05). 3.2 Procedimento Un debito può essere originato dall accertamento di una irregolarità, dalla rinuncia del beneficiario dopo il pagamento, ovvero da un pagamento effettuato per errore dall O.P., ed il suo recupero può avvenire secondo le seguenti modalità: - con rimessa diretta delle somme da parte del debitore (recupero puro); - compensando il debito con altre somme dovute allo stesso soggetto (recupero per compensazione). A. RECUPERO PURO In caso di recupero puro, ovvero in mancanza di somme con cui compensare il debito, le somme dovute possono essere recuperate nei seguenti modi: 1. in presenza di idonea garanzia, trascorso il termine concesso al debitore per pagare, tramite escussione della polizza fidejussoria; 2. in assenza di idonea garanzia, se il debitore non restituisce entro i termini concessi, tramite recupero coattivo. B. RECUPERO TRAMITE COMPENSAZIONE Relativamente alla modalità di recupero tramite compensazione il Reg.(CE) 1034/2008 della Commissione stabilisce che l obbligo per gli Stati membri di recuperare gli importi

14 indebitamente versati superiori a 100 EUR può essere soddisfatto in diversi modi. Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, un modo efficace e poco oneroso per procedere in tal senso è quello di dedurre gli importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del debitore, quando il debito sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale. Questo fa sì che il credito comunitario venga tempestivamente recuperato, evitando l ipotesi che lo Stato membro incorra nelle sanzioni previste dall art. 32 del Reg. comunitario n.1290/05 Tale articolo dispone infatti che qualora il credito derivante da irregolarità non venga recuperato entro 4 o 8 anni - a seconda che si tratti rispettivamente di un credito in stato amministrativo o giudiziario - le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario. Il Reg. (CE) n. 1034/2008 è stato recepito dallo Stato Italiano che, con Legge n. 33 del 9 aprile 2009, ha previsto l istituzione presso l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del Registro Nazionale dei Debiti in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli Organismi Pagatori, trasmessi al SIAN da parte degli stessi O.P. L'iscrizione del debito nel Registro Nazionale degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli, equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero. A tal fine in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli Organismi Pagatori, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potranno verificare presso il Registro Nazionale Debiti di cui sopra l'esistenza di importi a carico dei beneficiari, effettuando il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro stesso del corrispondente importo ai fini dell'estinzione del debito. Dispone inoltre che: - al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» siano inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,»; - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni. La compensazione delle somme da restituire può avvenire: all interno della stessa misura del PSR (es. misure con impegni pluriennali): il recupero dell indebito avviene compensando l importo del debito con l importo del contributo previsto per l anno di controllo; con altre misure del PSR; con la Domanda Unica di Pagamento; eventualmente con altri Organismi Pagatori. Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente a coprire l indebito la quota rimanente rimarrà indicata sul registro debitori ed eventualmente dovrà essere restituita direttamente dal soggetto, previa intimazione da parte dell Organismo Pagatore. L istruttoria di recupero è curata dal Servizio tecnico e amministrativo competente per materia che deve procedere alla valutazione di tutti gli elementi che costituiranno la motivazione del provvedimento di recupero. La fase conclusiva del procedimento di accertamento del debito si ha con l apertura del mod. 9911/9922 (9911 per domande a unità tecnico economica/ute e 9922 per domande ad azienda). Tale modulo deve essere compilato dalla struttura tecnica competente al termine dell attività di valutazione sopra descritta. L apertura deve determinare una notifica eventi al dirigente responsabile ed alla direzione.

15 Con l introduzione del registro delle irregolarità, nella sezione del mod (o 9922) in cui viene scelto il motivo del recupero, deve essere selezionata anche l irregolarità collegata al recupero stesso; in mancanza di tale selezione il sistema non permette la chiusura del modulo di recupero somme. La chiusura e la convalida (approvazione) di tale modello deve essere effettuata quando l istruttoria è conclusa ed il debito è divenuto certo (nel suo importo) ed esigibile (immediatamente) e comporta l inserimento automatico della posizione pre-debitoria nel Registro dei Debitori. Nei casi in cui il modello 9911/9922 non dia luogo a recupero esso dovrà essere concluso attraverso la funzione respinto. Entro cinque giorni dalla chiusura del modello 9911/9922 il responsabile della struttura tecnica competente per materia dovrà adottare il decreto di recupero delle somme ivi indicate. proponendo l eventuale compensazione o l eventuale escussione della cauzione. Ogni decreto di recupero deve riportare la dicitura da recuperare anche tramite compensazione con pagamenti sospesi o futuri, salvo nel caso in cui il debito venga totalmente compensato con il medesimo decreto. A seguito dell approvazione del modello 9911/9922 viene generato automaticamente dal sistema il modello 9933 corrispondente alla lettera di invito alla restituzione bonaria, il quale dovrà essere completato con l indicazione del numero e della data del decreto di recupero da parte della U.D. Supporto gestionale e revisione contabile ed approvato a cura della U.D. Ragioneria. Il decreto di recupero viene inviato per l archiviazione alla U.D. Supporto gestionale e revisione contabile che comunica tramite la avvenuta archiviazione alla U.D. Ragioneria ed alla casella di posta elettronica contabilita@artea.toscana.it. In alcuni casi, al responsabile del servizio competente per materia pervengono da parte degli enti locali - in quanto autorità di gestione di misure dello Sviluppo rurale - atti amministrativi conclusivi del procedimento (es. determine) che prevedono recuperi o applicano sanzioni pluriennali comunitarie. In tal caso non viene predisposto un decreto da ARTEA ma, oltre alla compilazione del modello 9911/9922 ed all apertura della scheda di irregolarità, viene inviata una semplice comunicazione di procedere al recupero in base alla determina allegata (in prosieguo: comunicazione) alla U.D. Ragioneria e alla casella di posta elettronica contabilita@artea.toscana.it. L U.D. Supporto gestionale e revisione contabile verifica la correttezza dei dati inseriti in automatico nel registro debitori,ovvero procede all inserimento manuale della pratica nel caso di sanzione pluriennale, rispetto al contenuto del decreto o della comunicazione e trasmette evidenza di tale controllo per alla U.D. Ragioneria. Qualora vengano riscontrate eventuali anomalie l U.D. Supporto gestionale e revisione contabile ne dà comunicazione via e- mail sia al responsabile del Servizio competente perché apporti le opportune correzioni che all U.D. Ragioneria per sospendere la stampa e l invio della lettera di notifica. Al momento in cui riceve il decreto di recupero o la comunicazione, la U.D. Ragioneria procede alla stampa del modello 9933 e alla sua notifica insieme al decreto o alla comunicazione, al soggetto debitore, nella quale vengono concessi a quest ultimo 30 giorni per il pagamento e viene, altresì, comunicato che, allo scadere di detto termine, ARTEA procederà: - all escussione della garanzia se questa è presente; - alla compensazione del debito, laddove ciò sia possibile; - al recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo, senza ulteriori avvisi al debitore. Il SI attribuisce automaticamente un numero di protocollo corrispondenza in uscita alla lettera di notifica ed aggiorna il registro debitori con tale informazione. La U.D. Ragioneria aggiorna il registro debitori con la data di ricevimento della notifica da parte del soggetto debitore. Il procedimento di recupero si conclude di norma con l estinzione del debito per versamento o per compensazione. L obbligo di restituzione si prescrive se decorrono 10 anni fra la data del pagamento dell aiuto e quella della prima notificazione al beneficiario dell obbligo di restituire le somme indebite, termine ridotto a 4 anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

16 Disposizioni specifiche per i recuperi sul fondo FEAGA Ai sensi del secondo capoverso dell articolo 32 del Reg.CE 1290/2005, all atto del versamento nel Bilancio comunitario degli importi recuperati relativi ad irregolarità o negligenze con i relativi interessi (paragrafo 1 dello stesso articolo), lo Stato Membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro. Casi nei quali non si attiva il recupero Il recupero non viene attivato: - quando le somme indebitamente percepite sono inferiori a 100 Euro ai sensi del Reg. (CE) n. 1034/2008 della Commissione del 21 ottobre 2008 secondo il quale le condizioni di cui all articolo 32, paragrafo 6, lettera a), e all articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono considerate soddisfatte se l importo che deve essere recuperato dal beneficiario relativamente ad un singolo pagamento per un regime di aiuti non supera, al netto degli interessi, i 100 EUR. - se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Termine è ridotto a 4 anni se il beneficiario ha agito in buona fede o nei casi di cui all art. 73, par. 6 del Reg. (CE) n. 796/2004. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005, artt. 32, par. 6 (per il FEAGA) e 33, par. 7 (per il FEASR), qualora l O.P. decida che il recupero totale o parziale di una somma non possa essere effettuato o previsto, lo stesso dovrà indicare alla Commissione, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero giustificando la propria decisione. Tale decisione può essere adottata solo nelle seguenti situazioni: a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all importo da recuperare; b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili delle irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. 3.3 Registro debitori Il Registro dei debitori è istituito per la gestione degli importi di aiuti e contributi da recuperare, eventualmente aumentati degli interessi dovuti e/o delle sanzioni pecuniarie applicate. Le informazioni in esso contenute sono visibili a tutti i dirigenti e responsabili degli uffici, in maniera da rendere possibile il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle pratiche. Esso costituisce uno strumento di monitoraggio dei crediti e delle relative azioni di recupero intraprese e consente l individuazione di tutti gli importi dovuti al al bilancio UE, al bilancio nazionale o regionale. Il Registro dei debitori, composto delle sezioni Registro Debitori propriamente detta e le sezioni aggiuntive esclusioni pluriennali e sospensioni cautelative, costituisce la base sulla quale si fondano le procedure di recupero (sia diretto che tramite compensazione), e i dati che contiene devono essere corretti e monitorati costantemente. Tale funzione è affidata alla U.D. Supporto gestionale e revisione contabile. 3.4 Monitoraggio del Registro debitori L attività di monitoraggio del registro debitori è di competenza della U.D. Supporto gestionale e revisione contabile e consiste principalmente: nel controllo delle scadenze relativamente alle lettere di invito alla restituzione, nel controllo dell esistenza di eventuali polizze fidejussorie e alle loro scadenze, nel controllo della corretta imputazione contabile delle somme incassate, nel controllo del computo degli interessi moratori.

17 L U.D. Supporto gestionale e revisione contabile trasmette comunicazione di nulla osta allo svincolo (a seguito di restituzione del debito) o comunicazione per l escussione (in caso di mancata restituzione) alla U.D. Ragioneria per l avvio dell attività di competenza. Entro il 15 maggio e il 31 ottobre di ciascun anno devono essere effettuate le operazioni di assestamento del Registro dei debitori, finalizzate alla ricognizione di tutti i soggetti iscritti nel Registro con modalità preventiva e non esecutiva (assenza del decreto di recupero) e della consistenza debitoria effettiva rispettivamente alle date del 30 aprile e 15 ottobre. La ricognizione dovrà essere trasmessa alla Direzione. 3.5 Esclusioni pluriennali Nel Registro debitori vengono iscritti gli importi relativi alle sanzioni pluriennali comunitarie, comminate cioè ai sensi della normativa comunitaria in materia di controlli del Sistema integrato di gestione e controllo a fronte di difformità fra superfici (e/o capi animali) dichiarate nella domanda di premio ed accertate a controllo (sia in loco che amministrativo). A norma di tali disposizioni l importo della sanzione pluriennale viene trattenuto (e contabilizzato al FEAGA e al FEASR) dall importo erogato per le domande dello stesso tipo presentate nei tre anni civili successivi a quello delle domande oggetto del controllo fino al suo esaurimento. Decorsi tre anni, e comunque verificato che non sono in corso di approvazione domande dello stesso tipo presentate nei tre anni civili successivi a quello di presentazione della domanda oggetto del controllo, l importo eventualmente residuo viene annullato a cura della U.D. Supporto gestionale e revisione contabile. L iscrizione di un soggetto nel Registro dei debitori per sanzioni pluriennali avviene a cura della struttura U.D. Supporto gestionale e revisione contabile sulla base del decreto della Struttura di autorizzazione competente conclusivo del procedimento di controllo. L atto dirigenziale viene altresì notificato al soggetto a cura della U.D. Ragioneria. Il procedimento in esame si conclude alternativamente: - con il recupero dell importo iscritto nel registro debitori sez. esclusioni pluriennali mediante compensazione con l importo autorizzato per le domande dello stesso tipo di quella a cui la sanzione pluriennale comunitaria fa riferimento presentate nei tre anni civili successivi a quello di presentazione della domanda oggetto del controllo da cui è scaturita la sanzione; - con la cancellazione dell importo residuo della sanzione pluriennale dal registro debitori decorsi tre anni e comunque verificato che non siano in corso di approvazione domande dello stesso tipo presentate nei tre anni civili successivi a quello di presentazione della domanda oggetto del controllo. 3.6 Sospensione La sospensione è la misura accessoria (cautelativa o sanzionatoria) che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato domanda per l erogazione di più tipi di contributi. Tale misura è prevista sia dalla normativa nazionale che da quella comunitaria. In generale: a) in via cautelativa ARTEA applica la sospensione di erogazioni in seguito a notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale e finché il credito non sia definitivamente accertato (art. 33 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). La sospensione può essere revocata nei casi in cui il soggetto presenti idonea garanzia fideiussoria, oppure mediante la costituzione di apposito deposito cauzionale. Quest ultimo consiste nella compensazione fra l importo del debito presunto e quello di procedimenti di erogazione in itinere (vedi paragrafo 3.6); b) in via sanzionatoria, la sospensione è disposta quando viene emessa l ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria; in tal caso, fino all avvenuto pagamento, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo, o altra erogazione richiesti dal debitore. In particolare, altri casi di sospensione possono essere previsti dalla normativa comunitaria di settore.

18 Per sbloccare la sospensione cautelativa ex D.Lgs. 228/01, un soggetto deve: - costituire un apposito deposito cauzionale, autorizzare, quindi, ARTEA a compensare parte di quanto deve ricevere per procedimenti di erogazione in itinere e quanto dovuto a seguito di procedimenti di controllo non ancora perfezionati; - presentare idonea garanzia fideiussoria a copertura dell importo del debito presunto. L iscrizione nel registro debitori avviene a cura della U.D. Supporto gestionale e revisione contabile su richiesta scritta motivata del responsabile della struttura tecnica e di autorizzazione competente. Al ricevimento della suddetta richiesta, l U.D. Supporto gestionale e revisione contabile provvede ad inserire nel Registro debitori una pratica pre-debitoria caratterizzata dalla motivazione: sospensione cautelativa con imputazione dell importo del debito segnalato ad apposito capitolo denominato costituzione di depositi cautelativi per revoca sospensioni del bilancio dell esercizio in corso, in attesa del provvedimento di accertamento definitivo del debito. Nel registro stesso verrà annotata anche l esplicita autorizzazione del soggetto a procedere con compensazione per la costituzione del deposito cauzionale. La segnalazione di indebita percezione che ha dato inizio al procedimento di sospensione potrà, a seguito di verifica, monitoraggio ed istruttoria da parte della Struttura tecnica competente, dimostrarsi fondata e quindi dare luogo ad un procedimento di recupero, oppure infondata e quindi dare luogo ad archiviazione della pratica (vedi sopra paragrafo irregolarità ). In entrambi i casi sopra richiamati il procedimento si conclude con atto motivato della struttura tecnica competente dell istruttoria che riassume gli eventuali fatti intervenuti (es. costituzione del deposito cauzionale e/o presentazione di idonea garanzia) e assume le conseguenti determinazioni come sotto descritto. Tale atto verrà trasmesso all interessato e alle UU.DD. Supporto gestionale e revisione contabile, Ragioneria. Accertamento definitivo del debito nel caso di sospensione. La Struttura tecnica competente procede come descritto al paragrafo 3.2, dando atto nel decreto, del procedimento di sospensione cautelativa attivato e della sua revoca. Il dispositivo del decreto di recupero dovrà essere adeguato a seconda dei casi sotto riportati: - se il soggetto ha presentato apposita fideiussione, nel dispositivo del decreto verrà revocata la sospensione, accertato il debito e autorizzato lo svincolo della fideiussione condizionato all avvenuto incasso del credito vantato nei confronti del soggetto. - se il soggetto ha autorizzato la costituzione di apposito deposito cauzionale nel periodo intercorso fra l iscrizione nel registro e la definizione della pratica debitoria, nel dispositivo del decreto verrà: a) revocata la sospensione; b) accertato il debito, c) dato atto dell avvenuto incasso totale o parziale del debito stesso, per costituzione di deposito cauzionale con indicazione del residuo debito o eventuale credito; d) data autorizzazione alla U.D. Ragioneria di effettuare i necessari storni contabili come riportato nell allegato predisposto dalla U.D. Supporto gestionale e revisione contabile; e) riportata la generica dicitura da recuperare anche tramite compensazione con pagamenti sospesi o futuri nel caso di residuo debito; f) data autorizzazione alla U.D. Ragioneria a restituire l eccedenza -rispetto al debito accertato trattenuta a titolo di costituzione di deposito cauzionale. All approvazione del modello 9911/9922 il sistema non adegua automaticamente la pratica debitoria ma il S.I. inoltra alla U.D. Supporto gestionale e revisione contabile un avviso automatico affinché quest ultima possa procedere all adeguamento manuale nel Registro debitori della pratica stessa, nonché alla predisposizione di un prospetto riepilogativo per la corretta imputazione del deposito cauzionale eventualmente trattenuto. Tale prospetto viene trasmesso al servizio competente ai fini della predisposizione del decreto di accertamento del debito.

19 Archiviazione nel caso di sospensione L atto di archiviazione del procedimento adottato dalla struttura tecnica competente per l istruttoria deve essere trasmesso all interessato nonché alla U.D. Supporto gestionale e revisione contabile per l aggiornamento del Registro Debitori e alla U.D. Ragioneria per gli adempimenti conseguenti. Nell atto dovrà inoltre essere dato conto degli eventuali fatti intervenuti (es. costituzione del deposito cauzionale e/o presentazione di idonea garanzia) e si dovranno assumere le conseguenti determinazioni differenziate a seconda dei casi sotto descritti: - se il soggetto non ha presentato apposita fideiussione né è stato costituito alcun deposito cauzionale mediante la compensazione con pagamenti intervenuti fra il momento dell iscrizione nel registro e l archiviazione della pratica, nel dispositivo del decreto verrà revocata la sospensione; - se il soggetto ha presentato apposita fideiussione, nel dispositivo del decreto verrà revocata la sospensione e autorizzato lo svincolo della fideiussione. - se per il soggetto è stato costituito un deposito cauzionale nel periodo intercorso fra l iscrizione nel registro e l archiviazione della pratica, nel dispositivo del decreto verrà: a) revocata la sospensione; b) dato atto dell avvenuto incasso totale o parziale del debito presunto, per costituzione di deposito; c) data autorizzazione alla U.D. Ragioneria di restituire l importo trattenuto dai pagamenti a titolo di costituzione di deposito cauzionale. 4 Repertorio Nel Repertorio vengono annotate tutte le segnalazioni relative ad un soggetto in via generale o a singoli procedimenti attivati (segnalazioni settoriali) che siano pregiudizievoli per la corretta istruttoria ed autorizzazione delle domande presentate ad eccezione delle segnalazioni di indebite percezioni che seguono l iter sopra descritto nel paragrafo irregolarità. Per ogni segnalazione inserita nel repertorio viene indicata la struttura competente per l istruttoria circa la consistenza della segnalazione stessa, nonché la misura/azione interessata. L iscrizione nel repertorio blocca tutti i pagamenti se generale, quelli del singolo settore se settoriale, fino alla chiusura della posizione nel repertorio. L iscrizione di un soggetto nel repertorio avviene a cura della struttura tecnica e di autorizzazione competente, per materia o per delega della Direzione, sulla base delle segnalazioni, supportate da documentazione, pervenute da qualsiasi soggetto istituzionale esterno ad Artea. La valutazione circa la necessità di iscrivere la segnalazione nel Repertorio, nonché della valenza settoriale o generica che questa deve assumere, è effettuata dal dirigente della struttura tecnica e di autorizzazione. La struttura tecnica e di autorizzazione competente è individuata dalla Direzione mediante l assegnazione della corrispondenza in arrivo, secondo il criterio della competenza settoriale o per delega, nel caso di segnalazioni a carattere generale. La struttura tecnica e di autorizzazione responsabile della singola posizione del repertorio dovrà accertarsi della fondatezza della segnalazione. Qualora questa risulti infondata o comunque fatti o atti successivi la rendano inefficace, la struttura tecnica e di autorizzazione competente chiude la posizione nel repertorio annotandone le opportune motivazioni. 4.1 Monitoraggio Repertorio Entro il 30 giugno di ciascun anno viene effettuata l operazione di verifica delle posizioni ancora aperte nel repertorio. Tale funzione è affidata alla U.D. Ragioneria che la trasmette alla

20 Direzione e limitatamente alle posizione di competenza ai Dirigenti responsabili delle strutture tecniche e di autorizzazione. 5 Controlli Sui Decreti Di seguito sono descritte le operazioni di controllo preventivo svolte con riferimento al flusso temporale del procedimento di autorizzazione ed erogazione dei contributi. 5.1 U.D. Supporto gestionale e revisione contabile L U.D. Supporto gestionale e revisione contabile esegue funzioni di controllo preventivo all autorizzazione delle domande di pagamento come sotto specificato: a) presenza di modulo 9911/9922 non convalidato, né respinto: - -se il soggetto è stato individuato quale pre-debitore con l apertura del mod. 9911/9922, ma quest ultimo risulta ancora aperto, l U.D. Supporto gestionale e revisione contabile ne dà comunicazione alla struttura che propone il decreto di autorizzazione e a quella che ha inserito il 9911/9922; il decreto oggetto di controllo procede comunque regolarmente. b) presenza del soggetto nel registro dei debitori: - se il soggetto è stato individuato quale debitore, con la chiusura del 9911/9922 ma non è ancora stato adottato il decreto di recupero, il decreto oggetto di controllo procede regolarmente. Tuttavia l'u.d. Supporto gestionale e revisione contabile ne dà comunicazione alla Direzione, alla struttura che propone il decreto di autorizzazione nonché al dirigente della struttura che ha inserito il mod. 9911/9922. Quest'ultimo deve fornire una comunicazione motivata alla Direzione, e per conoscenza alla U.D. Supporto gestionale e revisione contabile, circa l impossibilità di procedere all'adozione del decreto nei previsti cinque giorni lavorativi. - se il decreto è stato adottato, ancorché non ancora notificato con la lettera di invito alla restituzione, il decreto oggetto del controllo procede regolarmente; - se il soggetto è iscritto nel registro debitori nella sezione esclusioni pluriennali, il decreto oggetto di controllo procede regolarmente. c) presenza del soggetto nel Repertorio: - se il soggetto è iscritto nel repertorio in un settore di competenza del dirigente proponente il decreto di autorizzazione, tale soggetto viene escluso dall elenco allegato al decreto di autorizzazione dandone comunicazione alla Direzione e al dirigente della struttura; quest ultimo motiva adeguatamente con nota trasmessa alla U.D. Supporto gestionale e revisione contabile e alla U.D. Ragioneria l eventuale sblocco della domanda esclusa. E comunque cura della stessa struttura di autorizzazione l opportuno aggiornamento del Repertorio segnalazioni; - se il soggetto è iscritto nel repertorio in un settore diverso da quelli di competenza del dirigente proponente il decreto di autorizzazione, il decreto procede regolarmente; - se il soggetto è iscritto nel repertorio con motivazione generica, tale soggetto viene escluso dall elenco allegato al decreto di autorizzazione dandone comunicazione alla Direzione e al dirigente della struttura. E cura del dirigente proponente il decreto di autorizzazione accertarsi dell effettiva consistenza del blocco generico. La domanda esclusa potrà procedere nell iter autorizzativo solo con nota del dirigente proponente, trasmessa alle UU.DD. Supporto gestionale e revisione contabile e Ragioneria, adeguatamente motivata. d) Presenza irregolarità - se è in corso un procedimento di sospensione ex D.LGS. 228/01 relativamente a notizie circostanziate di indebite percezioni il decreto viene bloccato e la struttura provvede a dare opportuna comunicazione alla U.D. Supporto gestionale e revisione contabile e alla U.D. Ragioneria.

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