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1 STUDIO LEGALE FOGAGNOLO Vicolo Cerai n IVREA (TO) Tel Fax Partita I.V.A Spett.li C.E.L.V.A. Consorzio degli Enti Locali della Valle d Aosta Comune di Quart Oggetto: Consorterie Usi civici Individuazione soggetto passivo ai fini I.C.I. Qualificazione diritti per usi civici. Parere Legale. Il ha chiesto al nostro studio di fornire uno specifico parere legale in merito ad un quesito in materia di I.C.I., relativo all attività di accertamento per il recupero dell imposta dovuta su aree edificabili che costituiscono, ai sensi della L. 16 giugno 1927 n.1766, beni immobili di uso collettivo della Consorteria della Borgata di Villefranche. Data la sua complessità, si ritiene opportuno riportare preliminarmente l intero quesito formulato dal Comune, che è il seguente: «In seguito a notifica all erede di un contribuente di avvisi di accertamento I.C.I. per omesso versamento per annualità pregresse e relativi a due aree fabbricabili, l erede chiede la revisione dei provvedimenti in via di autotutela, eccependo che gli immobili non erano di solo possesso del contribuente, in quanto gli stessi erano contestati dal per la Borgata di Villefranche. Premesso che: 1

2 1) le aree edificabili del contribuente costituiscono beni immobili di uso collettivo della Consorteria, Legge 16 giugno 1927 n. 1766, come indicato nello Statuto e Regolamento della Consorteria della Borgata di Villefranche, approvato dall Assemblea generale dei Consortisti e sottoposto al parere dei Consigli comunali dei Comuni di Quart e Brissogne e successivamente all approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 5 aprile 1973 n.14; 2) in base al suo Statuto la Consorteria della Borgata di Villefranche ha per fine: - regolare l amministrazione, l uso e lo sfruttamento razionale dei beni comuni; - disciplinare il godimento dei pascoli, il taglio dei boschi e di curarne il rimboschimento; - l esecuzione, la manutenzione e l esercizio delle opere di miglioramento fondiario di interesse comune; - destinare i fondi ricavati o ricavabili dallo sfruttamento dei beni a favore della collettività della Borgata; - la conciliazione dei terreni in possesso contestato con i privati; - la partecipazione a società di capitali, società consortili o consorzi, la gestione dei beni in convenzione con altri soggetti sia pubblici sia privati ai fini di meglio perseguire gli scopi della Consorteria 3) sulla visura catastale degli immobili non compare la percentuale di possesso e la situazione degli intestati fino al 9 dicembre 2010 risulta essere - per il contribuente: Oneri POSSESSORE CONTESTATO - per il per la Borgata di Villefranche: Oneri CONTESTATARIO ; 4) l erede del contribuente in data 9 dicembre 2010 ha venduto gli immobili in questione e l atto di compravendita, allegato all istanza di revisione, riporta: CONSENSO ED OGGETTO OMISSIS vende e cede alla società OMISSIS che, in persona di chi sopra, accetta ed acquista quanto di seguito indicato sito in territorio del (Regione Autonoma Valle d Aosta) in Località Teppe e precisamente la piena ed esclusiva proprietà dell appezzamento di terreno industriale della superficie catastale complessiva pari a mq OMISSIS fatti salvi i diritti spettanti al per usi civici a favore della borgata di Villefranche noti alla società 2

3 acquirente che, a mezzo di chi sopra, dichiara di voler provvedere a regolare in proprio manlevando la parte venditrice da qualsivoglia responsabilità, OMISSIS ACCESSORI Con i beni come sopra visto alienati sono comprese le relative servitù attive e passive, le pertinenze, le accessioni, i passaggi attivi e passivi sin qui praticati ed ogni altro diritto di qualunque genere e natura agli stessi inerente; nulla di escluso né di riservato a favore della parte venditrice. GARANZIE La parte venditrice dichiara e garantisce salva la riserva di cui sopra assumendosi in proprio le più ampie responsabilità di avere la titolarità e disponibilità di quanto con il presente atto venduto e garantisce la sua libertà da altri pesi, servitù non apparenti, ipoteche, trascrizioni, liti pendenti, oneri fiscali per arretrati di imposte di qualunque natura, iscrizioni pregiudizievoli e presta pertanto alla parte acquirente le ordinarie garanzie di legge e la manleva per ogni caso di evizione o molestia nel possesso. PROVENIENZA Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice in forza della successione del proprio padre signor OMISSIS non seguita ancora da voltura catastale in corso. Al signor OMISSIS i beni suddetti erano pervenuti con atto a mio rogito OMISSIS, nel quale già si segnalava la presenza di contestazioni di rapporti con il. OMISSIS ; 5) dalla visura catastale storica degli immobili non risulta il passaggio di proprietà dal contribuente al suo erede e, attualmente, alla società acquirente risulta la proprietà per 1/1 ; 6) il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d Aosta, in data 3 aprile 1986, con proprio decreto, nominava il Perito Istruttore con funzione anche di delegato tecnico, per la causa relativa ai beni di uso civico della Borgata di Villefranche, con l incarico di redigere una relazione di perizia circa la natura giuridica delle terre in questione gravate da uso civico. Il Perito Istruttore accertava in modo sicuro che i terreni oggetto della sua relazione erano con certezza gravati da uso civico (pascolo e raccolta di legna secca) per comune ed unanime riconoscimento da parte dei privati. L oggetto delle impugnazioni e contestazioni non riguardava, peraltro, l esistenza dell uso civico che veniva da tutti riconosciuto, bensì l effettiva proprietà del fondo. Il Perito Istruttore concludeva affermando che non vi erano sufficienti elementi per attribuire con 3

4 certezza all una o all altra parte la legittima proprietà dei fondi gravati da uso civico. Inoltre, nella sua relazione, presentata in data 6 luglio 1987 ed approvata dal Commissario agli Usi Civici, il Perito Istruttore proponeva che si addivenisse ad una transazione-conciliazione fra Borgata di Villefranche e possessori contestatari; 7) in svariati casi, per dirimere le contestazioni sulle aree della zona di Villefranche, come quella del caso in oggetto, tali conciliazioni sono di fatto avvenute. In altri casi il privato cittadino ha corrisposto una cifra pari al 50% del valore dell immobile, stabilito con apposita perizia di stima, per trasferire i diritti vantati dalla Borgata di Villefranche a sé stesso. La Borgata di Villefranche, dal canto suo, rinunciava a qualsiasi ragione ed istanza di contestazione e trasferiva i diritti a lei spettanti sui beni al privato cittadino. I verbali di conciliazione sono stati sottoposti all approvazione del Consiglio Comunale di Quart, all omologazione del Commissario per gli Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle d Aosta ed alla successiva approvazione da parte del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Valle d Aosta; 8) nel caso in questione non è stata effettuata alcuna conciliazione; SI CHIEDE Come individuare correttamente il soggetto passivo d imposta nel caso in esame e se i diritti per uso civico costituiscano diritto reale sugli immobili». Per rispondere correttamente a tale quesito, occorre verificare in primo luogo la normativa vigente in materia di Consorterie e, più in generale, di usi civici, sia a livello nazionale che regionale, e le interpretazioni giurisprudenziali rese in materia di commerciabilità dei beni gravati da usi civici, per cercare di individuare i corretti criteri di imponibilità di tali cespiti ai fini I.C.I. e, conseguentemente, per stabilire quale sia il soggetto passivo d imposta, non senza specificare che tale problematica risulta estremamente complessa, a fronte delle oggettive difficoltà di stabilire quali siano le concrete caratteristiche dei beni oggetto di accertamento, risalendo i diritti fatti valere dalle parti su tali immobili al semplice utilizzo degli stessi, non formalizzato in atti ufficiali. 1. Il quadro storico e normativo di riferimento. 4

5 Le Consorterie costituiscono istituzioni storiche tipiche della Valle d Aosta, legate alle vicissitudini delle frazioni, luoghi d origine di un ristretto numero di famiglie che rappresentavano le antiche comunità rurali della Valle. In passato, i grandi pascoli, che erano utilizzati da poche famiglie o dagli abitanti di una frazione, venivano riuniti in Consorterie, poiché si adattavano male ad uno sfruttamento non collettivo. Gli studiosi distinguono le consorterie uti universi, che si identificano con la proprietà collettiva delle frazioni, dalle consorterie uti singuli, corrispondenti alle comunioni di proprietari privati e, per quanto concerne la natura del suolo, in consorterie con tendenza pastorale e forestale e silvopastorale (miste). Nel primo caso, ogni membro della Consorteria poteva pascolare il proprio bestiame sui terreni, mentre negli altri casi i membri potevano utilizzare il legname sia per riscaldamento che per le costruzioni. Per acquisire il diritto di diventare membro di una consorteria, era indispensabile essere proprietario di terreni nella frazione. Alla definizione sopra riportata di consorteria si può ricollegare, al fine di rendere maggiormente comprensibile il tema oggetto del presente parere, il concetto di uso civico. Con il termine «uso civico», si fa riferimento all insieme di diritti spettanti a una collettività (ed ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque, su cui i singoli non vantano un diritto individuale di uso civico, ma una facoltà esercitabile, in quanto membri appartenenti a una comunità locale. Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla L. 16 giugno 1927 n e dal relativo Regolamento di attuazione del 26 febbraio 1928 n. 332, nonché dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici, che a fronte dello sfavore con cui il Legislatore considerava tali residui di antiche concessioni aveva previsto una loro graduale eliminazione, in primo luogo attraverso una serie di operazioni di riordino e ricognizione dei fondi 5

6 compresi nei demani comunali, per distinguere i possessi legittimi vantati dai privati dalle arbitrarie occupazioni. In tal senso, la L. 1766/1927 indica due diverse tipologie di diritti che potevano fare capo ad una popolazione, distinguendo tra: - i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata, commerciabili e pertanto suscettibili di alienazione, anche se ove prima che il terreno venga venduto non si sia terminata la procedura di liquidazione dell uso civico, consistente nel pagamento di una somma pari a venti volte il canone di natura enfiteutica il terreno viene comunque trasferito gravato dall uso civico; - il dominio collettivo su terre proprie, distinte dall art. 11 e successivi L. 1766/1927 in terreni utilizzabili come bosco o pascolo (destinati a restare di proprietà collettiva) ed in terreni utilizzabili per la coltura agraria (destinati ad essere ripartiti tra i coltivatori locali e successivamente a divenire proprietà privata dei singoli assegnatari), non commerciabili, ma il relazione ai quali risultava possibile proporre apposita domanda di legittimazione del proprio possesso al Comune, che avrebbe trasformato la natura del bene demaniale in allodiale, cioè in proprietà disponibile, conferendo al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno, con obbligo per il beneficiario del provvedimento di corrispondere un canone di natura enfiteutica al Comune (artt. 9 e 10 L. 1766/1927), ma con diritto potestativo per il legittimario di affrancare il terreno, pagando un importo corrispondente alla capitalizzazione dei canoni, in base ad apposita delibera comunale, equivalente ad un importo pari a venti volte il canone annuale di natura enfiteutica, determinato non soltanto sulla base del valore del fondo ma anche di quello di eventuali fabbricati insistenti sullo stesso 1. 1 La Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisse al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso. A tal proposito, l Agenzia del Territorio, con la Circolare del 26 febbraio 2004 n. 2, ha precisato che l affrancazione correlata ai provvedimenti di legittimazione su terre di uso civico è riconducibile alla devoluzione del fondo enfiteutico, ai sensi dell art. 972 cod. civ., in quanto, con l affrancazione delle terre di 6

7 Con l attuazione dell ordinamento regionale, le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle Regioni, mentre allo Stato sono rimaste soltanto le funzioni che attengono a prerogative sovrane o al regime pubblicistico dei beni e diritti civici (D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, art. 66, commi 5 e 6 ed art. 71, lett. i) D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616). In Valle d Aosta la disciplina regionale in materia di Consorterie è stata dettata dalla L.R. 5 aprile 1973 n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle di Aosta), la quale ha disposto che le Consorterie valdostane sono Enti speciali di natura pubblicistica, la cui amministrazione è soggetta a controllo da parte della Giunta Regionale ed a cui, se legalmente riconosciute, si applicano le norme vigenti in materia di provvidenze a favore degli Enti di diritto pubblico. L art. 3 di tale legge regionale dispone che «i beni immobili di uso collettivo delle Consorterie sono indivisibili e non possono essere alienati a privati», ma possono, previa decisione favorevole di almeno i tre quarti dei consortisti, essere ceduti ai Comuni entro i cui confini sono compresi ed alla Regione Valle d Aosta, passando a far parte, rispettivamente, del demanio del Comune o del demanio della Regione. Il successivo art. 4 prevede invece che entro due anni dall entrata in vigore della legge, le Consorterie avrebbero dovuto richiedere di essere legalmente riconosciute dalla Regione, previa produzione della documentazione in loro possesso. La Consorteria «Borgata di Villefranche» è stata legalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 novembre 2007 n. 509, nella seguente estensione territoriale: - : Fg. 41, Mappale 34; Fg. 42, Mappali ; Fg. 43, Mappali ; - Comune di Brissogne: Fg. 4, Mappali ; Fg. 5, Mappali uso civico, il legittimario ottiene l espansione di un diritto che egli già vantava a partire dal provvedimento di legittimazione che gli aveva imposto l obbligo di versare il canone enfiteutico. 7

8 A fronte della difficoltà che normalmente si incontrano nell esame di tale materia, che consiste in primo luogo nel comprendere se un determinato terreno sia soggetto o meno ad usi civici, appare evidente che il dettaglio dei terreni rientranti nella Consorteria «Borgata di Villefranche», indicati nel sopra indicato Decreto, permette invece di individuare in modo preciso se le aree edificabili oggetto del quesito posto dal fossero o meno comprese tra i beni immobili di uso collettivo della Consorteria che non avrebbero potuto essere alienati a privati. Allo stesso tempo, la verifica del fatto che i terreni in oggetto siano o meno compresi tra i beni immobili di uso collettivo della Consorteria (circostanza non rilevabile dal quesito e che dovrà pertanto essere verificata dal Comune) permetterà di individuare se gli stessi terreni fossero di proprietà privata o di proprietà collettiva e, quindi, non commerciabili in assenza di esplicita autorizzazione da parte degli Enti pubblici locali o fino a quando non fossero stati emanati i provvedimenti amministrativi idonei a trasformare il bene da proprietà collettiva a proprietà privata. La successiva analisi svolta nel presente parere parte ovviamente dal presupposto che i terreni oggetto di compravendita rientrino tra i beni immobili di uso collettivo della Consorteria, in quanto in caso contrario gli stessi sarebbero stati normalmente commerciabili. 2. La natura dei beni immobili gravati da usi civici Sotto questo profilo, si evidenzia che la dottrina prevalente è concorde nell assimilare formalmente gli usi civici al regime dei beni demaniali, sulla base di quanto disposto dall art. 823 cod. civ., in base al quale i beni del demanio «sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano». Tale interpretazione trova la propria fonte nelle disposizioni dettate da specifiche norme della L. 1766/1927 ed, in particolare, dall art. 12, comma 2 (secondo cui i Comuni e le associazioni non possono, senza autorizzazione dell autorità preposta, alienare i boschi e pascoli permanenti o mutarne la destinazione), dall art. 21, ultimo comma (secondo cui le unità fondiarie ivi previste «prima dell affrancazione non potranno essere divise, alienate, o cedute per qualsiasi titolo») e dall art. 9, ultimo 8

9 comma (secondo cui, se non avviene la legittimazione, le terre vanno restituite al Comune o all associazione o alla frazione del Comune «a qualunque epoca l occupazione di esse rimonti», norma da cui si desume l imprescrittibilità del diritto di uso civico e la contestuale inusucapibilità del terreno soggetto ad uso civico, che si estende anche agli eventuali fabbricati realizzati dall occupante senza titolo sul terreno gravato da uso civico, estendendosi a questi la disciplina dell accessione dettata dall art. 934 cod. civ., secondo cui qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo). A fronte di tali presupposti normativi, la Corte di Cassazione ha stabilito che l atto stipulato in violazione delle norme della L. 1766/1927 deve ritenersi nullo per impossibilità dell oggetto, a fronte dell incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico ed ha affermato che tali atti sono da ritenersi nulli insanabilmente in tutti i casi, senza possibilità di sanatoria, in quanto la cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico è nulla per impossibilità dell oggetto o per contrasto con norme imperative (Cass. Civ. 3 febbraio 2004 n. 1240). 3. L attività negoziale su terreni gravati da usi civici. I beni collettivi, vale a dire i terreni appartenenti all intera collettività, cioè agli abitanti del luogo, sia come gruppo che come singoli, sono quindi incommerciabili, imprescrittibili e insuscettibili di mutamento di destinazione, sulla base di quanto sopra riportato. Poiché la collettività non costituisce un soggetto giuridico, tali beni appartengono ai singoli, che ne sono comproprietari e sono rappresentati dal Comune o dall associazione agraria (nel caso di specie, la Consorteria), che non hanno un dominio sul bene, ma si limitano a rappresentare la comunità di abitanti locale e ad esercitare, per conto della relativa popolazione, una serie di poteri e di facoltà caratterizzati prevalentemente da una regolamentazione del relativo esercizio, ma in qualche misura aventi attinenza con l utilizzazione del dominio. Le limitazioni alla commerciabilità di tali terreni possono peraltro essere superate a seguito delle procedure di: 9

10 - legittimazione (artt. 9 e 10 L. 1766/1927 e artt. 25 e 26 R.D. 332/1928), che presuppone il possesso abusivo di terre civiche (dovuto ad occupazione abusiva contro ogni logica, oppure ad occupazione a seguito di atto formale di alienazione non legittima e comportante la nullità dell acquisto) durato almeno da dieci anni, che la zona occupata non interrompa la continuità del terreno ed, infine, che l occupante abusivo vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie. A seguito della legittimazione, sorge a favore del possessore abusivo un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne forma oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cass. Civ. 23 giugno 1993 n. 6940), mentre i beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva ed il diritto di uso civico degrada al rango di diritto affievolito (Cass. Civ. 8 novembre 1983 n. 6589); - assegnazione a categoria, provvedimento amministrativo che determina l inserimento del terreno gravato da uso civico tra i boschi ed i pascoli, che continueranno ad appartenere alla collettività e che l Ente esponenziale della collettività stessa (il Comune nella maggioranza dei casi) potrà alienare soltanto con autorizzazione della Regione, ovvero tra i terreni suscettibili di coltura agraria, che saranno assegnati in enfiteusi e potranno, dopo l affrancazione, essere alienati dall assegnatario. In difetto di tale atto, il terreno gravato da uso civico resta soggetto a vincolo d indisponibilità, non derogabile in forza del mero provvedimento (regionale o ministeriale) di autorizzazione alla vendita (Cass. Civ. 22 novembre 1990 n ); - autorizzazione amministrativa, che riguarda i terreni di categoria a), vale a dire boschi e pascoli, in relazione ai quali l art. 12 L. 1766/1927 stabilisce che i Comuni e le associazioni non potranno, senza autorizzazione ministeriale (ora regionale), alienarli o mutarne la destinazione. La Corte di Cassazione ha affermato che l autorizzazione all alienazione può avvenire soltanto per il contratto di compravendita e non può in ogni caso perfezionare una vendita già effettuata, dovendo necessariamente l autorizzazione precedere l alienazione (Cass. Civ., Sez Unite, 14 marzo 1959 n. 759; Cass. Civ. 20 dicembre 1940, n. 3117); 10

11 - quotizzazione, vale a dire la ripartizione dei terreni del demanio civico assegnati a coltura agricola (categoria b) fra i coltivatori diretti del luogo, con obbligo di migliorie e l imposizione di un canone, che determina la creazione di un diritto soggettivo, in capo al coltivatore, qualificabile come enfiteusi e che, peraltro, fino all affrancazione del canone enfiteutico determina in ogni caso l inalienabilità del bene da parte dell assegnatario, ai sensi dell art. 21 L. 1766/1927. La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che l incommerciabilità dell oggetto non significa affermare che non sia consentito un negozio di natura obbligatoria e non reale, come la vendita di cosa altrui, allorquando il negozio non abbia come effetto un trasferimento immediato (Cass. Civ. 7 maggio 1968 n. 1404), né tanto meno significa vietare la possibilità di stipulare un preliminare di vendita di un fondo, che è valido anche prima dell affrancazione; - conciliazione, contratto di diritto privato che si instaura tra il singolo ed una collettività rappresentata dal Comune, sottoposto a condizione sospensiva dell approvazione dell autorità superiore (prima il commissario per gli usi civici ed oggi la Regione), con cui le parti dispongono dei diritti controversi, con immediata efficacia una volta intervenuta l approvazione prevista dalla legge, e che converte (art. 29 L. 1766/1927) in bene allodiale, in favore del conciliato o legittimario, il bene demaniale (Cass. Civ. 23 luglio 1966 n. 2006; Cass. Civ. 12 aprile 1933 n. 1267) 4. La fattispecie oggetto del presente quesito Premesso quanto sopra in ordina alla limitazione alla trasferibilità dei beni immobili gravati da uso civico ed agli strumenti giuridici previsti dalla normativa vigente per svincolare i fondi da tale destinazione, si può ora passare ad esaminare nello specifico la situzione dei terreni richiamati dal nel proprio quesito. La fattispecie in esame riguarda due aree edificabili costituenti, per espressa indicazione fornita dal Comune, beni immobili di uso collettivo della Consorteria della Borgata di Villefranche (anche se non è dato sapere se gli stessi rientrino a meno tra i mappali espressamente citati nel decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 novembre 2007 n. 509, con cui è stata legalmente 11

12 riconosciuta la Consorteria «Borgata di Villefranche» ed è stata contestualmente individuata la sua estensione territoriale). Sempre dal quesito formulato dal Comune, si evince che, nel momento in cui ha ceduto tali aree edificabili, l occupante abusivo ha dichiarato di essere nella piena ed esclusiva proprietà dell appezzamento di terreno in oggetto, della superficie catastale complessiva pari a mq 3.590, ma ha contestualmente citato e fatti salvi i diritti spettanti al per usi civici a favore della Borgata di Villefranche, che la società acquirente ha dichiarato di voler provvedere a regolare in proprio, manlevando la parte venditrice da qualsivoglia responsabilità. La parte venditrice ha allo stesso tempo dichiarato e garantito salva la riserva di cui sopra di avere la titolarità e disponibilità del terreno venduto ed ha garantito la sua libertà da altri pesi, servitù non apparenti, ipoteche, trascrizioni, liti pendenti, oneri fiscali per arretrati di imposte di qualunque natura. Con riferimento a tali terreni risulta che, in data 3 aprile 1986, il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d Aosta, aveva nominato un apposito Perito Istruttore con funzione anche di delegato tecnico, il quale aveva accertato in modo sicuro che i terreni oggetto dell attuale compravendita erano gravati da uso civico a pascolo e raccolta di legna secca, ma non aveva potuto accertare l effettiva proprietà del fondo. A seguito di relazione predisposta dallo stesso Perito Istruttore in data 6 luglio 1987, in cui veniva proposto di addivenire ad una transazione-conciliazione fra Borgata di Villefranche e possessori contestatari, alcuni privati cittadini hanno corrisposto una cifra pari al 50% del valore dei terreni utilizzati senza titolo, per acquisire a titolo definitivo i diritti vantati dalla Borgata di Villefranche, sottoscrivendo specifici verbali di conciliazione approvati sia dal Consiglio Comunale di Quart, che dal Commissario per gli Usi Civici e dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma Valle d Aosta. Poiché con riferimento alle aree oggetto del presente quesito non è stata invece effettuata alcuna conciliazione, si desume che malgrado le indicazioni fornite dal venditore in ordine alla 12

13 piena ed esclusiva proprietà dell appezzamento di terreno oggetto di alienazione il possessore non fosse ad alcun titolo proprietario di tali cespiti, né tanto meno legittimato ad alienarli a terzi. Ne consegue che l atto di compravendita stipulato tra le parti e da cui è scaturito il quesito formulato dal dovrà essere considerato nullo, non sanabile ed improduttivo di qualunque effetto sia nei confronti dell acquirente che nei confronti dell alienante, per violazione dell art. 21, ultimo comma L. 1766/1926, in base al quale le unità fondiarie gravate da uso civico prima dell affrancazione non possono essere divise, alienate, o cedute per qualsiasi titolo. Premesso quanto sopra in ordine all efficacia di tale atto traslativo della proprietà, occorre ora verificare come le circostanze ivi dichiarate ad opera della parte venditrice possano incidere malgrado la incontestabile nullità del contratto di compravendita sull individuazione del soggetto passivo ai fini I.C.I. in relazione a tali terreni. A tal fine, va evidenziato che l art. 3, comma 1 D.Lgs. 504/1992 individua il soggetto passivo I.C.I. rispettivamente nel proprietario degli immobili imponibili, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, legando quindi in modo inscindibile il versamento dell imposta al possesso della proprietà o di un diritto reale sul bene. In merito, richiamando le interpretazioni sopra riportate, si deve ribadire che l acquisizione a favore del possessore della proprietà di un immobile gravato da uso civico può intervenire soltanto a seguito di legittimazione dello stesso possessore abusivo e successiva affrancazione, ovvero a seguito di conciliazione, atti costitutivi di un pieno titolo di proprietà e di possesso, che fanno perdere ai terreni gravati da usi civici la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva. In assenza di tali atti, che nella fattispecie in esame non risultano essere intervenuti, il possessore deve essere qualificato come abusivo ed in capo allo stesso non può configurarsi la sussistenza di alcun diritto reale idoneo a fare gravare sullo stesso il pagamento dell Imposta comunale sugli immobili, ove si consideri che come si è visto sopra, fino all eventuale affrancamento o conciliazione, il terreno gravato da uso civico appartiene non al singolo, né tanto meno alla collettività (che non costituisce un autonomo soggetto giuridico), quanto piuttosto ai 13

14 singoli soggetti facenti capo nel caso di specie alla Consorteria, che ne sono a tutti gli effetti comproprietari. Ne consegue che il versamento dell imposta dovrà gravare in ogni caso sulla Consorteria stessa, fino al momento in cui i beni immobili dalla stessa posseduti non abbiano formato oggetto di specifici atti di legittimazione o di conciliazione, soltanto a decorrere dai quali la soggettività passiva ai fini I.C.I. si verrà a spostare sui soggetti legittimati, in quanto titolari del diritto reale di enfiteusi. A nulla rileva sotto questo profilo il fatto che le aree edificabili oggetto di compravendita da parte del possessore siano state possedute da quest ultimo uti dominus, tanto da poter essere addirittura alienate a terzi, in quanto tale disponibilità dei beni non configura quel possesso (inteso quale espressione non della semplice detenzione del bene immobile, ma dell esercizio sia materiale che psicologico della proprietà o di un diverso diritto reale sul bene) idoneo a configurare l assoggettamento ad I.C.I. (sul punto, si veda anche C.T.R. Torino, sentenza n. 14/24/07). Ne consegue che, sino all atto di legittimazione e successivo affrancamento, ovvero di conciliazione, il possessore contestato non potrà essere considerato soggetto passivo ai fini I.C.I., per quanto abbia la materiale disponibilità del bene, in quanto tale detenzione del bene immobile non si configura nemmeno come un rapporto di enfiteusi (diritto reale che, come si è visto sopra, si concretizza soltanto a seguito della legittimazione), né tanto meno come un rapporto di concessione di aree demaniali, che dal 1 gennaio 2001 prevede, sulla base di quanto disposto dall art. 3, comma 2 D.Lgs. 504/1992, lo spostamento della soggettività passiva I.C.I. in capo al concessionario. A fronte dell intervenuta compravendita dei terreni e della conseguente immissione nel possesso del nuovo acquirente, appare evidente che quest ultimo avrà la possibilità di sostituirsi ai precedenti possessori per quanto riguarda l eventuale procedura di regolarizzazione dei diritti spettanti su tali terreni al per usi civici a favore della Borgata di Villefranche, nel rispetto peraltro dei vincoli dettati dagli artt. 9 e successivi L. 1766/1926, con conseguente 14

15 acquisizione della piena proprietà dei beni, che potrà costituire presupposto per l utilizzo edificatorio di tale terreni, in particolare ove si consideri che dal quesito posto dal Comune è stato rilevato che tali aree sono soggette ad una destinazione d uso industriale, quindi non più compatibile con il vincolo da uso civico a pascolo e raccolta di legna secca. Fiduciosi di avere risposto al quesito postoci, rimaniamo a disposizione per eventuali richieste di ulteriori chiarimenti in merito e cogliamo l occasione per porgere cordiali saluti. Ivrea, lì 27 marzo 2012 Studio Legale Fogagnolo (Avv. Maurizio Fogagnolo) 15

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